Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono i dazi antidumping definitivi imposti sugli acciai a rivestimento organico cinesi e su quali basi la Commissione europea ha deciso di mantenerli?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2019/687 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acciai a rivestimento organico (ARO) provenienti dalla Cina, mantenendo le misure precedenti oscillanti tra lo 0% e il 26,1%, combinati con dazi compensativi tra il 13,7% e il 44,7%, per un totale combinato tra il 13,7% e il 58,3%. La Commissione ha condotto un riesame in previsione della scadenza per verificare se l'eliminazione di questi dazi avrebbe comportato il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio all'industria dell'Unione. La decisione si basa sulla constatazione di distorsioni significative nell'economia cinese, in particolare: il controllo statale diffuso sulle imprese, l'intervento pubblico sostanziale nei prezzi e nei costi, il sistema di pianificazione industriale che favorisce settori strategici come l'acciaio, l'accesso ai finanziamenti condizionato da obiettivi di politica pubblica, e l'inadeguata applicazione delle leggi fallimentari e sui diritti di proprietà. Poiché nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta, la Commissione ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6 bis del Regolamento di base, calcolando il valore normale utilizzando il Messico come paese rappresentativo con prezzi e costi esenti da distorsioni, anziché basarsi sui dati del mercato interno cinese.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/687 of 2 May 2019 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain organic coated steel products originating in the People's Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
3.5.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 116/5
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/687 DELLA COMMISSIONE
del 2 maggio 2019
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013
(
2
)
il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato»). I dazi antidumping attualmente in vigore oscillano tra lo 0 % e il 26,1 % («le misure iniziali»). L'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «l'inchiesta iniziale».
(2)
Mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013
(
3
)
il Consiglio ha altresì istituito dazi compensativi sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina. I dazi compensativi attualmente in vigore oscillano tra il 13,7 % e il 44,7 %.
(3)
I dazi combinati oscillano tra il 13,7 % e il 58,3 %.
1.2.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(4)
A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore
(
4
)
, il 13 dicembre 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»). La domanda è stata presentata dalla European Steel Association (EUROFER) per conto di produttori rappresentanti oltre il 70 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico («il richiedente»). La domanda è motivata dal fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe comportato il rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.
(5)
Il 14 marzo 2018, con avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
5
)
(«avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(6)
Con avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
(
6
)
il 14 marzo 2018, la Commissione ha altresì annunciato l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
7
)
delle misure compensative definitive in vigore in relazione al prodotto in esame originario della Cina.
1.3.
Inchiesta
1.3.1.
Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame
(7)
L'inchiesta sulla persistenza o sulla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2014 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame (il «periodo in esame»).
1.3.2.
Parti interessate
(8)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre la Commissione ha ufficialmente informato le seguenti parti dell'apertura del riesame in previsione della scadenza: il richiedente, i produttori noti dell'Unione e le loro associazioni pertinenti, i produttori esportatori noti in Cina, gli importatori indipendenti noti nell'Unione, gli utilizzatori indipendenti nell'Unione notoriamente interessati e le autorità del paese esportatore.
(9)
Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Esse hanno anche avuto la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione con i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.3.3.
Campionamento
(10)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
1.3.3.1. Campionamento dei produttori dell'Unione
(11)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha affermato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Prima dell'apertura ventuno produttori dell'Unione avevano fornito le informazioni richieste ai fini della selezione del campione ed espresso la loro disponibilità a collaborare con la Commissione. Su questa base la Commissione aveva selezionato in via provvisoria un campione di tre produttori ritenuti rappresentativi dell'industria dell'Unione in termini di volumi di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 28 % della produzione totale stimata dell'industria dell'Unione e il 27 % del volume totale delle vendite dell'industria dell'Unione effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Esso è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.
1.3.3.2. Campionamento degli importatori
(12)
La domanda di apertura del riesame in previsione della scadenza ha individuato nove importatori indipendenti che sono stati invitati a fornire informazioni in merito al campionamento. Nessuno di loro si è manifestato.
1.3.3.3. Campionamento dei produttori esportatori in Cina
(13)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Cina a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori che potevano essere interessati a partecipare all'inchiesta.
(14)
Due produttori esportatori hanno restituito i moduli per il campionamento, tuttavia nessuno di essi produceva i prodotti d'acciaio a rivestimento organico così come definiti nell'avviso di apertura. Un terzo produttore esportatore si è manifestato sei settimane dopo il termine fissato per le risposte al modulo per il campionamento. Tale produttore esportatore ha ottenuto lo status di parte interessata, ma è stato considerato come un produttore esportatore che non ha collaborato all'inchiesta poiché non ha mai risposto al modulo per il campionamento né ha tentato di rispondere al questionario per i produttori esportatori.
(15)
Di conseguenza non vi è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori in Cina.
1.3.4.
Questionari e visite di verifica
(16)
La Commissione ha inviato questionari ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, al richiedente e al governo della Cina («governo della RPC»). Sono pervenute risposte a tali questionari da parte dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione e del richiedente.
(17)
La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:
a)
produttori dell'Unione:
—
ArcelorMittal Belgium, Belgio;
—
Marcegaglia Carbon Steel Spa, Italia;
—
Tata Steel Maubeuge SA, Francia;
b)
associazione dei produttori dell'Unione:
—
Eurofer, Belgio.
1.3.5.
Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(18)
In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all'apertura dell'inchiesta tendenti a dimostrare l'esistenza di distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l'inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(19)
Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l'eventuale applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del paese interessato a fornire le informazioni richieste nell'allegato III dell'avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. I medesimi due produttori esportatori che hanno inviato risposte ai fini del campionamento hanno trasmesso anche le informazioni richieste nell'allegato III. Poiché non producevano il prodotto oggetto del riesame, non sono pervenute risposte pertinenti a tale prodotto.
(20)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta riguardo alle presunte distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da quest'ultimo.
(21)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
. Le autorità della RPC o i produttori esportatori non hanno presentato osservazioni o elementi di prova a tale riguardo.
(22)
Nell'avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, potrebbe essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni.
(23)
Il 13 aprile 2018 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo (la «nota del 13 aprile 2018»)
(
8
)
, invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera e), secondo comma, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali i materiali, l'energia e la manodopera impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori esportatori. Inoltre sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato sei possibili paesi rappresentativi: Argentina, Colombia, Malaysia, Messico, Thailandia e Sud Africa.
(24)
La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate l'opportunità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni soltanto dal richiedente. Non sono pervenute osservazioni né dalle autorità del paese interessato né da alcuno dei produttori esportatori.
(25)
In una seconda nota sulle fonti per la determinazione del valore normale del 3 luglio 2018 («la nota del 3 luglio 2018»), la Commissione ha preso in esame le osservazioni ricevute dal richiedente riguardanti la nota del 13 aprile 2018
(
9
)
. La Commissione ha inoltre stabilito l'elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, il Messico era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni soltanto dal richiedente. Il presente regolamento riguarda tali osservazioni.
1.3.6.
Fase successiva della procedura
(26)
Il 22 febbraio 2019 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire i dazi antidumping («divulgazione finale delle informazioni»). A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(27)
Nessuna delle parti ha presentato osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto in esame
(28)
Il prodotto in esame oggetto del presente riesame in previsione della scadenza è il medesimo previsto nel contesto dell'inchiesta iniziale, vale a dire determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli
sandwich
del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091), originari della Cina («il prodotto oggetto del riesame» o «ARO»).
(29)
Il prodotto oggetto del riesame è ottenuto applicando un rivestimento organico a prodotti laminati piatti in acciaio. Il rivestimento organico conferisce protezione e proprietà estetiche e funzionali ai prodotti in acciaio.
(30)
I prodotti d'acciaio a rivestimento organico sono utilizzati principalmente nell'edilizia e per l'ulteriore lavorazione di prodotti utilizzati nell'edilizia. Altre applicazioni includono gli elettrodomestici.
2.2.
Prodotto simile
(31)
Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni sul prodotto simile. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina e del Messico, in quanto paese rappresentativo, e il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dai produttori dell'Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base nonché impieghi finali identici. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
3.1.
Osservazioni preliminari
(32)
In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.
(33)
Come indicato al considerando 15, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta. I produttori esportatori non hanno quindi presentato risposte al questionario, né eventuali dati sui prezzi e sui costi all'esportazione, sui prezzi e sui costi sul mercato interno, sulla capacità, sulla produzione, sugli investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno provveduto ad esaminare gli elementi di prova inclusi nel fascicolo, compreso il «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell'economia della Repubblica popolare cinese ai fini di inchieste sulla difesa commerciale»
(
10
)
(la «relazione») e gli elementi di prova aggiuntivi forniti dal richiedente, dai quali emerge che tali prezzi e costi sono stati influenzati da interventi pubblici sostanziali. La Commissione ha fatto pertanto ricorso all'utilizzo di dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
(34)
La Commissione ha notificato alle autorità cinesi e al terzo produttore esportatore di cui al considerando 14 l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro l'opportunità di presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione.
(35)
Su tale base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping riportate in appresso si basano sui dati disponibili, in particolare, sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, sulle osservazioni presentate dalle parti interessate e sulle statistiche disponibili nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
3.2.
Persistenza del dumping in relazione alle importazioni nel periodo dell'inchiesta di riesame
(36)
Dai dati statistici ottenuti dalla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, emerge che, nel periodo dell'inchiesta di riesame, un volume esiguo di prodotti d'acciaio a rivestimento organico è stato importato nell'Unione dalla RPC, pari a 6 338 tonnellate e rappresentante lo 0,1 % del consumo totale dell'Unione. I prodotti d'acciaio a rivestimento organico sono stati tuttavia importati in 16 Stati membri e le importazioni sono state distribuite sull'intero periodo dell'inchiesta di riesame. Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni effettive nel periodo dell'inchiesta di riesame erano rappresentative e ha pertanto esaminato se il dumping fosse continuato durante tale periodo.
3.2.1.
Valore normale
(37)
Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «
il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore
».
(38)
Tuttavia, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell'esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
», e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». Come spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell'assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.2.2.
Esistenza di distorsioni significative
3.2.2.1. Introduzione
(39)
L'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base statuisce che «
per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell'energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale
. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l'altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l'assenza, un'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l'accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(40)
L'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento prevede che «
se la Commissione ha indicazioni fondate dell'eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l'applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore
».
(41)
Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell'inchiesta al momento dell'apertura. A tale riguardo, la Commissione ha prodotto la relazione che dimostra l'esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell'economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell'inchiesta nella fase di apertura. La domanda conteneva altresì taluni elementi di prova pertinenti che integravano la relazione.
(42)
Al punto 71 e all'allegato 18 della domanda il richiedente ha fatto riferimento a un documento del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti («US DOC»,
US Department of Commerce
)
(
11
)
. Secondo l'US DOC, il settore siderurgico è classificato tra le «industrie di base e pilastro» nel contesto delle quali lo Stato deve «mantenere un potere di controllo relativamente forte». Il documento dell'US DOC contiene riferimenti al «documento SASAC»
(
12
)
che suddivide i settori economici in tre categorie e corrispondenti sottocategorie, in base alla necessità percepita di controllo da parte del governo, ossia: 1) industrie strategiche, che «influenzano la sicurezza nazionale e la linfa vitale dell'economia», nel contesto delle quali lo Stato deve «mantenere un potere assoluto di controllo»; 2) le «industrie di base e pilastro» nelle quali lo Stato deve «mantenere un potere di controllo relativamente forte»; o 3) le altre industrie nelle quali lo Stato deve «mantenere l'influenza». Inoltre il documento SASAC stabilisce l'obiettivo generale di disporre, entro il 2010, di un gruppo di società importanti che costituiscano il nerbo dell'industria e abbiano un'influenza sufficientemente forte e la forza trainante necessarie per consentire lo sviluppo di un settore. Tale obiettivo comporta la creazione di basi solide affinché tali società cardine importanti nei settori petrolchimico, delle telecomunicazioni, dell'energia elettrica, delle spedizioni e dell'edilizia possano svilupparsi e diventare società di prim'ordine a livello mondiale e affinché tali società cardine importanti nei settori automobilistico, della meccanica e delle tecnologie dell'informazione possano diventare società di prim'ordine a livello mondiale.
(43)
Per quanto riguarda i costi dell'acciaio laminato a caldo e dell'acciaio laminato a freddo necessari per la produzione tramite rilaminazione, il richiedente ha fatto riferimento a precedenti regolamenti UE che hanno imposto dazi compensativi
(
13
)
nei casi in cui la Commissione abbia stabilito che sia i prodotti piatti laminati a freddo, sia quelli laminati a caldo sono sovvenzionati. Secondo il richiedente ciò ha comportato un prezzo artificiosamente basso dei prodotti finali. Inoltre il richiedente ha citato una relazione di ThinkDesk
(
14
)
e ha sostenuto che tale relazione forniva altresì elementi di prova secondo i quali numerosi produttori cinesi erano autorizzati a offrire prodotti piatti laminati a caldo sul mercato cinese a prezzi distorti.
