Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 0909/2020

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione del 30 giugno 2020 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 30/06/2020 In vigore dal: 30/06/2020 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/909 della Commissione del 30 giugno 2020 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/909 of 30 June 2020 imposing a definitive anti-dumtaping duty on imports of ferro-silicon originating in Russia and the People’s Republic of China, following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036

Testo normativo

1.7.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 208/2 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/909 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 2020 che, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese («la RPC») e della Federazione russa («Russia») («i paesi interessati»), istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione ( 2 ) in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la precedente inchiesta di riesame»). (2) Le misure in vigore consistono in un dazio ad valorem fissato al 31,2 % sulle importazioni dalla RPC, fatta eccezione per le società Erdos Xijin Kuangye Co. (15,6 %) e Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co. (29,0 %), e al 22,7 % sulle importazioni dalla Russia, fatta eccezione per la società Bratsk Ferroalloy Plant (17,8 %). 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 3 ) delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036. (4) La domanda di riesame è stata presentata il 3 gennaio 2019 da Euroalliages («il richiedente») per conto di produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell’Unione di ferrosilicio. (5) La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio della persistenza del dumping e della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. 1.3. Apertura (6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza concernente le importazioni nell’Unione del ferrosilicio originario della RPC e della Russia. Il 2 aprile 2019 ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 4 ) («l’avviso di apertura»). 1.4. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (7) L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o aprile 2018 e il 31 marzo 2019 («il periodo dell’inchiesta di riesame»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»). 1.5. Parti interessate (8) Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori noti nella RPC e in Russia, gli importatori, gli utilizzatori e gli operatori commerciali noti nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta, e li ha invitati a partecipare. (9) Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.5.1. Campionamento (10) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. 1.5.2. Campionamento dei produttori dell’Unione (11) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori dell’Unione in base ai volumi di produzione e di vendita più elevati del prodotto oggetto del riesame e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione. (12) I produttori dell’Unione inclusi nel campione finale rappresentavano oltre il 90 % del volume di produzione totale stimato dell’Unione. La Commissione ha concluso che il campione era rappresentativo dell’industria dell’Unione. 1.5.3. Campionamento degli importatori (13) In considerazione del numero potenzialmente elevato degli importatori indipendenti coinvolti nel procedimento, nella fase di apertura la Commissione ha ritenuto di limitare a un numero ragionevole gli importatori indipendenti oggetto dell’inchiesta selezionando un campione in conformità all’articolo 17 del regolamento antidumping di base. (14) Poiché nessun importatore indipendente ha risposto al questionario di campionamento allegato all’avviso di apertura, la Commissione ha deciso di non applicare il campionamento agli importatori indipendenti. 1.5.4. Campionamento dei produttori della RPC e della Russia (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori noti del prodotto oggetto del riesame della RPC e della Russia a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (16) La Commissione ha inoltre invitato la Missione della Repubblica Popolare Cinese presso l’Unione europea e alla Missione della Federazione russa presso l’Unione europea a individuare e/o contattare altri eventuali produttori che potevano essere interessati a partecipare all’inchiesta. (17) Una società cinese ha restituito il modulo di campionamento e ha indicato di produrre e di aver venduto ferrosilicio all’Unione. (18) Un’azienda russa ha restituito i moduli di campionamento ma ha indicato di non aver prodotto ferrosilicio come definito nell’avviso di apertura. Due produttori esportatori russi noti si sono manifestati ma non hanno restituito i moduli di campionamento. 1.6. Risposte al questionario (19) All’apertura del caso sono state rese disponibili sul sito web della DG Commercio copie dei questionari. (20) La Commissione ha contattato per iscritto i quattro produttori dell’Unione inclusi nel campione. La Commissione ha inoltre inviato questionari alla società cinese di cui al considerando 17 e ai due produttori esportatori russi di cui al considerando 18, invitandoli a compilare il questionario loro destinato. (21) Sono pervenute risposte al questionario dai quattro produttori dell’Unione e da un utilizzatore. (22) Dopo aver ricevuto il questionario, la società cinese menzionata al considerando 17 ha informato la Commissione di essere di fatto un operatore commerciale, non un produttore. È stata pertanto informata che non doveva rispondere al questionario. I due produttori esportatori russi menzionati al considerando 18 hanno replicato che, in virtù della situazione del mercato, hanno deciso di non elaborare né fornire una risposta al questionario. Hanno tuttavia inoltre espresso il desiderio di collaborare «in merito a tutti gli altri aspetti dell’inchiesta […]». Tali produttori esportatori hanno ottenuto lo status di parti interessate, tuttavia sono stati considerati come produttori esportatori che non hanno collaborato, dato che non hanno mai risposto al modulo di campionamento né tentato di rispondere al questionario per i produttori esportatori. Dopo la divulgazione finale delle informazioni le parti interessate hanno contestato la decisione della Commissione di considerarle come parti che non hanno collaborato e hanno sostenuto che la Commissione non solo avrebbe dovuto debitamente valutare, ma anche verificare la quantità limitata di informazioni parziali presentate per iscritto. L’argomentazione è stata respinta, come illustrato al considerando 189. (23) Non vi è stata pertanto collaborazione da parte dei produttori, né della RPC né della Russia. 1.7. Verifica (24) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per l’inchiesta. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle società di seguito indicate. Produttori dell’Unione: — Ferroatlantica S.L. e Ferropem, Madrid, Spagna; — OFZ, a.s., Istebne, Slovacchia; — Re Alloys Sp. Z.o.o., Laziska Gorne, Polonia. 1.8. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base per le importazioni di ferrosilicio originario della RPC (25) In considerazione degli elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta, sufficienti a dimostrare, con riguardo alla RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta per quanto riguarda la RPC sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (26) Di conseguenza, al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato i produttori della RPC a fornire le informazioni richieste nell’allegato III dell’avviso di apertura in relazione ai fattori produttivi utilizzati per la produzione del prodotto oggetto del riesame. Nessun produttore esportatore/produttore ha trasmesso le informazioni richieste nell’allegato III. (27) Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario anche al governo della Cina («il governo della RPC») in merito alle presunte distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Il governo della RPC non ha risposto al questionario. (28) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . A tal riguardo non sono pervenute comunicazioni o prove aggiuntive. (29) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, potrebbe essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (30) Il 24 giugno 2019 la Commissione ha pubblicato una prima nota al fascicolo («la prima nota sui fattori produttivi»), invitando le parti interessate a esprimere il loro parere sulle fonti pertinenti che la Commissione avrebbe potuto utilizzare per la determinazione del valore normale, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera e), secondo comma, del regolamento di base. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati dai produttori esportatori nella produzione del prodotto oggetto del riesame. Sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha inoltre individuato tre possibili paesi rappresentativi: Brasile, Russia e Turchia. (31) La Commissione ha concesso a tutte le parti interessate la possibilità di presentare osservazioni. La Commissione ha ricevuto osservazioni solo dal richiedente. (32) In una seconda nota del 15 ottobre 2019 («la seconda nota sui fattori produttivi») la Commissione ha preso in esame le menzionate osservazioni. La Commissione ha inoltre stabilito l’elenco dei fattori produttivi e ha concluso che, in quella fase, il Brasile era il paese rappresentativo più appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (33) Il prodotto oggetto del riesame è il medesimo dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, segnatamente il ferrosilicio attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della RPC e della Russia (il «prodotto oggetto del riesame»). 2.2. Prodotto simile (34) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che il ferrosilicio prodotto e venduto sul mercato interno della Russia, della RPC e del paese rappresentativo e il ferrosilicio prodotto e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base. (35) Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING 3.1. Osservazioni preliminari (36) In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla RPC o dalla Russia. 3.1.1. RPC (37) Come indicato al considerando 23, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha collaborato all’inchiesta. I produttori esportatori non hanno quindi presentato risposte al questionario, né eventuali dati sui prezzi e sui costi all’esportazione, sui prezzi e sui costi sul mercato interno, sulla capacità, sulla produzione, sugli investimenti ecc. Analogamente, il governo della RPC e i produttori esportatori non hanno provveduto ad esaminare gli elementi di prova inclusi nel fascicolo, compreso il «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale» ( 5 ) («la relazione») e gli elementi di prova aggiuntivi forniti dal richiedente, dai quali emerge che tali prezzi e costi sono stati influenzati da interventi pubblici sostanziali. La Commissione ha pertanto fatto ricorso all’utilizzo dei dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base. (38) La Commissione ha informato le autorità cinesi in merito all’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro la possibilità di presentare osservazioni. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione. (39) Su tale base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping riportate in seguito si basano sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni [dati Eurostat e Global Trade Atlas («GTA»)] e i dati statistici presentati da fornitori indipendenti di informazioni sulla determinazione dei prezzi, notizie, dati, analisi e conferenze per l’industria siderurgica come Metal Expert ( 6 ) e AlloyConsult ( 7 ) . 3.1.2. Russia (40) Come indicato al considerando 23, nessuno dei produttori esportatori russi ha collaborato all’inchiesta. I produttori esportatori non hanno pertanto inviato le loro risposte al questionario. La Commissione ha ricevuto osservazioni dal governo della Russia («il governo russo») e dai due produttori esportatori. (41) In virtù dell’omessa collaborazione dei produttori esportatori russi, la Commissione ha notificato al governo russo e ai due produttori esportatori menzionati al considerando 18 la propria intenzione di avvalersi dei dati disponibili in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha dato loro l’opportunità di presentare osservazioni. I produttori esportatori russi hanno replicato di aver compreso le possibili conseguenze, mentre non sono pervenute osservazioni dal governo russo. (42) Conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping illustrate di seguito si basano pertanto sui dati disponibili, segnatamente sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e nelle comunicazioni delle parti interessate, in combinazione con altre fonti di informazione, quali le statistiche commerciali su importazioni ed esportazioni [dati Eurostat e Global Trade Atlas («GTA»)] e i dati statistici provenienti dal sito Internet specialistico Metal Expert e dalle relazioni di esperti indipendenti come AlloyConsult. 3.2. Persistenza del dumping sulle importazioni durante il periodo dell’inchiesta di riesame 3.2.1. RPC (43) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, secondo le statistiche di Eurostat sono state importate 3 587 tonnellate di ferrosilicio dalla RPC nell’Unione, pari all’incirca allo 0,5 % del consumo totale dell’Unione. La Commissione ha concluso che detto volume di importazioni è sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.2.1.1. Valore normale (44) Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (45) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « [q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni », e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». Come illustrato di seguito, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in virtù dell’assenza di collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. a)   Esistenza di distorsioni significative (46) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base recita che « per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (47) In conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di tali fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non occorre fare riferimento a tutti i fattori per individuare distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori contenuti nell’elenco. Tuttavia qualsiasi conclusione relativa a distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), deve essere tratta sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva sulla sussistenza di distorsioni può anche tener conto del contesto e della situazione generale del paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali di intervento nelle forze di mercato, il che indica pertanto che i prezzi e i costi non sono il risultato delle forze del libero mercato. (48) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base prevede che « [se] la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore.» (49) Ai sensi di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato la relazione. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. A tale riguardo, e in considerazione dell’assenza di collaborazione nel caso in esame, la Commissione si è basata sulla relazione, che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a fattori produttivi chiave (quali terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (quali alluminio, acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. (50) La domanda ha inoltre fornito elementi di prova aggiuntivi riguardanti la sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), a integrazione della relazione. (51) Il richiedente ha fornito uno studio sul mercato cinese delle ferroleghe (compreso il ferrosilicio) che egli stesso ha commissionato. Tale studio ha documentato che l’industria cinese delle ferroleghe è soggetta a rigorosi orientamenti e all’interferenza discrezionale del governo e ha concluso che in questo settore le società cinesi « stanno operando in un ambiente di mercato distorto in cui non è consentito alle dinamiche concorrenziali di strutturare il mercato interno e di allinearlo ai mercati globali .» Lo studio è stato incluso nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. ( 8 ) Nessuna parte interessata ha fornito osservazioni sullo studio, nemmeno il governo della RPC e i produttori esportatori. (52) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, ivi compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico, in particolare sulla legislazione cinese, sui documenti politici ufficiali cinesi pubblicati, sulle relazioni pubblicate da organizzazioni internazionali e su studi/articoli di rinomati accademici, specificamente indicati nella relazione. Tale analisi ha riguardato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nella sua economia in generale, ma anche la situazione specifica del mercato nel settore pertinente, nonché in relazione al prodotto oggetto del riesame. (53) Come specificato al considerando 37, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario ricevuto. Come menzionato al considerando 23, non c’è stata collaborazione da parte dei produttori esportatori né questi ultimi, cui è stato riconosciuto lo status di parti interessate, hanno fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova presenti nel fascicolo, relazione compresa, nonché gli elementi di prova aggiuntivi presentati dal richiedente sulla sussistenza di distorsioni significative e/o sull’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base nel caso in questione. i) Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC: contesto economico generale (54) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è la « proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori ». L’economia di Stato è considerata la « forza trainante dell’economia nazionale » e lo Stato ha il mandato « di garantirne il consolidamento e la crescita » ( 9 ) . Di conseguenza, la configurazione generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e affida allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 10 ) . (55) Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano a ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Facendo seguito alla prima frase esistente della disposizione, ossia: «[I] l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese », è stata inserita una seconda frase, che recita: « [i]l connotato che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese. » ( 11 ) Ciò illustra il controllo del PCC sul sistema economico della RPC. Tale controllo è intrinseco al sistema cinese e va al di là della situazione consueta di altri paesi, in cui i governi esercitano un ampio controllo macroeconomico, nei limiti del quale agiscono le forze del libero mercato. (56) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 12 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e includono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario nonché il livello del contesto normativo. (57) In primo luogo, a livello di controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è disciplinata da un complesso sistema di pianificazione industriale che ha ripercussioni su tutte le attività economiche all’interno del paese. L’insieme di questi piani riguarda una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. Tali piani specificano inoltre i mezzi atti a sostenere le industrie/i settori rilevanti nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi fissati. Alcuni piani contengono obiettivi espliciti in termini di produzione. Nel contesto dei piani, i singoli settori e/o progetti industriali vengono individuati come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo e vengono loro attribuiti specifici obiettivi di sviluppo (potenziamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati sia statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e utilizzano di conseguenza i poteri ad essi conferiti, inducendo dunque gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani [cfr. anche la sezione iv)] ( 13 ) . (58) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto [cfr. anche la sezione vii)] ( 14 ) . Lo stesso si applica alle altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Sebbene di minore rilevanza rispetto al settore bancario, queste parti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e operativo che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e consentire l’intervento da parte dello Stato e del PCC ( 15 ) . (59) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche statali. La natura di tali obiettivi resta tuttavia indefinita, lasciando di conseguenza un ampio margine discrezionale agli organi decisionali ( 16 ) . Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti così come gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori fondamentali o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 17 ) . (60) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano molteplici interventi governativi. Tali interventi governativi sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato ( 18 ) . ii) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione (61) In tale contesto di intervento dello Stato e di dominanza della proprietà statale nel modello economico cinese, le imprese di proprietà dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia cinese. Il governo e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato e di cellule del partito nelle società (cfr. anche la sezione iii) nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato ( 19 ) . In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel contesto dell’economia cinese, il che comporta una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai fattori produttivi pertinenti, compresi i finanziamenti ( 20 ) . (62) Nel settore del ferrosilicio persiste in una certa misura la proprietà in capo al governo della RPC. Anche se l’industria del ferrosilicio nella RPC è estremamente frammentata, con un gran numero di piccoli produttori, Erdos Metallurgy Group ed Erdos Xijin Kuangye Co., Ltd, i maggiori produttori di ferrosilicio, che rappresentano oltre il 10 % della capacità produttiva cinese di ferrosilicio ( 21 ) e che producono circa il doppio del consumo dell’Unione, sono imprese di proprietà dello Stato. (63) Gli elementi indicanti l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore del silicio e del ferrosilicio sono ulteriormente illustrati nella sezione iii). (64) Per quanto riguarda la supervisione strategica e l’orientamento dello Stato nel settore, l’analisi è presentata nelle sezioni iii) e iv). In ragione dell’elevato livello di controllo e di intervento del governo nel settore del ferrosilicio, come illustrato di seguito, anche ai produttori privati viene impedito di operare a condizioni di mercato. (65) In considerazione di quanto precede, si è concluso che il mercato del ferrosilicio nella RPC era in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento del governo della RPC. iii) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (66) Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso le imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti ( 22 ) , le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in seno a ogni società deve essere creata un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nello statuto del PCC ( 23 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell’organizzazione di partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le sue rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito ( 24 ) . Nel 2017 è stato riferito che cellule del partito esistevano nel 70 % dei circa 1,86 milioni di società private, con una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 25 ) . Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, anche nel settore delle ferroleghe. È pertanto accertato che esse si applicano anche ai produttori di ferrosilicio e ai fornitori dei loro fattori produttivi. (67) Nel settore del ferrosilicio, nello specifico, esistono strette connessioni tra i processi decisionali delle imprese attive nel settore e lo Stato, in particolare il PCC. Esiste una sovrapposizione tra i membri delle strutture di partito e gli organismi di gestione in seno a diversi produttori cinesi di ferrosilicio. Numerosi esempi confermano la presenza dello Stato nelle aziende, nello specifico il ruolo delle organizzazioni del PCC ( 26 ) : — un presidente di Inner Mongolia Junzheng Energy and Chemical Group Co., Ltd. ha svolto anche la funzione di delegato del 10° comitato della Conferenza consultiva politica del popolo cinese della regione Autonoma della Mongolia interna e di delegato presso la 12a Conferenza consultiva politica del popolo cinese (relazione annuale 2012, pag. 42, relazione annuale 2013, pag. 39, relazione annuale 2014, pag. 43); — un amministratore indipendente di Inner Mongolia Junzheng Energy and Chemical Group Co., Ltd. ha successivamente ricoperto le funzioni di vicesegretario del comitato del partito del distretto di Zhangjiakou, di sindaco della città di Cangzhou e di direttore del comitato provinciale di Hebei nel settore delle costruzioni (relazione annuale 2012, pag. 42, relazione annuale 2013, pag. 39, relazione annuale 2014, pag. 43); — un direttore di Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd. ha lavorato presso la filiale centrale della China Construction Bank della città di Zhuzhou, ha svolto le funzioni di vicedirettore della divisione «compensazione per contratti in cambi» ( Exchange Clearing Division ) della China Construction Bank, di vicedirettore del dipartimento «cambi esteri e contabilità» ( Foreign Exchange and Accounting Department ) della banca e di direttore del rispettivo dipartimento «ricerca e sviluppo» (relazione annuale 2017, pag. 44); — un amministratore indipendente di Inner Mongolia Junzheng Energy and Chemical Group Co., Ltd. è membro del comitato finanziario ed economico del Congresso nazionale del popolo cinese (relazione annuale 2017, pag. 63); — un amministratore di Inner Mongolia Junzheng Energy and Chemical Group Co., Ltd. ha precedentemente ricoperto l’incarico di responsabile della «Sezione imprese» della commissione comunale Economia e Commercio della città di Wuhai e di segretario dell’ufficio generale del Comitato comunale del partito (relazione annuale 2012, pag. 42, relazione annuale 2013, pag. 39, relazione annuale 2014, pag. 43, relazione annuale 2015, pag. 46, relazione annuale 2016, pag. 57, relazione annuale 2017, pag. 63). (68) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari [cfr. anche la sezione vii)] nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano un effetto distorsivo sul mercato ( 27 ) . (69) Sulla base delle osservazioni precedenti, si conclude che la presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore del ferrosilicio nonché nel settore finanziario e in altri settori di produzione, congiuntamente al contesto illustrato nella sezione ii) e nelle sezioni successive, consente al governo della RPC di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi. iv) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (70) La direzione dell’economia cinese è determinata in misura significativa da un sistema elaborato di pianificazione, che definisce le priorità e stabilisce gli obiettivi su cui il governo centrale e quello locale devono concentrarsi. Piani pertinenti esistono a tutti i livelli di governo e interessano quasi tutti i settori economici; gli obiettivi fissati dagli strumenti di pianificazione sono di natura vincolante e le autorità ad ogni livello amministrativo monitorano l’attuazione dei piani da parte del livello amministrativo inferiore corrispondente. Nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano indirizzate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato ( 28 ) . (71) La commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme (NDRC) ha pubblicato un piano d’azione triennale per potenziare la competenza centrale dell’industria manifatturiera (2018-2020) in cui si esortava ad accelerare l’industrializzazione dei materiali avanzati metallici e non metallici fondamentali. Si stabilisce che «… , è necessario mettere ulteriormente in pratica lo spirito del diciannovesimo Congresso Nazionale del Partito Comunista della Cina nonché il processo decisionale e le disposizioni del governo centrale riguardo alla costruzione di una potenza manifatturiera, all’accelerazione dell’intelligentizzazione, della verdizzazione e del servizio dell’industria manifatturiera, al diligente rafforzamento del fulcro della competitività dell’industria manifatturiera e alla promozione dell’accelerazione dell’industria manifatturiera cinese nel quadro di una catena globale del valore di alta gamma. » (72) Il ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione (MIIT) ha pubblicato una serie di requisiti per l’industria che intende aprire, adattare o sviluppare, tra l’altro, il settore del ferrosilicio ( 29 ) . Nello specifico, sono menzionati i requisiti in termini di attrezzature da installare, consumo di energia e tasso di utilizzazione del ciclo idrologico. Il MIIT prevede inoltre che i nuovi progetti (riforma, espansione) relativi alle ferroleghe debbano essere conformi ai requisiti indicati nei piani relativi alle aree funzionali a livello nazionale e provinciale (distretto, comune), nei piani regionali, nei piani di sviluppo industriale, nei piani di sviluppo urbano, nei piani ambientali globali a livello urbano, nei piani regolatori, nei piani di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni, nei piani di tutela ambientale e di prevenzione dell’inquinamento ecc. (73) La Commissione ha anche riscontrato un significativo intervento del governo per quanto riguarda le materie prime utilizzate per produrre ferrosilicio. La maggior parte delle componenti utilizzate per la produzione di ferrosilicio sono costituite da materie prime (tra cui carbone, quarzo, coke e calcare) soggette sul mercato cinese a un sostanziale intervento da parte del governo della RPC ( 30 ) . (74) Il carbone, il quarzo e il calcare sono menzionati nel tredicesimo piano quinquennale per le risorse minerarie, che sottolinea l’importanza del settore minerario e della sicurezza dell’approvvigionamento dei minerali per l’industria. Secondo il piano, sin dal 2008 la RPC ha effettuato importanti investimenti nelle prospezioni geologiche (800 miliardi di CNY); l’investimento in immobilizzazioni nel settore minerario è stato superiore a 9 bilioni di CNY e la produzione di minerali è stata pari a oltre 70 miliardi di tonnellate ( 31 ) . (75) Nel gennaio 2017 il governo della RPC ha introdotto un nuovo sistema di intervento governativo sui prezzi del carbone. L’avviso di pubblicazione di un memorandum sul contrasto delle fluttuazioni anomale dei prezzi nel mercato del carbone, stilato congiuntamente dalla NDRC, dalla China Coal Industry Association (associazione cinese dell’industria del carbone), dal China Electricity Council (consiglio cinese dell’elettricità) e dalla China Iron and Steel Industry Association (associazione cinese dell’industria siderurgica), definisce un meccanismo per limitare le fluttuazioni del prezzo del carbone ( 32 ) . (76) Il governo della RPC ha messo in atto restrizioni all’esportazione di alcune materie prime utilizzate per la produzione di ferrosilicio, con un effetto distorsivo sul mercato. Le restrizioni hanno assunto la forma di una concessione non automatica delle licenze di esportazione per il coke e di dazi all’esportazione per carbone da coke, ghisa e cascami e avanzi metallici ( 33 ) . (77) L’energia elettrica è un fattore di costo cruciale per la produzione di ferrosilicio. Alcune imprese del settore delle ferroleghe generano reddito dalla vendita di energia elettrica in eccesso, da essi prodotta, a utenti industriali e utenze domestiche ( 34 ) . Tuttavia, in virtù dei tassi di autosufficienza estremamente diversi nell’approvvigionamento di energia elettrica e della incerta redditività delle vendite esterne di energia elettrica, non è possibile stabilire con esattezza se le sovvenzioni sul prezzo dell’energia elettrica siano previste per ridurne il costo quale fattore produttivo o per compensare il divario tra i prezzi di vendita relativamente bassi e l’elevato costo di produzione di tale energia elettrica. Le stesse considerazioni valgono per le sovvenzioni relative al riscaldamento. Le imprese metallurgiche, quali i produttori di acciaio e ferroleghe, ricorrono ampiamente al recupero del calore di scarto e il governo della RPC dispone l’espansione delle capacità sinergiche di utilizzo delle risorse in questo settore fornendo le necessarie sovvenzioni. (78) Diversi produttori di ferrosilicio sono stati riconosciuti da organizzazioni governative locali di vigilanza quali «imprese ad alta e nuova tecnologia» e hanno quindi beneficiato di un tasso di imposta sul reddito delle imprese ridotto, pari al 15 %, ad esempio: Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd, tramite la sua controllata Qinghai Baitong High Purity Material Development Co., e Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd., hanno usufruito di dette misure rispettivamente negli anni 2013-2015 e 2012-2017 ( 35 ) . (79) Nel 2015 il ministero delle Finanze e l’amministrazione tributaria dello Stato hanno pubblicato il Catalogue of Synergistic Resource Utilization Products and Services for VAT Privileges (repertorio delle agevolazioni IVA per l’utilizzo sinergico delle risorse relative a prodotti e servizi). Il fatturato delle vendite dei prodotti contenuti nel repertorio è soggetto a riduzioni dell’imposta sul reddito delle imprese ( Enterprise Income Tax - EIT). Qualora le autorità provinciali confermino che un prodotto risulta conforme al repertorio, l’azienda produttrice deve versare l’EIT solo sul 70 % del corrispondente fatturato di vendita. Molti dei più grandi produttori di ferrosilicio hanno usufruito di tale regime fiscale privilegiato. Tutte le controllate di Inner Mongolia Eerduosi Resources Co. Ltd. hanno beneficiato di tale regime nel 2016 e nel 2017 ( 36 ) . Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co., Ltd. ha usufruito di tale politica dal 1 o gennaio 2009, ottenendo un rimborso del 50 % dell’IVA versata sulle vendite di energia elettrica ( 37 ) . (80) È quindi accertato che il governo della RPC ha in atto diverse politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato con riferimento alla produzione di ferrosilicio, comprese le materie prime utilizzate in tale settore. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare normalmente. v) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (81) Secondo le informazioni presenti nel fascicolo, il sistema cinese in materia di diritto fallimentare sembra essere inadeguato per conseguire i propri obiettivi principali, come ad esempio la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela dei diritti e degli interessi legittimi di creditori e debitori. Ciò sembra essere dovuto al fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure concorsuali sono caratterizzate da una serie di carenze, che agiscono in realtà da disincentivo al deposito di dichiarazioni di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure di insolvenza rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l’esito della procedura ( 38 ) . (82) Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso dei terreni nella RPC ( 39 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro allocazione continua a dipendere esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. In genere, però, tali disposizioni sono disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a tariffe inferiori a quelle di mercato ( 40 ) . Inoltre con l’assegnazione dei terreni spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l’attuazione dei piani economici ( 41 ) . (83) Di conseguenza, il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinese non sembrano funzionare correttamente, bensì generare distorsioni connesse al mantenimento in attività imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di concessione e acquisizione di terreni nella RPC. Tali leggi si applicano anche al settore del ferrosilicio, compresi i produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame. (84) L’amministrazione per il commercio internazionale degli USA ha stabilito che « A causa del forte coinvolgimento del governo nel mercato dei diritti d’uso dei terreni nonché del diffuso e documentato scostamento dai metodi autorizzati di determinazione dei prezzi e di assegnazione dei terreni, l’acquisto dei diritti di uso dei terreni in Cina non avviene in conformità ai principi di mercato » (U.S. ITA 2008, pag. 16). (85) La relazione Think!Desk, allegata all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, illustra chiaramente che le disposizioni legislative e regolamentari cinesi considerano i diritti d’uso dei terreni come uno strumento politico, nel senso che la concessione di terreni a condizioni favorevoli è stata individuata dal governo centrale della RPC come legittimo incentivo per il coinvolgimento delle imprese in fusioni e acquisizioni ( 42 ) . Il regime di favore dei diritti d’uso dei terreni è stato confermato nel documento The Several Opinions on Further Strengthening Energy Conservation and Emissions Reduction and Accelerate the Structural Adjustment of the Steel Industry (Vari pareri sull’ulteriore consolidamento del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni e sull’accelerazione dell’adeguamento strutturale dell’industria dell’acciaio) (GOSC 2010). A livello della politica locale è possibile ricorrere all’uso dei terreni per promuovere fusioni e acquisizioni nel settore delle ferroleghe. Nel 2013 i pareri di orientamento del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione sull’accelerazione della promozione di fusioni e acquisizioni per le imprese dei settori fondamentali ha chiesto per le fusioni e le acquisizioni a livello locale misure di promozione volte all’inclusione di disposizioni sulla gestione fondiaria. Infine, tra il 2012 e il 2017 numerosi produttori di ferroleghe hanno ricevuto, in totale, 98,7 milioni di CNY in sovvenzioni relative all’uso dei terreni. (86) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che nel settore del ferrosilicio vi è stata un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e del diritto patrimoniale, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame. vi) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (87) Non è possibile che nella RPC si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato, giacché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 43 ) . Secondo il diritto nazionale, è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 44 ) . Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Generalmente ciò fa sì che i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovino in una posizione occupazionale vulnerabile e abbiano un reddito inferiore rispetto a coloro che sono regolarmente registrati come residenti ( 45 ) . Tali risultanze permettono di accertare una distorsione dei costi salariali nella RPC. (88) Nessun elemento del fascicolo della presente inchiesta lascia intendere che il settore del ferrosilicio non sia soggetto al sistema del diritto del lavoro cinese qui descritto. In effetti, il settore del ferrosilicio sembra essere parimenti toccato dalle distorsioni dei costi salariali sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o a fattori produttivi da parte di imprese soggette allo stesso sistema occupazionale nella RPC). (89) Dalla relazione di Think!Desk fornita dal richiedente emergeva che le amministrazioni comunali sono profondamente impegnate nel miglioramento del capitale umano e nella prevenzione della perdita di posti di lavoro. Le imprese che dispongono di premi di assicurazione sociale obbligatori per i propri dipendenti per numerosi anni e che soddisfano altri criteri possono ottenere supporto finanziario per onorare i loro obblighi nei confronti degli enti di previdenza. La relazione indica che le autorità locali hanno effettuato pagamenti regolari per sovvenzionare direttamente i posti di lavoro esistenti, anche per la copertura delle spese di sussistenza dei lavoratori migranti assunti e degli studenti tirocinanti. Sono state inoltre effettuate varie operazioni a sostegno della formazione del personale e della promozione dello sviluppo di talenti. Alcune amministrazioni locali hanno inoltre previsto un rimborso parziale dei premi di previdenza sociale che le imprese corrispondono ai dipendenti ( 46 ) . (90) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i costi salariali nel settore del ferrosilicio erano distorti, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame. vii) Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato (91) L’accesso al capitale da parte delle società della RPC è soggetto a varie distorsioni. (92) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali ( 47 ) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano legate allo Stato non solo a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituiti finanziari statali sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 48 ) e, proprio come le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche ottemperano a un obbligo giuridico esplicito di svolgere la propria attività conformemente alle esigenze nazionali di sviluppo economico e sociale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 49 ) . A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o ritiene comunque importanti ( 50 ) . (93) Pur riconoscendo che potrebbero esistere vari strumenti giuridici che fanno riferimento alla necessità di seguire la normale condotta bancaria e rispettare le norme prudenziali, come la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova pertinenti mostrano che tali disposizioni ricoprono solamente un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici ( 51 ) . Anche le risultanze delle precedenti inchieste in materia di difesa commerciale hanno indotto a trarre la medesima conclusione ( 52 ) . (94) Oltre a ciò, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono decisamente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ( 53 ) . (95) Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; quindi la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (96) In secondo luogo, gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificiosamente bassi, in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; questo aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (97) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale quota è aumentata notevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d’interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (98) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento nell’efficienza dell’allocazione del capitale e sono assenti i segni di stretta creditizia che sarebbero invece prevedibili in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza, i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Di conseguenza, le emissioni di crediti inesigibili sono state gestite spostando il debito, creando così le cosiddette società «zombie», o trasferendo la titolarità del debito (ad esempio attraverso fusioni o capitalizzazioni dei debiti), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (99) In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC risente di significative problematiche e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo dilagante dello Stato nei mercati dei capitali. (100) Nessun elemento del fascicolo della presente inchiesta lascia intendere che i produttori di ferrosilicio e/o i fornitori di materie prime e di altri fattori produttivi non beneficino di tale sistema finanziario. Per contro, una relazione di Think!Desk fornita dal richiedente indicava che Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd. aveva usufruito di operazioni finanziarie non in linea con il mercato da parte della China Export Import Bank (interamente di proprietà dello Stato) e della China Development Bank (interamente di proprietà dello Stato). (101) I produttori cinesi di ferrosilicio hanno beneficiato della concessione di prestiti agevolati con la ripartizione di una porzione del rischio di credito agli enti finanziari e con l’attribuzione a questi ultimi dell’onere di tenere sotto controllo i risultati (finanziari) della società. Mentre la partecipazione del governo e le attività di intermediazione indicano chiaramente un sostegno statale, l’ipotizzata riduzione del rischio di credito ha rafforzato la posizione contrattuale dei debitori nella definizione delle condizioni. Secondo la relazione Think!Desk, le aziende Ningxia Shengyan Group e Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd., hanno usufruito di tale regime ( 54 ) . (102) Tale relazione indica che la politica di promozione delle esportazioni è perfettamente integrata nel quadro generale della politica industriale. Il governo della RPC incoraggia in modo selettivo l’esportazione di determinate tecnologie di punta e di beni e servizi ad alto valore aggiunto. Negli ultimi anni anche l’esportazione di servizi e tecnologie industriali ha ottenuto un notevole sostegno. A titolo esemplificativo, Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd. ha ricevuto fondi per la costituzione di piattaforme comuni al servizio del commercio estero. (103) L’assistenza finanziaria per gli esportatori ha assunto anche la forma di sovvenzioni al commercio estero. Tali operazioni sono volte a incoraggiare, agevolare o premiare l’attività di esportazione. A tal proposito, Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd. ha ricevuto fondi per la costituzione di piattaforme comuni al servizio del commercio estero, per lo sviluppo innovativo nonché per la trasformazione, il potenziamento e lo sviluppo del commercio estero ( 55 ) . (104) Alcuni produttori di ferrosilicio hanno ricevuto cospicui finanziamenti per la riduzione dei costi di trasporto ( 56 ) . Ciò è particolarmente importante in quanto gli impianti sono ubicati prevalentemente in regioni prive di sbocchi sul mare, lontano dai poli economici costieri. Il contributo finanziario percepito dal governo della RPC a tal riguardo si concretizza in sovvenzioni relative alle spese di trasporto volte a compensare le imprese per una parte dei costi sostenuti. Assume inoltre la forma di sovvenzioni per la costruzione di infrastrutture, principalmente per l’installazione di linee ferroviarie dedicate che consentano la connessione diretta di aree degli stabilimenti alla rete ferroviaria nazionale. Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd. ha ottenuto fondi per la costruzione di speciali linee ferroviarie che le consentono di risparmiare tempo e costi nell’immissione dei propri beni sui mercati internazionali ( 57 ) . (105) La politica industriale cinese relativa all’innovazione tecnologica è guidata dal piano nazionale di sviluppo a medio e lungo termine della scienza e della tecnologia (2006-2020) (Consiglio di Stato 2005b). In questo quadro il produttore di ferrosilicio Ningxia Shengyan Group ha ricevuto sovvenzioni per svolgere compiti di R&S specificati nel piano nazionale di sostegno alla scienza e alla tecnologia ( 58 ) . (106) Per rimuovere dal mercato capacità produttive obsolete, alcuni produttori di ferrosilicio hanno ricevuto un sostegno finanziario per l’eliminazione delle capacità produttive. Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co. e Ningxia Shengyan Group hanno usufruito di tale misura ( 59 ) . (107) Il governo della RPC ha cercato di influenzare la pianificazione industriale in termini geografici. Ciò implica che l’industria pesante dovrebbe abbandonare le aree urbane e reinsediarsi in parchi industriali dedicati. In tal modo si perseguono gli obiettivi di tutela ambientale delle città e si riduce l’inquinamento nelle aree densamente popolate; la delocalizzazione aiuta inoltre le società in molteplici modi, anche con cospicui incentivi agli investimenti, sgravi fiscali, sovvenzioni in denaro e prestiti agevolati. Il gruppo Inner Mongolia Eerduosi Resources Co., Ltd., che produce ferrosilicio, ha ricevuto sovvenzioni per la delocalizzazione dello stabilimento ( 60 ) . (108) Il produttore di ferrosilicio Ningxia Shengyan Group ha ricevuto sovvenzioni correlate all’uso dei terreni ( 61 ) . (109) Tale sostegno e, in generale, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario sopra descritto comportano gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (110) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori di ferrosilicio hanno avuto accesso ai finanziamenti concessi da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. viii) Natura sistemica delle distorsioni descritte (111) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione non si limitano a un settore industriale in particolare. Al contrario, gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni i) – iv) (considerando da 54 a 80) e alla parte A della relazione si applicano a tutto il paese e a tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni v) – vii) e alla parte B della relazione. (112) Per produrre ferrosilicio è necessaria un’ampia serie di fattori produttivi. Quando i produttori di ferrosilicio acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (113) Di conseguenza, non solo non è possibile utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del ferrosilicio, ma anche tutti i costi dei suoi fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, manodopera ecc.) risultano viziati dal fatto che la formazione dei prezzi di tali fattori è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione di capitale, terreni, manodopera, energia e materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che di per sé è stato prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né le parti interessate hanno presentato elementi di prova che dimostrino il contrario. ix) Conclusioni (114) Dall’analisi presentata nelle sezioni da i) a viii), che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento del governo della RPC nella sua economia in generale e nel settore del ferrosilicio (compreso il prodotto oggetto del riesame), è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie. (115) Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base dei costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come discusso nella sezione in appresso. La Commissione ha ricordato che non è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del fatto che determinati costi interni siano esenti da distorsioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), terzo trattino, del regolamento di base. b)   Paese rappresentativo i) Osservazioni generali (116) Il paese rappresentativo è stato scelto in base ai seguenti criteri: — livello di sviluppo economico simile a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 62 ) ; — produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese ( 63 ) ; — disponibilità di dati pubblici pertinenti in tale paese; — laddove i possibili paesi rappresentativi siano più di uno, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (117) Come illustrato ai considerando 30-32, la Commissione ha pubblicato due note per il primo fascicolo sulle fonti per la determinazione del valore normale (la prima nota sui fattori produttivi del 24 giugno 2019 e la seconda nota sui fattori produttivi del 15 ottobre 2019 che ha preso in esame le osservazioni ricevute nella prima nota sui fattori produttivi). Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua conclusione che il Brasile era il paese rappresentativo appropriato nel presente caso. ii) Livello di sviluppo economico simile a quello della RPC (118) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato l’Argentina, il Brasile, la Colombia, la Malaysia, il Messico, la Russia, il Sud Africa e la Turchia quali paesi considerati dalla Banca mondiale come paesi con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, ossia tutti classificati come paesi « a reddito medio-alto » in termini di reddito nazionale lordo. (119) Non è pervenuta alcuna osservazione relativa al livello di sviluppo economico successivamente alla richiamata nota. iii) Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo (120) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha indicato di aver riscontrato la produzione del prodotto oggetto del riesame in Argentina, Brasile, Colombia, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa e Turchia. Nelle osservazioni presentate sulla menzionata nota, il richiedente ha ricordato che in Turchia non vi era alcuna produzione di ferrosilicio. (121) La Commissione ha esaminato l’argomentazione e riscontrato che in effetti il produttore turco individuato non ha prodotto ferrosilicio durante il periodo dell’inchiesta. Da ciò consegue che la Commissione non ha più considerato la Turchia quale possibile paese rappresentativo. iv) Disponibilità dei dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (122) Per tutti i paesi sopra individuati e menzionati la Commissione ha ulteriormente verificato la disponibilità di dati pubblici (e in particolare dati finanziari pubblici dei produttori del prodotto oggetto del riesame). (123) La Commissione ha cercato produttori di ferrosilicio con dati finanziari accessibili al pubblico che potessero essere utilizzati per accertare importi congrui, esenti da distorsioni, per le spese di vendita, amministrative e generali («SGAV») e per i profitti. Come indicato nella prima e nella seconda nota sui fattori produttivi, la Commissione ha utilizzato come fonte dei dati la banca dati Orbis ( 64 ) e Internet. Inoltre la Commissione ha limitato la ricerca alle società con conti economici accessibili al pubblico per il periodo più recente (2018) e alle società redditizie. Nella seconda nota sui fattori produttivi la ricerca è stata quindi limitata a cinque società in Brasile e a cinque in Russia. (124) La Commissione ha infine osservato che una sola società ubicata in Brasile disponeva di una segmentazione dei propri conti finanziari, che consentiva di isolare i ricavi e le spese specificamente per il proprio segmento del ferrosilicio. La Commissione ha pertanto considerato il Brasile come un paese rappresentativo appropriato. (125) Di conseguenza, nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha annunciato a tutte le parti interessate l’intenzione di utilizzare il Brasile come paese rappresentativo, qualora ritenesse soddisfatte tutte le condizioni per l’applicazione del metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Tenendo conto di tutti i summenzionati elementi e dell’assenza di osservazioni delle parti sulla seconda nota, la Commissione ha deciso che la scelta finale del paese rappresentativo appropriato sarebbe ricaduta sul Brasile e ha selezionato la seguente società i cui dati finanziari accessibili al pubblico potevano essere utilizzati per accertare importi congrui, esenti da distorsioni, per le SGAV e per i profitti conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), ultimo comma, del regolamento di base: Cia de Ferro Ligas da Bahia SA. v) Livello di protezione sociale e ambientale (126) Avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tali elementi, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. vi) Conclusioni (127) Alla luce della precedente analisi, il Brasile ha soddisfatto tutti i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerato un paese rappresentativo appropriato. In particolare, il Brasile presenta una produzione sostanziale del prodotto oggetto del riesame e una serie completa di dati disponibili per tutti i fattori produttivi, le SGAV e i profitti. c)   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (128) Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha dichiarato che, ai fini della costruzione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi nel paese rappresentativo nonché le statistiche dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro («ILO») e le statistiche nazionali per stabilire i costi esenti da distorsioni della manodopera nel paese rappresentativo. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe utilizzato, in relazione ai costi dell’energia elettrica, i prezzi applicati da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica in Brasile, la società EDP Brazil, e che i dati finanziari della società brasiliana prescelta, ossia Cia de Ferro Ligas da Bahia SA, sarebbero stati utilizzati per stabilire le SGAV e i profitti. (129) La Commissione ha inoltre illustrato che, in relazione al periodo dell’inchiesta di riesame, le informazioni riportate dal GTA sull’importazione in Brasile di un fattore produttivo del ferrosilicio, ossia i trucioli (di legno), non erano rappresentative e non potevano pertanto essere utilizzate. In assenza di valori di riferimento internazionali o di pubblicazioni internazionali disponibili e in considerazione della rilevanza dei trucioli, la Commissione ha deciso di utilizzare un’alternativa: il prezzo delle importazioni dei trucioli riportato dal GTA per la Turchia, un paese con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC e che era stato individuato dalla Commissione come uno dei tre possibili paesi rappresentativi nella prima nota sui fattori produttivi (cfr. il considerando 30). In Russia, l’altro paese individuato nella nota, non erano presenti volumi rappresentativi di importazione di trucioli, mentre in Turchia questo prodotto è importato in volumi rappresentativi. Tale valore è stato considerato esente da distorsioni poiché, essendo basato su una media aritmetica dei valori relativi a un numero rappresentativo di transazioni individuate nel GTA, si è ritenuto che riflettesse le condizioni di mercato concorrenziali nel settore. ( 65 ) . (130) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire tale importo ci si è avvalsi dei dati finanziari del produttore dell’Unione incluso nel campione, che ha collaborato nel quadro dell’inchiesta antidumping, ha fornito specifiche informazioni a tale riguardo e ha consentito una verifica in loco, vale a dire FerroAtlántica S.A.U., Spagna («FASAU»). Il metodo è debitamente illustrato nella sezione 3.2.1.1, lettera e). d)   Fattori produttivi i) Introduzione (131) Con la prima e seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco iniziale di fattori produttivi e di fonti destinate a essere utilizzate per tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e manodopera, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame da parte dei produttori della RPC. Alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione in merito all’elenco dei fattori produttivi condiviso con le parti interessate in tali note. (132) In seguito a una visita di verifica presso FASAU la Commissione ha quindi stabilito un elenco definitivo dei fattori produttivi del ferrosilicio. (133) Considerando tutte le informazioni presentate dal richiedente e l’assenza di osservazioni sulle due note relative alle fonti per la determinazione del valore normale riguardante i fattori produttivi, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e codici, ove applicabili: Tabella 1 Fattori produttivi Codici tariffari brasiliani Valore unitario esente da distorsioni Materiale Quarzo 2506 10 00 241,3 EUR/kg Carbone 2701 12 129,8 EUR/kg Coke 2704 00 12 291,9 EUR/kg Trucioli 4401 21 00 82,9 EUR/kg ( 66 ) Rottami di ferro (scaglie di laminazione) 2619 00 90 Costo di cui non si è tenuto conto ( 67 ) Calcare 2515 11 00 Costo di cui non si è tenuto conto ( 68 ) Pasta di carbonio per elettrodi Soderberg 3801 30 10 575,5 EUR/kg Manodopera Salari nel settore manifatturiero [N.A.] 4,34 EUR/ora Energia Energia elettrica [N.A.] 0,11 EUR/kg Sottoprodotto/scarto Microsilice/fumo di silice 2811 22 10 1 169,8 EUR/kg Scorie di ferrosilicio 2621 90 00 Compreso nelle spese generali (134) Allo scopo di stabilire prezzi non soggetti a distorsioni per i materiali consegnati all’ingresso dello stabilimento del produttore ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, la Commissione ha applicato i prezzi all’importazione utilizzati nel paese rappresentativo di ciascun materiale utilizzato per la produzione di ferrosilicio da FASAU, considerando che tra i produttori della RPC nessuno ha collaborato. (135) Al fine di stabilire il valore normale, secondo il metodo applicato dalla Commissione, a tali prezzi all’importazione si devono aggiungere i dazi all’importazione dei fattori produttivi e dei materiali importati in Brasile (e per i trucioli in Turchia), come da considerando 133, nonché i costi di trasporto interno. Tali adeguamenti comporterebbero un valore normale superiore, in quanto i dazi all’importazione farebbero aumentare ulteriormente i prezzi all’importazione dei materiali causando un adeguamento al rialzo del livello di dumping. In considerazione delle risultanze di cui al considerando 155 nonché della natura della presente inchiesta in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per i dazi all’importazione e per il trasporto interno non erano necessari. ii) Materie prime e sottoprodotti/rifiuti (136) Nel corso della visita di verifica presso FASAU la Commissione ha verificato, in base ai dati comunicati, le materie prime utilizzate, i rottami di acciaio generati e i relativi coefficienti di consumo nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. (137) Per i prezzi di acquisto di tutte le materie prime, ad eccezione di tre, in assenza di informazioni sul mercato del paese rappresentativo la Commissione si è basata sui prezzi all’importazione nel paese rappresentativo Brasile. Per i trucioli sono stati utilizzati i prezzi all’importazione in Turchia (cfr. il considerando 129). I prezzi all’importazione sono stati determinati come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusa la RPC. (138) La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo (o in Turchia per i trucioli), avendo concluso al considerando 121 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo (o in Turchia per i trucioli) provenienti da paesi non membri dell’OMC il cui elenco figura nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 ( 69 ) . Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi, che oscillavano tra il 30 % e il 93 % dei volumi totali importati in Brasile (o in Turchia nel caso dei trucioli) sono rimaste rappresentative. Inoltre la principale materia prima per la produzione di ferrosilicio, nello specifico il carbone, non è esportata in Brasile dalla RPC. (139) La Commissione ha esaminato l’esistenza delle restrizioni all’esportazione in Brasile e, nella nota del 15 ottobre 2019, ha confermato che le esportazioni di calcare e scaglie di laminazione erano soggette ad autorizzazione all’esportazione ( 70 ) . Inoltre la Commissione ha stabilito che i volumi delle importazioni di calcare in Brasile erano trascurabili e che non vi sono state importazioni di scaglie di laminazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Non è stato possibile individuare alcun valore di riferimento alternativo rappresentativo. La verifica presso FASAU ha dimostrato che queste materie prime incidono in misura relativamente ridotta sul costo totale del prodotto oggetto del riesame. Alla luce delle risultanze di cui al considerando 155 nonché della natura della presente inchiesta in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha pertanto deciso di non tenere conto dei costi di questi due fattori di produzione per i quali non è stato possibile individuare alcun valore di riferimento rappresentativo. (140) Le entrate provenienti dal sottoprodotto microsilice sono state detratte dai costi moltiplicando i fattori di utilizzo indicati nella domanda per i costi unitari non soggetti a distorsioni registrati nel paese rappresentativo, ossia in Brasile. (141) In merito alle entrate provenienti dal sottoprodotto scorie di ferrosilicio la Commissione ha stabilito che i volumi delle importazioni di tale prodotto in Brasile erano prossimi allo zero e che i relativi prezzi all’importazione brasiliani non potessero pertanto essere ritenuti rappresentativi. Poiché le entrate effettive provenienti dalle scorie di ferrosilicio registrate da FASAU rappresentavano una quota trascurabile dei costi totali delle materie prime, esse non incidono in modo significativo sui calcoli del margine di dumping, indipendentemente dalla fonte utilizzata per sostituirle. La Commissione ha pertanto deciso di tenere conto di queste entrate nel determinare le spese generali di produzione [cfr. punto 3.2.1.1, lettera e)]. (142) Al fine di determinare il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, consegnate all’ingresso dello stabilimento del produttore esportatore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione dovrebbe aggiungere al prezzo all’importazione le spese di trasporto internazionale e di assicurazione ( 71 ) , applicare il dazio all’importazione del paese rappresentativo e sommare le spese di trasporto interno. Considerato il margine di dumping medio ponderato ottenuto senza tali costi (cfr. il considerando 155), la Commissione ha deciso di non tenere conto di detti costi. iii) Manodopera (143) Per stabilire il valore di riferimento per il costo del lavoro la Commissione ha utilizzato le statistiche dell’ILO, unitamente alle informazioni disponibili al pubblico sull’ulteriore costo medio del lavoro sostenuto dai datori di lavoro brasiliani ( 72 ) quali gli oneri sociali, tra cui l’FGTS (disoccupazione, malattie gravi, costruzioni/acquisti di proprietà). (144) Le statistiche dell’ILO ( 73 ) hanno fornito dati sul numero medio di ore di lavoro settimanali effettivamente svolte per dipendente e sulle retribuzioni mensili del personale impiegato nel settore manifatturiero durante il periodo dell’inchiesta. A partire da questi dati, la Commissione ha calcolato una retribuzione oraria per il settore manifatturiero, alla quale sono stati aggiunti i costi supplementari relativi al lavoro ( 74 ) (contributi previdenziali e di disoccupazione sostenuti dal datore di lavoro). iv) Energia elettrica (145) Il prezzo dell’energia elettrica applicato da uno dei maggiori fornitori di energia elettrica del Brasile, la società EDP Brasil, era immediatamente disponibile ( 75 ) . Le informazioni erano abbastanza dettagliate da poter individuare il prezzo dell’energia elettrica e quello per l’uso del sistema di distribuzione ( modalidade tarifaria azul ) pagati dagli utilizzatori industriali. (146) Occorre sottolineare che, in Brasile, l’autorità di regolamentazione Agência Nacional de Energia Elétrica ( 76 ) («ANEEL») obbliga i fornitori di energia elettrica a incrementare le loro tariffe di una data percentuale per regolare il consumo di energia elettrica nel paese. ANEEL si avvale di un sistema di bandierine ( 77 ) (verde, gialla, rossa 1, rossa 2) per segnalare se il prezzo dell’energia elettrica debba rimanere invariato rispetto a quello proposto dal fornitore (verde) o debba essere aumentato di 0,010 BRL/kWh (bandierina gialla), 0,030 BRL/kWh (bandierina rossa 1) oppure 0,050 BRL/kWh (bandierina rossa 2). Le bandierine sono pubblicate dall’ANEEL su base mensile e, per il periodo dell’inchiesta, erano prontamente disponibili sul sito web di EDP Brazil ( 78 ) . Al momento di determinare i costi dell’energia elettrica esenti da distorsioni, la Commissione non ha tenuto conto delle bandierine applicate durante il periodo dell’inchiesta e non ha adeguato il prezzo di conseguenza. Sulla base delle risultanze di cui al considerando 155 nonché della natura della presente inchiesta in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per i costi dell’energia elettrica non erano necessari. e)   Spese generali di produzione, SGAV e profitti (147) Oltre ai fattori di produzione sintetizzati al considerando 133 sono state individuate le spese generali di produzione. Il calcolo di tali spese generali di produzione era basato sul rapporto tra le spese generali di produzione e i costi di produzione riferiti da FASAU e verificati in riferimento ai costi di produzione di tale produttore (comprendente il consumo di materiali non destinati ai forni, i servizi esterni, i trasporti interni e i costi strutturali quale ammortamento e manutenzione). Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. (148) Per le SGAV e i profitti, come illustrato al considerando 128, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari di Cia de Ferro Ligas da Bahia SA Al fine di farli coincidere con il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha fatto ricorso ai conti finanziari consolidati di tale società del 2018, ha aggiunto i conti finanziari consolidati del primo trimestre del 2019 e ha detratto i conti finanziari consolidati del primo trimestre del 2018 ( 79 ) . Considerando che la società non produceva solo ferrosilicio, la Commissione ha tenuto conto della segmentazione fornita dalla società al fine di calcolare i valori limitatamente al segmento del ferrosilicio. (149) Nel calcolo delle SGAV la Commissione ha ignorato la voce «quota di utile (perdita) negli investimenti», in quanto tale costo (o entrata) non si riferiva al prodotto oggetto del riesame. Tale adeguamento ha comportato una percentuale più elevata di SGAV e una percentuale inferiore di profitti nella stessa proporzione. Pertanto, nel complesso, non vi è stata alcuna incidenza sul calcolo del valore normale. f)   Calcolo del valore normale (150) Al fine di stabilire il valore normale costruito, la Commissione ha seguito le fasi descritte in appresso. (151) Innanzitutto, la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione ha dunque moltiplicato i fattori di utilizzo verificati di FASAU relativi a materiali, manodopera ed energia per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti come spiegato al punto 3.2.1.1, lettera d). (152) In secondo luogo, a tali costi di produzione la Commissione ha applicato le spese generali di produzione e ha aggiunto le SGAV e i profitti stabiliti come spiegato al punto 3.2.1.1, lettera e). Le spese generali di produzione così determinate ammontavano al 37,11 %. Le SGAV ( 80 ) , espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate alla somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione, ammontavano al 15,12 %. I profitti ( 81 ) , espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati alla somma dei costi di produzione, delle spese generali di produzione e delle SGAV, ammontavano al 51,1 %. (153) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale, su base franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Dato che nessun produttore esportatore ha collaborato, il valore normale è stato stabilito su base nazionale. 3.2.1.2. Prezzo all’esportazione (154) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif Eurostat corretti a livello franco fabbrica. 3.2.1.3. Confronto e margini di dumping (155) La Commissione ha confrontato il valore normale costruito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base con il prezzo all’esportazione stabilito secondo le modalità di cui sopra. Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari al 157,8 %. 3.2.1.4. Conclusioni (156) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping dalla RPC sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.2.2. Russia (157) Riguardo al periodo dell’inchiesta di riesame, secondo i dati statistici di Eurostat sono state importate dalla Russia nell’Unione 2 735 tonnellate di ferrosilicio, pari all’incirca allo 0,4 % del consumo totale dell’Unione. Il governo russo ha sostenuto che tale volume delle importazioni fosse trascurabile. La Commissione ha tuttavia concluso che detto livello di importazioni nel periodo dell’inchiesta di riesame fosse sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante tale periodo. 3.2.2.1. Valore normale (158) In ragione della mancanza di collaborazione da parte dei produttori russi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili per stabilire un valore normale in Russia. A tal fine sono state utilizzate le informazioni fornite dal richiedente ( 82 ) . Queste informazioni protette da diritto d’autore sono state fornite da Metal Expert ( 83 ) . (159) Di conseguenza il valore normale è stato basato sui prezzi interni indicati nella domanda e aggiornati ( 84 ) per il periodo dell’inchiesta. I prezzi interni aggiornati sono stati resi pubblici nel fascicolo. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni. 3.2.2.2. Prezzo all’esportazione (160) In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori russi, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif Eurostat corretti a livello franco fabbrica. 3.2.2.3. Confronto e margini di dumping (161) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, è stato effettuato un adeguamento al ribasso di 100 EUR per tonnellata del prezzo all’esportazione per il trasporto merci. (162) Su tale base il margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era pari al 17,6 %. 3.2.2.4. Conclusioni (163) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping dalla Russia sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 3.3. Rischio della persistenza o della reiterazione del dumping in caso di abrogazione delle misure 3.3.1. RPC (164) Come stabilito al punto 3.2.1, le importazioni di ferrosilicio dalla RPC sono risultate essere oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Per completezza, la Commissione ha esaminato la possibilità che il dumping possa persistere o reiterarsi in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi aggiuntivi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la disponibilità di altri mercati per i produttori cinesi, la politica dei prezzi dei produttori esportatori della RPC nel loro mercato interno e in altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione. 3.3.1.