Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 0837/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Pubblicato: 31/05/2018 In vigore dal: 31/05/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/837 della Commissione, del 31 maggio 2018, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/837 of 31 May 2018 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature

Testo normativo

7.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/837 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2018 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 2 ) , è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Stephen QUEST Direttore generale Direzione generale della Fiscalità e unione doganale ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1 ). ALLEGATO Descrizione delle merci Classificazione (codice NC) Motivazioni (1) (2) (3) Un prodotto composto dai seguenti ingredienti (percentuale in peso): 2106 90 98 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 2106 , 2106 90 e 2106 90 98 . La classificazione nel capitolo 30 come medicamento è esclusa in quanto non sono indicati le malattie, i disturbi o i sintomi specifici per i quali il prodotto deve essere utilizzato. Il prodotto non soddisfa pertanto i requisiti della nota complementare 1 del capitolo 30, paragrafo 1, lettera a). La classificazione come bevanda nel capitolo 22 è esclusa in quanto il prodotto non può essere bevuto direttamente (cfr. anche le note esplicative della nomenclatura combinata relative al capitolo 22, considerazioni generali, secondo paragrafo, seconda frase). Il prodotto contiene un dolcificante, diverse vitamine e un'elevata quantità di glicerina. Ha pertanto una composizione più complessa rispetto a quella di un semplice sciroppo di zucchero di cui alle sottovoci da 2106 90 30 a 2106 90 59 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 , punto 12)]. Il suo uso specifico come integratore alimentare destinato alla vendita al dettaglio è indicato anche sull'imballaggio e sull'etichettatura. Risulta chiaramente dalle caratteristiche oggettive e dalle proprietà del prodotto, in particolare dalla sua composizione, nonché dalla forma della presentazione, che esso è destinato a un uso specifico a sostegno del sistema immunitario piuttosto che a un uso più generale, come è il caso degli sciroppi di zucchero. Il prodotto deve pertanto essere classificato nel codice NC 2106 90 98 come altra preparazione alimentare. — acqua 41,6 — zucchero 18,1 — glicerina 15,1 — acido citrico 13,9 — maltodestrina 4,1 — acido ascorbico 3,0 — glicosidi steviolici 1,8 — aromi naturali 1,1 — piccole quantità di vitamine B 6 , B 12 e acido folico (B 9 ). Il prodotto è un liquido non alcolico, aromatizzato e colorato che viene utilizzato come integratore alimentare dopo essere stato diluito. Non può essere bevuto direttamente. Il prodotto è destinato a essere utilizzato per sostenere il sistema immunitario e fornire energia al corpo umano. La dose giornaliera del prodotto, da diluire prima del consumo, è di due millilitri. Tale dose giornaliera comprende 40 mg di vitamina C, 1 mg di vitamina B 6 , 200 μg di acido folico e 2 μg di vitamina B 12 . Il prodotto è presentato per la vendita al dettaglio in una bottiglia di plastica da 60 ml munita di contagocce.

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