Regolamento delegato (UE) 2023/1128 della Commissione del 24 marzo 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per stabilire formalità doganali semplificate destinate agli operatori affidabili e per l’invio di pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito
Regolamento delegato (UE) 2023/1128 della Commissione del 24 marzo 2023 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per stabilire formalità doganali semplificate destinate agli operatori affidabili e per l’invio di pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito
EN: Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1128 of 24 March 2023 amending Delegated Regulation (EU) 2015/2446 to provide for simplified customs formalities for trusted traders and for sending parcels into Northern Ireland from another part of the United Kingdom
Testo normativo
9.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 149/26
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1128 DELLA COMMISSIONE
del 24 marzo 2023
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per stabilire formalità doganali semplificate destinate agli operatori affidabili e per l’invio di pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione
(
1
)
, in particolare l’articolo 7, lettera a), l’articolo 131, lettera a), gli articoli 160 e 183,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (l’«accordo di recesso») è stato concluso a nome dell’Unione con la decisione (UE) 2020/135 del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 1
o
febbraio 2020. Il periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, durante il quale il diritto dell’Unione ha continuato ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all’articolo 127 dell’accordo di recesso (il «periodo di transizione»), è terminato il 31 dicembre 2020.
(2)
Il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord (il «protocollo») costituisce parte integrante dell’accordo di recesso.
(3)
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, dell’accordo di recesso, e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4 del protocollo, la normativa doganale di cui all’articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 e gli atti dell’Unione che la attuano o la integrano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito relativamente all’Irlanda del Nord, dopo la fine del periodo di transizione.
(4)
Di conseguenza, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione
(
3
)
, le merci introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito devono essere corredate di una dichiarazione doganale con l’insieme di dati stabilito per le merci destinate all’immissione in libera pratica nella colonna H1 dell’allegato B del presente regolamento, che include oltre 80 dati.
(5)
Al fine di tenere conto delle circostanze specifiche dell’Irlanda del Nord, si dovrebbero facilitare le formalità doganali per gli operatori economici («operatori affidabili») autorizzati ai sensi degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
4
)
(«decisione n. 1/2023») per introdurre in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto merci che sono considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione nella loro forma oppure come parte di altra merce ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo («merci non a rischio»). A tal fine è opportuno stilare un insieme di dati super ridotto (H8) per l’immissione in libera pratica di tali merci.
(6)
È necessario stabilire le condizioni affinché gli operatori affidabili possano beneficiare della semplificazione doganale che consiste nell’iscrizione nelle scritture del dichiarante quando introducono merci non a rischio in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito mediante trasporto diretto, anche nel caso in cui gli operatori affidabili non soddisfino tutti i criteri di cui all’articolo 39 del regolamento (UE) n. 952/2013.
(7)
Al fine di agevolare il trasporto di merci non a rischio prive di carattere commerciale inviate in pacchi mediante trasporto diretto da un privato da un’altra parte del Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord, oppure di merci non a rischio inviate in pacchi mediante trasporto diretto tramite un vettore registrato a norma degli articoli 12 e 13 della decisione n. 1/2023 («vettore autorizzato») da un operatore economico stabilito nel Regno Unito a un privato residente in Irlanda del Nord, è opportuno sopprimere talune formalità doganali per tali merci.
(8)
Al fine altresì di agevolare il trasporto di merci inviate in pacchi che sono reintrodotte a norma dell’articolo 203 del codice a un operatore economico stabilito in Irlanda del Nord da un privato da un’altra parte del Regno Unito tramite un vettore autorizzato, è opportuno sopprimere talune formalità doganali per tali merci, in quanto sono reintrodotte immutate in Irlanda del Nord.
(9)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
1)
all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 55 e 56:
«55.
“operatore affidabile”: un operatore economico autorizzato a norma degli articoli da 9 a 11 della decisione n. 1/2023
(
*1
)
del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(
*2
)
(“decisione n. 1/2023”);
56.
“vettore autorizzato”: un operatore economico che trasporta pacchi, compreso l’operatore postale designato nel Regno Unito, autorizzato a norma dell’articolo 12 della decisione n. 1/2023 a trasportare merci in pacchi verso l’Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto.
(
*1
)
Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (
GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61
)."
(
*2
)
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
.»;"
2)
all’articolo 104, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere r), s) e t):
«r)
merci prive di carattere commerciale, diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord.
L’applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;
s)
merci diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord.
