Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione del 22 luglio 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1080 della Commissione del 22 luglio 2020 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1080 of 22 July 2020 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of solar glass originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
23.7.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 238/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1080 DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2020
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1.
Misure in vigore
(1)
Nel maggio 2014 la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (la «RPC» o «Cina») per mezzo del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione
(
2
)
(«le misure iniziali»).
(2)
Nell’agosto 2015, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento di base, la Commissione ha modificato le misure iniziali mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione
(
3
)
. Le aliquote individuali dei dazi antidumping sono comprese tra il 17,5 % e il 75,4 %. Tutte le altre società sono soggette a un dazio antidumping su scala nazionale del 67,1 % («le misure in vigore»).
(3)
Nel contesto di una procedura distinta, nel maggio del 2014 la Commissione ha istituito dazi compensativi compresi tra il 3,2 % e il 17,1 %
(
4
)
.
1.2.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(4)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure in vigore
(
5
)
, il 13 febbraio 2019 EU ProSun Glass («il richiedente»), che rappresenta più del 25 % della produzione totale di vetro solare dell’Unione, ha chiesto l’apertura di un riesame in previsione della scadenza («la domanda di riesame»). Il richiedente ha affermato che la scadenza delle misure iniziali implicherebbe il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
(5)
Il 14 maggio 2019, con avviso pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
6
)
(«l’avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
1.3.
Inchiesta
1.3.1.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(6)
L’inchiesta di riesame ha riguardato il periodo dal 1
o
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1
o
gennaio 2015 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
1.3.2.
Parti interessate
(7)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. In particolare, ha contattato il richiedente, i produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della RPC, gli importatori indipendenti noti, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame nell’Unione e le autorità della RPC.
(8)
Tutte le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova entro i termini fissati nell’avviso di apertura. Alle parti interessate è stata altresì concessa la possibilità di chiedere un’audizione con i servizi della Commissione incaricati dell’inchiesta e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale («il consigliere-auditore»).
(9)
Uno dei produttori dell’Unione ha chiesto che il suo nome sia mantenuto riservato in ragione del fatto che la partecipazione alla procedura del gruppo al quale appartiene potrebbe avere ripercussioni sulle attività del gruppo in Cina e potrebbe dar luogo a ritorsioni da parte dei suoi clienti. La richiesta è stata esaminata dalla Commissione. Questa ha ritenuto che la mera presenza del gruppo in Cina costituisse un pericolo astratto e non fosse sufficiente a tradursi in una minaccia concreta di ritorsioni. A tale proposito non è stato portato all’attenzione dei servizi della Commissione alcun elemento di prova concreto. Inoltre nessuna delle attività del gruppo in Cina riguardava il settore del vetro solare. Su tale base la Commissione ha deciso di respingere l’argomentazione.
(10)
La società si è rivolta al consigliere-auditore in merito a detta questione. Il consigliere-auditore ha appoggiato il rifiuto della Commissione ritenendo che la richiesta di anonimato fosse basata su ipotesi di possibili ritorsioni anziché su minacce effettive nei confronti della società o del gruppo, oltre al fatto che la società non aveva fornito fatti o informazioni nuovi tali da giustificare una modifica della decisione precedente.
(11)
Diverse parti hanno chiesto un’audizione con i servizi della Commissione. Il 9 gennaio 2020 si è tenuta un’audizione tra la Commissione e i due produttori dell’Unione inclusi nel campione. L’11 febbraio 2020 si è svolta un’audizione con il gruppo REC, Solitek ed EU ProSun, un’associazione che rappresenta diversi utilizzatori. Le audizioni hanno riguardato argomentazioni delle diverse parti, esposte in maniera più dettagliata nelle sezioni da 4 a 6 concernenti il pregiudizio e l’interesse dell’Unione.
1.3.3.
Campionamento
(12)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.3.3.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(13)
Nell’avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume in termini di produzione e vendite del prodotto simile che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da due produttori dell’Unione rappresentanti oltre l’80 % della produzione dell’Unione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. L’unica osservazione ricevuta dal richiedente è stata a favore del campione. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione. È costituito dalle sue società che seguono:
—
Saint-Gobain Glassolutions Isolierglass-Center GmbH («Saint Gobain Solar»);
—
Interfloat e GMB Glasmanufaktur Brandenburg GmbH («Gruppo Interfloat»).
1.3.3.2.
Campionamento degli importatori
(14)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura e a partecipare alla presente inchiesta.
(15)
Nessun importatore indipendente dell’Unione ha collaborato.
1.3.3.3.
Campionamento dei produttori esportatori della RPC
(16)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(17)
Nessuna società della RPC si è manifestata entro il termine fissato. Una società della RPC ha inviato una presentazione tardiva, ma alla fine non ha collaborato.
(18)
Di conseguenza, con la nota verbale del 24 maggio 2019, la Commissione ha informato le autorità della RPC che intendeva fare ricorso all’utilizzo dei dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, in sede di esame della persistenza o reiterazione del dumping. Le autorità della RPC non hanno fornito risposta a tale nota verbale.
1.3.4.
Questionari e visite di verifica
(19)
La Commissione ha inviato questionari al governo della RPC e ai due produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario. Entrambi i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.
(20)
Fatta salva l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei due produttori dell’Unione inclusi nel campione.
1.3.5.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
(21)
In ragione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta tesi a dimostrare l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha aperto l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Per raccogliere le informazioni riguardanti il richiedente ritenute necessarie all’inchiesta per quanto concerne le asserite distorsioni significative la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(22)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha altresì dichiarato che avrebbe esaminato altri paesi rappresentativi eventualmente appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(23)
Il 14 giugno 2019, con una nota («la nota del 14 giugno») la Commissione ha informato le parti interessate delle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, la manodopera e l’energia impiegate nella produzione di vetro solare. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha confermato la propria intenzione di scegliere la Turchia come paese rappresentativo appropriato. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni in merito alla nota del 14 giugno.
(24)
Il 17 febbraio 2020, con una seconda nota («la nota del 17 febbraio») la Commissione ha informato le parti interessate delle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Sisecam/Trakya, un produttore del paese rappresentativo. Non è pervenuta alcuna osservazione.
1.3.6.
Fase successiva della procedura
(25)
Il 26 maggio 2020 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Hanno presentato osservazioni il richiedente, EU ProSun e l’associazione dell’industria dell’Unione dei produttori del fotovoltaico, European Solar Manufacturing Council («ESMC»).
(26)
Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate dalla Commissione e, ove opportuno, tenute in considerazione. Il 9 giugno 2020 si è tenuta un’audizione tra i servizi della Commissione e EU ProSun.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(27)
Il prodotto oggetto del riesame è vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm
2
(misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto del riesame», comunemente denominato «vetro solare»).
(28)
Il vetro solare può presentare o meno motivi in rilievo, su una superficie trasparente o diffusa oppure una varietà di smussature. Vi possono essere motivi in rilievo diversi su entrambi i lati del vetro oppure possono essere presenti motivi su un solo lato. Il vetro solare può presentare forature e può altresì essere stampato con l’applicazione, ad esempio, di colori ceramici. La superficie del vetro può essere trattata ricorrendo a diverse tecnologie. Il trattamento più comune è l’applicazione di un rivestimento antiriflesso prima o dopo il procedimento di tempra. Altre tecnologie consentono di rivestire il vetro solare con sottili strati funzionali che permettono di migliorare la trasmittanza e le proprietà di autopulitura, antisporco o durezza.
(29)
Il vetro solare è uno dei componenti utilizzati per la fabbricazione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e di moduli fotovoltaici a film sottile per la produzione di energia elettrica (moduli fotovoltaici) e di collettori fototermici piatti di energia utilizzati ad esempio nella produzione di acqua calda (moduli fototermici). Il prodotto oggetto del riesame è utilizzato anche per la costruzione di serre (cosiddetto «vetro da orticoltura» o «vetro da serra»).
2.2.
Prodotto simile
(30)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale, il vetro solare prodotto e venduto dall’industria dell’Unione nell’Unione e il vetro solare prodotto e venduto sul mercato interno della RPC nonché il vetro solare importato nell’Unione dalla RPC condividono le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e gli stessi utilizzi finali. Essi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING
(31)
Conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, e come indicato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio della persistenza o della reiterazione del dumping praticato dalla RPC.
3.1.
Omessa collaborazione da parte delle società incluse nel campione e del governo della RPC
(32)
Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta. Non hanno fornito informazioni in merito alle presunte distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Analogamente, nessuno dei produttori esportatori ha risposto al questionario.
(33)
Il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario né ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente, compreso il «Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale» («la relazione»)
(
7
)
.
(34)
Il 24 maggio e il 25 giugno 2019 la Commissione ha informato il governo della RPC della sua intenzione di basare le proprie conclusioni sui dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base a causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC. La Commissione ha altresì fatto notare che una conclusione basata sui dati disponibili avrebbe potuto risultare meno favorevole per la parte interessata, invitandola a presentare osservazioni. Il governo della RPC non ha trasmesso osservazioni.
(35)
Di conseguenza, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping illustrate in appresso sono state raggiunte in base ai dati disponibili. In particolare, la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sulle statistiche ottenute dai dati comunicati alla Commissione dagli Stati membri conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6») e di Eurostat. La Commissione ha inoltre utilizzato altre fonti di informazioni disponibili al pubblico, quali le banche dati di Global Trade Atlas
(
8
)
(«GTA») e Orbis Bureau van Dijk
(
9
)
(«Orbis»).
3.2.
Dumping nel periodo dell’inchiesta di riesame
3.2.1.
Valore normale
(36)
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «
il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore
».
(37)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
», e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
».
(38)
Come ulteriormente illustrato nella sezione 3.2.2, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.2.2.
Esistenza di distorsioni significative
3.2.2.1.
Introduzione
(39)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b) del regolamento di base stabilisce che «
per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale
.
Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:
—
il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;
—
la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;
—
l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato;
—
l’assenza o l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;
—
la distorsione dei costi salariali;
—
l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».
(40)
In conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non esaustivo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di questi fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. Di fatto, dato che tale elenco non è cumulativo, non occorre considerare tutti gli elementi per individuare distorsioni significative. Inoltre, le medesime circostanze fattuali possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più elementi dell’elenco. Tuttavia qualsiasi conclusione relativa a distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), deve essere tratta sulla base di tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali della configurazione economica e amministrativa del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.
(41)
L’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base prevede che «
[s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore
».
(42)
A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (cfr. considerando 33, nota 7), che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi chiave (ad esempio terreni, energia, capitale, materie prime e manodopera) nonché in settori specifici (ad esempio acciaio e prodotti chimici). Tale relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura, dei quali la relazione era parte integrante. Non è pervenuta alcuna osservazione.
(43)
La domanda di riesame presentata dal richiedente ha fornito ulteriori elementi di prova in relazione alle distorsioni significative nel settore del vetro solare ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), a complemento della relazione. Tali elementi di prova riguardano svariate distorsioni e sono trattati nelle sezioni da 3.2.2.2 a 3.2.2.8.
(44)
Come indicato al considerando 33, il governo della RPC non ha presentato osservazioni o fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal richiedente, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base nel caso di specie.
(45)
La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i costi e i prezzi applicati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha proceduto in tal senso basandosi sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, fondati su fonti disponibili al pubblico. L’analisi ha comportato l’esame dei sostanziali interventi pubblici nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore rilevante, compreso il prodotto oggetto del riesame.
3.2.2.2.
Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi nel mercato interno della RPC
(46)
Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce le politiche economiche della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «
proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte della popolazione intera e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori
». L’economia pubblica è la «
forza trainante dell’economia nazionale
» e lo Stato ha il mandato di «
garantirne il consolidamento e la crescita
»
(
10
)
. Di conseguenza, la configurazione generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia ma li prevede espressamente. Il concetto di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzato come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese è un esempio emblematico di ciò poiché fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale
(
11
)
.
(47)
Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista è sviluppata sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC si intrecciano ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente, «
[i]l sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese
», è stata inserita una seconda frase che recita: «
[l]’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese
»
(
12
)
Ciò illustra il controllo indiscusso e crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nel contesto del quale entrano in gioco i limiti delle forze del libero mercato.
(48)
Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato
(
13
)
. Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.
(49)
In primo luogo, a livello di controllo amministrativo generale, l’andamento dell’economia cinese è governato da un sistema complesso di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati mentre quelli nazionali fissano obiettivi più ampi. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, una caratteristica costante dei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative) in linea con le priorità del governo singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, sia privati sia statali, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e usano di conseguenza i poteri di cui sono investite per indurre gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.2.5)
(
14
)
.
(50)
In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia tali banche devono allinearsi agli obiettivi della politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.2.8)
(
15
)
. Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del sistema finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC
(
16
)
.
(51)
In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi da parte dello Stato nell’economia assumono numerose forme. Ad esempio, le norme in materia di appalti pubblici sono utilizzate abitualmente per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche statali. Tuttavia, la natura di tali obiettivi resta indefinita, lasciando di conseguenza un ampio margine di valutazione agli organi decisionali
(
17
)
. Analogamente, nel settore degli investimenti il governo cinese mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla finalità e l’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti e gli incentivi, le restrizioni e i divieti di vario tipo relativi agli investimenti sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, come il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale
(
18
)
.
(52)
In sintesi, il modello economico cinese si fonda su alcuni assiomi di base che prevedono e incoraggiano diversi interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali si scontrano con il libero gioco delle forze di mercato, falsando così l’efficiente assegnazione delle risorse conformemente ai principi di mercato
(
19
)
.
3.2.2.3.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione
(53)
Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia.
(54)
In assenza di collaborazione da parte della Cina, la Commissione dispone di informazioni limitate riguardanti l’assetto proprietario delle società attive nel settore del vetro solare nella RPC.
(55)
Per quanto riguarda la proprietà statale, sebbene i due maggiori produttori cinesi di vetro solare, Xinyi Solar Holdings e Flat Glass Group, siano soggetti di diritto privato, numerosi degli altri produttori principali sono imprese di proprietà statale, tra le quali Dongguan CSG (controllata da CSG Holding), Luoyang Glass e CNBM.
