Regolamento di esecuzione (UE) 2020/738 della Commissione del 2 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/738 della Commissione del 2 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/738 of 2 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1286 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain polyethylene terephthalate (PET) originating in India
Testo normativo
4.6.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 175/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/738 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2020
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 19,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Con il regolamento (CE) n. 2603/2000
(
2
)
il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originarie, tra l’altro, dell’India («l’inchiesta originaria»).
(2)
Con la decisione 2000/745/CE
(
3
)
la Commissione europea («la Commissione») ha accettato un prezzo minimo all’importazione offerto da tre produttori esportatori in India.
(3)
Con il regolamento (CE) n. 1645/2005
(
4
)
il Consiglio ha modificato il livello delle misure compensative in vigore nei confronti delle importazioni di PET originarie dell’India. Le modifiche sono state l’esito di un riesame accelerato avviato a norma dell’articolo 20 del regolamento di base.
(4)
In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007
(
5
)
, dazi compensativi definitivi per un ulteriore periodo di cinque anni.
(5)
Le misure compensative sono state successivamente modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio
(
6
)
e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio
(
7
)
in seguito a riesami intermedi parziali.
(6)
Un riesame intermedio parziale successivo è stato chiuso senza alcuna modifica delle misure in vigore con il regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio
(
8
)
.
(7)
In seguito a un altro riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 461/2013
(
9
)
, dazi compensativi definitivi per un ulteriore periodo di cinque anni.
(8)
Con la decisione di esecuzione 2014/109/UE
(
10
)
la Commissione ha revocato l’accettazione degli impegni in seguito al mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati.
(9)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350
(
11
)
la Commissione ha modificato il livello delle misure compensative in vigore nei confronti delle importazioni di PET dall’India in seguito a due riesami intermedi parziali.
(10)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468
(
12
)
la Commissione ha modificato il livello delle misure compensative in vigore in seguito a due riesami intermedi parziali («il regolamento del 2018»).
(11)
In seguito all’ultimo riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286
(
13
)
, dazi compensativi definitivi per un ulteriore periodo di cinque anni («il riesame in previsione della scadenza del 2019»). Tali misure, che sono attualmente in vigore («le misure in vigore»), consistono in dazi specifici compresi tra 0 e 74,6 EUR a tonnellata per i produttori indiani inseriti nell’elenco, con un’aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR a tonnellata per tutti gli altri produttori.
1.2.
Apertura di un riesame intermedio parziale
(12)
Con il regolamento del 2018 la Commissione ha modificato il livello delle misure compensative in vigore per i due produttori esportatori sottoposti ai riesami e ha concluso che, contrariamente all’inchiesta originaria, dazi specifici potrebbero non essere più la forma di misure più adeguata.
(13)
Tuttavia la Commissione ha anche rilevato di non poter modificare la forma delle misure nell’ambito di tali riesami, poiché stava concludendo due riesami intermedi parziali che erano limitati alla sovvenzione di due soli produttori esportatori.
(14)
Di conseguenza il 25 marzo 2019 la Commissione ha aperto d’ufficio un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, limitato alla forma delle misure applicabili alle importazioni di PET originario dell’India
(
14
)
(«l’avviso di apertura»). L’apertura della procedura è stata sostenuta dal comitato dei fabbricanti europei di PET (
Committee of PET Manufacturers in Europe
, «CPME»), l’associazione europea di categoria che rappresenta tutti i produttori europei di resina di PET.
(15)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha rilevato che sussistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che le circostanze che hanno portato all’istituzione delle misure in vigore sono cambiate e che tali cambiamenti hanno carattere duraturo. Tali elementi di prova erano legati al contesto specifico dell’evoluzione dei prezzi e delle misure antidumping e compensative nell’inchiesta originaria, nonché all’aumento dell’importanza delle sovvenzioni che conferiscono vantaggi finanziari quasi sempre proporzionali al valore delle esportazioni.
1.3.
Parti interessate
(16)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità indiane, nonché gli importatori noti e gli utilizzatori, invitandoli a partecipare.
(17)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta e di richiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.
(18)
L’associazione europea di categoria che rappresenta i produttori di PET, un produttore esportatore indiano e sei utilizzatori hanno presentato osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta. Altri due produttori esportatori si sono manifestati ma non hanno presentato osservazioni in merito all’apertura della procedura.
