Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0823/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia

Pubblicato: 04/06/2018 In vigore dal: 04/06/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/823 della Commissione, del 4 giugno 2018, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/823 of 4 June 2018 terminating the partial interim review of the countervailing measures applicable to imports of certain rainbow trout originating in the Republic of Turkey

Testo normativo

5.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 139/14 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/823 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno 2018 che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Repubblica di Turchia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. PROCEDIMENTO 1.1. Misure in vigore (1) A seguito di un'inchiesta antisovvenzioni («l'inchiesta iniziale»), la Commissione ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 ( 2 ) dazi compensativi definitivi sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia («le misure in vigore»). 1.2. Domanda di riesame intermedio parziale (2) Il 13 marzo 2017 l'associazione degli esportatori dell'Egeo («il richiedente») ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale delle misure compensative. (3) La domanda forniva elementi atti a dimostrare che una modifica introdotta nel 2016 nell'attuazione delle sovvenzioni dirette alla produzione aveva determinato un ingente calo dell'entità delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote in Turchia e che, pertanto, le misure in atto per compensare le sovvenzioni non risultavano più necessarie. Il richiedente ha altresì affermato che, visto il carattere duraturo della modifica, a suo avviso le misure in vigore dovevano essere sottoposte a riesame. 1.3. Apertura del riesame intermedio parziale (4) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, il 20 luglio 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («l'avviso di apertura») ( 3 ) , l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. 1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame (5) L'inchiesta di riesame ha riguardato il periodo compreso fra il 1 o luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Al fine di valutare se si è avuta una riduzione delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote successivamente all'inchiesta iniziale, e il carattere più o meno duraturo della modifica, la Commissione ha altresì analizzato l'andamento degli importi complessivi delle sovvenzioni concesse dalla Turchia ai produttori di trote a partire dal periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1 o gennaio al 31 dicembre 2013). 1.5. Parti interessate dall'inchiesta (6) La Commissione ha informato il richiedente, i produttori esportatori noti in Turchia, i produttori dell'Unione, gli utilizzatori e gli operatori commerciali notoriamente interessati, le associazioni che rappresentano i produttori dell'Unione e le autorità turche dell'apertura del riesame intermedio parziale. (7) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (8) Due parti interessate hanno presentato un'osservazione a difesa della necessità di mantenere le misure in vigore. Una delle parti, la Danish Aquaculture Association (che rappresentava il denunciante nell'inchiesta iniziale), era del parere che le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento di base non fossero soddisfatte. Ha affermato che le informazioni contenute nella domanda erano incomplete e presentavano un quadro poco accurato delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote in Turchia e che le modifiche introdotte dalla Turchia non potevano essere considerate di «carattere duraturo». La seconda parte, un'associazione di acquacoltura spagnola, ha anch'essa affermato che le misure compensative dovevano essere mantenute e ha aggiunto che le importazioni turche hanno prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori di trote dell'Unione. 1.6. Campionamento dei produttori esportatori in Turchia (9) Dato l'elevato numero di produttori esportatori, la Commissione ha ventilato nell'avviso di apertura la possibilità di ricorrere al campionamento dei produttori esportatori, conformemente all'articolo 27 del regolamento di base. (10) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e di selezionare un campione in caso affermativo, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della Turchia a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Inoltre, la Commissione ha chiesto alla missione della Repubblica di Turchia presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri produttori esportatori, se esistenti, eventualmente interessati a partecipare all'inchiesta. In totale, le informazioni specificate nell'avviso di apertura sono state trasmesse a oltre settanta società in Turchia. (11) Ventisette produttori esportatori hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione provvisorio di cinque produttori esportatori/gruppi di produttori, che comprendeva tre produttori esportatori/gruppi di produttori con il massimo volume di esportazioni verso l'Unione e due produttori esportatori/gruppi di produttori di dimensioni più ridotte. La Commissione ha ritenuto che il campione proposto fosse rappresentativo. (12) La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio. Due gruppi di produttori esportatori, il gruppo KLC e il gruppo Sagun, hanno chiesto di essere inclusi nel campione. La Commissione ha deciso di aggiungere il gruppo KLC al campione, visto l'ampio volume delle sue esportazioni, al fine di esaminare adeguatamente le ripercussioni del regime modificato sul settore. Tuttavia, in considerazione del poco tempo a disposizione per l'inchiesta, la Commissione ha deciso di rifiutare l'inserimento del gruppo Sagun all'interno del campione ( 4 ) . (13) Il campione definitivo comprendeva dunque i seguenti produttori esportatori/gruppi di produttori esportatori e le relative società collegate: — Gruppo ADA SU, — Gruppo ALIMA, — Gruppo GMS, — Gruppo KLC, — Mittos Su Ürünleri, — Gruppo Özpekler. (14) Il campione definitivo rappresentava circa il 71 % del volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame esportato verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. La Commissione ha ritenuto che fosse rappresentativo e che avrebbe permesso di analizzare adeguatamente le ripercussioni delle modifiche da parte della Turchia su tutte le società attive nel settore. 