L’applicazione della presente lettera è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;
t)
merci diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall’Irlanda del Nord a un privato residente in un’altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l’Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.»;
3)
all’articolo 138 sono aggiunte le seguenti lettere k), l) e m):
«k)
le merci prive di carattere commerciale, diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un privato a un altro privato residente in Irlanda del Nord;
l)
le merci diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, inviate, esclusivamente per uso personale, in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto da un operatore economico stabilito nel Regno Unito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord;
m)
le merci diverse dalle “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023, precedentemente inviate da un operatore economico stabilito nel Regno Unito dall’Irlanda del Nord a un privato residente in un’altra parte del Regno Unito che sono reintrodotte da tale privato al suddetto operatore economico o a un altro indirizzo in Irlanda del Nord indicato dal suddetto operatore economico, qualora si tratti di merci in reintroduzione a norma dell’articolo 203 del codice e le merci siano spedite in un pacco quale definito all’articolo 7, paragrafo 3, di tale decisione in l’Irlanda del Nord mediante trasporto diretto tramite un vettore autorizzato.»;
4)
all’articolo 141, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«1. Per le merci di cui all’articolo 138, lettere da a) a d) e lettere h), k), l) ed m), all’articolo 139 e all’articolo 140, paragrafo 1, uno degli atti seguenti è assimilato a una dichiarazione doganale o a una dichiarazione di riesportazione:»
;
b)
alla lettera d), sono aggiunti i seguenti punti vi), vii) e viii):
«vi)
per le merci di cui all’articolo 138, lettera k), del presente regolamento, a condizione che il vettore trasmetta alle autorità doganali le informazioni di cui all’allegato 52-02 al più tardi il giorno successivo alla consegna delle merci.
L’applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;
vii)
per le merci di cui all’articolo 138, lettera l), del presente regolamento, a condizione che il vettore autorizzato trasmetta alle autorità doganali i dati a livello di articolo di cui all’allegato 52-03 prima della consegna delle merci al privato. In casi debitamente giustificati dall’urgenza della situazione, l’autorità doganale del Regno Unito può consentire che una parte di tale insieme di dati sia trasmessa dopo la consegna del pacco.
In deroga al paragrafo 1, se il pacco ivi menzionato è stato introdotto per la prima volta in una parte del Regno Unito diversa dall’Irlanda del Nord prima di essere spedito tramite un vettore autorizzato a un privato residente in Irlanda del Nord, il vettore autorizzato mette a disposizione dell’autorità doganale la dichiarazione doganale presentata quando le merci sono entrate nel Regno Unito prima dell’entrata del pacco in Irlanda del Nord.
L’applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa;
viii)
per le merci di cui all’articolo 138, lettera m), del presente regolamento, a condizione che il vettore trasmetta alle autorità doganali le informazioni di cui all’allegato 52-03 prima della consegna delle merci.
L’applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.»;
5)
all’articolo 142, dopo la lettera c) è aggiunto il punto iii) seguente:
«iii)
le merci di cui all’articolo 138, lettere k), l) e m), del presente regolamento.
L’applicazione del presente punto è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.»;
6)
è aggiunto il seguente articolo 143
ter
:
«Articolo 143 ter
Dichiarazione per l’immissione in libera pratica di merci considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord
(
*3
)
(“il protocollo”)
(Articolo 6, paragrafo 2, del codice)
Un operatore affidabile può dichiarare merci che si ritiene non siano a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo e che devono essere introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto per l’immissione in libera pratica sulla base di uno specifico insieme di dati di cui all’allegato B, anche quando tali merci sono spedite in pacchi a un altro operatore economico.
L’applicazione del primo comma del presente articolo è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.
Il presente articolo non si applica alle merci denominate “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023.
(
*3
)
Protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7
).»;"
7)
all’articolo 150 è aggiunto il paragrafo 1
bis
seguente:
«1
bis
. In deroga al paragrafo 1, l’autorizzazione a presentare una dichiarazione doganale per l’immissione in libera pratica sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante è concessa se:
1)
il richiedente è un operatore affidabile;
2)
le merci devono essere introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e sono considerate non a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo; e
3)
il richiedente assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell’ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà.
L’applicazione del presente paragrafo è sospesa se e fintantoché cessano di applicarsi l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto ii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), punto iii), l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e gli articoli da 9 a 14 della decisione n. 1/2023.
La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale un avviso indicante la data a decorrere dalla quale è sospesa l’applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, nonché un avviso che indica la data in cui tale sospensione cessa.
Il presente paragrafo non si applica alle merci denominate “merci della categoria 1” quali definite nell’allegato IV della decisione n. 1/2023.»
