Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1024 della Commissione del 14 luglio 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari della Repubblica socialista del Vietnam
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1024 della Commissione del 14 luglio 2020 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari della Repubblica socialista del Vietnam
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1024 of 14 July 2020 opening and providing for the management of Union tariff quotas for certain products originating in the Socialist Republic of Viet Nam
Testo normativo
15.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 226/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1024 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2020
recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per taluni prodotti originari della Repubblica socialista del Vietnam
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 58, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (di seguito «l’accordo») è stato firmato il 30 giugno 2019 in conformità alla decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio
(
2
)
. L’accordo è stato concluso, a nome dell’Unione, il 12 giugno 2020 mediante decisione (UE) 2020/753 del Consiglio
(
3
)
.
(2)
L’accordo stabilisce che i dazi doganali sulle importazioni nell’Unione di merci originarie del Vietnam siano ridotti o eliminati conformemente alla tabella di cui all’allegato 2-A, appendice 2-A-1, dell’accordo. L’allegato 2-A dispone inoltre che per talune merci l’eliminazione dei dazi doganali sia concessa nei limiti di contingenti tariffari.
(3)
L’allegato 2-A dell’accordo specifica che il contingente tariffario si applica su base annua e che le importazioni devono pertanto essere gestite sull’arco di un anno civile. Tuttavia, poiché l’accordo è applicabile a decorrere dal 1
o
agosto 2020, i quantitativi in percentuale per il 2020 e i quantitativi annuali per gli anni successivi dovrebbero essere stabiliti conformemente all’allegato 2-A, sezione B, dell’accordo.
(4)
Il protocollo 1 dell’accordo riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. I prodotti originari del Vietnam beneficiano, all’importazione nell’Unione, del regime preferenziale di cui al presente regolamento su presentazione di una delle prove dell’origine di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo.
(5)
Il contingente tariffario dovrebbe essere gestito dalla Commissione sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
4
)
.
(6)
L’entrata in vigore dell’accordo è fissata al 1
o
agosto 2020
(
5
)
. Per garantire una gestione efficace e l’applicazione tempestiva dei contingenti stabiliti nell’accordo, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data.
(7)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Sono aperti contingenti tariffari dell’Unione per le merci originarie del Vietnam che figurano nell’allegato.
Articolo 2
I contingenti tariffari di cui all’allegato del presente regolamento sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 3
Per beneficiare dei contingenti tariffari stabiliti nel presente regolamento, le merci elencate nel relativo allegato sono conformi alle norme di origine di cui al protocollo 1 dell’accordo. Le merci originarie del Vietnam beneficiano, all’importazione nell’Unione, di contingenti su presentazione di un certificato di origine o di una dichiarazione di origine in conformità all’articolo 15, paragrafo 2, del protocollo 1 dell’accordo.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
agosto 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Decisione (UE) 2019/1121 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (
GU L 177 del 2.7.2019, pag. 1
).
(
3
)
Decisione (UE) 2020/753 del Consiglio, del 30 marzo 2020, relativa alla conclusione dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (
GU L 186 del 12.6.2020, pag. 1
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
(
5
)
Informazione relativa alla data di entrata in vigore dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam (
GU L 207 del 30.6.2020, pag. 3
).
ALLEGATO
Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, l’ambito di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dalla combinazione dei codici NC di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio
(
1
)
, nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione
(
2
)
, e della designazione delle merci riportata nella quarta colonna della tabella del presente allegato.
N. d’ordine
Codice NC
Suddivisione TARIC
Designazione delle merci
Periodo contingentale
Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
Aliquota del dazio
09.8200
0408 11 80
0408 19 81
0408 19 89
0408 91 80
0408 99 80
Uova di volatili sgusciate e tuorli
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
208,334 tonnellate
500 tonnellate
0 %
09.8201
0703 20 00
Aglio
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
167,668 tonnellate
400 tonnellate
0 %
09.8202
ex
ex
0710 40 00
2001 90 30
99
10
99
Granturco dolce (
Zea mays
var.
saccharata
) diverso dal granturco dolce in spighe di diametro uguale o superiore a 8 mm, ma non superiore a 12 mm
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
2 083,334 tonnellate
5 000 tonnellate
0 %
ex
2005 80 00
10
99
09.8203
1108 14 00
Fecola di manioca
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
12 500 tonnellate
30 000 tonnellate
0 %
09.8204
1604 14 21
1604 14 31
1604 14 41
1604 14 28
1604 14 38
1604 14 48
1604 14 90
1604 19 39
1604 20 70
Tonni, tonnetti striati, boniti e altri pesci del genere
Euthynnus
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
4 791,668 tonnellate
11 500 tonnellate
0 %
09.8205
1604 20 05
Preparazioni di surimi
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
208,334 tonnellate
500 tonnellate
0 %
09.8206
1701 13 10
1701 13 90
1701 14 10
1701 91 00
1701 99 10
1701 99 90
1702 30 50
1702 90 50
1702 90 71
1702 90 75
1702 90 79
1702 90 95
1806 10 30
1806 10 90
Zucchero e altri prodotti ad elevato contenuto di zucchero
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
8 333,334 tonnellate (espresse in equivalente zucchero grezzo)
20 000 tonnellate (espresse in equivalente zucchero grezzo)
0 %
09.8207
1701 14 90
Zuccheri speciali
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
166,668 tonnellate
400 tonnellate
0 %
09.8208
0711 51 00
2001 90 50
2003 10 20
2003 10 30
Funghi
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
145,834 tonnellate
350 tonnellate
0 %
09.8209
2207 10 00
2207 20 00
Etanolo
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
416,668 tonnellate
1 000 tonnellate
0 %
09.8210
2905 43 00
2905 44 11
2905 44 19
2905 44 91
3505 10 10
3505 10 90
3824 60 19
Mannitolo, sorbitolo, destrina e altri amidi e fecole modificati
Dall’1.8.2020 al 31.12.2020
Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 e per gli anni civili successivi
833,334 tonnellate
2 000 tonnellate
0 %
(
1
)
Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1
).
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (
GU L 280 del 31.10.2019, pag. 1
).
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