Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1342 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese
Quali sono i criteri che la Commissione europea utilizza per selezionare il paese rappresentativo nella determinazione del valore normale nei procedimenti antidumping?
Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea, nel regolamento antidumping sui pavimenti di legno multistrato cinesi, ha chiarito i criteri per scegliere il paese rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base (UE 2016/1036). Il criterio principale è che il paese rappresentativo deve avere un livello di sviluppo economico analogo a quello del paese interessato, valutato sulla base della classificazione della Banca mondiale per il reddito nazionale lordo pro capite. Nel caso in esame, la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo rispetto alla Cina, poiché entrambi rientravano nella fascia di reddito medio-alto nel 2023. La Commissione ha respinto le argomentazioni secondo cui l'elevata inflazione turca del 2023 (54%) rendesse la Turchia inadatta, chiarendo che il livello di inflazione non è un criterio determinante per valutare l'analogia dello sviluppo economico. Per stabilire i valori di riferimento per le spese generali, amministrative e di vendita (SGAV) e i profitti, la Commissione ha utilizzato dati finanziari pubblicati dalla Banca centrale della Turchia relativi alle società operanti nel settore del legno in senso lato (codice NACE C-162), ritenendo che questo settore più ampio operasse in condizioni analoghe a quelle del settore specifico dei pavimenti multistrato. Infine, la Commissione ha utilizzato i dati del 2022 anziché del 2023 per evitare distorsioni dovute a voci straordinarie (come i dividendi da partecipazioni eccezionalmente elevati nel 2023).
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1342 della Commissione, dell’11 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1342 of 11 July 2025 imposing a definitive anti-dumping duty and definitively collecting the provisional duty imposed on imports of multilayered wood flooring originating in the People’s Republic of China
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1342
14.7.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1342 DELLA COMMISSIONE
dell’11 luglio 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Apertura
(1)
Il 16 maggio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di pavimenti di legno multistrato (
multilayered wood flooring
- MWF) originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
2
)
(«avviso di apertura»).
(2)
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 aprile 2024 dalla European Parquet Federation («FEP» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di MWF ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta.
1.2.
Registrazione
(3)
La Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 della Commissione
(
3
)
(«regolamento di registrazione»).
1.3.
Misure provvisorie
(4)
In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 18 dicembre 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Le osservazioni ricevute sono state esaminate al considerando 390 del regolamento provvisorio.
(5)
Il 15 gennaio 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di MWF originari della Repubblica popolare cinese con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 della Commissione
(
4
)
(«regolamento provvisorio»).
1.4.
Fase successiva della procedura
(6)
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), varie parti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. Tali parti sono elencate in appresso.
Importatori e distributori
—
F. W. Barth and Co. GmbH («Barth»);
—
Puderbach Holzhandel GmbH & Co. KG («Puderbach»);
—
Amorim Deutschland GmbH («Amorim») e
—
MEFO Floor GmbH & Co. KG («MEFO Floor»).
Produttori esportatori cinesi
—
Gruppo Forest («Forest»);
—
Gruppo Fusong («Fusong») e
—
Gruppo Jinfa («Jinfa»).
Associazioni
—
China National Forest Products Industry Association («CNFPIA»);
—
European Parquet Federation («FEP») e
—
Hardware Association of Ireland («HAI»), in rappresentanza di due dei suoi membri, Canadia Distributors Limited e il gruppo Whiteriver.
(7)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Forest, Fusong, Jinfa, la CNFPIA e la FEP.
(8)
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie.
(9)
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di MWF originari della Cina («divulgazione definitiva delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni.
(10)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, diverse parti hanno inviato comunicazioni scritte presentando le loro osservazioni. Le parti erano le seguenti: Amorim, Alliance of MWF Importers («AUMI»), Barth, Corà Domenico & Figli Spa («Corà Domenico»), CNFPIA, FEP, Holz-Richter GmbH («Holz-Richter»), Forest, Fusong, Jinfa, Lovelin of London Ltd («Lovelin»), MEFO Floor, Puderbach e Thede & Witte.
(11)
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Amorim, Barth, CNFPIA, Holz-Richter, Forest, Fusong, Jinfa e Thede & Witte.
1.5.
Argomentazioni in merito all’apertura
(12)
In assenza di osservazioni in merito all’apertura dell’inchiesta dopo l’istituzione delle misure provvisorie, sono stati confermati i considerando da 20 a 28 del regolamento provvisorio.
1.6.
Campionamento
(13)
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento dei produttori dell’Unione, degli importatori e dei produttori esportatori della Cina, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 6 a 12 del regolamento provvisorio.
1.7.
Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
(14)
In assenza di osservazioni relative al periodo dell’inchiesta («PI») e al periodo in esame, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 19 del regolamento provvisorio.
2.
PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
(15)
In assenza di eventuali osservazioni relative al prodotto oggetto dell’inchiesta, al prodotto in esame e al prodotto simile, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 29 a 33 del regolamento provvisorio.
3.
DUMPING
3.1.
Valore normale e procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base
3.1.1.
Esistenza di distorsioni significative
(16)
In assenza di osservazioni sull’esistenza di distorsioni significative nel paese interessato, la Commissione ha confermato le proprie risultanze e conclusioni di cui ai considerando da 43 a 137 del regolamento provvisorio.
3.1.2.
Paese rappresentativo e calcolo dei valori di riferimento per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti
(17)
Osservazioni sulla scelta del paese rappresentativo e sul calcolo dei valori di riferimento per le SGAV e i profitti da parte della Commissione sono state presentate dalla European Parquet Federation («FEP») e dai suoi membri, che nella presente inchiesta agiscono in qualità di denuncianti, da quattro importatori, vale a dire Puderbach, Amorim, MEFO Floor e Barth, e dai tre produttori esportatori inseriti nel campione, ossia il gruppo JINFA, il gruppo Fusong e il gruppo Forest.
(18)
La FEP ha appoggiato la scelta da parte della Commissione del paese rappresentativo, nonché il calcolo dei valori di riferimento per le SGAV e i profitti, come stabilito nel regolamento provvisorio.
(19)
Puderbach, Amorim, MEFO e Barth hanno sostenuto che le società turche utilizzate nel regolamento provvisorio per stabilire le SGAV e i profitti non sono adeguate, in quanto tali società non fabbricano il prodotto oggetto dell’inchiesta. Puderbach, Amorim, MEFO e Barth hanno inoltre affermato che la Commissione non ha preso in considerazione altre società del Sud-Est asiatico e dell’Europa (non appartenenti all’UE).
(20)
La Commissione ha osservato che nessuna di queste parti ha individuato nelle rispettive comunicazioni né società specifiche, né paesi specifici in cui fossero reperibili società produttrici di MWF con dati finanziari prontamente disponibili; tali parti non hanno neppure proposto alcun altro metodo per stabilire le SGAV e i profitti. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(21)
Il gruppo JINFA e il gruppo Fusong hanno affermato che la Turchia non è un paese rappresentativo appropriato, in particolare rispetto alla Malaysia. Tali parti hanno pertanto sostenuto l’opportunità di utilizzare come paese rappresentativo la Malaysia in luogo della Turchia.
(22)
A giudizio del gruppo Forest, le SGAV e i profitti calcolati sulla base dei dati delle società turche individuate dalla Commissione sono irragionevolmente elevati e si dovrebbero invece utilizzare i produttori malesi.
(23)
Tutti e tre i produttori esportatori inseriti nel campione hanno affermato che, qualora decida di confermare la selezione della Turchia come paese rappresentativo, la Commissione dovrebbe adeguare al ribasso i valori di riferimento calcolati per le SGAV e i profitti.
(24)
Le affermazioni e le argomentazioni di cui sopra dei produttori esportatori inseriti nel campione sono presentate e trattate più in dettaglio di seguito.
(25)
Il gruppo JINFA e il gruppo Fusong hanno sostenuto che la Turchia non è un paese rappresentativo appropriato a causa della sua situazione economica eccezionale e in particolare dell’iperinflazione registrata nel 2023 (ossia nel periodo dell’inchiesta), che a loro avviso avrebbe inevitabilmente inciso su tutti i costi di produzione e su altri indicatori economici, rendendoli inattendibili come fonte per la determinazione del valore normale. In merito a tale argomentazione essi hanno indicato le motivazioni che seguono:
a)
il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), secondo comma, primo trattino, del regolamento di base, secondo cui il paese rappresentativo deve avere un livello di sviluppo economico analogo, non è soddisfatto dalla Turchia a causa della sua elevata inflazione;
b)
l’inflazione falsa i valori di riferimento dei fattori produttivi. L’argomentazione della Commissione secondo cui i valori di riferimento non risentirebbero in larga misura dell’inflazione in quanto sono espressi in termini di yuan cinese (CNY), valuta stabile, potrebbe valere per i fattori produttivi importati, ma non per i fattori produttivi di origine locale. Ciò è dimostrato dall’andamento dei costi del lavoro e dell’energia elettrica, i quali, benché espressi in valute stabili come CNY ed EUR, sono aumentati notevolmente (rispettivamente del 58,6 % e del 74 %) nel periodo compreso tra il 2022 e il 2023;
c)
il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), quarto comma, del regolamento di base, relativo a un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e per i profitti non è soddisfatto a causa di distorsioni legate all’iperinflazione. In particolare, a giudizio di JINFA e Fusong l’uso dei dati finanziari di un paese con un’inflazione elevata comporterebbe una sovrastima dei profitti e delle SGAV. In tale contesto essi hanno fatto riferimento al ricorso ai principi contabili elaborati per la rendicontazione contabile nei paesi con iperinflazione, in particolare lo IAS 29, nella relazione finanziaria dettagliata di Orma Orman Mahsulleri Integre Sanayi Ve Ticaret A.S. («Orma»), una delle due società selezionate dalla Commissione per i valori di riferimento relativi a SGAV e profitti. Adducendo argomentazioni analoghe, il gruppo Forest ha aggiunto riguardo a questo punto che i valori di riferimento per le SGAV e i profitti, calcolati dalla Commissione sulla base delle informazioni finanziarie disponibili per le due società turche, sono distorti e non dovrebbero essere utilizzati senza adeguamenti.
(26)
Per quanto riguarda la precedente lettera a), la Commissione ha osservato che, contrariamente a quanto suggerito dalle parti, il requisito secondo cui il paese rappresentativo deve avere un livello di sviluppo economico analogo non implica che tutti i principali indicatori economici debbano collocarsi a livelli analoghi. Il livello di sviluppo economico di un paese si valuta generalmente in base al suo livello di reddito; a tal fine la classificazione della Banca mondiale è un criterio ben consolidato nella prassi della Commissione e confermato dagli organi giurisdizionali dell’Unione
(
5
)
. Secondo tale classificazione, per il 2023 la Turchia e la RPC rientravano entrambe nella fascia di reddito medio-alto e pertanto presentavano un livello di sviluppo economico analogo, indipendentemente dai diversi tassi di inflazione. Alla luce di quanto sopra esposto, le relative argomentazioni sono state respinte.
(27)
Per quanto riguarda la precedente lettera b), la Commissione ha osservato che le parti sembrano confondere gli aumenti dei costi in termini nominali, che si possono effettivamente attribuire all’inflazione, con gli aumenti dei costi in termini reali, attribuibili ad altri fattori. Per quanto riguarda il lavoro e l’energia elettrica, dal 2022 al 2023 si è registrato per questi fattori un aumento dei costi in termini reali. Gli aumenti del costo del lavoro sono derivati in gran parte da decisioni politiche del governo turco, tra cui quelle adottate nel paese poco prima delle elezioni presidenziali del 2023
(
6
)
. Allo stesso modo, gli aumenti dei costi dell’energia elettrica hanno seguito tendenze analoghe in molti altri paesi, probabilmente in relazione all’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina. In ogni caso non vi sono prove che tali aumenti in termini reali siano stati causati dall’inflazione. In effetti, l’eventuale nesso di causalità andrebbe nella direzione opposta, vale a dire un aumento dei costi reali che alimenta l’inflazione, piuttosto che il contrario. Alla luce delle considerazioni esposte, le relative argomentazioni sono state respinte.
(28)
Per quanto riguarda la precedente lettera c), la Commissione ha osservato innanzitutto che il requisito relativo ai valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base dovrebbe essere inserito nel suo contesto giuridico appropriato, vale a dire le distorsioni significative quali definite all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Alla luce di quanto precede la Commissione ha ritenuto che l’esistenza dell’inflazione in un paese non renda automaticamente distorti e incongrui i dati finanziari provenienti da tale paese.
(29)
La Commissione ha inoltre osservato che non vi sono prove dell’esistenza di un chiaro nesso tra l’inflazione e l’elevata redditività, in particolare per le imprese che operano in settori manifatturieri, come il settore degli MWF o il settore del legno in senso lato.
(30)
In ogni caso, come si illustra ai considerando 46 e 47, la Commissione ha accettato di utilizzare una fonte alternativa di dati finanziari allo scopo di stabilire un valore di riferimento esente da distorsioni e affidabile per le SGAV e i profitti delle società operanti in Turchia nel settore del legno in senso lato. Tale fonte è prontamente disponibile e comprende già un adeguamento all’inflazione. La Commissione ha pertanto ritenuto che la lettera c) sia irrilevante e le rispettive argomentazioni sono state respinte.
(31)
Tutti e tre i produttori esportatori inseriti nel campione hanno inoltre sostenuto che i dati ottenuti dalla Malaysia sono più appropriati per la determinazione di congrui valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. A sostegno della loro argomentazione, i produttori esportatori inseriti nel campione si sono basati sulle seguenti motivazioni:
a)
l’economia malese non ha risentito dell’iperinflazione e pertanto i dati finanziari comunicati per le società malesi non richiedono adeguamenti;
b)
i dati finanziari per il PI (2023) sono disponibili per due produttori di MWF in Malaysia, mentre mancano i dati per i produttori turchi. Il ragionamento con cui la Commissione ha respinto l’utilizzo dei due produttori malesi come fonte per la determinazione delle SGAV e dei profitti è infondato. In particolare, l’argomentazione secondo cui le funzioni relative alle SGAV di Unilin Malaysia sarebbero svolte da altre entità del gruppo è congetturale e non è assolutamente suffragata da elementi di prova. Inoltre l’argomentazione secondo cui il prodotto fabbricato da Kim Teck Lee Timber Flooring Sdn. Bhd («KTL») si collocherebbe in una nicchia del mercato non costituisce un motivo per escludere questa società, in particolare alla luce del fatto che la Commissione ha utilizzato dati provenienti da società turche che non fabbricano il prodotto oggetto dell’inchiesta;
c)
il gruppo Forest ha affermato di aver individuato altri tre produttori malesi di MWF, vale a dire Dominant Enterprise Berhad, Hevea Board Berhad e KLK Hardwood Flooring Sdn. Berhad, e ha presentato un rendiconto finanziario relativo a uno di essi (KLK Hardwood Flooring Sdn Berhad per il 2023), comunicando che i rendiconti finanziari degli altri due non erano invece disponibili per il periodo in questione o registravano perdite. Su tale base il gruppo Forest ha chiesto di utilizzare KLK Hardwood Flooring Sdn, insieme a KTL e Unlin Malaysia, per calcolare le SGAV e i profitti;
d)
il confronto tra le SGAV dei produttori di un possibile paese rappresentativo e quelle dell’industria o dei produttori esportatori dell’Unione non ha alcuna base giuridica, ossia non rientra nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base;
e)
l’esame del livello di sviluppo del settore degli MWF è privo di base giuridica (ossia non rientra nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base) ed è contraddetto dalla prassi precedente della Commissione, ad esempio nei casi dei prodotti laminati piatti a grani orientati originari della Cina
(
7
)
e degli esteri di alchilfosfato originari della Cina
(
8
)
. La Malaysia dispone inoltre di un settore degli MWF sufficientemente sviluppato, e in ogni caso la Commissione si è avvalsa di società del settore del legno in senso lato, che in Malaysia è molto sviluppato;
f)
se la Commissione prende in considerazione il settore del legno in senso lato in Turchia, dovrebbe fare altrettanto in Malaysia.
(32)
Per quanto riguarda la lettera a), la Commissione ha osservato che, come illustrato al considerando 162 del regolamento provvisorio, il settore degli MWF è notevolmente più sviluppato in Turchia rispetto alla Malaysia. La relativa argomentazione è stata quindi respinta.
