Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 1103/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103 della Commissione del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 06/06/2023 In vigore dal: 06/06/2023 Documento ufficiale

Quali sono i regimi di sovvenzione all'esportazione indiana che la Commissione UE ha ritenuto compensabili nel riesame sui sistemi di elettrodi di grafite?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2023/1103 esamina quattro principali regimi di sovvenzione all'esportazione indiana applicati a HEG Limited durante il periodo 2021: l'Advance Authorization Scheme (AAS), il Merchandise Exports from India Scheme (MEIS), l'Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS) e il Duty Drawback Scheme (DDS). La Commissione ha ritenuto tutti questi regimi compensabili perché costituiscono contributi finanziari del governo indiano che conferiscono vantaggi agli esportatori, migliorando la loro liquidità attraverso esenzioni doganali, crediti sul dazio o trasferimenti diretti di fondi. In particolare, l'AAS consente l'importazione in franchigia doganale di materie prime per l'esportazione, il MEIS eroga crediti sul dazio in percentuale del valore delle esportazioni, l'EPCGS riduce i dazi sui beni strumentali importati, e il DDS rimborsa una percentuale del valore fob esportato. La Commissione ha concluso che nessuno di questi regimi rispetta i criteri ristretti per essere considerato un sistema di restituzione del dazio ammissibile secondo l'Allegato II e III del Regolamento UE 2016/1037, poiché mancano meccanismi efficaci di verifica dell'effettivo utilizzo dei fattori produttivi e non esiste un collegamento preciso tra l'importo del beneficio e i dazi effettivamente pagati sulle materie prime utilizzate.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1103 della Commissione del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1103 of 6 June 2023 imposing a definitive countervailing duty on imports of certain graphite electrode systems originating in India following an expiry review pursuant to Article 18 of Regulation (EU) 2016/1037 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

7.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 147/27 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1103 DELLA COMMISSIONE del 6 giugno 2023 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 18, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Inchieste precedenti e misure in vigore (1) In seguito a un’inchiesta antisovvenzioni, con il regolamento (CE) n. 1628/2004 ( 2 ) , il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. In seguito a un’inchiesta antidumping, il Consiglio ha inoltre istituito, con il regolamento (CE) n. 1629/2004 ( 3 ) , un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («inchiesta iniziale»). (2) In seguito a un riesame intermedio parziale d’ufficio delle misure compensative, il Consiglio ha modificato i regolamenti (CE) n. 1628/2004 e (CE) n. 1629/2004 con il regolamento (CE) n. 1354/2008 ( 4 ) . (3) In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 ( 5 ) , ha prorogato le misure compensative. (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione europea («Commissione»), con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 ( 6 ) , ha prorogato le misure compensative. (5) Le misure compensative hanno assunto la forma di un dazio ad valorem del 6,3 % e del 7,0 % per le importazioni dagli esportatori inseriti nell’elenco e di un’aliquota del dazio pari al 7,2 % sulle importazioni da tutte le altre società in India. 1.2. Domanda di riesame in previsione della scadenza (6) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ( 7 ) , la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. (7) La domanda di riesame è stata presentata il 9 dicembre 2021 dai produttori dell’Unione, che rappresentano circa il 90 % della produzione totale dell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite («richiedenti»). La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto implicare il rischio del persistere delle sovvenzioni e/o della reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Alcune delle presunte pratiche di sovvenzione sono già state oggetto di misure compensative nell’inchiesta iniziale, mentre altre sono sovvenzioni nuove o aggiuntive che non sono state esaminate nell’inchiesta iniziale. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha redatto una nota sulla sufficienza degli elementi di prova, contenente la propria valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti il paese interessato e in base ai quali essa avvia la presente inchiesta. La nota è contenuta nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. (8) In conformità dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell’apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo dell’India di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata. La Commissione ha invitato l’India a partecipare a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della domanda di riesame e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo. Il governo dell’India ha accettato la proposta di consultazioni, che si sono quindi tenute il 3 marzo 2022. Nel corso delle consultazioni non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata. 1.3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza (9) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 9 marzo 2022, con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 8 ) («avviso di apertura»), la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India («India» o «paese interessato») a norma dell’articolo 18 del regolamento di base. 1.4. Inchiesta distinta relativa alle misure antidumping istituite sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame (10) Con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 9 marzo 2022 ( 9 ) , la Commissione ha inoltre annunciato l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) , delle misure antidumping definitive in vigore per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India. 1.5. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (11) L’inchiesta relativa al rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili per la valutazione del rischio del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»). 1.6. Parti interessate (12) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti e le autorità indiane, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare. (13) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.7. Campionamento (14) Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base. 1.7.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (15) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al volume di produzione e al volume delle vendite del prodotto simile nell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano circa il 61 % della produzione totale stimata nell’Unione e il 64 % del volume stimato delle vendite del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. La Commissione non ha ricevuto osservazioni. Il campione è stato pertanto considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. 1.7.2. Campionamento degli importatori (16) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (17) Nessun importatore si è manifestato fornendo le informazioni richieste. 1.8. Risposte al questionario e controlli incrociati a distanza (18) All’atto dell’apertura i questionari sono stati resi disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio ( 11 ) . (19) Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori dell’Unione inclusi nel campione, dal governo dell’India e da un produttore esportatore indiano. Nessuno degli utilizzatori ha risposto al questionario o si è manifestato nel corso dell’inchiesta. (20) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni e del conseguente pregiudizio, nonché per determinare l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 26 del regolamento di base presso le sedi del governo dell’India e delle società di seguito indicate. a) Produttori dell’Unione — GrafTech Iberica S.L., Navarra, Spagna; — Showa Denko Carbon Spain SA, A Coruña, Spagna; — Tokai Erftcarbon GmbH, Grevenbroich, Germania. b) Produttore esportatore indiano — HEG Limited, Bhopal («HEG»). 2. PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto del riesame (21) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) («prodotto oggetto del riesame» o «elettrodi di grafite»). 2.2. Prodotto simile (22) Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base: — il prodotto oggetto del riesame; — il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e — il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (23) La Commissione ha deciso che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 3. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI (24) Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base e come affermato nell’avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure esistenti potesse implicare il rischio del persistere o della reiterazione delle sovvenzioni. 3.1. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell’ambito dell’inchiesta (25) In base alle informazioni contenute nella domanda di riesame e a quelle presentate dal governo dell’India e dal produttore esportatore che ha collaborato, sono stati esaminati i regimi di seguito indicati, che si presume comportino la concessione di sovvenzioni. Regimi oggetto dell’inchiesta iniziale e confermati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza: a) regime di autorizzazione preventiva ( Advance Authorization Scheme — AAS); b) regime per le esportazioni di merci dall’India ( Merchandise Export from India Scheme — MEIS); c) regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali ( Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS); d) regime di restituzione del dazio ( Duty Drawback Scheme — DDS). e) Regimi regionali: esenzione dall’imposta sull’energia elettrica e assistenza fiscale. Regimi supplementari: f) remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati ( Remission of Duties and Taxes on Exported Product s — RODTEP); g) finanziamento delle esportazioni pre-spedizione e post-spedizione, regime di perequazione degli interessi ( Interest Equalization Scheme — IES); h) regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale ( Duty Free Import Authorisation — DFIA). i) Regimi regionali: sconti sull’energia elettrica e aliquote ridotte; j) regime della Carta Oro ( Gold Card Scheme ), regime per detentori di status ( Status Holder Scheme ); k) iniziativa sull’accesso al mercato ( Market Access Initiative — MAI). 3.2. Regimi oggetto dell’inchiesta iniziale e confermati durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza 3.2.1. Regimi di esenzione dai dazi e/o di remissione dei dazi (26) La base dei regimi AAS, EPCGS e MEIS è costituita dalla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 ( Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 ) (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). La legge sul commercio estero autorizza il governo dell’India a emettere notifiche relative alla politica in materia di esportazione e importazione. Queste ultime sono sintetizzate nei documenti sulla politica del commercio estero, pubblicati solitamente con cadenza quinquennale dal ministero del Commercio e periodicamente aggiornati. (27) Il documento sulla politica del commercio estero rilevante per il PIR è il « Foreign Trade Policy 2015-2020 » («FTP 2015-2020»). L’FTP 2015-2020 è entrato in vigore nell’aprile 2015 e inizialmente la scadenza era prevista al 31 marzo 2020. A causa della pandemia di COVID-19, il documento FTP 2015-2020 è stato tuttavia prorogato più volte, di cui l’ultima fino al 31 marzo 2023. Il governo dell’India ha inoltre definito le procedure che disciplinano il documento FTP 2015-2020 in un « Handbook of Procedures, 2015-2020 » («HOP 2015-2020»). 3.2.2. Regime di autorizzazione preventiva (Advance Licence Scheme — AAS) (28) La Commissione ha stabilito che HEG ha fatto ricorso al regime AAS durante il PIR. 3.2.2.1.   Base giuridica (29) La descrizione dettagliata del regime è riportata ai punti da 4.03 a 4.24 del documento FTP 2015-2020 e ai capitoli da 4.04 a 4.52 del manuale HOP 2015-2020 e del manuale HOP 2015-2020 aggiornato. 3.2.2.2.   Ammissibilità (30) Il regime AAS è costituito da sei sottoregimi, vale a dire esportazioni fisiche, fabbisogno annuo, forniture intermedie, esportazioni presunte, buono di approvvigionamento anticipato e lettera di credito interna di compensazione. Tali sottoregimi differiscono, tra l’altro, per quanto riguarda l’ammissibilità. Sono ammessi a beneficiare del sottoregime AAS per le esportazioni fisiche e del sottoregime AAS per il fabbisogno annuo i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori. I produttori esportatori che riforniscono gli esportatori finali possono beneficiare del regime AAS per le forniture intermedie. I contraenti principali che riforniscono per «esportazioni presunte» le categorie di cui al punto 7.02 del documento FTP 2015-2020, quali i fornitori di un’unità orientata all’esportazione ( Export Oriented Unit — EOU), possono beneficiare del sottoregime AAS per le esportazioni presunte. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori sono invece ammessi a beneficiare dei vantaggi per le «esportazioni presunte» mediante i sottoregimi dei buoni di approvvigionamento anticipato e delle lettere di credito interne di compensazione. 3.2.2.3.   Applicazione pratica (31) L’AAS può essere applicato per: a) esportazioni fisiche: questo è il sottoregime principale, che permette l’importazione in franchigia doganale dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisiche» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compreso il tipo di prodotto di esportazione, sono specificate nella licenza; b) fabbisogno annuo: questa autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto di esportazione, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (ad esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in franchigia doganale, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione di articoli che rientrano in tale gruppo di prodotti. Può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi; c) forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendano fabbricare un unico prodotto di esportazione dividendo il processo di fabbricazione. Il produttore esportatore che produce il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in franchigia doganale e può ottenere a tal fine un AAS per le forniture intermedie. L’esportatore finale mette a punto il prodotto ed è obbligato a esportare il prodotto finito; d) esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in franchigia doganale i fattori produttivi necessari alla fabbricazione di merci che saranno vendute come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f), e lettere g), i) e j), del documento FTP 2015-2020. Secondo il governo dell’India, per esportazioni presunte si intendono le operazioni nelle quali le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di prodotti a un’unità orientata all’esportazione («EOU») o a una società con sede in una zona economica speciale ( Special Economic Zone — SEZ); e) buono di approvvigionamento anticipato ( Advance Release Order — ARO): il titolare di AAS che intenda procurarsi i fattori produttivi da fonti locali, invece di importarli direttamente, ha la possibilità di rifornirsi mediante buoni ARO. In questo caso le autorizzazioni preventive sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna delle merci specificate nel buono. La girata dell’ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte indicati al punto 8.3 del documento FTP 2015-2020 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). Il sistema degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore, sotto forma di restituzione/rimborso di dazi, e non all’esportatore definitivo. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati; f) lettera di credito interna di compensazione: anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un’autorizzazione preventiva, che può aprire una lettera di credito interna presso una banca a favore di un fornitore locale. L’autorizzazione sarà convalidata dalla banca per le importazioni dirette solo per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale e non importate. Il fornitore locale avrà diritto ai vantaggi relativi alle esportazioni presunte, secondo quanto previsto al punto 8.3 del documento FTP 2015-2020 (vale a dire AAS per forniture intermedie/esportazioni presunte, restituzione e rimborso del dazio finale sulle esportazioni presunte). (32) È emerso che, durante il PIR, HEG ha ottenuto concessioni nel quadro del primo sottoregime, ossia l’AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottoregimi non utilizzati. Questo è il sottoregime principale, che permette l’importazione in franchigia doganale dei fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto, il termine «fisiche» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compreso il tipo di prodotto di esportazione, sono specificate nella licenza. (33) Per consentire le verifiche da parte delle autorità indiane, il titolare di un’autorizzazione preventiva è tenuto per legge a tenere una «contabilità corretta e accurata del consumo e dell’utilizzo delle merci importate in franchigia doganale/acquistate sul mercato interno» in un formato specifico (capitolo 4.51 e appendice 4H o 4I del manuale HOP I 2015-2020 ( 12 ) ), ossia un registro del consumo effettivo. Tale registro deve essere verificato da un perito contabile esterno iscritto all’albo/analista esterno di costi e lavori, il quale rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite a norma dell’appendice 4H sono esatte e corrette a tutti gli effetti. (34) Per quanto riguarda il sottoregime per le esportazioni fisiche utilizzato nel PIR dalla società interessata, il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissati dal governo dell’India e sono specificati nell’autorizzazione. Inoltre, al momento dell’importazione e dell’esportazione, le operazioni corrispondenti devono essere specificate nell’autorizzazione dai funzionari del governo. Il volume delle importazioni ammesse nell’ambito del regime AAS è fissato dal governo dell’India in base alle norme SION ( Standard Input-Output Norms ) che esistono per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto oggetto del riesame. (35) I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per fabbricare il risultante prodotto di esportazione. L’obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto: 18 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna. (36) La norma SION applicabile al prodotto oggetto del riesame è stata stabilita dal governo dell’India nel 1998 e non è stata riveduta o adeguata fino al PIR. Pertanto tale norma non è sufficiente per monitorare efficacemente il consumo effettivo. Il governo dell’India non ha inoltre effettuato ulteriori esami sulla base dei fattori produttivi effettivi. Per quanto riguarda la principale materia prima «needle coke» (denominato anche «coke di petrolio calcinato» o «CPC»), la Commissione ha riscontrato una notevole discrepanza tra la norma SION e l’effettivo consumo della materia prima da parte della società. La norma SION consente un rapporto di 1,3 di «needle coke» per tonnellata esportata, mentre il rapporto effettivo necessario per la produzione è notevolmente inferiore. (37) Dall’inchiesta è dunque emerso che gli obblighi di verifica previsti dalle autorità indiane non erano sufficienti a impedire un vantaggio. (38) Il produttore esportatore che ha collaborato teneva un registro della produzione e del consumo. Non è stato tuttavia possibile verificare quali fattori produttivi (e di quale origine) siano stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. In particolare, con il sistema posto in essere non è stato possibile individuare e misurare con precisione l’esistenza di una remissione in eccesso, in quanto la materia prima è immagazzinata in silos che contengono sia «needle coke» importato in franchigia doganale sia «needle coke» proveniente da importazioni soggette a dazi, senza alcuna separazione locale. Non appena il «needle coke» importato viene immagazzinato, non è più possibile risalire a un lotto di importazione specifico. (39) HEG ha confermato che il suo registro del consumo non consente di stabilire l’utilizzo effettivo di materie prime importate in franchigia doganale e di collegarlo ai prodotti finali fabbricati ed esportati. Di conseguenza, il sottoregime utilizzato nel caso di specie non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio ammissibile. 3.2.2.4.   Conclusioni relative al regime AAS (40) L’esenzione dai dazi all’importazione è una sovvenzione ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base, in quanto costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, che rinuncia a entrate doganali altrimenti dovute; inoltre esso conferisce un vantaggio all’esportatore oggetto dell’inchiesta in quanto ne migliora la liquidità. (41) L’AAS per le esportazioni fisiche è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. Senza impegnarsi a esportare, una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo regime. (42) Il sottoregime utilizzato nel caso di specie non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle norme di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e all’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il governo dell’India non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica che consenta di stabilire se siano stati utilizzati fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità (allegato II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso di regimi di restituzione daziaria sostitutiva, allegato III, parte II, punto 2), del regolamento di base). Si ritiene altresì che le norme SION per il prodotto oggetto del riesame non siano abbastanza precise e che tali norme, di per sé, non possano costituire un meccanismo di verifica dell’utilizzo effettivo, perché la loro struttura non permette al governo dell’India di verificare con sufficiente precisione le quantità dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto di esportazione. Il governo dell’India non ha inoltre effettuato un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi utilizzati, sebbene tale esame sarebbe necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base). Ciò risulta evidente anche dal fatto che, dalla sua istituzione nel 1998, la norma SION non è mai stata riveduta. (43) Il sottoregime è quindi compensabile. (44) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che esiste un meccanismo di verifica e che lo stesso è stato debitamente dimostrato nel processo di verifica. (45) La Commissione ha respinto tale argomentazione. Come illustrato al considerando 36, la norma SION che determina l’importo delle materie prime importate in esenzione fiscale non è mai stata rivista dal momento dell’istituzione e la Commissione ha riscontrato una notevole discrepanza tra la norma SION e l’utilizzo effettivo. Secondo quanto concluso dalla Commissione, il controllo dell’applicazione della norma SION non è in grado di garantire che i benefici non siano concessi in eccesso se la norma SION sottostante, che determina l’importo delle materie prime importate in esenzione fiscale, non è sufficientemente precisa e tale fatto non è soggetto a controllo. La Commissione ha inoltre constatato che presso HEG non era possibile tracciare le materie prime importate, che sono state utilizzate per fabbricare le merci finite. (46) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che, in base all’allegato II, sezione I, punto 2, dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC («ASCM»), i sistemi di abbuono delle imposte indirette sono compensabili solo se prevedono remissioni superiori al dazio all’importazione sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. (47) Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che l’AAS non è un programma compensabile, in quanto non prevede una remissione in eccesso dei dazi all’importazione rispetto ai dazi maturati sui fattori produttivi importati. Quanto sopra emerge dall’allegato II, sezione II, dell’ASCM, che fornisce orientamenti per determinare l’utilizzo dei fattori produttivi nella fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre la relazione del panel nella causa Unione europea — Misure compensative su alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan (WT/DS/486) ha sancito che dal «principio della remissione in eccesso» trae origine una norma giuridica che stabilisce se le remissioni dei dazi all’importazione ottenute nell’ambito del regime di restituzione del dazio costituiscono un contributo finanziario. (48) La Commissione ha spiegato al considerando 36 di aver riscontrato una discrepanza sostanziale tra la norma SION e l’utilizzo effettivo. Come illustrato al considerando 38, il produttore esportatore che ha collaborato teneva un registro della produzione e del consumo. Non è stato tuttavia possibile verificare quali fattori produttivi (e di quale origine) siano stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato e in che quantità. In particolare, con il sistema messo in atto non è stato possibile individuare e misurare con precisione l’eventuale remissione in eccesso. Si è inoltre riscontrato che le società non disponevano di una documentazione che consentisse di calcolare la remissione in eccesso, il che rendeva impossibile ogni futura certificazione da parte di un perito contabile giurato esterno/analista esterno di costi e lavori. Il governo dell’India non ha illustrato in che modo tale impossibilità di verifica non soddisfi il criterio delle sezioni dell’ASCM citate. (49) La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. 3.2.2.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione (50) In assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio e non potendo verificare il tasso di utilizzo effettivo dei fattori produttivi pertinenti, nonché in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, l’importo totale dei dazi doganali non riscossi (dazio doganale di base ed eccedenza doganale) è considerato una remissione in eccesso che costituirebbe una sovvenzione compensabile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Sono state dedotte le tasse di domanda versate dalla società. (51) In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito questi importi della sovvenzione in base al fatturato totale realizzato con l’esportazione della società durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (52) Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari all’1,66 %. (53) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, se la Commissione decide di compensare l’AAS, solo l’importo che è stato oggetto di sgravio, eccedente i dazi, può essere compensato. Il governo dell’India ha sostenuto che quanto sopra scaturisce dalla relazione del panel dell’OMC sulle misure connesse all’esportazione indiana [WT/DS541/R], in cui si afferma che qualsiasi esenzione da imposte indirette non eccedente i dazi riscossi sui fattori produttivi importati che sono stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato non è considerata compensabile. Il governo dell’India sostiene inoltre che la relazione del panel (WT/DS/486) ha fornito le norme giuridiche a sostegno di tale conclusione. (54) Come illustrato al considerando 50, in assenza di sistemi consentiti di restituzione del dazio e non potendo verificare il tasso di utilizzo effettivo dei fattori produttivi pertinenti, nonché in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, l’importo totale dei dazi doganali non riscossi (dazio doganale di base ed eccedenza doganale) è considerato una remissione in eccesso. La relazione del panel dell’OMC sulle misure relative all’esportazione indiana [WT/DS541/R] non contiene una definizione che contraddica tale considerazione. (55) La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. 3.2.3. Regime per le esportazioni di merci dall’India (Merchandise Exports from India Scheme — MEIS) (56) La Commissione ha stabilito che HEG ha fatto ricorso al regime MEIS durante il PIR. 3.2.3.1.   Base giuridica (57) La descrizione dettagliata del regime MEIS è riportata al capitolo 3 del documento FTP 2015-2020 e del documento FTP 2015-2020 aggiornato e al capitolo 3 del manuale HOP 2015-2020 aggiornato ( 13 ) . 3.2.3.2.   Ammissibilità (58) Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di questo regime. 3.2.3.3.   Applicazione pratica (59) Le società ammissibili possono beneficiare del regime MEIS esportando prodotti specifici in paesi specifici classificati nel gruppo A («mercati tradizionali», tra cui tutti gli Stati membri dell’UE), nel gruppo B («mercati emergenti e mirati») e nel gruppo C («altri mercati»). I paesi che rientrano in ciascun gruppo e l’elenco dei prodotti con i relativi tassi di premio sono riportati nell’appendice 3B del manuale HOP 2015-2020 aggiornato. (60) Il vantaggio assume la forma di un credito sul dazio corrispondente a una percentuale del valore fob delle esportazioni. Il tasso del regime MEIS per l’esportazione di elettrodi di grafite nei paesi del gruppo A durante il PIR era pari al 2 %. (61) A norma del punto 3.06 del documento FTP 2015-2020 sono esclusi dal regime alcuni tipi di esportazioni, come l’esportazione di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l’esportazione di servizi e il fatturato delle esportazioni di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all’esportazione. (62) I crediti sul dazio nel quadro del regime MEIS sono liberamente trasferibili e validi per un periodo di 18 mesi dalla data del rilascio, mentre le cedole di credito sul dazio emesse a decorrere dal 1 o gennaio 2016 sono valide per un periodo di 24 mesi dalla data dell’emissione, conformemente al punto 3.13 del manuale HOP 2015-2020 aggiornato. (63) Possono essere utilizzati per: i) il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, ii) il pagamento delle accise sugli acquisti nazionali di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, iii) il pagamento dell’imposta sui servizi nel caso di acquisti di servizi. (64) Per beneficiare dei vantaggi a titolo del MEIS occorre presentare una domanda online sul sito Internet della direzione generale del Commercio estero. La domanda online deve contenere collegamenti alla documentazione pertinente (bolle di spedizione, certificato bancario di realizzazione e prova dello sbarco). Dopo aver esaminato i documenti, l’autorità regionale competente del governo dell’India concede il credito sul dazio. Fintanto che l’esportatore fornisce la documentazione pertinente, l’autorità regionale competente non ha alcun potere discrezionale in merito all’assegnazione dei crediti sul dazio. (65) Il regime MEIS è stato sospeso a partire dal 1 o gennaio 2021. È stato tuttavia constatato che, durante il PIR, HEG ha beneficiato di tale regime, in quanto esso consentiva di rivendicare retroattivamente i vantaggi per periodi precedenti fino alla fine del 2021. 3.2.3.4.   Conclusioni relative al regime MEIS (66) Il regime MEIS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del MEIS costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, poiché il credito sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all’importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell’India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del MEIS conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, che non è soggetto al pagamento di tali dazi all’importazione. (67) Il regime MEIS è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. (68) Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia doganale nel processo di fabbricazione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato, o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore è ammissibile ai vantaggi del regime MEIS a prescindere dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere i vantaggi è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare del regime MEIS. Un esportatore può inoltre ricorrere ai crediti sul dazio concessi a titolo del regime MEIS per importare beni strumentali, benché questi ultimi non rientrino nell’ambito di applicazione dei sistemi di restituzione del dazio ammissibili di cui all’allegato I, lettera i), del regolamento di base, perché non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati. Per di più, il governo dell’India non ha condotto alcun ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivi e delle operazioni effettivamente eseguite, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. (69) Occorre osservare che il regime MEIS è scaduto a decorrere dal 1 o gennaio 2021 ( 14 ) . Tuttavia, fino alla fine del 2021, le società potevano ancora richiedere le cedole MEIS per le operazioni di esportazione effettuate nel 2020. Inoltre le società possono comunque utilizzare le cedole MEIS ottenute nel 2021 per compensare i dazi all’importazione dovuti fino al 15 settembre 2023. Di conseguenza, i vantaggi derivanti da questo regime sono stati ricevuti durante il PIR e continueranno anche dopo la conclusione dell’inchiesta. (70) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che il MEIS non è un programma compensabile, in quanto è semplicemente destinato a rimborsare le imposte indirette versate sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate. Inoltre il valore delle cedole di credito sul dazio (concesse quali vantaggi nell’ambito del regime MEIS) non supera le imposte indirette sostenute dall’esportatore. Il programma MEIS è pertanto conforme alle disposizioni dell’allegato I, lettere g) e h), dell’ASCM dell’OMC, in combinato disposto con la nota in calce 1 di tale accordo. (71) Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dell’India, il regime MEIS prevede una remissione in eccesso dei dazi. Come dimostrato al considerando 68, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente nel processo di fabbricazione le merci importate in esenzione dai dazi e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato. La semplice intenzione di rimborsare le imposte indirette versate sui fattori produttivi utilizzati non sostituisce la necessità di un controllo per stabilire se questi sono effettivamente utilizzati. (72) Il governo dell’India ha inoltre osservato di aver posto fine al regime MEIS con effetto dal 1 o gennaio 2021 e che la proroga del dazio darebbe luogo a un programma di compensazione nell’ambito del quale nessun esportatore riceverebbe assistenza. Il governo dell’India ha sottolineato il fatto che, in inchieste precedenti, la Commissione si è astenuta dall’applicare regimi di compensazione che sono stati revocati dal governo dell’India. (73) Al considerando 69 la Commissione ha dimostrato che, dopo la cessazione del regime e ciò nonostante, HEG ha ricevuto vantaggi durante il PIR. La Commissione ha inoltre dimostrato che tali vantaggi continuano anche dopo la fine dell’inchiesta. Nessuno di questi fatti è stato contestato dal governo dell’India. (74) La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. 