(44)
Infine il richiedente ha sostenuto che gli attuali prezzi dell'acciaio laminato a caldo e di quello laminato a freddo sul mercato interno cinese sono comunque inferiori ai prezzi internazionali sulla base dei dati forniti da Global Platts
(
15
)
.
(45)
Per quanto riguarda lo zinco e il ruolo dominante nell'industria mineraria delle imprese di Stato, oltre agli elementi di prova contenuti nella relazione, il richiedente ha fornito altresì elementi di prova dai quali emerge che in Cina è attualmente in vigore una tassa sull'esportazione dello zinco pari al 30 % (cfr. punti da 87 a 89 e allegato 18 della domanda).
(46)
Il richiedente ha inoltre affermato che vi sono distorsioni significative in relazione ai componenti chimici che a loro volta provocano distorsioni significative nelle vernici e in altri prodotti chimici di rivestimento utilizzati per la produzione di prodotti d'acciaio a rivestimento organico. Nel sostenere tale affermazione il richiedente si è basato sugli elementi di prova contenuti nella relazione (capitolo 16 «Settore chimico»). In particolare, nella relazione si afferma, facendo riferimento alla China Chemical Enterprise Management Association, che in Cina le più grandi imprese del settore chimico (nel 2015, in base al fatturato) sono imprese di Stato e tra esse figurano otto delle prime dieci imprese chimiche di maggiori dimensioni
(
16
)
. Il richiedente ha fatto riferimento anche alla relazione di KPMG di cui all'allegato 18 della domanda, dalla quale emerge che le 10 principali imprese chimiche cinesi sono di proprietà dello Stato.
(47)
Per quanto concerne l'energia elettrica, oltre a fare riferimento alla relazione, il richiedente ha affermato che i produttori di ARO godono di prezzi preferenziali per l'elettricità
(
17
)
; inoltre sembra che la società Chongquing Wanda Steel Strip Co., Ltd. abbia beneficiato di un prezzo dell'elettricità inferiore a quello in genere applicato a grandi imprese industriali
(
18
)
. Infine, il richiedente ha presentato informazioni accessibili al pubblico, secondo le quali il gruppo Shougang e la società Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. avrebbero beneficiato di sovvenzioni sui prezzi dell'energia elettrica
(
19
)
.
(48)
Per quanto concerne i prestiti agevolati e gli altri sostegni finanziari, oltre alla relazione, il richiedente ha rinviato a un recente comunicato stampa secondo il quale il controllo del governo della RPC sulle banche locali sarebbe stato ulteriormente rafforzato dagli sviluppi legislativi del 2017
(
20
)
. Il richiedente ha altresì citato le risultanze dell'US DOC secondo le quali tale settore «
rimane fondamentalmente distorto tanto dal punto di vista della determinazione del prezzo del rischio quanto da quello dell'assegnazione di risorse. Inoltre […] un'analisi delle dinamiche dei tassi di interesse suggerisce che i tassi di interesse sono ancora strettamente legati ai “tassi di riferimento” pubblicati dal governo e pertanto non sono ancora determinati dal mercato. I vincoli di bilancio insufficienti, la fissazione dei prezzi non a condizioni di mercato, le garanzie implicite del governo e le direttive di politica governativa distorcono direttamente o indirettamente il settore bancario ufficiale, il mercato interbancario, il mercato obbligazionario e il 'sistema bancario ombrà. Tali distorsioni possono essere direttamente ricondotte alla proprietà e al controllo del governo e al ruolo pervasivo e intrusivo dello Stato nel sistema finanziario cinese
»
(
21
)
.
(49)
Il richiedente ha ricordato che nelle sue precedenti inchieste la Commissione aveva stabilito che i principali produttori di ARO ricevevano sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati, conversioni di debiti in capitale azionario, conferimenti di capitale ed esenzione dal versamento di dividendi al governo cinese in veste di principale azionista
(
22
)
. Inoltre sulla base delle loro relazioni annuali, il richiedente ha individuato numerosi altri produttori di ARO che hanno beneficiato di prestiti agevolati
(
23
)
.
(50)
Infine, il richiedente ha citato una relazione preparata da ThinkDesk che individua almeno sei produttori di ARO che hanno beneficiato di misure di sostegno governativo sotto forma di riduzioni della leva finanziaria e di conversioni di debiti in capitale azionario nel settore siderurgico cinese negli anni 2016-2017. ThinkDesk ha individuato tali misure come sovvenzioni
(
24
)
.
(51)
La domanda ha individuato una serie di presunte distorsioni aggiuntive sotto forma di sostegno fiscale e norme ambientali poco severe in Cina, già evidenziate nella relazione. In particolare, il richiedente ha fatto riferimento a risultanze precedenti della Commissione in relazione a vari programmi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette che hanno diminuito artificiosamente il reddito imponibile delle società del settore siderurgico, a programmi riguardanti le imposte indirette (VAT) e i dazi sulle importazioni e a vari programmi di concessione di sussidi (ad hoc)
(
25
)
. Il richiedente ha inoltre affermato che questi programmi sono tuttora attivi e disponibili.
(52)
Per quanto riguarda le norme ambientali, il richiedente ha citato una relazione dell'OCSE, di cui all'allegato 18 della domanda
(
26
)
, che dimostra che probabilmente il governo della RPC offre un sostegno indiretto ai produttori di acciaio non applicando norme ambientali di base; al contrario, i produttori dell'Unione sono soggetti a norme ambientali molto più rigorose, soprattutto visti i recenti sviluppi del regolamento REACH che hanno portato al divieto dell'uso continuativo di cromati nel fase di pre-trattamento della produzione di ARO (discusso anche nei punti da 12 a 16 della domanda).
(53)
La Commissione valuterà se sia opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno in Cina, viste le distorsioni significative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione procederà in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi includerà l'esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, nonché in relazione al prodotto oggetto del riesame. Come specificato nei considerando da 16 a 20, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato osservazioni o fornito elementi di prova a sostegno o a confutazione degli elementi di prova esistenti inclusi nel fascicolo, inclusa la relazione, e degli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente relativi all'esistenza di distorsioni significative e/o all'adeguatezza dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base nel caso di specie.
3.2.2.2. Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC: contesto economico generale
(54)
Le fondamenta stesse del sistema economico cinese, ossia il concetto della cosiddetta «
economia di mercato socialista
», sono in contrasto con la nozione di libero gioco delle forze di mercato. Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce le politiche economiche della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «
proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori
». L'economia di Stato è considerata la «
forza trainante dell'economia nazionale
» e lo Stato ha mandato «
di garantirne il consolidamento e la crescita
»
(
27
)
. Di conseguenza, la configurazione generale dell'economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell'economia, ma richiede espressamente tali interventi. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l'intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. La legge cinese in materia di proprietà è un esempio emblematico di ciò: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge ne consente lo sviluppo parallelamente alla proprietà dello Stato
(
28
)
.
(55)
Inoltre secondo la pertinente legislazione cinese, l'economia di mercato socialista viene sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese (PCC). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (legale, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della Costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell'articolo 1 della costituzione. Facendo seguito alla prima frase esistente della disposizione, ossia «[
i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese
», è stata inserita una seconda frase che recita: «[
l]'aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese
»
(
29
)
. Ciò illustra il controllo indiscusso e in continua crescita del PCC sul sistema economico cinese. Tale controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione consueta in altri paesi nella quale i governi esercitano un controllo macroeconomico di ampio respiro nel contesto del quale si attua un libero gioco delle forze di mercato.
(56)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l'agenda politica stabilita dal PCC piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un mercato libero
(
30
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici, compreso il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e vari aspetti del contesto normativo.
(57)
Innanzitutto, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell'economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all'interno del paese. L'insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale tendono ad essere abbastanza dettagliati mentre quelli nazionali tendono a fissare obiettivi leggermente più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti necessari per sostenere le industrie/i settori pertinenti nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi fissati. Alcuni piani contengono ancora obiettivi in termini di produzione, caratteristica abituale nei precedenti cicli di pianificazione. Nel contesto dei piani i singoli settori e/o progetti industriali vengono individuati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti specifici obiettivi di sviluppo (potenziamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati che statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura formalmente vincolante dei piani; fondamentalmente, le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema definito dai piani e utilizzano di conseguenza i poteri dei quali sono investiti per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2.5)
(
31
)
.
(58)
In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell'attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.8)
(
32
)
. Lo stesso si applica alle altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del
private equity
ecc. Benché di minore importanza rispetto al settore bancario, tali componenti del settore finanziario sono istituzionalmente e operativamente istituite in maniera tale da non essere orientate a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, quanto piuttosto a garantire il controllo e consentire l'intervento dello Stato e del PCC
(
33
)
.
(59)
In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell'economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall'efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali
(
34
)
. Analogamente, nel contesto degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un'influenza significativi sulla destinazione e sull'entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell'industria nazionale
(
35
)
.
(60)
In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e impediscono un'allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato
(
36
)
.
3.2.2.3. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l'orientamento delle autorità del paese di esportazione
(61)
In tale contesto di intervento dello Stato e di dominanza della proprietà statale nel modello economico cinese, le imprese di Stato rappresentano una parte essenziale dell'economia cinese. Il governo e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese di Stato. Il partito di Stato non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l'attuazione da parte delle singole imprese di Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di Stato e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione 3.2.2.4), nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di Stato
(
37
)
. In cambio le imprese di Stato godono di uno status particolare nel contesto dell'economia cinese, il che comporta una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l'accesso preferenziale ai fattori produttivi pertinenti, compresi i finanziamenti
(
38
)
.
(62)
In particolare nel settore siderurgico, persiste un livello elevato di proprietà del governo cinese. Sebbene si stimi che la suddivisione nominale tra il numero di imprese di Stato e di società private sia pressoché uniforme, dei cinque produttori di acciaio cinesi che si classificano tra i primi 10 produttori di acciaio di dimensioni maggiori al mondo, quattro sono imprese di Stato
(
39
)
. Nel contempo, mentre nel 2016 i primi dieci produttori hanno assorbito soltanto circa il 36 % della produzione totale del settore, il governo cinese intende concentrare dal 60 % al 70 % della produzione di ferro e acciaio in circa dieci grandi imprese entro il 2025
(
40
)
. Tale concentrazione potrebbe comportare fusioni forzate di società private redditizie con imprese di Stato poco performanti
(
41
)
.
(63)
In ragione dell'elevato livello di intervento del governo nel settore siderurgico e della quota elevata di imprese di Stato in tale settore, i produttori di acciaio di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In effetti, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore siderurgico sono soggette altresì agli orientamenti e alla supervisione in termini di politiche, come indicato nella sezione 3.2.2.5.
(64)
Il controllo e l'intervento dello Stato sugli ARO non sono esclusi dal quadro generale descritto. Molti dei principali produttori di ARO sono di proprietà statale. Gli elementi di prova disponibili suggeriscono quindi che i produttori di ARO nella RPC sono soggetti al medesimo tipo di proprietà, controllo od orientamenti e supervisione in termini di politiche da parte del governo cinese e, di conseguenza, non operino secondo principi di mercato
(
42
)
.
3.2.2.4. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(65)
Oltre ad esercitare il controllo sull'economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, lo Stato cinese può interferire con la determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti
(
43
)
, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario cinese, in seno a ogni società occorre creare un'organizzazione del PCC e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione del partito. Sembra che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisione aziendali nelle imprese di Stato facendone una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito
(
44
)
. Nel 2017 è stato riferito che cellule del partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società di proprietà privata, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l'ultima parola sulle decisioni aziendali all'interno delle rispettive società
(
45
)
. Tali norme si applicano in generale all'economia cinese, ivi compreso ai produttori di ARO e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
(66)
In particolare nel settore siderurgico (che comprende il prodotto oggetto del riesame e i fornitori dei principali fattori produttivi), molti dei principali produttori di acciaio (compresi i produttori di ARO) sono di proprietà dello Stato. Taluni sono espressamente citati nel «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020»
(
46
)
come esempi dei risultati conseguiti dal dodicesimo periodo di pianificazione quinquennale (come ad esempio Baosteel, Anshan Iron and Steel, Wuhan Iron and Steel ecc.). Talvolta nei documenti pubblici delle imprese di stato che producono ARO viene sottolineato il legame con lo Stato cinese. Ad esempio, nella sua relazione semestrale del 2016, Baoshan Iron & Steel (o Baosteel) ha dichiarato che «
la società si è impegnata a soddisfare il tredicesimo piano quinquennale regionale e ha conseguito un ampio consenso presso le amministrazioni locali in termini di condivisione delle risorse, collegamento delle industrie urbane e sviluppo del contesto ecologico
»
(
47
)
. Nella recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
(
48
)
, la Commissione ha stabilito che tre dei quattro gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano imprese di Stato. In tutti e tre i gruppi i presidenti del consiglio di amministrazione o il presidente agivano anche in veste di segretario del comitato del partito dell'organizzazione del PCC del gruppo.