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC (165) Data l’omessa collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC sono state stabilite sulla scorta dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite dal richiedente, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (166) La capacità produttiva della RPC superava ampiamente i volumi di produzione correnti. Stando ai dati forniti nella domanda ( 85 ) , i quali sono stati aggiornati nel corso dell’inchiesta ( 86 ) , nel 2019 la capacità produttiva di ferrosilicio ammontava a 10 571 000 tonnellate, mentre nello stesso anno i volumi di produzione erano pari a 4 040 000 tonnellate. Pertanto l’utilizzo degli impianti ha raggiunto una quota pari al 38,2 % circa. In caso di abrogazione delle misure, i produttori cinesi disporrebbero pertanto di una capacità inutilizzata stimata di 6 531 000 tonnellate, mentre il consumo del mercato dell’Unione è stato di 740 144 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. tabella 1). La capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC indicata nella domanda di riesame in previsione della scadenza non sono state confutate dalle parti. (167) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori cinesi hanno una capacità inutilizzata significativa, che potrebbero utilizzare per produrre ferrosilicio da esportare nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 3.3.1.2. Disponibilità di altri mercati (168) Il mercato interno cinese è uno dei mercati più importanti a livello mondiale, dato che nel 2017 rappresentava il 58 % del consumo apparente mondiale ( 87 ) . Tuttavia il consumo in tale mercato ha fatto registrare un calo del 18 %, pari a 887 000 tonnellate, a partire dal 2013 e fino al periodo dell’inchiesta di riesame ( 88 ) . (169) Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il Giappone ha importato 167 000 tonnellate di ferrosilicio dalla RPC ed è stato il primo mercato di esportazione dell’industria della RPC, rappresentando il 27,7 % del totale delle esportazioni cinesi di ferrosilicio. Tuttavia, secondo notizie di stampa, le fonderie di ferroleghe giapponesi mirano a diversificare le loro forniture e a porre fine alla loro dipendenza da India e RPC. A tale proposito hanno costituito diverse joint venture in Malesia nel 2017 ( 89 ) . Di conseguenza, si prevede che in futuro le esportazioni cinesi avranno un accesso più difficile al mercato giapponese. (170) Pertanto la Commissione ha concluso che, in caso di abrogazione delle attuali misure, sussiste un rischio elevato che i produttori cinesi cerchino di compensare le loro ingenti perdite in termini di volumi di vendita sull’importante mercato interno e, probabilmente, anche sul mercato giapponese riorientando flussi di vendite sostanziali al mercato dell’Unione. 3.3.1.3. Attrattiva del mercato dell’Unione (171) Le esportazioni cinesi di ferrosilicio durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontavano a circa 608 000 tonnellate, delle quali 3 587 nell’Unione ( 90 ) . I produttori cinesi hanno esportato in 63 paesi e, in media, i prezzi di vendita del ferrosilicio in tali paesi sono stati più bassi rispetto ai prezzi di vendita nell’Unione. Solo in 14 di questi paesi i prezzi di vendita sono stati più alti rispetto ai prezzi di vendita nell’Unione. Infatti la media dei prezzi di vendita cinesi all’Unione era più elevata (+6,1 %) rispetto alla media generale dei prezzi di vendita all’esportazione cinesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame ( 91 ) . Pertanto l’esportazione verso l’Unione è molto più attraente per gli esportatori cinesi rispetto alle esportazioni verso gran parte degli altri paesi. (172) Il mercato dell’Unione, viste le sue dimensioni, risulta attraente anche per i produttori cinesi: considerando il consumo globale di ferrosilicio, l’Unione rappresenta il secondo maggiore mercato unico dopo la RPC. Esso rappresenta, in termini di dimensioni, 1,7 volte il mercato nordamericano e 1,5 volte quello giapponese ( 92 ) . Le sue dimensioni sono pertanto un fattore importante che contribuisce alla sua attrattiva. 3.3.1.4. Conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping (173) Alla luce del persistere del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, della politica dei prezzi degli esportatori nei mercati di paesi terzi, dell’entità della capacità inutilizzata della RPC, delle dimensioni del mercato dell’Unione, dei prezzi correnti su tale mercato nonché del consumo notevolmente ridotto sul mercato interno e della ridotta disponibilità prevista di un altro importante mercato di esportazioni, in caso di scadenza delle misure sussiste il forte rischio della persistenza o comunque della reiterazione del dumping dalla RPC. 3.3.2. Russia (174) Come stabilito al punto 3.2.2, le importazioni di ferrosilicio dalla Russia sono risultate essere oggetto di dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha esaminato la possibilità che il dumping possa persistere o reiterarsi in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi aggiuntivi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Russia, la disponibilità di altri mercati per i produttori russi, la politica dei prezzi dei produttori esportatori della Russia nel loro mercato interno e in altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione. 3.3.2.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Russia (175) Data l’omessa collaborazione, la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della Russia sono state stabilite sulla scorta dei dati disponibili e, in particolare, delle informazioni fornite e aggiornate dal richiedente ( 93 ) , conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. (176) La capacità produttiva della Russia superava ampiamente i volumi di produzione correnti. Stando alla domanda, nel 2019 la capacità produttiva di ferrosilicio ammontava a 826 000 tonnellate, mentre nello stesso anno i volumi di produzione ammontavano a 561 000 tonnellate. Pertanto l’utilizzo degli impianti ha raggiunto una quota pari al 67,9 % circa. In caso di abrogazione delle misure, i produttori russi dispongono di una capacità inutilizzata, stimata in 265 000 tonnellate, sufficiente per un eccesso di offerta al mercato dell’Unione, dove il consumo ammontava a 740 144 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame, con il ferrosilicio oggetto di dumping. (177) Due esportatori russi che non hanno collaborato e il governo russo hanno sostenuto che la Commissione avrebbe sottostimato il tasso di utilizzo in Russia. Il governo russo ha indicato una comunicazione inviata dai due produttori esportatori russi, secondo la quale la capacità produttiva russa sarebbe molto più bassa, in particolare per i due produttori esportatori stessi, e i volumi di produzione russi sarebbero maggiori. Di conseguenza, l’utilizzo degli impianti in Russia oscillerebbe tra il 90 % e il 100 %. Il governo russo ha inoltre fatto riferimento a una comunicazione da esso stesso presentata a tale riguardo. (178) In primo luogo, la Commissione ha osservato che, nella comunicazione del 24 aprile 2019, il governo russo/il ministero per lo Sviluppo economico della Federazione russa hanno affermato che la capacità produttiva del prodotto oggetto del riesame in Russia, presentata dal richiedente e utilizzata dalla Commissione, era «confermata anche dalle statistiche ufficiali russe». (179) In secondo luogo, stando all’inchiesta, la capacità produttiva russa era stimata in 826 000 tonnellate per il 2019, mentre alla luce delle statistiche ufficiali russe tale cifra sarebbe stata persino più alta per l’anno 2018, ovvero 932 000 tonnellate. Le cifre presentate dai produttori esportatori che non hanno collaborato per il 2017 non corrispondono a quelle delle statistiche ufficiali russe né alle stime del richiedente per lo stesso anno. Infatti la capacità produttiva russa nel 2017 era, secondo il governo russo, [del 20 %-30 %] superiore rispetto a quella basata sulle cifre fornite a tale riguardo dai due produttori esportatori che non hanno collaborato. Pertanto, alla luce delle stime del richiedente e delle statistiche ufficiali russe (nonché della dichiarazione del governo russo), è chiaro che la capacità produttiva fornita dal produttore esportatore fosse sottostimata. (180) In terzo luogo, le informazioni inoltrate dai produttori esportatori che non hanno collaborato erano relative all’anno 2017 e non al periodo dell’inchiesta. Anche nel caso in cui le informazioni non verificate fossero state accettate, la dichiarazione secondo cui l’utilizzo degli impianti in Russia sarebbe quasi pari al 100 % è comunque inesatta. In effetti, se l’utilizzo degli impianti fosse calcolato in base alle statistiche ufficiali russe sulla capacità produttiva (840 700 tonnellate) e alla produzione effettiva comunicata dal produttore esportatore che non ha collaborato [600 000 – 700 000 tonnellate] per il 2017, l’utilizzo degli impianti sarebbe pari al [71 %–83 %], una cifra ancora troppo lontana dal «quasi 100 %». (181) In ogni caso, i dati relativi alla capacità produttiva e ai volumi forniti dal richiedente erano più recenti e pertanto più pertinenti al fine di un esercizio lungimirante come un’analisi delle probabilità, poiché erano relativi all’anno 2019. (182) Per i suddetti motivi, le rivendicazioni in base alle quali la Commissione avrebbe sopravvalutato la capacità inutilizzata della Russia sono respinte. Questa decisione è stata divulgata alle parti, alle quali è stata concessa la possibilità di presentare osservazioni prima che fosse presa una decisione finale. (183) In risposta, i due produttori esportatori hanno sostenuto che, in generale, la Commissione non aveva affrontato tutte le questioni in sospeso sollevate da essi e dal governo russo durante l’intero periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza e, nello specifico, non aveva tenuto conto delle sue risultanze sulla capacità inutilizzata dei produttori russi. I produttori esportatori hanno anche osservato, fatta eccezione per le questioni relative al dumping, di avere collaborato appieno all’inchiesta come parte interessata. Inoltre essi hanno sostenuto che, alla luce delle discrepanze notevoli nei dati inoltrati dalle varie parti interessate relativamente alla capacità, alla produzione e all’utilizzo degli impianti in Russia, la Commissione è stata obbligata a verificare i dati, anche mediante una visita di verifica presso i loro locali. I produttori esportatori hanno contestato il rigetto dell’argomentazione secondo cui il tasso di utilizzo degli impianti era prossimo al 100 % sulla base di un calcolo alternativo, effettuato utilizzando i dati forniti dalle società e dal richiedente. A tale proposito essi hanno sostenuto che la Commissione aveva fatto ricorso a scelte di comodo nell’uso dei dati sulla capacità produttiva e sui volumi. Infine, le società hanno fatto riferimento alla giurisprudenza dell’OMC relativamente ai dati disponibili a sostegno della loro asserzione che le informazioni utilizzate dalla Commissione non erano le più appropriate per il caso in questione e che le informazioni da essi fornite sarebbero le migliori disponibili. (184) In primo luogo, la Commissione ha smentito che vi fossero comunicazioni o argomentazioni non esaminate o rimaste senza risposta. Infatti la Commissione ha inviato alle società un’ulteriore divulgazione delle informazioni volta ad assicurare che i loro commenti in merito alla capacità inutilizzata erano stati esaminati e che era stata data loro l’opportunità di presentare osservazioni prima che le risultanze diventassero definitive. Il fatto che le società fossero in disaccordo con le conclusioni della Commissione non va confuso con il difetto di motivazione. Fatta eccezione per la capacità inutilizzata, le società non hanno specificato quali questioni non sono state esaminate dalla Commissione nel documento di divulgazione finale delle informazioni. Inutile dire che l’ulteriore divulgazione era limitata alla valutazione della capacità inutilizzata e che le risposte ai commenti relativamente al documento di divulgazione finale delle informazioni sono disponibili nel presente regolamento, secondo la prassi abituale della Commissione. (185) In secondo luogo, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, i produttori esportatori erano considerati parti che non hanno collaborato. Come rilevato dalle società medesime, essi hanno scelto di non rispondere ai questionari, che richiedevano informazioni importanti da utilizzare non solo per il dumping ma anche per la valutazione del pregiudizio (tra cui produzione, capacità produttiva e utilizzo). Sebbene non abbia alcun obbligo giuridico di svolgere verifiche in loco, è prassi della Commissione verificare le risposte al questionario e i dati aggiuntivi forniti da tutte le parti che hanno collaborato, il che tuttavia non è avvenuto per questi due produttori esportatori. La Commissione rileva inoltre che, in questo caso specifico, a prescindere dal fatto che queste parti non abbiano collaborato e pertanto non sia stata effettuata alcuna verifica presso i loro locali, i dati da esse inoltrati sono stati presi in considerazione nel merito, anche se non verificati, nell’ambito dell’ulteriore divulgazione specifica delle informazioni. Tali informazioni sono state in seguito respinte nel merito dopo essere state sottoposte a controlli incrociati con le informazioni fornite dal governo russo e dal richiedente. Contrariamente a quanto affermato dalle società, non vi erano «discrepanze notevoli nei dati inoltrati dalle varie parti interessate». Soltanto le loro informazioni differivano notevolmente da tutte le altre informazioni disponibili nel fascicolo e, soprattutto, tali informazioni relative all’anno 2017 erano antecedenti al periodo dell’inchiesta di riesame e anche al periodo più recente, il 2018, per il quale il governo russo aveva inoltrato le informazioni. Allo stesso tempo i dati forniti dal richiedente e dal governo russo, sui quali la Commissione si è basata per la sua valutazione, sebbene non identici erano tra loro coerenti. Nella comunicazione del 24 aprile 2019 il governo russo/il ministero per lo Sviluppo economico della Federazione russa hanno affermato che i dati forniti dal richiedente erano corretti. Su tali presupposti la Commissione ha concluso, nel merito, che, a prescindere dalla verifica di tali informazioni, le informazioni fornite dai produttori esportatori erano obsolete e pertanto irrilevanti, oltre a essere non affidabili e pertanto non utilizzabili ai fini del calcolo della capacità inutilizzata della Russia. (186) In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle società, il calcolo effettuato dalla Commissione era basato sui dati delle società stesse e sulle statistiche ufficiali relative alla capacità della Russia presentate dal governo russo (e non sulle informazioni fornite dal richiedente). Inoltre la Commissione non può accettare che metodi diversi possano produrre risultati così differenti come quelli osservati per le cifre fornite dalle società in merito alla capacità produttiva. Per tale ragione la Commissione respinge l’asserzione secondo cui stesse selezionando appositamente i dati a sua disposizione. Una volta eseguiti i controlli incrociati con le statistiche ufficiali, non è stato possibile confermare le informazioni fornite dalle società, che sono state pertanto respinte. (187) In quarto luogo, la Commissione ha smentito che le informazioni più appropriate corrispondessero in questo caso alle informazioni fornite dalle società. Un controllo incrociato con i dati ufficiali ha rivelato che la cifra fornita per la capacità produttiva non era corretta e che pertanto tali informazioni, considerate inattendibili, non sono state usate nelle risultanze della Commissione. La Commissione ha deciso di ricorrere alle informazioni fornite dal richiedente, le quali erano in linea con le statistiche ufficiali russe. In merito al regolamento di base e al concetto dell’OMC citato dalle società, tali informazioni sono state ritenute le «più appropriate» in questo caso. L’argomentazione delle società è stata pertanto respinta. (188) In ogni caso, la Commissione ha rammentato che la valutazione della capacità inutilizzata rappresentava solo uno dei diversi elementi e indicatori sui quali è previsto per legge basare le proprie risultanze relative alla reiterazione del pregiudizio nei riesami in previsione della scadenza. (189) La Commissione ha pertanto concluso che i produttori esportatori russi hanno una capacità inutilizzata significativa, che potrebbero utilizzare per produrre ferrosilicio da esportare nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 3.3.2.2. Disponibilità di altri mercati (190) Come illustrato al considerando 168, i recenti sviluppi nel mercato giapponese suggeriscono che le importazioni dalla Malaysia acquisiranno gradualmente la quota di mercato di altre importazioni. Il Giappone è inoltre il mercato di esportazione di ferrosilicio più importante per la Russia. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il mercato giapponese rappresentava il 30 % delle esportazioni russe totali di ferrosilicio (ovvero 127 000 tonnellate). In caso di abrogazione delle attuali misure, è probabile che i produttori esportatori russi riorienterebbero almeno alcune di tali esportazioni verso l’Unione a prezzi di dumping. 3.3.2.3. Attrattiva del mercato dell’Unione (191) In assenza di collaborazione, al fine di confrontare i prezzi all’esportazione russi verso l’Unione con i prezzi all’esportazione russi in altri mercati di esportazione, si è fatto ricorso al Global Trade Atlas («GTA») e alle statistiche doganali russe sul commercio estero; entrambe le fonti sembrano fornire all’incirca gli stessi risultati. Su tali presupposti, il prezzo di vendita all’esportazione russo nell’Unione era, in media, di 1 149 EUR per tonnellata (o dell’8,1 %) superiore rispetto alla media generale dei prezzi di vendita all’esportazione russi durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Solo in due paesi su 36 i produttori esportatori russi vendevano a prezzi mediamente superiori a quelli dell’Unione. Tali vendite rappresentavano meno dell’1 % del volume totale delle esportazioni. Pertanto la Commissione ha appurato che l’esportazione nell’Unione è molto più attraente per gli esportatori russi rispetto alle esportazioni verso quasi tutti gli altri paesi. (192) Dopo la divulgazione delle informazioni i due produttori esportatori russi menzionati al considerando 191 hanno contestato le risultanze della Commissione relative all’attrattiva del mercato dell’Unione per l’industria russa del ferrosilicio. Essi hanno messo in dubbio i prezzi riportati nelle statistiche doganali russe sul commercio estero, poiché sarebbero inaffidabili. Tuttavia l’argomentazione non è stata ulteriormente suffragata e non è stata proposta una modalità alternativa di confronto dei prezzi all’esportazione russi per i diversi mercati. Si rammenta che le due parti interessate rappresentano due dei maggiori produttori esportatori russi e che, se essi avessero deciso di collaborare all’inchiesta, quod non , la Commissione sarebbe stata in grado di valutare attentamente i prezzi all’esportazione russi dei prodotti comparabili sui diversi mercati mondiali in base alle loro vendite all’esportazione. I due produttori esportatori hanno altresì argomentato che il volume delle esportazioni russe nell’Unione sarebbe trascurabile, il che renderebbe impossibile trarre conclusioni dai prezzi di tali importazioni. Come indicato al considerando 157, le importazioni russe nel periodo dell’inchiesta di riesame rappresentavano circa lo 0,4 % del consumo totale dell’Unione e la Commissione ha ritenuto tale livello di importazioni sufficientemente rappresentativo. Infine, le parti hanno sostenuto che sarebbe la RPC a stabilire il prezzo del ferrosilicio e che gli altri partecipanti al mercato si atterrebbero generalmente a tali prezzi, consentendo solo lievi scostamenti. A prescindere dalla correttezza di tale affermazione, la Commissione ha ritenuto che ciò fosse irrilevante ai fini della valutazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di prezzi rispetto ad altri mercati. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. (193) Come indicato al considerando 172, oltre ai prezzi correnti sul mercato dell’Unione, le dimensioni del mercato dell’Unione rappresentano un secondo importante fattore che contribuisce alla sua attrattiva. 3.3.3. Conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping (194) Alla luce della persistenza del dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, della politica dei prezzi degli esportatori nei mercati di paesi terzi, dell’attuale capacità inutilizzata della Russia, delle dimensioni del mercato dell’Unione e dei prezzi correnti su tale mercato, nonché della ridotta disponibilità prevista di un altro importante mercato di esportazione, in caso di scadenza delle misure sussiste il forte rischio della persistenza o della reiterazione del dumping dalla Russia. 3.4. Conclusioni generali relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping (195) Dall’inchiesta è emerso che le importazioni cinesi e russe hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (196) La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova del fatto che vi è una notevole capacità inutilizzata in entrambi i paesi interessati, che il mercato dell’Unione è attrattivo in termini di prezzi e dimensioni e che le altre esportazioni potrebbero essere riorientate. (197) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping potrebbe implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e produzione dell’Unione (198) Il prodotto simile è stato fabbricato da cinque produttori dell’Unione durante il periodo in esame. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (199) In base alle informazioni fornite dall’industria dell’Unione è stato stabilito che, nel periodo dell’inchiesta di riesame, la produzione totale dell’Unione è stata pari a circa 241 000 tonnellate. Come indicato al considerando 11, è stato selezionato un campione di quattro produttori dell’Unione che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (200) La Commissione ha definito il consumo dell’Unione come la somma del volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e delle importazioni totali nell’Unione reperite nella banca dati Comext (Eurostat). (201) Durante tutto il periodo in esame, il consumo nell’Unione è rimasto stabile, ad eccezione del 2016 quando si è verificato un netto calo. Durante il quarto trimestre del 2015 è iniziato un forte calo dei prezzi che ha inciso negativamente sul mercato nel suo complesso per l’intero 2016. La produzione di acciaio è il principale settore di utilizzo finale del ferrosilicio e nell’Unione europea la produzione di acciaio è diminuita da 165,9 milioni di tonnellate nel 2015 a 162,1 milioni di tonnellate nel 2016 (–2,3 %) ( 94 ) . Inoltre nella seconda metà del 2015 si è registrata una notevole diminuzione delle scorte, fattore che ha causato il calo dei prezzi. I prezzi bassi hanno quindi ridotto la produzione e nei due anni successivi (2016 e 2017) le scorte sono gradualmente diminuite. Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo totale 752 111 578 894 700 509 776 354 740 144 Indice (2015 = 100 ) 100 77 93 103 98 Fonte: Eurostat, dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. 4.3. Importazioni dai paesi interessati 4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati (202) La Commissione ha effettuato un’analisi volta a stabilire se le importazioni di ferrosilicio originari dei paesi interessati dovessero essere valutate cumulativamente, conformemente all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. (203) Il margine di dumping stabilito per le importazioni da ciascuno dei paesi interessati era superiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati era sufficientemente rappresentativo, come precisato ai considerando 43 e 157. (204) La valutazione cumulativa è stata considerata appropriata, perché tra le importazioni da questi due paesi e il prodotto simile dell’Unione esistono condizioni comparabili di concorrenza. La Commissione ha riscontrato condizioni di concorrenza simili poiché il prodotto oggetto del riesame importato dalla RPC e dalla Russia e il prodotto simile, prodotto e venduto dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione, erano simili e destinati ad essere distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. (205) Alla luce di quanto precede, si è ritenuto che sono stati soddisfatti tutti i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Le importazioni dalla RPC e dalla Russia sono state pertanto esaminate cumulativamente. 4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati (206) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC e dalla Russia nell’Unione in base ai dati contenuti nella banca dati Comext (Eurostat) e alla quota di mercato delle importazioni, confrontando tali volumi di importazione con il consumo dell’Unione riportato nella tabella 1. (207) Il volume delle importazioni del prodotto oggetto del riesame da parte dei paesi interessati nel mercato dell’Unione è diminuito del 17 % nel corso del periodo in esame. Tuttavia il volume delle importazioni dalla RPC ha fatto registrare un aumento di oltre quattro volte nel 2018 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, mentre le importazioni dalla Russia si sono più che dimezzate nel periodo in esame, sebbene sia possibile riscontrare un aumento tra il 2016 e il periodo dell’inchiesta di riesame. Tabella 2 Volume delle importazioni nell’Unione (in tonnellate) 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dalla RPC 614 305 235 2 719 2 804 Indice (2015 = 100 ) 100 50 38 443 457 Volume delle importazioni dalla Russia 6 006 318 1 409 2 653 2 722 Indice (2015 = 100 ) 100 5 23 44 45 Paesi interessati 6 620 623 1 644 5 372 5 526 Indice (2015 = 100 ) 100 9 25 81 83 Fonte: Eurostat, adeguato a un tenore di silicio del 75 % ( ) . (208) La quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping provenienti dai paesi interessati ha fatto registrare un calo ed è rimasta al di sotto dell’1 % per l’intero periodo in esame. Pertanto, durante il periodo in esame, le importazioni dalla RPC e dalla Russia hanno continuato ad entrare nell’Unione, sebbene in misura ridotta. Tabella 3 Quota di mercato dell’Unione (in %) 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame RPC 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % Indice (2015 = 100 ) 100 65 41 429 464 Russia 0,8 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % Indice (2015 = 100 ) 100 7 25 43 46 Paesi interessati 0,9 % 0,1 % 0,2 % 0,7 % 0,7 % Indice (2015 = 100 ) 100 12 27 79 85 Fonte: Eurostat, dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. 4.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati e undercutting dei prezzi (applicazione di prezzi inferiori) (209) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati reperiti nella banca dati Comext (Eurostat). (210) I prezzi all’importazione medi del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno fatto registrare un netto incremento nel 2017, ma con una contrazione di 74 punti percentuali nel 2018. In linea generale, i prezzi cinesi hanno fatto registrare una diminuzione del 6 % nel periodo in esame. Questa tendenza è risultata opposta per la Russia, che ha registrato un livello di prezzi inferiore nel 2016 e 2017, ma un aumento del 9 % nel periodo in esame. Tabella 4 Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata) 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo all’importazione — RPC 1 319 1 317 2 086 1 109 1 234 Indice (2015 = 100 ) 100 100 158 84 94 Prezzo all’importazione — Russia 1 113 764 770 1 175 1 211 Indice (2015 = 100 ) 100 69 69 106 109 Fonte: Eurostat, adeguato a un tenore di silicio del 75 % ( ) (211) La Commissione ha calcolato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando: (212) la media ponderata del prezzo di vendita del prodotto oggetto del riesame dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticato sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguato a un livello franco fabbrica; e (213) i dati Eurostat relativi ai prezzi all’importazione per il prodotto oggetto del riesame dalla RPC e dalla Russia a livello cif, adeguati a un prezzo allo sbarco, compreso un importo relativo ai dazi doganali convenzionali e ai costi successivi all’importazione. (214) Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del prezzo dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. (215) Per le importazioni dalla Russia il confronto ha evidenziato un undercutting medio dell’1,0 % nel mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (216) I prezzi delle importazioni dalla RPC non sono stati inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato dell’Unione, bensì dello 0,4 % più elevati. Tuttavia, quando si osservano i prezzi all’esportazione cinesi verso altri paesi terzi ( 95 ) , tali prezzi risultano dell’1,7 % inferiori rispetto ai prezzi del mercato dell’Unione. (217) In caso di scadenza delle misure antidumping, il mercato dell’Unione diventerebbe attrattivo per i produttori esportatori sia russi sia cinesi, poiché il livello dei prezzi nell’Unione è superiore rispetto a quello degli altri paesi nei quali hanno esportato. Tale attrattiva incoraggerebbe i russi e i cinesi a continuare le loro pratiche di dumping sul mercato dell’Unione e a utilizzare (almeno in parte) la loro capacità inutilizzata per rifornire il mercato dell’Unione. Già un tale aumento delle importazioni comporterebbe una diminuzione dei prezzi nell’Unione. Inoltre, come risulta evidente dai prezzi all’esportazione russi verso l’Unione e dai prezzi all’esportazione cinesi verso altri paesi terzi, è probabile che tali importazioni siano effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione. (218) A causa dell’entità del loro volume, le importazioni russe e cinesi eserciterebbero, in misura considerevole, un effetto depressivo sui prezzi dell’industria dell’Unione. Probabilmente, per competere con il maggiore volume delle importazioni a prezzi inferiori dai paesi interessati, l’industria dell’Unione dovrebbe accettare una perdita di quota di mercato e/o sarebbe obbligata ad adeguare i propri prezzi al ribasso per cercare di mantenere la propria quota di mercato. (219) Pertanto, secondo le conclusioni della Commissione, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i prezzi delle importazioni dalla Russia e dalla RPC sarebbero inferiori rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione o che, a causa della loro entità e dei prezzi di dumping, causerebbero una contrazione dei prezzi sul mercato dell’Unione. 4.4. Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dalla Russia (220) Un esportatore ha sostenuto che le importazioni dai paesi interessati sono state sostituite con importazioni da Norvegia, Malaysia, Egitto e Brasile. (221) Le importazioni di ferrosilicio da paesi terzi diversi dalla RPC e dalla Russia provenivano principalmente dalla Norvegia e rappresentavano il 39 % delle importazioni da paesi diversi dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame, Malaysia, Egitto e Brasile rappresentavano rispettivamente l’11 %, il 5 % e il 7 % delle importazioni totali. Tuttavia l’esportatore non ha fornito alcun elemento di prova che tali importazioni siano state oggetto di dumping nel mercato dell’Unione. (222) Dal momento che la quota di mercato complessiva delle importazioni da paesi terzi è rimasta stabile nel periodo in esame, registrando un leggero calo temporaneo nel 2016 e nel 2017, l’argomentazione dell’esportatore non valeva per tale periodo. Tabella 5 Importazioni e quota di mercato di altri paesi terzi 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dalla Norvegia (in tonnellate) 204 913 144 649 127 832 208 628 205 858 Indice (2015 = 100) 100 71 62 102 100 Quota di mercato della Norvegia 27,2 % 25,0 % 18,2 % 26,9 % 27,8 % Volume delle importazioni dalla Malaysia (in tonnellate) 21 393 12 311 44 252 53 037 57 413 Indice (2015 = 100) 100 58 207 248 268 Quota di mercato della Malaysia 2,8 % 2,1 % 6,3 % 6,8 % 7,8 % Volume delle importazioni dall’Egitto (in tonnellate) 26 398 25 127 39 836 28 269 24 277 Indice (2015 = 100) 100 95 151 107 92 Quota di mercato dell’Egitto 3,5 % 4,3 % 5,7 % 3,6 % 3,3 % Volume delle importazioni dal Brasile (in tonnellate) 6 772 13 813 15 129 35 731 34 974 Indice (2015 = 100) 100 204 223 528 516 Quota di mercato del Brasile 0,9 % 2,4 % 2,2 % 4,6 % 4,7 % Volume delle importazioni da altri paesi (in tonnellate) 278 791 180 972 265 243 233 305 207 218 Indice (2015 = 100) 100 65 95 84 74 Quota di mercato di altri paesi 37,1 % 31,3 % 37,9 % 30,1 % 28,0 % Quota di mercato totale di altri paesi terzi nell’Unione (tranne RPC e Russia) 71,6 % 65,1 % 70,3 % 72,0 % 71,6 % Indice (2015 = 100) 100 91 98 101 100 Fonte: Eurostat, corretto a un tenore di silicio del 75 %. 4.5. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.5.1. Osservazioni generali (223) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (224) Come indicato al considerando 10, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è ricorsi al campionamento. (225) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati presentati dall’industria dell’Unione e contenuti nelle risposte al questionario verificate, fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. (226) La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. (227) Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (228) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (229) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.5.2. Indicatori macroeconomici 4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (230) Nonostante una riduzione della produzione nel 2016, la produzione dell’industria dell’Unione è aumentata del 3 % durante il periodo in esame. Tabella 6 Produzione dell’Unione 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Produzione (in tonnellate) 234 694 212 803 231 614 234 691 241 609 Indice (2015 = 100 ) 100 91 99 100 103 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. (231) La capacità produttiva si è mantenuta stabile nel periodo in esame. Tabella 7 Capacità produttiva dell’Unione 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Capacità (in tonnellate) 300 050 286 050 296 508 301 918 303 329 Indice (2015 = 100 ) 100 95 99 101 101 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. (232) L’utilizzo degli impianti ha seguito la stessa tendenza della produzione, crescendo del 2 % durante il periodo in esame fino a raggiungere l’80 %. Tabella 8 Utilizzo degli impianti dell’Unione 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Utilizzo degli impianti (in %) 78 % 74 % 78 % 78 % 80 % Indice (2015 = 100 ) 100 95 100 99 102 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. 4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (233) Durante il periodo in esame le vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono rimaste stabili e hanno fatto registrare un leggero calo dell’1 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tabella 9 Volume delle vendite dell’Unione 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle vendite dell’Unione 207 224 201 399 206 574 212 012 204 878 Indice (2015 = 100 ) 100 97 100 102 99 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. (234) La quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione ha fatto registrare un netto aumento nel 2016, ma nel periodo dell’inchiesta di riesame è rimasta stabile, a un livello del 27,7 %, rispetto agli inizi del periodo in esame. Tabella 10 Quota di mercato dell’Unione 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Quota di mercato dell’industria dell’Unione (in %) 27,6 34,8 29,5 27,3 27,7 Indice (2015 = 100 ) 100 126 107 99 100 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. 4.5.2.3. Crescita (235) Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame il consumo dell’Unione è leggermente diminuito del 2 % e l’industria dell’Unione ha registrato una riduzione delle vendite dell’1 %. Pertanto, la sua quota di mercato è rimasta stabile. 4.5.2.4. Occupazione e produttività (236) Il livello di occupazione dell’industria dell’Unione è diminuito del 12 % tra il 2015 e il 2018 ed è poi aumentato di 6 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta di riesame. In linea generale, l’occupazione dell’industria dell’Unione ha evidenziato una diminuzione del 6 % nel periodo in esame. L’improvviso aumento del livello di occupazione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è da attribuire a un impianto di uno dei produttori europei, che era interamente dedicato al prodotto oggetto del riesame durante il periodo dell’inchiesta di riesame e che ha destinato tutta la sua forza lavoro a tale impianto. Tabella 11 Occupazione 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Occupazione (in ETP) 842 760 743 738 795 Indice (2015 = 100 ) 100 90 88 88 94 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. (237) La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (in tonnellate) per equivalente a tempo pieno (ETP) per anno, partendo da un livello di 279 tonnellate per ETP. è aumentata del 9 % nel periodo in esame. Tabella 12 Produttività dell’Unione 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Produttività (in tonnellate/ETP) 279 280 312 318 304 Indice (2015 = 100 ) 100 100 112 114 109 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. 4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (238) L’inchiesta ha stabilito la persistenza del dumping da parte sia della RPC sia della Russia e un’entità dei margini di dumping superiore al livello minimo, come indicato ai considerando 155 e 162. (239) Tuttavia il livello delle importazioni del prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati è restato limitato allo 0,7 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. 4.5.3. Indicatori microeconomici 4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (240) Nel periodo in esame i prezzi unitari di vendita applicati dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentati del 15 % a 1 338 EUR/tonnellata. Il costo di produzione è aumentato del 20 % a 1 250 EUR/tonnellata, il che spiega l’aumento dei prezzi di vendita. Tabella 13 Prezzo unitario e costo unitario nel mercato dell’Unione 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo unitario dell’Unione ad acquirenti indipendenti (in EUR/tonnellata) 1 163 905 1 197 1 414 1 338 Indice (2015 = 100 ) 100 78 103 122 115 Costi di produzione dell’Unione (in EUR/tonnellata) 1 042 928 1 056 1 215 1 250 Indice (2015 = 100 ) 100 89 101 117 120 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. 