;
8)
l’allegato B è modificato conformemente all’allegato I;
9)
è inserito un nuovo allegato 52-02 che figura nell’allegato II del presente regolamento;
10)
è inserito un nuovo allegato 52-03 che figura nell’allegato III del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 30 settembre 2024, purché in sede di comitato misto siano state rilasciate le due dichiarazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 5, della decisione n. 1/2023.
Se entrambe le dichiarazioni di cui al secondo comma sono state rilasciate prima del 30 settembre 2024 o se una di queste dichiarazioni non è stata rilasciata entro tale data, esso si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata rilasciata l’ultima di tali dichiarazioni.
La Commissione pubblica nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un avviso indicante la data a decorrere dalla quale si applica il presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1
.
(
2
)
Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (
GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1
).
(
4
)
Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (
GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61
).
ALLEGATO I
L’allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:
a)
al titolo I, capitolo 2, sezione 1, dopo la riga relativa alla colonna H7, è inserita la seguente riga:
«H8
Dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica di merci introdotte da un operatore affidabile in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto e che non sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo.
Articolo 5, punto 12, articolo 162 e articolo 201 del codice»;
b)
al titolo I, capitolo 3, sezione 11, dopo la colonna H7 è inserita la colonna seguente:
Numero del dato
Nome del dato/della categoria/Nome del sottodato/della sottocategoria
«H8
11 03 000 000
Numero di articolo
A
SI
12 01 000 000
Documento precedente
A
[72]
GS
SI
12 01 001 000
Numero di riferimento
A
GS
SI
12 01 002 000
Tipo
A
GS
SI
12 03 000 000
Documento giustificativo
A
GS
SI
12 03 001 000
Numero di riferimento
A
GS
SI
12 03 002 000
Tipo
A
GS
SI
12 04 000 000
Riferimento aggiuntivo
A
GS
SI
12 04 001 000
Numero di riferimento
A
GS
SI
12 04 002 000
Tipo
A
GS
SI
12 05 000 000
Documento di trasporto
A
GS
SI
12 05 001 000
Numero di riferimento
A
GS
SI
12 05 002 000
Tipo
A
GS
SI
12 09 000 000
LRN
A
D
12 12 000 000
Autorizzazione
A
D
12 12 002 000
Tipo
A
D
12 12 001 000
Numero di riferimento
A
D
12 12 080 000
Titolare dell’autorizzazione
A
D
13 01 000 000
Esportatore
A
GS
SI
13 01 016 000
Nome
A
[6]
GS
SI
13 01 017 000
Numero di identificazione
A
[66]
GS
SI
13 01 018 000
Indirizzo
A
[6]
GS
SI
13 01 018 019
Via e numero
A
GS
SI
13 01 018 020
Paese
A
GS
SI
13 01 018 021
Codice postale
A
GS
SI
13 01 018 022
Città
A
GS
SI
13 04 000 000
Importatore
A
D
13 04 016 000
Nome
A
[6]
D
13 04 017 000
Numero di identificazione
A
[8]
D
13 04 018 000
Indirizzo
A
[6]
D
13 04 018 019
Via e numero
A
D
13 04 018 020
Paese
A
D
13 04 018 021
Codice postale
A
D
13 04 018 022
Città
A
D
13 05 000 000
Dichiarante
A
D
13 05 016 000
Nome
A
[6]
D
13 05 017 000
Numero di identificazione
A
D
13 05 018 000
Indirizzo
A
[6]
D
13 05 018 019
Via e numero
A
D
13 05 018 020
Paese
A
D
13 05 018 021
Codice postale