1.7. Questionari e visite di verifica (15) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare l'impatto della modifica introdotta dalla Turchia nell'attuazione del regime di sovvenzioni dirette. (16) La Commissione ha inviato questionari ai sei produttori esportatori/gruppi di produttori inclusi nel campione e alla Turchia. Tutte queste parti hanno fornito risposte complete al questionario. (17) La Commissione ha effettuato verifiche presso la sede di uno dei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, segnatamente il gruppo Alima. La Commissione ha effettuato altresì visite di verifica presso le sedi delle autorità turche. Alla luce delle conclusioni raggiunte nel capitolo 4.3.4, la Commissione ha deciso di non effettuare visite di verifica presso le rimanenti società incluse nel campione. 1.8. Comunicazione di informazioni (18) Il 21 febbraio 2018 la Commissione ha comunicato i fatti e le considerazioni principali dell'inchiesta a tutte le parti interessate, invitandole a presentare le loro osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 18 marzo 2018. (19) Dopo la comunicazione di tali informazioni, la Turchia, il richiedente, i quattro produttori esportatori inclusi nel campione e la Danish Aquaculture Association hanno presentato le loro osservazioni. Il 23 marzo 2018 si è tenuta un'audizione fra la Commissione, la Turchia e il richiedente. Il 16 aprile 2018 si è tenuta un'audizione fra la Commissione e la Danish Aquaculture Association. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE (20) Il prodotto oggetto del riesame è la trota iridea o trota arcobaleno ( Oncorhynchus mykiss ): — viva, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure — fresca, refrigerata, congelata e/o affumicata: — intera (con testa), con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1,2 kg l'una, oppure — senza testa, con o senza branchie, eviscerata o no, di peso uguale o inferiore a 1 kg l'una, oppure — in filetti di peso uguale o inferiore a 400 g l'uno, originaria della Turchia e attualmente classificata ai codici NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 ed ex 0305 43 00 (codici TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 e 0305430011) («il prodotto oggetto del riesame»). (21) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha concluso che i prodotti provenienti dall'Unione e i prodotti provenienti dalla Turchia sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento di base. 3. SOVVENZIONI COMPENSATE NELL'AMBITO DELL'INCHIESTA INIZIALE (22) Nell'inchiesta iniziale, la Commissione ha esaminato una serie di misure di cui i produttori esportatori turchi hanno beneficiato o potrebbero aver beneficiato durante il periodo dell'inchiesta iniziale (l'anno 2013) [cfr. il considerando 37 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione ( 5 ) che istituisce dazi compensativi provvisori]. (23) Le principali sovvenzioni di cui hanno beneficiato i produttori di trote turchi durante il periodo dell'inchiesta iniziale erano sovvenzioni dirette concesse a tutti i produttori di trote per kg di prodotto ed erano comprese tra il 7 % e il 9,6 %. Inoltre, due delle società incluse nel campione nell'inchiesta iniziale hanno usufruito di prestiti agevolati. L'importo delle sovvenzioni mediante prestiti agevolati riscontrato dalla Commissione ammontava allo 0,1 % per una delle società (Kilic) e allo 0,3 % per la seconda società (Özpekler). (24) La Commissione ha rilevato che i benefici di tutte le altre misure di sovvenzione esaminate durante il periodo dell'inchiesta iniziale erano nulli o trascurabili. Le misure imposte ai produttori di trote essenzialmente compensavano pertanto le sovvenzioni dirette. (25) Durante il periodo dell'inchiesta iniziale (l'anno 2013), sono state concesse sovvenzioni dirette ai produttori di trote in virtù del decreto n. 2013/4463 del 7 marzo 2013 sulle sovvenzioni agricole nel 2013 («il decreto del 2013»). Tale decreto si riferiva alle trote prodotte nel 2013. (26) Ai sensi del decreto del 2013, sono state concesse sovvenzioni a tutti i produttori di trote in possesso di una licenza di produzione in corso di validità relativa a un'unità di piscicoltura. La licenza di produzione poteva riguardare la produzione in mare, in diga o nelle acque interne. Un produttore di trote poteva possedere diverse licenze di produzione (unità di piscicoltura) situate nella stessa diga oppure nella stessa area marina. Ai sensi del decreto del 2013, la produzione nell'ambito di ciascuna di queste licenze dava diritto a ricevere sovvenzioni fino alle seguenti soglie: per ciascuna licenza di produzione, i produttori di trote ricevevano 0,65 lire turche («TL») per kg di trote per produzioni fino a 250 tonnellate all'anno; per produzioni comprese tra 251 e 500 tonnellate i produttori di trote ricevevano la metà dell'importo (0,325 TL/kg); le produzioni superiori alle 500 tonnellate non ricevevano alcuna sovvenzione. 