4.5.3.2. Costo del lavoro (241) Tra il 2015 e il periodo dell’inchiesta di riesame il costo medio del lavoro per addetto è aumentato del 41 % a causa di un aumento del costo totale del lavoro e di un calo dell’occupazione in ETP nello stesso periodo. Tabella 14 Costo medio del lavoro per addetto 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo del lavoro (in EUR/ETP) 30 078 28 043 35 183 40 753 42 269 Indice (2015 = 100 ) 100 93 117 135 141 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. ETP sta per equivalente a tempo pieno. 4.5.3.3. Scorte (242) Il livello delle scorte finali dell’industria dell’Unione è diminuito durante il periodo in esame. Ha fatto registrare un brusco calo del 59 % nel 2016 e un aumento nel restante periodo in esame, rimanendo nel periodo dell’inchiesta di riesame del 31 % inferiore rispetto all’inizio del periodo in esame. Tabella 15 Scorte 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in tonnellate) 36 846 14 975 15 968 22 625 25 495 Indice (2015 = 100 ) 100 41 43 61 69 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. 4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (243) Durante il periodo in esame, la redditività delle vendite dell’industria dell’Unione, espressa come percentuale delle vendite nette, è passata da un utile del 10,7 % nel 2015 al 7,4 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (244) L’utile sul capitale investito ( return on investments - ROI), espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, ha seguito nel complesso l’andamento della redditività. È diminuito dal 93,2 % nel 2015 al 54,9 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, riducendosi dunque del 41 % durante il periodo in esame. (245) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto derivante dalle attività operative ha seguito l’andamento della redditività. Si collocava intorno ai 25 milioni di EUR nel 2015 ed è diminuito a circa 23 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta di riesame (con un calo dell’8 %). Tabella 16 Redditività e utile sul capitale investito 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività dell’Unione (in % delle vendite nette) 10,7 % –2,2 % 10,9 % 13,5 % 7,4 % Indice (2015 = 100 ) 100 -21 102 126 69 ROI (utile in % del valore contabile netto degli investimenti) 93,2 % –16,8 % 59,4 % 83,3 % 54,9 % Indice (2015 = 100 ) 100 -18 64 89 59 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. Tabella 17 Flusso di cassa 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Flusso di cassa (in EUR) 24 809 939 10 679 967 27 923 572 35 928 315 22 945 093 Indice (2015 = 100 ) 100 43 113 145 92 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. (246) Gli investimenti annui dell’industria dell’Unione nella produzione del prodotto simile hanno subito fluttuazioni durante il periodo in esame, ma hanno fatto registrare una diminuzione passando da 11 milioni di EUR nel 2015 a circa 8 milioni di EUR nel periodo dell’inchiesta di riesame, registrando dunque un calo del 25 %. Tabella 18 Investimenti 2015 2016 2017 2018 Periodo dell’inchiesta di riesame Investimenti netti (in EUR) 10 955 734 3 836 877 10 911 592 6 226 775 8 227 422 Indice (2015 = 100 ) 100 35 100 57 75 Fonte: dati presentati dall’industria dell’Unione e risposte al questionario verificate. 4.6. Conclusioni relative alla situazione dell’industria dell’Unione (247) L’inchiesta ha dimostrato che le importazioni di prodotti a basso prezzo oggetto di dumping dai paesi interessati sono ulteriormente diminuite in seguito alla precedente inchiesta di riesame. Questo ha consentito all’industria dell’Unione di raggiungere livelli di produzione elevati e di mantenere stabili la produzione, il volume delle vendite e la quota di mercato, il che ha determinato una situazione finanziaria generale relativamente stabile. (248) Dagli indicatori macroeconomici e microeconomici esaminati emerge che le misure antidumping hanno conseguito il risultato atteso di eliminare il pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. (249) Si conclude pertanto che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (250) La Commissione ha concluso al considerando 247 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC e dalla Russia in caso di scadenza delle misure. Date tali premesse, risulta che le misure antidumping hanno ottenuto i risultati previsti di eliminazione del pregiudizio subito dai produttori dell’Unione. (251) A tale proposito la Commissione ha analizzato la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nei paesi interessati, l’attrattiva del mercato dell’Unione e l’incidenza delle importazioni provenienti dai paesi interessati sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 5.1. Capacità di produzione/trasformazione inutilizzata (252) Come indicato ai considerando 166 e 176, gli esportatori cinesi e quelli russi dispongono entrambi di una notevole capacità inutilizzata in grado di far aumentare rapidamente le loro esportazioni. Tale capacità inutilizzata, che è stimata, rispettivamente, intorno a 6 531 000 e 265 000 tonnellate, corrisponde a circa nove volte il consumo all’interno dell’Unione. (253) Dopo la divulgazione delle informazioni, i due esportatori russi hanno sostenuto che il cumulo della capacità inutilizzata degli esportatori russi e cinesi fornisce una cifra ingannevole e distorta. (254) Queste argomentazioni sono di fatto errate poiché la Commissione non ha cumulato la capacità inutilizzata degli esportatori russi e cinesi. La valutazione è stata eseguita separatamente per la RPC (considerando 166) e per la Russia (considerando 176), come indicato al considerando 250. La Commissione ha riscontrato relativamente alla Russia che, in caso di abrogazione delle misure, i produttori russi dispongono di una capacità inutilizzata, stimata in 265 000 tonnellate, sufficiente per un eccesso di offerta al mercato dell’Unione, dove il consumo ammontava a 740 144 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame, con il ferrosilicio oggetto di dumping . (255) Pertanto la Commissione conferma la sua conclusione secondo cui vi è in Russia una notevole capacità inutilizzata, che potrebbe essere usata per rifornire il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure; l’argomentazione è quindi respinta. 5.2. Attrattiva del mercato dell’Unione (256) Dato che sul mercato dell’Unione i prezzi consentono guadagni superiori rispetto a quelli dei mercati di paesi terzi, come descritto ai considerando 171 e 191, in caso di scadenza delle misure antidumping è probabile che verrebbero riorientate sul mercato dell’Unione quantità significative di prodotti che attualmente sono esportate in tali paesi terzi. (257) Su tale base, in assenza di misure è probabile che i produttori cinesi e russi aumenterebbero la loro presenza sul mercato dell’Unione, in termini sia di volume sia di quota di mercato, a prezzi di dumping che sarebbero probabilmente inferiori rispetto ai prezzi praticati dall’industria dell’Unione o, quantomeno, che eserciterebbero una maggiore pressione sui prezzi di vendita dell’industria Unione, come illustrato ai considerando 213 e 216. (258) Un esportatore ha sostenuto che la quota di mercato dell’Unione precedentemente detenuta dalle importazioni cinesi e russe è stata acquisita da altri paesi terzi e che pertanto sarebbe alquanto improbabile che le importazioni dai paesi interessati possano aumentare significativamente in caso di scadenza delle misure. Tale esportatore ha inoltre sostenuto che il mercato dell’Unione non è attrattivo nella stessa misura in cui lo sono i mercati dei paesi terzi, nei quali sono stati costruiti rapporti ben consolidati. (259) Tuttavia l’inchiesta ha rivelato che i prezzi sul mercato dell’Unione erano superiori rispetto a quelli degli altri mercati di esportazione dei paesi interessati. Inoltre, sebbene gli esportatori cinesi e russi detenessero solo una piccola quota di mercato nell’Unione, essi hanno continuato a fare ricorso a pratiche di dumping. Tutto ciò, in combinazione con le ampie capacità inutilizzate della RPC e della Russia, renderebbe probabile una maggiore presenza sul mercato dell’Unione a prezzi di dumping e, pertanto, la Commissione ha respinto le argomentazioni. 5.3. Incidenza delle importazioni provenienti dai paesi interessati sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure (260) In caso di scadenza delle misure è previsto un aumento delle importazioni dai paesi interessati, a causa dell’attrattiva del mercato dell’Unione, come indicato ai considerando da 254 a 257. È probabile che tali importazioni presentino prezzi inferiori rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione o, quantomeno, che esercitino una pressione verso il basso sul livello di prezzo non pregiudizievole dell’industria dell’Unione, come indicato ai considerando da 213 a 217. (261) Un esportatore ha sostenuto che il consumo dell’Unione aumenterà a causa di una maggiore domanda proveniente dal settore dell’acciaio a valle. D’altro canto, il richiedente ha sostenuto il contrario. In ogni caso, anche se il consumo dell’Unione facesse registrare un andamento futuro positivo, ciò non mitigherebbe gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati in caso di scadenza delle misure. (262) Dopo la divulgazione delle informazioni i due produttori esportatori russi hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe essere vincolata da un livello più elevato relativamente agli elementi di prova richiesti per comprovare il rischio della reiterazione del pregiudizio per quanto riguarda la Russia, poiché la conclusione in merito alla persistenza del dumping è stata raggiunta in base ad importazioni russe trascurabili verso l’Unione. Per quando riguarda il periodo dell’inchiesta di riesame, dai dati statistici di Eurostat è emerso che sono state importate 2 735 tonnellate di ferrosilicio dalla Russia nell’Unione, pari all’incirca allo 0,4 % del consumo totale dell’Unione ( 96 ) . (263) Come indicato al considerando 192, la Commissione ha concluso che detto livello di importazioni nel periodo dell’inchiesta di riesame fosse sufficientemente rappresentativo per esaminare se le pratiche di dumping fossero proseguite durante tale periodo. Inoltre la Commissione ha analizzato anche le tendenze in rapporto all’esportazione verso i paesi terzi e ha ritenuto probabile un riorientamento verso l’Unione delle esportazioni destinate ai paesi terzi a motivo del prezzo e delle dimensioni del mercato dell’Unione (considerando da 191 a 193). Pertanto la Commissione non concorda con l’affermazione secondo cui le proprie conclusioni in merito al rischio della reiterazione del pregiudizio fossero basate su un livello degli elementi di prova inferiore a quello adeguato. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. 5.4. Conclusioni relative al rischio della reiterazione del pregiudizio notevole (264) Con il probabile arrivo di grandi quantitativi di importazioni cinesi e russe a prezzi di dumping, l’industria dell’Unione sarebbe costretta a ridurre la produzione o ad abbassare i prezzi. In merito alle importazioni russe, l’industria dell’Unione dovrebbe abbassare i prezzi al fine di competere allo stesso livello di prezzo. La capacità inutilizzata della RPC è così ampia che anche un lieve spostamento delle vendite verso l’Unione inciderebbe negativamente sull’industria dell’Unione, soprattutto in quanto le esportazioni cinesi verso altri paesi terzi hanno evidenziato che i prezzi potrebbero essere diminuiti a un livello inferiore rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione. Le diminuzioni dei volumi di produzione o dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione provocherebbero un rapido deterioramento della sua redditività e di altri indicatori di prestazione. (265) Dopo la divulgazione delle informazioni i due produttori esportatori russi hanno sostenuto che le prestazioni stabili o positive dell’industria europea durante il periodo in esame affievoliscono notevolmente il rischio della reiterazione del pregiudizio. Analogamente, il governo russo ha commentato che l’industria europea del ferrosilicio si trova attualmente in una posizione favorevole e stabile. (266) L’inchiesta della Commissione ha effettivamente confermato che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia le notevoli capacità inutilizzate della Russia compromettono la situazione dell’industria dell’Unione, poiché essa sarebbe costretta a ridurre la produzione o ad abbassare i prezzi in caso di abrogazione delle misure. L’attrattiva del mercato dell’Unione, con prezzi che consentono guadagni superiori rispetto a quelli delle altre destinazioni di esportazione, conferma l’elevata possibilità che, in caso di abrogazione delle misure, quantitativi provenienti dalla Russia possano essere riorientati verso l’Unione. I due produttori esportatori russi non hanno presentato alcuna argomentazione atta a invalidare queste conclusioni della Commissione. Pertanto l’assenza di un attuale pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione non rappresenta un’argomentazione sufficiente e non può portare alla conclusione che non si verificherebbe una reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. (267) Inoltre il governo russo ha segnalato una mancanza di attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori russi, poiché essi si sarebbero già spostati su mercati terzi dal momento che erano state imposte misure antidumping. Pertanto l’aumento del ferrosilicio russo nell’Unione rappresenta un’ipotesi altamente improbabile e i produttori russi non sarebbero in grado di aumentare significativamente le loro forniture verso l’Unione in caso di abrogazione delle misure. (268) Come indicato ai considerando da 191 a 193, i prezzi nel mercato dell’Unione sono più elevati e rendono il mercato dell’Unione più attrattivo per gli esportatori, anche in ragione delle sue dimensioni. Tenendo conto del potenziale in termini sia di prezzi sia di volumi, nel confronto con altri paesi terzi non vi sono motivi per cui gli esportatori russi non tornerebbero a rifornire il mercato dell’Unione, come sostenuto dal governo russo, attratti da vendite più elevate e da una maggiore redditività. Pertanto la Commissione conferma la sua conclusione secondo cui è probabile che gli esportatori russi si riorienterebbero verso l’Unione in caso di scadenza delle misure. (269) Il governo russo ha inoltre espresso preoccupazione in merito al fatto che la Commissione abbia valutato l’incidenza delle importazioni di ferrosilicio dalla Russia e dalla RPC in maniera cumulativa, mentre le importazioni di ferrosilicio da questi due paesi hanno fatto registrare andamenti opposti. (270) Sebbene sia vero che vi erano differenze nei flussi di importazione verso l’Unione tra i due paesi durante il periodo in esame, il governo russo non ha fornito alcuna argomentazione volta a spiegare in che modo tali differenze avrebbero inciso sulle risultanze della reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. Come spiegato, la reiterazione del pregiudizio rappresenta una valutazione lungimirante e, in base all’attrattiva del mercato dell’Unione e ai volumi prodotti dai due paesi, l’inchiesta ha evidenziato che sussiste il rischio della reiterazione del pregiudizio. Come indicato al considerando 252, la Commissione ha valutato sia la capacità sia l’attrattiva del mercato dell’Unione separatamente per ciascun paese. Solo così, avendo concluso che vi era una notevole capacità inutilizzata e che il mercato dell’Unione era attrattivo per le esportazioni di entrambi i paesi, ha concluso che sussiste il rischio della reiterazione del pregiudizio relativamente a entrambi i paesi. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (271) Alla luce di quanto precede si può concludere che, in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore, sussiste il rischio della reiterazione di un pregiudizio notevole. 6. INTERESSE DELL’UNIONE (272) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (273) Come menzionato al considerando 262, si è concluso che probabilmente l’industria dell’Unione subirebbe un grave deterioramento della propria situazione in caso di scadenza delle misure antidumping. Il mantenimento in vigore delle misure andrebbe a vantaggio dell’industria dell’Unione, poiché i produttori dell’Unione sarebbero in grado di mantenere i propri volumi di vendita, la quota di mercato, la redditività e una situazione economica complessivamente positiva. L’abrogazione delle misure costituirebbe invece una grave minaccia per la sostenibilità dell’industria dell’Unione, poiché sarebbe probabile uno spostamento delle importazioni cinesi e russe verso il mercato dell’Unione a prezzi di dumping e con volumi considerevoli, che causerebbe la reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione. (274) Un esportatore ha chiesto alla Commissione di estendere le misure relativamente alla Russia per un periodo non superiore a due anni, al fine di ottenere un giusto equilibrio dei diversi interessi di tutti i portatori di interessi dell’industria dell’Unione. Tuttavia l’esportatore non ha apportato ulteriori elementi concreti atti a suffragare in che modo un periodo di due anni consentirebbe un migliore equilibrio degli interessi di tutti i portatori di interessi dell’Unione. (275) Dopo la divulgazione finale delle informazioni i due produttori esportatori russi hanno ribadito la loro argomentazione secondo cui un periodo di proroga più breve sarebbe giustificato. (276) La Commissione ha ritenuto che la situazione dell’industria dell’Unione e l’assenza di pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame non costituissero circostanze eccezionali. La Commissione ha riscontrato che la scadenza delle misure implicherebbe il rischio della reiterazione del pregiudizio. Pertanto non vi sono elementi in questo caso che giustificherebbero una proroga più breve sulla base di interessi dell’Unione. 