(33)
Per quanto riguarda la lettera b), la Commissione rileva che l’affermazione da essa formulata nel regolamento provvisorio sulla natura delle attività di Unilin (Malaysia) Sdn. Bhd non è congetturale. Poiché la società fa parte di un gruppo multinazionale e le sue operazioni sono incentrate sulla produzione, è stato confermato
(
9
)
che Unilin (Malaysia) Sdn. Bhd vende i propri prodotti finiti soltanto all’interno del gruppo e attualmente non effettua vendite a parti indipendenti. Per questo motivo alcune funzioni relative alle SGAV, come le vendite, il marketing, la ricerca e lo sviluppo, sono in larga misura centralizzate e i relativi costi non sono inclusi né si riflettono nelle SGAV comunicate dalla società. Pertanto è pienamente giustificato non prendere in considerazione i dati finanziari di tale società per la determinazione del valore di riferimento per le SGAV e i profitti.
(34)
Per quanto riguarda poi Kim Teck Lee Timber Flooring Sdn. Bhd, la Commissione ha chiarito di non considerare di per sé incongrui i livelli delle SGAV (18,5 %) e dei profitti (8,8 %), entrambi espressi in percentuale delle merci vendute. Data però la natura altamente specifica e non rappresentativa del prodotto fabbricato da questa società, la Commissione non ritiene opportuno fare affidamento esclusivamente su di essa allo scopo di determinare i valori di riferimento per le SGAV e i profitti.
(35)
Le argomentazioni riguardanti la lettera b) sono state pertanto respinte.
(36)
Per quanto riguarda la lettera c), per due delle tre società, ossia Dominant Enterprise Berhad e Hevea Board Berhad, la Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che tali società siano effettivamente produttori di MWF, né il gruppo Forest ha fornito elementi di prova in tal senso. Come afferma inoltre il gruppo Forest, i loro rendiconti finanziari non erano disponibili per il periodo in questione oppure presentavano perdite. Per la terza società, ossia KLK Hardwood Flooring Sdn Berhad, la Commissione ha osservato che la relazione finanziaria presentata dal gruppo Forest non riguarda tale società, bensì il gruppo cui essa appartiene, ossia il gruppo Kuala Lumber Kepong Berhad. Nel 2023 (fino al 30 settembre 2023) questo gruppo, che svolge un’ampia gamma di attività, ha registrato enormi ricavi consolidati, pari a circa 5,1 miliardi di USD, con un profitto positivo. A titolo di confronto, secondo ORBIS, nello stesso periodo la sua controllata nel settore dei pavimenti, KLK Hardwood Flooring Sdn Berhad, ha registrato ricavi per circa 16 milioni di USD e un profitto negativo. È pertanto chiaro che nessuna delle società di cui sopra può essere utilizzata al fine di stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. Le relative argomentazioni sono state quindi respinte.
(37)
Per quanto riguarda la lettera d), la Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base non è prescrittivo in relazione ai criteri da utilizzare per considerare congrui le SGAV o il margine di profitto e lascia alla Commissione un margine di discrezionalità piuttosto ampio. Benché non siano di per sé adeguati come valori di riferimento, i rispettivi margini nell’Unione o nel paese interessato possono costituire un elemento aggiuntivo per valutare se i valori di riferimento in possibili paesi rappresentativi siano congrui. La relativa argomentazione è stata quindi respinta.
(38)
Per quanto riguarda la lettera e), la Commissione ha osservato che, contrariamente a quanto affermano le parti, l’approccio che essa ha adottato nel regolamento provvisorio non è contraddetto dalla sua prassi in altri casi. A differenza del caso in esame, in quello relativo ai
prodotti laminati piatti a grani orientati originari della Cina
si poneva la questione se il requisito riguardante un livello di sviluppo economico analogo dovesse essere interpretato restrittivamente in riferimento allo specifico settore industriale oppure, come ha affermato la Commissione, dovesse riguardare lo sviluppo economico generale del paese, come si rispecchia nella classificazione della Banca mondiale. Nel caso degli
esteri di alchilfosfato originari della Cina
, si trattava di stabilire se il presunto basso livello di sviluppo di un settore in un possibile paese rappresentativo fosse di per sé sufficiente per non tenere conto completamente di tale paese, anche in assenza di altri potenziali paesi rappresentativi. Nel caso in esame, il fatto che il settore degli MWF in Malaysia sia scarsamente sviluppato mette in dubbio la pertinenza dei dati finanziari disponibili per la definizione di valori di riferimento congrui ed esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. Relativamente all’uso dei dati ottenuti dal settore del legno in senso lato della Turchia, la Commissione ha ritenuto probabile che il settore del legno in senso lato operi in condizioni analoghe a quelle del settore degli MWF, ad esempio per quanto riguarda il costo dei materiali, il costo del lavoro, la domanda di mercato, l’intensità della concorrenza e lo sviluppo tecnologico. In effetti, quanto più ampio è il settore degli MWF, tanto più probabili diventano tali somiglianze. Rispetto alle varie decine di società che producono MWF in Turchia, le corrispondenti società individuate per la Malaysia sono meno di cinque. Inoltre le esportazioni di MWF dalla Turchia continuano a essere notevolmente più elevate di quelle dalla Malaysia. Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha concluso che fosse possibile utilizzare i dati finanziari del settore del legno in senso lato della Turchia allo scopo di stabilire un valore di riferimento congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti. La prassi precedentemente adottata dalla Commissione non è comunque vincolante, in quanto ciascun caso è valutato nel merito. Le relative argomentazioni delle parti sono state pertanto respinte.
(39)
Per quanto riguarda la lettera f), il suo contenuto è trattato al considerando 47.
(40)
I produttori esportatori hanno affermato altresì che la Commissione, qualora intenda insistere in merito alla Turchia, dovrebbe adeguare al ribasso le SGAV e i profitti calcolati. In particolare dovrebbe:
a)
detrarre dalle SGAV i costi di trasporto e altri costi collegati. Nel caso della relazione finanziaria di Orma, tali costi si riflettono in una voce pari a 169 637 781 TL e sono tradotti come «spese di esportazione, di carico e portuali»;
b)
detrarre la parte dei profitti che è indicata separatamente come «utile/perdita netto/a sulla posizione monetaria netta» in conformità allo IAS 29, in quanto si tratta di un profitto fittizio legato all’inflazione;
c)
detrarre dalle SGAV le spese finanziarie, in particolare le spese connesse agli interessi pagati, anche perché sono legate all’inflazione.
(41)
Per quanto riguarda la precedente lettera a), come illustrato ai considerando 46 e 47 la Commissione ha accettato di utilizzare una fonte alternativa di dati finanziari. Di conseguenza, l’argomentazione concernente i costi relativi al trasporto, contenuta nella relazione finanziaria di Orma, è stata respinta.
(42)
Per quanto riguarda la precedente lettera b), la Commissione ha ritenuto che il fatto di escludere la voce indicata separatamente «utile/perdita netto/a sulla posizione monetaria netta», sebbene sia legata all’inflazione, non costituirebbe una modalità appropriata per adeguare i profitti all’inflazione. Non si può pertanto ritenere che, escludendo tale voce, i profitti risultanti rappresenterebbero i profitti della società in uno scenario di inflazione bassa o assente. Ciò dipende dal fatto che l’inflazione inciderebbe anche sui ricavi e sui costi che non sono inclusi in questa voce, come l’aumento (nominale) dei costi dei fattori produttivi e dei prezzi dei prodotti della società.
(43)
Analogamente, per quanto riguarda la precedente lettera c) la Commissione ha ritenuto che la detrazione delle spese finanziarie, e in particolare degli interessi, non darebbe luogo alle spese operative che la società dovrebbe sostenere in assenza di un’inflazione elevata. Ciò si deve al fatto che la società dovrebbe sostenere un determinato livello di spese finanziarie indipendentemente dall’inflazione. Inoltre il modo in cui le spese finanziarie sono influenzate dall’inflazione, in particolare quale percentuale del costo dei beni venduti, dipenderebbe dai termini precisi degli accordi di finanziamento, ad esempio l’indicizzazione in base all’inflazione o il collegamento con una valuta stabile.
(44)
La Commissione ha inoltre osservato che, indipendentemente dal merito delle argomentazioni delle parti a favore degli adeguamenti, questi ultimi sarebbero possibili solo per i dati finanziari di Orma, per i quali esistono relazioni finanziarie dettagliate. Per l’altro produttore turco, AGT, tale relazione dettagliata non è disponibile e non si può presumere che eventuali adeguamenti appropriati per Orma siano appropriati anche per tale società.
(45)
In alternativa all’adeguamento dei dati dei singoli produttori turchi, il gruppo Forest ha suggerito di stabilire valori di riferimento per le SGAV e i profitti sulla base dei dati del governo turco relativi alle spese operative medie e ai profitti operativi medi delle società attive nella «Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio», ossia NACE – C-162
(
10
)
. Il gruppo Forest ha ritenuto che questo fosse l’approccio più ragionevole nel contesto attuale e che i dati del governo turco siano ufficiali e attendibili. Per quanto riguarda inoltre le SGAV, il gruppo Forest ha suggerito di detrarre le spese relative al trasporto e all’assicurazione, alla movimentazione e al carico/alla distribuzione, ad esempio sulla base di un rapporto calcolato a partire dai rendiconti finanziari di Orma.
(46)
La Commissione ha convenuto che i dati pubblicati dalla Banca centrale della Turchia sui risultati finanziari delle società che svolgono attività rientranti nel codice NACE – C-162 sono ufficiali e attendibili. La Commissione ha inoltre osservato che, basandosi sulle entrate totali, questi dati sembrano includere un gruppo molto più ampio di società; pertanto è assai meno probabile che siano influenzati dalle caratteristiche specifiche delle singole società. La Commissione ha notato altresì che tali dati comprendono adeguamenti all’inflazione, che rafforzano ulteriormente l’attendibilità dei dati.
(47)
Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ha accettato di utilizzare questi dati per stabilire nuovi valori di riferimento per le SGAV e per i profitti. La Commissione rileva peraltro di non essere stata in grado di reperire dati finanziari di portata, dettaglio e attendibilità comparabili per le società che operano in Malaysia.
(48)
A giudizio della Commissione, sebbene non figurino tra le spese operative, le spese finanziarie sono destinate al funzionamento della società e pertanto dovrebbero essere incluse nelle SGAV.
(49)
Per quanto riguarda i costi di trasporto e a seguito dell’argomentazione di cui al considerando 40, la Commissione ha osservato che nei dati pubblicati dalla Banca centrale della Turchia mancavano informazioni dettagliate su tali costi. L’argomentazione della società, secondo cui le spese di trasporto si dovrebbero detrarre dalle SGAV, è stata pertanto respinta.
(50)
Per quanto riguarda il calcolo dei profitti, la Commissione inizialmente ha tenuto conto dei profitti operativi (con adeguamenti all’inflazione) e delle spese finanziarie dichiarate dalla Banca centrale della Turchia.
(51)
Su tale base le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano inizialmente al 22,0 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano inizialmente al 9,7 %.
(52)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la FEP ha chiesto che, per il calcolo degli importi relativi alle SGAV e ai profitti, la Commissione torni a utilizzare i dati finanziari dei produttori turchi individuati nel regolamento provvisorio, anziché basarsi sui dati della Banca centrale della Turchia per le attività rientranti nel codice NACE-162. La FEP ha sostenuto che questa categoria comprende prodotti notevolmente più distanti e diversi dal prodotto in esame in termini di produzione, costi e prezzi, circostanza che rende questa fonte di dati meno attendibile e meno appropriata.
(53)
La Commissione ha osservato che nessuna delle due società turche individuate nel regolamento provvisorio è produttrice del prodotto oggetto dell’inchiesta. La FEP non ha spiegato perché, rispetto a queste due società (i cui dati con ogni probabilità sono inclusi anche nei dati della Banca centrale della Turchia), altre società incluse nei dati della Banca centrale della Turchia fabbricherebbero prodotti in media molto più distanti e diversi dal prodotto in esame in termini di produzione, costi e prezzi. Ne consegue che i dati relativi alle operazioni di numerose società del settore in questione, compresi probabilmente i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta, costituiscono una fonte più attendibile per importi congrui rispetto ai dati relativi a due società che non fabbricano il prodotto oggetto dell’inchiesta. Le argomentazioni della FEP sono state pertanto respinte.
(54)
La FEP ha inoltre osservato che per calcolare un valore di riferimento per i profitti sulla base dei dati della Banca centrale della Turchia, la Commissione ha utilizzato solo i profitti operativi. Secondo la FEP ciò rappresenta uno scostamento dalla prassi abituale della Commissione. La FEP ha pertanto chiesto di utilizzare invece l’utile al lordo delle imposte, che comprende anche i redditi e le spese derivanti da altre operazioni nonché i redditi e le spese straordinari.
(55)
La Commissione ha osservato che, nei dati comunicati dalla Banca centrale della Turchia, l’utile al lordo delle imposte comprendeva il reddito derivante dai dividendi da partecipazioni. Nel 2023 tale reddito è stato eccezionalmente elevato. Alla luce di quanto precede la Commissione ha ritenuto che per l’esercizio in questione l’utile al lordo delle imposte, che comprende tale reddito, non costituisse una base adeguata per il calcolo di un congruo importo del profitto. Questo problema non si pone per i dati finanziari del 2022 che, come si illustra ai considerando 75 e 76, la Commissione ha utilizzato per i suoi calcoli riveduti.
(56)
Fusong ha ribadito l’argomentazione che i livelli di inflazione in Turchia mettono in discussione l’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo, e che sarebbe invece opportuno selezionare la Malaysia. In particolare Fusong ha sostenuto quanto segue:
a)
l’inflazione elevata è un fattore importante e pertinente da considerare in aggiunta alla classificazione del reddito nazionale lordo compilata dalla Banca mondiale. Secondo Fusong è innegabile che, quanto maggiore è il numero di indicatori economici vicini che un paese rappresentativo registra rispetto alla Cina, tanto più congrui e rappresentativi saranno i valori di costi e prezzi esenti da distorsioni stabiliti in tale paese. A tale riguardo Fusong ha ritenuto che la sentenza della Corte di cui al considerando 26 non abbia alcuna incidenza sul caso di specie, in quanto il richiedente non ha contestato la somiglianza nel livello di sviluppo economico. Inoltre Fusong ha ritenuto che la scelta della Turchia non soddisfi il criterio stabilito dalla Corte secondo cui la Commissione deve utilizzare un paese terzo in cui i prezzi si formano in circostanze il più possibile paragonabili a quelle del paese di esportazione;
b)
i fattori produttivi di origine locale, in particolare i costi del lavoro e dell’energia elettrica, sono distorti dall’elevata inflazione. A tale riguardo Fusong ha sostenuto che la decisione del governo turco di aumentare i salari minimi e quindi il costo del lavoro era il risultato dell’impennata dell’inflazione. Inoltre per quanto riguarda gli effetti dell’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina sui prezzi dell’energia elettrica in Turchia, Fusong ha sostenuto che la Cina non era soggetta a tali effetti;
c)
i dati finanziari su cui si basa la Commissione non sono adeguati per tenere conto dell’inflazione e rimangono distorti e inattendibili. In particolare:
a)
Fusong ha contestato l’opinione della Commissione per cui non vi sarebbero elementi di prova dell’esistenza di un chiaro nesso tra l’inflazione e l’elevata redditività, in particolare per le imprese che operano in settori manifatturieri, come il settore degli MWF o il settore del legno in senso lato. Fusong ha sostenuto che l’applicazione obbligatoria del principio contabile IAS 29 da parte delle società turche a partire dal 2023, nonché i risultati dell’applicazione di tale principio nel caso di Orma, evidenzino l’esistenza di tale nesso, e che il modo appropriato per tenere conto dell’inflazione è eliminare gli utili sulla posizione monetaria netta.
b)
Fusong ha ritenuto che la Commissione non abbia spiegato la pertinenza delle distorsioni significative, quali definite all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, ai fini della valutazione dell’attendibilità dei dati finanziari, in particolare per quanto riguarda gli effetti dell’inflazione. Secondo Fusong la definizione di valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti, come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, dovrebbe senza dubbio basarsi su dati finanziari attendibili ed esenti da distorsioni;
c)
Fusong ha fatto riferimento ai metadati della fonte utilizzata dalla Commissione, secondo i quali «[p]er i dati del 2023, lo studio utilizza rendiconti finanziari non adeguati per tenere conto dell’inflazione nell’ambito di applicazione del comunicato generale della legge sulla procedura tributaria (numero progressivo: 555)», e ha concluso che tali dati rimangono distorti e inattendibili.
d)
La Commissione è incorsa in errore al momento di considerare le dimensioni del settore degli MWF in Malaysia, in quanto tali dimensioni non costituiscono un prerequisito né un criterio prevalente per la selezione di un paese rappresentativo. Fusong ha sostenuto che i dati finanziari di Kim Teck Lee Timber Flooring Sdn. Bhd, che la Commissione non ha considerato di per sé incongrui, sarebbero notevolmente più appropriati dei dati finanziari della Turchia. Fusong ha aggiunto che, anziché basarsi su dati provenienti dal settore del legno in senso lato in Turchia, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati del settore del legno in senso lato in Malaysia, individuati attraverso ricerche.