4. RISULTATI DELL'INCHIESTA 4.1. Informazioni generali (27) Le sovvenzioni alla produzione di trote sono regolamentate da un decreto adottato dal governo turco su base annua. Il decreto stabilisce le condizioni di base e l'ammontare delle sovvenzioni alla produzione acquicola in Turchia. Le procedure e i principi relativi all'attuazione del decreto sono ulteriormente definiti tramite comunicati emessi ogni anno dal ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento. (28) Dato che il periodo dell'inchiesta di riesame riguardava la seconda metà del 2016 e la prima metà del 2017, la Commissione ha innanzitutto esaminato gli importi e le condizioni delle sovvenzioni concesse o da concedere ai produttori di trote nel 2016 e nel 2017 (cfr. capitolo 4.2). (29) In secondo luogo, la Commissione ha analizzato l'andamento complessivo degli importi delle sovvenzioni concesse dalla Turchia dall'inchiesta iniziale fino ad oggi (cfr. capitolo 4.3). In terzo luogo, la Commissione ha valutato se vi fosse stata una modifica sostanziale nell'entità delle sovvenzioni e se tale modifica potesse essere considerata di carattere duraturo (cfr. capitolo 4.4). 4.2. Sovvenzioni concesse alla produzione di trote nel 2016 e nel 2017 4.2.1. Sovvenzioni alla produzione di trote nel 2016 (30) Nel 2016, sono state concesse sovvenzioni ai produttori di trote in virtù del decreto n. 2016/8791 ( 6 ) relativo agli aiuti agricoli da concedere nel 2016 («il decreto del 2016»). Inoltre, il comunicato n. 2016/33 ( 7 ) relativo al sostegno all'acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere. (31) Mentre l'importo delle sovvenzioni per TL/kg è rimasto invariato rispetto al 2013, un nuovo articolo 4.16 escludeva dalle sovvenzioni gli allevamenti con licenze «situate nella stessa potenziale area determinata dal ministero, nello stesso bacino idrico o in un bacino idrico regionalizzato collocato nella medesima zona». (32) Ai sensi del suddetto articolo e contrariamente alla situazione durante il periodo dell'inchiesta iniziale, qualora un produttore di trote possedesse più di una licenza di produzione (o «unità di piscicoltura») nella stessa potenziale zona marina quale definita dal ministero, nello stesso bacino (diga) oppure negli stessi bacini situati nelle stesse regioni, che appartenevano alla medesima persona o alla medesima impresa/società, tali licenze o unità di piscicoltura venivano considerate come una singola licenza o unità appartenente a tale società, e la sovvenzione diretta doveva essere corrisposta in virtù di tale interpretazione. Il richiedente ha affermato che a causa di tale articolo il volume della produzione ammessa a beneficiare delle sovvenzioni è diminuito causando un significativo calo delle sovvenzioni ricevute dai produttori di trote. Tuttavia, la Commissione ha osservato che tale condizione presentava due limiti. (33) In primo luogo, l'inchiesta ha dimostrato che, secondo le informazioni fornite dalla Turchia il limite imposto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 riguardava unicamente la produzione di trote avente luogo in bacini idrici o in mare, ma non la produzione nelle acque interne che rappresentava, in base alle informazioni fornite dalla Turchia, circa il 20 % della produzione totale di trote ( 8 ) . Dopo la comunicazione delle informazioni la Turchia ha altresì confermato che il 65 % delle strutture di produzione totali (impianti di piscicoltura) si trova nelle acque interne e solo il 35 % delle strutture di produzione (impianti di piscicoltura) si trova in bacini idrici o in mare. (34) Di conseguenza, il limite previsto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 non ha avuto alcuna ripercussione sul 20 % della produzione di trote, né sul 65 % delle strutture di produzione o impianti di piscicoltura. Questo è stato il caso, ad esempio, di una delle società incluse nel campione, Mittos, il cui impianto di produzione di trote si trovava nelle acque interne. Inoltre, un altro gruppo di società incluso nel campione, il gruppo Özpekler, aveva impianti di piscicoltura situati in diversi bacini idrici. Di conseguenza, secondo le informazioni fornite da tali società/gruppi di società (e verificate a livello governativo), esse hanno avuto diritto a ricevere sovvenzioni per lo stesso numero di licenze di produzione (sei in un caso e tre nell'altro) nel 2015 (prima della modifica legislativa) e nel 2016 (quando la nuova legislazione era già in vigore). Pertanto, la modifica legislativa non ha avuto alcun impatto significativo su queste società. (35) In secondo luogo, il limite si applicava per entità giuridica, vale a dire che nel caso di un gruppo composto da società collegate, ciascuna società poteva richiedere sovvenzioni entro i limiti fissati dal decreto. Pertanto, se un gruppo di società era composto da diverse entità giuridiche titolari di allevamenti (licenze) nella stessa zona, ciascuna società del gruppo poteva beneficiare delle sovvenzioni in maniera distinta pur possedendo allevamenti nella stessa zona della società ad essa collegata. La Turchia ha confermato che questo avveniva per un gruppo incluso nel campione, il gruppo Alima. Entrambe le società collegate all'interno del gruppo hanno potuto richiedere sovvenzioni nonostante i relativi allevamenti si trovassero nella stessa zona. (36) In virtù di tali elementi, l'impatto complessivo del limite non ha determinato una riduzione significativa del numero di riceventi. Secondo le informazioni fornite dalla Turchia, il numero di licenze di allevamento idonee a ricevere sovvenzioni dirette è sceso da 947 licenze di allevamento nel 2015 a 837 nel 2016 e a 