(19)
L’11 giugno 2019 la Commissione ha organizzato un’audizione con tre degli utilizzatori che si sono manifestati.
1.4.
Divulgazione delle informazioni
(20)
Il 6 aprile 2020 il governo dell’India e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva proporre una modifica della forma delle misure applicabili alle importazioni di PET dall’India. Al governo dell’India e alle altre parti interessate è stato inoltre concesso un lasso di tempo ragionevole per presentare osservazioni.
(21)
Il governo dell’India e un produttore esportatore hanno presentato osservazioni in merito a tale divulgazione, che sono state debitamente tenute in considerazione, come indicato in appresso.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(22)
Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell’inchiesta originaria, ossia il polietilentereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g in conformità alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario dell’India («il prodotto oggetto del riesame»).
2.2.
Prodotto simile
(23)
La Commissione ha ritenuto che il prodotto oggetto del riesame fabbricato in India ed esportato nell’Unione e il prodotto realizzato e venduto dall’industria dell’Unione nell’Unione stessa avessero le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni di base. Di conseguenza essi sono stati considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
3.
L’INCHIESTA
3.1.
Contesto
(24)
In esito all’inchiesta originaria erano stati istituiti dazi compensativi specifici (anziché aliquote ad valorem). Tali misure erano state abbinate a dazi antidumping specifici
(
15
)
, istituiti nella stessa data. All’epoca si era ritenuto più opportuno istituire dazi specifici anziché dazi ad valorem (basati sul livello effettivo dei prezzi all’esportazione). Tale scelta era stata operata al fine di evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET, causate dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, provocassero la riscossione di dazi più elevati
(
16
)
.
(25)
Le misure antidumping sono state abrogate dal Consiglio nel 2013
(
17
)
, mentre i dazi compensativi sono stati oggetto di vari riesami parziali e attualmente sono compresi tra 0 e 74,6 EUR a tonnellata.
(26)
Nel regolamento del 2018 la Commissione ha rilevato che, contrariamente all’inchiesta originaria, dazi specifici avrebbero potuto non essere più la forma di misure più adeguata per compensare le sovvenzioni concesse, in quanto i due regimi di sovvenzione principali [il regime di restituzione dei dazi (
Duty Drawback Scheme
— «DDS») e il regime per le esportazioni di merci dall’India (
Merchandise Exports from
India Scheme
— «MEIS»)] a disposizione dei produttori esportatori di PET nel periodo dell’inchiesta di riesame conferivano vantaggi finanziari che erano principalmente legati al prezzo all’esportazione.
(27)
La Commissione ha basato la propria analisi sulle risultanze esposte nel regolamento del 2018, che ha ritenuto avessero carattere duraturo e che di fatto sono state confermate dal riesame in previsione della scadenza del 2019. Tali risultanze erano basate su dati verificati forniti dal governo dell’India e da due produttori esportatori, ossia
IVL
Dhunseri Petrochem Industries Private Limited
(«Dhunseri») e
Reliance Industries Limited
(«Reliance»). Tali produttori esportatori rappresentavano la quasi totalità delle esportazioni di PET dall’India nell’UE durante il periodo dell’inchiesta del riesame in previsione della scadenza del 2019 (dal 1
o
aprile 2017 al 31 marzo 2018). Essi sono soggetti a dazi compensativi pari rispettivamente a 18,73 EUR a tonnellata e 29,21 EUR a tonnellata (sulla base di un’aliquota di sovvenzione ad valorem del 2,3 % e del 4 %).
(28)
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il produttore esportatore ha ribadito le considerazioni formulate al momento dell’apertura per quanto concerne l’apertura d’ufficio, che sono riassunte al considerando 50. Il governo dell’India ha formulato considerazioni analoghe nelle proprie osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. La Commissione ha già preso in esame tali osservazioni al considerando 51. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
3.2.
Scopo ed effetto degli attuali dazi
(29)
Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base, un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l’esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nell’Unione causi un pregiudizio.
(30)
Conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione può sottoporre a riesame il mantenimento delle misure se vi sono sufficienti elementi di prova del fatto che le misure vigenti non sono sufficienti per agire contro le sovvenzioni compensabili arrecanti il pregiudizio, o hanno cessato di esserlo. Se l’inchiesta dimostra che la denuncia corrisponde al vero, i dazi compensativi possono essere aumentati al fine di conseguire l’incremento di prezzo necessario per agire contro le sovvenzioni.