(56)
Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle statali. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese statali, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese statali, attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese statali e di cellule del partito nelle società, nonché attraverso la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese statali
(
20
)
. In cambio, le imprese statali godono di uno status particolare nel contesto dell’economia cinese, il che comporta una serie di vantaggi economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai fattori produttivi pertinenti, tra cui i finanziamenti
(
21
)
. Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore del vetro solare sono ulteriormente illustrati nella sezione 3.2.2.4.
(57)
Per quanto concerne la supervisione e l’orientamento delle politiche da parte dello Stato nel settore del vetro solare un’analisi è contenuta nelle sezioni 3.2.2.4 e 3.2.2.5. In ragione dell’elevato livello di controllo e di intervento del governo nel settore del vetro solare, come descritto di seguito, i produttori di vetro solare di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di libero mercato.
(58)
In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nel settore del vetro solare e della quota importante di imprese statali in tale settore, i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private nel settore del vetro solare sono soggette altresì agli orientamenti e alla supervisione in termini di politiche, come indicato nella sezione 3.2.2.5.
3.2.2.4.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi
(59)
Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese statali e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione di prezzi e costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese statali da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla legislazione cinese, può essere considerato riflettere i diritti di proprietà corrispondenti
(
22
)
, le cellule del PCC nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire con le decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC
(
23
)
) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell’organizzazione del partito. Risulta che, in passato, tale requisito non sia stato sempre seguito o rigorosamente applicato. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato, ponendolo come principio politico, il suo diritto di controllare le decisioni aziendali nelle imprese statali. Risulta inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito
(
24
)
. Nel 2017 è stato riferito che cellule di partito esistevano nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, con una pressione crescente da parte delle organizzazioni del PCC per avere l’ultima parola sulle decisioni commerciali nelle rispettive società
(
25
)
. Queste norme si applicano in generale in tutta l’economia cinese, compreso il settore del vetro solare. Di conseguenza, è stato stabilito che tali norme si applicano anche ai produttori di vetro solare e ai fornitori dei loro fattori produttivi.
(60)
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
26
)
.
(61)
La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche la sezione 3.2.2.8) nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi hanno inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato
(
27
)
. Di conseguenza, la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore del vetro solare e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.
3.2.2.5.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato
(62)
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Complessivamente, invece di essere allocate in linea con le forze del mercato, il sistema di pianificazione in Cina determina l’indirizzamento delle risorse verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti
(
28
)
.
(63)
Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020 e quindi il PIR, delinea la visione strategica del governo della RPC in vista del miglioramento e della promozione di settori chiave quali quello dell’energia solare. Il tredicesimo piano quinquennale è il successore del dodicesimo, nel contesto del quale il settore del vetro solare era stato sostenuto come un settore chiave per lo sviluppo dell’industria manifatturiera.
(64)
Il capitolo 30 del tredicesimo piano quinquennale esprime l’impegno del governo della RPC a favore della «[creazione] di un sistema energetico moderno». La sezione 1 di tale capitolo contiene in particolare elementi di prova evidenti che dimostrano che il governo della RPC continua a considerare il settore del vetro solare come un settore incoraggiato. In effetti, alla sezione 1 si afferma che «[il governo della RPC] continuerà a dare impulso allo sviluppo di […] energia fotovoltaica» e che «[il governo della RPC] migliorerà le politiche a sostegno della generazione di energia elettrica a partire dall’[…]energia […] solare». Inoltre, nell’ambito dei progetti per lo sviluppo energetico, saranno ottimizzati «lo sviluppo dell’[…]energia fotovoltaica nelle regioni settentrionali, nordorientali e nordoccidentali e nelle zone costiere». Tali estratti dimostrano che il governo della RPC continua a sostenere anche il settore del vetro solare, essenziale per lo sviluppo del settore dell’energia solare.
(65)
Il tredicesimo piano sui materiali da costruzione menziona inoltre diversi tipi di vetro, tra i quali il vetro e i prodotti al quarzo di elevata purezza, il vetro rivestito multifunzionale ad alte prestazioni, la tecnologia di preparazione per il vetro elettrico/termocromico, la tecnologia di preparazione per prodotti in vetro che integrano una struttura e una funzione fotovoltaica e fototermica.
(66)
Nel 2018 il governo della RPC ha emanato nuove misure di regolamentazione per gli impianti fotovoltaici: la comunicazione del 2018 sulla generazione di energia fotovoltaica (denominata «politica 531», essendo stata annunciata il 31 maggio 2018), che mantiene le sovvenzioni seppur con alcune riduzioni. Nel contesto di tale politica, il governo cinese ha ridotto notevolmente il contingente annuo di nuova capacità solare ammissibile a beneficiare di sovvenzioni statali.
(67)
Lo sviluppo «verde» è incoraggiato anche dalla strategia «Made in China 2025» («MIC2025»). Il vetro è sostenuto nel quadro della MIC2025 e, in particolare, è incluso nel catalogo del 2016 dei «quattro sviluppi industriali essenziali» (MIC2025), al capitolo 9 «Nuovi materiali», sottosezione II «Materiali essenziali di base»: la voce 24 riporta i materiali a base di vetro, mentre la voce 29 elenca il vetro e i prodotti al quarzo di elevata purezza.
(68)
Di conseguenza il vetro solare è considerato rientrare in un settore incoraggiato.
(69)
Il documento «
Decision No. 40 of the State Council on Promulgating and Implementing the ‘Temporary Provisions on Promoting the Industrial Structure Adjustment’
» (Decisione n. 40 del Consiglio di Stato che promulga e attua le ‘Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale’) (indicato di seguito, in congiunzione con le «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale», come «la decisione n. 40») afferma che il governo della RPC sosterrà attivamente lo sviluppo delle nuove industrie del settore energetico e agevolerà lo sviluppo dell’energia solare
(
29
)
; dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire sostegno creditizio esclusivamente ai progetti incoraggiati; e promette l’attuazione di «altre politiche preferenziali per i progetti incoraggiati»
(
30
)
.
(70)
Inoltre, la «
Decision No 9 of the State Council on Promulgating and Implementing the Guidance Catalogue for the Industrial Structure Adjustment
» (Decisione n. 9 del Consiglio di Stato che promulga e attua il catalogo di riferimento dell’adeguamento della struttura industriale) («la decisione n. 9») «esorta attivamente» il governo della RPC e le agenzie pubbliche a «guidare lo sviluppo dei settori rilevanti e ottimizzare l’adeguamento della struttura industriale». Il punto 12(2) della decisione n. 9 menziona specificamente l’incoraggiamento della produzione di «vetro flottato ultrachiaro per il settore dell’energia solare». Tale decisione, in vigore fino al 2020, è stata sostituita nel 2019 dalla «
Decision No 29 of the National Development and Reform Commission on Promulgating and Implementing the Guidance Catalogue for the Industrial Structure Adjustment (2019 Edition)
» [Decisione n. 29 della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma che promulga e attua il catalogo di riferimento dell’adeguamento della struttura industriale (edizione 2019)] che riporta la medesima menzione al punto 12(2).
(71)
Infine, il piano nazionale sugli sviluppi scientifici e tecnologici a medio e lungo termine (2006-2020) che copre il PIR, si impegna a «mettere al primo posto il finanziamento degli interventi», a «incoraggiare gli istituti finanziari a concedere sostegno creditizio preferenziale ai principali progetti nazionali di industrializzazione scientifica e tecnologica», a «stimolare gli istituti finanziari a migliorare e a rafforzare i servizi finanziari a favore delle imprese dei settori ad alta tecnologia» e ad «attuare le politiche fiscali preferenziali per promuovere lo sviluppo delle imprese dei settori ad alta tecnologia». Dato che almeno alcuni dei produttori esportatori di vetro solare si qualificano come «impresa di alta e nuova tecnologia», questo piano nazionale si limita a sottolineare ulteriormente lo status di settore incoraggiato conferito al settore del vetro solare.
(72)
Sembra che il governo della RPC, conformemente ad un’ampia serie di strumenti e direttive strategici, guidi lo sviluppo del settore dell’energia solare nel suo complesso e quindi anche di quello del vetro solare. Il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore del vetro solare attraverso tali strumenti e direttive strategici.
(73)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali da incoraggiare, tra i quali la produzione di vetro solare. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
3.2.2.6.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale
(74)
Conformemente alle informazioni di cui al fascicolo, il sistema cinese in materia di fallimenti fornisce risultati inadeguati nel conseguimento dei propri obiettivi principali, come ad esempio la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi dei creditori e dei debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di casi di fallimento resta notoriamente basso rispetto alle dimensioni dell’economia nazionale, anche perché le procedure d’insolvenza sono caratterizzate da una serie di carenze che scoraggiano in modo efficace la presentazione di istanze di fallimento. Inoltre il ruolo dello Stato nelle procedure di insolvenza rimane forte e attivo, spesso influenzando direttamente l’esito della procedura
(
31
)
.
(75)
Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà di terreni e ai diritti d’uso di terreni in Cina
(
32
)
. Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione continua a dipendere esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio introducendo procedure di gara. In genere, però, tali disposizioni sono disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni gratuitamente o a tariffe inferiori a quelle di mercato
(
33
)
. Inoltre con l’assegnazione dei terreni spesso le autorità perseguono obiettivi politici specifici, tra i quali l’attuazione dei piani economici
(
34
)
.
(76)
Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di vetro solare sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. La Commissione ha pertanto concluso in via preliminare che il diritto fallimentare e patrimoniale cinese non funziona correttamente, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore del vetro solare. Alla luce di quanto precede la Commissione ha concluso che vi è stata un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e del diritto patrimoniale nel settore del vetro solare.
3.2.2.7.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali
(77)
In Cina non è possibile che si sviluppi appieno un sistema di salari basati sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e i datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva
(
35
)
. Nel quadro del diritto nazionale è attiva solo un’organizzazione sindacale. Tuttavia, tale organizzazione non è indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale
(
36
)
. Inoltre la mobilità della forza lavoro cinese è limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma di prestazioni di previdenza sociale e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Di conseguenza, i lavoratori non in possesso del certificato di residenza locale si trovano in una posizione occupazionale vulnerabile e hanno un reddito inferiore rispetto a coloro che sono regolarmente registrati come residenti
(
37
)
. Tali risultanze indicano la distorsione dei costi salariali in Cina.
(78)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del vetro solare non è sottoposto al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore del vetro solare subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o della principale materia prima per la sua produzione) e indirettamente (in termini di accesso al capitale o di fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).
3.2.2.8.
Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato
(79)
L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni.
(80)
Innanzitutto il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali
(
38
)
che, per concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese statali non finanziarie, le banche rimangono connesse allo Stato non soltanto a causa del vincolo di proprietà ma anche mediante le relazioni personali (i dirigenti di alto livello dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC)
(
39
)
e, proprio come avviene per le imprese statali non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche del governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività in base alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e nel rispetto degli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato
(
40
)
. A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incoraggiare o ritiene comunque importanti
(
41
)
.
(81)
Pur riconoscendo che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di valutare la solvibilità del mutuatario, elementi di prova schiaccianti, comprese le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale
(
42
)
, suggeriscono che tali disposizioni giocano solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.
(82)
Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo cinese e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Le stime suggeriscono decisamente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi.
(83)
A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incoraggiare o ritiene comunque importanti
(
43
)
. Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese statali, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave, il che implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.
(84)
In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale, con utili sul capitale investito sempre più bassi. Tale situazione è esemplificata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività; tale aspetto suggerisce che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.
(85)
In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati dalle distorsioni dovute all’intervento del governo. Infatti, la quota dei prestiti al tasso di riferimento o a un tasso inferiore rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essere aumentato, dato che tale quota è cresciuta considerevolmente dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi d’interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.
(86)
La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale senza alcuna contrazione del credito che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo cinese ha scelto di evitare casi di insolvenza. Di conseguenza, i problemi di crediti inesigibili sono stati gestiti mediante il rinnovo del debito, creando così le cosiddette società «zombie», o trasferendo la titolarità del debito (ad esempio attraverso fusioni o capitalizzazioni del debito), senza eliminare necessariamente il problema generale del debito o affrontarne le cause di base.
(87)
In sostanza, nonostante i recenti passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da significative distorsioni derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.
(88)
Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che il settore del vetro solare non è sottoposto agli interventi pubblici nel sistema finanziario di cui sopra. Pertanto, il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato.
3.2.2.9.
Natura sistemica delle distorsioni descritte
(89)
La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui alle sezioni da 3.2.2.2. a 3.2.2.5 e alla parte A della relazione si riscontrano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui alle sezioni da 3.2.2.6. a 3.2.2.8 e alla parte B della relazione.
(90)
Per produrre vetro solare è necessaria un’ampia serie di fattori produttivi. In assenza di collaborazione da parte della Cina, erano disponibili informazioni limitate sui fattori produttivi acquistati dai produttori in Cina. Quando i produttori di vetro solare acquistano/appaltano tali fattori produttivi in Cina, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni e possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione di capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(91)
Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti A e B della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione di capitale, terreni, lavoro, energia e materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa, ad esempio, che un fattore produttivo che è stato prodotto in Cina combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta le autorità della RPC e i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova che dimostrino il contrario.
3.2.2.10.
Conclusione
(92)
Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.2.2. a 3.2.2.9., che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della Cina nella sua economia in generale e nel settore della produzione di vetro solare nello specifico, è emerso che i prezzi o i costi, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso di specie.
(93)
Di conseguenza, la Commissione ha provveduto a costruire il valore normale esclusivamente sulla base di costi di produzione e di vendita che riflettono prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.2.3.
Paese rappresentativo
3.2.3.1.
Osservazioni generali
(94)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo, la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
44
)
;
—
produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese;
—
disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
—
laddove i possibili paesi rappresentativi siano più di uno, la preferenza è stata accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(95)
Con nota del 14 giugno e nota del 17 febbraio menzionate nella sezione 1.3.5, la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare la Turchia come paese rappresentativo appropriato. Le parti interessate non hanno fatto pervenire osservazioni.