817 nel 2017. Come spiegato al considerando 34, su base individuale, anche se per alcune società il numero di licenze ammissibili è diminuito tra il 2015 e il 2016, per alcune di esse, come ad esempio il gruppo Özpekler o Mittos, il numero di licenze ammissibili è rimasto invariato prima e dopo la modifica. (37) Oltre alla modifica legislativa introdotta dall'articolo 4.16 del decreto del 2016, con lo stesso decreto la Turchia ha anche introdotto, a decorrere dal 1 o gennaio 2016 ( 9 ) una nuova sovvenzione diretta per le produzioni a sistema chiuso. L'articolo 4.16 del decreto ha fissato l'obiettivo di «sfruttare al massimo le risorse idriche disponibili nel paese, al fine di garantire la coltivazione di prodotti dell'acquacoltura e specie diverse nei luoghi soggetti a carenza idrica». (38) La sovvenzione per la produzione a sistema chiuso poteva essere concessa anche a produttori di altre specie ittiche stabilite dal decreto, quali dentici e spigole. La sovvenzione era fissata a 0,5 TL per kg di pesce prodotto all'interno del sistema, a prescindere dal tipo di specie ittica prodotta. 4.2.2. Sovvenzioni da concedere per la produzione di trote nel 2017 (39) In linea con la prassi di adottare ogni anno nuovi decreti e comunicati che disciplinano le sovvenzioni da concedere ai produttori di trote, nel 2017 il decreto del 2016 è stato sostituito dal decreto n. 2017/10465 ( 10 ) relativo agli aiuti agricoli da concedere nel 2017 («il decreto del 2017»). Inoltre, il comunicato n. 2017/38 ( 11 ) relativo al sostegno all'acquacoltura esponeva nel dettaglio le condizioni relative alle sovvenzioni da concedere. (40) Il decreto del 2017 manteneva le disposizioni dell'articolo 4.16 circa il numero di licenze ammissibili, aumentando al contempo l'importo delle sovvenzioni dirette destinate alla produzione di trote. I nuovi importi delle sovvenzioni erano i seguenti: — per produzioni fino a 250 tonnellate, la sovvenzione era fissata a 0,75 TL/kg (rispetto a 0,65 TL/kg nel 2016), — per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate, la sovvenzione era fissata a 0,375 TL/kg (rispetto a 0,325 TL/kg nel 2016), — nessuna sovvenzione per produzioni superiori alle 500 tonnellate. (41) Il decreto del 2017 ha anche introdotto nuove sovvenzioni. Secondo le informazioni fornite dalla Turchia, queste nuove sovvenzioni sostituivano parzialmente e integravano le sovvenzioni dirette compensate nell'inchiesta iniziale e si prefissavano i seguenti obiettivi: sostegno al consumo di pesce in Turchia, rispetto delle norme ambientali, lotta alle malattie e qualità dell'alimento, diversificazione e tracciabilità. Vengono di seguito elencate le nuove sovvenzioni: — sovvenzioni per trote di peso superiore a 1 kg, — sovvenzioni per l'etichettatura del pesce, — sovvenzioni per le buone prassi di allevamento. (42) Lo scopo delle sovvenzioni per la produzione di trote di peso superiore a 1 kg era promuovere la diversificazione del prodotto. L'importo della sovvenzione era fissato a 0,25 TL/kg per produzioni fino a 250 tonnellate e a metà dell'importo (0,125 TL/kg) per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate. Il limite dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4.16 e illustrati ai considerando da 32 a 35 si applicava anche a questo tipo di sovvenzione. (43) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno affermato che la sovvenzione per le trote di peso superiore a 1 kg riguardava il prodotto in esame unicamente se il loro peso è compreso fra 1 e 1,2 kg. Essi sostenevano che le trote di peso superiore a 1,2 kg non rientravano più nella definizione del prodotto in esame. Inoltre, secondo la Turchia, il ministero dell'Agricoltura limiterà la sovvenzione alle trote di peso superiore a 1,25 kg nel prossimo comunicato che definisce le condizioni dei regimi di sovvenzioni per la produzione del 2018. Pertanto, in sede di valutazione dell'evoluzione degli importi per la sovvenzione a favore dei produttori di trote sia nel 2017 che nel 2018, le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1 kg non dovrebbero essere prese in considerazione. (44) La Commissione ha convenuto che una trota venduta intera di peso pari o superiore a 1,2 kg non era il prodotto in esame. Pertanto, le sovvenzioni concesse alla produzione di questo tipo di pesce, che sarebbe destinato in via esclusiva a un altro mercato, non sono compensative nell'ambito delle attuali misure. (45) Tuttavia, la produzione di trote di peso compreso fra 1 kg e 1,2 kg aveva beneficiato del regime nel 2017 e rientrava nella definizione del prodotto. Inoltre, l'articolo 4, lettera f) del comunicato n. 2017/38 prevede che la sovvenzione sia concessa al piscicoltore «alla raccolta». Per quanto la Turchia intendesse limitare le sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1,25 kg nel 2018, non sussiste un criterio giuridico nel decreto che escluda la sovvenzione quando la trota è venduta sotto altra forma. In base alle informazioni ricevute, è prassi comune nel settore lavorare una parte delle trote pescate di maggiori dimensioni e venderle come il prodotto in esame, ad esempio sotto forma di filetti. Pertanto, l'importo corrispondente del regime di sovvenzioni va a favore del prodotto in esame. Inoltre, nella sua analisi la Commissione può basarsi unicamente sugli atti legislativi e amministrativi finali pertinenti pienamente in vigore nel paese esportatore. Non essendo ancora stato adottato il comunicato che definisce le condizioni per il 2018, le condizioni previste e illustrate dalla Turchia non possono essere prese in considerazione in questa fase. La Commissione pertanto ha rifiutato di escludere tale regime dalla sua analisi