3.2.3.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione (75) A norma dell’articolo 3, punto 2), e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l’esistenza durante il PIR. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui la società, a seguito della domanda da essa presentata, riceve il vantaggio a titolo del regime. Da quel momento il governo dell’India concede un credito sul dazio che è contabilizzato come credito dal produttore esportatore, il quale può utilizzarlo in qualsiasi momento. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo dell’India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò e in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del regime MEIS corrisponde alla somma degli importi ricevuti nel quadro di tale regime durante il PIR. La Commissione ha tenuto conto degli importi a titolo del regime MEIS acquisiti su tutte le operazioni di esportazione di HEG, in quanto la società esporta solo il prodotto oggetto del riesame. (76) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dalla società per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dalla totalità della sovvenzione, laddove richiesto. (77) In conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione in base al fatturato realizzato con l’esportazione di HEG durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (78) Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari allo 0,87 %. 3.2.4. Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS) (79) Come nell’inchiesta iniziale e nell’ultimo riesame, la Commissione ha stabilito che, durante il PIR, HEG ha ricevuto concessioni nell’ambito del regime EPCGS che potevano essere attribuite al prodotto oggetto del riesame originario dell’India. 3.2.4.1.   Base giuridica (80) Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente nel capitolo 5 del documento FTP 2015-2020, nonché nel capitolo 5 del manuale HOP 2015-2020. 3.2.4.2.   Ammissibilità (81) Possono beneficiare del regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori fornitori e i fornitori di servizi. 3.2.4.3.   Applicazione pratica (82) A condizione di contrarre un obbligo di esportazione, una società può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano risalenti a non più di 10 anni) pagando un’aliquota del dazio ridotta. A tale scopo il governo dell’India rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. È prevista una riduzione dell’aliquota del dazio all’importazione su tutti i beni strumentali importati nell’ambito del regime. Per soddisfare l’obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di beni destinati all’esportazione nel corso di un certo periodo. Nell’ambito del documento FTP 2015-2020 e del documento FTP 2015-2020 aggiornato i beni strumentali possono essere importati con un’aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS. L’obbligo di esportazione pari a sei volte il dazio risparmiato deve essere soddisfatto entro un periodo massimo di sei anni. (83) Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso il produttore locale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in franchigia doganale le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il produttore locale può reclamare i vantaggi connessi alle esportazioni presunte per quanto riguarda la fornitura di beni strumentali a un titolare di licenza EPCGS. 3.2.4.4.   Conclusioni relative al regime EPCGS (84) Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, in quanto con tale concessione esso rinuncia a entrate che sarebbero altrimenti dovute. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, poiché i dazi all’importazione risparmiati migliorano la liquidità della società. (85) Il regime EPCGS è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere rilasciate senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, tale regime è pertanto ritenuto specifico e compensabile. (86) Il regime EPCGS non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Tali sistemi ammissibili, descritti nell’allegato I, lettera i), del regolamento di base, non riguardano i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati. 3.2.4.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione (87) A norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, l’importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nel settore in questione. L’importo così calcolato, attribuibile al PIR, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore temporale totale del denaro. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale vigente in India durante il periodo dell’inchiesta. (88) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute da HEG per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dalla totalità della sovvenzione, laddove richiesto. (89) In conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, questo importo della sovvenzione è stato ripartito in base al fatturato delle esportazioni del prodotto oggetto del riesame durante il PIR, usato come denominatore appropriato, poiché la società ha utilizzato i macchinari acquistati nell’ambito del regime EPCGS solo per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (90) Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari allo 0,31 %. 3.2.5. Trasferimento diretto di fondi (91) La Commissione ha analizzato un trasferimento diretto di fondi nell’ambito del regime DDS. Il regime DDS è basato sulla sezione 75 della legge doganale indiana ( Customs Act ) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali ( Central Excise Act ) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria ( Financial Act ) del 1994 e sulle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi ( Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules ) del 1995. I tassi di restituzione del dazio sono pubblicati periodicamente. 3.2.6. regime di restituzione del dazio (Duty Drawback Scheme — DDS). (92) La Commissione ha stabilito che HEG ha fatto ricorso al regime DDS durante il PIR. 3.2.6.1.   Base giuridica (93) La base giuridica applicabile durante il PIR era costituita dalle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali ( Custom & Central Excise Duties Drawback Rules ) del 1995 («disposizioni DDS del 1995»), modificate nel 2006 ( 15 ) e in seguito sostituite dalle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali del 2017 ( 16 ) («disposizioni del 2017»), entrate in vigore il 1 o ottobre 2017. L’articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni del 1995 relative al regime DDS disciplina il metodo di calcolo di tale regime di restituzione del dazio. L’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle suddette disposizioni relative al regime DDS disciplina la dichiarazione che i produttori esportatori devono presentare per poter beneficiare del regime. Tali disposizioni sono rimaste invariate nelle disposizioni del 2017 relative al regime DDS e corrispondono, rispettivamente, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 13, paragrafo 1, lettera a), punto ii). (94) Inoltre la circolare n. 24/2001 ( 17 ) contiene istruzioni specifiche sulle modalità di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, e la dichiarazione che gli esportatori devono esibire a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii). (95) L’articolo 4 delle disposizioni del 1995 relative al regime DDS stabilisce che il governo centrale può rivedere l’importo o le aliquote fissate a norma dell’articolo 3. Il governo ha apportato una serie di modifiche riguardo alla revisione delle aliquote, le ultime delle quali sono la notifica n. 95/2018–CUSTOMS e la notifica n. 07/2020–CUSTOMS. Di conseguenza, per il prodotto oggetto del riesame l’aliquota DDS ammontava all’1,6 % del valore fob dei prodotti esportati. La stessa aliquota DDS si applica agli elettrodi di grafite esportati da HEG. 3.2.6.2.   Ammissibilità (96) Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di questo regime. 3.2.6.3.   Applicazione pratica (97) In base a questo regime, qualsiasi società che esporta prodotti ammissibili ha diritto a ricevere un importo pari a una percentuale del valore fob dichiarato del prodotto esportato. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, delle disposizioni in materia di restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali, il governo dell’India basa l’ammontare rimborsabile sui valori medi, per l’intero settore, dei dazi doganali pertinenti versati sulle materie prime importate e sull’indice di consumo medio del settore dichiarato da coloro che il governo dell’India considera fabbricanti rappresentativi dei prodotti di esportazione ammissibili. Successivamente, il governo dell’India esprime l’importo rimborsabile sotto forma di percentuale del valore di esportazione medio dei prodotti esportati ammissibili. (98) Per essere ammissibile ai vantaggi di questo regime, una società deve esportare. Al momento di inserire i dettagli della spedizione nel server doganale (ICEGATE), si indica che l’esportazione avviene nel quadro del regime DDS e che l’importo DDS è fissato in modo irrevocabile. Dopo che la compagnia di navigazione ha presentato la nota di carico per l’esportazione e che l’ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni per l’autorizzazione alla restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell’esportatore, oppure tramite tratta. (99) L’esportatore deve inoltre fornire gli elementi di prova della realizzazione dei proventi dell’esportazione mediante un certificato bancario che attesti l’avvenuto pagamento della fattura di esportazione ( Bank Realisation Certificate — BRC). Il certificato bancario può essere fornito successivamente all’incasso dell’importo della restituzione, ma il governo dell’India provvederà a recuperare l’importo erogato se l’esportatore non presenta il BRC entro un dato termine. (100) L’importo della restituzione del dazio può essere utilizzato per qualsiasi finalità e, conformemente alle norme di contabilità dell’India, una volta assolto l’obbligo di esportazione l’importo può essere registrato secondo il principio della contabilità per competenza come entrata nei conti commerciali. (101) Le istruzioni legislative e amministrative pertinenti stabiliscono che l’amministrazione doganale indiana non dovrebbe esigere elementi a dimostrazione del fatto che l’esportatore richiedente la restituzione del dazio deve essere incorso o incorrerà in una obbligazione doganale per l’importazione delle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre, durante la visita di verifica, il governo dell’India ha confermato che le società che si rifornivano sul mercato interno di tutte le materie prime avrebbero comunque beneficiato dell’aliquota piena calcolata a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, di cui sopra. HEG ha esercitato il regime DDS con il dazio applicabile a tutte le industrie, per cui non è necessaria alcuna prova dell’effettivo pagamento dei dazi. 3.2.6.4.   Conclusioni relative al regime DDS (102) Il regime DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario accordato dal governo dell’India, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte di tale governo. Non esistono restrizioni in merito all’impiego di questi fondi. L’importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, in quanto ne migliora la liquidità. (103) Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dal governo dell’India singolarmente per ciascun prodotto. Tuttavia, sebbene la sovvenzione sia definita come una restituzione del dazio, il regime non presenta tutte le caratteristiche di un sistema di restituzione del dazio o di un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base; inoltre non è conforme alle norme stabilite nell’allegato I, lettera i), nell’allegato II (definizione e norme relative alla restituzione) e nell’allegato III (definizione e norme relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. Il pagamento in contanti all’esportatore non è necessariamente legato a pagamenti effettivi di dazi all’importazione sulle materie prime e non costituisce un credito sul dazio per compensare i dazi all’importazione su precedenti o future importazioni di materie prime. Non esistono neppure meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati e in che quantità. Il governo dell’India non ha inoltre effettuato un ulteriore esame sulla base degli effettivi fattori produttivi utilizzati, sebbene tale esame sarebbe necessario in mancanza di un meccanismo di verifica applicato in modo efficace (allegato II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base). Non sono stati forniti elementi di prova dell’esistenza di un nesso tra i tassi di restituzione e i dazi versati sulle materie prime. (104) Di conseguenza il pagamento, che assume la forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del governo dell’India a seguito delle esportazioni effettuate dagli esportatori, è condizionato all’andamento delle esportazioni; pertanto questo regime è ritenuto specifico e compensabile a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. (105) In considerazione di quanto precede, si conclude che il regime DDS è compensabile. (106) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il regime DDS non è compensabile, in quanto mira ad attuare il principio secondo cui le imposte non dovrebbero essere esportate. I suddetti regimi sono conformi all’allegato II, sezione I, punto 2, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM»). La restituzione delle imposte indirette o degli oneri all’importazione non supera l’importo di tali imposte o oneri effettivamente riscossi sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Il DDS è semplicemente un programma che rimborsa le imposte versate sull’importazione dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate. Il rimborso dei valori sarebbe calcolato a partire da una percentuale del valore fob esportato, variabile a seconda delle merci esportate. (107) Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che le sue banche dati sono utilizzate per effettuare adeguati controlli incrociati. Inoltre un comitato effettua visite presso le unità di fabbricazione esportatrici per ottenere una conoscenza diretta del processo di fabbricazione e osservare la natura dei fattori produttivi normalmente utilizzati e la quantità di sprechi. Il comitato prende altresì in considerazione l’esperienza del settore e, se del caso, dei fattori tecnici generali. La restituzione è pari all’importo medio del dazio versato sui materiali di una particolare classe o designazione delle merci utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all’esportazione o di merci specificate. (108) La Commissione non riteneva tuttavia che il presunto nesso tra i tassi di restituzione e i dazi versati sulle materie prime sia sufficiente affinché il regime risulti conforme alle disposizioni di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’importo del credito non era calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistevano inoltre meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi (tra cui in che quantità e di quale origine) sono stati utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, il governo dell’India non ha condotto alcun ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivi e delle operazioni effettivamente eseguite, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. (109) La Commissione ha pertanto respinto questa argomentazione. 3.2.6.