3.2.3.2.
Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC
(96)
La Turchia è classificata come un paese con un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC, essendo classificata dalla Banca mondiale come un paese «a reddito medio-alto». L’unico altro paese che si qualifica come un paese «a reddito medio-alto» nel quale il prodotto oggetto del riesame viene fabbricato è la Malaysia, dove risiedono due produttori del prodotto oggetto del riesame. Tuttavia, contrariamente alla Turchia, nessuna delle due società della Malaysia disponeva di dati finanziari accessibili al pubblico.
3.2.3.3.
Produzione del prodotto oggetto del riesame nel paese rappresentativo
(97)
I dati di cui dispone la Commissione hanno dimostrato l’esistenza di un produttore del prodotto oggetto del riesame in Turchia, ossia Sisecam/Trakya. Inoltre la Commissione è stata in grado di ottenere i bilanci della società accessibili al pubblico tramite Orbis.
3.2.3.4.
Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo
(98)
La Commissione ha analizzato attentamente tutti i dati pertinenti disponibili nel fascicolo relativi ai fattori produttivi in Turchia e ha rilevato quanto segue:
—
la Commissione ha analizzato le statistiche relative alle importazioni di tutti i fattori produttivi elencati nella nota del 14 giugno, aggiornata dalla nota del 17 febbraio, e ha concluso che durante il PIR vi sono state importazioni di tutti i fattori produttivi necessari per la produzione del prodotto oggetto del riesame;
—
le statistiche dell’energia (prezzi industriali del gas naturale e dell’energia elettrica) per il PIR sono risultate facilmente disponibili sotto forma di dati forniti dall’Istituto turco di statistica (TurkStat)
(
45
)
;
—
la fonte del costo del lavoro è costituita dalle statistiche disponibili sul sito web di TurkStat per il costo medio del lavoro nel settore 23 della classificazione statistica delle attività economiche, comunemente nota come NACE, che comprende i costi del lavoro nel settore della fabbricazione del vetro
(
46
)
.
(99)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti. Inoltre, è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi. Come indicato in precedenza, la Commissione ha ritenuto che il produttore esportatore turco Sisecam/Trakya disponesse di bilanci accessibili al pubblico che potevano essere utilizzati come approssimazione per determinare un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti.
3.2.3.5.
Conclusioni in merito al paese rappresentativo
(100)
Alla luce dell’analisi che precede e dei dati disponibili nel fascicolo, la Commissione ha utilizzato i dati della Turchia e della società turca Sisecam/Trakya per stabilire i corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.2.4.
Fattori produttivi
(101)
Come indicato nella nota del 14 giugno e nella nota del 17 febbraio, la Commissione ha analizzato tutti i dati disponibili per i fattori produttivi e ha deciso di utilizzare le fonti e i valori che seguono ai fini della determinazione del valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi per il vetro solare
Fattore produttivo
Codice SA
Fonte dei dati relativi alle importazioni che la Commissione intende utilizzare
Unità di misura
Sabbia
250510
Global Trade Atlas (GTA)
(
47
)
KG
Carbonato di disodio
283620
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta «cruda»
251810
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Granuli di marmo
251741
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Nitrato di sodio
310250
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Solfato di disodio
283311
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Piroantimoniato di sodio
284190
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Materiali di rivestimento
(
48
)
382499
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Materiale di imballaggio
(
49
)
441510
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Materiale di imballaggio
(
50
)
441520
Global Trade Atlas (GTA)
KG
Materiale di imballaggio
(
51
)
480439
Global Trade Atlas (GTA)
KG
3.2.4.1.
Materie prime
(102)
Di norma, nel contesto del suo processo produttivo, il vetro solare richiede una serie di materie prime a basso tenore di ferro. Tale processo inizia con la fusione di tali materie prime con frammenti di vetro in un contenitore refrattario a una temperatura di circa 1 500 °C. Il vetro liquido viene quindi formato (laminato) tra due rulli in acciaio/lega raffreddati ad acqua. Tali rulli possono presentare un motivo in negativo che viene stampato nel vetro liquido. In alternativa, il vetro viene formato su bagno di stagno liquido (flottato). Si forma così un nastro di vetro continuo e infinito. Tale nastro viene tagliato in maniera continua o meno (in linea o non in linea) nelle singole dimensioni desiderate. Dopo il taglio del vetro grezzo, si procede alla smerigliatura dei bordi; il vetro viene quindi lavato e successivamente temperato. Prima o dopo la tempra, è possibile applicare sul vetro uno strato funzionale seguendo vari metodi. Tale strato può migliorare la trasmittanza o la resistenza all’abrasione e ridurre la possibilità di imbrattamento. Il prodotto finito può essere dotato di un rivestimento antiriflesso o meno. La struttura dei costi del vetro solare è fortemente influenzata dai costi delle materie prime, in particolare la sabbia e l’energia.
(103)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso nella sezione 3.2.2 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Sono stati analogamente esclusi anche i dati relativi alle importazioni nel paese rappresentativo provenienti da paesi non membri dell’OMC il cui elenco compare nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755
(
52
)
. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base i prezzi sul mercato interno in detti paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale e, in ogni caso, tali dati relativi alle importazioni erano trascurabili. Dopo aver escluso la RPC, le importazioni da altri paesi terzi sono rimaste ampiamente rappresentative, oscillando tra il 70 % e il 100 % dei volumi totali importati in Turchia, fatta eccezione per una materia prima
(
53
)
comunque rappresentativa al 21 %.
(104)
Al fine di stabilire il valore normale, secondo la metodologia della Commissione, di norma dovrebbero essere aggiunti a tali prezzi all’importazione anche i dazi all’importazione dei fattori produttivi e dei materiali importati in Turchia, nonché i costi di trasporto interno. In considerazione della risultanza di cui ai considerando 116 e 117, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a determinare se le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame piuttosto che a determinarne l’esatta portata, la Commissione ha deciso che gli adeguamenti per i dazi all’importazione e il trasporto interno non erano necessari dato che tali adeguamenti avrebbero soltanto determinato un aumento del valore normale e, quindi, del margine di dumping.
3.2.4.2.
Manodopera
(105)
Il TurkStat pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha utilizzato le statistiche disponibili più recenti (2016) per il costo medio del lavoro nel settore 23 della classificazione statistica delle attività economiche, comunemente nota come NACE, che comprende i costi del lavoro nel settore della fabbricazione del vetro
(
54
)
.
3.2.4.3.
Energia elettrica
(106)
Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utilizzatori industriali) in Turchia è pubblicato dal TurkStat nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica ad uso industriale nella fascia di consumo corrispondente in kuruş/kWh
(
55
)
pubblicati il 26 marzo 2019 (con riferimento al periodo dell’inchiesta di riesame)
(
56
)
.
3.2.4.4.
Gas naturale
(107)
Il prezzo del gas naturale per le società in Turchia è pubblicato dal TurkStat nei suoi comunicati stampa periodici. La Commissione ha utilizzato la fissazione dei prezzi corrispondente per gli utilizzatori industriali di cui alla pubblicazione del 26 marzo 2019 (relativa al periodo dell’inchiesta di riesame)
(
57
)
.
3.2.4.5.
Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamento
(108)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), secondo comma, del regolamento di base «
[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». Inoltre, è necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(109)
Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, e alla luce dell’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza, sulla base dei dati di Sisecam/Trakya, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il totale dei costi di produzione e della manodopera. Tale percentuale è stata successivamente applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, in funzione del modello prodotto.
(110)
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l’ammortamento, la Commissione si è basata sui dati finanziari per il 2018 per la società Sisecam/Trakya estratti da Orbis.
3.2.5.
Calcolo
(111)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(112)
Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ogni fattore (materiali e manodopera) per la produzione di vetro solare. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati verificati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, vale a dire la Turchia.
(113)
Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l’ammortamento come osservato nei considerando da 108 a 110. Tali valori sono stati determinati sulla base dei bilanci di Sisecam/Trakya (cfr. sezione 3.2.3). La Commissione ha aggiunto al costo di produzione esente da distorsioni le seguenti voci:
—
spese generali di produzione e ammortamento, come spiegato al considerando 109, che rappresentavano in totale il 39 % dei costi dei materiali di Sisecam/Trakya;
—
SGAV e altri costi, che rappresentavano il 41 % del costo dei materiali per Sisecam/Trakya; e
—
profitti pari al 30,8 % del costo totale di produzione sulla base dei profitti realizzati da Sisecam/Trakya.
3.2.6.
Prezzo all’esportazione
(114)
In considerazione dell’omessa collaborazione, i prezzi all’esportazione sono stati stabiliti sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. Per determinare i prezzi all’esportazione la Commissione ha utilizzato i dati sulle importazioni cinesi comunicati nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.
(115)
Poiché tali prezzi sono comunicati su base cif (costo, assicurazione e nolo), essi sono stati adeguati al livello franco fabbrica detraendo un congruo importo per i costi di trasporto e di assicurazione tra la RPC e la frontiera dell’Unione. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato la medesima percentuale di adeguamento di cui all’inchiesta antidumping iniziale (11,7 %).
3.2.7.
Confronto e margini di dumping
(116)
La Commissione ha confrontato il valore normale costruito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, a livello franco fabbrica con il prezzo all’esportazione franco fabbrica nell’Unione.
(117)
Il margine di dumping constatato, espresso in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 33 %.
(118)
Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha sostenuto che le cifre utilizzate dalla Commissione per calcolare il margine di dumping non corrispondevano alla reale esperienza di prezzo/costo dei produttori di vetro solare e non erano compatibili con il fatto che i prezzi dell’industria dell’Unione fossero inferiori al valore normale calcolato e talvolta anche al di sotto dei prezzi all’importazione.
(119)
La Commissione ha ricordato che il margine di dumping è stato stabilito confrontando il valore normale costruito in base ai dati di un paese terzo rappresentativo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, con i prezzi medi delle esportazioni cinesi verso l’Unione, adeguati al livello franco fabbrica. Di conseguenza, i prezzi dell’industria dell’Unione non incidono sul calcolo di un margine di dumping.
3.2.8.
Conclusione sulla persistenza del dumping
(120)
La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite nel PIR.
3.3.
Probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure
(121)
Il fatto che il dumping sia continuato durante il PIR costituisce un’indicazione del rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha inoltre esaminato se vi era la probabilità di un aumento dei volumi delle esportazioni oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure. A tale proposito la Commissione ha analizzato i seguenti elementi: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata della RPC, la politica di fissazione dei prezzi dei produttori esportatori della RPC in altri mercati e l’attrattiva del mercato dell’Unione. In considerazione dell’omessa collaborazione dei produttori/esportatori della RPC, la Commissione ha basato la propria valutazione sui dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.
3.3.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata della RPC
(122)
A seguito della mancata collaborazione, nessuno dei produttori esportatori cinesi ha fornito informazioni in merito alla capacità produttiva in Cina. Il richiedente ha affermato che la capacità produttiva del settore cinese del vetro solare supera i 750 milioni di m
2
l’anno
(
58
)
. La domanda di riesame contiene elementi di prova secondo i quali tale valore rappresenta il 78 % della capacità produttiva mondiale di vetro solare
(
59
)
. Inoltre, il richiedente ha asserito che la domanda interna di vetro solare in Cina era di soli 600 milioni di m
2
nel 2016 e si è indebolita ulteriormente nella seconda metà del PIR a seguito dell’attuazione della politica 531
(
60
)
. Tale impatto è stato confermato, ad esempio, dalla relazione annuale di un produttore esportatore cinese
(
61
)
. In confronto, durante il PIR l’industria dell’Unione presentava una capacità produttiva pari a [33-38] milioni di m
2
(considerando 151) e la domanda nell’Unione era pari a [13-18] milioni di m
2
(considerando 135 e 136). La capacità produttiva cinese supera quindi di gran lunga la domanda dell’Unione (di un fattore pari a circa trentasette) e può evidenziare una maggiore attenzione al mercato dell’Unione in conseguenza dell’attuazione della politica 531.
(123)
Sulla base della banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, la Commissione ha inoltre constatato che un produttore esportatore cinese era responsabile di un’ampia maggioranza delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame nell’Unione durante il PIR. Sul sito del produttore esportatore in questione è indicata una capacità produttiva pari a [15-25] mila m
2
al giorno o [5,5-9] milioni di m
2
l’anno. Durante il PIR per il mercato dell’Unione è stato utilizzato soltanto il [10-20] % della capacità produttiva. È molto probabile che una combinazione della politica 531 e di una cessazione delle misure in vigore si tradurranno in un maggiore utilizzo di tale capacità produttiva per il mercato dell’Unione.
(124)
In conclusione, è probabile che la combinazione dell’ampia capacità produttiva, dei cambiamenti della domanda cinese, di una domanda dell’Unione relativamente limitata e dei dati disponibili delle società determini un aumento del volume delle esportazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC in caso di scadenza delle misure.
3.3.2.
Esportazioni verso paesi terzi
(125)
A seguito della mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è dovuta basare sui dati disponibili per stabilire i prezzi all’esportazione dalla Cina nei mercati di altri paesi terzi. In assenza di altre informazioni attendibili, la Commissione ha utilizzato i dati relativi alle esportazioni ottenuti dal GTA. Tali dati erano disponibili soltanto a livello di «codice tariffario» a sei cifre e comprendevano quindi diversi altri prodotti in vetro oltre al prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha concluso che tali dati non erano abbastanza precisi per essere utilizzati nel contesto dell’inchiesta.
3.3.3.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(126)
Il richiedente ha asserito che l’industria dell’Unione è l’unico mercato considerevole di vetro solare che rimane al di fuori di quello della RPC e che quest’ultimo risultava già saturo in ragione della politica 531
(
62
)
. Nonostante le misure in vigore, la quota di mercato cinese era comunque pari al 9 % durante il PIR, di conseguenza il mercato dell’Unione rimane un mercato di esportazione attrattivo per i produttori cinesi di vetro solare. Come illustrato alla sezione 6.2.3 si prevede che il mercato dell’Unione cresca. In considerazione della questione relativa al GTA di cui sopra non è stato possibile effettuare un confronto accurato tra i prezzi e i dati relativi alle esportazioni cinesi verso altri paesi.