complessiva, affinando piuttosto le proprie conclusioni rispetto all'effetto economico del regime (cfr. il considerando 67). (46) Le sovvenzioni per l'etichettatura del pesce puntavano a promuovere la tracciabilità e la qualità del pesce. La sovvenzione ammontava a 0,02 TL/pz per produzioni fino a 250 tonnellate e a metà dell'importo (0,01 TL) per produzioni comprese tra 250 e 500 tonnellate. Il limite si applicava per licenza di produzione. Il limite dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4.16 e illustrato ai considerando da 32 a 35 si applicava anche a questo tipo di sovvenzione. La sovvenzione per l'etichettatura del pesce poteva essere concessa anche a produttori di altre specie ittiche stabilite dal decreto, quali dentici e spigole. Le parti interessate non hanno contestato tale conclusione dopo la comunicazione delle informazioni. (47) Le sovvenzioni per le buone prassi di allevamento riguardavano il rispetto di alcune norme relative ad ambiente, sicurezza alimentare, benessere dei pesci e tracciabilità. Per essere ammessa a ricevere le sovvenzioni, ciascuna società doveva sottoporsi a una verifica, al termine della quale era possibile emettere un certificato. Gli istituti responsabili di verificare il rispetto delle norme dovevano essere certificati dal ministero. Il termine per la presentazione delle domande da parte delle società per essere ammesse a ricevere le sovvenzioni relative alla produzione di trote nel 2017 era fissato al 31 marzo 2018. L'importo della sovvenzione era fissato a 0,25 TL/kg per produzioni fino a 250 tonnellate. Il limite si applicava per entità giuridica. Le parti interessate non hanno contestato tale conclusione dopo la comunicazione delle informazioni. 4.2.3. Conclusione (48) A seguito della modifica legislativa introdotta dall'articolo 4.16 del decreto del 2016, il volume di produzione di trote idoneo a ricevere sovvenzioni dirette sembra essere diminuito. Tuttavia, secondo le informazioni fornite dalla Turchia e le informazioni disponibili agli atti, le effettive ripercussioni della modifica legislativa del 2016 in termini di volume e valore della produzione ammissibile rispetto al sistema vigente prima dell'entrata in vigore del suddetto decreto erano difficili da determinare e dipendevano dai volumi di produzione registrati nell'ambito di ciascuna licenza. (49) Le ripercussioni variavano anche a livello delle singole società a seconda della specifica situazione produttiva di ciascuna società. A partire dal 2016, le società che possedevano più di una licenza nella stessa regione o zona secondo il vecchio regime potevano ricevere sovvenzioni dirette per una sola di esse. Tuttavia, altre società la cui produzione avveniva nelle acque interne (come Mittos) oppure attive in diverse zone o regioni (come il gruppo Özpekler) hanno ricevuto sovvenzioni dirette di entità pari o addirittura superiore al periodo antecedente al 2016, perché avevano più di una licenza. Inoltre, poiché il limite previsto dall'articolo 4.16 del decreto del 2016 si applicava per entità giuridica, l'impatto della modifica legislativa su un gruppo di società dipendeva anche dalla sua struttura. Pertanto, mentre i gruppi di società quali il gruppo GMS e il gruppo KLC hanno subito maggiormente le ripercussioni della modifica legislativa, le società o i gruppi di società come Alima, Mittos e Özpekler e tutte le piccole società che rappresentano oltre il 65 % delle società non hanno subito ripercussioni o le hanno subite solo in misura limitata. (50) La Commissione ha altresì osservato che nel 2017 l'effettivo importo delle sovvenzioni dirette destinate ai produttori di trote è aumentato (cfr. il considerando 40). I decreti del 2016 e del 2017 hanno anche introdotto una serie di nuove sovvenzioni di cui i produttori di trote possono usufruire (cfr. capitoli 4.2.1 e 4.2.2). (51) Pertanto, anche se i limiti introdotti nel 2016 possono aver determinato una diminuzione del regime di sovvenzioni tramite le sovvenzioni dirette, la Turchia ha al contempo introdotto nuove sovvenzioni e/o modificato le misure di sovvenzione esistenti. Una questione importante consisteva dunque nello stabilire se l'aumento dell'importo delle sovvenzioni dirette e l'introduzione di nuove sovvenzioni riuscissero a compensare il limite introdotto dal decreto del 2016. In tal caso, il livello complessivo delle sovvenzioni sarebbe risultato pari o superiore al livello delle sovvenzioni calcolato al momento dell'imposizione dei dazi compensativi iniziali. Anche se nel 2016 un produttore riceveva benefici inferiori tramite le sovvenzioni dirette perché le sue varie licenze o unità di piscicoltura erano considerate come un'unica entità, tale modifica non si traduceva necessariamente in una riduzione del livello complessivo delle sovvenzioni rispetto alla situazione precedente alla modifica legislativa del 2016 (cfr. i considerando da 62 a 65). (52) La Commissione ha pertanto concluso che doveva valutare l'impatto di tutte le misure di sovvenzione di cui i produttori in Turchia avevano potuto beneficiare (o potrebbero beneficiare in futuro) nonché il livello complessivo delle sovvenzioni su scala nazionale. Di conseguenza, la Commissione non ha esaminato gli effetti specifici della modifica legislativa nel periodo dell'inchiesta per ciascuna società inclusa nel campione individualmente, ma ha effettuato una valutazione complessiva, pur confermando le sue conclusioni con riferimento alle informazioni fornite dai produttori esportatori inclusi nel campione. (53) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno sostenuto che Commissione avrebbe dovuto ricalcolare individualmente i margini delle sovvenzioni per le società incluse nel campione. La Commissione non ha accolto tale argomentazione. Il richiedente ha chiesto di rivalutare la diminuzione del livello di sovvenzioni concesse alla totalità dei produttori di trote in Turchia a seguito della modifica legislativa intervenuta nel 2016. In assenza di modifiche durature delle circostanze a livello nazionale, la Commissione ha ritenuto inappropriato calcolare individualmente gli importi delle sovvenzioni corrispondenti. Non sembrava che le modifiche apportate fossero sufficienti per dimostrare che l'importo del regime di sovvenzioni fosse stato sostanzialmente alterato e avesse un carattere duraturo. Inoltre, l'esame del livello di sovvenzioni a livello nazionale, nonché gli importi di sovvenzione stimati nel 2018, hanno confermato la stessa conclusione. 