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione (110) A norma dell’articolo 3, punto 2), e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un’operazione di esportazione viene eseguita nel quadro di questo regime. Da quel momento il governo dell’India è tenuto al pagamento dell’importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione in cui è indicato, tra l’altro, l’importo della restituzione che va erogato per tale operazione di esportazione, il governo dell’India non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione della sovvenzione. (111) In considerazione di ciò e in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del regime DDS corrisponde alla somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il PIR. La Commissione ha tenuto conto degli importi di restituzione del dazio acquisiti su tutte le operazioni di esportazione di HEG, in quanto la società esporta solo il prodotto oggetto del riesame. (112) In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito questi importi della sovvenzione in base al fatturato totale realizzato con l’esportazione della società durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (113) Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari all’1,27 %. (114) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, in caso di restituzione in eccesso, solo la restituzione in eccesso può essere compensata. Il governo dell’India ha affermato che quanto sopra trova riscontro nella relazione del panel nella causa Unione europea — Misure compensative su alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan (WT/DS486/R) . Il governo dell’India ha citato un passo tratto dalla relazione che contiene l’affermazione seguente: «Coerentemente con questa osservazione, l’allegato III, parte II, fornisce alle autorità inquirenti orientamenti intesi a consentire loro di individuare le remissioni in eccesso». (115) La relazione del panel non contiene risultanze che contraddicano le conclusioni della Commissione relative alle modalità di definizione del vantaggio in eccesso nel caso di specie. Come descritto al considerando 111, poiché non sussistevano prove di un effettivo processo di verifica indicante il contrario, ma vi erano solo descrizioni generali riguardanti le modalità di lavoro del comitato e la determinazione del coefficiente DDS, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare il vantaggio conferito dal regime DDS come la somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale regime durante il PIR. (116) La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 3.3. Regimi supplementari utilizzati per determinare il persistere delle sovvenzioni 3.3.1. Regimi di esenzione dai dazi e/o di remissione dei dazi (117) Analogamente al MEIS, anche il regime RODTEP si basa sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992), entrata in vigore il 7 agosto 1992 («legge sul commercio estero»). Il regime RODTEP è stato concepito in sostituzione del regime MEIS ma, a causa delle differenze esistenti per quanto riguarda le modalità di conferimento dei vantaggi, vi è una sovrapposizione riguardo al periodo di applicazione dei due regimi. 3.3.2. Remissione di dazi e imposte sui prodotti esportati (Remission of Duties and Taxes on Exported Products — RODTEP) (118) La Commissione ha stabilito che HEG ha fatto ricorso al regime RODTEP durante il PIR. 3.3.2.1.   Base giuridica (119) La descrizione dettagliata del regime RODTEP è riportata al capitolo 4 del documento FTP 2015-2020 e del documento FTP 2015-2020 aggiornato, come pure al capitolo 4 del manuale HOP 2015-20 aggiornato. È inoltre reperibile nella notifica che introduce il regime RODTEP nel documento FTP 2015-2020 ( 18 ) . 3.3.2.2.   Ammissibilità (120) Tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori possono beneficiare di questo regime. 3.3.2.3.   Applicazione pratica (121) Le società ammissibili possono beneficiare del regime RODTEP se esportano prodotti che non sono esclusi, secondo l’elenco di cui alla sezione 4.55 del documento FTP 2015-2020, in quanto forniture/articoli/categorie non ammissibili nell’ambito del regime. Gli elettrodi di grafite non erano esclusi in base a tale elenco. (122) Nell’ambito del regime viene concesso uno sconto a una percentuale notificata del valore fob con un massimale di valore unitario del prodotto esportato. Il regime è attuato mediante l’emissione di un importo di sconto sotto forma di credito sul dazio trasferibile/cedola elettronica (e-scrip), conservati in un registro elettronico dal Comitato centrale delle imposte indirette e delle dogane ( Central Board of Indirect Taxes & Customs — CBIC). (123) Le cedole elettroniche possono essere utilizzate per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni di fattori produttivi o merci, compresi i beni strumentali, conformemente alla prima tabella della legge sulle tariffe doganali ( Customs Tariff Act ) del 1975, vale a dire il dazio doganale di base. 3.3.2.4.   Conclusioni relative al regime RODTEP (124) Il regime RODTEP eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Un credito sul dazio nel quadro del regime RODTEP costituisce un contributo finanziario concesso dal governo dell’India, poiché sarà successivamente utilizzato per compensare i dazi all’importazione pagati sui beni strumentali, riducendo così le entrate del governo dell’India derivanti dal pagamento di dazi altrimenti dovuti. Il credito sul dazio concesso a titolo del regime RODTEP conferisce inoltre un vantaggio all’esportatore, che non è soggetto al pagamento di tali dazi all’importazione. (125) Il regime RODTEP è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni ed è quindi considerato specifico e compensabile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. (126) Tale regime non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o un sistema di restituzione daziaria sostitutiva ammissibile ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni di cui all’allegato I, lettera i), all’allegato II (definizione e disposizioni relative alla restituzione del dazio) e all’allegato III (definizione e disposizioni relative alla restituzione daziaria sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia doganale nel processo di fabbricazione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato, o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Per di più, il governo dell’India non ha condotto alcun ulteriore esame sulla base dei fattori produttivi effettivi e delle operazioni effettivamente eseguite, al fine di determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. (127) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che un riesame in previsione della scadenza si limita alla proroga del dazio già in vigore. Pertanto i nuovi regimi di sovvenzione come il RODTEP devono rimanere al di fuori dell’ambito di applicazione del presente riesame. (128) Il fatto che un riesame in previsione della scadenza si limiti alla proroga di un dazio già in vigore non vincola la Commissione ad esaminare unicamente i regimi di sovvenzione che esistevano nel periodo dell’inchiesta iniziale. Al fine di determinare se una sovvenzione superiore al livello minimo sia proseguita durante il PIR, la Commissione ha tenuto conto del regime RODTEP poiché era incluso nella domanda di riesame e si trattava di un regime che ha fatto seguito al MEIS. (129) Il governo dell’India ha inoltre argomentato che il regime RODTEP non è compensabile, in quanto mira ad attuare il principio secondo cui le imposte non dovrebbero essere esportate. I suddetti regimi sono conformi all’allegato II, sezione I, punto 2, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo SCM»). La restituzione delle imposte indirette o degli oneri all’importazione non supera l’importo di tali imposte o oneri effettivamente riscossi sui fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato. Il DDS è semplicemente un programma che rimborsa le imposte versate sull’importazione dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate. I valori rimborsati sarebbero calcolati a partire da una percentuale del valore fob esportato, variabile a seconda delle merci esportate. (130) Le banche dati del governo dell’India sono utilizzate per effettuare opportuni controlli incrociati. Inoltre un comitato effettua visite presso le unità di fabbricazione esportatrici per ottenere una conoscenza diretta del processo di fabbricazione e osservare la natura dei fattori produttivi normalmente utilizzati e la quantità di sprechi. Il comitato prende altresì in considerazione l’esperienza del settore e, se del caso, dei fattori tecnici generali. La restituzione è pari all’importo medio del dazio versato sui materiali di una particolare classe o designazione delle merci utilizzate nella fabbricazione di merci destinate all’esportazione o di merci specificate. (131) Contrariamente a quanto sostenuto dal governo dell’India, il regime RODTEP non è semplicemente un programma che ha rimborsato le imposte versate sull’importazione dei fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione delle merci esportate. Come illustrato al considerando 126, l’esportatore non è obbligato a utilizzare effettivamente le merci importate in franchigia doganale nel processo di fabbricazione e l’importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono meccanismi o procedure per stabilire quali fattori produttivi sono utilizzati nel processo di fabbricazione del prodotto esportato, o se è stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all’importazione ai sensi dell’allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Pertanto i dettagli descritti dal governo dell’India sulle modalità di determinazione dell’aliquota del regime RODTEP da parte del comitato e sui controlli incrociati con le sue banche dati non sono pertinenti, poiché quanto sopra impedisce il vantaggio in eccesso. (132) La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 3.3.2.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione (133) A norma dell’articolo 3, punto 2), e dell’articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l’importo delle sovvenzioni compensabili in termini di vantaggio conferito al beneficiario, di cui si è accertata l’esistenza durante il PIR. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui la società riceve il vantaggio a titolo del regime. Da quel momento il governo dell’India concede un credito sul dazio contabilizzato come credito da HEG, che può utilizzarlo in qualsiasi momento. Ciò costituisce un contributo finanziario ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l’esportazione, il governo dell’India non ha più potere discrezionale sulla concessione della sovvenzione. In considerazione di ciò e in assenza di elementi attendibili che indichino il contrario, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare che il vantaggio conferito a titolo del regime RODTEP corrisponde alla somma degli importi acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nel quadro di tale regime durante il PIR dal produttore esportatore che ha collaborato HEG. La Commissione ha tenuto conto degli importi a titolo del RODTEP acquisiti su tutte le operazioni di esportazione di HEG, in quanto la società esporta solo il prodotto oggetto del riesame. (134) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, le spese sostenute dal produttore esportatore che ha collaborato HEG per ricevere la sovvenzione sono state dedotte dalla totalità della sovvenzione, laddove richiesto. (135) In conformità dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione in base al fatturato realizzato con l’esportazione di HEG durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (136) Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari allo 0,59 %. (137) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, in caso di restituzione in eccesso, solo la restituzione in eccesso può essere compensata. Il governo dell’India ha affermato che quanto sopra trova riscontro nella relazione del panel nella causa Unione europea — Misure compensative su alcuni tipi di polietilene tereftalato originario del Pakistan (WT/DS486/R) . Il governo dell’India ha citato un passo tratto dalla relazione che contiene l’affermazione seguente: «Coerentemente con questa osservazione, l’allegato III, parte II, fornisce alle autorità inquirenti orientamenti intesi a consentire loro di individuare le remissioni in eccesso.» (138) La relazione del panel non contiene risultanze che impediscano alla Commissione di trarre conclusioni relative alle modalità di determinazione del vantaggio in eccesso. Come descritto al considerando 133, poiché non sussistono prove di un effettivo processo di verifica indicante il contrario, ma vi sono solo descrizioni generali riguardanti le modalità di lavoro del comitato e la determinazione del coefficiente RODTEP, la Commissione ha ritenuto opportuno valutare il vantaggio conferito dal regime RODTEP come la somma degli importi di restituzione del dazio acquisiti sulle operazioni di esportazione effettuate nell’ambito di tale regime durante il PIR. (139) La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. 3.3.3. Finanziamenti agevolati: regime di perequazione degli interessi (Interest Equalisation Scheme — IES) (140) La Commissione ha accertato che, nel quadro del regime IES, HEG ha ricevuto vantaggi attribuibili al prodotto oggetto del riesame durante il PIR. 3.3.3.1.   Base giuridica (141) La Banca centrale dell’India ( Reserve Bank of India — RBI) ha annunciato il «regime di perequazione degli interessi sui crediti all’esportazione in rupie prima e dopo la spedizione» ( Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit ) nella Master Circular DBR.Dir.BC.No.62/04.02.001/2015-16 del 4 dicembre 2015. Inizialmente la scadenza del regime IES era prevista a settembre 2021. Tuttavia nel marzo 2022 la RBI ha comunicato alle banche la proroga retroattiva del regime fino al 2024, ma al tasso inferiore del 2 %. 3.3.3.2.   Ammissibilità (142) Il regime IES è disponibile per le esportazioni di una vasta gamma di prodotti (tra cui gli elettrodi di grafite), indipendentemente dalle dimensioni del produttore esportatore, nonché per tutte le esportazioni delle micro, piccole e medie imprese. 3.3.3.3.   Applicazione pratica (143) L’IES è un regime gestito dalla direzione generale per il Commercio estero. Inizialmente erogava una compensazione degli interessi del 3-5 % sui prestiti utilizzati per le esportazioni nell’ambito di 416 linee tariffarie di cui all’allegato A e per le esportazioni effettuate da micro, piccole e medie imprese (MPMI) in tutti i codici ITC (SA). (144) La Master Circular del 4 dicembre 2015 ha stabilito che, a partire dal mese di dicembre 2015, le banche riducessero il tasso di interesse applicato agli esportatori ammissibili, conformemente agli Orientamenti relativi ai tassi di interesse sugli anticipi, in base al tasso di perequazione degli interessi fissato dal governo dell’India. La RBI corrisponde un indennizzo alle banche locali affinché concedano interessi più bassi alle società ammissibili. Il vantaggio della perequazione degli interessi è disponibile dalla data di erogazione fino alla data del rimborso o fino alla data oltre la quale il credito all’esportazione in essere risulta scaduto. Tuttavia gli esportatori ammissibili possono avvalersi della perequazione degli interessi solo durante il periodo in cui il regime è in vigore. (145) Quando nel marzo 2022 ha comunicato alle banche la proroga retroattiva del regime fino al 2024 al tasso inferiore del 2 %, la RBI ha anche consentito alle banche private di rimborsare retroattivamente ai produttori esportatori ammissibili il rispettivo importo di compensazione per il periodo compreso tra ottobre 2021 e marzo 2022. 3.3.3.4.   Conclusioni relative al regime IES (146) Il regime IES eroga sovvenzioni ai sensi dell’articolo 3, punto 1), lettera a), punto iv), e dell’articolo 3, punto 2), del regolamento di base. Le banche private sono tenute direttamente per legge a fornire compensazioni degli interessi alle società ammissibili. (147) Il regime IES è altresì condizionato di diritto all’andamento delle esportazioni, in quanto tale compensazione degli interessi sui prestiti non può essere ottenuta senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell’articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, tale regime è pertanto ritenuto specifico e compensabile. 3.3.3.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione (148) A norma dell’articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito al beneficiario consiste nella differenza tra l’importo dell’interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l’importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo mutuo commerciale ottenibile sul mercato finanziario indiano (vale a dire, la compensazione degli interessi riconosciuta per legge). L’importo delle sovvenzioni compensabili è stato pertanto considerato pari all’importo dell’interesse relativo al PIR compensato dalla RBI e così risparmiato da HEG. Sono qui inclusi anche gli importi rimborsati retroattivamente dalle banche in relazione al PIR, in virtù della proroga retroattiva del regime nel marzo 2022. (149) In conformità dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione in base al fatturato realizzato con l’esportazione di HEG durante il PIR, usato come denominatore appropriato, dato che la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. (150) Durante il PIR, il tasso di sovvenzione accertato per HEG nel quadro di questo regime è risultato essere pari allo 0,71 %. 