A
D
13 05 018 022
Città
A
D
13 05 074 000
Persona di contatto
C
D
13 05 074 016
Nome
A
D
13 05 074 075
Numero di telefono
A
D
13 05 074 076
Indirizzo di posta elettronica
A
D
13 06 000 000
Rappresentante
A
D
13 06 017 000
Numero di identificazione
A
D
13 06 030 000
Status
A
D
13 06 074 000
Persona di contatto
C
D
13 06 074 016
Nome
A
D
13 06 074 075
Numero di telefono
A
D
13 06 074 076
Indirizzo di posta elettronica
A
D
14 08 000 000
Importo totale fatturato
A
SI
16 03 000 000
Paese di destinazione
A
GS
16 04 000 000
Regione di destinazione
A
GS
16 08 000 000
Paese di origine
A
[20]
SI
16 15 000 000
Ubicazione delle merci
A
[68]
GS
16 15 045 000
Tipo di ubicazione
A
GS
16 15 046 000
Qualificatore dell’identificazione
A
GS
16 15 036 000
UN/LOCODE
A
GS
16 15 047 000
Ufficio doganale
A
GS
16 15 047 001
Numero di riferimento
A
GS
16 15 048 000
GNSS
A
GS
16 15 048 049
Latitudine
A
GS
16 15 048 050
Longitudine
A
GS
16 15 051 000
Operatore economico
A
GS
16 15 051 017
Numero di identificazione
A
GS
16 15 052 000
Numero di autorizzazione
A
GS
16 15 053 000
Identificativo supplementare
A
GS
16 15 018 000
Indirizzo
A
GS
16 15 018 019
Via e numero
A
GS
16 15 018 021
Codice postale
A
GS
16 15 018 022
Città
A
GS
16 15 018 020
Paese
A
GS
18 02 000 000
Unità supplementari
A
SI
18 04 000 000
Massa lorda
A
GS
SI
18 05 000 000
Descrizione delle merci
A
SI
18 06 000 000
Imballaggio
A
SI
18 06 004 000
Numero di colli
A
[57]
SI
18 09 000 000
Codice delle merci
A
SI
18 09 056 000
Codice della sottovoce del sistema armonizzato
A[87]
SI
18 09 057 000
Codice della nomenclatura combinata
A[87] [88]
SI»;
c)
al capitolo 3, sezione 12, colonna I2, riga 11 09 000 000 è inserito «[86]» sotto [1];
d)
al capitolo 3, sezione 12, colonna I2, riga 12 01 003 000 è inserito «[86]» sotto A;
e)
al capitolo 3, sezione 12, colonna I2, riga 12 01 004 000 è inserito «[86]» sotto A;
f)
al capitolo 3, sezione 12, colonna I2, riga 12 01 005 000 è inserito «[86]» sotto A;
g)
al capitolo 3, sezione 12, colonna I2, riga 12 01 006 000 è inserito «[86]» sotto A;
h)
al capitolo 3, sezione 12, colonna I2, riga 12 01 007 000 è inserito «[86]» sotto A;
i)
al capitolo 3, sezione 12, colonna I2, riga 18 06 003 000 è inserito «[86]» sotto [25];
j)
al capitolo 3, sezione 12, colonna I2, riga 19 07 000 000 è inserito «[86]» sotto [62];
k)
al capitolo 3, sezione 13, dopo [73] è inserito quanto segue:
«[74]
non definito
[75]
non definito
[76]
non definito
[77]
non definito
[78]
non definito
[79]
non definito
[80]
non definito
[81]
non definito
[82]
non definito
[83]
non definito
[84]
non definito
[85]
non definito
[86]
Questo dato non deve essere fornito se si riferisce a una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci introdotte in Irlanda del Nord da un’altra parte del Regno Unito mediante trasporto diretto che non sono considerate a rischio di essere successivamente trasferite nell’Unione ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo (colonna H8).
[87]
L’autorità doganale del Regno Unito può derogare a tale requisito se ha verificato che i propri sistemi informatizzati possono ricavare questo dato senza alcun equivoco da altri elementi della dichiarazione, come ad esempio il numero di identificazione dell’operatore affidabile (colonna H8).