(67)
La presenza e l'intervento dello Stato sui mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) e la fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno inoltre un effetto distorsivo sul mercato
(
49
)
. Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi compreso in quelle di proprietà dello Stato, nel settore siderurgico e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.
3.2.2.5. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l'esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(68)
L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli dell'amministrazione e riguardano praticamente tutti i settori economici, gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione hanno natura vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo monitorano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di amministrazione inferiore. Complessivamente, invece di essere allocati in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione in Cina determina l'indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti
(
50
)
.
(69)
L'industria siderurgica, compresa la produzione di ARO come prodotto d'acciaio di fascia alta, è considerata un settore chiave dal governo cinese
(
51
)
. Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull'acciaio, emessi a livello nazionale, regionale e comunale, come il «Piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico 2016-2020». In tale piano si legge che l'industria siderurgica è «
un settore importante e fondamentale dell'economia cinese, un pilastro nazionale
»
(
52
)
. I compiti e gli obiettivi principali definiti in tale piano riguardano tutti gli aspetti dello sviluppo del settore
(
53
)
.
(70)
Il tredicesimo piano quinquennale sullo sviluppo economico e sociale
(
54
)
prevede il sostegno alle imprese che producono tipi di prodotti di acciaio di fascia alta
(
55
)
. Si concentra altresì sul conseguimento della qualità, della durata e dell'affidabilità del prodotto sostenendo le società che utilizzano tecnologie legate alla produzione di acciaio, alla laminatura di precisione e al miglioramento della qualità nel rispetto dell'ambiente
(
56
)
.
(71)
Il «Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) (modifica del 2013)»
(
57
)
(«il repertorio») elenca i settori del ferro e dell'acciaio come settori incoraggiati. In particolare, il repertorio incoraggia lo «
[s]viluppo e l'applicazione di tecnologie per prodotti in acciaio a prestazioni più elevate, di alta qualità e migliorati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lamiere per automobili ad alta resistenza non inferiore a 600 MPa, acciaio per condotte ad alte prestazioni per il trasporto di petrolio e gas, piastre ad alta resistenza larghe e spesse per navi, acciaio per ingegneria navale, piastre di spessore moderato non inferiore a 420 MPa per edifici, ponti e altre strutture, acciaio per ferrovie ad alta velocità e per il trasporto pesante, acciaio al silicio ad elevata induzione magnetica e bassa perdita di ferro, acciaio resistente alla corrosione e all'usura, acciaio inossidabile legato a basso consumo di risorse (acciaio inossidabile ferritico moderno, acciaio inossidabile duplex e acciaio inossidabile all'azoto), barre e vergelle in acciaio speciale per componenti di base ad alte prestazioni (ingranaggi ad alte prestazioni, bulloni di qualità pari o superiore a 12,9, molle ad alta resistenza e cuscinetti di lunga durata), nonché materiali forgiati in acciaio speciale di alta qualità (acciaio per utensili e stampi, acciaio inossidabile e acciaio per macchinari, tra gli altri)
». L'applicabilità del repertorio è stata confermata dalla recente inchiesta antisovvenzioni relativa a determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese
(
58
)
.
(72)
Il governo della RPC guida inoltre lo sviluppo del settore in conformità con un'ampia serie di strumenti e direttive strategici concernenti, tra l'altro: la composizione e la ristrutturazione del mercato, le materie prime
(
59
)
, gli investimenti, l'eliminazione di capacità, la gamma di prodotti, la delocalizzazione, il miglioramento del prodotto ecc. Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore
(
60
)
. L'attuale problema di sovraccapacità è probabilmente l'esemplificazione più palese delle conseguenze delle politiche del governo della RPC e delle conseguenti distorsioni.
(73)
In sintesi, il governo della RPC ha adottato misure per indurre gli operatori a rispettare gli obiettivi della politica pubblica di sostenere i settori incoraggiati, tra cui la produzione di ARO in quanto prodotti di acciaio di fascia alta e le materie prime utilizzate per fabbricare tali prodotti. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente.
3.2.2.6. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l'assenza o l'applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale.
(74)
Il sistema cinese in materia di fallimenti sembra essere inadeguato per conseguire i propri obiettivi principali, come ad esempio la risoluzione equa della liquidazione di crediti e debiti e la salvaguardia di diritti e interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Tale circostanza sembra essere radicata nel fatto che, mentre la legge cinese in materia di fallimenti si basa formalmente su principi analoghi a quelli delle leggi corrispondenti in altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una insufficiente applicazione sistematica. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell'economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono soggette a una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure concorsuali rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l'esito della procedura
(
61
)
.
(75)
Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d'uso di terreni in Cina
(
62
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (i terreni rurali sono di proprietà collettiva mentre i terreni urbani sono di proprietà dello Stato) e sono assegnati esclusivamente da quest'ultimo. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d'uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. Tuttavia, in genere tali disposizioni non sono rispettate e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a prezzi inferiori a quelli di mercato.
(
63
)
Inoltre quando assegnano i terreni, spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l'attuazione dei piani economici
(
64
)
.
(76)
Di conseguenza, le leggi cinesi in materia di fallimenti e diritti di proprietà non sembrano funzionare correttamente e ciò determina distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione e di acquisizione di terreni nella RPC. Sulla base degli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore siderurgico e, in particolare, ai prodotti d'acciaio a rivestimento organico. In particolare, la Commissione ha stabilito che gli ARO
(
65
)
, e l'acciaio laminato a caldo che è usato come materia prima
(
66
)
, hanno beneficiato dell'assegnazione di diritti d'uso di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato.
3.2.2.7. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(77)
Non è possibile che in Cina si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva
(
67
)
. Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori rimane rudimentale
(
68
)
. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari che limita l'accesso all'intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza i lavoratori non residenti si trovano in una situazione di impiego vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a chi è regolarmente registrato come residente
(
69
)
. Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali in Cina.
(78)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, ARO inclusi, non è sottoposto al sistema del diritto del lavoro cinese descritto. Il settore degli ARO subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto in esame) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina).
3.2.2.8. Distorsioni significative a norma dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l'accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato
(79)
L'accesso al capitale per gli attori aziendali in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(80)
Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali
(
70
)
che per concedere l'accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di Stato non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati dal PCC)
(
71
)
e, proprio come avviene per le imprese di Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
72
)
. Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti
(
73
)
.
(81)
Pur riconoscendo che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, i numerosi elementi di prova, comprese le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che tali disposizioni rivestono solo un ruolo secondario nell'applicazione dei vari strumenti giuridici.
(82)
Inoltre i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di motivi, anche perché la valutazione dei rischi è influenzata dall'importanza strategica dell'impresa per il governo cinese e dalla forza di qualsiasi garanzia implicita da parte del governo. Le stime suggeriscono fortemente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente ai rating internazionali più bassi.
(83)
Ciò è aggravato da ulteriori norme che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o ritenuti importanti
(
74
)
. Ciò si traduce in una tendenza a concedere prestiti a imprese di Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(84)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un uso eccessivo degli investimenti di capitale con rendimenti degli investimenti sempre più bassi. Ciò è illustrato dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(85)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell'ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all'intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato dato che tale quota è aumentata notevolmente dal 2015, nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d'interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l'utilizzo eccessivo di capitale.
(86)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell'efficienza dell'investimento di capitali senza alcuna contrazione del credito che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare le insolvenze. Di conseguenza, le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.
(87)
In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da significative questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.
(88)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che il settore siderurgico, ARO inclusi, non è sottoposto agli interventi governativi nel sistema finanziario di cui sopra. Al contrario, secondo una relazione di ThinkDesk fornita dal richiedente numerosi produttori cinesi di ARO hanno beneficiato di operazioni finanziarie non conformi al mercato. La Commissione ha inoltre constatato che il settore degli ARO
(
75
)
, nonché l'acciaio laminato a caldo usato come materia prima
(
76
)
, ha beneficiato di prestiti agevolati che costituiscono sovvenzioni. Di conseguenza, l'intervento pubblico sostanziale nel sistema finanziario ha influenzato notevolmente le condizioni di mercato a tutti i livelli.
3.2.2.9. La natura sistemica delle distorsioni descritte
(89)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non si limitano al settore siderurgico in generale o a quello degli ARO in particolare. Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.2.1 a 3.2.2.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell'economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.2.6 a 3.2.2.8 e nella parte B della relazione.
(90)
Per produrre gli ARO è necessaria un'ampia serie di fattori produttivi. Non esistono elementi di prova nel fascicolo attestanti che tali fattori produttivi non siano originari della Cina. Quando i produttori di ARO acquistano/stipulano contratti per tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che registrano come loro costi) sono evidentemente esposti alle medesime distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell'allocazione di capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell'amministrazione e a tutti i settori.
(91)
Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno degli ARO, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi governativi descritti in relazione all'allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all'energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo. Nel contesto della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrano il contrario.
3.2.2.10. Conclusioni
(92)
Dall'analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.2. a 3.2.2.9., che comprende un esame di tutti elementi di prova disponibili in relazione all'intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore siderurgico (compreso il prodotto in esame) è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell'energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.
(93)
Di conseguenza la Commissione ha proceduto alla costruzione del valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. La Commissione ha ricordato che nessun produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta e che non è stata presentata alcuna rivendicazione che taluni costi interni non sarebbero stati soggetti a distorsioni ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), terzo trattino, del regolamento di base.
3.2.3.
Paese rappresentativo
3.2.3.1. Osservazioni generali
(94)
Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri:
—
un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
77
)
;
—
Produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese
(
78
)
;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese;
—
nel caso di più paesi rappresentativi, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(95)
Come spiegato nei considerando 24 e 25, nella nota del 13 aprile 2018 la Commissione ha informato le parti interessate di aver individuato sei possibili paesi rappresentativi, ossia Argentina, Colombia, Malaysia, Messico, Sud Africa e Thailandia, e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e suggerire altri paesi.
3.2.3.2. Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
(96)
Argentina, Colombia, Malaysia, Messico, Sud Africa e Thailandia sono considerati dalla Banca Mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, ossia sono tutti classificati come paesi «
a reddito medio-alto
» in termini di reddito nazionale lordo.
(97)
Il richiedente ha sostenuto che l'appartenenza del Messico al NAFTA lo integra in una zona nordamericana di libero scambio che presenta un livello di sviluppo economico molto superiore a quello della RPC e ciò potrebbe quindi ripercuotersi sui costi in Messico. La Commissione ha effettuato un'analisi dell'adeguatezza di possibili paesi rappresentativi sulla base della banca dati della Banca mondiale in termini di reddito nazionale lordo. Quest'ultima classifica il Messico tra i paesi a reddito medio alto e, di conseguenza, con un livello di sviluppo paragonabile a quello della RPC. Tale categoria include paesi con un reddito nazionale lordo pro capite compreso tra 3 896 USD e 12 055 USD nel 2017, anno per il quale sono disponibili i dati commerciali più recenti. Le classifiche si applicano a ciascun singolo paese e non a gruppi di paesi appartenenti a zone di libero scambio, unioni doganali ecc. La Commissione ha ritenuto che tutti e sei i possibili paesi rappresentativi individuati fossero parimenti comparabili con la RPC in termini di sviluppo economico. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.3.3. Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo e disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(98)
Nella nota del 13 aprile 2018 la Commissione ha indicato di aver riscontrato la produzione del prodotto oggetto del riesame in Argentina, Colombia, Malaysia, Messico, Sud Africa e Thailandia.
(99)
La Commissione ha constatato che per tre di tali paesi, ossia Argentina, Colombia e Thailandia, la disponibilità di dati pubblici doveva essere ulteriormente verificata, in particolare in relazione ai dati finanziari pubblici di un produttore del prodotto oggetto del riesame.
(100)
Per la Colombia e la Thailandia non sono stati trovati dati finanziari accessibili al pubblico relativi a un produttore del prodotto oggetto del riesame. Per quanto concerne l'Argentina i dati finanziari accessibili al pubblico individuati riguardavano il gruppo Ternium che produceva il prodotto oggetto del riesame in tale paese. Tuttavia dai dati finanziari disponibili per il gruppo non risultava chiaramente quale parte dei dati riguardasse le attività del gruppo in Argentina, dal momento che il gruppo comunicava i suoi dati relativi all'Argentina insieme ad altri paesi quali Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay. I dati non erano pertanto sufficientemente precisi per essere utilizzati come parametri di riferimento appropriati.