(57)
Per quanto riguarda la precedente lettera a), la Commissione ha osservato che esiste una moltitudine di indicatori utilizzabili per la valutazione dell’economia di un paese: tra questi, molteplici indicatori relativi ai livelli di occupazione, debito, investimenti, bilancia commerciale e valore aggiunto dei diversi settori. Fusong ritiene necessaria la prossimità per il maggior numero possibile di indicatori economici, ma non spiega quali indicatori aggiuntivi - oltre all’inflazione - siano pertinenti per soddisfare i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, né quale dovrebbe essere il loro peso relativo nella valutazione. Per quanto riguarda specificamente l’inflazione, accettare l’argomentazione di Fusong implicherebbe che, nel caso in cui il paese interessato sia un paese con iperinflazione, per la selezione del paese rappresentativo si potrebbero prendere in considerazione soltanto paesi con iperinflazione, e questo spesso renderebbe impossibile la selezione stessa. L’affermazione per cui l’inflazione sarebbe presumibilmente causa di «distorsione» dei dati pertinenti è trattata nel considerando 65.
(58)
La Commissione ha inoltre osservato che il reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, utilizzato dalla Banca mondiale per la classificazione dei paesi in quattro gruppi, è misurato in una valuta stabile (USD) e pertanto tiene già conto delle differenze di inflazione tra i paesi. Pertanto il ricorso a questo indicatore offre un metodo obiettivo e di facile utilizzo per valutare se due paesi abbiano un livello di sviluppo economico analogo ai fini dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, che è stato costantemente accettato come appropriato a tal fine dagli organi giurisdizionali dell’Unione. Per quanto riguarda il requisito stabilito dalla giurisprudenza secondo cui la Commissione deve selezionare un paese in cui «
i prezzi si formano in circostanze il più possibile paragonabili a quelle del paese di esportazione
», la Corte ha chiarito che, rispettando il criterio del livello di sviluppo economico analogo, tale requisito è soddisfatto.
(59)
Alla luce di quanto precede, le argomentazioni formulate da Fusong alla lettera a) sono state respinte.
(60)
Per quanto riguarda il costo del lavoro di cui alla lettera b), la Commissione ha osservato che, secondo le argomentazioni esposte da Fusong e i riferimenti da esso citati per corroborare tali argomentazioni, aumentando i salari minimi nel corso del 2023 il governo turco si era posto l’obiettivo di ripristinare il potere d’acquisto dei cittadini turchi. Ciò significa che il governo turco mirava a riportare il costo del lavoro a un livello commisurato a quello dello sviluppo economico complessivo del paese. Alla luce di quanto precede non vi è motivo di ritenere che il livello di tali costi durante il PI (espresso in CNY) fosse distorto.
(61)
Per quanto riguarda i costi dell’energia elettrica di cui alla lettera b), la Commissione ha osservato che Fusong, benché sembri riconoscere che il loro aumento (in termini reali) non è collegato all’inflazione, sostiene che si dovrebbero comunque considerare distorti in quanto la Cina non ha subito aumenti simili, e che per tale motivo la Turchia non soddisfa la condizione di adeguatezza che permetterebbe di selezionarla come paese rappresentativo. La Commissione ha osservato che, in considerazione dell’esistenza accertata di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, l’evoluzione dei prezzi in Cina non è pertinente per valutare le distorsioni nei potenziali paesi rappresentativi.
(62)
Alla luce di quanto precede, le argomentazioni formulate da Fusong alla lettera b) sono state respinte.
(63)
Per quanto riguarda la lettera c), punto i), la Commissione ha osservato che Fusong non ha sufficientemente corroborato l’argomentazione sul presunto nesso tra l’inflazione e l’elevata redditività, né per il settore degli MWF né per il settore del legno in senso lato. Come si illustra al considerando 42, il ricorso al principio contabile IAS 29 prescritto dal comunicato generale della legge sulla procedura tributaria (numero progressivo: 555) per il 2023 non significa che, in assenza di inflazione, una società avrebbe realizzato un livello di profitti che, in confronto al profitto effettivamente registrato, sarebbe stato inferiore dell’importo indicato come utile monetario netto. Inoltre la situazione di un’unica impresa non può essere generalizzata estendendola al settore degli MWF, né al settore del legno in senso lato.
(64)
Fermo restando quanto precede, la Commissione ha confrontato il tasso di inflazione e la redditività negli anni dal 2020 al 2023, in cui il tasso di inflazione in Turchia ha registrato fluttuazioni significative (dal 12 % nel 2020 a un picco del 72 % nel 2022), utilizzando i dati finanziari pubblicati dalla banca centrale turca per le società che operano nel settore del legno in senso lato (NACE C-162). Per la redditività sono state utilizzate due misure, entrambe espresse in percentuale dei costi delle merci vendute: a) profitti operativi; e b) utile al lordo delle imposte e al lordo di redditi/spese straordinari
(
11
)
. È opportuno ricordare che questi dati riguardano un intero settore comprendente più di 2 000 imprese; pertanto è assai meno probabile che siano influenzati dalle caratteristiche specifiche delle singole società. Da una semplice osservazione dei dati emerge chiaramente che i considerevoli aumenti dell’inflazione non sono stati seguiti da aumenti della redditività, dato che, aumentando i profitti
(
12
)
, sono aumentati anche i costi. Per quantificare tale relazione nei dati, la Commissione ha comunque calcolato il coefficiente di correlazione
(
13
)
, che in questo caso è negativo per entrambe le misure della redditività. La Commissione non sostiene che tale risultato si debba considerare un elemento di prova inoppugnabile di una relazione negativa tra inflazione elevata e redditività (la redditività diminuisce quando l’inflazione aumenta), ma respinge con forza l’argomentazione di Fusong secondo cui l’iperinflazione si traduce in una redditività sovrastimata. Se l’argomentazione di Fusong fosse corretta infatti, in particolare per il periodo e il settore considerati, ci si aspetterebbe di osservare nei dati un coefficiente di correlazione positivo o addirittura fortemente positivo (vicino a +1), cosa che invece non avviene:
(importi monetari espressi in migliaia di TRY)
2020
2021
2022
2023
Tasso di inflazione in Turchia
(
*1
)
12 %
20 %
72 %
54 %
Profitti operativi
(
*2
)
3 999 790
9 958 534
14 072 992
15 253 814
Utile al lordo delle imposte e al lordo di ricavi/spese straordinari
(
*2
)
2 535 251
9 096 767
8 995 295
22 990 243
Costi delle merci vendute
(
*2
)
26 219 734
48 717 078
106 542 623
156 950 213
Profitti operativi in % dei costi delle merci vendute
15,3 %
20,4 %
13,2 %
9,7 %
Utile al lordo delle imposte e al lordo di ricavi/spese straordinari in% dei costi delle merci vendute
9,7 %
18,7 %
8,4 %
14,6 %
Coefficiente di correlazione tra il tasso di inflazione e la redditività (profitti operativi in % dei costi delle merci vendute)
—
0,65
Coefficiente di correlazione tra il tasso di inflazione e la redditività (utile al lordo delle imposte e al lordo di ricavi/spese straordinari in% dei costi delle merci vendute)
—
0,36
(65)
Per quanto riguarda la lettera c), punto ii), e come si illustra al considerando 28, la Commissione ha ritenuto che, per quanto riguarda la determinazione di un importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, il significato del termine «distorsioni» si debba inquadrare nel suo contesto giuridico specifico, ossia le distorsioni significative elencate all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di tale contesto, il significato di questo termine rimane del tutto vago e aperto. In considerazione dell’elevato numero di fattori che incidono sui prezzi in un paese, un’interpretazione diversa renderebbe quasi impossibile soddisfare il requisito relativo agli importi e ai valori di riferimento esenti da distorsioni. Anche se si dovesse seguire il significato ordinario del termine «distorsione», nella causa
CCCME
il Tribunale ha inoltre esaminato il significato dell’espressione «dati distorti» nel contesto di un’asserzione secondo cui la Commissione avrebbe utilizzato dati di questo tipo nella determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. La Corte ha rilevato che, per considerare tali dati «distorti», occorre dimostrare che essi siano «
manipolati o non corrispondenti alla realtà
»
(
14
)
. Come le ricorrenti nella causa
CCCME
, Fusong non ha fornito alcuna prova in tal senso.
(66)
Per quanto riguarda la lettera c), punto iii), la Commissione ha osservato che, contrariamente a quanto suggerisce Fusong, i dati pubblicati dalla Banca centrale della Turchia comprendono adeguamenti per tenere conto dell’inflazione, sia nel reddito che nelle spese. Sebbene tali adeguamenti non rientrino nell’ambito di applicazione del comunicato generale della legge sulla procedura tributaria (numero progressivo: 555) per il 2023, la Banca centrale della Turchia ha ritenuto che i dati finanziari comunicati fossero sufficientemente attendibili, accurati e informativi da poter essere pubblicati e utilizzati.
(67)
Alla luce di quanto precede le argomentazioni di Fusong sulla lettera c) sono state respinte.
(68)
Per quanto riguarda la lettera d), la Commissione ha chiarito che le dimensioni del settore non costituiscono di per sé un criterio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base. Come si illustra però al considerando 38, il fatto che il settore degli MWF in Malaysia sia scarsamente sviluppato mette in dubbio l’adeguatezza dei dati finanziari disponibili per la definizione di congrui importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. Ciò dipende in particolare dal fatto che tali dati sono limitati a un’unica impresa con attività altamente specifiche che probabilmente non sono rappresentative del settore degli MWF. La Commissione non ha pertanto ritenuto opportuno basarsi esclusivamente sui dati di tale società per determinare congrui importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. La Commissione ha ritenuto al contrario che le dimensioni del settore degli MWF in Turchia rendano probabile che il settore del legno in senso lato operi in condizioni analoghe a quelle del settore degli MWF, e che pertanto i dati per il settore del legno in senso lato in Turchia si possano utilizzare per stabilire congrui importi esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti. Per quanto riguarda la richiesta di Fusong di utilizzare i dati del settore del legno in senso lato in Malaysia, al considerando 47 si è spiegato che la Commissione non è stata in grado di reperire tali dati. Inoltre neppure Fusong ha fornito tali dati, né ha suggerito possibili fonti.
(69)
Alla luce di quanto precede, le argomentazioni di Fusong alla lettera d) sono state respinte.
(70)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Fusong ha presentato osservazioni sul calcolo degli importi relativi ai profitti e alle SGAV e ha sostenuto che, sebbene la Commissione abbia incluso le spese finanziarie nelle SGAV, le stesse spese finanziarie non sono state però detratte dai profitti che si basavano sui profitti operativi anziché sull’utile al lordo delle imposte. Pertanto le metodologie applicate per stabilire gli importi delle SGAV e dei profitti erano incoerenti e asimmetriche.
(71)
La Commissione ha osservato che nei dati finanziari pubblicati dalla Banca centrale della Turchia per le società che svolgono attività rientranti nel codice NACE - C-162, i redditi da altre operazioni comprendono una voce denominata «Dividendi da partecipazioni». Per il 2023, anno inizialmente utilizzato per il calcolo della Commissione, questa voce era eccezionalmente elevata rispetto a tutti gli anni precedenti e avrebbe un impatto significativo se fosse inclusa nel calcolo dell’importo del profitto.
(72)
Per questo motivo, nel calcolare l’importo del profitto, la Commissione ha inizialmente utilizzato nel documento generale di divulgazione definitiva delle informazioni i profitti operativi, che non includono la voce di cui sopra, divisi per i costi delle merci vendute. Nel calcolo di un congruo importo per le SGAV, la Commissione ha utilizzato la somma delle spese operative e delle spese di finanziamento (passività a lungo e a breve termine), divisa a sua volta per i costi delle merci vendute.
(73)
L’argomentazione di Fusong, secondo cui la metodologia di cui sopra per il calcolo dei valori di riferimento per i profitti e le SGAV sarebbe incoerente e asimmetrica, è stata ritenuta giustificata. In effetti mentre i profitti operativi dovrebbero coprire anche le rispettive spese di finanziamento affinché la società sia redditizia, tali spese di finanziamento erano state incluse anche nel calcolo delle SGAV. In altre parole la metodologia seguita nel documento generale di divulgazione delle informazioni includeva le spese finanziarie in entrambi gli importi, il che comportava un doppio conteggio delle spese finanziarie.
(74)
Per porre rimedio al doppio conteggio sarebbe necessario utilizzare l’utile al lordo delle imposte, che tuttavia includerebbe i «Dividendi da partecipazioni»; questi ultimi, come si illustra al considerando 71, sono risultati eccezionalmente elevati. Si è pertanto concluso che l’utilizzo dei dati pubblicati dalla Banca centrale della Turchia per le società che svolgono attività rientranti nel codice NACE - C-162 per il 2023 non è appropriato, in quanto tale voce ha inciso fortemente sulla redditività del settore.
(75)
Alla luce di quanto precede la Commissione ha riveduto il calcolo degli importi dei profitti e delle SGAV, utilizzando i dati finanziari pubblicati dalla Banca centrale della Turchia per le società che svolgono attività rientranti nel codice - C-162 per il 2022. In quell’anno, così come negli anni precedenti, i dividendi da partecipazioni erano a livelli minimi e pertanto non hanno avuto alcun impatto sulla redditività complessiva del settore. L’importo per le SGAV e i profitti basato sulle cifre del 2022 è stato pertanto considerato dalla Commissione congruo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.
(76)
Per il calcolo riveduto del congruo importo esente da distorsioni per il profitto, la Commissione ha utilizzato l’utile al lordo delle voci straordinarie diviso per i costi delle merci vendute, osservando che il profitto al lordo delle voci straordinarie è già al netto delle spese finanziarie. Per il calcolo riveduto dell’importo per le SGAV, la Commissione ha impiegato lo stesso approccio utilizzato nel documento generale di divulgazione delle informazioni, vale a dire la somma delle spese operative e delle spese di finanziamento divisa per i costi delle merci vendute sulla base dei dati finanziari pubblicati dalla Banca centrale della Turchia per le società che svolgono attività rientranti nel codice NACE - C-162 per il 2022.
(77)
A seguito della revisione effettuata su questa base, le SGAV espresse in percentuale dei costi delle merci vendute, e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 16,1 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano all’8,4 %. A tale riguardo, il 12 maggio 2025 sono state pubblicate ulteriori informazioni (di seguito denominate anche «ADD»).
(78)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni e facendo riferimento al calcolo delle SGAV basato sui dati comunicati dalla Banca centrale della Turchia per le società che svolgono attività rientranti nel codice NACE - C-162 per il 2023, Forest ha ribadito la richiesta di esclusione di quelle che considerava spese finanziarie eccezionalmente elevate. Forest ha invece suggerito di calcolare le SGAV sulla base delle spese operative o, in alternativa, di utilizzare il rapporto spese finanziarie/costi delle merci vendute del 2022.
(79)
In vista della revisione del calcolo delle SGAV sulla base dei rispettivi dati del 2022, come si illustra al considerando 76, la Commissione ha ritenuto che il punto fosse irrilevante.
(80)
A seguito delle ADD la Commissione ha ricevuto osservazioni dalla FEP, da Fusong e da Forest.