4.3. Andamento delle sovvenzioni concesse per la produzione di trote a livello nazionale 4.3.1. Sovvenzioni concesse ai produttori di trote tra il 2013 e il 2016 (54) Tra il 2013 e il 2016 gli importi delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote erano i seguenti: Tabella Sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote Anno di produzione 2013 (periodo dell'inchiesta iniziale) 2014 2015 2016 Importo della sovvenzione (TL) 62 992 720 53 599 382 50 093 952 39 762 389 Indice 100 85 80 63 Volume della produzione (in tonnellate) 128 059 112 345 106 598 104 356 Indice 100 88 83 81 Fonte: informazioni fornite dalla Turchia (55) Tra il 2013 e il 2016 l'importo totale delle sovvenzioni alla produzione di trote è diminuito del 37 %. (56) L'importo delle sovvenzioni è diminuito maggiormente (20 %) tra il 2013 e il 2015, vale a dire prima della modifica legislativa introdotta dal decreto del 2016. Il calo tra quegli anni era in linea con la diminuzione della produzione di trote (17 %) verificatasi nello stesso periodo. (57) Tra il 2015 e il 2016 (prima e dopo la modifica) l'importo delle sovvenzioni è diminuito del 20,6 %. 4.3.2. Sovvenzioni concesse dalla Turchia nel 2016 (58) Nel 2016 l'importo totale effettivo delle sovvenzioni dirette concesse ai produttori di trote ammontava a 39 762 389 TL. 4.3.3. Sovvenzioni concesse dalla Turchia nel 2017 (59) All'epoca della verifica non era ancora stata ultimata l'attuazione di tutte le misure di sovvenzione di cui i produttori di trote hanno potuto beneficiare nel 2017. Pertanto la Commissione ha basato le sue conclusioni preliminari sulla dotazione di bilancio 2017 prevista per ciascuna delle misure a livello globale. (60) La dotazione di bilancio destinata alle sovvenzioni dirette nel 2017 ammontava a 52 500 000 TL. Secondo le informazioni preliminari fornite dalla Turchia all'epoca della verifica, sarebbe stato speso il 90 % della dotazione di bilancio (47 250 000 TL). (61) Era inoltre programmata la seguente dotazione di bilancio per le nuove misure di sovvenzione introdotte nel 2017: — produzione a sistema chiuso – 500 000 TL — etichettatura del pesce – 10 000 000 TL — buone prassi di allevamento – 2 000 000 TL — produzione di trote di peso superiore a 1 kg – 1 875 000 TL (62) La dotazione di bilancio per la produzione a sistema chiuso, l'etichettatura del pesce e le buone prassi di allevamento comprendeva anche sovvenzioni per la produzione di altre specie come dentici e spigole. In base alle statistiche fornite dalla Turchia in merito al volume totale di produzione acquicola nel 2016, la produzione di trote nell'ambito della produzione ittica ammissibile rappresentava il 41,2 %. (63) In base alla dotazione di bilancio prevista, alla percentuale di spesa del 90 % e al fatto che talune delle misure sarebbero andate a beneficio di produzioni ittiche di altre specie oltre alla trota, la Commissione ha stimato in primo luogo che l'importo complessivo delle sovvenzioni destinate ai produttori di trote nel 2017 poteva superare i 50 milioni di TL. Tale previsione si fondava sulle informazioni fornite dalla Turchia, secondo cui si prevedeva di utilizzare il 90 % della dotazione di bilancio per le sovvenzioni dirette. Inoltre, la Commissione ha applicato la medesima percentuale di spesa di bilancio per valutare gli importi delle misure di sovvenzione aggiuntive introdotte nel 2017 (cfr. il considerando 61). Infine, per le linee di bilancio relative ad altre specie ittiche ammissibili (ossia le sovvenzioni per la produzione a sistema chiuso, per le trote di peso superiore a 1 kg, per l'etichettatura del pesce e per le buone prassi di allevamento), la Commissione ha applicato la percentuale del 41,2 % che rappresenta la produzione di trote nell'ambito della produzione ittica ammissibile. (64) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno affermato che nel 2017 nessun produttore di trote turco ha beneficiato della sovvenzione per la produzione a sistema chiuso o per l'etichettatura del pesce, principalmente a causa dei costi d'investimento iniziali e dell'impraticabilità delle due misure. Il massimo beneficio ottenibile per le buone prassi di allevamento nel 2017 poteva ammontare unicamente a 592 250 TL ed è stato effettivamente speso l'83 % della dotazione di bilancio prevista, a fronte del 90 % inizialmente stimato dalle autorità turche. (65) La Commissione ha convenuto di rivalutare l'importo complessivo delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote sulla base degli importi effettivamente percepiti dai produttori di trote nel 2017. Sulla base di questi nuovi importi delle misure di sovvenzione, l'importo complessivo delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote è stato di circa 48,5 milioni di TL nel 2017. (66) La Turchia ha inoltre sostenuto che il regime di sovvenzioni per le trote di peso superiore a 1 kg non dovrebbe essere