3.4. Altri regimi supplementari 3.4.1. Regimi nazionali (151) Il regime di autorizzazione delle importazioni in franchigia doganale ( Duty Free Import Authorisation — DFIA) è un regime di esenzione dai dazi per le importazioni incorporate nelle esportazioni, disciplinato dal capo 4 del documento FTP 2015-2020. Il regime è proseguito nell’ambito del documento FTP 2015-2020 aggiornato. Per le esportazioni che beneficiano del regime AAS, una società non può rivendicare contemporaneamente i vantaggi previsti dal regime DFIA. Durante il PIR non è stato riscontrato alcun vantaggio per HEG. (152) A norma dell’articolo 8.1.3 della Master Circular, agli esportatori meritevoli di credito con una buona esperienza pregressa è conferito un accesso al credito all’esportazione agevolato e alle migliori condizioni attraverso il regime della Carta Oro. La Commissione non ha riscontrato vantaggi specifici per HEG durante il PIR che potrebbero essere connessi al regime della Carta Oro. (153) Il regime per detentori di status concede vantaggi ai dirigenti d’impresa che hanno ottenuto risultati eccellenti nel commercio internazionale e che hanno contribuito con successo al commercio estero del paese. Tutti gli esportatori con un numero di codice import-export sono ammissibili al regime, a condizione che raggiungano una determinata soglia dei livelli di andamento delle esportazioni nel corso dell’esercizio finanziario corrente e dei tre esercizi precedenti. La Commissione non ha riscontrato vantaggi specifici per HEG durante il PIR che potrebbero essere connessi al regime per detentori di status. (154) Durante il PIR, HEG si è avvalsa del finanziamento delle esportazioni pre-spedizione e post-spedizione. Tuttavia, a parte l’abbuono d’interesse nell’ambito del regime di perequazione degli interessi già illustrato nella sezione 3.3, la Commissione non ha riscontrato vantaggi specifici per HEG connessi al finanziamento delle esportazioni prima e dopo la spedizione. (155) L’iniziativa sull’accesso al mercato ( Market Access Initiative — MAI) è un regime generale di promozione delle esportazioni, che tuttavia si rivolge solo alle agenzie esecutive per promuovere le esportazioni e facilitare l’accesso ai mercati. Non comporta alcuna interazione diretta con i produttori esportatori, ma solo con il Consiglio per la promozione delle esportazioni sotto la supervisione del ministero del Commercio. I produttori esportatori possono beneficiare indirettamente del rimborso dei costi per le attività connesse alla promozione delle esportazioni. Durante il PIR non è stato tuttavia riscontrato alcun vantaggio per HEG. 3.4.2. Regimi regionali (156) Non vi è stata alcuna collaborazione alla presente inchiesta da parte di esportatori con produzione nelle regioni Karnataka e Maharashtra. La Commissione dovrà pertanto basare le proprie conclusioni sui dati disponibili. (157) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che la Commissione ha compensato i programmi delle regioni Karnataka e Maharashtra e ha affermato che nel Maharashtra non vi sono produttori del prodotto oggetto del riesame. (158) Contrariamente a quanto ritenuto dal governo dell’India, ai fini della presente inchiesta la Commissione non ha formulato conclusioni sui regimi regionali del Karnataka e del Maharashtra. (159) Durante l’ultimo riesame in previsione della scadenza, HEG ha beneficiato di un’esenzione dall’imposta sull’energia elettrica concessa dallo Stato di Madhya Pradesh alle imprese industriali che investono nella produzione di energia elettrica per il consumo vincolato. L’ammissibilità di HEG a beneficiare di questo regime è scaduta a partire dal 2016. (160) Per quanto riguarda l’energia elettrica acquistata, la denuncia indicava uno sconto di 2 INR quale possibile vantaggio nell’ambito di regimi regionali. Le fatture per l’energia elettrica esaminate presso la società presentavano differenze rispetto alle normali tariffe dell’energia elettrica industriale, compreso uno sconto indicato in fattura. Di conseguenza, la Commissione ha raccolto dalla società e dal governo dell’India documenti relativi alle tariffe dell’energia applicabili a HEG nel Madhya Pradesh. (161) Dai documenti e dalle altre informazioni disponibili è emerso che la commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Madhya Pradesh ( Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission ) è stata istituita dal governo del Madhya Pradesh con notifica in Gazzetta del 20 agosto 1998. La legge sull’energia elettrica ( Electricity Act ) del 2003 (n. 36 del 2003) adottata dal parlamento regionale è entrata in vigore con effetto dal 10 giugno 2003 e la commissione si ritiene ora costituita e funzionante ai sensi delle disposizioni di tale legge. L’articolo 86 della legge sull’energia elettrica del 2003 ha stabilito che le funzioni di tale commissione statale comprendono: «a) la determinazione della tariffa per la produzione, la fornitura, la trasmissione e il trasporto dell’energia elettrica, la vendita all’ingrosso, in blocco o al dettaglio, a seconda dei casi, all’interno dello Stato: a condizione che, qualora sia stato consentito il libero accesso a una categoria di consumatori ai sensi dell’articolo 42, la commissione statale determini solo le spese per il trasporto e la relativa maggiorazione, se del caso, per la suddetta categoria di consumatori; b) la regolamentazione delle procedure di acquisto e di appalto dei licenziatari di distribuzione dell’energia elettrica, compreso il prezzo al quale l’energia elettrica deve essere acquistata dalle società di generazione o dai licenziatari o da altre fonti mediante accordi per l’acquisto di energia elettrica per la distribuzione e la fornitura all’interno dello Stato;». (162) Nelle sue ordinanze sulle tariffe per la fornitura al dettaglio, la commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Madhya Pradesh ha stabilito uno sconto per i consumatori industriali con centrali elettriche per uso vincolato. Lo sconto inizialmente istituito per un periodo di cinque anni a decorrere dall’esercizio 2016/2017 è stato prorogato fino all’esercizio 2022/2023. Durante il PIR, l’ordinanza sulle tariffe per la fornitura al dettaglio nell’esercizio 2020-2021 ha indicato che sul prezzo normale delle unità di energia elettrica incrementali acquistate dal consumatore dalla rete si applica uno sconto di 2 INR per unità, fatta salva una riduzione del consumo di energia elettrica generata in modo vincolato. (163) Le ordinanze sulle tariffe per la fornitura al dettaglio indicano inoltre una tariffa speciale per una categoria specifica di utilizzatori industriali, denominata «industrie ad alta intensità energetica», che è inferiore alla tariffa normale per gli utenti industriali («tariffa ridotta dell’energia elettrica»). (164) Lo sconto per le centrali elettriche per uso vincolato è a disposizione delle società situate nello Stato di Madhya Pradesh che hanno soddisfatto in tutto o in parte la loro domanda di energia in un esercizio finanziario tra il 2016 e il 2020 attraverso centrali elettriche per uso vincolato e che ora vendono la propria energia alla rete e successivamente riacquistano la loro domanda di energia attraverso la rete. (165) Le tariffe ridotte dell’energia elettrica per le industrie ad alta intensità energetica sono a disposizione solo delle società situate nello Stato di Madhya Pradesh che operano come mini acciaierie ( Mini Steel Plants — MSP), MSP con laminatoi/impianti di acciaio spugnoso negli stessi locali, industria elettrochimica/elettrotermica o industria delle ferroleghe. (166) Gli sconti e le tariffe ridotte dell’energia elettrica sono fissati dalla commissione per la regolamentazione dell’energia elettrica del Madhya Pradesh, nella sua ordinanza annuale sulle tariffe per la fornitura al dettaglio. Il gestore di rete interamente pubblico, Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitaran Co. Ltd (uno dei quattro fornitori pubblici di energia elettrica dello Stato), applica quindi tali ordinanze nelle rispettive bollette energetiche. A parte le centrali elettriche per uso vincolato, non vi sono operatori privati attivi sul mercato dell’energia elettrica nel Madhya Pradesh. (167) Alla luce delle risultanze relative ai regimi di cui alle sezioni 3.2 e 3.3, che confermano già il persistere delle sovvenzioni a un livello ben superiore alla soglia minima, la Commissione ha concluso che, nel contesto del presente riesame in previsione della scadenza, non era necessario analizzare ulteriormente i due regimi (sconto per l’energia elettrica e tariffa ridotta dell’energia elettrica per alcuni settori industriali) per determinare il persistere delle sovvenzioni, che era già accertato. (168) Tuttavia, sulla base dei documenti raccolti e in considerazione del fatto che l’applicazione dello sconto per l’energia elettrica e della tariffa ridotta dell’energia elettrica comporta una riduzione del prezzo del 50 % rispetto al normale prezzo dell’energia elettrica per i grandi utenti industriali nello Stato del Madhya Pradesh, non si può escludere che il produttore esportatore che ha collaborato abbia ricevuto un vantaggio significativo nell’ambito di tali regimi. (169) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che un’inchiesta su questo regime non era contemplata né nell’avviso di apertura né nelle consultazioni con il governo dell’India, come previsto a norma dell’ASCM. (170) In linea con i considerando 159 e 160, la Commissione ha ritenuto che il regime rientrasse nella domanda di riesame e costituisse probabilmente una continuazione del precedente regime relativo all’energia elettrica. La Commissione ha tuttavia confermato anche la sua posizione di cui al considerando 168 secondo cui, ai fini del presente riesame in previsione della scadenza, non è necessario analizzare integralmente i due regimi. Non è stata pertanto accertata alcuna sovvenzione in relazione a tali regimi. 3.5. Importo delle sovvenzioni compensabili (171) Per il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è il seguente: Regimi DDS AAS MEIS RODTEP EPCGS IES Totale HEG 1,27  % 1,66  % 0,87  % 0,59  % 0,31  % 0,71  % 5,41  % (172) L’importo totale delle sovvenzioni supera la soglia minima di cui all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. 3.6. Conclusioni relative al rischio del persistere delle sovvenzioni (173) È stato accertato che, durante il PIR, il produttore esportatore che collaborato ha continuato a beneficiare delle sovvenzioni compensabili delle autorità indiane. È stato accertato che le sovvenzioni sono continuate anche a livello nazionale, poiché la maggior parte dei regimi è disponibile su scala nazionale per gli esportatori di elettrodi di grafite. (174) I regimi di sovvenzioni compensabili conferiscono vantaggi continui e non è emerso alcun elemento indicante che tali regimi saranno gradualmente abbandonati in un futuro prossimo o che HEG non otterrà più vantaggi nel quadro di tali regimi. Al contrario, i regimi fiscali nazionali sono stati riconfermati durante il PIR nell’ambito della politica del commercio estero 2015-2020, che rimarrà in vigore fino al marzo 2023. Si ricorda inoltre che l’applicazione della politica del commercio estero 2015-2020 è stata prorogata più volte, un’indicazione del fatto che probabilmente nell’ambito della politica del commercio estero le sovvenzioni persisteranno. Per di più, ogni esportatore è ammissibile a più regimi di sovvenzioni. L’unica eccezione riguarda il regime MEIS, che è scaduto nel gennaio 2021. Tuttavia questo regime è stato sostituito da un regime analogo, il RODTEP, per il quale la società ha maturato vantaggi, come evidenziato nella sezione 3.2.5. (175) Analogamente, la Commissione ha constatato che i finanziamenti agevolati nell’ambito del regime IES sono stati prorogati almeno fino al 2024. (176) Dall’inchiesta è anche emerso che durante il PIR le importazioni indiane hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione e hanno mantenuto le loro quantità e quote di mercato come nelle ultime due inchieste di riesame. Inoltre dall’analisi del volume di produzione e della capacità inutilizzata in India, dei volumi e dei prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, delle misure in vigore negli altri paesi terzi e dell’attrattiva del mercato dell’Unione di cui ai considerando da 250 a 270 emerge anche la probabilità che, in caso di scadenza delle misure in vigore, le esportazioni oggetto di sovvenzioni aumenterebbero ulteriormente la loro già sostanziale presenza sul mercato dell’Unione. (177) Alla luce di quanto precede, a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che sussisteva il rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (178) Il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Tali produttori costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (179) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata quantificata in 219 330 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base alle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione e ai dati forniti dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti ( 19 ) . Come indicato al considerando 15, i tre produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 61 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (180) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base al volume delle vendite della produzione propria dell’industria dell’Unione, destinata al mercato dell’Unione, e al volume delle importazioni ottenuti dalle statistiche di Eurostat. (181) Su tale base, il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 1 Consumo dell’Unione (in tonnellate) ( 20 ) 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Consumo totale Unione 152 612 120 169 99 873 137 279 Indice 100 79 65 90 Fonte: Eurostat, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dai richiedenti. (182) Nel periodo in esame il consumo di elettrodi di grafite dell’Unione è diminuito del 10 %. Nel 2018 si è registrato un alto consumo dovuto a una domanda elevata da parte dell’industria dell’acciaio dell’UE, che si stava riprendendo dalla crisi dell’acciaio. Inoltre, in una situazione di improvviso aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, i produttori di acciaio stavano accumulando scorte di tali prodotti in previsione di un ulteriore aumento. (183) Nel 2019 la produzione di acciaio in forni elettrici ad arco è diminuita rispetto al 2018 (del 6,6 % secondo i dati Eurofer). Di conseguenza la domanda di elettrodi di grafite è calata. Dato il notevole calo del prezzo degli elettrodi di grafite, l’industria a valle non aveva più bisogno di costituire scorte, in quanto gli utilizzatori non erano più interessati da un ulteriore aumento dei prezzi. I produttori di acciaio hanno pertanto iniziato a smaltire le loro scorte di elettrodi di grafite. Inoltre la domanda è diminuita ulteriormente nel 2020, ma questa volta su base temporanea, a seguito della pandemia di COVID-19. 4.3. Importazioni dall’India 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dall’India (184) Come indicato al considerando 180, la Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dall’India in base alle statistiche di Eurostat. La quota di mercato è stata stabilita in base al consumo dell’Unione indicato al considerando 181. (185) Le importazioni dall’India hanno registrato il seguente andamento: Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume delle importazioni dall’India (in tonnellate) 5 802 3 369 2 154 6 540 Indice 100 58 37 113 Quota di mercato (%) 4 3 2 5 Indice 100 74 57 125 Fonte: Eurostat e banca dati a norma dell’articolo 14, paragrafo 6. (186) Le importazioni del prodotto oggetto del riesame dal paese interessato erano diminuite tra il 2019 e il 2020, in seguito al calo del consumo dell’UE, e sono tornate a salire nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame il volume delle importazioni è aumentato del 13 %, passando da 5 802 tonnellate nel 2018 a 6 540 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di elettrodi di grafite dall’India rappresentavano circa il 16 % delle importazioni totali di elettrodi di grafite nell’Unione, corrispondenti a una quota di mercato del 5 %. (187) Nel complesso, le importazioni dall’India e la loro quota di mercato sono aumentate nel periodo in esame. Nonostante il calo del consumo dell’Unione, il volume delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India ha continuato ad aumentare durante il periodo in esame (del 13 %), mentre le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite. 4.3.2. Prezzi delle importazioni originarie dell’India e undercutting dei prezzi (188) Il prezzo medio delle importazioni dall’India ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzi all’importazione dall’India 13 756 10 211 4 120 2 747 Indice 100 74 30 20 Fonte: Eurostat. (189) Il prezzo medio delle importazioni ( 21 ) di elettrodi di grafite dall’India è diminuito dell’80 % durante tutto il periodo in esame, passando da 13 756 EUR/tonnellata nel 2018 a 2 747 EUR/tonnellata nel periodo dell’inchiesta di riesame. (190) A causa dell’elevata domanda mondiale di elettrodi di grafite, i prezzi indiani hanno superato i prezzi dell’industria dell’Unione nella prima metà del periodo in esame, per poi diminuire del 60 % tra il 2018 e il 2020 e rimanere costantemente al di sotto dei prezzi dell’Unione nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame. (191) La Commissione ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e b) la corrispondente media ponderata dei prezzi delle importazioni dall’India del prodotto oggetto del riesame per il produttore esportatore indiano che ha collaborato, stabilita su base cif, esclusi i dazi antidumping e compensativi, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. In assenza di altre informazioni, tali costi sono stati stimati equivalenti all’1 % del valore cif. (192) Il risultato è stato un margine di undercutting medio del 41,1 %. (193) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il margine di undercutting calcolato dalla Commissione non è rappresentativo, in quanto non si basa sui prezzi reali di mercato nell’Unione. Secondo il governo dell’India, il fatto che le vendite di GrafTech Iberica siano state effettuate in base a contratti a lungo termine ha determinato un prezzo di vendita artificialmente elevato che non è indicativo del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nell’Unione. (194) La Commissione non concorda con questa valutazione. I contratti a lungo termine non costituiscono una pratica commerciale inusuale; si tratta di una decisione commerciale nell’ambito della quale un cliente accetta di vincolarsi a un determinato livello di prezzo in cambio di una sicurezza dell’approvvigionamento. Considerato che i contratti a lungo termine erano in uso nel mercato di pertinenza, la loro presenza nel campione non ne annulla la rappresentatività. Inoltre solo una parte delle vendite effettuate dalla GrafTech era oggetto di contratti a lungo termine, mentre le vendite degli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione nel periodo dell’inchiesta di riesame non rientravano in analoghi contratti a lungo termine. La Commissione ritiene pertanto che, pur essendo rappresentativi di una parte del mercato, nel complesso i contratti a lungo termine utilizzati dalla GrafTech Iberica non abbiano inciso in modo significativo sul calcolo dell’undercutting. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. 4.3.3. Importazioni da paesi terzi diversi dall’India (195) Le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente da Cina, Messico e Russia. (196) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi, nonché la quota di mercato e i prezzi, hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Importazioni da paesi terzi diversi dall’India Paese 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame RPC Volume (in tonnellate) 22 054 19 284 20 074 26 065 Indice 100 87 91 118 Quota di mercato (%) 14 16 20 19 Indice 100 111 139 131 Prezzo medio 10 875 5 253 2 337 2 614 Indice 100 48 21 24 Russia Volume (in tonnellate) 1 076 3 229 780 3 371 Indice 100 300 72 313 Quota di mercato (%) 1 3 1 2 Indice 100 381 111 348 Prezzo medio 9 623 5 771 4 898 2 851 Indice 100 60 51 30 Messico Volume (in tonnellate) 1 374 12 896 1 437 Indice 100 1 65 105 Quota di mercato (%) 1 0 1 1 Indice 100 1 100 116 Prezzo medio 2 530 3 264 3 976 3 435 Indice 100 129 157 136 Resto del mondo Volume (in tonnellate) 4 482 2 471 2 616 3 621 Indice 100 55 58 81 Quota di mercato (%) 3 2 3 3 Indice 100 70 89 90 Prezzo medio 8 253 10 648 5 737 3 979 Indice 100 129 70 48 Totale dei paesi terzi ad eccezione dell’India Volume (in tonnellate) 28 987 24 996 24 366 34 494 Indice 100 86 84 119 Quota di mercato (%) 19 21 24 25 Indice 100 110 128 132 Prezzo medio 10 027 5 852 2 844 2 814 Indice 100 58 28 28 Fonte: Eurostat. (197) L’incidenza delle importazioni da altri paesi terzi è stata analizzata, dal momento che esse rappresentavano circa l’84 % delle importazioni totali di elettrodi di grafite nell’Unione durante il PIR. Nonostante il calo del consumo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato del 19 %, passando da quasi 29 000 tonnellate nel 2018 a circa 35 000 tonnellate nel PIR. (198) Le importazioni dai paesi terzi hanno seguito in parte il calo del consumo nel 2019 e nel 2020, ma hanno registrato una rapida ripresa e raggiunto il livello più elevato durante il PIR, con un aumento del 19 % rispetto al 2018. Il prezzo medio delle importazioni da altri paesi terzi ha seguito la tendenza mondiale, diminuendo del 72 % tra il 2018 e il PIR. (199) La grande maggioranza di queste importazioni durante il PIR, pari al 76 %, era costituita da importazioni dalla Cina. I volumi delle importazioni dagli altri paesi terzi, ad eccezione della Cina e dell’India, sono aumentati del 22 % nel periodo in esame. Il volume delle importazioni di elettrodi di grafite dall’India è aumentato da 5 800 tonnellate nel 2018 a 6 500 tonnellate durante il PIR, mentre la Cina ha registrato un aumento da 22 054 tonnellate nel 2018 a 26 065 tonnellate durante il PIR, con una crescita della quota di mercato rispettivamente del 25 % e del 31 %. (200) Durante lo stesso periodo, i prezzi delle importazioni dalla Cina erano inferiori ai prezzi degli esportatori indiani e dei produttori dell’Unione (ad eccezione del 2018). (201) Inoltre, a partire dal 7 aprile 2022 ( 22 ) , la Commissione ha assoggettato le importazioni di elettrodi di grafite dalla Cina a un dazio antidumping (compreso tra il 23 % e il 74,9 %) ( 23 ) . 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (202) L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (203) Come indicato al considerando 15, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (204) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario antidumping fornite dai produttori inclusi nel campione, nonché sulla base di dati macroeconomici forniti dai produttori non inclusi nel campione e dai richiedenti, che sono stati sottoposti a controllo incrociato con i dati contenuti nella domanda di riesame. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (205) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (206) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (207) Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume di produzione (in tonnellate) 251 009 219 744 164 413 219 330 Indice 100 88 66 87 Capacità produttiva (in tonnellate) 283 500 294 900 294 900 285 235 Indice 100 104 104 101 Utilizzo degli impianti (%) 89 75 56 77 Indice 100 84 63 87 Fonte: informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione, informazioni fornite dai richiedenti. (208) In seguito al calo del consumo, il volume di produzione dell’industria dell’Unione è diminuito del 34 % tra il 2018 e il 2020, per poi recuperare parzialmente durante il PIR, rimanendo al di sotto del livello del 2018. In generale il volume di produzione è diminuito del 13 % durante il periodo in esame. (209) Il calo del volume di produzione è dovuto al calo del consumo associato alla perdita in termini di quantità delle vendite subita dall’industria dell’Unione, come spiegato al considerando 211. 4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (210) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 117 824 91 804 73 352 96 245 Indice 100 78 62 82 Quota di mercato (%) 77 76 73 70 Indice 100 99 95 91 Fonte: informazioni fornite dai richiedenti, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione. (211) Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito del 18 % durante il periodo in esame. È diminuito in maniera costante fino al 2020 (del 38 %) e ha registrato una ripresa solo parziale durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia tale incremento non è risultato in linea con l’analoga tendenza seguita dal consumo dell’Unione, il che ha complessivamente determinato una contrazione della quota di mercato dell’industria dell’Unione, che è passata dal 77 % nel 2018 al 70 % nel periodo dell’inchiesta di riesame (-9 %), mentre la quota di mercato delle importazioni dall’India è aumentata del 25 % nello stesso periodo. (212) Durante il periodo in esame il consumo di elettrodi di grafite dell’UE è diminuito del 10 %. Questo calo di 15 000 tonnellate del consumo ha colpito solo l’industria dell’Unione, che ha perso 21 000 tonnellate di vendite. Nello stesso periodo il volume delle importazioni oggetto di dumping dall’India, dalla Cina e da altri paesi terzi ha continuato ad aumentare durante il periodo in esame, rispettivamente del 13 %, 18 % e 19 %. 4.4.2.3.   Crescita (213) Come spiegato in precedenza, durante il periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione ha perso 21 000 tonnellate, mentre le importazioni sono aumentate di oltre 6 200 tonnellate. Ciò ha comportato una perdita di quota di mercato del 9 % per l’industria dell’Unione nel periodo in esame. L’industria dell’Unione non ha pertanto registrato alcuna crescita nel periodo in esame. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (214) L’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 7 Occupazione e produttività 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Numero di addetti (in ETP) 1 165 1 148 1 102 1 143 Indice 100 99 95 98 Produttività (in unità per lavoratore) 215 191 149 192 Indice 100 89 69 89 Fonte: informazioni fornite dai richiedenti, informazioni fornite dai produttori dell’Unione inclusi e non inclusi nel campione. (215) Il numero di addetti dell’industria dell’Unione è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame (con una diminuzione del 2 %). Pertanto, dato il calo della produzione illustrato nella sezione 4.4.2.1, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata come produzione (in tonnellate) per lavoratore, ha seguito lo stesso calo tendenziale dell’11 % nello stesso periodo. 4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (216) La Commissione ha concluso al considerando 177 che le importazioni dall’India hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi oggetto di sovvenzioni nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha anche riscontrato elementi di prova del rischio del persistere delle sovvenzioni in caso di scadenza delle misure. (217) Sebbene le misure compensative siano in vigore dal 2009, l’industria dell’Unione ha registrato un calo rilevante del volume delle vendite, che ha determinato una contrazione della quota di mercato pari a 9 punti percentuali durante il periodo in esame. Non si è pertanto potuta constatare una piena ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di sovvenzione e l’industria dell’Unione rimane assai vulnerabile agli effetti pregiudizievoli di eventuali importazioni oggetto di sovvenzioni sul mercato dell’Unione. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (218) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) 8 483 9 578 5 870 4 682 Indice 100 113 69 55 Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata) 3 696 4 685 4 864 3 556 Indice 100 127 132 96 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (219) I prezzi di vendita sono aumentati del 13 % tra il 2018 e il 2019, per poi diminuire notevolmente nel 2020 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, raggiungendo un livello del 45 % inferiore rispetto al 2018. (220) Il costo di produzione è aumentato, ha raggiunto il livello più alto nel 2020 e ha iniziato a diminuire durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Questa tendenza è dovuta al notevole aumento del prezzo della principale materia prima, ossia il «needle coke». A causa dell’aumento della domanda trainato dal settore delle batterie agli ioni di litio, il prezzo del «needle coke» è salito in modo costante e significativo fino al 2019 e solo a partire dal 2020 ha iniziato a diminuire. (221) Nell’esaminare i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione, la Commissione ha osservato che una parte della produzione dell’Unione (in particolare la produzione di GrafTech Iberica e GrafTech France), che rappresenta circa il 50 % delle vendite e della produzione totali dell’Unione, era in qualche misura temporaneamente al riparo dalla concorrenza diretta sul mercato, mentre l’altra parte (ossia gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione) era direttamente esposta alle importazioni indiane oggetto di dumping. (222) Tale situazione era dovuta all’esistenza di contratti a lungo termine in cui rientravano le vendite di elettrodi di grafite della GrafTech Iberica. Questi contratti a lungo termine sono stati conclusi a seguito di un periodo (2017-2018) in cui i prezzi erano insolitamente elevati. Si tratta di contratti di acquisto «take or pay», con un livello garantito di forniture a prezzi fissi; l’acquirente si impegnava ad acquistare i volumi concordati al prezzo prestabilito e fisso, fatti salvi vari diritti e obblighi contrattuali. La durata di tali contratti era compresa fra tre e cinque anni. È emerso che le vendite di GrafTech Iberica durante il periodo dell’inchiesta di riesame sono state effettuate in grandissima parte nel quadro di questi contratti a lungo termine. Dall’inchiesta non è risultato che altri produttori dell’Unione rientrassero nell’ambito di analoghi contratti a lungo termine nel periodo in esame. La Commissione ha osservato che l’incidenza di tali contratti a lungo termine è temporanea, tenuto conto della loro durata limitata. (223) L’origine di questi contratti a lungo termine è da ricondurre al periodo di elevata volatilità dei prezzi negli anni 2017-2018, che si è protratto fino al 2019. In tali anni i prezzi degli elettrodi di grafite a livello mondiale sono aumentati in modo significativo. Tale situazione era dovuta a vari fattori, tra cui l’aumento della domanda a livello mondiale. L’aumento della domanda sarebbe principalmente riconducibile, secondo l’industria dell’Unione, alla transizione globale dell’industria dell’acciaio dagli altiforni ai forni elettrici ad arco, che utilizzano elettrodi di grafite. Inoltre, come spiegato al considerando 220, la nuova concorrenza per il «needle coke» (la principale materia prima utilizzata nella produzione di elettrodi di grafite) con il settore delle batterie agli ioni di litio ha determinato un aumento del costo delle materie prime che ha contribuito alla volatilità dei prezzi. Per affrontare la questione della volatilità dei prezzi, i contratti a lungo termine per la fornitura del prodotto oggetto del riesame da parte della GrafTech Iberica sono stati negoziati per una durata compresa tra tre e cinque anni. Il principio era quello di ottenere prezzi più stabili in cambio di un’offerta stabile, come richiesto dai clienti. (224) Pertanto, grazie ai contratti a lungo termine in vigore, le vendite di GrafTech Iberica hanno potuto essere effettuate a un livello di prezzi stabile (superiore del [25-50] % rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione) durante il periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante il calo generalizzato dei prezzi che ha invece colpito il resto dell’industria dell’Unione non rientrante in tali contratti. Avvalendosi delle informazioni disponibili, quali i volumi delle vendite del prodotto oggetto del riesame non oggetto di contratti a lungo termine effettuate da GrafTech Iberica e le vendite degli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha stimato che il prezzo medio sul mercato non rientrante nelle condizioni dei contratti a lungo termine era del [25-50] % circa inferiore rispetto al prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato nel suo complesso. Di conseguenza, il prezzo medio di vendita nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame non riflette accuratamente la situazione concorrenziale per quanto riguarda i prezzi sul mercato dell’Unione, su cui hanno inciso notevolmente le importazioni a basso prezzo e oggetto di dumping provenienti sia dall’India che dalla Cina. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (225) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Costo medio del lavoro per addetto (in EUR) 91 856 87 714 84 993 87 519 Indice 100 95 93 95 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (226) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è leggermente diminuito. Nel complesso il costo medio del lavoro per addetto è calato del 5 %. Questa tendenza è stata influenzata principalmente dalla limitata riduzione dei dati relativi all’occupazione, come spiegato al considerando 215. 4.4.3.3.   Scorte (227) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Scorte finali (in tonnellate) 7 026 9 447 8 172 8 812 Indice 100 134 116 125 Scorte finali in percentuale sulla produzione 3 4 5 4 Indice 100 154 178 144 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (228) Le scorte non possono essere considerate un indicatore di pregiudizio pertinente nel settore in questione, dato che la produzione e le vendite si basano principalmente sugli ordinativi e i produttori tendono quindi ad avere scorte limitate. L’andamento delle scorte è pertanto indicato soltanto a titolo informativo. (229) Nel complesso, le scorte sono state influenzate dalle tendenze al ribasso della produzione e delle vendite dell’industria dell’Unione. Le scorte finali in percentuale della produzione sono aumentate notevolmente nel 2019 e nel 2020 (rispettivamente del 54 % e del 78 %) e sono in parte diminuite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nel complesso, durante il periodo in esame le scorte finali in tonnellate sono aumentate del 25 %. (230) Tuttavia, considerati i dati dei due produttori dell’Unione che non hanno concluso contratti a lungo termine, nello stesso periodo le scorte sono aumentate del [35-45] %. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitale (231) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2018 2019 2020 Periodo dell’inchiesta di riesame Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 75 62 2 31 Indice 100 82 2 42 Flusso di cassa (in EUR) 659 909 270 475 537 375 120 592 009 210 732 326 Indice 100 72 18 32 Investimenti (in EUR) 23 523 042 28 065 231 21 574 327 29 396 885 Indice 100 119 92 125 Utile sul capitale investito 722 467 35 154 Indice 100 65 5 21 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. (232) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite. (233) Dopo la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza di cui al considerando 1, nell’ambito della quale sono state istituite le misure compensative, la situazione dell’industria dell’Unione è migliorata e il suo margine di profitto, grazie all’aumento dei prezzi di cui alla sezione 4.4.3.1, ha raggiunto il 75 % nel 2018. Tuttavia la situazione è successivamente peggiorata e i margini di profitto sono diminuiti a partire dal 2018, toccando il livello più basso nel 2020 (2 %) e riprendendosi in parte nel periodo dell’inchiesta di riesame (31 %), il che corrisponde a un calo del 58 % nel periodo in esame. (234) La causa di questa tendenza al ribasso è la significativa riduzione del consumo dell’Unione e del volume delle vendite subita dall’industria dell’Unione, a vantaggio delle importazioni indiane oggetto di dumping e sovvenzioni e delle importazioni cinesi oggetto di dumping che hanno esercitato una pressione significativa sui prezzi in entrata nell’Unione, facendoli scendere a livelli inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione e costringendo la parte dell’industria dell’Unione non rientrante nei contratti a lungo termine a ridurre i propri livelli di prezzo, come spiegato al considerando 224. (235) Come indicato in precedenza, per uno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, GrafTech Iberica, la maggior parte dei volumi di vendita rientrava in contratti a lungo termine. Pertanto i prodotti sono stati venduti a prezzi stabili e, durante il PIR (fino alla scadenza dei contratti a lungo termine; una parte significativa è scaduta alla fine del 2021, un’altra parte alla fine del 2022) tali vendite continuavano a essere considerate parzialmente al riparo da fattori esterni, come il calo generalizzato dei prezzi. (236) La situazione è invece diversa per gli altri due produttori dell’Unione inclusi nel campione. Escludendo GrafTech Iberica, i microindicatori mostrano un quadro differente, in cui la redditività delle vendite nell’Unione è scesa da [+ 70 - +80] % nel 2018 a [0 - +10] % nel periodo dell’inchiesta di riesame. (237) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell’industria dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Data la tendenza al ribasso dei profitti dell’industria dell’Unione, il flusso di cassa è diminuito del 68 % nel periodo in esame. (238) Gli investimenti, in virtù di un flusso di cassa ancora positivo, sono cresciuti del 25 % nel periodo in esame, principalmente grazie agli sforzi profusi dall’industria dell’Unione per razionalizzare la produzione e aumentare l’efficienza e la produttività in modo da contrastare l’incremento delle importazioni a basso prezzo. Tuttavia nello stesso periodo l’utile sul capitale investito, espresso come profitto in percentuale del valore contabile netto degli investimenti, è sceso del 79 % e ha quindi seguito lo stesso andamento della redditività. (239) Un quadro simile a quello sopra illustrato può essere osservato esaminando i dati dei due produttori dell’Unione che non hanno venduto nel quadro di contratti a lungo termine durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nello stesso periodo l’utile sul capitale investito e il flusso di cassa sono scesi a [0 - +10] %. (240) Dato il calo della redditività e dell’utile sul capitale investito, i produttori dell’Unione inclusi nel campione incontreranno crescenti difficoltà a ottenere capitali per i loro investimenti futuri. Con l’utile sul capitale investito in così rapido calo, la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è più a rischio. 4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio (241) Dall’inchiesta è emerso che le misure hanno consentito all’industria dell’Unione di mantenere, almeno in parte, quote di mercato significative durante tutto il periodo in esame. La maggior parte degli indicatori di pregiudizio ha evidenziato la difficile situazione economica in cui versava l’industria dell’Unione. Come illustrato in precedenza, questi sviluppi negativi si spiegano con il calo del consumo associato alle conseguenze della pandemia di COVID-19, delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India, che nello stesso periodo hanno guadagnato quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione, la cui quota di mercato è diminuita. La situazione è stata ulteriormente aggravata dal forte aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e dall’India. L’industria dell’Unione ha risposto a tali sfide diminuendo i prezzi e riducendo i profitti, che tuttavia sono rimasti positivi durante il periodo in esame. (242) In particolare si è registrato un calo della produzione, dei volumi delle vendite e delle quote di mercato, nonché dei prezzi di vendita; tale andamento ha avuto ripercussioni negative sull’occupazione, sulla produttività e sulla redditività. La maggiore pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dall’India e dalla Cina ha costretto l’industria dell’Unione a ridurre i prezzi di vendita, con effetti negativi sulla sua redditività, che è notevolmente diminuita durante il periodo in esame. Infine il rapido calo degli utili sul capitale investito incide negativamente sulla capacità dell’industria dell’Unione di ottenere capitali e investimenti. (243) D’altro canto, nonostante l’andamento al ribasso degli indicatori, l’industria dell’Unione è comunque riuscita a mantenere volumi delle vendite elevati e una quota di mercato rilevante. Analogamente, nonostante l’andamento negativo, la redditività è rimasta positiva per tutto il periodo in esame. La Commissione ha pertanto concluso che durante il periodo in esame l’industria dell’Unione è stata soggetta ad alcune tendenze negative che hanno determinato una situazione di vulnerabilità generale nel 2021, ma durante il periodo dell’inchiesta di riesame non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. (244) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha affermato che l’aumento dei prezzi delle materie prime, a seguito dell’aggressione militare da parte della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, è uno dei fattori principali cui è riconducibile la riduzione della redditività dell’industria dell’Unione. (245) L’argomentazione non è suffragata da alcun elemento di prova. L’aggressione militare e la sottostante situazione geopolitica hanno subito un’evoluzione dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, a partire dal febbraio 2022, e pertanto non hanno influito in alcun modo sulla situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Tale argomentazione è stata pertanto ritenuta infondata. 5. RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO (246) La Commissione ha concluso al considerando 243 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni provenienti dall’India in caso di scadenza delle misure. (247) Per stabilire se sussista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India, la Commissione ha preso in considerazione gli elementi seguenti: i) il volume di produzione e la capacità inutilizzata in India, ii) i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, iii) le misure in vigore negli altri paesi terzi, iv) l’attrattiva del mercato dell’Unione e v) i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India, come pure la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 5.1. Capacità produttiva e capacità inutilizzata (248) Sulla base delle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza ( 24 ) , la capacità produttiva totale indiana di elettrodi di grafite è stata stimata a circa 160 000 tonnellate, la produzione a circa 121 000 tonnellate e la capacità inutilizzata a circa 39 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. La capacità inutilizzata stimata rappresentava circa il 29 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (249) Secondo le informazioni fornite nella domanda ( 25 ) , si prevede inoltre che un produttore indiano continui ad aumentare la propria capacità di ulteriori 20 000 tonnellate entro l’inizio del 2023, portando la capacità inutilizzata a 59 000 tonnellate (43 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame). Esiste pertanto la possibilità di un significativo aumento delle quantità esportate verso l’Unione, in particolare perché non vi sono indicazioni che i mercati dei paesi terzi o il mercato interno possano assorbire un aumento di produzione. 5.2. Volumi e prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi (250) In assenza di collaborazione e, di conseguenza, di qualsiasi altra fonte più attendibile per stabilire le esportazioni indiane di elettrodi di grafite verso gli altri paesi terzi ad eccezione dell’Unione, l’analisi si è basata sui dati GTA relativi al codice SA 8545 11. Tale codice SA comprendeva circa l’82 % delle esportazioni indiane nell’Unione (rispetto ai dati TARIC di Eurostat), mentre quasi nessuna importazione dall’India nell’Unione era effettuata con il codice SA 8545 90. I dati GTA relativi al codice SA 8545 11 sono stati pertanto considerati la fonte più attendibile per l’analisi del mercato dei paesi terzi. (251) Nel 2021 sia GIL che HEG, i due produttori noti di elettrodi di grafite in India, risultati essere altamente orientati all’esportazione, esportavano oltre il 60 % della loro produzione. La Turchia, gli Stati Uniti, l’Unione e l’Egitto erano i loro principali mercati di esportazione. I volumi delle esportazioni mondiali provenienti dall’India sono complessivamente diminuiti del 14 % tra il 2018 e il PIR, mentre sono aumentati del 16 % verso i tre principali mercati di esportazione (Turchia, Stati Uniti ed Egitto). (252) L’analisi dei prezzi all’esportazione verso i primi dieci paesi di esportazione dell’India durante il PIR ha indicato che il prezzo all’esportazione verso l’Unione a livello fob alla frontiera indiana (2 727 EUR/tonnellata) era superiore a quello verso l’Egitto, la Corea del Sud, il Sud Africa, il Messico e gli Emirati arabi uniti, mentre era inferiore a quello verso la Turchia, gli Stati Uniti, l’Arabia Saudita e l’Indonesia. Tuttavia, date le restrizioni all’esportazione cui è confrontata l’industria indiana, come spiegato nella sezione 5.3, e tenuto conto dell’attuale capacità inutilizzata dell’India, si è ritenuto che in caso di scadenza delle misure gli esportatori indiani sarebbero incentivati a trasferire quantità significative delle esportazioni dai paesi terzi verso il più attraente mercato dell’Unione. 5.3. Misure in vigore negli altri paesi terzi (253) A seguito delle sanzioni statunitensi nei confronti dell’Iran nell’agosto 2018, l’India ha perso la sua principale destinazione di esportazione di elettrodi di grafite ( 26 ) . Prima delle sanzioni, l’Iran era tra le tre principali destinazioni di esportazione di elettrodi di grafite dell’India, con volumi delle esportazioni pari a circa 9 000 tonnellate/anno. Nel 2019, a seguito delle sanzioni, i volumi delle esportazioni dall’India verso l’Iran sono scesi a quasi zero tonnellate e sono rimasti a tale livello negli anni successivi. (254) Inoltre la Commissione economica eurasiatica ha prorogato le misure antidumping sulle importazioni di elettrodi di grafite dall’India fino al settembre 2023, al tasso del 16,04 % per HEG e del 32,83 % per GIL e altri produttori indiani. La Federazione russa, uno dei membri dell’Unione economica eurasiatica, era un importante consumatore di elettrodi di grafite, con una produzione annua di acciaio nei forni elettrici ad arco di 24 milioni di tonnellate nel 2019. Le esportazioni indiane di elettrodi di grafite verso la Russia sono diminuite da circa 840 tonnellate nel 2018 a zero tonnellate nel 2020 e nel 2021. Pertanto, con la capacità inutilizzata già disponibile, ciò limiterà i mercati di esportazione potenzialmente disponibili per i produttori indiani, aumentando ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. 5.4. Attrattiva del mercato dell’Unione (255) L’attrattiva esercitata dal mercato dell’Unione è stata dimostrata dal fatto che, nonostante i dazi antidumping e compensativi in vigore, gli elettrodi di grafite indiani hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione. Durante il periodo in esame l’India ha continuato a essere il secondo maggior esportatore nell’Unione dopo la Cina. Nonostante un calo tra il 2019 e il 2020 dovuto alla pandemia di COVID-19, l’India ha mantenuto e aumentato le sue esportazioni nell’Unione, tra 5 800 tonnellate nel 2018 e 6 500 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame, e le sue quote di mercato, tra il 4 % nel 2018 e il 5 % nel periodo dell’inchiesta di riesame. Si tratta dello stesso intervallo dei volumi delle esportazioni e delle quote di mercato osservati nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame dei due precedenti riesami in previsione della scadenza. Come indicato al considerando 192, durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo all’esportazione dall’India verso l’Unione era notevolmente inferiore ai prezzi praticati sul mercato dell’Unione. (256) Inoltre, secondo le dichiarazioni pubbliche di HEG, il produttore ritiene che l’Unione sia un mercato di esportazione importante per aumentare la propria presenza in caso di abrogazione delle misure antidumping/antisovvenzioni ( 27 ) . 5.5. Probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India e loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure (257) Per valutare l’incidenza delle importazioni future sulla situazione dell’industria dell’Unione, la Commissione ha ritenuto che i livelli dei prezzi delle esportazioni indiane senza i dazi antidumping costituissero un indicatore ragionevole dei livelli futuri dei prezzi delle esportazioni nel mercato dell’Unione. Su tale base, il margine di undercutting medio per il prodotto oggetto del riesame, senza l’inclusione di dazi antidumping e compensativi, è risultato pari al 41,1 % ed è pertanto ritenuto il migliore indicatore dei probabili livelli di prezzo in assenza delle misure antisovvenzioni. (258) Dato il suo uso intensivo e la sua rapida sostituzione, gli utilizzatori del prodotto oggetto del riesame tendono a mantenere scorte sostanziali come per le materie prime. Il prodotto oggetto del riesame è pertanto sensibile ai prezzi. Un aumento improvviso delle importazioni a basso prezzo costringerebbe l’industria dell’Unione a ridurre ulteriormente i prezzi, ripetendo la scelta già operata per competere con le importazioni provenienti dall’India e dalla Cina, come illustrato nella sezione 4.4.3.1. (259) Inoltre, a partire dall’aprile 2022, le importazioni di alcuni elettrodi di grafite provenienti dalla Cina sono soggette al dazio antidumping di cui al considerando 199. La definizione del prodotto oggetto di tali dazi si sovrappone in larga misura alla definizione del prodotto in esame oggetto della presente inchiesta, vale a dire il codice TARIC 8545110010. Si prevede pertanto una diminuzione della quota di mercato cinese (dal 20 % nel periodo dell’inchiesta di riesame). Ciò aumenterà ulteriormente l’attrattiva del mercato dell’Unione per le importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni provenienti dall’India. Con l’attuale o anche probabile aumento della capacità inutilizzata di cui al considerando 249 e senza la concorrenza dei produttori esportatori cinesi, vi è un forte rischio che i produttori esportatori indiani aumentino significativamente le loro importazioni del prodotto oggetto del riesame nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. (260) Inoltre, come spiegato ai considerando da 221 a 224, la situazione globale dell’industria dell’Unione è influenzata dalla situazione particolare di GrafTech Iberica, che è di natura temporanea. I contratti a lungo termine sono giunti a scadenza (in larga misura, la maggioranza dei contratti a lungo termine in vigore è già scaduta nel 2022). Alcuni contratti a lungo termine esistenti, relativi a GrafTech Iberica, sono stati prorogati di uno o due anni oltre il 2022. Tuttavia i contratti a lungo termine prorogati riguardavano solo una piccola parte delle vendite totali effettuate da GrafTech Iberica. Anche tenendo conto dei contratti a lungo termine prorogati, la grande maggioranza del volume di vendite effettuate da GrafTech Iberica alla fine del 2023 non rientrerà più negli attuali contratti a lungo termine. Questa