(31)
Da queste due disposizioni si evince chiaramente che l’obiettivo stesso di un dazio compensativo è eliminare o agire contro una sovvenzione.
(32)
Gli attuali importi di sovvenzione stabiliti nel regolamento del 2018 si basano principalmente su due regimi di sovvenzione, ossia il DDS e il MEIS. Tali regimi rappresentano il 97 % e l’89 % degli importi di sovvenzione che all’epoca erano stati stabiliti rispettivamente per Dhunseri e per Reliance. Attraverso questi due regimi il governo dell’India rimborsa ai produttori esportatori una percentuale eccessiva del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili. Per tale motivo, quanto più elevato è il valore per tonnellata di esportazioni, tanto maggiore è l’importo del rimborso in eccesso che i produttori esportatori ricevono e quindi l’ammontare della sovvenzione. Ciò significa che l’importo delle sovvenzioni compensabili aumenta in linea con l’incremento del prezzo all’esportazione.
(33)
Con l’istituzione di tali dazi nel 2018 gli importi di sovvenzione sono stati ricalcolati per ottenere dazi specifici sulla base dei prezzi del PET praticati dai produttori esportatori che hanno collaborato nel periodo di tale inchiesta di riesame, ossia dal 1
o
aprile 2016 al 31 marzo 2017. Tali prezzi erano relativamente bassi durante tale periodo e variavano tra circa 730 EUR e 815 EUR a tonnellata, a seconda del produttore esportatore. Di fatto, secondo il riesame in previsione della scadenza del 2019, il prezzo medio all’importazione del PET dell’India nel 2016 era particolarmente basso e si attestava a 776 EUR a tonnellata
(
18
)
. Questi sono stati i prezzi medi annui più bassi durante l’intero periodo preso in esame in tale regolamento (dal 1
o
gennaio 2014 al 31 marzo 2018). Il prezzo medio all’importazione del PET dell’India nel periodo dell’inchiesta del riesame in previsione della scadenza del 2019 (dal 1
o
aprile 2017 al 31 marzo 2018), che è il periodo più recente preso in esame dalla Commissione nel contesto delle importazioni di PET dall’India, era pari a 916 EUR a tonnellata
(
19
)
. Tenuto conto che, come indicato al considerando 32, le sovvenzioni alle esportazioni di PET dall’India sono proporzionalmente legate al prezzo all’esportazione, dazi specifici calcolati sulla base dei prezzi del periodo compreso tra il 1
o
aprile 2016 e il 31 marzo 2017 non sarebbero sufficienti ad eliminare le sovvenzioni basate sui prezzi del periodo compreso tra il 1
o
aprile 2017 e il 31 marzo 2018.
(34)
La Commissione ha pertanto ritenuto che, data la natura di queste particolari sovvenzioni, dazi specifici potessero non essere adeguati per compensare tali sovvenzioni come previsto all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di base. I dazi ad valorem sono maggiormente adatti a tale scopo.
3.3.
Mutamento delle circostanze e carattere duraturo delle stesse
(35)
Come precisato sopra, sulla base dell’interesse dell’Unione, nell’inchiesta originaria i dazi specifici erano stati considerati più appropriati al fine di evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET, causate dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, provocassero la riscossione di dazi più elevati. Mentre i prezzi del petrolio greggio, e quindi i prezzi del PET, continuano a oscillare, la decisione di istituire dazi fissi deve essere letta nel contesto in cui era stata adottata.
(36)
Le circostanze attuali, descritte nei considerando da 32 a 34, sono molto diverse dalla situazione del 2000, quando sono stati istituiti per la prima volta i dazi compensativi. Gli importi di sovvenzione iniziali si basavano su tre regimi di sovvenzione: i) regime di credito di dazi d’importazione (
Duty Entitlement Passbook Scheme
— «DEPS»); ii) regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (
Export Promotion Capital Goods Scheme
— «EPCGS»); e iii) zone di trasformazione per l’esportazione («
Export Processing Zones
— EPZ»)/unità orientate all’esportazione (
Export Oriented Unit
— «EOU»). Di questi regimi, i più vantaggiosi erano il DEPS e l’EOU/EPZ. A differenza dei regimi attualmente in vigore, essi non conferivano automaticamente il diritto a un rimborso sulla base del valore esportato.