(81)
Nelle sue osservazioni la FEP si è opposta alla modifica del calcolo dei profitti e delle SGAV, sostenendo quanto segue:
a)
la metodologia della Commissione per stabilire i valori di riferimento esenti da distorsioni per le SGAV e i profitti nelle ADD è errata e si discosta ingiustificatamente dal PI a favore dei dati del 2022, contrariamente alla prassi passata della Commissione. In particolare:
a)
il confronto tra l’utile al lordo delle imposte espresso in percentuale dei costi delle merci vendute del 2022 e quello del 2023 mostra che nel 2023 i redditi da dividendi non hanno avuto un impatto significativo e che
b)
l’uso dell’utile al lordo delle imposte nel 2023 non comporterebbe asimmetrie o doppi conteggi e non sarebbe eccessivo, come dimostrano altri casi in cui la Turchia è stata scelta come paese rappresentativo;
b)
la determinazione del profitto sulla base dell’utile al lordo delle voci straordinarie anziché dell’utile al lordo delle imposte è ingiustificata ed errata ed è inoltre contraria alla prassi passata della Commissione;
c)
i dazi antidumping ridotti calcolati nelle ADD sono troppo bassi e insufficienti a proteggere l’industria dell’Unione dalle importazioni pregiudizievoli e oggetto di dumping dalla Cina; e
d)
il ritardo con cui la Commissione ha modificato la metodologia per stabilire i valori di riferimento per le SGAV e i profitti dà luogo a una censura di forma, in quanto la Commissione non ha informato a tempo debito i denuncianti dei motivi per cui si è basata sui profitti operativi (mentre, a quanto sembra, lo ha fatto per i produttori esportatori) e non ha finora risposto alle precedenti osservazioni dei denuncianti in merito.
(82)
Per quanto riguarda le lettere a) e b), la Commissione ha osservato che, nel confronto effettuato dalla FEP, la differenza tra il 2022 e il 2023 dell’importo dei profitti calcolato utilizzando l’utile al lordo delle imposte sarebbe del 50 % circa e pertanto, contrariamente a quanto sembra suggerire la FEP, avrebbe un impatto molto significativo nel calcolo del valore normale. In ogni caso il raffronto tra i risultati degli anni 2022 e 2023 effettuato utilizzando l’utile al lordo delle imposte è irrilevante. La questione affrontata dalla Commissione nelle ADD è principalmente una questione di metodologia, che tuttavia incide anche sul calcolo del dumping. Come si illustra al considerando 71, la Commissione ha ritenuto che includere nel calcolo una voce apparentemente straordinaria oltre che completamente estranea alle attività delle società sarebbe errato ai fini di tale calcolo.
(83)
Per quanto riguarda l’uso di dati finanziari relativi a un periodo che non coincide con il PI, la Commissione ha osservato che in ogni caso la prassi passata non è vincolante e ciascun caso è valutato nel merito. Secondo la giurisprudenza, la legittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping deve essere valutata alla luce delle norme giuridiche, e in particolare delle disposizioni del regolamento di base, e non con riferimento alla pretesa prassi decisionale anteriore delle istituzioni dell’Unione (cfr. in tal senso e per analogia le sentenze del 10 febbraio 2021,
RFA International
/
Commissione
, C-56/19 P, EU:C:2021:102, punto 79; del 4 ottobre 2006,
Moser Baer India
/
Consiglio
, T-300/03, EU:T:2006:289, punto 45; e del 18 ottobre 2016,
Crown Equipment (Suzhou) e Crown Gabelstapler
/
Consiglio
(T-351/13, non pubblicata, EU:T:2016:616, punto 107).
(84)
La Commissione ha inoltre ritenuto che anche il livello di profitto utilizzato in altri casi con la Turchia come paese rappresentativo sia irrilevante e non si possa impiegare per valutare se l’importo del profitto stabilito nel caso di specie sia congruo o eccessivo. A tale riguardo la Commissione ha osservato che i casi cui fa riferimento la FEP nella sua comunicazione riguardano settori diversi da quello degli MWF o persino dal settore del legno in senso lato.
(85)
Per quanto riguarda la lettera c), la Commissione ha osservato che, a norma del regolamento di base, il calcolo del margine di dumping è del tutto indipendente dal calcolo del margine di pregiudizio. Pertanto la considerazione sulla vicinanza del margine di dumping al margine di pregiudizio è del tutto irrilevante.
(86)
Per quanto riguarda la lettera d) la Commissione ha chiarito che, contrariamente a quanto suggerito dalla FEP, le ragioni del ricorso al profitto operativo nella divulgazione definitiva delle informazioni sono state comunicate contemporaneamente a tutte le parti interessate.
(87)
Nelle sue osservazioni in seguito alle ADD Fusong ha sostenuto quanto segue:
a)
la decisione della Commissione di non tenere conto dei dati finanziari del 2023 e di basarsi su quelli del 2022 rende la scelta della Turchia come paese rappresentativo appropriato particolarmente problematica e ingiustificata; sarebbe invece opportuno scegliere la Malaysia. A sostegno della propria argomentazione Fusong ha sostenuto che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base e della prassi consolidata della Commissione, i dati prontamente disponibili, compresi i dati finanziari, non devono soltanto essere esenti da distorsioni e attendibili, ma devono anche riguardare il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta e il periodo dell’inchiesta;
b)
l’inclusione di talune voci nelle categorie redditi/spese derivanti da altre operazioni, e in particolare «Dividendi da partecipazioni», nell’utile al lordo delle imposte per la determinazione del valore di riferimento per il profitto è errata. I «Dividendi da partecipazioni» si riferiscono ai redditi da attività di investimento anziché alle attività di produzione e vendita degli MWF e dovrebbero pertanto essere esclusi per loro natura dal calcolo del valore di riferimento per il profitto. Lo stesso vale per le altre voci, quali «Dividendi da imprese affiliate», «Disposizioni revocate», «Proventi della vendita di titoli» e «Profitti da adeguamenti all’inflazione», che non sono collegate alle attività del prodotto oggetto dell’inchiesta o derivano esclusivamente da un trattamento contabile senza una base di transazione effettiva;
c)
l’asimmetria nel calcolo dei profitti e delle SGAV persiste, in quanto i redditi e le spese derivanti da altre operazioni fanno parte del calcolo dei profitti, mentre non fanno parte del calcolo delle SGAV. Fusong ha sostenuto che, se i redditi e le spese derivanti da altre operazioni sono esclusi sia dal calcolo del profitto che dal calcolo delle SGAV, il profitto espresso in percentuale dei costi delle merci vendute dovrebbe essere pari al 5,8 % anziché all’8,4 %. Se al contrario la Commissione ritiene che essi debbano essere inclusi sia nel calcolo del profitto che in quello delle SGAV, le SGAV espresse in percentuale dei costi delle merci vendute dovrebbero essere pari al 13,4 % anziché al 16,1 %.
(88)
In risposta alla lettera a), e come si illustra al considerando 71, i dati del 2023, benché attendibili, non hanno consentito di calcolare un congruo importo per i profitti e per le SGAV. Nel caso di specie l’uso di dati relativi a un periodo che non coincide con il PI era giustificato, in assenza di dati adeguati per il PI in Turchia o in qualsiasi altro possibile paese rappresentativo per i motivi illustrati ai considerando da 46 a 48 e al considerando 76. In questo caso la Commissione ha utilizzato i dati del 2022, che ha ritenuto attendibili e sufficientemente recenti e che pertanto hanno determinato importi per le SGAV e i profitti che sono «esenti da distorsioni» e «congrui» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), ultimo comma, del regolamento di base. Fusong non è riuscito a dimostrare il contrario.
(89)
In risposta alla lettera b), la Commissione ha ritenuto che i redditi derivanti da altre operazioni e le spese derivanti da altre operazioni rientrino generalmente nelle normali attività di una società operante in un settore manifatturiero. A condizione che la loro entità non sia straordinaria, come dimostrato ad esempio confrontandola con le principali voci operative quali il fatturato o il profitto operativo, essi possono essere inclusi nel calcolo di importi congrui per i profitti e per le SGAV. Fusong non è riuscito a dimostrare che l’inclusione di tali redditi avrebbe comportato importi incongrui o distorti per le SGAV e i profitti.
(90)
In risposta alla lettera c) la Commissione ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto da Fusong, non vi fosse alcuna asimmetria nel calcolo. Per quanto riguarda i due calcoli alternativi suggeriti da Fusong, la Commissione ha osservato che in entrambi tali calcoli i redditi e le spese derivanti da altre operazioni sono di fatto completamente ignorati. Per i motivi illustrati al considerando 89, la Commissione non ha ritenuto opportuno ignorarli e pertanto non ha accettato i calcoli alternativi di Fusong.
(91)
Alla luce di quanto precede, le argomentazioni formulate da Fusong sono state respinte.
3.1.3.
Valori di riferimento per i fattori produttivi
(92)
Il gruppo Forest ha sostenuto che l’uso del legno segato per costruire un valore di riferimento per le impiallacciature è ingiustificato; non ha però fornito elementi a sostegno di tale affermazione nella versione consultabile delle sue osservazioni.
(93)
La Commissione ha ritenuto che l’approccio da essa adottato per stabilire un valore di riferimento per le impiallacciature sulla base del costo del legno segato fosse pienamente giustificato, giacché i prezzi delle impiallacciature sono influenzati in modo significativo dalle specie di legno, e che pertanto un valore di riferimento basato su un codice SA generico, indipendentemente dalla specie di legno, non rispecchierebbe i prezzi reali di mercato delle impiallacciature, come si illustra in dettaglio al considerando 170 del regolamento provvisorio. In considerazione del fatto che il gruppo Forest non ha fornito alcun elemento per corroborare le proprie argomentazioni e per confutare le conclusioni della Commissione, tali argomentazioni sono state respinte.
(94)
Il gruppo Fusong ha sostenuto che l’applicazione di un valore di riferimento esente da distorsioni per il principale fattore produttivo, vale a dire i tronchi di quercia utilizzati dal gruppo nella produzione del prodotto in esame, non era giustificata. La società ha affermato che la stragrande maggioranza dei tronchi è acquistata direttamente in Europa come, a parere della società, confermano i documenti giustificativi presentati nel corso dell’inchiesta. Secondo la società i prezzi dei tronchi di quercia sono esenti da distorsioni e riflettono le condizioni del mercato internazionale. La società ha aggiunto che i prezzi delle operazioni di acquisto erano espressi in EUR e che non esiste una produzione locale di tronchi di quercia a causa del divieto di abbattimento di alberi nelle foreste naturali. Secondo Fusong non è pertanto possibile che le distorsioni in Cina abbiano inciso sui prezzi.
(95)
Le argomentazioni relative all’acquisto diretto di tronchi non sono state suffragate da elementi di prova adeguati. Alla Commissione non sono stati presentati elementi di prova per confermare che la società abbia acquistato una quantità significativa di materie prime direttamente da fornitori europei. Dai documenti e dalle informazioni presentati nel corso dell’inchiesta dal produttore esportatore risulta che quasi tutti i tronchi sono stati acquistati presso società cinesi (operatori commerciali), anche se le merci sono state spedite da paesi terzi. La società non ha presentato alcun elemento di prova in grado di confutare la distorsione significativa accertata nella RPC, come si illustra nella sezione 3 del regolamento provvisorio. Non è stato ulteriormente approfondito il modo in cui la valuta utilizzata per l’acquisto incide sulla distorsione del mercato, e la Commissione non ha ritenuto tale argomentazione pertinente ai fini dell’analisi della questione. Inoltre il divieto di tagliare querce per uso commerciale non esclude l’esistenza di una distorsione. Va ricordato che la distorsione riguarda l’intero settore del legno, compresi i fornitori, come indicato al considerando 125 del regolamento provvisorio: «
Quando i fabbricanti del prodotto in esame acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti in ambito finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
» Dato che, per la maggior parte, i tronchi sono acquistati presso società cinesi, la Commissione non è stata in grado di dimostrare positivamente, in base agli elementi di prova presenti nel fascicolo, che i costi di acquisto dei tronchi di quercia da parte del gruppo Fusong non erano soggetti a distorsioni. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(96)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, il gruppo Fusong ha inoltre affermato di aver acquistato la stragrande maggioranza dei tronchi di quercia da operatori commerciali con sede al di fuori della Cina continentale, in un paese terzo che non è possibile divulgare per motivi di riservatezza. Tali operatori commerciali sono costituiti a norma del diritto locale e non dovrebbero essere considerati operatori commerciali cinesi. Inoltre i due principali operatori commerciali fanno parte dei gruppi mondiali; uno è quotato nel NASDAQ ed è soggetto alle norme che disciplinano la borsa statunitense e alle norme in materia di governance. Fusong ha ribadito che i tronchi sono spediti direttamente dall’Europa. A parere di Fusong i prezzi sono a livello di mercato e pertanto il valore di riferimento per i tronchi di quercia non dovrebbe essere applicabile.
(97)
La Commissione ha affermato che il luogo di spedizione delle merci è irrilevante ai fini della valutazione della distorsione dei prezzi. Come si è stabilito al considerando 54 la distorsione riguarda anche i fornitori. La società ha sede al di fuori della Cina continentale, in un paese terzo che non è possibile divulgare per motivi di riservatezza, ma questo non modifica il fatto che l’operatore commerciale è in effetti una società di proprietà cinese, influenzata dalle distorsioni significative riscontrate per il paese. Si noti che il fornitore principale, la cui holding è quotata nel NASDAQ, possiede una società controllata nella Cina continentale; inoltre il titolare effettivo e amministratore della holding è membro di uno dei comitati della Conferenza consultiva politica del popolo cinese. Le relazioni della dirigenza dell’operatore commerciale con l’organo politico cinese e la proprietà della società con sede in Cina confermano altresì che gli acquisti tramite tale operatore commerciale si devono considerare soggetti a distorsioni. Per quanto riguarda il secondo gruppo, la società è situata nello stesso paese del precedente e i suoi prezzi sono simili a quelli del fornitore principale; ciò indica che anch’essi sono influenzati dalle distorsioni. Infine tutti questi fornitori operano sul mercato cinese e pertanto i loro prezzi sono influenzati dalle distorsioni significative dovute alle forze della concorrenza. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(98)
In seguito alle ADD, che non hanno trattato l’argomentazione sui prezzi di riferimento per i tronchi, Fusong ha chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua valutazione al riguardo facendo riferimento alle osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni. La valutazione della Commissione è rimasta invariata.
(99)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Fusong ha sostenuto che, se si mantenesse la Turchia come paese rappresentativo, sarebbe necessario adeguare al ribasso i valori di riferimento per il lavoro e l’energia elettrica, in modo da eliminare gli effetti di influenze straordinarie nel paese, come l’inflazione. Fusong ha proposto di utilizzare il tasso medio di inflazione in Turchia per un periodo sufficientemente lungo anteriore al 2021, negli anni in cui un’inflazione eccezionalmente elevata o altre circostanze straordinarie non hanno avuto un impatto sul paese, al fine di ricostruire i costi del lavoro e dell’energia elettrica che i produttori locali avrebbero dovuto sostenere durante il PI in assenza di tali influenze straordinarie.
(100)
La Commissione ha osservato che, per i motivi illustrati ai considerando 60 e 61, i costi del lavoro e dell’energia elettrica non si dovrebbero considerare distorti. Le argomentazioni di Fusong sulla necessità di un adeguamento sono state pertanto respinte.
3.2.
Costi di fabbricazione
(101)
La FEP ha inoltre chiesto di confermare che il valore normale comprende una stima delle spese generali di produzione, al fine di coprire i costi di fabbricazione non inclusi nei fattori produttivi.
(102)
La Commissione ha confermato che, come si illustra ai considerando 193 e 194 del regolamento provvisorio, tali costi sono stati stabiliti e inclusi nel valore normale.
3.3.
Prezzo all’esportazione
(103)
In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, sono stati confermati i considerando 201 e 202 del regolamento provvisorio.
3.4.