(101)
Nelle sue osservazioni sulla nota del 13 aprile 2018 il richiedente ha reiterato la domanda indicando il Sud Africa come il paese rappresentativo più appropriato. Nel paese vi erano due produttori del prodotto oggetto del riesame. Per un produttore, Safal Steel (Pty) Ltd., i dati finanziari non erano accessibili al pubblico. Sebbene i dati finanziari fossero disponibili per l'altro produttore, ArcelorMittal South Africa, la società era in perdita nel periodo dell'inchiesta, ma anche durante l'intero periodo in esame. Tale circostanza lo rendeva inadatto a essere selezionato poiché i costi di una società in perdita sarebbero privi dell'elemento di profitto da sostituire. Non avendo trovato altri produttori del prodotto oggetto del riesame con dati finanziari accessibili al pubblico in Sud Africa, la Commissione ha considerato tale paese inappropriato come paese rappresentativo.
(102)
Nelle sue osservazioni sulla nota del 3 luglio 2018, il richiedente ha affermato che la Commissione aveva erroneamente respinto il Sud Africa come paese rappresentativo, poiché il fatto che il produttore del prodotto oggetto del riesame fosse in perdita durante un anno non poteva essere considerato un fattore decisivo nella selezione di un paese rappresentativo.
(103)
Dato che la Commissione disponeva di un'ampia scelta per la selezione di un paese rappresentativo, ha deciso di selezionare un paese nel quale era possibile desumere un importo ragionevole di spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e di profitti dai dati pubblici di una società in tale paese conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base.
(104)
Di conseguenza, nella valutazione della Commissione sulla selezione del paese rappresentativo il fatto che ArcelorMittal South Africa fosse in perdita è stato un fattore decisivo e l'argomentazione del richiedente è stata respinta.
(105)
Per quanto concerne la Malaysia, dati finanziari pubblici erano disponibili per la società CSC Steel Holdings Berhad, una controllata della società taiwanese China Steel Corporation. CSC Steel Holdings Berhad produceva il prodotto oggetto del riesame e registrava profitti nel periodo dell'inchiesta di riesame.
(106)
Il richiedente ha affermato che fare affidamento su dati pubblici di una società di proprietà straniera poteva comportare dati inaffidabili. La Commissione riteneva necessario esaminare caso per caso l'analisi dell'affidabilità dei dati pubblici. Nel caso di specie, la Commissione non disponeva di elementi di prova, e nessuna prova era stata presentata dal richiedente, che giustificassero la decisione di non considerare i dati finanziari di CSC Steel Holdings Berhard. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(107)
Per il Messico, la Commissione ha trovato dati accessibili al pubblico per il gruppo Ternium, in particolare nella sua relazione annuale per il 2017. Tale gruppo è un produttore del prodotto oggetto del riesame in Messico e tale paese rappresenta oltre il 55 % in termini di vendite consolidate del gruppo, comunicate separatamente da altre regioni geografiche. Inoltre il gruppo di Ternium era redditizio nel periodo dell'inchiesta di riesame.
(108)
Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la scelta finale del paese rappresentativo fosse tra Malaysia e Messico.
(109)
Nelle sue osservazioni il richiedente ha fatto riferimento alla prassi degli Stati Uniti di utilizzare un paniere di società «attive nel settore dei metalli», come i produttori di alluminio. La Commissione ha tuttavia preferito, ove possibile, dati pubblici di società che effettivamente producevano il prodotto oggetto del riesame. Soltanto nei casi in cui non vi è alcuna produzione o vi siano altri fattori che rendano inadatto l'uso di società che producono il prodotto oggetto del riesame in qualsiasi paese con un livello simile di sviluppo economico, la Commissione prende in considerazione altre alternative adeguate. Nel caso di specie, ciò non si è reso necessario in quanto vi sono produttori effettivi di ARO con dati accessibili al pubblico. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
3.2.3.4. Livello di protezione sociale e ambientale
(110)
Avendo stabilito che vi erano due possibili paesi adatti ad essere selezionati come rappresentativi, il Messico e la Malaysia, la Commissione ha valutato il loro livello di protezione sociale e ambientale per scegliere quello preferibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
(111)
La Commissione ha stabilito che la Malaysia è in ritardo con l'applicazione delle norme internazionali sul lavoro e con la ratifica delle convenzioni dell'ILO di cui all'allegato I bis del regolamento di base. In particolare, la Malaysia non ha ratificato tre delle otto principali convenzioni dell'ILO (sulla libertà di associazione, sull'abolizione del lavoro forzato e sulla non discriminazione). Inoltre la Malaysia ha firmato, ma non ratificato uno dei principali accordi ambientali
(
79
)
.
(112)
L'applicazione delle norme ILO sul lavoro è più avanzata in Messico, che ha ratificato tutte le convenzioni di base, ad eccezione della convenzione sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva. Inoltre ha firmato e ratificato tutte le principali convenzioni ambientali.
3.2.3.5. Conclusioni
(113)
Alla luce di quanto precede, il Messico soddisfaceva tutti i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, il Messico presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti. Inoltre il Messico presenta un livello più elevato di protezione sociale e ambientale.
3.2.4.
Spese generali di produzione, SGAV e profitti
(114)
Nella nota del 3 luglio 2018, la Commissione ha informato le parti interessate che per la costruzione del valore normale avrebbe incluso le SGAV e i profitti della società Ternium SA Mexico, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), quarto comma, del regolamento di base. Inoltre la Commissione includerà derivandolo dalla medesima società un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(115)
Nelle sue osservazioni sulla nota del 3 luglio 2018 il richiedente ha sostenuto che sarebbe preferibile utilizzare i dati non consolidati di ArcelorMittal South Africa (una società locale) anziché i dati consolidati del gruppo di Ternium (un gruppo globale) la cui produzione in Messico rappresenta oltre il 55 % delle vendite consolidate. Tale argomentazione si basava sull'osservazione secondo la quale i dati non consolidati rappresentavano i risultati della società locale e non del gruppo globale e quindi probabilmente rispecchiavano meglio le spese generali di produzione, le SGAV e il profitto del paese rappresentativo. Tuttavia, trattandosi di una società in perdita, non è stato possibile utilizzare i dati di ArcelorMittal South Africa. Tale argomentazione è divenuta pertanto priva di oggetto ed è stata respinta.
(116)
Nelle sue osservazioni sulla nota del 3 luglio 2018, il richiedente ha altresì affermato che, sebbene il Messico sia un paese rappresentativo appropriato, la società Ternium SA Mexico fa parte di un'organizzazione internazionale, il gruppo Ternium, i cui dati finanziari riflettono le operazioni in paesi con un diverso livello di sviluppo economico.
(117)
A prescindere dal fatto che il gruppo Ternium sia un'organizzazione internazionale, la Commissione ha concluso che i dati accessibili al pubblico di Ternium SA Mexico erano sufficientemente specifici per la produzione del prodotto oggetto del riesame in Messico e ha pertanto respinto tale argomentazione. In considerazione dell'analisi di cui alla sezione 3.2.3, la Commissione ha deciso di utilizzare i dati finanziari di Ternium SA Mexico, disponibili per il 2017 che copre quindi il periodo dell'inchiesta di riesame.
3.2.5.
Fonti utilizzate per stabilire costi non soggetti a distorsioni
(118)
Nella nota del 3 luglio 2018 la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo non soggetto a distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi. La Commissione ha utilizzato Doing Business 2018 per i costi dell'energia elettrica, le statistiche nazionali sul gas naturale, il codice tributario del distretto federale per i costi dell'acqua e i dati finanziari di Ternium SA Mexico ai fini della determinazione delle SGAV, dei profitti e dei costi generali.
3.2.6.
Fattori produttivi
(119)
Come già indicato al considerando 23, nella nota del 13 aprile 2018 la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta.
(120)
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sul richiedente per specificare i fattori produttivi utilizzati nella produzione di ARO. Infatti, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili sul sito web dei produttori cinesi di ARO, il loro processo di produzione e i materiali utilizzati sembrano identici a quelli indicati dal richiedente.
(121)
Il punto di partenza nel processo di produzione è stato scelto essere il substrato o la bobina di base, dato che il processo di produzione del richiedente partiva da tale base. Inoltre sulla scorta delle informazioni ottenute nell'inchiesta iniziale, in quanto migliori elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito che anche i produttori esportatori iniziavano la produzione di ARO dal substrato. In effetti, nel caso originale, non ha collaborato alcun produttore integrato.
(122)
In mancanza di collaborazione, la Commissione non disponeva di codici tariffari più dettagliati rispetto ai codici SA a 6 cifre forniti dal richiedente. I codici SA corrispondevano pienamente ai codici tariffari messicani.
(123)
Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici SA, ove applicabili:
Tabella 1
Fattore produttivo
Codice SA
Valore unitario di importazione
Materie prime
Substrato – Bobina in acciaio zincato a caldo per immersione:
—
zincata;
7210 49
0,84 EUR/kg
—
rivestita di leghe di zinco
7210 49
0,84 EUR/kg
Rivestimento metallico – lingotto di zinco (per zincatura):
—
< 99,99 % zinco;
7901 12
Non applicabile
—
leghe di zinco
7901 20
Non applicabile
Rivestimento organico
—
vernice a poliestere
3208 10
4,33 EUR/kg
—
vernice poliuretanica
3208 90
4,91 EUR/kg
—
vernice al fluoruro di polivinilidene
3209 90
3,36 EUR/kg
Manodopera
Salari nel settore manifatturiero
[N.D.]
1,37 EUR/ora
Energia
Energia elettrica
[N.D.]
0,06 EUR/kWh
Gas naturale
[N.D.]
0,0034 EUR/MJ
Aria compressa
2853 90
Non applicabile
Acqua
[N.D.]
3,81 EUR/m
3
Per prodotto/rifiuto
Rottami di acciaio zincato
7204 29
0,18 EUR/kg
3.2.6.1. Materiali
(124)
Il richiedente ha confermato che, come substrato per il tipo più rappresentativo del prodotto oggetto del riesame, si utilizzava principalmente la bobina in acciaio zincato a caldo per immersione. Di conseguenza, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e di osservazioni delle parti interessate, la Commissione non ha raccolto dati su altri possibili substrati, come la bobina in acciaio laminato a caldo o la bobina in acciaio laminato a freddo.
(125)
Per quanto riguarda il rivestimento metallico, il richiedente ha confermato la prevalenza della zincatura. Di conseguenza, in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori e di osservazioni delle parti interessate, la Commissione non ha ritenuto necessario raccogliere dati sul rivestimento metallico con alluminio.
(126)
Occorre osservare che il substrato, ossia la bobina in acciaio zincato a caldo per immersione, comprende già il rivestimento metallico con zinco o leghe di zinco. I dati relativi all'uso del rivestimento metallico sono stati raccolti soltanto per consentire adeguamenti nel calcolo del valore normale basato su volumi diversi di zinco o leghe di zinco utilizzati per il rivestimento metallico dei vari tipi di prodotto.
(127)
Le registrazioni del richiedente non hanno consentito di stabilire il consumo di materiali ausiliari per unità del prodotto oggetto del riesame. Il richiedente ha trattato i materiali ausiliari come spese generali di produzione. Di conseguenza, in assenza di tali informazioni, la Commissione non ha potuto stabilire rapporti di utilizzo e valori non soggetti a distorsioni per i materiali ausiliari utilizzati. La Commissione ha tuttavia stabilito che tutti i materiali ausiliari considerati complessivamente costituivano una quota non significativa dei costi di produzione per tonnellata di prodotto finito. Al fine di tenere adeguatamente conto di tali costi nel calcolo del valore normale costruito, la Commissione ha aumentato i costi di produzione non soggetti a distorsioni (materiali di rivestimento, manodopera, energia e acqua) per il Messico di una percentuale pari alla quota di materiali ausiliari dei costi di produzione forniti dal richiedente. La Commissione ha ritenuto che tale metodo riflettesse adeguatamente la quota di materiali ausiliari dei costi totali di produzione inclusi nel valore normale costruito.
(128)
Il richiedente non ha segnalato alcun utilizzo di GPL, idrogeno o azoto. Di conseguenza tali fattori produttivi originariamente individuati non sono stati utilizzati per la costruzione del valore normale.
(129)
Il richiedente ha inoltre segnalato che si dovrebbe tener conto degli scarti prodotti durante il processo di produzione di ARO. A tale fine occorre individuare la natura degli scarti e il codice SA corrispondente. Nel caso di specie sono stati individuati gli scarti di acciaio zincato (cfr. tabella di cui al considerando 123).