(37)
Nell’ambito del DEPS agli esportatori era concessa una licenza di credito per l’importazione di merci (quali materie prime o beni strumentali). Il vantaggio e quindi la sovvenzione si verificavano al momento dell’importazione di tali merci e non al momento dell’esportazione del PET. Se da un lato l’importo massimo della sovvenzione che un produttore esportatore poteva ricevere dipendeva dal valore di esportazione, dall’altro lato la sovvenzione stessa era determinata dal livello delle importazioni. Il regime EPZ/EOU, che rappresentava quasi l’intero importo della sovvenzione (13,5 % sul 13,9 %) attribuita all’attuale Dhunseri
(
20
)
, comprendeva vari meccanismi
(
21
)
. Nessuno di questi era un semplice pagamento legato al valore di esportazione, come avviene invece nel quadro dei regimi DDS e MEIS attualmente applicabili.
(38)
Nelle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il produttore esportatore ha ribadito le proprie considerazioni sull’apertura del riesame, esaminate ai considerando 59 e 60, in relazione all’assenza di cambiamenti a livello di regime di sovvenzione. Il produttore esportatore ha ricordato che, nella nota al fascicolo sull’apertura del riesame, la Commissione aveva affermato che il 79 % delle sovvenzioni accertate nell’inchiesta originaria derivava da un sistema che era proporzionale al prezzo all’esportazione. Il produttore esportatore ha sostenuto che si tratta di una percentuale solo lievemente inferiore alla proporzione delle sovvenzioni derivanti dal DDS e dal MEIS accertate nel regolamento del 2018 e nel riesame in previsione della scadenza del 2019. Il produttore esportatore ha sostenuto inoltre che le sovvenzioni attribuite in relazione ai prezzi all’esportazione sono in effetti meno predominanti, in termini assoluti, di quanto non fossero durante l’inchiesta originaria. Infine il produttore esportatore ha affermato che il MEIS sarà abbandonato e sostituito da un regime conforme alle norme dell’OMC.
(39)
La Commissione ha sottolineato che la nota al fascicolo sull’apertura del riesame precisa che il 79 % delle sovvenzioni accertate nell’inchiesta originaria derivava da un sistema (DEPB post-esportazione) che
conferiva vantaggi finanziari che erano risultati legati al prezzo all’esportazione.
La natura di tale legame e la differenza rispetto ai regimi DDS e MEIS sono state ulteriormente spiegate dalla Commissione ai considerando 36 e 37 e non sono state messe in discussione dal produttore esportatore nelle sue osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni.
(40)
Per quanto riguarda l’osservazione sul MEIS, la Commissione ha rilevato che il futuro di tale regime e la compatibilità del presunto regime sostitutivo con le norme dell’OMC non rientravano nell’ambito di applicazione del presente riesame intermedio parziale.
(41)
Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(42)
La fluttuazione dei prezzi del PET era stata il motivo che aveva indotto a istituire dazi specifici nel 2000, in una situazione caratterizzata all’epoca dall’assenza di un preciso collegamento tra l’importo della sovvenzione ricevuta e i prezzi all’esportazione dei produttori esportatori. Nel 2020 invece la maggior parte delle sovvenzioni relative al PET esportato dall’India nell’Unione è legata principalmente al valore di dette esportazioni. L’unica risposta adeguata consiste nel collegare l’importo dei dazi al valore delle esportazioni attraverso dazi ad valorem.
(43)
Sebbene il presente riesame non comporti l’esecuzione di una nuova verifica dell’interesse dell’Unione, si rileva che la fluttuazione prevista del dazio da versare per tonnellata sarebbe di gran lunga meno problematica per gli utilizzatori nel 2020 di quanto lo sarebbe stata nel 2000. In effetti le aliquote del dazio compensativo fissate nel 2000 non solo erano più elevate (dato che arrivavano fino all’8,2 % e al 13,9 % nel 2005 quando Dhunseri ha iniziato ad esportare) ma erano anche state istituite insieme a dazi antidumping, una combinazione tale da determinare aliquote di dazio comprese tra il 30 % e il 44,3 %. Di conseguenza un aumento improvviso dei prezzi del PET a tonnellata sarebbe stato molto più problematico per gli utilizzatori. Per contro il dazio ad valorem più elevato che sarebbe attualmente applicabile alla maggioranza delle importazioni odierne non supererebbe il 4 %.
