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Regolamento UE 0712/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione del 25 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Pubblicato: 25/05/2020 In vigore dal: 25/05/2020 Documento ufficiale

Cosa modifica il Regolamento UE 2020/712 relativamente alla classificazione tariffaria del tabacco da fiuto?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione del 25 maggio 2020 modifica la nomenclatura combinata (NC) per chiarire la classificazione tariffaria del tabacco da fiuto nella sottovoce 2403 99 10. La norma interviene per risolvere un'ambiguità interpretativa che era sorta tra le diverse versioni linguistiche della nomenclatura tariffaria: mentre le versioni tedesca, francese, italiana e neerlandese indicavano chiaramente il tabacco destinato a essere inalato per via nasale, la versione inglese aveva generato confusione sul significato del termine "snuff". Il regolamento specifica che il termine "snuff" (tabacco da fiuto) deve essere limitato esclusivamente al tabacco consumato per via nasale, escludendo altre preparazioni di tabacco polverizzato destinate a contatto con le gengive. Questa modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021 e riguarda operatori del settore tabacchicolo, importatori, esportatori e autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, garantendo un'interpretazione uniforme della nomenclatura tariffaria in tutta l'UE e la certezza del diritto nelle operazioni commerciali transfrontaliere.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione del 25 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/712 of 25 May 2020 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff

Testo normativo

29.5.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 167/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/712 DELLA COMMISSIONE del 25 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (in appresso denominata «NC»), che figura nell’allegato I di detto regolamento. (2) La sottovoce 2403 99 10 della NC riguarda il «tabacco da masticare e tabacco da fiuto», che sono prodotti del tabacco senza combustione. (3) Il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio ( 2 ) , che ha stabilito la tariffa doganale comune, il predecessore della NC, era stato adottato in sole quattro lingue: tedesco, francese, italiano e neerlandese. In tali versioni linguistiche i prodotti ora inseriti nella sottovoce 2403 99 10 sono denominati «Kautabak und Schnupftabak» in tedesco, «tabac à mâcher et tabac à priser» in francese, «tabacco da masticare e tabacco da fiuto» in italiano e «pruimtabak en snuif» in neerlandese. (4) Nella versione inglese della tariffa doganale comune, del 1973 e successiva alle versioni linguistiche tedesca, francese, italiana e neerlandese, i prodotti ora inseriti nella sottovoce 2403 99 10 sono denominati «tabacco da masticare e tabacco da fiuto». (5) In inglese, il termine «snuff» impiegato in riferimento ai prodotti del tabacco, indica una preparazione di tabacco polverizzato destinato a essere inalato per via nasale, masticato o collocato a contatto delle gengive. La versione linguistica inglese della NC e alcune altre versioni linguistiche hanno quindi generato confusione quanto al fatto se il termine «snuff» debba essere limitato ai prodotti destinati a essere inalati attraverso il naso o se includa anche preparazioni di tabacco polverizzato da collocare a contratto con le gengive. (6) Tutte le diverse versioni linguistiche degli atti dell’Unione sono autentiche, ma le versioni linguistiche successive non possono ampliare o restringere l’ambito di applicazione di atti dell’Unione antecedenti tali versioni linguistiche successive. (7) Dalle versioni tedesca, francese, italiana e neerlandese emerge chiaramente che l’intenzione del legislatore era di restringere i prodotti di cui alla sottovoce 2403 99 10 della NC al tabacco da masticare e ai prodotti del tabacco destinati a essere inalati attraverso il naso. Al fine di garantire un’interpretazione uniforme della NC in tutta l’Unione e in tal modo la certezza del diritto, il testo della sottovoce 2403 99 10 dovrebbe pertanto essere modificato onde chiarire che il significato del termine «snuff» dovrebbe essere limitato al tabacco consumato per via nasale. (8) Si dovrebbe quindi modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87. (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Nella parte seconda della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la riga relativa al codice NC 2403 99 10 è sostituita dal testo seguente: «2403 99 10 --- Tabacco da masticare e tabacco da fiuto (tabacco consumato per via nasale) 41,6 —» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020 Per la Commissione a nome della presidente Philip KERMODE Direttore generale f.f. Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ( GU L 172 del 22.7.1968, pag. 1 ).

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Il Regolamento UE 2020/712 è il riferimento normativo per la classificazione tariffaria del tabacco da fiuto secondo la nomenclatura combinata (NC) e la tariffa doganale comune. Operatori del settore tabacchicolo, doganieri e consulenti commerciali lo consultano per chiarimenti su codici NC, dazi doganali applicabili, e corretta classificazione delle merci secondo la nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione europea.

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