Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 0841/2019

Regolamento delegato (UE) 2019/841 della Commissione, del 14 marzo 2019, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

Pubblicato: 14/03/2019 In vigore dal: 14/03/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento delegato (UE) 2019/841 della Commissione, del 14 marzo 2019, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/841 of 14 March 2019 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2015/2446 supplementing Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain provisions of the Union Customs Code

Testo normativo

24.5.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 138/76 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/841 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2019 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ( 1 ) , in particolare gli articoli 7, 62, 156, 160, 212 e 253, considerando quanto segue: (1) La versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( 2 ) contiene un errore nella definizione di cui all'articolo 1, punto 21, per quanto riguarda le merci riservate all'uso personale, modificando così il campo di applicazione della definizione. (2) La versione in lingua slovacca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore all'articolo 128, paragrafo 2, che era stato introdotto dal regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione ( 3 ) , per quanto riguarda il valore delle merci aventi posizione doganale di merci unionali, dando così alla disposizione il significato opposto a quello voluto. (3) La versione in lingua italiana del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore all'articolo 226, paragrafo 1, lettera b), per quanto riguarda i dipendenti ivi menzionati. (4) La versione in lingua estone del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contiene un errore nella frase introduttiva dell'articolo 226, paragrafo 3, dando così alla disposizione il significato opposto a quello voluto. (5) Le versioni in lingua danese, finlandese, francese, greca, neerlandese, spagnola e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446 contengono un errore nell'allegato 22-01 per quanto riguarda le merci elencate nello stesso. (6) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua danese, estone, finlandese, francese, greca, italiana, neerlandese, slovacca, spagnola e tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/2446. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato: (1) (non riguarda la versione italiana) ; (2) (non riguarda la versione italiana) ; (3) l'articolo 226, paragrafo 1, lettera b), è sostituito dal seguente: «b) sono importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale dell'Unione o da dipendenti del proprietario stabiliti nel territorio doganale dell'Unione;»; (4) (non riguarda la versione italiana) ; (5) (non riguarda la versione italiana) ; (6) (non riguarda la versione italiana) ; (7) (non riguarda la versione italiana) ; (8) (non riguarda la versione italiana) ; (9) (non riguarda la versione italiana) ; (10) (non riguarda la versione italiana) ; (11) (non riguarda la versione italiana) . Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ( GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1 ).

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