incluso nel calcolo dei benefici a favore dei produttori di trote. In base ai calcoli presentati in sede di audizione, l'importo delle sovvenzioni concesse alla produzione del prodotto in esame ammonterebbe pertanto a circa 43 milioni per il 2017. (67) Tuttavia, la Commissione ha rilevato che questo regime può essere concesso a tre diversi tipi di prodotto: 1) le trote di peso compreso fra 1 e 1,2 kg; 2) le trote di peso superiore a 1,2 kg che possono in ultima analisi essere considerate come il prodotto in esame dopo la lavorazione e 3) le trote di peso superiore a 1,2 kg destinate a un mercato diverso da quello del prodotto in esame. In mancanza di dati precisi sulle modalità di distribuzione della dotazione di bilancio della sovvenzione, la Commissione non ha potuto calcolare l'importo preciso per ciascuno dei tre tipi indicati. Ad ogni modo, anche supponendo che il 100 % della sovvenzione andasse unicamente al terzo tipo, non producendo quindi nessuna ripercussione sul prodotto in esame, la conclusione complessiva non cambierebbe. L'importo di 43 milioni TL nel 2017 rappresenterebbe comunque un aumento di 4 milioni di TL rispetto al 2016. Tale aumento neutralizzerebbe una parte significativa dell'impatto della diminuzione del 2016 individuata dal richiedente come la modifica che giustificava il riesame delle misure. 4.3.4. Conclusione (68) Tra il periodo dell'inchiesta iniziale (2013) e il 2016 le sovvenzioni concesse ai produttori di trote sono diminuite del 37 %. La diminuzione degli importi delle sovvenzioni a partire dal 2013, tuttavia, era non solo collegata alla modifica legislativa del 2016, ma anche dovuta al calo complessivo della produzione di trote (cfr. tabella al considerando 54). Dopo il 2016 si è verificato un nuovo aumento del livello delle sovvenzioni a favore dei produttori di trote. (69) Nel 2017 l'importo totale delle sovvenzioni ai produttori di trote ha raggiunto un valore compreso fra i 43 e i 48,5 milioni di TL. Pertanto, la Commissione ha concluso che l'importo delle sovvenzioni concesse dopo il 2016 sta raggiungendo i livelli precedenti alla modifica legislativa. (70) La Commissione ha dunque concluso che la diminuzione delle sovvenzioni esistenti dopo la modifica nel 2016 è stata temporanea e che gli importi complessivi delle sovvenzioni nonché il livello di sostegno alla produzione per tonnellata hanno subito un nuovo aumento dal 2016. 4.4. Carattere duraturo delle modifiche (71) Alla luce delle conclusioni di cui al capitolo 4.3.4, la Commissione ha di conseguenza confermato che la diminuzione delle sovvenzioni concesse ai produttori di trote nel 2016 era puramente temporanea. Essa ha altresì affermato che, poiché la Turchia ha riesaminato annualmente le condizioni e gli importi delle sovvenzioni, le modifiche introdotte non potevano essere considerate come durature, in particolare perché: — l'importo delle sovvenzioni dirette per tonnellata è aumentato nel 2017, — nel 2017 sono stati introdotti quattro nuovi tipi di misure di sovvenzione, — e nel 2018 è stata introdotta una nuova sovvenzione per la lotta contro le malattie del novellame. Inoltre, la Commissione ha stimato che le sovvenzioni totali concesse ai produttori di trote potrebbero raggiungere i 56 milioni di TL nel 2018, vale a dire circa 6 milioni di TL oltre l'importo del 2015, anno precedente alla modifica legislativa ( 12 ) . (72) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno sostenuto che la sovvenzione a favore della lotta contro le malattie della produzione di novellame introdotta nel 2018 non riguardava il prodotto in esame. Tuttavia, essi non hanno corroborato la fondatezza della loro obiezione. La Commissione è dell'avviso che non vi fosse una ragione particolare per cui la sovvenzione non dovesse riguardare il prodotto in esame. Sorprendentemente, anche il ministero dell'Agricoltura in sede di verifica ha presentato la nuova misura di sovvenzione come una sovvenzione a favore dei produttori di trote. La Commissione ha quindi respinto l'obiezione. (73) Dopo la comunicazione delle informazioni, la Turchia e il richiedente hanno altresì sostenuto la necessità di escludere dalla valutazione le sovvenzioni per la produzione a sistema chiuso e per l'etichettatura del pesce, perché non erano state utilizzate nel 2017 e in quanto costoso e impraticabile farvi ricorso (cfr. il considerando 64). La Commissione ha osservato al riguardo che l'importo della sovvenzione per l'etichettatura del pesce era di 0,02 TL/pezzo per le produzioni fino a 250 tonnellate nel 2017, ma sembrava aumentare a 0,03 TL/pezzo nel 2018 ( 13 ) . Pertanto, la Turchia starebbe potenziando l'attrattiva delle misure. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l'argomentazione che tali nuove misure di sovvenzione debbano essere escluse dalle stime delle sovvenzioni per il 2018 e l'immediato futuro. (74) Inoltre, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, i produttori di trote devono sostenere degli investimenti iniziali e/o sottoporsi a verifiche al fine di allineare le proprie prassi aziendali con i criteri di ammissibilità delle nuove misure di sovvenzione introdotte. Pertanto, anche se la dotazione di bilancio per tali misure non viene spesa durante il primo o i primi anni di attuazione, è probabile che sarà impiegata in maggior misura negli anni successivi quando le società avranno reso le proprie attività idonee a ricevere i finanziamenti. (75) La Turchia e il richiedente, infine, hanno sostenuto che Commissione avrebbe dovuto tener conto della svalutazione della lira turca del 90 % negli ultimi anni. Essi ritenevano che la svalutazione avesse un carattere duraturo. (76) La Commissione non ha accolto l'obiezione. La svalutazione della lira turca, valuta liberamente convertibile con un tasso di cambio fluttuante, non può essere attribuita alla Turchia. Inoltre, i tassi di cambio delle valute possono avere un certo andamento per un dato periodo di tempo, ma possono anche subire un'inversione di tendenza in un altro periodo. Mancano pertanto la necessaria stabilità e prevedibilità per costituire una modifica delle circostanze di carattere duraturo. 