Confronto
(104)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, due produttori esportatori, il gruppo Fusong e il gruppo Forest, hanno sostenuto che l’adeguamento del valore normale dovuto all’IVA non rimborsabile sulle esportazioni del prodotto in esame non dovrebbe applicarsi a loro, in quanto essi hanno effettivamente ricevuto un rimborso dell’IVA. Le società hanno dichiarato di aver ricevuto il rimborso dell’IVA per le loro vendite all’esportazione perché non hanno esportato il prodotto in esame con il codice tariffario 4418 75 . Hanno invece dichiarato di aver esportato il prodotto in esame sotto altre sottovoci, vale a dire 4412 92 e 4412 52 . Le società hanno sostenuto altresì di aver presentato le dichiarazioni doganali di esportazione e la documentazione di rimborso dell’IVA attestante l’effettivo ricevimento di tale rimborso.
(105)
La Commissione ha riesaminato le argomentazioni presentate dai produttori esportatori in merito alla classificazione del prodotto in esame con codici SA diversi. Dall’esame non sono emersi elementi di prova sostanziali tali da confermare che questi due produttori esportatori abbiano classificato le esportazioni dei prodotti con un codice SA diverso da quello con cui il prodotto in esame dovrebbe essere classificato, ossia il codice SA 4418 75 . La Commissione non ha messo in dubbio la dichiarazione materiale delle vendite all’esportazione, né i moduli di rimborso dell’IVA. Essa ha valutato se le vendite all’esportazione del prodotto in esame, qualora siano state dichiarate con il corrispondente codice SA, fossero soggette al rimborso dell’IVA. La Commissione ha quindi stabilito che il prodotto in esame, rientrante nel codice SA 4418 75 , non è soggetto al rimborso dell’IVA. Nessuna delle parti interessate ha contestato il fatto che la definizione delle merci rientranti nel codice SA 4418 75 in Cina sia in linea con la definizione utilizzata nella presente inchiesta, né ha spiegato il motivo per cui ha dichiarato le proprie vendite all’esportazione con un codice SA diverso e non con il codice SA 4418 75 .
(106)
I due produttori esportatori hanno fatto riferimento alla documentazione relativa alle dichiarazioni IVA presentata durante l’inchiesta. Non hanno però presentato alcuna documentazione o motivazione che giustifichi una deviazione dalla classificazione del prodotto in esame con un codice diverso da 4418 75 . Il semplice fatto che i produttori esportatori abbiano dichiarato il prodotto con un codice diverso non ne conferma la correttezza. La Commissione ha pertanto concluso che l’autodichiarazione dell’operazione per le esportazioni e la sua classificazione tariffaria da parte delle società, in assenza di altra documentazione che confermi la correttezza di tale classificazione, non costituisce un elemento di prova sufficiente per classificare il prodotto con il codice per cui vige il rimborso dell’IVA. Dichiarando le vendite all’esportazione del prodotto in esame con il codice non corrispondente alla definizione di tale prodotto, le società hanno in effetti ridotto il prezzo all’esportazione ricevendo il rimborso dell’IVA.
(107)
La Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova del fatto che il prodotto in esame dovesse essere classificato in una sottovoce diversa da 4418 75 ; pertanto il valore normale è stato opportunamente adeguato in base all’IVA non rimborsabile. I produttori esportatori non hanno fornito alcun elemento di prova in grado di dimostrare che essi dovrebbero essere esentati dall’applicazione di tale norma, e che le vendite del prodotto in esame per l’esportazione non dovrebbero essere classificate con il codice SA 4418 75 . Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(108)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni, Forest e Fusong hanno ribadito l’argomentazione secondo cui le spese di trasporto e distribuzione si sarebbero dovute detrarre dal calcolo delle SGAV. Le parti hanno sostenuto che tali spese sono state detratte dal prezzo all’esportazione, e di conseguenza dovrebbero essere detratte anche dal valore normale per garantire il rispetto del principio di un confronto equo. Per stimare le spese di trasporto e distribuzione, le parti hanno ribadito la proposta di utilizzare i dati finanziari dettagliati prontamente disponibili di Orma. In particolare hanno proposto di calcolare il rapporto tra le spese di trasporto e distribuzione di Orma e le sue spese operative totali, e di applicare tale rapporto alle spese operative dichiarate dalla Banca centrale della Turchia per le attività rientranti nel codice NACE-162. Forest ha aggiunto che la Commissione, se non è in grado di stimare le spese di trasporto e distribuzione con sufficiente precisione, non dovrebbe detrarre tali spese dal prezzo all’esportazione.
(109)
La Commissione ha osservato che, nel calcolare il valore normale a livello franco fabbrica, di norma detrarrebbe le spese di trasporto laddove tali spese siano chiaramente e separatamente individuate. A tale proposito la Commissione ha ricordato che nella sua sentenza nella causa
CCCME
, il Tribunale ha innanzitutto ricordato che, secondo la giurisprudenza, nel caso in cui una parte chieda, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, adeguamenti volti a rendere comparabili il valore normale e il prezzo all’esportazione ai fini della determinazione del margine di dumping, è onere della parte medesima dimostrare che la sua richiesta è giustificata. L’onere di dimostrare che gli adeguamenti specifici elencati all’articolo 2, paragrafo 10, lettere da a) a k), del regolamento di base devono essere effettuati spetta a coloro che intendono avvalersene
(
15
)
. Ne consegue che, in tal caso, come nella presente inchiesta, incombeva alle parti interessate, in applicazione di tale giurisprudenza, dimostrare la necessità dell’adeguamento richiesto a sostegno delle prove che esse avrebbero fornito nel corso dell’inchiesta
(
16
)
.
(110)
Secondo il Tribunale si deve rilevare che, se è pur vero che la pratica degli adeguamenti può risultare necessaria, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, per tener conto delle differenze, esistenti tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, che incidono sulla loro comparabilità, deduzioni di tal genere non possono essere, tuttavia, praticate su un valore che è stato costruito e che, pertanto, non è reale. Infatti in linea di principio su tale valore non incidono elementi che possono nuocere alla sua comparabilità, essendo stato determinato artificialmente
(
17
)
. Come nella causa CCCME inoltre nel caso di specie la costruzione del valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica comprendeva un congruo importo per le SGAV e non vi erano elementi di prova concreti tali da dimostrare se (ed eventualmente in che misura) le SGAV utilizzate comprendessero le spese effettive di trasporto e distribuzione. Di conseguenza, tenuto conto del potere discrezionale della Commissione nell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base
(
18
)
, l’approccio della Commissione è stato conforme alla più recente giurisprudenza per quanto riguarda le argomentazioni infondate secondo cui gli importi delle SGAV utilizzati per la costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), considerati dalla Commissione congrui per lo stadio commerciale franco fabbrica, contengono i costi di trasporto. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(111)
Come si illustra inoltre al considerando 49, i dati pubblicati dalla Banca centrale della Turchia non contenevano informazioni dettagliate su tali costi. La Commissione ha altresì osservato che il rapporto tra le spese di trasporto e distribuzione e le spese operative generali, anzitutto a condizione che siano state incluse (cosa che nel presente procedimento le parti interessate non hanno dimostrato), può variare notevolmente a seconda di fattori quali l’ubicazione dello stabilimento, le destinazioni verso le quali il prodotto è spedito
(
19
)
e le condizioni di consegna. In assenza di informazioni specifiche su tali fattori nei dati pubblicati dalla Banca centrale della Turchia, la Commissione ha ritenuto che un adeguamento sulla base dei dati finanziari di Orma non fosse appropriato.
(112)
La Commissione ha altresì ritenuto che l’inclusione delle spese di trasporto nel prezzo all’esportazione non consentirebbe un confronto equo; infatti ciò equivarrebbe a dire che le spese di trasporto e distribuzione sostenute dalle società turche nel settore del legno in senso lato sono simili a quelle dei produttori esportatori cinesi di MWF. Tale ipotesi non ha però alcun fondamento.
(113)
In seguito alle ADD Fusong e Forest hanno ribadito le proprie argomentazioni sull’adeguamento al ribasso delle SGAV in base ai costi di trasporto sostenuti da Orma, senza tuttavia presentare nuove argomentazioni. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
(114)
In conclusione la Commissione ha ritenuto che, alla luce delle informazioni di cui disponeva, un adeguamento delle SGAV per le spese di trasporto non fosse giustificato; le argomentazioni delle parti sono state respinte.
(115)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, due gruppi, Fusong e Forest, hanno commentato le risultanze in base alle quali il valore normale era stato adeguato per tenere conto dell’IVA non rimborsabile.
(116)
In primo luogo entrambe le parti hanno sostenuto che la Commissione non ha competenza per valutare la classificazione tariffaria cinese. Hanno inoltre sostenuto che la valutazione della Commissione non è corretta e che in Cina il prodotto in esame può essere classificato con i codici 4412 52 o 4412 92 . Forest ha presentato le note doganali cinesi: note per le merci soggette a tariffe doganali e note per le voci tariffarie, note per il capitolo 44 con note per le sottovoci. Su tale base Forest ha sostenuto che il prodotto in esame dovrebbe essere classificato nella voce 4412 . Forest ha inoltre osservato che la Commissione non ha chiesto spiegazioni o conferme alle autorità doganali cinesi a tale riguardo.
(117)
In secondo luogo Forest ha affermato che la Commissione dovrebbe fornire l’esatta base giuridica per l’adeguamento e approfondire il rispetto dei criteri per la sua applicazione, vale a dire che il prezzo all’esportazione e il valore normale non sono comparabili e che esiste un fattore specifico che incide sui prezzi e sulla loro comparabilità.
(118)
Entrambe le parti hanno infine sostenuto che, indipendentemente dalla valutazione dei codici applicabili al prodotto in esame, la Commissione dovrebbe confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione con l’effettiva imposta rimborsata, in quanto il prezzo all’esportazione era in realtà al netto dell’IVA.
(119)
Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione non ha preso alcuna posizione in merito alla valutazione della classificazione tariffaria cinese. La Commissione ha osservato che il prodotto in esame è classificato con il codice SA, la cui descrizione è armonizzata e quindi identica sia nell’UE che in Cina. Per questo motivo la Commissione ha concluso che il prodotto in esame rientra nel codice SA 4418 75 . La Commissione non ha interferito nella nomenclatura tariffaria cinese, ma ha stabilito che il codice e la descrizione del codice SA 4418 75 sono in linea con il prodotto oggetto dell’inchiesta. Sulla base di tale risultanza è stato stabilito che nella RPC il prodotto in esame rientra nel codice SA 4418 75 , per il quale non è previsto alcun rimborso dell’IVA in caso di vendite all’esportazione. L’asserzione secondo cui la Commissione non avrebbe consultato il governo della RPC a tale riguardo è infondata. Come si illustra al considerando 16 del regolamento provvisorio, il governo della RPC non ha collaborato alla presente inchiesta; benché gli siano stati forniti il regolamento provvisorio e il documento definitivo di divulgazione delle informazioni, il governo della RPC non ha presentato al riguardo né osservazioni, né tanto meno elementi di prova contrari.
(120)
Nelle sue osservazioni Forest ha sostenuto che, secondo le note esplicative della tariffa doganale cinese, la voce 4418 non si riferisce al prodotto oggetto dell’inchiesta, benché abbia indicato che tale codice comprende «pavimenti assemblati, (compresi i pavimenti a parquet) oppure [...]», che sono precisamente il prodotto oggetto dell’inchiesta. Nelle sue osservazioni Forest ha pure omesso di menzionare che, nelle stesse note esplicative, alcuni prodotti sono esclusi: questa voce non comprende: 1) legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, che ha una fine impiallacciatura fissata alla superficie in modo da simulare i pavimenti assemblati di cui alla voce 44.18 (voce 44.12). Pertanto solo i prodotti con una fine impiallacciatura che imitano il prodotto oggetto dell’inchiesta, ma che non lo sono, rientrano nei codici utilizzati dagli esportatori, ossia 4412 52 e 4412 92 .
(121)
Secondo l’interpretazione di Forest anche altri prodotti possono essere classificati nella voce 4418 , come ad esempio gli strati di usura multilamellari. La Commissione ha osservato che Forest esportava anche prodotti classificati come multilamellari e non applicava ancora il codice SA 4418 per tali vendite, che sono state comunicate senza imposte. Risulta altresì che i codici applicati dalla società per i prodotti venduti per l’esportazione non corrispondono alla descrizione del prodotto neppure sulla base delle note esplicative. Pertanto la Commissione non ha modificato la propria conclusione, secondo cui il prodotto in esame rientra nella voce SA 4418 .
(122)
In secondo luogo la Commissione conferma che la base giuridica utilizzata è l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base, che si riferisce ad altri fattori che potrebbero incidere sul confronto dei prezzi. Le società hanno sostenuto che l’IVA non rimborsabile per le vendite all’esportazione dei prodotti di cui al codice 4418 75 non incide sul confronto dei prezzi, in quanto in realtà gli esportatori hanno ricevuto il rimborso dell’IVA per tali vendite. Secondo i produttori esportatori il fatto che le società abbiano ricevuto il rimborso dell’IVA in quanto le merci erano classificate con il codice SA di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell’inchiesta è irrilevante, e per il confronto dei prezzi e per gli adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base si dovrebbe prendere in considerazione solo il fatto che sia stato ricevuto effettivamente un rimborso. La Commissione ha ribadito che, sulla base delle risultanze dell’inchiesta, il prodotto oggetto dell’inchiesta non beneficia del rimborso dell’IVA; il valore normale è stato quindi adeguato anche da questo punto di vista. Un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), era pertanto giustificato.
(123)
Inoltre l’affermazione di Forest secondo cui l’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base richiede per gli adeguamenti norme giuridiche e requisiti probatori superiori rispetto a quelli applicabili a norma delle lettere da a) a j) non è corretta. La norma di cui alla lettera k) mira sempre a garantire un confronto equo tra il prezzo all’esportazione e il valore normale, come si indica in termini generali nella parte introduttiva dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Pertanto le norme giuridiche e i requisiti probatori per gli adeguamenti a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base sono gli stessi applicabili ai sensi delle altre lettere di tale disposizione. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione e ha mantenuto la valutazione di cui ai considerando da 104 a 107.
(124)
Le affermazioni delle società secondo cui il loro prezzo all’esportazione sarebbe al netto dell’IVA non sono state accettate per i motivi di cui ai considerando da 116 a 118, giacché si utilizza il codice SA che non è in linea con la descrizione del prodotto nella nomenclatura doganale. Nessuna delle società ha suffragato le proprie argomentazioni con elementi di prova sufficienti a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta dovrebbe essere classificato sotto altro codice.
(125)
La Commissione ha pertanto concluso che il prodotto oggetto dell’inchiesta rientra nel codice SA 4418 75 e che il valore normale dovrebbe essere adeguato di conseguenza per tenere conto dell’IVA non rimborsabile ai fini di un confronto equo. Le argomentazioni delle società a tale riguardo sono state respinte.
(126)
In seguito alle ADD che non riguardavano le argomentazioni sull’adeguamento per l’IVA non rimborsabile, entrambe le parti hanno chiesto alla Commissione di riconsiderare la sua valutazione al riguardo facendo riferimento alle loro precedenti osservazioni sulla divulgazione definitiva delle informazioni. La valutazione della Commissione è rimasta invariata.
3.5.
Margini di dumping
(127)
A seguito della revisione dei valori di riferimento per le SGAV e i profitti, come si illustra ai considerando da 46 a 51, la Commissione ha sottoposto a revisione i margini di dumping.
(128)
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
Società
Margine di dumping definitivo
Gruppo Forest
32,1 %
Gruppo Fusong
36,1 %
Gruppo JINFA
21,3 %
Altre società che hanno collaborato
28,0 %
Tutte le altre società originarie della RPC
36,1 %
4.
PREGIUDIZIO
(129)
La maggior parte delle argomentazioni pervenute non seguivano la struttura del regolamento provvisorio, o la seguivano solo parzialmente. La Commissione si è adoperata al massimo per includerle nelle sezioni pertinenti del regolamento. Inoltre la Commissione osserva che molte delle argomentazioni presentate dalla CNFPIA nell’ambito della sezione relativa al «pregiudizio» riguardavano invece il nesso di causalità. Essa ha pertanto esaminato tali argomentazioni nella sezione 5 del presente regolamento.
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(130)
In assenza di osservazioni sulla definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione, sono stati confermati i considerando 216 e 217 del regolamento provvisorio.
4.2.