(127)
La Commissione ha osservato altresì che altri paesi, in particolare l’India e la Turchia, hanno adottato misure di difesa commerciale relative al prodotto oggetto del riesame, circostanza questa che rende più probabile che il flusso di esportazioni dalla RPC possa essere diretto verso l’Unione.
(128)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’Unione è un mercato attrattivo per le esportazioni cinesi.
3.3.4.
Conclusioni sull’andamento probabile delle importazioni in caso di scadenza delle misure
(129)
In considerazione della notevole capacità produttiva nella RPC e dell’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi, la Commissione ha concluso che esiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping si traduca in un aumento dei volumi oggetto di dumping.
3.4.
Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping
(130)
Alla luce delle proprie risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle importazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso, sulla base dei dati disponibili, che è altamente probabile che la scadenza delle misure antidumping comporti il persistere del dumping.
4.
RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
4.1.
Produzione dell’Unione e industria dell’Unione
(131)
Durante il PIR il prodotto simile è stato fabbricato da 11 produttori dell’Unione. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(132)
La produzione totale dell’Unione durante il PIR si è attestata a circa 12 milioni di m
2
. La Commissione ha stabilito tale dato sulla base di tutte le informazioni disponibili, quali la domanda di riesame e le risposte al questionario delle società incluse nel campione. Come indicato al considerando 13, è stato selezionato un campione di produttori dell’Unione che rappresentano oltre l’80 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Osservazione preliminare
(133)
Al fine di tutelare la riservatezza di informazioni aziendali sensibili, in conformità all’articolo 19 del regolamento di base, i dati relativi ai due produttori dell’Unione inclusi nel campione sono presentati in forma indicizzata o in fasce di valori.
4.3.
Consumo dell’Unione
(134)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sommando i volumi delle vendite effettuate dall’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione alle importazioni da paesi terzi in base ai dati ricavati dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. I volumi delle vendite dei produttori dell’Unione sono stati sottoposti a controlli incrociati e, ove necessario, aggiornati con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Il volume delle importazioni è stato oggetto di controlli incrociati con i dati ottenuti da Eurostat.
(135)
Nel periodo in esame il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione
2015
2016
2017
PIR
Consumo (1 000 m
2
)
20 000 - 25 000
17 000 - 22 000
16 000 - 21 000
13 000 - 18 000
Indice (2015 = 100)
100
89
84
65
Fonte:
domanda di riesame; banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; Eurostat.
(136)
Durante il periodo in esame il consumo del prodotto oggetto del riesame nell’Unione è diminuito del 35 %. La diminuzione maggiore (di 19 punti percentuali) si è registrata tra il 2017 e il PIR. Tale riduzione è stata causata da una diminuzione della domanda da parte dei produttori dell’Unione di moduli fotovoltaici.
(137)
Sul mercato dell’Unione il vetro solare ha iniziato a essere sempre più utilizzato nel mercato della costruzione di serre. La domanda (e il consumo collegato) è tuttavia rimasta basata su progetti e limitata rispetto al consumo attuale di vetro solare nei mercati dei moduli fotovoltaici o dei moduli solari termici.
4.4.
Importazioni dalla RPC nell’Unione
4.4.1.
Volume delle importazioni dalla RPC e quota di mercato
(138)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 ed effettuando un controllo incrociato di tali dati con quelli ottenuti da Eurostat. La quota di mercato è stata stabilita sulla base del consumo dell’Unione, come determinato nella tabella 2. Nel periodo in esame le importazioni dalla RPC nell’UE e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Volume delle importazioni dalla RPC e quota di mercato
2015
2016
2017
PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (1 000 m
2
)
5 133
1 169
1 423
1 208
Indice (2015 = 100)
100
23
28
24
Quota di mercato delle importazioni dalla RPC (%)
24
6
8
9
Indice (2015 = 100)
100
26
33
36
Fonte:
domanda di riesame; banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; Eurostat.
(139)
Il volume delle importazioni dalla RPC è diminuito del 76 % durante il periodo in esame, passando da più di 5 milioni di m
2
nel 2015 a 1,2 milioni di m
2
nel PIR. Nello stesso periodo, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è diminuita passando dal 24 % al 9 % (una riduzione del 64 %). La diminuzione più significativa in termini di quota di mercato (74 %) si è verificata tra il 2015 e il 2016, dopo l’adozione delle misure antiassorbimento nell’agosto 2015
(
63
)
, quando l’aliquota del dazio antidumping su scala nazionale è aumentata passando dal 25 % al 67,1 %. Tuttavia, dal 2016 fino al PIR, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC è aumentata di 3 punti percentuali raggiungendo il 9 % nel PIR.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dalla RPC e undercutting dei prezzi
(140)
A causa dell’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha stabilito il prezzo medio all’importazione per le importazioni dalla RPC in base ai dati disponibili, in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, ossia in base alle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. I dati sono stati oggetto di controlli incrociati con quelli ottenuti da Eurostat. Durante il PIR il prezzo medio all’importazione è stato pari a 6,34 EUR/m
2
.
Tabella 4
Prezzi medi delle importazioni dalla RPC
2015
2016
2017
PIR
Prezzi medi all’importazione (in EUR/m
2
)
5,02
7,66
5,79
6,34
Indice (2015 = 100)
100
153
115
126
Fonte:
banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; Eurostat.
(141)
Durante il periodo in esame il prezzo medio all’importazione è aumentato del 26 %. Nello stesso periodo il prezzo sul mercato dell’Unione è aumentato del 19 % (cfr. tabella 9).
(142)
La Commissione ha riscontrato che i prezzi all’importazione erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il PIR confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione inclusi nel campione praticati franco fabbrica ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione con la media ponderata dei corrispondenti prezzi delle importazioni dalla RPC, su base cif, adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.
(143)
Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato ipotetico durante il PIR. Tale dato si ottiene moltiplicando il prezzo medio di vendita dell’industria dell’Unione per i quantitativi esportati nell’Unione. Il confronto tra i prezzi ha evidenziato un margine di undercutting medio ponderato pari a quasi il 10 % per le importazioni dalla RPC sul mercato dell’Unione.
4.5.
Importazioni da paesi terzi
(144)
Nel periodo in esame il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi e le loro quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Importazioni da paesi terzi
2015
2016
2017
PIR
Importazioni da tutti i paesi terzi
(1 000 m
2
)
579
943
1 492
1 704
Indice (2015 = 100)
100
163
258
294
Quota di mercato delle importazioni da tutti i paesi terzi (in %)
3
5
8
12
Indice (2015 = 100)
100
183
306
451
Prezzo delle importazioni da tutti i paesi terzi (EUR/m
2
)
6,08
6,37
7,10
7,31
Indice (2015 = 100)
100
105
117
120
Importazioni dai principali paesi terzi
Importazioni dalla Turchia (1 000 m
2
)
356
785
478
240
Indice (2015 = 100)
100
221
134
67
Quota di mercato delle importazioni dalla Turchia (in %)
2
4
3
2
Indice (2015 = 100)
100
248
159
103
Prezzo delle importazioni dalla Turchia (EUR/m
2
)
5,97
6,54
6,54
6,38
Indice (2015 = 100)
100
110
110
107
Importazioni dalla Malaysia (1 000 m
2
)
/
/
691
927
Indice (2015 = 100)
/
/
100
134
Quota di mercato delle importazioni dalla Malaysia (in %)
/
/
4
7
Indice (2015 = 100)
/
/
100
173
Prezzo delle importazioni dalla Malaysia (EUR/m
2
)
/
/
8,16
8,43
Indice (2015 = 100)
/
/
100
103
Importazioni dall’India (1 000 m
2
)
101
130
173
462
Indice (2015 = 100)
100
130
172
460
Quota di mercato delle importazioni dall’India (in %)
0
1
1
3
Indice (2015 = 100)
100
146
204
704
Prezzo delle importazioni dall’India (EUR/m
2
)
5,51
4,48
5,03
5,43
Indice (2015 = 100)
100
81
91
99
Importazioni da Taiwan (1 000 m
2
)
119
21
98
0
Indice (2015 = 100)
100
18
83
0
Quota di mercato delle importazioni da Taiwan (in %)
1
0
1
0
Indice (2015 = 100)
100
20
98
0
Prezzo delle importazioni da Taiwan (EUR/m
2
)
6,76
7,59
6,43
4,45
Indice (2015 = 100)
100
112
95
66
Importazioni dall’Ucraina (1 000 m
2
)
3
5
40
68
Indice (2015 = 100)
100
183
1 477
2 527
Quota di mercato delle importazioni dall’Ucraina (in %)
0
0
0
0
Indice (2015 = 100)
100
206
1 754
3 870
Prezzo delle importazioni dall’Ucraina (EUR/m
2
)
5,25
6,27
6,45
7,24
Indice (2015 = 100)
100
119
123
138
Fonte:
banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6.
(145)
I volumi delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono aumentati del 194 % nel corso del periodo in esame. La quota di mercato di tali importazioni durante il PIR ha rappresentato il 12 %, in aumento rispetto al 3 % del 2015. Il principale paese esportatore nell’Unione non soggetto a misure è la Malaysia, entrata sul mercato soltanto nel 2017, ma che ha già raggiunto una quota di mercato del 7 % durante il PIR. Anche le esportazioni indiane sono aumentate notevolmente fino a raggiungere una quota di mercato del 3 % durante il PIR. La quota di mercato della Turchia è diminuita, passando dal 4 % circa nel 2016 al 2 % durante il PIR. Infine, il prezzo medio di tutte le importazioni da paesi terzi non soggetti a misure è aumentato del 20 % durante il periodo in esame ed ha raggiunto il valore di 7,31 EUR/m
2
durante il PIR.
(146)
Nel periodo in esame e fatta eccezione per il 2016, il prezzo medio delle importazioni dagli altri paesi terzi era superiore al prezzo medio delle importazioni cinesi. Durante il PIR il prezzo medio all’importazione dei produttori cinesi (6,34 EUR/m
2
) era inferiore del 13 % circa rispetto al prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi (7,31 EUR/m
2
).
4.6.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.6.1.
Osservazioni generali
(147)
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame. Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici.
(148)
La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame e nelle risposte verificate al questionario. Tali dati erano riferiti a tutti i produttori dell’Unione e riguardano: la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato, la crescita, l’occupazione, la produttività, l’entità del margine di dumping e la ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(149)
La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione al questionario. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione e riguardano: i prezzi medi unitari, il costo unitario, il costo medio del lavoro, le scorte, la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la capacità di ottenere capitale. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
4.6.2.
Indicatori macroeconomici
4.6.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(150)
La Commissione ha stabilito il volume di produzione e la capacità sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame. Tali dati sono stati sottoposti a controlli incrociati e aggiornati, ove necessario, con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(151)
Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali nonché l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2015
2016
2017
PIR
Volume di produzione
(1 000 m
2
)
15 000 - 18 000
15 000 - 18 000
15 000 - 18 000
11 000 - 14 000
Indice (2015 = 100)
100
103
99
74
Capacità produttiva
(1 000 m
2
)
38 000 - 42 000
38 000 - 42 000
36 000 - 41 000
33 000 - 38 000
Indice (2015 = 100)
100
102
95
89
Utilizzo degli impianti (in %)
35-43
35-43
36-44
30-37
Indice (2015 = 100)
100
101
104
83
Fonte:
domanda di riesame; risposte verificate al questionario.
(152)
Il miglioramento del volume di produzione, della capacità e dell’utilizzo degli impianti tra il 2015 e il 2016 è avvenuto in corrispondenza all’istituzione di dazi antidumping più elevati in seguito alla nuova inchiesta antiassorbimento
(
64
)
, mentre il calo successivo a tale data ha fatto seguito a una diminuzione del consumo dell’Unione come illustrato al considerando 135.
(153)
Nel 2016 la produzione totale dell’Unione è aumentata del 3 % prima di diminuire per due anni consecutivi, determinando un calo del 26 % tra il 2015 e il PIR. Un andamento analogo si è verificato per quanto riguarda la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione. Un motivo importante per tali diminuzioni risiede nel fallimento nel 2017 di un produttore dell’Unione di grandi dimensioni (Ducatt, che nel 2015 rappresentava circa il 20 % della produzione dell’Unione e circa il 15 % della capacità).
4.6.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato nell’Unione
(154)
La Commissione ha stabilito il volume delle vendite sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame. Tali dati sono stati sottoposti a controlli incrociati e aggiornati, ove necessario, con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Nel periodo in esame le vendite dell’industria dell’Unione e la sua quota di mercato nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato nell’Unione
2015
2016
2017
PIR
Volume delle vendite (1 000 m
2
)
14 000 - 17 000
15 000 - 18 000
14 000 - 17 000
9 000 - 12 000
Indice (2015 = 100)
100
108
97
71
Quota di mercato (in %)
73
89
84
79
Indice (2015 = 100)
100
122
115
108
Fonte:
domanda di riesame; risposte verificate al questionario; banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6; Eurostat.
(155)
Tra il 2015 e il 2016 i volumi delle vendite dell’industria dell’Unione sono aumentati dell’8 %. Nel 2017 sono scesi dell’11 % rispetto all’anno precedente e si sono infine attestati a un valore del 3 % inferiore rispetto a quello del 2015. Durante il PIR il calo delle vendite dell’industria dell’Unione è stato più significativo, registrando infine un valore del 29 % inferiore rispetto ai livelli del 2015. In termini di quota di mercato l’andamento è analogo, ma l’industria dell’Unione ha aumentato la propria quota di mercato dal 73 % nel 2015 al 79 % nel PIR, a causa del calo del 35 % del consumo dell’Unione nel medesimo periodo (cfr. tabella 2).
4.6.2.3.
Crescita
(156)
Tra il 2015 e il PIR il consumo di vetro solare è diminuito del 35 %. Tale diminuzione del consumo ha avuto un impatto negativo sulla produzione e sul volume delle vendite dell’industria dell’Unione. Il volume di produzione è però diminuito soltanto del 26 % e il volume delle vendite del 29 %. Al contrario, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata dell’8 %.
4.6.2.4.