(44)
Nelle proprie osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni il produttore esportatore ha sostenuto che i prezzi del petrolio continuano ad essere instabili dopo il 2014, in particolare nel 2020. Secondo il produttore esportatore, nella divulgazione delle informazioni la Commissione aveva accertato che i prezzi erano rimasti stabili dal 2014, e che tale stabilità giustificava la modifica delle misure in dazi ad valorem. Secondo il produttore esportatore, la modifica della misura in dazi ad valorem non trovava giustificazione nell’argomento della Commissione relativo alla stabilità dei prezzi del petrolio greggio.
(45)
La Commissione rileva che tale osservazione rappresentava in modo erroneo la posizione della Commissione in merito alla fluttuazione dei prezzi del petrolio e al relativo impatto sulle conclusioni raggiunte nel presente riesame. Come affermato al considerando 35, la Commissione ha chiaramente riconosciuto che i prezzi del PET e i prezzi del petrolio greggio hanno continuato ad oscillare dopo l’ultimo riesame in previsione della scadenza nel 2014. Come ulteriormente osservato al considerando 58, la Commissione ha ritenuto che un dazio ad valorem fosse più appropriato per compensare adeguatamente una sovvenzione che varia in funzione del prezzo del PET e del petrolio greggio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(46)
Tale mutamento di circostanze ha carattere duraturo, come è stato confermato dal regolamento del 2018, che ha stabilito che la natura e la diffusione dei due regimi principali (il DDS e il MEIS) hanno carattere duraturo
(
22
)
.
(47)
Nelle proprie osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto l’inesattezza dell’affermazione della Commissione secondo la quale taluni mutamenti avevano carattere duraturo. Il governo dell’India ha affermato che ciò era vero in particolare per quanto concerne i prezzi del petrolio greggio, che erano inferiori ai prezzi del greggio nel 2000.
(48)
Per quanto riguarda la fluttuazione dei prezzi del petrolio greggio, l’unico esempio di valutazione inesatta del carattere duraturo del mutamento di circostanze menzionato dal governo dell’India, la Commissione ha ribadito le argomentazioni di cui al considerando 45. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
3.4.
Comunicazioni delle parti interessate al momento dell’apertura del riesame
(49)
L’associazione dei produttori europei di PET ha sostenuto l’apertura del riesame.
(50)
Il produttore esportatore ha affermato che l’apertura d’ufficio è illegale, aggiungendo che la Commissione aveva dato seguito alla domanda di apertura del presente riesame presentata dal CPME sebbene non fossero stati forniti elementi di prova né informazioni. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che la Commissione non poteva respingere una domanda di riesame e, contemporaneamente, avviare un riesame di sua iniziativa. Secondo il produttore esportatore sono stati violati i requisiti procedurali di cui all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base e all’articolo 21.2 dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («l’accordo SMC»).
(51)
L’e-mail del CPME fa seguito alle dichiarazioni formulate dalla Commissione nel regolamento del 2018, sintetizzate al considerando 27. Nella sua e-mail il CPME indica che sostiene l’argomentazione della Commissione e la invita ad adottare i provvedimenti necessari. L’e-mail del CPME non contiene l’espressione «domanda di riesame» ma si limita a sostenere l’eventuale apertura di un siffatto riesame, qualora la Commissione la ritenesse opportuna. La Commissione non può avere respinto una domanda di riesame che non è stata presentata. Come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha aperto il riesame di propria iniziativa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento di base, che è in linea con l’articolo 21.2 dell’accordo SMC. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(52)
Il produttore esportatore ha inoltre argomentato che i dazi esistono da vent’anni e che la Commissione dovrebbe infine lasciarli scadere, osservare la reazione dei mercati e quindi, se proprio necessario, aprire una nuova inchiesta a sé stante.