Determinazione del mercato pertinente dell’Unione
(131)
In assenza di osservazioni concernenti la determinazione del mercato pertinente dell’Unione, sono stati confermati i considerando da 218 a 221 del regolamento provvisorio.
4.3.
Consumo dell’Unione
(132)
In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell’Unione, sono stati confermati i considerando da 222 a 226 del regolamento provvisorio.
4.4.
Importazioni dal paese interessato
4.4.1.
Quantitativi e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato
(133)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che i quantitativi importati in metri quadri (m
2
) pubblicati da Eurostat hanno evidenziato un calo delle importazioni più marcato durante il periodo in esame rispetto al calo delle importazioni indicato dai dati Eurostat adeguati dalla Commissione nella tabella 3 del regolamento provvisorio.
(134)
La Commissione ricorda di aver già giustificato, al considerando 227 del regolamento provvisorio, la necessità di adeguare i quantitativi importati registrati da Eurostat in metri quadri alla luce delle carenze rilevate nei dati Eurostat non rettificati. Pertanto la Commissione non ritiene opportuno discutere le tendenze seguite dai dati non rettificati.
(135)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CNFPIA ha dichiarato di aver messo in dubbio la necessità di un adeguamento dei dati sulle importazioni e ha ritenuto che il metodo utilizzato dalla Commissione non si basasse su elementi di prova oggettivi, verificabili e credibili.
(136)
L’adeguamento effettuato dalla Commissione è stato giustificato al considerando 227 del regolamento provvisorio. Le osservazioni della CNFPIA sono state respinte in quanto non è stato fornito alcun motivo per sostenere che l’adeguamento fosse discutibile o che la metodologia non si basasse su elementi di prova oggettivi, verificabili e credibili.
(137)
La CNFPIA ha altresì criticato l’uso dei dati sulle importazioni (in termini assoluti e in relazione al consumo) nelle risultanze relative al pregiudizio. La CNFPIA si è concentrata quasi esclusivamente sul calo dei quantitativi importati durante il PI e sulla diminuzione della quota di mercato in quell’anno.
(138)
Nell’analisi contenuta nel regolamento provvisorio (sezione 4.4.1, che comprende la tabella 3), la Commissione ha presentato una valutazione più equilibrata dei dati sulle importazioni nel periodo in esame e ne ha spiegato il contesto. Di fatto, il calo del consumo nel PI (29 %) significa che i dati relativi alla quota di mercato forniscono una lettura dell’andamento del volume delle importazioni migliore rispetto alle cifre assolute. Come si afferma al considerando 231 del regolamento provvisorio, le importazioni dalla Cina sono aumentate dal 16,8 % nel 2020 al 22,5 %, con un incremento del 34 %. Il calo della quota di mercato nel 2023 è dovuto ai livelli elevati delle scorte degli importatori alla fine del 2022. Nel valutare la natura pregiudizievole delle importazioni, la CNFPIA inoltre non ha ritenuto che i prezzi dalla Cina abbiano subito un brusco calo nel 2023 e abbiano causato una contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione. È stata pertanto respinta l’argomentazione secondo cui i livelli delle importazioni dalla Cina nel periodo in esame e nel PI non erano pregiudizievoli.
(139)
In assenza di ulteriori osservazioni concernenti i quantitativi e la quota di mercato delle importazioni dalla Cina, sono stati confermati i considerando da 227 a 231 del regolamento provvisorio.
(140)
La CNFPIA ha presentato un’argomentazione sui quantitativi delle importazioni per quanto attiene alla loro incidenza sulla causa del pregiudizio. Questa argomentazione è stata esaminata al punto 5.1.
4.4.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(141)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Amorim, Barth, la CNFPIA, MEFO Floor e Puderbach hanno affermato che l’adeguamento dello stadio commerciale utilizzato dalla Commissione al considerando 242 del regolamento provvisorio dovrebbe essere aumentato, in quanto non copre tutte le spese di magazzinaggio, logistica, vendita e commercializzazione sostenute da un distributore sul mercato dell’Unione. In particolare, Amorim ha proposto di utilizzare le SGAV di una società della Turchia (il paese di riferimento), come indicato al considerando 199 del regolamento provvisorio, che ammontavano al 19,5 % del costo delle merci vendute.
(142)
La Commissione ha ritenuto che quest’argomentazione fosse priva di fondamento, in quanto le parti non hanno presentato alcun elemento di prova per corroborarla. Al punto 7.2 del regolamento provvisorio la Commissione ha rilevato di non disporre di dati verificati per il settore delle importazioni e degli scambi. Solo un importatore, che rappresentava il 6 % delle importazioni dalla Cina durante il PI, ha collaborato pienamente all’inchiesta. Di conseguenza, i dati disponibili non sono sufficienti a giustificare un adeguamento dello stadio commerciale maggiore rispetto a quanto si illustra al considerando 242 del regolamento provvisorio. La Commissione ha inoltre ritenuto che l’argomentazione di Amorim relativa all’uso di SGAV pari al 19,5 % di una società in Turchia non fosse corretta, in quanto l’adeguamento dello stadio commerciale non può basarsi sui dati relativi alle SGAV del paese rappresentativo, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute, piuttosto che sul fatturato. L’argomentazione di Amorim è in ogni caso priva di oggetto, in quanto la Commissione ha modificato il livello di SGAV come indicato al considerando 51 del presente regolamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(143)
In assenza di ulteriori osservazioni sui prezzi delle importazioni dalla Cina e sull’undercutting dei prezzi, sono stati confermati i considerando da 232 a 244 del regolamento provvisorio.
(144)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, Amorim ha osservato che l’analisi dell’undercutting effettuata dalla Commissione era errata in quanto non teneva adeguatamente conto delle differenze inerenti alle caratteristiche del prodotto, come la classificazione e il marchio.
(145)
Le osservazioni formulate non forniscono però alcun dettaglio per spiegare eventuali asimmetrie in relazione alla classificazione o al marchio, né al modo in cui si potrebbero affrontare tali asimmetrie percepite. Per quanto riguarda la classificazione in categorie, la Commissione fa riferimento al considerando 240 del regolamento provvisorio, che illustra il metodo utilizzato dalla Commissione per tener conto, nella misura del possibile, della classificazione nei suoi calcoli. La Commissione ha concluso di non essere in grado, alla luce di questa motivazione, di adeguare i calcoli a favore dell’industria dell’Unione o dei produttori esportatori cinesi, in quanto non disponeva nel fascicolo di informazioni tali da dimostrare che la questione della classificazione non era stata affrontata adeguatamente. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(146)
Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni Holz-Richter e Barth hanno inoltre commentato alcune questioni relative alla comparabilità dei prezzi. Queste parti hanno rilevato che l’analisi dell’undercutting effettuata dalla Commissione era errata in quanto non teneva adeguatamente conto del fatto che le importazioni cinesi consistevano principalmente in prodotti di bassa qualità.
(147)
In sede di confronto dei prezzi la Commissione ha tenuto conto della classificazione, e ha comunicato i propri calcoli ai produttori esportatori interessati. In effetti la Commissione non contesta il fatto che una quantità elevata di importazioni cinesi fosse di seconda scelta, ma tali importazioni sono state confrontate unicamente con i prodotti di seconda scelta dell’industria dell’Unione. La Commissione fa riferimento al considerando 240 del regolamento provvisorio, che illustra il metodo utilizzato dalla Commissione per tener conto, nella misura del possibile, della classificazione nei suoi calcoli. Tutti i prezzi utilizzati nei calcoli (per quanto riguarda sia le esportazioni cinesi che le vendite dell’industria dell’Unione) sono stati verificati in loco. Non vi erano elementi di prova del fatto che sul mercato dell’Unione si vendessero grandi quantitativi di prodotti cinesi di qualità molto bassa, né che tali prodotti di qualità molto bassa fossero più diffusi rispetto a quelli venduti dall’industria dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(148)
Amorim ha inoltre osservato che l’analisi dell’undercutting effettuata dalla Commissione era errata giacché l’adeguamento del 5 % in relazione allo stadio commerciale non teneva adeguatamente conto delle differenze in tale ambito. Holz-Richter ha inoltre presentato argomentazioni relative all’impatto delle filiere di vendita sui calcoli. Amorim ha espresso disaccordo con la confutazione delle sue osservazioni iniziali (descritte ai considerando 141 e 142) formulata dalla Commissione, in quanto tali osservazioni erano state respinte solo per «motivi tecnici», ossia a causa della mancanza di elementi di prova a sostegno dell’argomentazione. La Commissione resta del parere che non siano stati presentati elementi di prova verificabili a sostegno di un maggiore adeguamento dello stadio commerciale.
(149)
Al considerando 142 la Commissione ha spiegato inoltre che il maggiore adeguamento suggerito da Amorim (19,5 % del costo delle merci vendute sulla base di dati turchi) non è stato respinto semplicemente per mancanza di sostegno probatorio, ma anche in quanto proveniente da una fonte non appartenente all’Unione. Tale cifra si dovrebbe inoltre ridurre in quanto era espressa in percentuale dei costi delle merci vendute piuttosto che del fatturato; dovrebbe poi essere ulteriormente ridotta perché si applicherebbe soltanto alle vendite dell’Unione effettuate tramite operatori commerciali collegati (circa il 67 %).
(150)
Il conseguente adeguamento dello stadio commerciale suggerito da Amorim, una volta collocato nel giusto contesto, comporterebbe un adeguamento del 10 % circa. Nella sua comunicazione Amorim ha sostenuto che l’adeguamento dello stadio commerciale non era appropriato, e che ciò rischiava di falsare il margine di undercutting (verso l’alto), per cui il suo impatto sull’analisi del nesso di causalità sarebbe stato sovrastimato. Un adeguamento del 10 % non sarebbe però un mezzo efficace per ridurre i margini di undercutting, di cui al considerando 238 del regolamento provvisorio, a livelli tali da modificare le risultanze relative al pregiudizio e al nesso di causalità. Le argomentazioni formulate in merito all’undercutting sono state pertanto respinte.
(151)
Holz-Richter ha presentato osservazioni sui bonus o sugli sconti per pagamento anticipato offerti dai produttori dell’Unione ma non dagli esportatori cinesi.
(152)
Poiché i calcoli sono stati effettuati utilizzando prezzi al netto di tutti gli sconti, la Commissione ritiene che la questione non abbia falsato i calcoli. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(153)
Holz-Richter ha inoltre presentato osservazioni su altre questioni che avrebbero potuto falsare i calcoli dell’undercutting, quali bonus o sconti per pagamento anticipato, tariffe di trasporto e costi del credito.
(154)
Poiché i calcoli sono stati effettuati utilizzando prezzi al netto di tutti gli sconti, la Commissione ritiene che la questione non abbia falsato i calcoli. Per quanto riguarda le tariffe di trasporto e i costi del credito, i calcoli sono stati effettuati a livello CIF per i produttori esportatori. Inoltre i costi del credito non sono stati detratti dai prezzi CIF dei produttori esportatori. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
(155)
La CNFPIA ha inoltre addotto argomentazioni in merito ai prezzi delle importazioni per quanto riguarda la loro incidenza sulla causa del pregiudizio. Queste argomentazioni sono state esaminate al punto 5.1.
4.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.5.1.
Osservazioni generali
(156)
In assenza di considerazioni relative alle osservazioni generali sulla situazione dell’industria dell’Unione, sono stati confermati i considerando da 245 a 249 del regolamento provvisorio.
4.5.2.
Indicatori macroeconomici
4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(157)
A seguito della divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che il calo della produzione, della capacità produttiva e dell’utilizzo degli impianti nel PI è stato provocato dalla diminuzione del consumo. Le argomentazioni riguardanti il nesso di causalità sono esaminate nella sezione 5.
(158)
In assenza di ulteriori osservazioni concernenti la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti, sono stati confermati i considerando da 250 a 253 del regolamento provvisorio.
4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato
(159)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha espresso disaccordo con la risultanza della Commissione secondo cui esiste un nesso tra il calo nell’Unione dei quantitativi di vendita dell’industria dell’Unione e la penetrazione nel mercato delle importazioni cinesi. In particolare, la CNFPIA ha sostenuto quanto segue: i) la Commissione non ha ammesso che nel 2023 le importazioni cinesi sono diminuite di una percentuale maggiore rispetto all’industria dell’Unione, un indicatore del fatto che, a giudizio della CNFPIA, tali tendenze sono state causate dal calo del consumo e dall’aumento dei costi di produzione; ii) nella sua valutazione la Commissione ha attribuito a tale fattore un peso minore rispetto al calo delle vendite dell’Unione.
(160)
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione. Per quanto riguarda il punto i), la Commissione ha offerto una presentazione trasparente dei dati e, se del caso, un’analisi anno per anno dell’andamento delle vendite, dei volumi e delle quote di mercato. Per quanto riguarda il punto ii), la Commissione ha effettuato un’analisi completa di tutti gli indicatori di pregiudizio e le sue conclusioni sul pregiudizio sono state spiegate in modo esauriente. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(161)
In assenza di ulteriori osservazioni concernenti il volume delle vendite e la quota di mercato, sono stati confermati i considerando da 254 a 259 del regolamento provvisorio.
(162)
Le implicazioni dell’argomentazione relativa al nesso di causalità sono esaminate al punto 5.1.
4.5.2.3. Crescita
(163)
In assenza di osservazioni relative alla crescita, è stato confermato il considerando 260 del regolamento provvisorio.
4.5.2.4. Occupazione e produttività
(164)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che l’andamento dell’occupazione e della produttività dovrebbe essere attribuito al calo dei quantitativi di produzione e di vendita.
(165)
La Commissione non ha ritenuto fondata tale argomentazione, in quanto il considerando 286 del regolamento provvisorio indicava già tale risultanza.
(166)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti l’occupazione e la produttività, sono stati confermati i considerando da 261 a 263 del regolamento provvisorio.
4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(167)
In assenza di osservazioni in merito all’entità del margine di dumping e alla ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, sono stati confermati i considerando 264-265 del regolamento provvisorio.
4.5.3.
Indicatori microeconomici
4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(168)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che soltanto nel 2023 l’industria dell’Unione non è stata in grado di trasferire gli aumenti dei costi sui propri prezzi di vendita.
(169)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come illustrato al considerando 276 del regolamento provvisorio, la redditività dell’industria dell’Unione ha cominciato a diminuire nel 2022, anno in cui i costi sono aumentati, come indicato nella tabella 8 del regolamento provvisorio. Di conseguenza, la capacità dell’industria dell’Unione di trasferire gli aumenti dei costi sui propri clienti ha cominciato a diminuire nel 2022. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(170)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che il confronto tra i prezzi e i costi dell’industria dell’Unione di cui alla tabella 8 del regolamento provvisorio non corroborava la risultanza di cui alla tabella 11 di tale regolamento, secondo cui nel 2023 le vendite dell’Unione erano in perdita.
(171)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come indicato al considerando 267 del regolamento provvisorio, i prezzi di vendita erano quelli praticati dall’industria dell’Unione a parti indipendenti (comprese le vendite effettuate dagli operatori commerciali collegati), mentre i costi unitari indicati erano soltanto i costi di produzione sostenuti esclusivamente dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Nel 2023 l’industria dell’Unione ha registrato perdite perché tali vendite hanno comportato ulteriori costi, vale a dire quelli degli operatori commerciali collegati di cui al considerando 18 del regolamento provvisorio. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(172)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha contestato la risultanza relativa alla contrazione dei prezzi di cui ai considerando da 267 a 270 del regolamento provvisorio. In particolare, la CNPFIA ha sostenuto che la Commissione non ha valutato se i prezzi sul mercato interno sarebbero aumentati in assenza delle importazioni asseritamente oggetto di dumping dalla Cina.