Occupazione e produttività
(157)
La Commissione ha stabilito i dati relativi all’occupazione e alla produttività sulla base dei dati contenuti nella domanda di riesame. Tali dati sono stati sottoposti a controlli incrociati e aggiornati, ove necessario, con riferimento a informazioni verificate fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Nel periodo in esame l’andamento dell’occupazione e della produttività nell’industria dell’Unione è stato il seguente:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2015
2016
2017
PIR
Numero di dipendenti (in equivalenti a tempo pieno)
546
514
458
403
Indice (2015 = 100)
100
94
84
74
Produttività (m
2
/dipendente)
29 896
32 840
35 189
29 917
Indice (2015 = 100)
100
110
118
100
Fonte:
domanda di riesame; risposte verificate al questionario.
(158)
Nel periodo in esame l’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita del 26 %. Tale diminuzione corrisponde a una diminuzione del 29 % della produzione nel medesimo periodo (cfr. tabella 6).
4.6.2.5.
Entità del dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(159)
Come spiegato nella sezione 4.4, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata rispetto al 2016 fino a raggiungere il 9 % nel PIR. Il dumping è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame in maniera significativa, come spiegato nella sezione 3, e i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad applicare prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione.
(160)
Dall’analisi degli indicatori di pregiudizio emerge che l’aliquota del dazio più elevata istituita nel 2015 a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento ha avuto un impatto positivo sull’industria dell’Unione, la quale si è ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Tuttavia le importazioni oggetto di dumping hanno continuato a esercitare una pressione sull’industria dell’Unione. L’impatto dell’aumento del volume di importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla RPC congiuntamente agli effettivi margini di dumping non hanno consentito all’industria dell’Unione di riprendersi completamente dalle passate pratiche di dumping.
4.6.3.
Indicatori microeconomici
4.6.3.1.
Prezzi
(161)
Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell’industria dell’Unione praticati ad acquirenti indipendenti nell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita e costi di produzione
2015
2016
2017
PIR
Prezzo unitario sul mercato dell’Unione (EUR/m
2
)
5-8
6-9
7-10
7-10
Indice (2015 = 100)
100
111
117
119
Costo unitario di produzione (EUR/m
2
)
5-8
5-8
5-8
5-8
Indice (2015 = 100)
100
96
94
98
Fonte:
risposte verificate al questionario.
(162)
Nel periodo in esame, i prezzi medi unitari di vendita per metro quadrato sono aumentati del 19 %. I costi di produzione, al contrario, sono rimasti più o meno stabili.
4.6.3.2.
Costo del lavoro
(163)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell’industria dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo del lavoro
2015
2016
2017
PIR
Costi medi del lavoro per dipendente (EUR)
36 259
38 171
40 781
42 931
Indice (2015 = 100)
100
105
112
118
Fonte:
risposte verificate al questionario.
(164)
Tra il 2015 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è aumentato del 18 %.
4.6.3.3.
Scorte
(165)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2015
2016
2017
PIR
Scorte finali (1 000 m
2
)
1 200 - 1 500
1 300 - 1 600
1 300 - 1 600
1 400 - 1 700
Indice (2015 = 100)
100
125
131
132
Scorte finali in percentuale della produzione (in %)
12,5
14,4
13,7
16,2
Indice (2015 = 100)
100
115
109
129
Fonte:
risposte verificate al questionario.
(166)
Durante il periodo in esame il livello delle scorte è aumentato del 32 % in termini assoluti e del 29 % in termini relativi. Tuttavia, in considerazione delle differenze tra il prodotto oggetto del riesame in termini di dimensioni, motivi, rivestimento ecc. per ciascun cliente, i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno fabbricato soltanto a fronte di un ordine. Le scorte di tali società hanno quindi registrato prodotti la cui produzione è stata ripartita nel corso dell’anno in esame, ma che è stata dedicata a un cliente specifico al quale i prodotti sono stati venduti successivamente.
4.6.3.4.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(167)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2015
2016
2017
PIR
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
-10 % - 0 %
5 % - 15 %
5 % - 15 %
5 % - 15 %
Indice (2015 = 100)
-100
192
236
214
Flusso di cassa (1 000 EUR)
2 000-5 000
10 000 - 13 000
15 000 - 18 000
13 000 -16 000
Indice (2015 = 100)
100
437
581
465
Investimenti (1 000 EUR)
4 000 -7 000
0-3 000
1 000 -4 000
1 000 -4 000
Indice (2015 = 100)
100
12
23
25
Utile sul capitale investito (in % degli attivi netti)
-10-0
20-30
40-50
30-40
Indice (2015 = 100)
-100
355
549
481
Fonte:
risposte verificate al questionario.
(168)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione sotto forma di percentuale sul fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è aumentata passando dal [-10 % - 0 %] al [5 % - 15 %], mentre il flusso di cassa è migliorato del 365 %. Gli investimenti nominali sono calati del 75 % nel periodo in esame. L’utile sul capitale investito, espresso in percentuale del portafoglio netto di immobilizzazioni, è aumentato notevolmente durante il periodo in esame.
(169)
L’andamento del flusso di cassa, che rappresenta la capacità dell’industria di autofinanziare le proprie attività, è stato positivo durante il periodo in esame. In considerazione dei miglioramenti in termini di redditività e flusso di cassa, la capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitale è aumentata notevolmente tra il 2015 e il PIR.
4.6.4.
Conclusioni sul pregiudizio
(170)
Nel periodo in esame gli indicatori economici dell’industria dell’Unione sono stati influenzati da una riduzione del 35 % del consumo di vetro solare dell’Unione tra il 2015 e il PIR.
(171)
Nonostante il calo del consumo, tra il 2015 e il 2017, l’industria dell’Unione ha mantenuto un volume di produzione relativamente stabile. Tra il 2017 e il PIR il volume di produzione è diminuito in misura ancora più significativa (del 25 %). La quota di mercato dell’industria dell’Unione è passata dal 73 % nel 2015 al 79 % durante il PIR.
(172)
Nonostante la riduzione iniziale della quota di mercato delle importazioni cinesi dopo le misure antiassorbimento nell’agosto 2015, la quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta relativamente importante durante il PIR (9 %).
(173)
Gli indicatori macroeconomici hanno rispecchiato la fragilità dell’industria dell’Unione. Sono migliorati in seguito all’adozione delle misure antiassorbimento nel 2015, ma successivamente sono peggiorati a causa del calo del consumo dell’Unione. Come spiegato nella sezione 4.6, questo andamento può essere osservato per quanto riguarda la produzione/capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, il volume delle vendite, la quota di mercato e la produttività dell’Unione. Il numero di dipendenti è diminuito costantemente durante il periodo in esame.
(174)
Gli indicatori microeconomici, al contrario, hanno evidenziato un miglioramento della situazione per l’industria dell’Unione. Nel periodo in esame, il costo di produzione unitario è rimasto stabile, mentre i prezzi sul mercato dell’Unione sono aumentati. Tale situazione positiva si è riflessa in un aumento della redditività, passata dal [-10 % - 0 %] nel 2015 al [5 % - 15 %] durante il PIR.
(175)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione si sia ampiamente ripresa dal pregiudizio notevole causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Tuttavia, in considerazione della diminuzione del consumo dell’Unione e della quota di mercato relativamente elevata delle importazioni cinesi oggetto di dumping, la situazione dell’industria dell’Unione è rimasta fragile.
5. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
5.1.
Osservazioni preliminari
(176)
Dato che l’industria dell’Unione non ha più continuato a subire un pregiudizio notevole, la Commissione ha esaminato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(177)
Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: la capacità produttiva e le capacità inutilizzate della RPC, nonché l’attrattiva del mercato dell’Unione.
(178)
In considerazione dell’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, l’analisi delle capacità produttive e delle capacità inutilizzate nella RPC è stata basata sui dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A questo proposito la Commissione si è basata sulla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, su Eurostat, sulle banche dati di cui al considerando 35, nonché sugli elementi di prova presentati dal richiedente nella domanda di riesame.
(179)
La Commissione ha analizzato ulteriormente gli effetti sull’industria dell’Unione della probabile reiterazione delle importazioni oggetto di dumping. L’analisi ha tenuto conto altresì del probabile futuro aumento del consumo di vetro solare nell’Unione e della situazione di redditività dell’industria dell’Unione alla fine del periodo in esame.
5.2.
Probabilità di un riorientamento delle importazioni oggetto di dumping verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure
5.2.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzate nella RPC
(180)
La Cina è il maggiore produttore di vetro solare a livello mondiale. Dal 2015 la sua capacità produttiva è cresciuta notevolmente, passando da 460 milioni di m
2
nel 2015 a quasi 770 milioni di m
2
durante il PIR. Tale capacità superava ampiamente il consumo interno, influenzato negativamente a partire dal 2018 dalla politica «531» del governo cinese di cui al considerando 66.
(181)
Nel contempo un elemento di prova dimostra che la capacità di taluni produttori esportatori cinesi è in espansione
(
65
)
.
5.2.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(182)
Il mercato dell’Unione presenta dimensioni relativamente grandi e una crescita futura è probabile
(
66
)
. Nonostante la diminuzione iniziale tra il 2015 e il 2016, dal 2016 le importazioni dei produttori esportatori cinesi sono cresciute e hanno raggiunto il 9 % durante il PIR. Ciò dimostra che, nonostante le misure in vigore, il mercato dell’Unione è rimasto attrattivo per i produttori esportatori cinesi.
(183)
Durante il PIR i prezzi dell’Unione erano relativamente più elevati rispetto a quelli delle attuali importazioni cinesi (cfr. tabelle 4 e 9). Durante il PIR i prezzi all’importazione dalla Cina sono stati inferiori a quelli di vendita dell’industria dell’Unione. Ciò rende il mercato dell’Unione attrattivo in termini di prezzi. Pertanto, è molto probabile che, in caso di scadenza delle misure, le esportazioni cinesi si farebbero notevolmente strada nel contesto del consumo dell’Unione semplicemente in virtù dei loro prezzi bassi.
(184)
Le misure di difesa commerciale contro le importazioni del prodotto oggetto del riesame in India e in Turchia, altri importanti mercati, limitano inoltre le possibilità dei produttori esportatori cinesi di esportare verso tali paesi e aumentano ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione, verso il quale tali esportazioni possono essere riorientate qualora le misure sulle importazioni di vetro solare nell’Unione scadano.
5.2.3.
Conclusione
(185)
Date le elevate capacità inutilizzate esistenti in Cina, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i prezzi dell’Unione relativamente elevati, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di vetro solare cinese oggetto di dumping vengano esportati nell’Unione a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
5.3.
Effetti sulla situazione dell’industria dell’Unione
(186)
La Commissione ha esaminato quale sarebbe l’incidenza della scadenza delle misure sugli indicatori di pregiudizio.
(187)
Secondo i produttori dell’Unione, il probabile aumento delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina avrebbe un grave effetto negativo sulla loro situazione finanziaria. A loro parere gli utilizzatori inizierebbero ad acquistare vetro solare a basso prezzo proveniente dalla Cina, anziché mantenere l’industria dell’Unione come principale fornitore. A loro avviso, le vendite di vetro solare ai loro clienti diminuirebbero di conseguenza del 30 %-75 %, a seconda della società e del cliente. In considerazione delle offerte a basso prezzo cinesi a disposizione dei clienti, i produttori dell’Unione ritenevano che i prezzi dell’industria dell’Unione sarebbero soggetti a pressione e diminuirebbero quindi di 0,9-2,6 EUR/m
2
a seconda del cliente e del prodotto. Inoltre i produttori dell’Unione hanno affermato che il «vetro da orticoltura» sarebbe soggetto a ripercussioni minori dato che il vetro solare utilizzato per costruire una serra è tagliato secondo una forma specifica, gli ordini sono basati su progetti e la consegna tempestiva svolge un ruolo importante.
(188)
Sulla base delle ipotesi di cui sopra, l’industria dell’Unione ha previsto scenari diversi riguardo al probabile impatto delle misure sulla sua situazione finanziaria e ha simulato l’effetto del calo delle vendite e/o dei prezzi sulla sua struttura dei costi. Uno degli scenari teneva conto della crescita prevista del mercato. In tutti i diversi scenari, dalle simulazioni è emerso che la scadenza delle misure comporterebbe perdite considerevoli per l’industria dell’Unione.
(189)
La Commissione ha valutato gli scenari di cui sopra per verificare se fossero realistici. Tra il 2009 e il 2012 (ossia prima dell’istituzione delle misure), le importazioni di vetro solare nell’Unione hanno registrato una crescita notevole, passando da 1,2 milioni di m
2
nel 2009 a 8,35 milioni di m
2
nel 2012. Il forte aumento delle importazioni a basso prezzo ha determinato diminuzioni dei prezzi, la perdita di quote di mercato e un deterioramento della redditività dell’industria dell’Unione, e hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione
(
67
)
.
(190)
In tale contesto, la Commissione ha analizzato il probabile impatto delle importazioni a basso prezzo sulla situazione attuale dell’industria dell’Unione, prendendo come punto di partenza le informazioni verificate dei produttori dell’Unione. Ha ritenuto, sulla base di quanto osservato nell’inchiesta iniziale, che qualora sul mercato dell’Unione dovessero aumentare nuovamente le importazioni di vetro solare cinese a basso prezzo, esse innanzitutto conquisterebbero quote di mercato a spese dell’industria dell’Unione e successivamente rileverebbero la quota di mercato delle esportazioni nell’Unione effettuate da produttori di paesi terzi.
(191)
Su tale base, la Commissione ha calcolato che se le importazioni cinesi a basso prezzo aumentassero di 3,5 milioni di m
2
a detrimento delle vendite dell’Unione, la conseguente riduzione della produzione dell’Unione e il conseguente aumento del costo di produzione unitario dovuto ai costi fissi si tradurrebbero in un calo della redditività dell’industria dell’Unione fino al raggiungimento del punto di pareggio (ossia una situazione nella quale le entrate corrispondono all’importo totale dei costi fissi e variabili).
