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Regolamento UE 0673/2019

Regolamento delegato (UE) 2019/673 della Commissione, del 27 febbraio 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

Pubblicato: 27/02/2019 In vigore dal: 27/02/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2019/673 della Commissione, del 27 febbraio 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/673 of 27 February 2019 amending Regulation (EU) 2018/196 on additional customs duties on imports of certain products originating in the United States of America

Testo normativo

30.4.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 114/5 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/673 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2019 recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ( 1 ) , in particolare l'articolo 3, considerando quanto segue: (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act — CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (UE) 2018/196 ha istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo. (2) I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2018 (dal 1 o ottobre 2017 al 30 settembre 2018) nonché alla distribuzione aggiuntiva dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi durante gli esercizi fiscali 2015, 2016 e 2017. Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere ( Customs and Border Protection ), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione europea ammonta a 3 355,82 USD. (3) L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,001 %. (4) L'effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,001 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 3 355,82 USD. (5) Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione. (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio è sostituito dal seguente: «Articolo 2 È istituito un dazio ad valorem dello 0,001 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 ) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1 . ALLEGATO «ALLEGATO I I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all'importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 1 ) . 0710 40 00 ex 9003 19 00 «montature di metalli comuni» 8705 10 00 6204 62 31 » ( 1 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ).

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