(130)
Per tutti i materiali e gli scarti, in assenza di informazioni sul mercato messicano, la Commissione si è basata sui prezzi all'importazione. È stato determinato un prezzo all'importazione nel paese rappresentativo calcolato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi esclusa la RPC. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso al considerando 92 che nel caso di specie non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell'esistenza di distorsioni significative conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b). Sulla base degli elementi di prova disponibili e in assenza di contestazioni delle parti interessate, la Commissione ha ritenuto che le stesse distorsioni abbiano inciso sui prezzi all'esportazione. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste rappresentative, oscillando tra il 94 % e il 100 % dei volumi totali importati in Messico.
(131)
Al fine di stabilire un prezzo non soggetto a distorsioni per i materiali consegnati all'ingresso dello stabilimento del produttore esportatore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, la Commissione ha applicato al prezzo all'importazione il dazio all'importazione del paese rappresentativo, ossia il Messico, ed ha quindi aggiunto i costi di trasporto nazionali. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni relative ai costi di trasporto nazionali fornite dal richiedente.
3.2.6.2. Manodopera
(132)
Le statistiche dell'ILO hanno fornito informazioni sulla remunerazione mensile nel settore manifatturiero e sulle ore settimanali lavorate in Messico per il periodo dell'inchiesta di riesame. Il richiedente ha sostenuto che i dati disponibili per il Sud Africa potrebbero essere adeguati all'inflazione utilizzando l'indice dei prezzi al consumo o gli indici per i costi del lavoro nel settore manifatturiero pubblicati dalla Banca centrale del Sud Africa. Tuttavia, poiché la Commissione ha deciso di utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato per il quale tali dati sono disponibili, tale argomentazione è diventata irrilevante.
3.2.6.3. Energia elettrica
(133)
Il prezzo dell'energia elettrica era disponibile nella relazione
Doing Business 2018
. Tale relazione utilizza una metodologia standardizzata per individuare il prezzo di un kWh in Messico.
(134)
In alternativa, la Commissione ha preso in considerazione l'utilizzo delle tariffe elettriche pubblicate dai produttori e distributori di energia elettrica in Messico. In Messico, la CFE (
Comisión Federal de Electricidad
), una impresa di Stato, è il fornitore dominante di energia elettrica.
(135)
Secondo il richiedente i costi dell'elettricità menzionati in
Doing Business 2018
sembravano artificiosamente bassi rispetto alla maggior parte dei paesi e ha pertanto proposto di utilizzare i prezzi applicati nella zona di produzione del prodotto oggetto del riesame, tenendo conto degli eventuali adeguamenti per il canale di approvvigionamento, di oneri specifici e dell'IVA.
(136)
Il richiedente non ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali adeguamenti per IVA, oneri specifici e canali di approvvigionamento siano effettivamente necessari e applicabili ai produttori esportatori cinesi. Di conseguenza, la Commissione ha respinto tale argomentazione e ha deciso di utilizzare i dati più completi e non ambigui ottenuti dalla relazione
Doing Business 2018
.
3.2.6.4. Gas naturale
(137)
Il prezzo del gas naturale in Messico è disponibile nella banca dati statistica gestita dalla Commissione per la regolamentazione dell'energia (
Comisión Reguladora de Energía
). I dati forniti riguardano i mesi da luglio a dicembre 2017.
(138)
Secondo il richiedente per il Sud Africa si poteva utilizzare il prezzo all'importazione per tonnellata di gas naturale liquefatto (codice SA 2711 11) ricavato dalla banca dati GTA, successivamente convertito in prezzo per gigajoule. Poiché la Commissione ha deciso di utilizzare il Messico come paese rappresentativo per il quale questi dati sono disponibili, ha respinto tale argomentazione.
3.2.6.5. Aria compressa
(139)
Oltre ai fattori produttivi individuati nella nota del 13 aprile 2018, il richiedente ha informato la Commissione che nella produzione del prodotto oggetto del riesame viene utilizzata aria compressa. L'aria compressa viene acquistata sotto forma di aria liquida.
(140)
La Commissione ha stabilito che il codice SA appropriato per l'aria liquida è 2853 90. Tuttavia tale codice SA comprende numerose altre sostanze chimiche. Il regime tariffario nazionale del Messico suggerisce che non esiste un'ulteriore classificazione dettagliata. I dati ottenuti dalla banca dati GTA dovrebbero quindi contenere le importazioni di altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza) e amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi.
(141)
Per le ragioni di cui al considerando precedente, la Commissione ha ritenuto inappropriato l'utilizzo della banca dati GTA. Si rileva che l'aria compressa rappresentava una percentuale insignificante dei costi di produzione per tonnellata di prodotto finito. Al fine di tenere conto di tali costi nel calcolo del valore normale non soggetto a distorsioni, la Commissione ha aumentato i costi di produzione non soggetti a distorsioni (materiali di rivestimento, manodopera, energia e acqua) di una percentuale pari alla quota di aria compressa dei costi di produzione forniti dal richiedente. La Commissione ha ritenuto che tale metodo riflettesse adeguatamente la quota di aria compressa rispetto ai costi totali di produzione inclusi nel valore normale costruito.
3.2.6.6. Acqua
(142)
In Messico le tariffe per l'acqua sono decise a livello comunale. Inoltre, CONAGUA (
Comisión Nacional del Agua
), l'autorità governativa messicana per la regolamentazione dell'acqua, pubblica statistiche sull'acqua in Messico, che forniscono altresì una panoramica del prezzo dell'acqua per uso industriale in determinati comuni. L'edizione più recente risale tuttavia al 2016 e riguarda l'anno 2015.
(143)
Di conseguenza, al fine di utilizzare i prezzi applicabili nel periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha utilizzato le tariffe per l'acqua di Città del Messico, prontamente disponibili nel codice tributario del distretto federale come modificato nel dicembre 2016 e in vigore al 1
o
gennaio 2017.
3.2.6.7. Calcoli
(144)
Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le due fasi descritte in appresso.
(145)
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione non soggetti a distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha moltiplicato i tassi di utilizzazione osservati a livello del processo di produzione del richiedente per materiali, manodopera, energia e acqua per i costi non soggetti a distorsioni per unità di prodotto osservati nel paese rappresentativo, ossia in Messico. Inoltre per i fattori produttivi per i quali non erano stati forniti tassi di utilizzazione precisi da parte del richiedente (in particolare per i materiali ausiliari e l'aria compressa), la Commissione ha applicato ai costi diretti di produzione non soggetti a distorsioni una percentuale pari alla quota di tali fattori produttivi rispetto ai costi di produzione comunicati dal richiedente.
(146)
In secondo luogo, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti di Ternium SA Mexico ai costi di produzione di cui sopra. Tali valori sono stati individuati sulla scorta della relazione annuale di Ternium SA Mexico del 2017 e sono stati espressi con le seguenti percentuali:
(147)
spese generali di produzione
(
80
)
pari al 14,12 % dei costi di produzione (comprendenti consumo di materiali, manodopera, energia e acqua);
(148)
SGAV
(
81
)
pari al 12,56 % della somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione;
(149)
un profitto
(
82
)
pari al 15,09 % della somma dei costi di produzione, delle spese generali di produzione e SGAV.
(150)
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto su base franco fabbrica conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale e non per ciascun esportatore e produttore separatamente.
3.2.7.
Prezzo all'esportazione
(151)
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif Eurostat corretti a livello franco fabbrica.
3.2.8.
Confronto e margini di dumping
(152)
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base con il prezzo all'esportazione franco fabbrica.
3.2.9.
Conclusioni
(153)
Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era pari al 134 %.
(154)
La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel periodo dell'inchiesta di riesame.
3.3.
Rischio di reiterazione del dumping dalla RPC
(155)
Come constatato in precedenza, le importazioni di ARO originari dalla RPC sono risultate essere oggetto di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, tuttavia il livello delle importazioni è stato relativamente limitato. Ai fini di completezza, la Commissione ha esaminato anche il rischio di reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi supplementari: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, lo sviluppo della fissazione dei prezzi dei produttori esportatori della RPC in altri mercati, la disponibilità di altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
3.3.1.
Esportazioni in paesi terzi
(156)
Nel periodo dell'inchiesta di riesame, il volume delle importazioni di ARO dalla RPC nell'Unione, sebbene considerato rappresentativo come concluso nel considerando 36, è risultato essere piuttosto esiguo (circa lo 0,1 % del consumo totale dell'Unione). La Commissione ha pertanto deciso di analizzare anche i dati relativi alle vendite di ARO dalla RPC a paesi terzi al fine di confermare la risultanza della persistenza del dumping. I calcoli del dumping sono stati effettuati utilizzando i prezzi delle vendite a paesi terzi, sulla base delle statistiche sulle esportazioni cinesi.
3.3.1.1. Valore normale
(157)
Il valore normale per la valutazione del dumping dalla RPC in relazione a paesi terzi è stato in linea con le constatazioni di cui ai considerando da 37 a 150.
3.3.1.2. Prezzo all'esportazione
(158)
Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori cinesi, il prezzo all'esportazione verso paesi terzi è stato basato sui dati ottenuti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, forniti dal richiedente. Dai dati presentati a livello fob nella banca dati la Commissione ha detratto i costi per la movimentazione portuale e le spese del trasporto interno in Cina stimati dal richiedente ai fini del calcolo del prezzo all'esportazione franco fabbrica.
3.3.1.3. Confronto
(159)
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito e il prezzo all'esportazione in paesi diversi dall'Unione a livello franco fabbrica.
3.3.1.4. Margine di dumping
(160)
Dal confronto di cui sopra è emerso un margine di dumping a livello nazionale per le esportazioni verso tutti i paesi terzi (esclusa l'Unione) del 118 % e un margine di dumping a livello nazionale per le esportazioni verso i cinque principali mercati di esportazione (India, Filippine, Federazione russa, Corea del Sud e Vietnam) che oscilla tra il 112 % e il 160 %. Ciò ha confermato inoltre che il margine di dumping determinato per le esportazioni verso l'Unione era ragionevole nonostante i bassissimi volumi delle vendite.
3.3.2.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC
(161)
Data l'assenza di collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite sulla scorta dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.
(162)
La capacità produttiva della RPC superava ampiamente i volumi di produzione correnti. Secondo l'associazione dei produttori siderurgici cinesi (CISA,
China Iron and Steel Association
), nel 2013 la capacità produttiva di acciaio con rivestimento colorato ammontava a 40 milioni di tonnellate. A fronte di volumi di produzione dell'ordine di 7,5 milioni di tonnellate, l'utilizzo degli impianti raggiungeva soltanto il 20 % circa. In caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi disporrebbero di una capacità inutilizzata sufficiente (stimata a 32,5 milioni di tonnellate) ad inondare con ARO a prezzi di dumping il mercato dell'Unione in cui il consumo è di 4,5 milioni di tonnellate.
(163)
La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una significativa capacità inutilizzata che potrebbero utilizzare per produrre ARO da esportare nel mercato dell'Unione in caso di abrogazione delle misure.
3.3.3.
Disponibilità di altri mercati
(164)
Esistono misure di difesa commerciale in vigore nei confronti delle esportazioni cinesi di ARO in India, Malaysia, Pakistan, Turchia e Vietnam; tali misure evidenziano il medesimo andamento dei prezzi osservato per le esportazioni cinesi nell'Unione.
(165)
Di conseguenza, la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle misure, è probabile che i produttori esportatori cinesi reindirizzino le esportazioni verso l'Unione a prezzi di dumping.
3.3.4.
Attrattiva del mercato dell'Unione
(166)
Nel periodo dell'inchiesta di riesame il prezzo di vendita dell'Unione era superiore di 194 - 338 EUR per tonnellata di ARO (ossia del 28 % - 59 %) rispetto al prezzo cif all'esportazione cinese verso i cinque principali mercati di esportazione, come descritto al considerando 160. Inoltre il prezzo era più elevato di 211 - 226 EUR per tonnellata di ARO (ossia del 31 % - 33 %) rispetto alla media del prezzo cif all'esportazione cinese verso tutti i paesi terzi (esclusa l'Unione). Le esportazioni cinesi verso i cinque mercati di esportazione più importanti rappresentavano il 48 % del consumo dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame.
(167)
Di conseguenza, in caso di abrogazione delle misure i produttori esportatori cinesi potrebbero potenzialmente reindirizzare le esportazioni di ingenti volumi di ARO dai paesi terzi verso il mercato dell'Unione.
3.3.5.
Conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping
(168)
In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha inoltre concluso che, indipendentemente dalla constatazione dell'esistenza di pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame, esiste il rischio di reiterazione di tale dumping in caso di scadenza delle misure.
3.4.
Conclusioni generali sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping
(169)
Dall'inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell'Unione a prezzi di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. Nonostante gli esigui volumi di tali importazioni, i margini di dumping constatati corrispondono a quelli osservati nel contesto dell'esame delle esportazioni cinesi verso paesi terzi. Visti gli elementi esaminati nelle sezioni da 3.3.2 a 3.3.4, la Commissione ha concluso che in caso di scadenza della misure è molto probabile che i produttori cinesi esporterebbero quantità significative di ARO a prezzi di dumping. Vi sono quindi elementi dimostrano la probabilità della persistenza del dumping.