(53)
La Commissione ha rilevato che l’ambito di applicazione del presente riesame intermedio parziale è limitato esclusivamente alla forma delle misure. L’opportunità di mantenere le misure o di lasciarle scadere è stata recentemente valutata nell’ambito del riesame in previsione della scadenza del 2019, al quale il produttore esportatore ha collaborato. Da tale riesame è emerso che le misure compensative applicabili alle importazioni di PET originario dell’India dovrebbero essere mantenute. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(54)
Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che non vi sono motivi per aprire un riesame intermedio parziale né per modificare la forma delle misure. La scadenza delle misure antidumping e la revoca degli impegni quasi sei anni fa non avrebbero influito sull’efficacia delle misure compensative attuali. Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che non si sarebbe verificato alcun cambiamento a livello di regime di sovvenzione e che il prezzo del petrolio greggio ha oscillato ed è aumentato prima dell’apertura del riesame intermedio ed è tuttora volatile.
(55)
Come rilevato dalla Commissione nei considerando 32 e 34, contrariamente alla situazione in cui erano stati inizialmente istituiti i dazi compensativi, le specifiche aliquote del dazio compensativo non sono più adeguate per compensare del tutto il livello di sovvenzione effettivo, che varia in funzione dei prezzi del PET. Collegando l’importo del dazio al prezzo del PET attraverso dazi ad valorem, la Commissione garantirà un’azione più efficace contro il livello di sovvenzione. Per quanto riguarda il nesso tra la soppressione dei dazi antidumping e il mutamento di circostanze, la Commissione ha richiamato quando indicato al considerando 43. Il livello complessivo dei dazi rientrava nel contesto in cui si era deciso di applicare dazi specifici nel 2000, contesto che non è più attuale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(56)
Quanto all’asserzione secondo cui le circostanze erano mutate già tempo fa, la Commissione osserva che non esiste alcun termine per l’apertura di un riesame avente per oggetto la forma delle misure. Da quando tali cambiamenti sono intervenuti, non vi è stato alcun riesame che avrebbe potuto affrontare la situazione, in quanto le uniche procedure che erano state aperte dopo il verificarsi dei cambiamenti erano riesami intermedi parziali limitati alle sovvenzioni ricevute da due produttori esportatori e riesami in previsione della scadenza. Il presente riesame costituisce la prima inchiesta, successiva al mutamento delle circostanze, che esamina espressamente l’efficacia di dazi specifici applicabili a tutti i produttori esportatori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(57)
Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il dazio fisso rimane la forma adeguata per evitare che le fluttuazioni dei prezzi del PET, causate dalle fluttuazioni dei prezzi del petrolio greggio, provochino la riscossione di dazi eccessivi e ingiustificati.
(58)
Come osservato nei considerando 32 e 34, la Commissione ritiene che un dazio ad valorem sia più appropriato per compensare adeguatamente una sovvenzione che varia in funzione del prezzo del PET e del petrolio greggio. Non è chiara la ragione per cui tale dazio sarebbe ingiustificato. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(59)
Infine il produttore esportatore ha sostenuto che non si era verificato alcun cambiamento dei regimi di sovvenzione, in quanto il DEPB compensato nel 2000 era simile al DDS e al MEIS.
(60)
La Commissione ha già evidenziato al considerando 37 che il DEPB si distingueva dal DDS e dal MEIS per il fatto che il vantaggio, e dunque la sovvenzione, si basavano sulle importazioni di materie prime o di beni strumentali anziché sulle esportazioni del prodotto finito in esame. Di conseguenza tale argomentazione era di fatto errata ed è stata pertanto respinta.
(61)
Sei utilizzatori hanno sostenuto che la modifica della forma delle misure da dazi specifici a dazi ad valorem aumenterebbe la volatilità dei prezzi determinando un aumento del dazio effettivo (e dunque del prezzo complessivo del prodotto) che sarebbe dannoso per la sostenibilità commerciale di tutti gli utilizzatori a valle. Hanno inoltre sostenuto che gli incrementi dei costi ridurrebbero i loro margini di profitto e la loro competitività.
(62)
La Commissione ha già evidenziato al considerando 34 che, data la natura dei regimi principali, il livello di sovvenzione è principalmente legato al livello dei prezzi del PET. L’unico modo per controbilanciare adeguatamente tale situazione è istituire una misura che sia anch’essa legata al livello dei prezzi all’esportazione. Tale misura sarebbe costituita da dazi ad valorem. Il passaggio ai dazi ad valorem non comporta un aumento automatico dei prezzi del PET. Se i prezzi all’esportazione diminuiranno, come è stato osservato nel 2019, diminuiranno anche i dazi applicabili. Inoltre, come indicato al considerando 43, i dazi ad valorem sulle importazioni dei due produttori esportatori principali in India sarebbero di lieve entità (2,3 % e 4 %) e non possono essere ritenuti dannosi per la sostenibilità commerciale degli utilizzatori a valle. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(63)
Gli utilizzatori hanno sostenuto che la capacità installata dei produttori europei di PET non è sufficiente a soddisfare la domanda interna di PET.