6.2. Interesse degli utilizzatori (277) La precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è giunta alla conclusione che gli utilizzatori non risentirebbero in modo sproporzionato di un’eventuale proroga delle misure. (278) Un utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta e si è opposto al rinnovo delle misure antidumping. Tuttavia tale utilizzatore ha indicato di avere utilizzato il prodotto oggetto del riesame esclusivamente come materiale di riscaldamento nel processo di produzione. Dal momento che il prodotto oggetto del riesame ha svolto un ruolo molto limitato nella struttura dei costi di tale utilizzatore, la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova indicante che la conclusione della precedente inchiesta di riesame dovesse essere modificata nell’inchiesta di riesame in corso. (279) Inoltre il governo russo ha contestato la dichiarazione della Commissione secondo cui l’aumento del prezzo del ferrosilicio nel mercato dell’Unione non causerebbe un pregiudizio per i consumatori e ha sostenuto che il mantenimento in vigore delle misure antidumping sul ferrosilicio comporterebbe la produzione di prodotti metallurgici a prezzi eccessivi e non competitivi, considerate le altre misure di difesa commerciale relative al settore dell’acciaio. Il governo russo non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. (280) Considerando il fatto che le misure antidumping sono già in vigore, la Commissione ha smentito che vi sarebbe un aumento dei prezzi in caso di proroga delle misure. Inoltre i dazi antidumping sono volti a portare a un livello equo il prezzo delle importazioni oggetto di dumping. Pertanto un possibile aumento dei prezzi in tale mercato non avrebbe come conseguenza prodotti a prezzi eccessivi e non competitivi, bensì una concorrenza leale. In assenza di elementi di prova indicanti che tali conclusioni non sono corrette, la Commissione ha respinto l’argomentazione. (281) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi sostanziali sulla situazione finanziaria degli utilizzatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente. 6.3. Interesse degli importatori (282) Tutti gli importatori noti sono stati informati in merito all’apertura del riesame. Si sono manifestati quattro importatori, ma nessuno di essi ha importato il prodotto oggetto del riesame dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (283) Tuttavia un importatore ha presentato una comunicazione nella quale si opponeva al rinnovo delle misure antidumping sulle importazioni originarie della RPC. L’importatore ha sostenuto che il ferrosilicio cinese era diventato più costoso rispetto al prodotto simile nell’Unione, che la struttura dell’industria dell’Unione era cambiata rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale e che il ferrosilicio a basso tenore di silicio non dovrebbe essere oggetto dell’inchiesta in corso, poiché era stato escluso dalle inchieste antidumping più recenti sul ferrosilicio da paesi terzi diversi dai paesi interessati. (284) Il prezzo all’importazione dalla RPC a livello cif durante il periodo dell’inchiesta di riesame era a un livello medio di 1 234 EUR/tonnellata, mentre il prezzo dell’Unione era di 1 338 EUR/tonnellata. La Commissione ha riscontrato che il prezzo praticato dalla RPC era aumentato del 75,5 % durante l’ultimo semestre del 2017 e che aveva raggiunto un picco nel dicembre 2017 passando a 2 005 USD/tonnellata ( 97 ) , poiché si era reso necessario chiudere alcuni siti di produzione cinesi per motivi ambientali. Le autorità hanno arrestato la produzione di ferrosilicio per motivi ambientali nell’importante regione di Ningxia alla fine del 2017. Una volta ripresa la produzione, i prezzi sono diminuiti rapidamente del 31 % quattro mesi dopo (1 387,5 USD/tonnellata ad aprile 2018) e del 40 % alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame (1 195 USD/tonnellata a marzo 2019). Pertanto l’argomentazione della società in base alla quale il prezzo del ferrosilicio cinese fosse superiore rispetto al prodotto simile nell’Unione è stata respinta, poiché il presunto aumento era stato improvviso, temporaneo e limitato nel tempo. (285) Relativamente all’argomentazione in base alla quale la struttura dell’industria dell’Unione era cambiata rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale, l’inchiesta ha rilevato che, sebbene vi fossero state alcune modifiche nella struttura dell’industria dell’Unione, le risultanze della Commissione si basano su dati attuali e fanno riferimento a oltre il 90 % della produzione totale di ferrosilicio dell’Unione. Inoltre l’importatore non ha fornito motivazioni oggettive in relazione alla modalità e al motivo per cui la struttura dell’industria dell’Unione avrebbe inciso sull’esistenza delle misure in vigore. Su questa base, la Commissione ha respinto tale argomentazione. (286) Relativamente all’inclusione del ferrosilicio a basso tenore di silicio, la definizione del prodotto nel presente riesame è la stessa del riesame iniziale. La Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione continua a produrre questo tipo di prodotto. Il fatto che altre inchieste antidumping non abbiano riguardato esattamente lo stesso prodotto oggetto della presente inchiesta non modifica le risultanze della Commissione nella presente inchiesta in merito alla persistenza del dumping e al rischio della reiterazione del pregiudizio per il prodotto oggetto del riesame. (287) Dalla precedente inchiesta in previsione della scadenza è risultato che gli importatori possono facilmente acquistare da fonti diverse attualmente disponibili sul mercato, in particolare dall’industria dell’Unione e dai principali esportatori dei paesi terzi che non vendono a prezzi di dumping. La Commissione non ha riscontrato nell’attuale riesame alcun elemento di prova che contraddica questa conclusione. Pertanto si è concluso che il mantenimento in vigore delle misure non sarebbe sproporzionato. 6.4. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (288) La Commissione ha concluso che non vi fossero validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento in vigore delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame. Il mantenimento in vigore delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione e non danneggerebbe la situazione degli utilizzatori e degli importatori all’interno dell’Unione. 7. MISURE ANTIDUMPING (289) Sulla base delle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alla persistenza o alla reiterazione del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, le misure antidumping sul ferrosilicio originario della RPC e della Russia dovrebbero essere mantenute in vigore. (290) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure attualmente esistenti. È stata inoltrata un’ulteriore divulgazione finale ai due produttori esportatori russi. A tutte le parti è stato inoltre concesso un lasso di tempo entro il quale presentare osservazioni in seguito alla divulgazione delle suddette informazioni e chiedere un’audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le comunicazioni e le osservazioni sono state debitamente prese in considerazione. (291) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ( 98 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (292) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base. Il comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 ha espresso parere favorevole, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio, attualmente classificato con i codici NC 7202 21 00, 7202 29 10 e 7202 29 90, originario della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa. 2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti: Paese Società Dazio definitivo Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese Erdos Xijin Kuangye Co. Ltd, Qipanjing Industry Park 15,6 % A829 Lanzhou Good Land Ferroalloy Factory Co., Ltd, Xicha Villa 29,0 % A830 Tutte le altre società 31,2 % A999 Federazione russa Bratsk Ferroalloy Plant, Bratsk 17,8 % A835 Tutte le altre società 22,7 % A999 3.   Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di includere un nuovo produttore esportatore e attribuirgli l’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, qualora un nuovo produttore esportatore della RPC o della Russia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti del fatto che tale produttore esportatore: a) non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo compreso tra il 1 o ottobre 2005 e il 30 settembre 2006 («il periodo dell’inchiesta iniziale»); b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della RPC o della Russia soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e c) ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2020 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014 , che, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e della Russia ( GU L 107 del 10.4.2014, pag. 13 ). ( 3 ) Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping ( GU C 243 dell’11.7.2018, pag. 8 ). ( 4 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di ferrosilicio originario della Russia e della Repubblica popolare cinese ( GU C 123 del 2.4.2019, pag. 9 ). ( 5 ) Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations (Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2. ( 6 ) Metal Expert LLC: https://metalexpert.com/en/index.html. ( 7 ) Relazione AlloyConsult: www.alloyconsult.com. ( 8 ) Analysis of State-induced Market-Distortions in the Chinese Ferroalloys and Silicon Industries – Ferroalloy Focus (Analisi delle distorsioni del mercato determinate dallo Stato nell’industria cinese delle ferroleghe e del silicio, con particolare attenzione al ferrosilicio) (allegato 4 della domanda di riesame in previsione della scadenza) – capitolo 7, pag. 173. ( 9 ) Relazione – capitolo 2, pag. 6. ( 10 ) Ibid., capitolo 2, pag. 10. ( 11 ) http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law ( 12 ) Relazione – capitolo 2, pag. 20. ( 13 ) Ibid., capitolo 3, pag. 41, pag. 73. ( 14 ) Ibid., capitolo 6, pag. 120. ( 15 ) Ibid., capitolo 6, pag. 122. ( 16 ) Ibid., capitolo 7, pag. 167. ( 17 ) Ibid., capitolo 8, pag. 169, pag. 200. ( 18 ) Ibid., capitolo 2, pag. 15; relazione – capitolo 4, pag. 50 e pag. 84; relazione – capitolo 5, pag. 108. ( 19 ) Ibid., capitolo 3, pag. 22 e capitolo 5, pag. 97. ( 20 ) Ibid., capitolo 5, pag. 104. ( 21 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza, pag. 38, e cifre aggiornate fornite dal richiedente nel fascicolo. ( 22 ) Relazione – capitolo 5, pag. 100. ( 23 ) Ibid., capitolo 2, pag. 26. ( 24 ) Ibid., capitolo 2, pag. 31. ( 25 ) https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU ( 26 ) Analysis of State-induced Market-Distortions in the Chinese Ferroalloys and Silicon Industries – Ferroalloy Focus (Analisi delle distorsioni del mercato determinate dallo Stato nell’industria cinese delle ferroleghe e del silicio, con particolare attenzione al ferrosilicio) (allegato 4 della domanda di riesame in previsione della scadenza) – capitolo 2.5, pag. 43. ( 27 ) Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3. ( 28 ) Ibid., capitolo 4, pag. 41, pag. 83. ( 29 ) http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n3054355/n3057292/n3057296/c3645437/part/3645438.doc ( 30 ) Ibid., capitolo 14 sull’acciaio, capitolo 15 sull’alluminio, capitolo 16 sul settore chimico e capitolo 12 sulle materie prime. ( 31 ) Tredicesimo piano quinquennale annuale per le risorse minerarie, sezione I-1. ( 32 ) Sito web del China Electricity Council: http://www.cec.org.cn/xiangguanhangye/2017-01-13/163701.html (consultato il 12 ottobre 2017). ( 33 ) Dati dell’OCSE sulle restrizioni alle esportazioni 2017: https://www.compareyourcountry.org/trade-in-raw-materials (consultato l’8 ottobre 2019). ( 34 ) Analysis of State-induced Market-Distortions in the Chinese Ferroalloys and Silicon Industries – Ferroalloy Focus (Analisi delle distorsioni del mercato determinate dallo Stato nell’industria cinese delle ferroleghe e del silicio, con particolare attenzione al ferrosilicio) (allegato 4 della domanda di riesame in previsione della scadenza) – capitolo 5.6, pag. 153. ( 35 ) Ibid., capitolo 4.5, pag. 136. ( 36 ) Ibid., capitolo 4.5, pag. 136. ( 37 ) Ibid., capitolo 4.5, pag. 136. ( 38 ) Relazione, capitolo 6, pag. 138. ( 39 ) Ibid., capitolo 9, pag. 216. ( 40 ) Ibid., capitolo 9, pag. 213. ( 41 ) Ibid., capitolo 9, pag. 209. ( 42 ) Analysis of State-induced Market-Distortions in the Chinese Ferroalloys and Silicon Industries – Ferroalloy Focus (Analisi delle distorsioni del mercato determinate dallo Stato nell’industria cinese delle ferroleghe e del silicio, con particolare attenzione al ferrosilicio) (allegato 4 della domanda di riesame in previsione della scadenza) – capitolo 5.4. ( 43 ) Relazione – capitolo 13, pag. 332. ( 44 ) Ibid., capitolo 13, pag. 336. ( 45 ) Ibid., capitolo 13, pag. 337. ( 46 ) Analysis of State-induced Market-Distortions in the Chinese Ferroalloys and Silicon Industries – Ferroalloy Focus (Analisi delle distorsioni del mercato determinate dallo Stato nell’industria cinese delle ferroleghe e del silicio, con particolare attenzione al ferrosilicio) (allegato 4 della domanda di riesame in previsione della scadenza) – capitolo 5.5, pag. 157. ( 47 ) Relazione – capitolo 6, pag. 114. ( 48 ) Ibid., capitolo 6, pag. 119. ( 49 ) Ibid., capitolo 6, pag. 120. ( 50 ) Ibid., capitolo 6, pag. 121, pag. 126, pag. 133. ( 51 ) Ibid. ( 52 ) Relazione – capitolo 14, pag. 362, che elenca le inchieste di difesa commerciale dell’UE (relative a taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e a determinati prodotti d’acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese), nonché le inchieste di difesa commerciale condotte dalle autorità australiane, canadesi, indiane e statunitensi. ( 53 ) Ibid., capitolo 6, pag. 127, in particolare riguardo alla stima dell’FMI. ( 54 ) Analysis of State-induced Market-Distortions in the Chinese Ferroalloys and Silicon Industries – Ferroalloy Focus (Analisi delle distorsioni del mercato determinate dallo Stato nell’industria cinese delle ferroleghe e del silicio, con particolare attenzione al ferrosilicio) (allegato 4 della domanda di riesame in previsione della scadenza) – capitolo 5.3 pag. 148. ( 55 ) Ibid., capitolo 6.2.2.2, pag. 166. ( 56 ) Ibid., capitolo 5.7, pag. 158. ( 57 ) Ibid., capitolo 5.7, pag. 153. ( 58 ) Ibid., capitolo 3.2.2, pag. 89. ( 59 ) Ibid., capitolo 3.4.3, pag. 116. ( 60 ) Ibid., capitolo 3.4.1, pag. 112. ( 61 ) Ibid., capitolo 5.4, pag. 151. ( 62 ) Dati aperti della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income. ( 63 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo simile, può essere presa in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto del riesame. ( 64 ) Banca dati Orbis fornita da Bureau Van Dick (https://orbis.bvdinfo.com/version-2019228/home.serv?product=OrbisNeo). ( 65 ) Prendendo invece in considerazione un prodotto simile in Brasile si evidenzierebbero in ultima analisi all’incirca i medesimi costi e margine di dumping. ( 66 ) Basato sui prezzi all’importazione turchi – cfr. il considerando 137. ( 67 ) Cfr. il considerando 139. ( 68 ) Ibid . ( 69 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). ( 70 ) Disponibile al seguente indirizzo: https://qdd.oecd.org/subject.aspx?Subject=ExportRestrictions_IndustrialRawMaterials (ultima consultazione: 22 gennaio 2020). ( 71 ) Nel GTA le importazioni brasiliane sono riportate a livello fob. ( 72 ) https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee ( 73 ) Consultabile all’indirizzo https://www.ilostat.ilo.org (ultima consultazione: 4 luglio 2019). ( 74 ) Disponibile al seguente indirizzo: https://establishbrazil.com/articles/whats-real-cost-employee (ultima consultazione: 4 luglio 2019). ( 75 ) Disponibile al seguente indirizzo: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/tarifas-aplicadas-a-clientes-atendidos-em-alta-e-media-tensao-(grupo-a) (ultima consultazione: 10 aprile 2019). ( 76 ) Disponibile al seguente indirizzo: http://www.aneel.gov.br/a-aneel (ultima consultazione: 10 aprile 2019). ( 77 ) Disponibile al seguente indirizzo: http://www.aneel.gov.br/bandeiras-tarifarias (ultima consultazione: 10 aprile 2019). ( 78 ) Disponibile al seguente indirizzo: http://www.edp.com.br/distribuicao-es/saiba-mais/informativos/bandeira-tarifaria (ultima consultazione: 10 aprile 2019). ( 79 ) Segmentazione per il ferrosilicio a pagina 67 per l’anno 2018: http://www.ferbasa.com.br/default_pt.asp?idioma=0&conta=28. ( 80 ) Di cui alla nota 7 – Spese di vendita, amministrative e generali, pag. 80, e che includono altri utili di gestione (spese) di cui alla nota 9, pag. 81, e altri proventi finanziari (spese) di cui alla nota 10, pag. 81, della relazione annuale 2017. ( 81 ) Di cui al conto economico consolidato, pag. 45, della relazione annuale 2017. ( 82 ) Allegato G della domanda di riesame in previsione della scadenza. ( 83 ) Metal Expert è un fornitore indipendente di informazioni sulla determinazione dei prezzi, notizie, dati, analisi e conferenze per l’industria siderurgica: https://metalexpert.com/en/index.html. ( 84 ) Informazioni fornite da Metal Expert e commissionate dal richiedente. ( 85 ) Allegato 11, fornito da AlloyConsult, servizi di consulenza relativi al mercato nel settore delle ferroleghe. ( 86 ) N. t19.005064. ( 87 ) Domanda di riesame in previsione della scadenza – capitolo 5, punti 12 e 15, pagg. 40 e 43. ( 88 ) Ibid., capitolo 5, punto 12, pagina 40, e osservazioni presentate dal richiedente del 3.10.2019 (t19.005064). ( 89 ) https://asia.nikkei.com/Business/Malaysia-emerging-as-major-production-center-for-ferroalloys ( 90 ) Eurostat: http://comext.eurostat.ec.europa.eu/Analytical.html e orientamento utente https://ec.europa.eu/eurostat/web/international-trade-in-goods/data/focus-on-comext. ( 91 ) Dati estrapolati e calcolati da Global Trade Atlas («GTA»). ( 92 ) https://www.metalbulletin.com/events/download.ashx/document/speaker/8479/a0ID000000ZP1j5MAD/Presentation ( 93 ) Allegato 11, fornito da AlloyConsult, servizi di consulenza relativi al mercato nel settore delle ferroleghe. ( 94 ) Fonte: dati del richiedente. ( *1 ) I volumi delle importazioni sono stati dapprima estrapolati dalla banca dati di Eurostat sulle importazioni per i tre codici NC oggetto del presente riesame e in seguito i codici NC 7202 29 10 e 7202 29 90 sono stati adeguati al tenore di silicio del codice NC 7202 21 00 (75 %). I volumi delle importazioni di questi codici NC sono stati aggregati e ponderati in modo da riflettere una media. ( *2 ) Come per i volumi delle importazioni, i prezzi delle importazioni sono stati dapprima estrapolati dalla banca dati di Eurostat sulle importazioni per i tre codici NC oggetto del presente riesame e in seguito luogo i codici NC 7202 29 10 e 7202 29 90 sono stati adeguati al tenore di silicio del codice NC 7202 21 00 (75 %). I prezzi all’importazione di questi tre codici NC sono stati aggregati e ponderati in modo da riflettere una media. ( 95 ) Dati sulle esportazioni forniti da Global Trade Atlas. ( 96 ) Considerando 44. ( 97 ) Il prezzo era pari a 1 142,5 USD/tonnellata nel luglio 2017. ( 98 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ).

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 0909/2020 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2020

Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero – Soggetti che han… Interpello AdE 78 Superbonus – immodificabilità opzione cessione del credito/sconto in fattura ex articolo … Interpello AdE 34 Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119, comma 8–ter… Risoluzione AdE 34 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 e “F24 enti pubbl… Risoluzione AdE 3 Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della ''prima casa'' ogget… Interpello AdE 23