(170)
In ogni caso, in alternativa, la Commissione ha anche riscontrato elementi di prova che dimostrano il rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure. Nel periodo dell'inchiesta di riesame la capacità inutilizzata della RPC è risultata essere molto significativa rispetto al consumo dell'Unione. Inoltre altri mercati hanno introdotto misure antidumping applicabili alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC. Tale politica di fissazione dei prezzi da parte dei produttori esportatori cinesi in paesi terzi corrobora il rischio della persistenza del dumping verso l'Unione in caso di scadenza delle misure. Infine, l'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di dimensioni e di prezzi nonché la chiusura di altri mercati a causa di misure antidumping indicano che è probabile che le esportazioni e la capacità inutilizzata cinesi vengano indirizzate verso il mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Di conseguenza la Commissione ha concluso che vi è un forte rischio che l'abrogazione delle misure antidumping comporti un aumento delle importazioni di ARO originari della RPC nell'Unione a prezzi di dumping.
(171)
Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping potrebbe comportare il rischio di persistenza e, in ogni caso, di reiterazione del dumping.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Produzione e industria dell'Unione
(172)
Nel periodo dell'inchiesta di riesame oltre 20 produttori noti nell'Unione producevano gli ARO, taluni dei quali collegati tra loro. Diversi fanno parti di gruppi del settore siderurgico.
(173)
In base alle risposte al questionario presentate dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e ai dati presentati dal richiedente la produzione totale dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame è stata stimata a 4 752 003 tonnellate. I produttori dell'Unione che ne rappresentano la produzione totale costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
4.2.
Consumo dell'Unione
(174)
Dall'inchiesta è emerso che una parte dell'industria dell'Unione impiega la propria produzione per un uso vincolato, ossia spesso viene semplicemente trasferita (senza fattura) e/o fornita a prezzi di trasferimento all'interno della stessa impresa o dello stesso gruppo di imprese al fine di ulteriori trasformazioni a valle. Al fine di fornire un quadro il più completo possibile della situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto e analizzato dati per l'intera attività relativa agli ARO.
(175)
Come riscontrato nell'inchiesta iniziale (considerando 68 e 69), la Commissione ha ritenuto che gli indicatori economici, quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di reperire capitali, dipendessero dall'attività nel suo complesso, indipendentemente dal fatto che la produzione fosse destinata all'uso vincolato o alla vendita sul libero mercato. Il volume e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la quota di mercato, la crescita, il volume delle esportazioni e i prezzi riguardano tuttavia la situazione prevalente sul libero mercato (e quindi escludono le attività legate all'uso vincolato). Gli indicatori di pregiudizio sono stati pertanto corretti in maniera da tener conto dell'uso vincolato noto e delle vendite nell'industria dell'Unione; inoltre, l'uso vincolato e le vendite sono stati analizzati separatamente.
(176)
Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base di: i) statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte in base all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base; e ii) i volumi delle vendite dell'industria dell'Unione (comprese le operazioni per uso vincolato) nell'Unione presentati dal richiedente. Tali volumi di vendita sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati per quanto riguarda i produttori dell'Unione inclusi nel campione a seguito delle visite di verifica in loco.
(177)
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
2014
2015
2016
PIR
Consumo dell'Unione (in tonnellate)
3 840 088
3 965 150
4 375 791
4 525 677
Indice (2014 = 100)
100
103
114
118
Fonte:
risposte al questionario verificate e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
(178)
Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è aumentato del 18 %.
4.3.
Importazioni nell'Unione dalla Cina
(179)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni e i prezzi sulla base delle statistiche sulle importazioni a livello TARIC utilizzando le informazioni raccolte a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.
4.3.1.
Volume e quota di mercato
(180)
Nel periodo in esame l'andamento delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente:
Tabella 3
Importazioni dalla Cina
2014
2015
2016
PIR
Volume delle importazioni (in tonnellate)
5 619
4 217
2 958
6 338
Indice (2014 = 100)
100
75
53
113
Quota di mercato (in %)
0,1
0,1
0,1
0,1
Fonte:
banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
(181)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla RPC è stato basso. La quota di mercato cinese ha registrato una lieve oscillazione nel periodo in esame ed era pari allo 0,1 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.
(182)
Le importazioni sono rimaste a un livello basso sin dall'istituzione delle misure antidumping provvisorie nel mese di settembre del 2012. Si presume che il loro basso livello sia il risultato delle misure antidumping in vigore.
4.3.2.
Prezzi e sottoquotazione dei prezzi
(183)
Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi delle importazioni provenienti dalla Cina nell'Unione era il seguente:
Tabella 4
Importazioni dalla Cina
2014
2015
2016
PIR
Prezzi medi all'importazione (in EUR/tonnellata)
341
747
697
637
Indice (2014 = 100)
100
219
204
187
Fonte:
banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
(184)
Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati dell'87 %. Si può ragionevolmente presumere che tale tendenza sia dovuta almeno in parte all'aumento dei prezzi delle materie prime.
(185)
I prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta, praticati in relazione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, sono stati confrontati con i prezzi medi delle importazioni provenienti dalla Cina. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, non è stato possibile effettuare un confronto affidabile dei prodotti in base al tipo; e il prezzo medio all'importazione cinese è stato determinato in base alle statistiche complessive delle importazioni per il prodotto oggetto del riesame. In assenza di collaborazione da parte degli importatori indipendenti al presente riesame in previsione della scadenza, sono state utilizzate le stime incluse nella richiesta relative al livello di adeguamento dei costi successivi.
(186)
In base a tale metodologia il confronto ha dimostrato che nel periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame presentavano prezzi inferiori del 27,8 % rispetto a quelli dell'industria dell'Unione (ossia molto simili alla sottoquotazione dei prezzi riscontrata durante l'inchiesta iniziale).
(187)
Inoltre l'analisi dei prezzi all'esportazione cinesi verso altri mercati terzi ha dimostrato che la Cina praticava in alcuni dei suoi principali mercati di esportazione prezzi analoghi o in alcuni casi anche inferiori a quelli praticati nei confronti dell'Unione, corroborando in tal modo la conclusione che l'attuale livello dei prezzi cinesi è inferiore a quello dei prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE.
4.4.
Importazioni nell'Unione da paesi terzi
(188)
La tabella 5 illustra l'andamento delle importazioni nell'Unione da paesi terzi nel periodo in esame in termini di volume e quota di mercato, oltre al prezzo medio di tali importazioni.
Tabella 5
2014
2015
2016
PIR
Volume delle importazioni dall'India (in tonnellate)
191 015
136 208
152 511
247 237
Indice (2014 = 100)
100
71
80
129
Quota di mercato %
5,0
3,4
3,5
5,5
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)
755
770
680
818
Volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea (in tonnellate)
155 634
131 959
184 637
222 448
Indice (2014 = 100)
100
85
119
143
Quota di mercato %
4,0
3,3
4,2
4,9
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)
899
934
785
925
Volume totale delle importazioni da altri paesi terzi
117 938
113 679
134 352
201 981
Indice (2014 = 100)
100
96
114
171
Quota di mercato %
3,1
2,9
3,1
4,5
Prezzo medio (in EUR/tonnellate)
793
798
714
838
Fonte:
banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.
(189)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da paesi terzi è aumentato fino a raggiungere una quota di mercato del 14,8 %. La maggior parte di queste importazioni proveniva da India e Corea, seguite da Turchia e Taiwan.
(190)
In generale, il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi è stato superiore ai prezzi medi ai quali le importazioni cinesi sono entrate nell'Unione. A seconda degli anni, il prezzo medio delle importazioni dai paesi terzi è stato superiore o inferiore ai prezzi di vendita medi dei produttori dell'Unione nell'Unione.
4.5.
Situazione economica dell'industria dell'Unione
(191)
Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.
(192)
Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione è stata basata sulle informazioni fornite dal richiedente, sottoposte a un controllo incrociato con le risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(193)
L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e salari) è stata condotta a livello dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita di verifica in loco.
(194)
Dato che una delle tre società incluse nel campione non è rappresentata dal richiedente, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base i dati delle tabelle da 9 a 14 sono forniti utilizzando intervalli di valori al fine di tutelare la riservatezza di informazioni aziendali sensibili.
4.5.1.
Indicatori macroeconomici
4.5.1.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(195)
Nel periodo in esame l'andamento della produzione, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione era il seguente:
Tabella 6
2014
2015
2016
PIR
Produzione (in tonnellate)
4 402 079
4 404 178
4 769 698
4 752 003
Indice (2014 = 100)
100
100
108
108
Capacità produttiva (in tonnellate)
5 076 892
5 113 417
5 361 693
5 339 200
Indice (2014 = 100)
100
101
106
105
Utilizzo degli impianti %
87
86
89
89
Fonte:
risposte al questionario verificate.
(196)
Nel periodo in esame si è registrato un modesto aumento del volume della produzione (+ 8 %) e della capacità (+ 5 %), mentre l'utilizzo degli impianti è aumentato del 2 %, raggiungendo l'89 %.
4.5.1.2. Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione
(197)
Nel periodo in esame l'andamento delle vendite nell'Unione effettuate dall'industria dell'Unione (comprese le operazioni legate all'uso vincolato) era il seguente:
Tabella 7
2014
2015
2016
PIR
Volume delle vendite (in tonnellate)
3 369 883
3 579 087
3 901 334
3 847 673
Indice (2014 = 100)
100
106
116
114
Quota di mercato (% del consumo dell'Unione)
87,6
90,2
89,1
84,9
Fonte:
risposte al questionario verificate.
(198)
Nel corso del periodo in esame le vendite complessive dell'industria dell'Unione nel mercato dell'UE sono aumentate del 14 %.
(199)
Nel periodo in esame la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita scendendo all'84,9 %.
4.5.1.3. Occupazione e produttività
(200)
Nel periodo in esame, il livello di occupazione e produttività nell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
2014
2015
2016
PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno)
5 667
5 685
5 938
6 021
Indice (2014 = 100)
100
100
105
106
Produttività (in tonnellate/addetto)
777
775
803
789
Indice (2014 = 100)
100
100
103
102
Fonte:
risposte al questionario verificate.
(201)
Nel periodo in esame sono aumentate sia l'occupazione che la produttività della forza lavoro dei produttori dell'Unione, misurate in termini di produzione (tonnellate) per persona occupata, per ciascun anno. Tali aumenti riflettono l'aumento complessivo della produzione e del volume delle vendite.
4.5.1.4. Crescita
(202)
L'industria dell'Unione è riuscita a beneficiare della crescita del mercato dell'Unione anche se le strutture maggiormente influenzate dal minore utilizzo degli impianti osservato durante l'inchiesta iniziale sono ancora in una fase di ripresa. L'industria dell'Unione ha mantenuto quote di mercato significative durante l'intero periodo in esame.
4.5.1.5. Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(203)
Il dumping è proseguito nel periodo dell'inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3. Si osserva che i produttori cinesi hanno applicato prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita dell'industria dell'Unione e che quest'ultima si trova ancora in una situazione di fragilità.
(204)
Poiché i volumi delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina sono stati notevolmente inferiori rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione ha concluso che l'impatto dell'entità del margine di dumping sull'industria dell'Unione era significativamente meno pronunciato rispetto all'inchiesta iniziale.
4.5.2.
Indicatori microeconomici
4.5.2.1. Scorte
(205)
Nel periodo in esame l'andamento delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era il seguente:
Tabella 9
2014
2015
2016
PIR
Scorte (in tonnellate)
68 500 – 71 500
52 000 – 55 000
72 000 – 75 000
83 000 – 86 000
Indice (2014 = 100)
100
77
106
120
Fonte:
risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(206)
I produttori dell'Unione hanno aumentato le loro scorte nel periodo in esame. Tale indicatore non è tuttavia considerato molto pertinente ai fini della valutazione della situazione economica dei produttori dell'Unione. Gli ARO vengono infatti prodotti principalmente in base agli ordini. In ogni caso, durante il PIR le scorte rappresentavano soltanto il 2 % circa delle vendite totali.
4.5.2.2. Prezzi di vendita medi unitari nell'Unione e costi di produzione
(207)
Nel periodo in esame l'andamento dei prezzi di vendita medi unitari praticati ad acquirenti indipendenti nell'Unione e del costo unitario medio di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione era il seguente:
Tabella 10
2014
2015
2016
PIR
Prezzo di vendita medio unitario ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata)
805 - 820
760 - 775
740 - 755
895 - 910
Indice (2014 = 100)
100
94
92
111
Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata)
800 - 850
750 - 800
650 - 730
850 - 900
Indice (2014 = 100)
100
94
87
106
Fonte:
risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(208)
Nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare i propri prezzi di vendita dell'11 %. In seguito al calo dei prezzi tra il 2014 e il 2015 e, successivamente, tra il 2015 e il 2016, i prezzi sono aumentati nuovamente tra il 2016 e il 2017. Sia le diminuzioni che gli aumenti sono strettamente legati alle variazioni dei prezzi delle materie prime.