(64)
Come rilevato nel riesame in previsione della scadenza del 2019, l’industria dell’Unione dispone di capacità sufficiente a coprire l’85 % dell’attuale consumo interno totale. Sono inoltre disponibili anche importazioni da altri paesi nei cui confronti non sono in atto misure, e il riciclo del PET rappresenta un’ulteriore fonte. Inoltre l’obiettivo dell’attuale inchiesta di riesame non è aumentare il dazio applicabile alle importazioni di PET dall’India, bensì compensare adeguatamente le sovvenzioni effettive alla luce delle circostanze attuali attraverso l’istituzione di dazi ad valorem. Tenuto conto dei prezzi del petrolio greggio alla fine del primo trimestre del 2020, questo cambiamento determinerà probabilmente un calo dei prezzi del PET. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(65)
Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che i produttori europei di PET non stanno subendo alcun pregiudizio dalle importazioni di polietilentereftalato originario dell’India. Al contrario, per un lungo periodo hanno realizzato margini straordinari.
(66)
L’ambito di applicazione della presente inchiesta di riesame intermedio parziale è limitato alla forma delle misure applicabili alle importazioni di PET originario dell’India. La Commissione ha tuttavia rilevato che è stata effettuata un’analisi del pregiudizio nel quadro del più recente riesame in previsione della scadenza concluso a luglio del 2019. Da tale riesame è emerso che, pur non avendo subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione rimaneva in una situazione di fragilità, come evidenziato dalla bassa redditività. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
4.
CONCLUSIONI
(67)
L’inchiesta ha accertato che le misure compensative in vigore dovrebbero assumere la forma di dazi ad valorem ai livelli corrispondenti già stabiliti in varie inchieste precedenti
(
23
)
.
(68)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India e il produttore esportatore hanno sostenuto che, qualora decidesse di procedere alla modifica della forma delle misure trasformandole in dazi ad valorem, la Commissione dovrebbe applicare il tasso di sovvenzione determinato nel riesame in previsione della scadenza del 2019, ossia il 3,6 %.
(69)
La Commissione ha osservato che questo riesame intermedio parziale era limitato alla forma delle misure e non riguardava il livello delle stesse. La Commissione osserva che, sebbene l’attuale livello del dazio sia stato stabilito nel regolamento del 2018, le misure attualmente in vigore sono state istituite con il riesame in previsione della scadenza del 2019. Nel caso della Reliance tali misure ammontano a 29,21 EUR a tonnellata sulla base di un’aliquota di sovvenzione del 4 %. Nessuno altro dazio ad valorem può essere istituito a norma del presente riesame intermedio parziale, dato che una simile modifica esulerebbe dall’ambito di applicazione del presente riesame, come indicato nell’avviso di apertura. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(70)
Alla luce della suddetta analisi, la Commissione ha concluso che le circostanze sono mutate e che l’utilizzo di dazi specifici non è più adeguato per compensare l’effettivo livello di sovvenzione. Poiché nell’ambito del riesame in previsione della scadenza del 2019 si era già giunti alla conclusione che esisteva il rischio di persistenza delle sovvenzioni, le misure non avranno più la forma di dazi compensativi specifici ma assumeranno quella di dazi compensativi ad valorem.
(71)
Nelle loro osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India e il produttore esportatore hanno sostenuto che i dazi sulle importazioni di PET dall’India sono in vigore da due decenni e dovrebbero giungere a scadenza, dato che scadenza delle misure rappresenta la norma mentre il loro mantenimento costituisce l’eccezione. Il governo dell’India e il produttore esportatore hanno inoltre sostenuto che i denuncianti originari sono scomparsi e che la Commissione stava ora proteggendo produttori che non rientrano nell’ambito dell’industria interna.