(192)
Tale calcolo tiene conto della natura della produzione di vetro solare, che comporta una percentuale particolarmente elevata di costi fissi di produzione. Inoltre, il processo di produzione non può essere interrotto e, in caso di calo delle vendite, le possibilità di ridurre al minimo i fattori produttivi sono limitate
(
68
)
. Di conseguenza per l’industria dell’Unione è assolutamente importante mantenere una produzione minima per coprire i costi fissi e mantenere i volumi minimi delle vendite.
(193)
Tale calcolo è prudenziale. Data l’ampia capacità produttiva delle società cinesi e i loro attuali prezzi bassi, notevolmente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, è probabile che i produttori esportatori cinesi possano esportare volumi superiori a 3,5 milioni di m
2
e possano fare diminuire i prezzi dell’Unione, circostanza questa che determinerebbe ulteriori perdite e una situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione.
(194)
Inoltre, dato che l’industria dell’Unione non produce scorte, deve essere organizzata sulla base di contratti od ordini da parte dei clienti (cfr. sezione 4.6.3.3 Scorte). Di conseguenza, qualsiasi riduzione importante dei volumi di vendita delle società potrebbe portare a perdite insostenibili e al fallimento.
5.4.
Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione
(195)
Di conseguenza la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure sulle importazioni originarie della RPC comporterebbe in breve tempo il rischio di reiterazione del pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione.
6. INTERESSE DELL’UNIONE
(196)
In conformità all’articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se potesse concludere chiaramente che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel caso di specie, nonostante l’accertamento del rischio di reiterazione del dumping pregiudizievole. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi implicati, compresi quelli dell’industria e degli utilizzatori dell’Unione.
6.1.
Interessi dell’industria dell’Unione
(197)
Al considerando 195 si è concluso che probabilmente l’industria dell’Unione subirebbe un grave deterioramento della sua situazione in caso di scadenza delle misure antidumping. Di conseguenza il mantenimento delle misure andrebbe a vantaggio dell’industria dell’Unione, consentendole di mantenere i volumi di vendita, la quota di mercato e la redditività, nonché di migliorare ulteriormente la sua situazione economica.
(198)
L’abrogazione delle misure comporterebbe invece un notevole aumento delle importazioni cinesi verso il mercato dell’Unione a prezzi inferiori e di dumping, circostanza questa che causerebbe una reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria dell’Unione e ne minaccerebbe la redditività.
6.2.
Interesse degli utilizzatori
(199)
Nella fase di apertura sono stati contattati più di 40 utilizzatori. Quattro di loro hanno risposto al questionario.
(200)
Numerosi utilizzatori di vetro solare (produttori di moduli fotovoltaici e fototermici) hanno espresso parere contrario al mantenimento delle misure.
(201)
Le argomentazioni degli utilizzatori hanno riguardato l’aumento dei costi di produzione, la capacità dei produttori di vetro solare di soddisfare la domanda, gli investimenti previsti per la produzione di pannelli solari, nonché aspetti ambientali. Gli utilizzatori hanno altresì sottolineato che, dopo la cessazione dei dazi antidumping e antisovvenzioni sulle importazioni di moduli e celle fotovoltaici dalla Cina, l’industria dell’Unione aveva subito una concorrenza sleale da parte della Cina. Gli utilizzatori hanno ritenuto ingiusto che sebbene attualmente non vi siano misure di difesa commerciale in vigore per le celle e i moduli solari, le importazioni di uno dei componenti dei moduli fotovoltaici, il vetro solare, continuino ad essere soggette a dazi
(
69
)
. Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha ribadito che non vi era stato un approccio coerente nei confronti del settore. Mentre le misure sulle importazioni di moduli e celle solari sono scadute, la Commissione era pronta a mantenere le misure sul vetro solare. Analogamente, in seguito alla divulgazione delle informazioni, l’associazione dell’industria dell’Unione dell’energia solare ESMC ha affermato che mantenere i dazi all’importazione sul vetro solare sarebbe difficile per gli attuali produttori di moduli solari dell’Unione in quanto aumenta i loro costi per il vetro, mentre i moduli importati nell’Unione non sono soggetti a tali tariffe, anche quando è utilizzato vetro cinese.
(202)
La Commissione ha ricordato che il fatto che non siano state mantenute le misure sui moduli solari nel settembre 2018 non si traduce in un diritto dei produttori di moduli solari di vedere soppresse anche le misure per i prodotti a monte. Piuttosto, a norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione deve effettuare per ciascuna inchiesta una verifica dell’interesse dell’Unione separata. La Commissione ha pertanto verificato se il mantenimento delle misure sul vetro solare avrebbe un effetto negativo sproporzionato sugli utilizzatori, come illustrato più avanti.
6.2.1.
Costi di produzione
(203)
Diversi utilizzatori hanno sostenuto che i dazi antidumping hanno avuto un effetto negativo sulle loro attività, in quanto hanno aumentato i costi di produzione. Il fatto di aver dovuto pagare prezzi più elevati rispetto ai loro concorrenti al di fuori dell’Unione ha costituito, a loro avviso, uno svantaggio concorrenziale diretto per i produttori di pannelli solari dell’Unione rispetto ai produttori dei pannelli solari importati. Gli utilizzatori hanno altresì sostenuto che, sebbene negli ultimi anni i vari componenti dei moduli fotovoltaici siano diventati significativamente più economici, il prezzo del vetro solare è rimasto allo stesso livello e pertanto il suo costo relativo rispetto all’intero modulo fotovoltaico è aumentato. Di conseguenza il vetro solare costituisce attualmente il secondo maggiore fattore di costo nel contesto di un pannello solare.
(204)
Inoltre, gli utilizzatori hanno osservato che, sebbene la maggior parte dei moduli da essi prodotti siano denominati moduli «vetro/pellicola», ossia con vetro sul lato anteriore e una pellicola di plastica sul retro, gli utilizzatori stanno producendo sempre più spesso moduli «vetro/vetro», ossia moduli con vetro su entrambi i lati. Dato che il modulo «vetro/vetro» richiede l’utilizzo di due fogli di vetro anziché di uno, la quota del vetro solare nel contesto dei costi di produzione raddoppia.
(205)
EU ProSun, che rappresenta diversi utilizzatori, ha sostenuto che la quota dei costi del vetro solare nel contesto di un pannello solare è pari al 10 %. Altri due utilizzatori hanno sostenuto che la quota del vetro nel contesto dei loro costi era, rispettivamente, pari al 7 % e al 10 % per il modulo «vetro/pellicola» e al 14 % e al 22 % per il modulo «vetro/vetro».
(206)
Secondo il parere di EU ProSun, l’impatto delle misure sui costi sarebbe pari al 3 % per il modulo «vetro/pellicola» e al 6 % per il modulo «vetro/vetro».
(207)
EU ProSun Glass, che rappresenta l’industria dell’Unione del vetro solare, ha sostenuto che l’incidenza dei dazi sui costi di produzione di un modulo è limitata. EU ProSun Glass ha presentato calcoli che dimostrano che, sulla base degli attuali prezzi dell’Unione per il vetro solare, la quota dei costi del vetro solare nel contesto di un modulo fotovoltaico è pari al 4 %. I costi aggiuntivi dovuti alle misure in vigore, sulla base dei prezzi attuali delle offerte cinesi, rappresentano, secondo il suo calcolo, l’1,5 % del costo finale del modulo. A suo avviso, l’impatto aggiuntivo sui costi per gli utilizzatori sarebbe ancora più limitato, dal momento che la maggior parte degli utilizzatori dell’Unione sarebbe attiva nel segmento residenziale del mercato e venderebbe, oltre al modulo, anche una serie completa di servizi e prodotti quali l’installazione e la batteria. In caso di vendita di una serie completa di servizi e prodotti, la quota del vetro nel contesto del modulo sarebbe inferiore allo 0,5 %.
(208)
Nel caso iniziale è stato ritenuto che il vetro solare costituisca soltanto una parte limitata (circa il 6-8 %) dei costi dei moduli solari
(
70
)
. Inoltre dato che gli utilizzatori stavano acquistando quantitativi significativi di vetro solare dai produttori dell’Unione e gli utilizzatori potevano acquistare il vetro da paesi diversi dalla RPC, è stato concluso che l’impatto delle misure iniziali sui costi dei moduli solari era inferiore all’1 %.
(209)
Tuttavia, rispetto all’inchiesta iniziale, il livello delle misure antidumping è aumentato, passando dal 25 % al 67 %, il che rappresenta un ulteriore impatto sui costi rispetto alla situazione dell’inchiesta iniziale.
(210)
La Commissione ha constatato che, nonostante le argomentazioni degli utilizzatori, la struttura dei costi dei moduli solari non è cambiata notevolmente rispetto all’inchiesta iniziale. Secondo uno studio di un istituto indipendente, basato sul livello dei prezzi nel 2017-2018, la quota relativa del costo del vetro solare nel contesto di un modulo è stata in media pari al 9 %
(
71
)
e quindi non notevolmente superiore al 6-8 % stabilito nell’inchiesta iniziale. La Commissione ha osservato che ciò corrispondeva all’informazione fornita dagli utilizzatori secondo la quale la quota in termini di costo del vetro rispetto a un modulo intero era compresa tra il 7 % e il 10 % (cfr. considerando 205).
(211)
Per quanto riguarda la quota crescente del modulo «vetro/vetro» sul mercato, la Commissione ha riscontrato che durante il PIR tale tipo di prodotto rappresentava circa il 10 % del consumo dell’Unione e che, di conseguenza, la sua quota relativa sul mercato era ancora limitata. Sebbene la quota di mercato di tale prodotto sia in aumento, non si prevede che essa superi il 30 % nei prossimi cinque anni
(
72
)
.
(212)
Infine gli utilizzatori hanno comunque continuato ad acquistare la maggior parte del vetro sul mercato dell’Unione e diversi utilizzatori hanno sostenuto che continuerebbero a farlo anche in caso di scadenza delle misure.
(213)
Sulla base degli elementi di cui sopra, la Commissione ha osservato che il modesto incremento relativo della quota del vetro solare nei costi di produzione dei moduli solari di cui al considerando 205, la produzione crescente di moduli «vetro/vetro» e l’aumento del livello delle misure si sono tradotti in un maggiore impatto delle misure sui costi degli utilizzatori rispetto a quello stabilito nell’inchiesta iniziale. La Commissione ha stimato che l’impatto dei costi delle misure sui produttori di moduli fotovoltaici è stato stimato tra il 2 % e il 3 %.
(214)
Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha sostenuto che le informazioni del
Fraunhofer Institute für Solare Energiesysteme ISE
(«l’Istituto Fraunhofer») sulla quota dei costi del vetro solare nel contesto del modulo solare, stabilita dalla Commissione nel considerando 210, erano obsolete. Secondo nuove informazioni ricevute da EU ProSun dall’Istituto Fraunhofer, la quota dei costi del vetro solare nel contesto dei costi dei moduli solari è aumentata dal 2019, passando dal 9 % all’11 %. EU ProSun ha inoltre sostenuto che, secondo la stessa fonte, la futura quota dei moduli «vetro/vetro» sarebbe superiore a quella indicata dalla Commissione al considerando 211, in quanto lo studio cui la Commissione faceva riferimento nello stesso considerando si riferiva al mercato mondiale e non al solo mercato dell’Unione. Secondo le previsioni dell’Istituto Fraunhofer, sul mercato dell’Unione la quota del modulo «vetro/vetro» sarebbe più elevata. EU ProSun ha inoltre affermato che la quota del modulo «vetro/vetro» è oramai del 18,5 %, e non del 10 % come indicato nello studio.
(215)
EU ProSun ha inoltre affermato che i margini del settore dei pannelli solari erano per lo più inferiori al 5 %, se non negativi. Ha quindi sostenuto che il mercato dell’Unione dei moduli solari era altamente sensibile ai prezzi e che pertanto l’ulteriore aumento dei costi del 2-3 % comporterebbe ulteriori chiusure e licenziamenti.
(216)
La Commissione ha preso atto delle informazioni trasmesse a EU ProSun dall’Istituto Fraunhofer in relazione all’aumento della quota dei costi del vetro solare nel contesto del costo del modulo solare dal 2019. Ha osservato che tale sviluppo non rientra nel periodo dell’inchiesta di riesame e può essere pertinente solo in sede di valutazione degli oneri futuri per i produttori di moduli solari. Per quanto riguarda la quota di mercato dei moduli «vetro/vetro», ha inoltre preso atto delle informazioni secondo cui lo studio citato al considerando 211 riguardava un mercato mondiale, mentre la situazione e le prospettive future possono differire nell’Unione. Per quanto riguarda la quota esatta, ha tuttavia ritenuto che il valore del 18,5 % citato da EU ProSun non fosse suffragato da alcun elemento di prova. Analizzando i dati verificati dei produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha constatato che l’attuale quota dei moduli «vetro/vetro» sul mercato raggiungeva solo il 14 %. Poiché i due produttori verificati rappresentavano più dell’80 % delle vendite sul mercato del vetro solare durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha concluso che la percentuale era rappresentativa della situazione del mercato.
(217)
Inoltre, anche se la proporzione dei moduli «vetro/vetro» fosse leggermente aumentata dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, ciò non modificherebbe le conclusioni secondo cui mantenendo le misure al livello attuale l’impatto sui costi per gli utilizzatori rimarrebbe limitato. Come confermato da EU ProSun e da diversi utilizzatori, questi ultimi acquistavano quantitativi significativi di vetro solare dai produttori dell’Unione e, secondo gli utilizzatori, la situazione non cambierebbe in futuro. Gli utilizzatori potevano inoltre importare vetro solare da altri paesi non soggetti a misure, e durante il periodo dell’inchiesta di riesame il vetro importato da tali paesi rappresentava il 12 % della quota di mercato (cfr. tabella 5).
(218)
Per quanto riguarda l’argomentazione degli utilizzatori secondo cui l’ulteriore aumento dei costi del 2-3 % porterebbe a ulteriori chiusure e licenziamenti, la Commissione ha ricordato che il mantenimento delle misure non dovrebbe portare a ulteriori aumenti dei prezzi, in quanto si limita a mantenere i dazi già esistenti sul vetro solare dalla Cina. Come ricordato al considerando 217, per via della prossimità geografica gli utilizzatori continueranno a rifornirsi per la maggior parte di vetro solare dai produttori dell’Unione e/o potrebbero importare vetro solare da altri paesi non soggetti a misure quali la Turchia, la Malaysia e l’India.