4.5.2.3. Redditività e flusso di cassa
Tabella 11
2014
2015
2016
PIR
Redditività %
– 1,5 - 0
– 0,5 - 1
2,5 - 4
3,5 - 5
Indice (2014 = 100)
– 100
101
413
506
Fonte:
risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(209)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività.
(210)
Nel periodo in esame l'industria dell'Unione non ha registrato perdite. Il miglioramento della redditività è stato correlato in maniera evidente al fatto che l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare le proprie vendite e il proprio volume di produzione, nonché i prezzi di vendita, negli anni successivi all'istituzione delle misure iniziali. La redditività è rimasta tuttavia al di sotto del profitto di riferimento considerato sano e sostenibile nell'inchiesta iniziale (ossia il 6,7 %).
Tabella 12
2014
2015
2016
PIR
Flusso di cassa (in EUR)
– 18 000 000 – (– 15 000 000 )
28 000 000 – 31 000 000
30 000 000 – 34 000 000
34 000 000 – 37 000 000
Indice (2014 = 100)
– 100
273
295
311
Fonte:
risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(211)
Nel periodo in esame l'evoluzione del flusso di cassa ha rispecchiato in linea di massima lo sviluppo della redditività generale dell'industria dell'Unione.
4.5.2.4. Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
Tabella 13
2014
2015
2016
PIR
Investimenti (in EUR)
12 000 000 – 17 000 000
20 000 000 – 25 000 000
27 000 000 – 32 000 000
25 000 000 – 30 000 000
Indice (2014 = 100)
100
159
200
180
Utile sul capitale investito (attivi netti) %
– 2,2
0,0
7,0
11,0
Fonte:
risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(212)
Nel periodo in esame l'industria dell'Unione, ad alta intensità di capitale, ha effettuato investimenti regolari destinati all'ottimizzazione e al potenziamento dei macchinari di produzione esistenti. Inoltre sono stati effettuati investimenti significativi con l'obiettivo di soddisfare le prescrizioni in materia di protezione dell'ambiente e maggiore sicurezza. A seconda della società, vi sono stati investimenti destinati alla riduzione dei costi, all'ottimizzazione dei consumi energetici e/o anche al rinnovamento di strutture che erano state influenzate negativamente dal minore utilizzo degli impianti osservato nel periodo dell'inchiesta iniziale.
(213)
L'utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività.
(214)
Rispetto al momento dell'istituzione delle misure la capacità di reperire capitali è aumentata.
4.5.2.5. Salari
Tabella 14
2014
2015
2016
PIR
Costo del lavoro per singolo addetto (in EUR)
63 000 – 72 000
63 000 – 72 000
64 000 – 73 000
64 000 – 73 000
Indice (2014 = 100)
100
101
102
102
Fonte:
risposte al questionario verificate fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.
(215)
I livelli salariali medi sono leggermente aumentati nel periodo in esame, tuttavia in maniera inferiore al costo unitario di produzione.
4.6.
Conclusioni
(216)
L'analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata notevolmente nel periodo in esame. L'istituzione delle misure antidumping definitive nel marzo 2013 ha consentito all'industria dell'Unione di riprendersi lentamente ma in maniera costante dagli effetti del pregiudizio causato dal dumping. Il fatto che l'industria dell'Unione abbia tratto benefici significativi dalle misure è evidenziato, tra l'altro, dall'aumento della produzione e dei volumi delle vendite dell'Unione, dal flusso di cassa positivo e dall'utile sul capitale investito, dai prezzi di vendita in generale superiori al costo unitario di produzione, dell'aumento minimo dei costi del lavoro e dal miglioramento significativo della redditività.
(217)
Tuttavia, sebbene si sia in gran parte ripresa dal pregiudizio passato e sembri essere sulla strada giusta per migliorare ulteriormente la propria situazione nel lungo termine, l'industria dell'Unione risulta essere ancora fragile in ragione della sua limitata redditività che è ancora inferiore al profitto di riferimento.
5.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(218)
Come illustrato nella sezione 4.6, l'industria dell'Unione si è ampiamente ripresa dal pregiudizio passato causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Nella presente sezione si esamina tuttavia il rischio di deterioramento della situazione precaria dell'industria dell'Unione a causa della reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure.
5.1.
Incidenza del volume delle importazioni previsto ed effetti sui prezzi in caso di abrogazione delle misure
(219)
In caso di abrogazione delle misure dovessero si prevede un aumento drastico del volume delle importazioni dalla Cina. Si ricorda che nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni ammontavano a più di 702 000 tonnellate, mentre nel periodo dell'inchiesta di riesame erano pari a 6 338 tonnellate.
(220)
La sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio è stata ampiamente provata
(
83
)
. Il richiedente ha presentato dati da Plantfacts che indicano che la capacità produttiva di ARO della Cina corrisponde a 7 milioni di tonnellate (ossia oltre 4 volte il consumo apparente di ARO in Cina). Tale stima sembra essere prudente. Il richiedente ha inoltre fornito informazioni dettagliate risalenti al 2013 dalle quali risulta che la China Iron and Steel Association ha affermato pubblicamente che la capacità produttiva cinese di acciaio con rivestimento colorato corrispondeva a quasi 40 milioni di tonnellate in quell'anno.
(221)
Sebbene i volumi delle esportazioni cinesi verso l'Unione siano diminuiti in seguito all'imposizione delle misure iniziali, i produttori cinesi fabbricano volumi significativi del prodotto oggetto del riesame e ne esportano oltre l'80 %. Secondo i dati pubblicati dalla World Steel Association, la Cina ha prodotto più di 8 milioni di tonnellate di ARO l'anno nel periodo 2013-2014. Una delle società che sosteneva la denuncia ha fornito dati ricavati dalla pubblicazione China Metallurgical Newsletter del
China Metallurgical Information and Standardization Research Institute
(Istituto cinese di ricerca, normazione e informazione nel settore metallurgico) e dal
Metallurgical Council of the China Council for the Promotion of International Trade
(Consiglio per la metallurgia del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale) che suggeriscono che la Cina produceva circa 8 milioni di tonnellate di ARO l'anno nel periodo 2015-2017. Secondo le osservazioni di tale richiedente, si stima che nel periodo 2015-2017 il consumo apparente di ARO cinese fosse compreso tra 1 e 1,8 milioni di tonnellate l'anno.
(222)
Tuttavia, per quanto importanti siano i mercati di esportazione per l'industria cinese, la Cina si trova confrontata con difficoltà sempre maggiori nell'accedervi. Tra il 2016 e il 2018 paesi quali India, Malaysia, Vietnam, Pakistan o Turchia hanno imposto misure di difesa commerciale in relazione agli ARO originari della Cina. Per quanto concerne gli Stati Uniti, dal mese di gennaio del 2018 l'acciaio (ARO inclusi) di numerosi paesi di origine, compresa la Cina, è soggetto a un dazio doganale del 25 %
(
84
)
.
(223)
L'Unione rappresenta il più grande mercato di ARO dopo l'Asia e l'America centrale/del Nord.
(224)
La banca dati cinese dimostra che negli ultimi tempi la Cina ha esportato volumi significativi verso paesi non membri dell'Unione a prezzi bassi. Nel 2017 i prezzi fob cinesi delle esportazioni verso l'Unione erano superiori del 10,5 % rispetto, ad esempio, a quelli praticati nei confronti della Corea, il principale mercato di esportazione della Cina per questo prodotto. Nel periodo dell'inchiesta di riesame i volumi esportati in paesi non membri dell'Unione sono risultati essere superiori alla produzione totale dell'industria dell'Unione e al consumo apparente nell'Unione. In ragione dell'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di fissazione dei prezzi, apertura (non vi sono dazi doganali per questo prodotto) e aumento del consumo apparente, la Commissione ritiene che, in caso di abrogazione delle misure, gli esportatori cinesi potrebbero reindirizzare volumi significativi di ARO verso il più lucrativo mercato dell'Unione. Il fatto che l'Unione abbia recentemente adottato misure di salvaguardia per taluni prodotti di acciaio, tra i quali gli ARO, non modifica tale conclusione. I volumi delle importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari sono fissati a livelli che possono consentire alla Cina di esportare quantità significative di ARO.
(225)
Inoltre, come descritto nella sezione 4.3.2, i prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione sono notevolmente inferiori a quelli praticati dai produttori dell'Unione durante il PIR, in particolare se si esclude l'effetto dei dazi antidumping.
(226)
Il mercato dei prodotti ARO è molto competitivo sul piano dei prezzi dato che la concorrenza si esplicita principalmente sulla base dei prezzi. La potenziale pressione sui prezzi dell'industria dell'Unione è ulteriormente esacerbata dal fatto che, secondo la domanda, solitamente le vendite cinesi riguardano quantitativi relativamente grandi. Se fossero vendute sul mercato dell'Unione importazioni a basso costo, in quantitativi significativi e oggetto di dumping, i produttori dell'Unione perderebbero ingenti volumi di vendita. La capacità di reperire capitali e di investire potrebbe essere ostacolata se diminuisse ulteriormente la redditività dei produttori dell'Unione o diventasse negativa.
5.2.
Conclusioni
(227)
La Commissione ha pertanto concluso che l'abrogazione delle misure sulle importazioni dalla Cina determinerebbe probabilmente la reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.
6.
INTERESSE DELL'UNIONE
6.1.
Introduzione
(228)
A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore non sia contrario all'interesse generale dell'Unione. Ai fini della determinazione dell'interesse dell'Unione sono stati valutati i vari interessi coinvolti, ossia quelli dell'industria dell'Unione, da un lato, e quelli degli importatori e degli utilizzatori, dall'altro.
(229)
Va ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore, consente di valutare un eventuale impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.
(230)
Si è pertanto proceduto a esaminare se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, si possa concludere che il mantenimento delle misure sarebbe, nel caso specifico, contrario all'interesse dell'Unione.
6.2.
Interesse dell'industria dell'Unione
(231)
L'inchiesta ha dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione. La situazione dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe rapidamente in termini di volumi di vendita e prezzi di vendita inferiori, i quali determinerebbero un notevole calo della redditività. Il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di sfruttare ulteriormente il proprio potenziale su un mercato dell'Unione a parità di condizioni.
(232)
Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è pertanto nell'interesse dell'industria dell'Unione.
6.3.
Interesse degli importatori
(233)
Come indicato al considerando 12, nel contesto della presente inchiesta nove importatori noti sono stati contattati e invitati a collaborare. Nessuno si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.
(234)
Si ricorda che nell'inchiesta iniziale era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli importatori, eventuali conseguenze negative sugli importatori derivanti dall'istituzione di misure non sarebbero sproporzionate.
(235)
Nell'inchiesta attuale non vi sono elementi di prova nel fascicolo a sostegno del contrario e si può quindi confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli importatori e che il mantenimento delle misure non li penalizzerebbe indebitamente.
6.4.
Interesse degli utilizzatori
(236)
Nel contesto della presente inchiesta si è provveduto a contattare una sessantina di utilizzatori noti, i quali sono stati invitati a collaborare. Nessun utilizzatore si è manifestato o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.
(237)
Si ricorda che nel contesto dell'inchiesta iniziale dieci utilizzatori avevano presentato risposte al questionario. In quel momento era stato constatato che, dati i profitti e le fonti di approvvigionamento degli utilizzatori, l'eventuale impatto su questi ultimi derivante dall'istituzione di misure non sarebbe sproporzionato.
(238)
Nell'attuale inchiesta non vi sono elementi di prova che dimostrano che le misure in vigore hanno avuto effetti negativi su tali soggetti. In effetti, il richiedente ha presentato elementi di prova che dimostrano che gli utilizzatori principali hanno registrato miglioramenti della loro redditività nel periodo di riesame. Secondo la domanda, le misure in vigore non hanno un impatto considerevole sugli utilizzatori e sui consumatori poiché gli ARO rappresentano una parte trascurabile del costo dei prodotti a valle (ad esempio 0,42 EUR del costo di produzione di una lavatrice o lo 0,4 % dell'investimento in una fabbrica vuota).
(239)
Su tale base la Commissione conferma che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.
6.5.
Conclusioni
(240)
La Commissione ha concluso pertanto che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della RPC.
7.
MISURE ANTIDUMPING
(241)
Di conseguenza, conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Cina.