(173)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. La valutazione della Commissione nel regolamento provvisorio si basa principalmente sull’impatto dei prezzi delle importazioni cinesi sulla situazione dell’industria dell’Unione, ad esempio ai punti 4.5.4 e 5.1 del regolamento provvisorio (rispettivamente «Conclusioni sul pregiudizio» ed «Effetti delle importazioni oggetto di dumping»). La Commissione non solo ha analizzato in maniera esaustiva la contrazione dei prezzi, ma ha concluso che il calo della redditività nel 2022 e nel 2023 è dipeso principalmente dalle importazioni cinesi. In assenza di grandi quantitativi di importazioni cinesi a basso prezzo, l’industria dell’Unione sarebbe stata in una posizione assai migliore per far fronte alle sfide dell’aumento dei costi e del calo del consumo nel 2022 e nel 2023. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(174)
Amorim ha ripreso la questione dei prezzi e dei fattori che incidono sui prezzi (sezione 4.5.3.1 del regolamento provvisorio) nelle sue osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni. Amorim ha osservato che l’analisi della Commissione non ha tenuto adeguatamente conto del fatto che «altri fattori», quali l’aumento dei costi e il calo del consumo, hanno inciso sulla contrazione dei prezzi e sul calo dei profitti.
(175)
La Commissione ha espresso disaccordo sul fatto che tali fattori non siano stati presi in considerazione. Entrambe le questioni infatti sono incluse nell’analisi di cui alla sezione 4.5.3.1 e un’analisi più dettagliata è stata inclusa nelle sezioni 5.2.3 e 5.2.4 di tale regolamento. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(176)
Amorim ha inoltre osservato che l’analisi dei costi di produzione di cui alla tabella 8 era errata in quanto riguardava soltanto i costi di produzione.
(177)
In realtà la tabella 8 del regolamento provvisorio riguarda tutti i costi dell’entità produttiva dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. Ciò comprende le rispettive SGAV per le vendite dirette. Presentando i costi in questo modo, la Commissione è stata in grado di dimostrare l’importanza degli aumenti dei costi rispetto ai costi totali delle società di produzione. Come si indica al considerando 268 del regolamento provvisorio i principali aumenti dei costi riguardavano le materie prime, che sono ovviamente costi di produzione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(178)
Amorim ha aggiunto che l’analisi della redditività era errata in quanto non teneva conto dei costi di vendita degli operatori commerciali collegati.
(179)
I dati sulla redditività di cui alla tabella 11 del regolamento provvisorio riguardavano però il fatturato e i costi delle vendite dei tre produttori dell’Unione inseriti nel campione e dei rispettivi operatori commerciali collegati. La tabella 11 del regolamento provvisorio chiarisce che il fatturato delle vendite riguarda le vendite ad acquirenti indipendenti nell’Unione. La Commissione ha comunicato a ciascun produttore dell’Unione inserito nel campione il calcolo della redditività, che illustrava una ripartizione del fatturato e dei costi per entità del gruppo. Il calcolo indicava inoltre che l’andamento della redditività riguardava soltanto la produzione dell’Unione e non la produzione di altre entità del gruppo che potrebbero essere situate al di fuori dell’Unione. Non essendovi discordanze tra ricavi e costi, la Commissione conferma che le cifre relative alla redditività sono esatte; l’argomentazione di Amorim è stata respinta.
(180)
Amorim e la CNFPIA hanno inoltre osservato che la Commissione non ha effettuato un’analisi controfattuale dei fattori che incidono sulla contrazione dei prezzi, analisi che a loro avviso è essenziale per accertare una contrazione dei prezzi ai sensi delle norme dell’OMC e del diritto dell’UE. Amorim e la CNFPIA intendono così affermare che i prezzi dell’Unione sarebbero aumentati in assenza delle importazioni asseritamente oggetto di dumping.
(181)
In primo luogo la Commissione ha ricordato che l’analisi effettuata nella sezione del regolamento provvisorio relativa al nesso di causalità ha esaminato la questione dell’aumento dei prezzi e la risposta dell’industria dell’Unione a tali aumenti. Analogamente il regolamento provvisorio ha trattato anche il calo del consumo e il suo impatto sull’industria dell’Unione. Al considerando 316 del regolamento provvisorio si afferma che i produttori devono essere in grado di adattarsi agli aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia trasferendo tali aumenti ai clienti. In caso contrario la loro attività non sarebbe redditizia. La Commissione ha individuato l’entità degli aumenti dei costi nella tabella 8 del regolamento provvisorio, ma ha osservato che l’impossibilità di trasferire completamente tali aumenti ai clienti dipendeva principalmente dalle importazioni oggetto di dumping. Questo tipo di analisi è stato effettuato anno per anno sia per gli aumenti dei costi, sia per il calo del consumo. La Commissione è stata in grado di dimostrare che le importazioni oggetto di dumping hanno svolto un ruolo importante nella contrazione dei prezzi e nelle perdite in termini di volume delle vendite e di quota di mercato. La Commissione può pertanto ragionevolmente concludere che se non si fosse verificata la significativa contrazione dei prezzi evidenziata nei margini di underselling, in assenza delle importazioni di MWF dalla Cina si sarebbero registrati aumenti dei prezzi. La Commissione respinge pertanto l’argomentazione secondo cui la sua analisi non era compatibile con le norme dell’OMC o con il diritto dell’UE.
(182)
Per quanto riguarda l’argomentazione di Amorim secondo cui la concorrenza all’interno dell’Unione è stata la causa della contrazione dei prezzi, la Commissione sottolinea che tale argomentazione non regge a un esame basato sui dati contenuti nel fascicolo. I tipi di prodotto dei tre produttori dell’Unione erano spesso in concorrenza tra loro, ma i loro prezzi erano superiori a quelli dei tipi comparabili di MWF venduti dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Si è rilevato inoltre che tutti e tre i produttori esportatori praticavano prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(183)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni la CNFPIA ha sostenuto che la Commissione non aveva basato la determinazione del pregiudizio su prove positive, né aveva effettuato un’analisi degli effetti sui prezzi, come prevede il regolamento di base. Nell’ambito della sua motivazione la CNFPIA ha dichiarato: «La Commissione non ha analizzato l’effetto delle importazioni di MWF dalla Cina sui prezzi degli MWF nell’UE. Non ha analizzato se vi sia stato un significativo undercutting dei prezzi rispetto ai prezzi nell’UE, o se l’effetto delle importazioni di MWF dalla Cina abbia ridotto i prezzi degli MWF nell’UE o ne abbia impedito l’aumento».
(184)
Tali argomentazioni ignorano completamente le valutazioni effettuate dalla Commissione nelle sezioni 4.4.2 e 4.5.3.1 del regolamento provvisorio e sono pertanto respinte.
(185)
Per quanto riguarda poi gli effetti sui prezzi, la CNFPIA ha confrontato i dati relativi ai prezzi e ai costi riportati nella tabella 8 del regolamento provvisorio, e ha concluso che le importazioni cinesi non potevano costituire una causa di pregiudizio in quanto durante il PI il divario tra prezzi e costi si è ridotto.
(186)
Non è stato possibile accettare tale analisi, che ignora il notevole undercutting dei prezzi accertato dalla Commissione durante il PI. Inoltre i costi citati si riferivano esclusivamente a quelli dell’entità produttiva del produttore inserito nel campione. Gli operatori commerciali collegati di ciascun produttore hanno sostenuto costi aggiuntivi. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(187)
In assenza di ulteriori osservazioni relative ai prezzi e ai fattori che incidono sui prezzi, sono stati confermati i considerando da 266 a 270 del regolamento provvisorio.
(188)
L’incidenza delle argomentazioni sui prezzi e sui costi per quanto riguarda il nesso di causalità è esaminata nella sezione 5.
4.5.3.2. Costo del lavoro
(189)
In assenza di osservazioni sul costo del lavoro, sono stati confermati i considerando 271 e 272 del regolamento provvisorio.
4.5.3.3. Scorte
(190)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che gli aumenti delle scorte non sono stati causati dalle importazioni cinesi, bensì dall’inflazione, dall’aumento dei costi di produzione e dal calo del consumo dell’Unione.
(191)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. Sebbene i fattori elencati dalla CNFPIA abbiano svolto un ruolo nell’aumento delle scorte, la Commissione ha altresì concluso al considerando 284 del regolamento provvisorio che anche gli aumenti delle quote di mercato cinesi e la contrazione dei prezzi nel periodo in esame sono stati fattori importanti. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(192)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le scorte, sono stati confermati i considerando 273-274 del regolamento provvisorio.
4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(193)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, a parte l’argomentazione di cui al considerando 168, la CNFPIA non ha contestato i dati relativi alla redditività dell’industria dell’Unione. L’argomentazione della CNFPIA sulla causa dell’andamento della redditività è analizzata nella sezione 6.
(194)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha inoltre sostenuto che la capacità dell’industria dell’Unione di investire in misura significativa nelle proprie attività commerciali indica chiaramente che essa non subisce alcun pregiudizio notevole.
(195)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. La Commissione ha concluso al considerando 280 del regolamento provvisorio che gli investimenti effettuati durante il periodo in esame sono stati modesti e limitati da una minore capacità di ottenere capitale. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(196)
In assenza di osservazioni su redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali, sono stati confermati i considerando da 275 a 280 del regolamento provvisorio.
4.6.
Conclusioni sul pregiudizio
(197)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che, nell’analisi del pregiudizio, la Commissione dovrebbe attribuire «particolare importanza» ai dati disponibili più recenti, vale a dire i dati riguardanti il PI, e che la Commissione è incorsa in errore nella sua analisi per non aver operato in tal senso. Per questo motivo la CNFPIA ha sostenuto che l’analisi della Commissione era soggettiva e iniqua.
(198)
La Commissione non concorda con l’argomentazione. Essa concorda sul fatto che l’analisi dei dati durante il PI è essenziale per analizzare il pregiudizio; tuttavia la sua valutazione deve collocarsi nel contesto appropriato. La Commissione ha pertanto seguito la propria normale politica, effettuando un’analisi delle tendenze quadriennali per la maggior parte degli indicatori di pregiudizio. Nel trarre conclusioni da questa analisi delle tendenze, la Commissione ha osservato che la maggior parte degli indicatori di volume (quantità di produzione e di vendita, quote di mercato e occupazione) ha seguito una tendenza in miglioramento o stabile dal 2020 al 2022 e ha subito un calo nel 2023, mentre gli indicatori di prestazione (redditività, flusso di cassa e utile sul capitale investito) hanno iniziato a peggiorare già nel 2022. L’analisi della Commissione è stata quindi approfondita; ha tenuto conto dello sviluppo di ciascun indicatore e gli sviluppi nel PI sono stati commentati specificamente e nel contesto appropriato. La Commissione resta pertanto del parere che il pregiudizio sia iniziato nel 2022 e sia peggiorato durante il PI. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(199)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che la determinazione del pregiudizio da parte della Commissione non si basava su prove positive né comportava un esame obiettivo a) del volume delle importazioni di MWF dalla Cina e dei loro effetti sui prezzi nel mercato dell’UE per gli MWF; e b) del loro impatto sui produttori di MWF dell’UE.
(200)
La Commissione ha riesaminato e confutato tutte le osservazioni formulate dalla CNFPIA e respinge pertanto l’osservazione generale secondo cui l’analisi della Commissione non comportava un esame obiettivo né si basava su prove positive.
(201)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le conclusioni sul pregiudizio, sono stati confermati i considerando da 281 a 287 del regolamento provvisorio.
5.
NESSO DI CAUSALITÀ
5.1.
Effetti delle importazioni oggetto di dumping
(202)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che l’analisi del nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, effettuata dalla Commissione, era errata. In particolare, la CNFPIA ha sostenuto che: i) la Commissione non ha considerato la diminuzione dei quantitativi importati un fattore decisivo per respingere il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione; ii) la Commissione ha basato le proprie conclusioni principalmente sui prezzi asseritamente bassi delle importazioni; iii) la Commissione ha erroneamente concluso che vi fosse una coincidenza temporale tra il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione e la presenza significativa di importazioni dalla Cina, in quanto il deterioramento si è verificato in un momento in cui le importazioni dalla Cina stavano diminuendo; e iv) anche se i due fenomeni fossero coincisi nel tempo, tale coincidenza non sarebbe stata sufficiente per stabilire il nesso di causalità, in quanto il pregiudizio è stato causato anche da altri fattori.
(203)
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione.
(204)
Per quanto riguarda il punto i), la tabella 3 del regolamento provvisorio indicava le importazioni dalla Cina e la relativa quota di mercato. Sebbene la quantità delle importazioni sia diminuita durante il PI, ciò dipende dal calo del consumo. Pertanto la quota di mercato delle importazioni è un indicatore più preciso dell’effetto sul mercato. La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dal 16,8 % nel 2020 al 25,4 % nel 2022, evidenziando un incremento del 51 %. Tuttavia nel PI la quota di mercato di queste importazioni è scesa al 22,5 %, il che rappresentava ancora un aumento del 34 % rispetto al 2020. Occorre inoltre mettere in relazione il lieve calo della quota di mercato durante il PI con l’andamento dei prezzi cinesi e con il loro impatto sull’industria dell’Unione, come si illustra al considerando che segue. In considerazione inoltre dell’analisi effettuata al punto 8.3 del presente regolamento, la diminuzione dei quantitativi delle importazioni cinesi durante il PI non è continuata nel 2024. Nonostante un ulteriore calo del consumo, pari al 5 % nel 2024, i quantitativi importati sono notevolmente aumentati.
(205)
Per quanto riguarda il punto ii), l’analisi della Commissione ha tenuto conto non solo dei quantitativi delle importazioni, ma anche dell’andamento dei prezzi di vendita, dell’effetto di contrazione e dell’undercutting di tali importazioni, nonché della loro quota di mercato. Il parere della Commissione, secondo cui le importazioni oggetto di dumping erano una causa primaria del pregiudizio, non si è basato pertanto solo su questioni relative ai prezzi. Dalla tabella 4 del regolamento provvisorio è emerso che i prezzi delle importazioni cinesi in EUR/kg sono aumentati del 30 % tra il 2020 e il 2022. Tuttavia tali prezzi sono diminuiti del 13 % nel PI. Nel PI i prezzi sono stati solo del 13 % più elevati rispetto a quelli del 2020. Ulteriori elementi di contesto sono forniti nella tabella 8 del regolamento provvisorio, da cui risulta che durante il periodo in esame i costi unitari dell’industria dell’Unione sono aumentati del 42 %. La tabella 11 indica inoltre che la redditività dell’industria dell’Unione è diminuita nel 2022 ed è diventata negativa nel PI. Tali fatti dimostrano che gli esportatori cinesi hanno esercitato una notevole pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, perché esiste un nesso evidente in termini di causa ed effetto, compresa una correlazione temporale, tra il calo dei profitti dell’industria dell’Unione e i prezzi praticati dagli esportatori cinesi nell’Unione, con quote di mercato che durante il PI sono rimaste elevate.
(206)
Per quanto riguarda il punto iii), la Commissione ha chiaramente stabilito che il pregiudizio è iniziato nel 2022, anno in cui il consumo era in aumento. In quell’anno l’industria dell’Unione ha subito una contrazione dei prezzi, perché non è stato possibile trasferire interamente ai clienti gli aumenti dei costi delle materie prime a causa degli effetti esercitati sui prezzi dalle importazioni oggetto di dumping.
(207)
Per quanto riguarda il punto iv), la Commissione non contesta che altri fattori abbiano svolto un ruolo nel pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nel 2022 e nel 2023. Questi fattori, tra cui l’aumento dei costi e il calo del consumo registrati nel 2023, sono stati spiegati in modo esauriente nel regolamento provvisorio. La Commissione conferma tuttavia la propria conclusione, secondo cui le importazioni oggetto di dumping sono state una delle principali cause di pregiudizio nel 2022 e nel 2023 e altri fattori non hanno attenuato il nesso di causalità.
(208)
L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(209)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Amorim ha sostenuto che la Commissione aveva fornito un’interpretazione fuorviante dei volumi delle importazioni e della quota di mercato, aveva sovrastimato le conclusioni in merito agli effetti sui prezzi e alla contrazione di questi ultimi, e aveva delineato un quadro errato dell’andamento nel tempo del pregiudizio rispetto a quello delle importazioni.
(210)
Le osservazioni formulate da Amorim a tale riguardo non hanno offerto fatti nuovi, ma si sono limitate a ripetere argomentazioni già confutate nella divulgazione definitiva delle informazioni.
(211)
Per quanto riguarda l’andamento dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato, Amorim contesta l’analisi della Commissione in quanto ritiene che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione soltanto il calo delle quote di mercato delle importazioni cinesi nel 2023, senza esaminare il loro contesto generale, come il calo significativo dei prezzi in quell’anno, né confrontare le quote di mercato nel periodo in esame. La Commissione non concorda sul fatto che l’analisi dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato fosse fuorviante.