(219)
Su questa base la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure comporterebbe oggi probabilmente costi di produzione più elevati per gli utilizzatori rispetto ai costi delle misure iniziali, dato che il costo relativo del vetro nel totale dei costi di produzione è leggermente aumentato. Tuttavia, rispetto al totale dei costi di produzione complessivi, la Commissione ha concluso che l’impatto sui costi per gli utilizzatori rimarrebbe comunque limitato e pertanto non diventerebbe un fattore critico per il mantenimento dell’attività nell’Unione.
6.2.2.
Capacità produttiva per il vetro solare nell’Unione
(220)
Secondo gli utilizzatori, l’industria del vetro solare dell’Unione non dispone di una capacità produttiva sufficiente a soddisfare la domanda di vetro solare presente sul mercato. Gli utilizzatori hanno inoltre sostenuto che i produttori di vetro solare dell’Unione non hanno aumentato le loro capacità, né hanno in programma di farlo. A loro avviso, le capacità produttive attuali sono inferiori alla domanda attuale di vetro solare. Secondo gli utilizzatori, questa situazione impone loro di impiegare vetro importato da altri paesi quali la Malaysia o la Turchia o di importare il vetro dalla Cina a costi più elevati. A loro avviso, tuttavia, il vetro importato da tali paesi non è sempre di qualità sufficiente.
(221)
L’industria dell’Unione ha ritenuto invece che l’offerta di vetro solare del mercato fosse sufficiente a soddisfare la domanda. Ha sostenuto di non aver mai rifiutato di fornire uno dei produttori di pannelli solari dell’Unione a causa della presunta mancanza di capacità disponibile. Al contrario, si è detta disposta a discutere eventuali ordini aggiuntivi e ha confermato la capacità di fornire volumi più elevati.
(222)
La Commissione ha osservato innanzitutto che il consumo di vetro solare durante il PIR era pari a [13-18] milioni di m
2
(cfr. tabella 2). In secondo luogo, la produzione totale dell’industria dell’Unione verificata della Commissione si attestava su un livello pari a [11 – 14] milioni di m
2
. In terzo luogo, la capacità totale verificata dei due produttori dell’Unione era di [14-18] milioni di m
2
.
(223)
La Commissione ha pertanto concluso che nel PIR solo i due produttori verificati di vetro solare disponevano di una capacità inutilizzata pari a [5-8,5] milioni di m
2
, che poteva essere fornita senza ulteriori investimenti. La Commissione ha pertanto ritenuto infondata l’argomentazione degli utilizzatori.
(224)
Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha sostenuto che già in seguito al periodo dell’inchiesta di riesame la capacità produttiva dei produttori di vetro solare non soddisfaceva la domanda di vetro solare degli utilizzatori, visto che due degli utilizzatori hanno investito, nel 2019/2020, in nuove capacità per un totale di 950 MW. Su tale base EU ProSun ha sostenuto che si rilevava già ora una mancanza di offerta di vetro solare sul mercato. In risposta all’argomentazione, dopo la divulgazione delle informazioni EU ProSun Glass, in rappresentanza dei produttori dell’Unione, ha ribadito che alcuni importanti produttori di pannelli solari presentati da EU ProSun come operanti sul mercato avevano oramai cessato la produzione. La capacità esistente è stata pertanto sostituita dalle capacità create recentemente.
(225)
La Commissione ha innanzitutto osservato che, secondo le informazioni fornite da EU ProSun, i produttori di moduli solari avevano una capacità combinata di oltre 5 GW nel 2019. Ha anche osservato, tuttavia, che alcuni produttori di moduli solari avevano già cessato la produzione. Le capacità combinate delle società che hanno cessato la produzione superavano 1 GW
(
73
)
. Le risultanze della Commissione hanno pertanto confermato che le capacità create recentemente hanno parzialmente sostituito gli investimenti effettuati nel 2019/2020 da alcune società indicate da EU ProSun.
(226)
In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che le capacità esistenti e quelle create recentemente non corrispondevano necessariamente alla produzione di moduli solari. In base ai dati forniti da EU ProSun, nel 2019 è stata utilizzata meno della metà della capacità produttiva di moduli solari. La Commissione ha pertanto ritenuto che le capacità create recentemente non si erano automaticamente tradotte in una equivalente produzione di vetro solare e nella crescita della domanda di vetro solare, almeno non subito dopo l’avviamento.
(227)
In terzo luogo, la Commissione ha ricordato che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, oltre ai due produttori di vetro solare verificati, esistevano altri produttori di vetro solare. Secondo le informazioni fornite dall’industria dell’Unione del vetro solare, la capacità totale dei produttori di vetro solare era di [33-38] milioni di m
2
(cfr. tabella 6)
(
74
)
. La capacità totale per il vetro solare sul mercato supera pertanto di quasi 3 volte la sua attuale produzione.
(228)
Su tale base, la Commissione ha respinto l’argomentazione di EU ProSun secondo la quale attualmente sul mercato dell’Unione si rilevava una mancanza di offerta di vetro solare.
6.2.3.
Futura espansione del mercato
(229)
Tutte le parti interessate hanno convenuto che la domanda di pannelli solari e, di conseguenza, di vetro solare sia in crescita e che aumenterà notevolmente negli anni a venire. Tra i fattori principali figurano l’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di energie rinnovabili, la sua potenziale revisione al rialzo e il Green Deal europeo in generale, che mira alla neutralità climatica e stimola il settore delle tecnologie verdi dell’UE, comprese le energie rinnovabili e altre tecnologie a basse emissioni di carbonio. Si prevede una crescita in tutti i segmenti del mercato (residenziale, commerciale, industriale e dei servizi pubblici), a seconda dello sviluppo delle politiche pubbliche in ciascuno Stato membro.
(230)
Attualmente, la generazione di energia elettrica tramite moduli solari nell’Unione è pari a 1,7 GW
(
75
)
. In attesa dell’aumento della domanda futura, diversi utilizzatori situati in Austria, Francia, Germania, Italia e Slovenia hanno annunciato che si stanno preparando a espandere le loro capacità produttive. Nel complesso, e nel caso in cui i nuovi piani di capacità siano pienamente attuati e utilizzati, gli investimenti pianificati dagli utilizzatori equivarrebbero, in aggiunta ai 900 MW di cui alla sezione 6.2.2, a 2,9 GW di generazione supplementare nei prossimi 2-3 anni, triplicando così la produzione dei moduli fotovoltaici. EU ProSun ha inoltre sostenuto che uno degli investimenti previsti rappresenterebbe, nella seconda fase di attuazione, una capacità supplementare di 2 GW. Ha inoltre fatto riferimento a una società svizzero-tedesca che intende investire in una produzione a livello di GW.
(231)
Su tale base, EU ProSun e alcuni degli utilizzatori hanno sostenuto che, qualora le misure siano mantenute in vigore, ciò potrebbe compromettere i loro investimenti programmati dato che dovrebbero sostenere costi aggiuntivi e non vi sarebbe un’offerta sufficiente di vetro solare sul mercato.
(232)
L’industria dell’Unione del vetro solare ha espresso il parere secondo il quale il nuovo aumento annunciato delle capacità sarebbe vantaggioso per il suo settore. Tuttavia, a suo avviso, le nuove capacità previste hanno sostituito in una certa misura le capacità produttive precedentemente chiuse. L’industria dell’Unione ha affermato altresì che, come avvenuto in passato, i nuovi investimenti potrebbero non concretizzarsi come annunciato. Inoltre l’industria dell’Unione ha sostenuto che tutti i nuovi stabilimenti da costruire non sarebbero operativi a pieno regime sin dall’avvio delle loro attività.
(233)
Per esaminare tali argomentazioni la Commissione ha rivalutato le proprie risultanze. Ha ribadito quanto segue: innanzitutto, gli elementi di prova inclusi nel fascicolo non indicano che gli investimenti previsti sarebbero subordinati all’abolizione delle misure antidumping in vigore. Di fatto, dagli elementi di prova contenuti nel fascicolo emerge piuttosto che numerosi dei progetti annunciati sono stati principalmente dettati dalla prospettiva della futura crescita del mercato dei pannelli solari, piuttosto che dalla presenza o meno di misure sul vetro solare. Pertanto la decisione di mantenere o meno le misure sul vetro solare non può essere considerata un fattore determinante per la progettazione o la concretizzazione dei progetti di espansione di cui sopra.
(234)
In secondo luogo, la Commissione ha ricordato che l’analisi dell’impatto sui costi di cui alla sezione 6.2.1 ha evidenziato che i costi delle misure per gli utilizzatori interessati sarebbero piuttosto bassi. Gli investimenti previsti non mettono in discussione tale conclusione in quanto i costi per tale produzione aggiuntiva nel settore degli utilizzatori avrebbero la stessa portata limitata.
(235)
In terzo luogo, sulla base dell’analisi di cui alla sezione 6.2.2, la Commissione ha ribadito che la capacità attuale dell’industria dell’Unione è in grado di soddisfare l’aumento della domanda indotta dagli investimenti previsti. Inoltre qualsiasi aumento della domanda sarebbe in ogni caso progressivo, circostanza questa che consentirebbe all’industria del vetro solare di accoglierla e di aumentare la propria capacità, se del caso, come sostenuto dalla stessa. Inoltre, gli utilizzatori potrebbero continuare a rifornirsi del vetro proveniente da altri paesi come la Turchia, la Malaysia e l’India, come hanno fatto durante il PIR.
(236)
Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha inoltre sostenuto che i produttori di vetro solare non avevano la capacità necessaria per soddisfare la domanda futura di vetro solare. Ha inoltre affermato che gli utilizzatori non potevano importare il vetro poiché la qualità del vetro importato non era sufficiente. A sostegno di tale tesi ha fornito una relazione di uno degli utilizzatori che indicava che un particolare ordine di una società malese si era rivelato carente.
(237)
La Commissione non è convinta del fatto che la qualità del vetro solare proveniente da altri paesi terzi non soggetti alle misure sia risultata talmente inferiore da non poter essere considerata un’alternativa plausibile per un fabbricante europeo di moduli. Nell’inchiesta antidumping sulle importazioni di vetro solare dalla Malaysia, tutte le parti hanno convenuto che tali importazioni erano in concorrenza effettiva con il vetro solare realizzato nell’Unione. Come indicato in precedenza, le importazioni di vetro solare nell’Unione dalla Malaysia erano aumentate e avevano raggiunto, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, una quota di mercato del 7 %. Ciò indica che il vetro solare malese è generalmente di qualità sufficientemente elevata, anche se in singoli casi una consegna di vetro solare da tale paese presentava difetti e non corrispondeva pienamente alle condizioni e alle specifiche concordate. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(238)
Dopo la divulgazione delle informazioni, EU ProSun ha inoltre sostenuto che il pregiudizio potenzialmente causato dal mantenimento delle misure sul vetro solare avrebbe ripercussioni immediate su oltre 1 000 posti di lavoro e su investimenti per circa 50 milioni di EUR, e ripercussioni nel corso dei prossimi due anni su oltre 4 000 posti di lavoro e su investimenti per un miliardo di EUR.
(239)
La Commissione ha respinto l’argomentazione e ha ricordato che molti dei piani di espansione erano stati realizzati quando le misure erano già in vigore, indipendentemente dalla decisione di mantenere o meno le misure. Sulla base delle conclusioni di cui sopra, riassunte nelle sezioni da 6.2.1 a 6.2.3, la Commissione ritiene che il mantenimento delle misure non abbia impedito la realizzazione degli investimenti previsti di diversi utilizzatori.
6.2.4.
Conclusioni relative agli interessi degli utilizzatori
(240)
Sebbene le osservazioni pervenute dopo la divulgazione delle informazioni abbiano ulteriormente dimostrato che il mantenimento delle misure è contrario agli interessi degli utilizzatori, esse hanno anche confermato che il settore è solo all’inizio di un processo di investimento attualmente in corso. La Commissione ha concluso che l’impatto delle misure sulla struttura dei costi degli utilizzatori non è attualmente sproporzionato, che la loro sicurezza dell’approvvigionamento non è minacciata, viste le capacità inutilizzate disponibili nell’Unione e le fonti alternative di importazioni non oggetto di dumping, e che i loro piani di investimento non si sono ancora sufficientemente concretizzati.
(241)
In ogni caso, qualora ciò si verificasse e vi fossero variazioni delle circostanze di carattere duraturo, la Commissione ha ricordato che il settore degli utilizzatori può presentare una domanda di riesame della forma e/o del livello delle misure, limitata al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in combinazione con la situazione dell’offerta per l’industria degli utilizzatori conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, circostanza questa che potrebbe determinare una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione.
6.3.
Aspetti ambientali
(242)
Gli utilizzatori hanno sostenuto che il mantenimento delle misure relative al vetro solare non sarebbe in linea con gli obiettivi della Commissione per quanto concerne l’uso di energie pulite. Al contrario, l’estensione delle misure sul vetro solare avrebbe come conseguenza l’incapacità da parte dell’industria dell’Unione dei moduli solari di intraprendere nuovi investimenti. Inoltre, sebbene sia prevista una crescita per il mercato dell’Unione delle installazioni di moduli solari, l’industria dell’Unione dei moduli solari sarebbe costretta a uscire dal mercato in quanto non realizzerebbe i nuovi investimenti previsti a causa della mancanza di offerta di vetro solare e non sarebbe quindi competitiva.
(243)
Nel contesto del Green Deal europeo di più ampio respiro, nel marzo del 2020 la Commissione ha presentato la propria proposta di legge europea vincolante in materia di clima che mira a sancire l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050
(
76
)
. Il Green Deal europeo contiene inoltre un obiettivo esplicito di garantire l’approvvigionamento di energia pulita, economica e sicura
(
77
)
, in particolare attraverso una potenziale revisione al rialzo dell’obiettivo dell’UE in materia di energie rinnovabili per il 2030.