(72)
Il produttore esportatore ha inoltre sostenuto che Indorama Ventures Europe B.V. non rientra nell’attuale interpretazione del concetto di industria dell’UE e dovrebbe esserne rimossa. Il produttore esportatore ha affermato anche che le misure non erano nell’interesse dell’Unione in quanto erano dannose per la sostenibilità commerciale di tutti gli utilizzatori a valle e dei consumatori. Il produttore esportatore ha sostenuto infine che il mantenimento delle misure avrebbe rappresentato una discriminazione nei confronti dell’India, e in particolare nei suoi confronti.
(73)
La Commissione ha rilevato che nessuna di tali considerazioni rientrava nell’ambito di applicazione del presente riesame intermedio parziale, che era limitato alla forma delle misure. La Commissione ha inoltre osservato che con il riesame in previsione della scadenza del 2019, cui avevano collaborato sia il governo dell’India sia il produttore esportatore, era stato deciso di recente che l’estensione delle misure era giustificata nell’ambito del quadro giuridico applicabile. La Commissione ha ricordato che, a norma dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, i produttori esportatori possono chiedere alla Commissione di avviare un riesame del livello di sovvenzione se ritengono che sussistano motivi di carattere duraturo che giustificano tale riesame.
(74)
Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
(75)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
24
)
,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 è sostituita dalla seguente:
«Società
Dazio compensativo (%)
Codice addizionale
TARIC
Futura Polyesters Ltd
0
A184
IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited
2,3
C380
Pearl Engineering Polymers Ltd
13,8
A182
Reliance Industries Limited
4,0
A181
Senpet Ltd
4,43
A183
Tutte le altre società
13,8
A999»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell’India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell’Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (
GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2000/745/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (
GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l’altro, dell’India (
GU L 266 dell’11.10.2005, pag. 1
).
(
5
)
Regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (
GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34
).
(
6
)
Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India (
GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l’altro, dell’India (
GU L 232 del 9.9.2011, pag. 19
).
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilenetereftalato (PET) originari, fra l’altro, dell’India (
GU L 168 del 28.6.2012, pag. 6
).
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (
GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1
).
(
10
)
Decisione di esecuzione 2014/109/UE della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l’altro, dell’India (
GU L 59 del 28.2.2014, pag. 35
).
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1350 della Commissione, del 3 agosto 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India (
GU L 208 del 5.8.2015, pag. 10
).
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468 della Commissione, del 1
o
ottobre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India (
GU L 246 del 2.10.2018, pag. 3
).
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1286 della Commissione, del 30 luglio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 202 del 31.7.2019, pag. 81
).
(
14
)
Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario dell’India (
GU C 111 del 25.3.2019, pag. 47
).
(
15
)
Istituiti con il regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell’India, dell’Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (
GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21
).
(
16
)
Cfr. il considerando 99.
(
17
)
Decisione di esecuzione 2013/226/UE del Consiglio, del 21 maggio 2013, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia in seguito a un riesame in previsione della scadenza effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009, e che chiude il riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’Indonesia e della Malaysia, in quanto istituirebbe un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originari dell’India, di Taiwan e della Thailandia (
GU L 136 del 23.5.2013, pag. 12
).
(
18
)
Considerando 125.
(
19
)
Ibid
.
(
20
)
Regolamento (CE) n. 1645/2005.
(
21
)
i) esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o collegati a tali attività; ii) esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali; iii) rimborso dell’imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale; iv) «restituzione del dazio calcolato su base di aliquota media del dazio applicabile a tutte le industrie» sull’acquisto di nafta per bruciatori presso società petrolifere indiane; v) possibilità di vendere una quota della produzione sul mercato interno, dietro pagamento dei dazi applicabili al prodotto finito, in deroga all’obbligo di esportare, in linea di principio, la totalità della produzione; vi) esenzione dall’imposta sul reddito normalmente prevista sui profitti delle vendite all’esportazione.
(
22
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468, considerando da 122 a 131.
(
23
)
I livelli corrispondenti sono stati stabiliti nei seguenti regolamenti: per Futura Polyesters Ltd, con il regolamento (CE) n. 2603/2000; per tutte le altre società, nonché per Pearl Engineering Polymers Ltd e Senpet Ltd, con il regolamento (CE) n. 1286/2008; per IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited e Reliance Industries Limited, con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1468.
(
24
)
Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
).
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