[88]
Questo dato è richiesto solo per le merci indicate come «merci della categoria 2» nell’allegato IV della decisione n. 1/2023 (colonna H8).»;
l)
nel titolo II, nelle note relative al dato 11 03 000 000 Numero di articolo, la dicitura «Colonne da A1 a A3, da B1 a B4, C1, D1, D2, E1, E2, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da A1 a A3, da B1 a B4, C1, D1, D2, E1, E2, da H1 a H8 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
m)
nel titolo II, nelle note relative alla categoria del dato 12 01 000 000 Documento precedente, la dicitura «Colonne A3, B1, C1, C2, da D1 a D3, da H1 a H6, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne A3, B1, C1, C2, da D1 a D3, da H1 a H6 e H8, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
n)
nel titolo II, nelle note relative alla sottocategoria del dato 12 01 000 000 Numero di riferimento, la dicitura «Colonne da H1 a H5, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da H1 a H5, H8, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
o)
nel titolo II, nelle note relative alla sottocategoria del dato 12 03 000 000 Numero di riferimento, la dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H8 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
p)
nel titolo II, nelle note relative alla categoria del dato 12 05 000 000 Numero di riferimento, la dicitura «Colonne da G2 a G5, da H1 a H7, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da G2 a G5, da H1a H8, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
q)
nel titolo II, nelle note relative alla categoria del dato 13 01 000 000 Esportatore, la dicitura «Colonne H1, H3, H4 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne H1, H3, H4, H8 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
r)
nel titolo II, nelle note relative al dato 13 01 000 000 Numero di identificazione, la dicitura «Colonne H1, H3 e H4 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne H1, H3, H4 e H8 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
s)
nel titolo II, nelle note relative al dato 16 03 000 000 Paese di destinazione, la dicitura «Colonne H1, H2 e H5 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne H1, H2, H5 e H8 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
t)
nel titolo II, nelle note relative al dato 18 04 000 000 Massa lorda, la dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H6, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H6, H8, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»; e la dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, da D1 a D3, da H1 a H7, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»; è sostituita dalla dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, da D1 a D3, da H1 a H8, I1 e I2 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
u)
nel titolo II, nelle note relative al dato 18 05 000 000, Descrizione delle merci, la dicitura «Colonne B1, B2, da H1 a H5 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne B1, B2, da H1 a H5, H8 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:»;
v)
nel titolo II, nelle note relative al dato 18 09 000 000 Codice delle merci, la dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H7 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:» è sostituita dalla dicitura «Colonne da B1 a B4, C1, da H1 a H8 e I1 della tabella dei requisiti in materia di dati:».
ALLEGATO II
«ALLEGATO 52-02
Informazioni che il vettore è tenuto a fornire a norma dell’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vi)
(1)
Nome del vettore
(2)
Nome e indirizzo dello speditore in una parte del Regno Unito diversa dall’Irlanda del Nord
(3)
Nome e indirizzo del destinatario in Irlanda del Nord
(4)
Luogo di consegna in Irlanda del Nord se diverso dall’indirizzo del destinatario
(5)
Descrizione delle merci in linguaggio semplice a livello di spedizione
(6)
Numero di colli/pezzi spediti
(7)
Peso lordo
(8)
Valore (se noto)
(9)
Data di consegna
»
ALLEGATO III
«ALLEGATO 52-03
Dati che il vettore deve fornire conformemente all’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punti vii) e viii), primo comma
Nome del dato
Descrizione
(1)
Numero di articolo
Numero dell’articolo contenuto in ciascun pacco oggetto della dichiarazione, se vi è più di un articolo di merci
(2)
Documento giustificativo
Se del caso, riferimento a tutti i documenti presentati a sostegno della dichiarazione
(3)
Documento di trasporto
Se disponibile, numero di riferimento del documento di trasporto
(4)
Numero di riferimento locale
Numero di riferimento per la tracciabilità del pacco
(5)
Autorizzazione
Riferimento all’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 12 della decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica
(6)
Esportatore
Nel contesto dell’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), si tratta del nome e dell’indirizzo dell’operatore economico stabilito nel Regno Unito che spedisce il pacco al privato residente in Irlanda del Nord.
Nel contesto dell’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto viii), si tratta del nome e dell’indirizzo del privato in una parte del Regno Unito diversa dall’Irlanda del Nord che restituisce il pacco a un operatore economico in Irlanda del Nord.
(7)
Importatore
Nel contesto dell’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto vii), si tratta del nome e l’indirizzo del privato (consumatore finale) residente in Irlanda del Nord al quale viene spedito il pacco
Nel contesto dell’articolo 141, paragrafo 1, lettera d), punto viii), si tratta del nome e dell’indirizzo dell’operatore economico in Irlanda del Nord al quale viene restituito il pacco.
(8)
Dichiarante
La persona che fa o per conto della quale viene fatta la dichiarazione
(9)
Rappresentante
Da indicare se diverso dal dichiarante
(10)
Importo totale fatturato
Valore totale delle merci incluse nel pacco
(11)
Regione di destinazione
La regione di destinazione è automaticamente l’Irlanda del Nord.
(12)
Luogo di consegna
Luogo in cui il pacco è effettivamente consegnato, quale noto al momento della presentazione dei dati Da fornire, se diverso dall’indirizzo dell’importatore
(13)
Massa lorda
Peso totale del pacco
(14)
Descrizione delle merci
Descrizione in linguaggio chiaro, sufficientemente preciso da consentire alle autorità doganali di identificare le merci
(15)
Codice della sottovoce del sistema armonizzato
Codice delle merci a 6 cifre
(16)
Indicatore di merci in reintroduzione
Indicazione che le merci contenute nel pacco possono essere considerate merci in reintroduzione a norma dell’articolo 138, lettera m)
»
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