proporzione aumenterà ulteriormente alla fine del 2024. La Commissione ha inoltre osservato che i prezzi di vendita medi per i prodotti di GrafTech Iberica nel PI sono diminuiti rispetto al 2020 (anche tenendo conto delle vendite effettuate nel quadro dei contratti a lungo termine); questo significa che le vendite di GrafTech Iberica hanno risentito delle importazioni di elettrodi di grafite a basso prezzo dall’India e dalla Cina. Al più tardi entro la fine del 2023 GrafTech Iberica si troverà pertanto nella stessa situazione degli altri produttori e sarà pienamente esposta all’incidenza dei crescenti volumi delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India. Ciò significa che la situazione economica dell’industria dell’Unione si deteriorerebbe ulteriormente in caso di scadenza delle misure. (261) Con una perdita di redditività, l’industria dell’Unione non sarebbe in grado di effettuare gli investimenti necessari. In ultima analisi ciò comporterebbe anche una perdita di posti di lavoro e un rischio di chiusura di linee di produzione. (262) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che, nel caso di specie, non vi è alcun rischio di reiterazione del pregiudizio, principalmente perché la quota di mercato delle importazioni dall’India nell’Unione è solo del 5 % e che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è dovuto alle importazioni dalla Cina e non alle importazioni dall’India. Il governo dell’India ha inoltre argomentato che i bassi prezzi all’importazione dall’India sono una reazione alle importazioni a basso prezzo dalla Cina. (263) Nel determinare se sussista il rischio della reiterazione del pregiudizio inizialmente causato dalle importazioni oggetto di dumping dall’India, come illustrato al considerando 247, la Commissione ha preso in considerazione diversi elementi quali il volume di produzione e la capacità inutilizzata in India, i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso i mercati degli altri paesi terzi, le misure in vigore negli altri paesi terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione e i probabili livelli dei prezzi delle importazioni dall’India, come pure la loro incidenza sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure. Nelle sue osservazioni il governo dell’India non ha messo in discussione l’analisi o la conclusione della Commissione in relazione a nessuno di questi elementi, fatta eccezione per quanto indicato al considerando 127. Contrariamente a quanto suggerito dal governo dell’India nelle sue osservazioni, la Commissione non ha basato le proprie conclusioni in merito al rischio della reiterazione del pregiudizio sulla quota di mercato delle importazioni di elettrodi di grafite dall’India nell’Unione osservata durante il periodo dell’inchiesta di riesame. (264) L’argomentazione è stata pertanto respinta. (265) Inoltre il governo dell’India ha asserito che il mercato dell’Unione non è un mercato attraente per i produttori esportatori indiani, in quanto i prezzi all’esportazione nell’Unione sono inferiori rispetto al prezzo all’esportazione degli elettrodi di grafite verso altri paesi terzi. (266) La Commissione ha riconosciuto, al considerando 252, che i prezzi delle esportazioni indiane verso alcuni paesi terzi sono superiori rispetto ai prezzi all’esportazione verso l’Unione. I prezzi praticati su alcuni altri mercati di esportazione importanti per i produttori esportatori indiani sono tuttavia inferiori rispetto ai prezzi praticati all’Unione. Inoltre, come illustrato nella sezione 4.3.1, le esportazioni indiane hanno guadagnato una quota di mercato nell’Unione nel periodo in esame. Pertanto, per i motivi sopra esposti, la Commissione ha concluso che tale argomentazione era infondata. 5.6. Conclusioni (267) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni dall’India a prezzi inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, aggravando così la situazione economica dell’industria dell’Unione. Molto probabilmente ciò determinerebbe una reiterazione del pregiudizio notevole e di conseguenza la sostenibilità dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio. 6. INTERESSE DELL’UNIONE (268) A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento in vigore delle misure antidumping esistenti sia contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, dei distributori e degli utilizzatori. (269) Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base. 6.1. Interesse dell’industria dell’Unione (270) L’industria dell’Unione è composta da cinque gruppi che producono elettrodi di grafite nell’Unione. Tutti i gruppi hanno collaborato pienamente all’inchiesta. Come indicato al considerando 15, la Commissione ha selezionato un campione di produttori dell’Unione. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione che hanno risposto al questionario. Il campione è stato considerato rappresentativo dell’industria dell’Unione. (271) Come indicato sopra, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ma si trova in una situazione di fragilità, come confermato dall’andamento negativo degli indicatori di pregiudizio. La soppressione dei dazi compensativi comporterebbe il rischio della reiterazione del pregiudizio notevole, che si tradurrebbe in un calo del volume di produzione e del volume delle vendite, nonché in una contrazione della quota di mercato, con una conseguente perdita di redditività e di posti di lavoro. (272) Dall’altro lato l’industria dell’Unione ha dimostrato di essere un’industria solida. Dopo l’ultimo riesame in previsione della scadenza è riuscita a migliorare la sua situazione a condizioni eque sul mercato dell’Unione, investendo e operando con un profitto superiore al profitto di riferimento stabilito nell’inchiesta iniziale. La proroga delle misure impedirebbe alle importazioni a basso prezzo dall’India di inondare il mercato dell’Unione e dunque consentirebbe all’industria dell’Unione di mantenere prezzi sostenibili e i livelli di redditività necessari agli investimenti futuri. (273) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha pertanto concluso che il mantenimento delle misure compensative è nell’interesse dell’industria dell’Unione. (274) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo dell’India ha osservato che, poiché i dazi antisovvenzioni erano già in vigore da quasi 20 anni, l’ulteriore mantenimento dei dazi comporterebbe una protezione eccessiva e soffocherebbe la concorrenza sul mercato dell’UE. Non vi era alcuna giustificazione per il mantenimento dei dazi per oltre 20 anni. (275) La Commissione ha riscontrato elementi di prova del fatto che le sovvenzioni delle esportazioni indiane sono proseguite durante il PIR. Pertanto, sebbene le misure siano in vigore da lungo tempo, la proroga dei dazi è in linea con la norma relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni. Non sussiste inoltre alcun rischio di influenza negativa sulla concorrenza sul mercato dell’UE, in quanto i dazi si limitano a controbilanciare le sovvenzioni e a ripristinare una concorrenza internazionale leale. 6.2. Interesse degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori (276) La Commissione ha contattato tutti gli importatori indipendenti, gli operatori commerciali e gli utilizzatori noti. Nessuna parte interessata si è manifestata. (277) Data l’omessa collaborazione di importatori, operatori commerciali e utilizzatori, non erano disponibili informazioni riguardo all’incidenza dei dazi su tali parti. Dall’inchiesta iniziale è tuttavia emerso che un’eventuale incidenza su altre parti interessate non sono stati tali da indurre a ritenere che le misure fossero contrarie all’interesse dell’Unione. Analogamente, la precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha accertato che il mantenimento delle misure non avrebbe conseguenze negative di rilievo sulla situazione di queste parti. (278) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure compensative in vigore non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli importatori, sugli operatori commerciali e sugli utilizzatori. (279) In seguito alla divulgazione delle informazioni, il governo dell’India ha sostenuto che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non è nell’interesse dell’Unione. Secondo il governo dell’India, il fatto che le vendite di GrafTech Iberica siano state effettuate in base a contratti a lungo termine ha determinato un prezzo di vendita artificialmente elevato e anticoncorrenziale che non è indicativo del prezzo di mercato degli elettrodi di grafite nell’Unione. Le conseguenze di tali vendite a prezzi artificialmente elevate inciderebbero sugli utilizzatori a valle dell’Unione. (280) Come illustrato al considerando 194, i contratti a lungo termine non sono inusuali in una pratica commerciale in cui entrambe le parti concordano le condizioni ritenendole vantaggiose. Pertanto, secondo la Commissione, i contratti a lungo termine e i prezzi che ne derivano non possono essere considerati anticoncorrenziali. Inoltre, come illustrato al considerando 235, entro la fine del 2023 la maggioranza dei contratti a lungo termine conclusi da GrafTech Iberica giungerà a termine; GrafTech Iberica si troverà nella stessa situazione degli altri produttori e sarà pienamente esposta all’incidenza dei crescenti volumi delle importazioni oggetto di dumping dall’India. (281) Tale argomentazione è stata pertanto respinta. (282) Il governo dell’India ha inoltre sostenuto che il mantenimento dei dazi non sarebbe nell’interesse dell’Unione, in quanto tali dazi si ripercuoterebbero sugli acquirenti. (283) Tale argomentazione è stata ritenuta infondata. L’interesse degli utilizzatori è stato valutato dalla Commissione ai considerando da 276 a 278: si è concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore non avrebbe effetti negativi di rilievo sugli utilizzatori. 6.3. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (284) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure esistenti sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell’India. 7. MISURE ANTISOVVENZIONI (285) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al persistere delle sovvenzioni da parte dell’India, al rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni dall’India e all’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure compensative sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India debbano essere mantenute. (286) Le aliquote individuali del dazio compensativo indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario dell’India e fabbricato dalle entità giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate ad alcuna delle aliquote individuali del dazio compensativo. (287) Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio compensativo in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione ( 28 ) . Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (288) Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale informazione. (289) A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 29 ) , quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. (290) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,65 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, e relativi nippli, importati insieme o separatamente, attualmente classificati ai codici NC ex 8545 11 00 ed ex 8545 90 90 (codici TARIC 8545110010 e 8545909010) e originari dell’India. 2.   Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito, sono le seguenti: Società Dazio compensativo (in %) Codice addizionale TARIC Graphite India Limited (GIL), 31 Chowringhee Road, Kolkatta — 700016, West Bengal 6,3 A530 HEG Limited, Bhilwara Towers, A-12, Sector-1, Noida — 201301, Uttar Pradesh 7,0 A531 Tutte le altre società 7,2 A999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1628/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 4 ). ( 3 ) Regolamento (CE) n. 1629/2004 del Consiglio, del 13 settembre 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India ( GU L 295 del 18.9.2004, pag. 10 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1354/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1628/2004 che istituisce un dazio compensativo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India e il regolamento (CE) n. 1629/2004 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell’India ( GU L 350 del 30.12.2008, pag. 24 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1185/2010 del Consiglio, del 13 dicembre 2010, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 ( GU L 332 del 16.12.2010, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/421 della Commissione, del 9 marzo 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 64 del 10.3.2017, pag. 10 ). ( 7 ) GU C 222 dell’11.6.2021, pag. 24 . ( 8 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India ( GU C 113 del 9.3.2022, pag. 13 ). ( 9 ) Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originari dell’India ( GU C 113 del 9.3.2022, pag. 3 ). ( 10 ) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ( GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 ). ( 11 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2586 ( 12 ) Handbook of Procedures (1 o aprile 2015 - 31 marzo 2020), aggiornato al 4.8.2015: https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/updated_hbp_2015-2020.pdf. ( 13 ) https://www.mofpi.gov.in/sites/default/files/updated_hbp_2015-2020.pdf. ( 14 ) Va osservato che questo regime è stato sostituito da un nuovo regime, il RODTEP, descritto nella sezione 3.2.5. ( 15 ) http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs-act/formatted-htmls/cs-rulee. ( 16 ) Notifica n. 88/2017–CUSTOMS (N.T.) Nuova Delhi, 21 settembre 2017. http://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-act/notifications/notfns-2017/cs-nt2017/csnt88-2017.pdf. ( 17 ) Cus. 20 aprile, 2001F.NO.605/47/2001-DBK, governo dell’India, ministero delle Finanze, dipartimento delle Entrate, dichiarazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie. Cfr. in particolare le sezioni 2 e 3 della dichiarazione a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto ii), delle disposizioni, ai fini della restituzione del dazio applicabile a tutte le industrie; disponibile all’indirizzo: http://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cs- circulars/cscirculars-2001/24-2001-cus. ( 18 ) https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/8c25b521-147e-40e4-afa4-416eafdf3df6/RoDTEP%20Scheme%20Guidelines%20Notification%2019%20dated%2017%20Aug%202021.pdf ( 19 ) Il volume di produzione si basa sui dati dell’UE-27, in quanto il Regno Unito ha cessato di far parte dell’Unione europea a decorrere dal 1 o febbraio 2020 e il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito si è concluso il 31 dicembre 2020. ( 20 ) Il consumo si basa sui dati dell’UE-27, che escludono i dati relativi al Regno Unito. ( 21 ) Prezzo all’importazione al netto dei dazi doganali e dei dazi antidumping/antisovvenzioni. Fonte: Eurostat. ( 22 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 108 del 7.4.2022, pag. 20 ). ( 23 ) L’ambito di applicazione del regolamento cinese è leggermente diverso da quello del presente regolamento, in quanto non comprende i nippli e include anche gli elettrodi di grafite del tipo utilizzato per i forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm 3 o superiore, ma inferiore a 1,65 g/cm 3 , e una resistenza elettrica di 6,0 μΩ.m o inferiore, o con una densità apparente di 1,5 g/cm 3 o superiore e una resistenza elettrica superiore a 6,0 μΩ.m, ma non superiore a 7,0 μΩ.m (codici TARIC 8545110010 e 8545110015). ( 24 ) Relazione annuale accessibile al pubblico di HEG nel 2021 e presentazione di GIL Corporate del 2021. ( 25 ) HEG, relazione annuale 2021, pagg. 2, 11. ( 26 ) Le società non statunitensi non possono più utilizzare dollari statunitensi per le transazioni con l’Iran. Inoltre, se sanzionate per aver violato le sanzioni statunitensi, le società straniere potrebbero non essere autorizzate ad aprire nuovi conti bancari statunitensi ed essere soggette a restrizioni sui prestiti, sulle licenze e sul credito all’importazione e all’esportazione. ( 27 ) HEG, trascrizione della conferenza telefonica del 2021 fornita dai richiedenti, disponibile al pubblico. https://hegltd.com/wp-content/uploads/2021/06/ConferenceCallTranscript08062021.pdf. ( 28 ) Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio. ( 29 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ).

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I regimi di sovvenzione all'esportazione indiana (AAS, MEIS, EPCGS, DDS) sono strumenti di politica commerciale che la Commissione UE qualifica come compensabili secondo l'articolo 3 del Regolamento UE 2016/1037 sulla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni. Commercialisti e consulenti doganali devono comprendere la distinzione tra sistemi di restituzione del dazio ammissibili e remissioni in eccesso, nonché i criteri dell'Allegato I, II e III per valutare la conformità ai parametri OMC dell'Accordo sulle Sovvenzioni e Misure Compensative (ASCM).

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