(242)
Una società può chiedere l'applicazione di aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica della propria denominazione. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione
(
85
)
e deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica di denominazione non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica della denominazione dovrebbe essere pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
(243)
In considerazione dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
86
)
, qualora occorra rimborsare un importo a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli interessi da versare corrispondono al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, come pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(244)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico, ossia prodotti laminati piatti di acciai legati e non legati (escluso l'acciaio inossidabile), dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche su almeno un lato, esclusi i pannelli
sandwich
del tipo usato in edilizia e formati da due fogli metallici esterni tra i quali è inserita un'anima stabilizzante in materiale isolante, esclusi i prodotti con strato superficiale in polvere di zinco (vernice ricca di zinco avente un tenore del 70 % o più, in peso, di zinco) ed esclusi i prodotti con substrato a rivestimento metallico di cromo o stagno, attualmente classificati con i codici NC ex 7210 70 80, ex 7212 40 80, ex 7225 99 00, ex 7226 99 70 (codici TARIC 7210708011, 7210708091, 7212408001, 7212408021, 7212408091, 7225990011, 7225990091, 7226997011 e 7226997091) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
Union Steel China
0
B311
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd., Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd. e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd.
26,1
B312
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co., Ltd. e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd.
5,9
B313
Angang Steel Company Limited
16,2
B314
Anyang Iron Steel Co., Ltd.
0
B315
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
0
B316
Baoutou City Jialong Metal Works Co., Ltd.
16,2
B317
Changshu Everbright Material Technology Co., Ltd.
16,2
B318
Changzhou Changsong Metal Composite Material Co., Ltd.
16,2
B319
Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co., Ltd.
0
B320
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
16,2
B321
Jiangyin Ninesky Technology Co., Ltd.
0
B322
Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co., Ltd.
0
B323
Jigang Group Co., Ltd.
16,2
B324
Maanshan Iron&Steel Company Limited
16,2
B325
Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co., Ltd.
16,2
B326
Shandong Guanzhou Co., Ltd.
16,2
B327
Shenzen Sino Master Steel Sheet Co., Ltd.
16,2
B328
Tangshan Iron And Steel Group Co., Ltd.
16,2
B329
Tianjin Xinyu Color Plate Co., Ltd.
16,2
B330
Wuhan Iron And Steel Company Limited
16,2
B331
Wuxi Zhongcai New Materials Co., Ltd.
0
B332
Xinyu Iron And Steel Co., Ltd.
0
B333
Zhejiang Tiannu Color Steel Co., Ltd.
16,2
B334
Tutte le altre società
13,6
B999
3. Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. La Commissione può modificare il paragrafo 2 al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l'opportuna media ponderata dell'aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell'inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione dai quali si desuma che tale produttore esportatore:
a)
nel periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell'inchiesta iniziale») non ha esportato nell'Unione il prodotto di cui al paragrafo 1;
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento;
c)
ha effettivamente eseguito esportazioni nell'Unione del prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.
5. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping indicate per le società di cui al paragrafo 2 è sottoposta alla presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. Su tale fattura figura la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'organismo che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 73 del 15.3.2013, pag. 16
).
(
4
)
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (
GU C 187 del 13.6.2017, pag. 60
).
(
5
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (
GU C 96 del 14.3.2018, pag. 8
).
(
6
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative applicabili alle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese (
GU C 96 del 14.3.2018, pag. 21
).
(
7
)
Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
).
(
8
)
N. t18.003071.
(
9
)
N. t18.007614.
(
10
)
SWD(2017) 483 final/2.
(
11
)
Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «
Chinàs Status as a non-market economy
» [Lo status della Cina in quanto economia non di mercato], A-570053, 26 ottobre 2017, pag. 57.
(
12
)
Xinhua News Agency, «SASAC: l'economia statale dovrebbe mantenere il potere assoluto di controllo su sette settori», 18 dicembre 2006.
(
13
)
Cfr. regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 dell'11 marzo 2013 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
14
)
Relazione ThinkDesk, «
Analysis of state-business interaction and subsidization in the hot-rolled flat (HRF) segment of the Chinese steel industry
» (Analisi dell'interazione Stato-imprese e delle sovvenzioni nel segmento dei prodotti piatti laminati a caldo dell'industria siderurgica cinese), 28 febbraio 2016, di cui all'allegato 18 della domanda.
(
15
)
Dati forniti nell'allegato 20 della domanda.
(
16
)
China Chemical Enterprise Management Association (CCEMA). (2016). «
List of Top 500 Chinese Chemical Companies in 2016
» (Elenco delle 500 migliori imprese chimiche cinesi nel 2016. Federazione cinese del settore chimico e petrolifero (CPCIF,
China Petroleum & Chemical Industry Federation
). (2016). 29 giugno 2016.
http://www.cpcia.org.cn/html/13/20166/155709.html; documento menzionato nella relazione, pag. 403.
(
17
)
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2013 e regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 di cui sopra.
(
18
)
Regolamento di esecuzione (UE) 215/2013, considerando da 140 a 145.
(
19
)
«
Overview of the subsidies enjoyed by Chinese steel produces
» [Panoramica delle sovvenzioni delle quali beneficiano i produttori cinesi di acciaio], pag. 6, di cui all'allegato 18 della domanda.
(
20
)
CHEN Y.,
BRC's New Supervisory Storm is here-implications for foreign banks in China
[È arrivata la nuova tempesta di vigilanza della Banking Regulatory Commission: implicazioni per le banche straniere in Cina], China Law Insight, 13 aprile 2017, che figura nell'allegato 18 della domanda.
(
21
)
Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, «
Chinàs Status as a Non-Market Economy
», 26 ottobre 2017, che figura nell'all'allegato 18 della domanda.
(
22
)
Per i dettagli cfr. i punti 106 e 107 della domanda.
(
23
)
Cfr. «
Overview of the subsidies enjoyed by Chinese steel produces
», pag. 6-7, che figura nell'allegato 18 della domanda.
(
24
)
Relazione di ThinkDesk, «
Deleveraging and Debt Equity Swaps in the Chinese Steel Industry
» [riduzione della leva finanziaria e di conversioni di debiti in capitale azionario nel settore siderurgico cinese], 31 ottobre 2017, di cui all'allegato 18 della domanda.
(
25
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013, considerando da 314 a 396; e regolamento di esecuzione (UE) 2017/969, considerando da 312 a 394.
(
26
)
Environmental Compliance and Enforcement in China, an Assessment of Current Practices and Ways Forward
[Rispetto e applicazione delle norme ambientali in Cina: una valutazione delle pratiche correnti e delle prospettive] (OCSE) 2006.
(
27
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.
(
28
)
Relazione – capitolo 2, pag. 10.
(
29
)
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law.
(
30
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.
(
31
)
Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.
(
32
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.
(
33
)
Relazione – capitolo 6. pagg. 122-135.
(
34
)
Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.
(
35
)
Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170, 200-201.
(
36
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16; capitolo 4, pagg. 50 e 84; capitolo 5, pagg. 108-109.
(
37
)
Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.
(
38
)
Relazione – capitolo 5, pagg. 104-109.
(
39
)
Relazione – capitolo 14, pag. 358: il 51 % delle società private e il 49 % delle imprese di Stato in termini di produzione e il 44 % delle imprese di Stato e il 56 % delle società private in termini di capacità.
(
40
)
https://policycn.com/policy_ticker/higher-expectations-for-large-scale-steel-enterprise/?iframe=1&secret=c8uthafuthefra4e.
(
41
)
Come accaduto ad esempio nel caso della fusione tra la società privata Rizhao e l'impresa statale Shandong Iron and Steel nel 2009. Cfr. relazione sull'acciaio di Pechino, pag. 58.
(
42
)
Relazione – capitolo 14, pagg. 359-360.
(
43
)
Relazione – capitolo 5, pagg. 100-1.
(
44
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 31-2.
(
45
)
Cfr. https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU.
(
46
)
Il testo completo del piano è disponibile (in cinese) sul sito web del ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'informazione:
http://www.miit.gov.cn/n1146295/n1652858/n1652930/n3757016/c5353943/content.html.
(
47
)
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. 2016 relazione semestrale, http://tv.baosteel.com/ir/pdf/report/600019_2016_2e.pdf.
(
48
)
Cfr. considerando 64 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649.
(
49
)
Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.
(
50
)
Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
(
51
)
Relazione, parte III, capitolo 14, pag. 346 e segg.
(
52
)
Introduzione al piano per l'adeguamento e il potenziamento del settore siderurgico.
(
53
)
Relazione - capitolo 14, pag. 347.
(
54
)
«
The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of the People's Republic of China (2016-2020)
» [Il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale della Repubblica popolare cinese (2016-2020)], http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf.
(
55
)
Relazione – capitolo 14, pag. 349.
(
56
)
Relazione – capitolo 14, pag. 352.
(
57
)
Repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione 2011) (modifica 2013) emesso mediante ordinanza n. 9 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 27 marzo 2011 e modificato conformemente alla decisione della medesima Commissione concernente la modifica delle clausole pertinenti del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2011) emessa mediante ordinanza n. 21 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma il 16 febbraio 2013.
(
58
)
Cfr. considerando 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/649.
(
59
)
La domanda contiene ampi elementi di prova supplementari (allegato 18) di distorsioni sui mercati di un certo numero di materie prime utilizzate per la produzione di ARO quali: il ruolo dominante delle imprese di Stato nell'industria mineraria dello zinco, del carbone e del ferro e una tassa all'esportazione sullo zinco pari al 30 %; il ruolo dominante delle imprese di Stato nel settore chimico che produce vernici e altri prodotti chimici di rivestimento; tariffe agevolate per l'utilizzo dell'energia elettrica da parte di diversi produttori di ARO. Cfr. anche relazione – capitolo 16.
(
60
)
Relazione – capitolo 14, pagg. 375–376.
(
61
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.
(
62
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 216.
(
63
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.
(
64
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.
(
65
)
Cfr. considerando da 107 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013.
(
66
)
Cfr. i considerando dal 281 al 311 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969.
(
67
)
Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.
(
68
)
Relazione – capitolo 13, pag. 336.
(
69
)
Relazione– capitolo 13, pagg. 337-341.
(
70
)
Relazione – capitolo 6, pag. 114-117.
(
71
)
Relazione – capitolo 6, pag. 119.
(
72
)
Relazione – capitolo 6, pag. 120.
(
73
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(
74
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(
75
)
Cfr. considerando da 157 a 215 del regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013.
(
76
)
Cfr. i considerando dall'83 al 244 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/969.
(
77
)
Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(
78
)
In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(
79
)
Ha firmato ma non ratificato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, firmata il 22 maggio 2001.
(
80
)
Comprensivi di riparazioni e manutenzioni, servizi di sicurezza, spese di assicurazione e di ufficio di cui alla nota 6 – Costo delle vendute, pag. 79 della relazione annuale 2017.
(
81
)
Di cui alla nota 7 – Spese generali, amministrative e di vendita, pag. 80, e che includono Altri proventi (oneri) di gestione di cui alla nota 9, pag. 81 e Altri proventi (oneri) finanziari di cui alla nota 10, pag. 81 della relazione annuale 2017.
(
82
)
Di cui al conto economico consolidato, pag. 45 della relazione annuale 2017.
(
83
)
Cfr. ad esempio Forum mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio,
Relazione ministeriale del 20 settembre 2018
, https://www.g20.org/sites/default/files/gfsec_ministerial_report_2018.pdf, nella quale tutte le parti, inclusa la Cina, hanno confermato la sovraccapacità cinese nel settore nel suo complesso. Con una capacità produttiva di acciaio di 1 018,3 milioni di tonnellate nel 2017, la Cina detiene la quota maggiore della capacità mondiale (il 45 %, secondo la pagina 42). La tabella 1 della relazione dimostra che la Cina ha ridotto la capacità del 10 % nel periodo 2014-2017. Alla pagina 51 si afferma che la Cina «stabilisce obiettivi chiari per ridurre la capacità in eccesso, ovvero per ridurre di 100-150 milioni di tonnellate metriche la capacità produttiva di acciaio grezzo dal 2016 al 2020».
(
84
)
Articolo 232 Tariffe doganali applicate ad alluminio e acciaio, https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/entry-summary/232-tariffs-aluminum-and-steel.
(
85
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
86
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
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Il Regolamento UE 2019/687 è lo strumento principale per comprendere i dazi antidumping su acciai a rivestimento organico cinesi, applicando l'articolo 2, paragrafo 6 bis del Regolamento UE 2016/1036 sulle distorsioni significative. Importatori, produttori europei e operatori nel settore siderurgico consultano questo regolamento per comprendere il valore normale calcolato su paesi rappresentativi, il dumping pricing, le misure compensative e il riesame in previsione della scadenza. Commercialisti specializzati in commercio internazionale e diritti doganali lo utilizzano per questioni di classificazione tariffaria TARIC, margini di dumping, e conformità alle importazioni da paesi con economie distorte.
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