(244)
Su entrambi i mercati, quello del «vetro da orticoltura» («vetro da serra») e quello dei moduli fotovoltaici e fototermici, i produttori di vetro solare dell’Unione stanno sviluppando nuove soluzioni innovative per migliorare l’utilizzo dell’energia verde, collaborare con gli istituti di ricerca e con le università e investire nella ricerca e nello sviluppo. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che il mantenimento delle misure sia fondamentale per garantire l’esistenza di un’industria del vetro solare redditizia e per rafforzare la ricerca e lo sviluppo in questo settore.
(245)
La Commissione ha inoltre ritenuto che, in caso di scadenza delle misure, la redditività dell’industria dell’Unione del vetro solare sarebbe minacciata e gli utilizzatori (principalmente produttori di moduli fotovoltaici) diventerebbero dipendenti dalle importazioni, molto probabilmente dalla Cina. La scadenza delle misure avrebbe inoltre la conseguenza che l’industria del vetro solare non potrebbe investire nell’innovazione e nella ricerca e nello sviluppo. Dal punto di vista ambientale, la Commissione ritiene pertanto fondamentale mantenere la redditività dell’industria del vetro solare.
(246)
Nel contempo, anche la politica verde della Commissione sostiene l’uso di energie rinnovabili nell’Unione. Il principale potenziale innovativo risiede nella produzione di celle da parte dell’industria a valle. Mantenendo le misure, questa parte dell’industria «verde», ossia principalmente i produttori di moduli solari, dovrebbe sostenere alcuni costi aggiuntivi. Alla luce dell’analisi di cui alla sezione 6.2.1, la Commissione ha tuttavia concluso che i costi supplementari per gli utilizzatori non erano sufficientemente elevati da impedirne l’operatività o l’espansione futura.
(247)
La Commissione ha pertanto concluso che, nel complesso, il mantenimento delle misure non pregiudica le politiche ambientali dell’Unione.
6.4.
Interesse degli operatori indipendenti
(248)
Il gruppo attivo nella distribuzione del vetro solare per la costruzione di serre ha espresso il proprio sostegno al mantenimento delle misure. Il gruppo non era un utilizzatore diretto, ma operava in stretta collaborazione con gli utilizzatori/agricoltori per reperire un vetro idoneo per la costruzione di serre. Ha sostenuto che per garantire l’efficacia delle serre è necessario disporre di un vetro di elevata qualità e a basso tenore di ferro che presenti motivi diversi. Secondo tale gruppo l’approvvigionamento di tale vetro e la stretta collaborazione con i produttori per trovare soluzioni innovative non sarebbero possibili se si lasciassero scadere le misure, circostanza questa che inciderebbe negativamente sulla produzione di vetro solare nell’Unione. Secondo tale gruppo non sarebbe possibile importare un vetro simile, in quanto i produttori all’estero non sono in grado di offrire la medesima gamma di motivi e varianti pertinenti per portare a termine con successo i progetti del gruppo nei tempi abituali.
6.5.
Interesse degli importatori indipendenti
(249)
Nessun importatore ha collaborato all’inchiesta. In mancanza di dati, non vi sono elementi di prova del fatto che l’istituzione di misure sarebbe contraria agli interessi di tali parti.
6.6.
Conclusioni in merito all’interesse dell’Unione
(250)
Sulla base delle informazioni disponibili relative all’interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di vetro solare originario della RPC.
7. MISURE ANTIDUMPING
(251)
Da quanto sopra esposto consegue che le misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Cina dovrebbero essere mantenute.
(252)
Per di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla notevole differenza delle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(253)
Tale fattura, la cui presentazione è necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare le aliquote individuali del dazio antidumping alle importazioni, non dovrebbe tuttavia essere l’unico elemento preso in considerazione dalle autorità doganali. Infatti, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata, in conformità alla normativa doganale.
(254)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze può essere aperta un’inchiesta antielusione se sono soddisfatte le condizioni necessarie. Tale inchiesta può, tra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(255)
Le aliquote individuali del dazio antidumping indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da altre società non specificamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(256)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del nome dell’entità. La relativa domanda va presentata alla Commissione
(
78
)
. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(257)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
79
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso degli interessi da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(258)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vetro solare costituito da vetro piatto soda-calcico temprato, con un contenuto di ferro inferiore a 300 ppm, una trasmittanza solare superiore all’88 % (misurata nelle seguenti condizioni: massa d’aria 1,5 e spettro solare nella banda 300-2 500 nm), una resistenza al calore fino a 250 °C (misurata secondo la norma EN 12150), una resistenza agli shock termici di Δ 150 K (misurata secondo la norma EN 12150) e una resistenza meccanica pari o superiore a 90 N/mm
2
(misurata secondo la norma EN 1288-3), attualmente classificato con il codice NC ex 7007 19 80 (codici TARIC 7007198012, 7007198018, 7007198080 e 7007198085) e originario della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate è la seguente:
Società
Dazio antidumping
Codice aggiuntivo TARIC
Zhejiang Jiafu Glass Co., Ltd; Flat Solar Glass Group Co., Ltd; Shanghai Flat Glass Co., Ltd
71,4 %
B945
Xinyi PV Products (Anhui) Holdings Ltd
75,4 %
B943
Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co., Ltd
35,3 %
B944
Henan Yuhua New Material Co., Ltd
17,5 %
B946
Henan Ancai Hi-Tech Co., Ltd
55,9 %
B947
Henan Succeed Photovoltaic Materials Corporation
55,9 %
B948
Avic Sanxin Sol-Glass Co. Ltd; Avic (Hainan) Special Glass Material Co., Ltd
60,6 %
B949
Wuxi Haida Safety Glass Co., Ltd
60,6 %
B950
Dongguan CSG Solar Glass Co., Ltd
60,6 %
B951
Pilkington Solar Taicang, Limited
60,6 %
B952
Zibo Jinxing Glass Co., Ltd
55,9 %
B953
Novatech Glass Co., Ltd
60,6 %
B954
Tutte le altre società
67,1 %
B999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping attribuite alle società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all’allegato I. In mancanza di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
La Commissione può modificare l’articolo 1, paragrafo 2, aggiungendo un nuovo produttore esportatore, soggetto al dazio applicato ai produttori che hanno collaborato non inclusi nel campione qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)
non ha esportato nell’Unione il prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012 («il periodo dell’inchiesta iniziale») o nel periodo compreso tra il 1
o
dicembre 2013 e il 30 novembre 2014 («il periodo dell’inchiesta antiassorbimento»);
b)
non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento; e
c)
ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (
GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1394 della Commissione, del 13 agosto 2015, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/588, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese, a seguito di una nuova inchiesta antiassorbimento a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (
GU L 215 del 14.8.2015, pag. 42
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 471/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (
GU L 142 del 14.5.2014, pag. 23
).
(
5
)
Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (
GU C 345 del 27.9.2018, pag. 9
).
(
6
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (
GU C 165 del 14.5.2019, pag. 6
).
(
7
)
Commission Staff Working Document on Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations
(Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale), 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2.
(
8
)
Global Trade Atlas – GTA (https://www.gtis.com/gta/secure/htscty_wta.cfm).
(
9
)
https://orbis4.bvdinfo.com/version-201866/orbis/Companies.
(
10
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 6-7.
(
11
)
Relazione – capitolo 2, pag. 10.
(
12
)
http://en.pkulaw.cn/display.aspx?cgid=311950&lib=law (consultato il 28 febbraio 2020).
(
13
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 20-21.
(
14
)
Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73-74.
(
15
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 120-121.
(
16
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.
(
17
)
Relazione – capitolo 7, pagg. 167-168.
(
18
)
Relazione – capitolo 8, pagg. 169-170 e 200-201.
(
19
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 15-16, capitolo 4, pag. 50 e pag. 84, capitolo 5, pagg. 108-109.
(
20
)
Relazione – capitolo 3, pagg. 22-24 e capitolo 5, pagg. 97-108.
(
21
)
Relazione – capitolo 5, pagg. 104-9.
(
22
)
Relazione – capitolo 5, pagg. 100-1.
(
23
)
Relazione – capitolo 2, pag. 26.
(
24
)
Relazione – capitolo 2, pagg. 31-32.
(
25
)
https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 27 marzo 2019).
(
26
)
Relazione – capitoli 6 e 12.
(
27
)
Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.
(
28
)
Relazione – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.
(
29
)
Capitolo II, articolo 5 delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale».
(
30
)
Capitolo III, articolo 17 delle «Disposizioni temporanee in vista della promozione dell’adeguamento dell’infrastruttura industriale».
(
31
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.
(
32
)
Relazione – capitolo 9, pag. 216.
(
33
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.
(
34
)
Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.
(
35
)
Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.
(
36
)
Relazione – capitolo 13, pag. 336.
(
37
)
Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.
(
38
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.
(
39
)
Relazione – capitolo 6, pag. 119.
(
40
)
Relazione – capitolo 6, pag. 120.
(
41
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128 e 133-135.
(
42
)
Cfr. per esempio il regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5
), il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (
GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1
), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
(
43
)
Relazione – capitolo 6, pagg. 121-122, 126-128, 133-135.
(
44
)
Dati aperti della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(
45
)
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30608.
(
46
)
http://web.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1008.
(
47
)
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm.
(
48
)
Prodotti o preparati chimici, costituiti essenzialmente da composti organici, in forma liquida a 20 °C, n.s.a.
(
49
)
Scatole di legno.
(
50
)
Palette di carico e spalliere di palette, di legno.
(
51
)
Carta.
(
52
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
).
(
53
)
Tale materia prima rappresenta meno del 3 % del totale delle materie prime.
(
54
)
http://web.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1008.
(
55
)
http://www.turkstat.gov.tr/ZipGetir.do?id=27666&class=onceki (ultima consultazione: 11 marzo 2019). 100 kuruş = 1 lira turca.
(
56
)
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30608.
(
57
)
http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30608.
(
58
)
Pagina 22 della domanda di riesame.
(
59
)
Cfr. allegato 21 A della domanda di riesame.
(
60
)
Pagina 34 e allegato 8 A della domanda di riesame.
(
61
)
Xinyi Solar Holdings Limited, relazione annuale 2019, https://www.xinyisolar.com/en/qynb/list.aspx (consultata nel maggio 2020). «
L’anno [2019] ha rappresentato un periodo transitorio per il mercato cinese del fotovoltaico. I progetti fotovoltaici si sono evoluti passando da progetti trainati esclusivamente da sovvenzioni a una combinazione di progetti
«
esenti da sovvenzioni
»
e
«
sostenuti dalle tariffe di immissione
»
. […] La pubblicazione tardiva di politiche e l’approvazione di progetti hanno attenuato il sentimento di favore nei confronti degli impianti fotovoltaici in Cina nel corso dell’anno. […] La solida domanda globale di impianti fotovoltaici durante l’anno è stata trainata principalmente da paesi diversi dalla Cina
».
(
62
)
Pagina 35 della domanda di riesame. Cfr. anche la parte 3.2.2.5.
(
63
)
Cfr. considerando 2.
(
64
)
Cfr. considerando 2.
(
65
)
Domanda di riesame, capitolo 3.5.
(
66
)
Domanda di riesame, capitolo 3.5. Cfr. anche l’analisi di cui alla sezione 6 sull’interesse dell’Unione.
(
67
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 470/2014 della Commissione, del 13 maggio 2014, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di vetro solare originario della Repubblica popolare cinese (
GU L 142 del 14.5.2014, pag. 1
).
(
68
)
La produzione di vetro solare richiede il riscaldamento e il funzionamento di una fornace senza interruzioni (24 ore/7 giorni). Data la sua natura tecnica, tale processo non può essere arrestato.
(
69
)
Le misure antidumping e antisovvenzioni applicate ai pannelli solari sono state istituite alla fine del 2013 per un periodo di 2 anni. Nel marzo 2017, le misure sono state prorogate per un periodo di 18 mesi (https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1904).
(
70
)
Regolamento (UE) n. 1205/2013 della Commissione, del 26 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di vetro solare dalla Repubblica popolare cinese (
GU L 316 del 27.11.2013, pag. 8
), considerando 157.
(
71
)
Fonte:
A multidimensional optimisation approach to improve module efficiency, power and costs
(Un approccio multidimensionale all’ottimizzazione per migliorare l’efficienza, la potenza e i costi dei moduli), Jibran Shahid, Max Mittag, Martin Heinrich, Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE,
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/publications/conference-paper/35-eupvsec-2018/Shahid_5DO83.pdf.
(
72
)
Fonte:
The Mechanical Engineering Industry Association (VDMA), https://pv-manufacturing.org/wp-content/uploads/2019/03/ITRPV-2019.pdf.
(
73
)
Una delle maggiori società che hanno cessato la produzione era Solarworld, che secondo EU ProSun disponeva di una capacità di 700 MW. Ha cessato la produzione nel 2018 (https://www.pv-magazine.com/2019/02/11/investor-search-for-solarworld-failed-module-factory-to-be-auctioned-off/).
(
74
)
Il sito web di F-Solar indica una capacità di 750 tonnellate al giorno https://www.fsolar.de/en. A seconda del mix di prodotti, questo volume può essere compreso tra i 20 e i 30 milioni di m
2
. Oltre a F-Solar esistono sul mercato diversi altri produttori più piccoli, come PETRA Glass (Austria), Pressglass (Polonia), Sunarc (Danimarca), Lambert (Germania), Onyxsolar (Spagna), Covexglass (Polonia), DA Glass (Polonia), Schollglass (Polonia), tvitec (Spagna), Hecker (Germania), Ertex solar (Austria), ILVA Glass (Italia).
(
75
)
Fonte:
EU ProSun.
(
76
)
Cfr. l’allegato della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo», Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_2&format=PDF per il quadro più ampio.
(
77
)
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Il Green Deal europeo», Bruxelles, 11.12.2019, COM(2019) 640 final, https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0006.02/DOC_1&format=PDF, pag. 6.
(
78
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
79
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
ALLEGATO 1
La fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 3, deve contenere le seguenti informazioni:
1.
il nome e la funzione del responsabile dell’entità che rilascia la fattura commerciale;
2.
la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di [superficie in m
2
] di vetro solare venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice aggiuntivo TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte»;
3.
la data e la firma del responsabile dell’entità che rilascia la fattura commerciale.
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