4.5. Conclusione (77) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha confermato che il sistema di attuazione delle sovvenzioni dirette è caratterizzato da modifiche costanti della base giuridica, dei criteri di ammissibilità e degli importi effettivi delle sovvenzioni. Anche se gli importi effettivi per il 2018 si discostano dalle stime della Commissione, il sistema di attuazione del regime di sovvenzioni muta di continuo, per cui tali modifiche non possono essere considerate di carattere duraturo. In tale contesto la Commissione ha confermato altresì che la riduzione delle sovvenzioni decisa tra il 2013 e il 2016 è stata di natura puramente temporanea, in quanto si prevede che gli importi delle sovvenzioni per il 2017 e il 2018 raggiungeranno un livello delle sovvenzioni comparabile a quello del 2013. Di conseguenza e contrariamente all'affermazione del richiedente, la Commissione ha concluso che la diminuzione osservata nel 2016 non può essere considerata di carattere duraturo. 5. CHIUSURA DEL RIESAME INTERMEDIO PARZIALE (78) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo alle modifiche nell'attuazione delle sovvenzioni dirette ai produttori di trote in Turchia e al carattere non duraturo di tali modifiche, la richiesta di un riesame intermedio parziale è stata ritenuta infondata e l'inchiesta di riesame intermedio parziale dovrebbe essere pertanto chiusa. (79) Le misure in vigore imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 dovrebbero pertanto essere mantenute. (80) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva chiudere l'inchiesta. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano trasmettere osservazioni successivamente alla diffusione di tali informazioni. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di tutte le osservazioni debitamente motivate. (81) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ) , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia è chiuso senza modifica del livello delle misure compensative in vigore. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 ). ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/309 della Commissione, del 26 febbraio 2015, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia, ( GU L 56 del 27.2.2015, pag. 12 ). ( 3 ) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia ( GU C 234 del 20.7.2017, pag. 6 ). ( 4 ) Il volume delle esportazioni del gruppo Sagun verso l'Unione durante il PIR rappresentava circa un terzo delle esportazioni del gruppo KLC verso l'Unione. ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1195/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di trote iridee o arcobaleno originarie della Turchia ( GU L 319 del 6.11.2014, pag. 1 ). ( 6 ) Decreto turco n. 2016/8791 sulle sovvenzioni agricole nel 2016, del 25 aprile 2016 (applicato retroattivamente a partire dal 1 o gennaio 2016). ( 7 ) Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all'acquacoltura» numero 2016/33 relativo all'attuazione del decreto n. 2016/8791 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 3 agosto 2016. ( 8 ) In sede di verifica, le autorità turche hanno indicato che il 30 % della produzione di trote era rappresentato dagli allevamenti nelle acque interne e il 70 % della produzione era rappresentato dagli allevamenti nei bacini idrici o in mare. Questa informazione è stata rettificata dopo la comunicazione delle informazioni. ( 9 ) «Un sistema di acquacoltura totalmente controllato, fondato sul principio del riutilizzo nel sistema di coltivazione in seguito all'applicazione di alcuni processi quali l'eliminazione dell'acqua impiegata durante la produzione e l'eliminazione di escrezioni e residui di cibo tramite una serie di strumenti meccanici e biologici, l'arricchimento in ossigeno nel rispetto della qualità e della struttura chimica, l'evaporazione del diossido di carbonio, il trattamento con ozono e/o UV, e che consente un minor dispendio idrico e garantisce una resa superiore al volume dell'unità, una migliore crescita, la possibilità di trarre maggiori benefici dal cibo senza vincoli di sede e tipo e la possibilità di ottenere prodotti con un minore impatto ambientale.» [Comunicato del ministero dell'Alimentazione e dell'agricoltura n. 2016/33, articolo 4, lettera ç)]. ( 10 ) Decreto turco n. 2017/10465 sulle sovvenzioni agricole nel 2017, del 5 giugno 2017 (applicato retroattivamente a partire dal 1 o gennaio 2017). ( 11 ) Il comunicato dal titolo «Comunicato sul sostegno all'acquacoltura» numero 2017/38 relativo all'attuazione del decreto n. 2017/10465 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 14 ottobre 2017. ( 12 ) La stima è stata effettuata sulla base del volume della produzione del 2017 applicando una percentuale di spesa dell'83 % del 2017. Per le misure che si prevedeva sarebbero andate a beneficio di altre specie, la Commissione ha applicato un rapporto del 43,6 %, che rappresenta la quota di produzione di trote fra le specie ammissibili. ( 13 ) Decreto turco n. 2018/11460 sulle sovvenzioni agricole nel 2018, del 21 febbraio 2018 (applicato retroattivamente a partire dal 1 o gennaio 2018). ( 14 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ).

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