(212)
Per quanto riguarda gli effetti sui prezzi e la contrazione di questi ultimi, già nella fase del regolamento provvisorio la Commissione ha ritenuto che il calo del consumo nel 2023 e gli aumenti dei costi abbiano esercitato un impatto significativo sull’industria dell’Unione. La Commissione resta tuttavia del parere che il livello delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli sia stato una causa reale e sostanziale del pregiudizio subito nel 2022 e nel 2023.
(213)
Per quanto riguarda l’uso dei dati successivi al PI sulle importazioni cinesi, nel regolamento provvisorio la Commissione non si è basata affatto su tali dati. I dati sono stati tuttavia raccolti al fine di valutare la riscossione retroattiva dei dazi e sono stati pertanto utilizzati nella divulgazione definitiva delle informazioni per rispondere alle osservazioni delle parti.
(214)
Per quanto riguarda gli «altri» fattori di pregiudizio, Amorim non ha sollevato alcuna nuova questione tranne l’asserzione che la concorrenza all’interno dell’Unione sarebbe stata causa di pregiudizio. La questione è già stata confutata in precedenza nel presente regolamento al considerando 182.
(215)
Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
(216)
La CNFPIA ha inoltre commentato gli effetti delle importazioni cinesi sulla situazione dell’industria dell’Unione. La prima osservazione riguardava la produzione, la capacità e l’utilizzo degli impianti. La CNFPIA ha sostenuto che l’andamento del consumo dell’Unione, la quantità di produzione, la quantità di vendita, nonché la quota di mercato dell’industria dell’Unione e delle importazioni cinesi hanno registrato tendenze simili; di conseguenza le importazioni cinesi non potevano essere considerate pregiudizievoli.
(217)
Tale analisi ignora però l’impatto degli effetti sui prezzi ed è stata pertanto respinta.
(218)
La CNFPIA ha inoltre osservato che anche un’analisi annuale della quota di mercato dell’industria dell’Unione ha dimostrato l’assenza di pregiudizio, in quanto durante il PI la quota di mercato dell’industria dell’Unione è aumentata.
(219)
Tale andamento è di fatto corretto, ma le conclusioni tratte esclusivamente su questa base sono errate in quanto non tengono conto degli effetti sui prezzi. Inoltre l’analisi della Commissione di cui ai considerando 257 e 286 del regolamento provvisorio teneva già conto del calo della quota di mercato delle importazioni cinesi durante il PI. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(220)
La CNFPIA ha altresì osservato che l’andamento dell’occupazione e della produttività non indica un pregiudizio causato dalle importazioni cinesi.
(221)
Il considerando 286 del regolamento provvisorio spiegava già che l’andamento di tali indicatori era pregiudizievole se considerato insieme ad altri indicatori e all’andamento delle importazioni cinesi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(222)
La CNFPIA ha inoltre osservato che l’andamento dei prezzi medi di vendita, dei costi e della redditività dell’industria dell’Unione non dimostra un pregiudizio causato dalle importazioni cinesi, in quanto queste ultime sono diminuite durante il PI.
(223)
Il considerando 291 del regolamento provvisorio spiegava già che l’andamento di tali indicatori era pregiudizievole a causa degli effetti sui prezzi (contrazione) delle importazioni cinesi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(224)
La CNFPIA ha commentato l’andamento delle scorte per rilevare che esso non dimostra un pregiudizio causato dalle importazioni cinesi.
(225)
Il considerando 284 del regolamento provvisorio spiegava già che l’andamento di questo indicatore era pregiudizievole se considerato insieme ad altri fattori. Inoltre il considerando 274 di tale regolamento spiegava il motivo per cui le scorte sono importanti nel settore degli MWF. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(226)
La CNFPIA ha inoltre ribadito le sue osservazioni secondo cui il presunto elevato livello di investimenti effettuati dall’industria dell’Unione aveva causato il pregiudizio subito. Non sono state però presentate argomentazioni nuove, né si è fatto alcun tentativo di confutare le osservazioni della Commissione di cui al considerando 280 del regolamento provvisorio in merito all’esiguità di questi investimenti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(227)
Holz-Richter GmbH ha presentato osservazioni sul nesso di causalità in una comunicazione successiva alla divulgazione definitiva delle informazioni, sostenendo di aver importato merci dalla Cina a causa della presunta scarsa disponibilità dei prodotti dell’industria dell’Unione. Holz-Richter ha fornito dati «sensibili» a sostegno della sua argomentazione, secondo cui le misure avrebbero probabilmente perturbato la sua attività, in quanto aveva acquistato dalla Cina, a un determinato prezzo, una serie di prodotti MWF che vendeva sul mercato dell’Unione.
(228)
La Commissione ha già trattato la questione di una presunta carenza di approvvigionamento ai considerando 363 e 364 del regolamento provvisorio. Questi considerando spiegano che vi sono molte fonti di approvvigionamento di MWF, e si prevede che le importazioni cinesi continueranno (in quantità ridotte) a seguito di tali misure. L’obiettivo delle misure è però quello di ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell’Unione aumentando i prezzi delle importazioni cinesi.
(229)
Per quanto riguarda l’argomentazione di Holz-Richter relativa a una gamma specifica di prodotti, l’analisi del confronto dei prezzi, effettuata dalla Commissione e descritta al considerando 238 del regolamento provvisorio, ha segnalato un grado molto elevato di corrispondenza (oltre il 95 %) nei tipi di prodotti MWF venduti sul mercato dell’Unione dai produttori esportatori cinesi e dall’industria dell’Unione. La Commissione osserva inoltre che Holz-Richter ha collegato la propria argomentazione sulla disponibilità a considerazioni sui prezzi, indicando che tali prodotti non erano disponibili presso fonti dell’Unione allo stesso prezzo delle importazioni cinesi. Sebbene non si possa escludere che una modesta quantità di importazioni non abbia un equivalente diretto nell’industria dell’Unione, dai confronti dettagliati dei prezzi effettuati dalla Commissione nella presente inchiesta risulta evidente che la quantità di tipi cinesi non disponibili presso fonti dell’Unione è molto ridotta. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(230)
In assenza di ulteriori osservazioni sugli effetti delle importazioni oggetto di dumping, sono stati confermati i considerando da 289 a 296 del regolamento provvisorio.
5.2.
Effetti di altri fattori
5.2.1.
Importazioni da paesi terzi
(231)
La Commissione ha rilevato un errore nella tabella 13 del regolamento provvisorio per quanto riguarda i prezzi delle importazioni di tutti i paesi terzi. La tabella che segue rettifica le cifre. Le rettifiche non incidono sulle conclusioni generali della Commissione in merito all’impatto delle «importazioni da paesi terzi».
Importazioni da paesi terzi – Rettifica della tabella 13 del regolamento provvisorio
2020
2021
2022
Periodo dell’inchiesta (2023)
Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato
(tabella 13 del regolamento provvisorio)
Prezzo medio (in EUR/metro quadro)
6,9
7,0
6,6
7,4
Indice
100
101
96
107
Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato
(cifre rettificate)
Prezzo medio (in EUR/metro quadro)
18,7
20,4
24,9
23,3
Indice
100
109
133
125
(232)
In assenza di osservazioni riguardanti le importazioni da paesi terzi, sono stati confermati i considerando da 297 a 303 del regolamento provvisorio, come riveduti al considerando 231 del presente regolamento.
5.2.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(233)
In assenza di ulteriori osservazioni concernenti l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, sono state confermate le conclusioni di cui ai considerando da 304 a 307 del regolamento provvisorio.
5.2.3.
Andamento del consumo
(234)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che la situazione pregiudizievole dell’industria è stata causata dal calo del consumo durante il PI, anche in considerazione del fatto che, mentre la quota di mercato delle importazioni cinesi si è ridotta, quella dell’industria dell’Unione è aumentata.
(235)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. L’analisi della Commissione contenuta nel regolamento provvisorio ha riconosciuto l’importante impatto del calo del consumo. Al considerando 310 del regolamento provvisorio si affermava che «Era quindi evidente che l’industria dell’Unione ha risentito in modo significativo del calo del consumo nel periodo dell’inchiesta». L’analisi della Commissione ha esaminato l’impatto del consumo nel 2022, quando la domanda è aumentata del 4 %. Come illustrato al considerando 311 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che l’andamento del consumo non può spiegare il calo della redditività e di altri indicatori di prestazione dell’industria dell’Unione nel 2022, perché in tale anno il consumo è aumentato. Pertanto, sebbene il calo del consumo abbia avuto un impatto significativo, anche la pressione sui prezzi esercitata dal calo dei prezzi delle importazioni cinesi ha svolto un ruolo importante.
(236)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni la CNFPIA ha ripreso la questione del calo del consumo durante il PI, e ha offerto ulteriori elementi di prova forniti dalla FEP, dalla European Organisation of the Sawmill Industry e da Global Wood Trade Network’s Europe Prices nel giugno 2023 per dimostrare l’impatto del calo del consumo.
(237)
La Commissione ha già riconosciuto l’importanza dell’andamento del consumo nella sezione 5.2.3 del regolamento provvisorio. La Commissione resta del parere che tale questione abbia contribuito al pregiudizio subito, ma ciò non significa che le importazioni oggetto di dumping non siano state una causa importante, reale e sostanziale di pregiudizio. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(238)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti l’andamento del consumo, sono stati confermati i considerando da 308 a 313 del regolamento provvisorio.
5.2.4.
Aumenti dei costi
(239)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che la risultanza della Commissione, secondo cui gli aumenti dei costi rappresentavano solo uno dei fattori che contribuivano al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione, mentre la causa reale del pregiudizio notevole era la pressione esercitata dai prezzi cinesi, non è corretta. La CNFPIA ha citato varie analisi relative agli aumenti dei costi per i produttori di MWF dell’Unione, nonché i comunicati stampa della FEP riguardanti gli aumenti dei costi delle materie prime, che non menzionano le importazioni cinesi come potenziale causa di un problema preoccupante.
(240)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. La Commissione non contesta il fatto che nel periodo in esame i costi, in particolare i costi delle materie prime, siano aumentati per vari motivi. Tale fatto è stato riconosciuto al punto 5.2.4 del regolamento provvisorio, che citava i costi effettivi dell’industria dell’Unione inserita nel campione nella tabella 8 del regolamento provvisorio. La Commissione ribadisce inoltre l’opinione secondo cui, affinché le industrie rimangano sostenibili, è necessario trasferire ai clienti gli aumenti dei costi. L’industria degli MWF dell’Unione ha subito sensibili cali di redditività nel 2022 e nel PI per l’incapacità di trasferire ai clienti gli aumenti dei costi a causa della pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, in termini sia di volumi che di prezzi bassi. Si noti che i produttori esportatori cinesi si sono spesso riforniti nel mercato dell’Unione di prodotti di quercia, che sono materie prime essenziali per gli MWF. Pertanto l’industria dell’Unione non è stata la sola a subire tali aumenti dei costi. Come si indica però al considerando 317 del regolamento provvisorio, nel periodo dell’inchiesta i prezzi delle importazioni cinesi di MWF sono diminuiti del 13 %. Ne è derivata una pressione sui prezzi dell’industria dell’Unione, cui ha fatto seguito, durante il PI, il calo della redditività, dell’utile sul capitale investito e del flusso di cassa, come indicato nella tabella 11. Questo calo dei prezzi all’importazione è notevole, alla luce dell’aumento dei costi delle materie prime che i produttori esportatori cinesi hanno subito e degli indispensabili costi di trasporto da essi sostenuti per spedire i tronchi di quercia in Cina e inviare poi nell’Unione i prodotti MWF finiti. La Commissione resta pertanto del parere che gli aumenti dei costi non abbiano attenuato il pregiudizio causato dalle importazioni cinesi oggetto di dumping e l’argomentazione della CNFPIA è stata respinta.
(241)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni la CNFPIA ha ripreso la questione degli aumenti dei costi, e ha offerto ulteriori elementi di prova forniti dalla FEP, dal Global Wood Trade Network’s Europe Prices Report del settembre 2023 e dall’Organizzazione internazionale per i legni tropicali per dimostrare l’aumento dei costi delle materie prime.
(242)
La Commissione ha peraltro già riconosciuto l’importanza degli aumenti dei costi delle materie prime nella sezione 5.2.4 del regolamento provvisorio. La Commissione resta tuttavia del parere che gli aumenti dei costi delle materie prime debbano riflettersi nei prezzi di vendita affinché un’industria rimanga redditizia, e che tali aumenti di prezzo siano stati impediti in larga misura dai prezzi delle importazioni cinesi. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
(243)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti gli aumenti dei costi, sono stati confermati i considerando da 314 a 318 del regolamento provvisorio.
5.2.5.
Uso vincolato
(244)
In assenza di osservazioni relative all’uso vincolato, sono stati confermati i considerando 319 e 320 del regolamento provvisorio.
5.2.6.
Altri fattori
(245)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che l’industria dell’Unione ha adottato decisioni aziendali inadeguate, come dimostrato dalla risultanza della Commissione secondo cui l’industria dell’Unione aveva effettuato investimenti per mantenere l’efficienza, lamentando però dopo il 2021 una minore capacità di ottenere capitale.
(246)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. I fatti esposti al considerando 280 del regolamento provvisorio indicano che tali investimenti non sono stati eccessivi, ma anzi modesti durante tutto il periodo in esame. Nel 2022 e nel 2023 è stato necessario limitare tali investimenti all’essenziale, a causa della sempre minore capacità di ottenere capitali.
(247)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva valutato le osservazioni formulate dalla CNFPIA stessa ai paragrafi da 43 a 47 della comunicazione del 25 luglio 2024.
(248)
La Commissione osserva di avere in realtà affrontato le questioni relative al consumo e le questioni relative all’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, rispettivamente al punto 5.2.3 e al punto 5.2.2 del regolamento provvisorio. Nell’ambito di tale argomentazione la CNFPIA ha sostenuto che durante il periodo in esame gli investimenti di Barlinek erano stati eccessivi. Per motivi di riservatezza la Commissione non può fornire dettagli sugli investimenti effettuati da Barlinek in capacità produttiva. Le informazioni verificate contenute nel fascicolo sensibile dimostrano tuttavia che l’argomentazione è di fatto errata; pertanto è stata respinta.
(249)
In assenza di osservazioni relative ad altri fattori, sono stati confermati i considerando da 321 a 326 del regolamento provvisorio.
5.3.
Conclusioni sul nesso di causalità
(250)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che le importazioni cinesi non hanno arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione, e che la Commissione dovrebbe riesaminare la propria risultanza secondo cui nessun altro fattore, oltre alle importazioni cinesi, avrebbe inciso sulla situazione dell’industria dell’Unione.
(251)
La Commissione non concorda con tale argomentazione per i motivi indicati nella valutazione del nesso di causalità di cui ai punti 5.1 e 5.2.
(252)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le conclusioni sul nesso di causalità, sono stati confermati i considerando da 327 a 332 del regolamento provvisorio.
6.
LIVELLO DELLE MISURE
6.1.
Margine di pregiudizio
(253)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la FEP ha sostenuto che il profitto di riferimento utilizzato dalla Commissione per calcolare il margine di pregiudizio era troppo basso, in quanto includeva il margine di profitto di un produttore dell’Unione inserito nel campione che era anormalmente basso a causa delle circostanze particolari che interessavano tale produttore. La FEP ha pertanto sostenuto che il profitto di base dovrebbe essere superiore al 7,15 % indicato al considerando 337 del regolamento provvisorio, in quanto il tasso di profitto medio utilizzato non delinea un quadro adeguato degli elementi necessari per ristabilire una concorrenza leale alle normali condizioni di mercato.
(254)
La Commissione ricorda che, come illustrato al considerando 337 del regolamento provvisorio, è stato utilizzato il 2020 in quanto tale anno è antecedente all’aumento delle importazioni a basso prezzo che hanno arrecato pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione ha riesaminato le informazioni contenute nel fascicolo in merito al produttore dell’Unione il cui margine di profitto nel 2020 era stato in effetti anormalmente basso. Il nome della società non può essere rivelato per motivi di riservatezza. La FEP ha affermato che nel 2020 il tasso di redditività di questa società è stato influenzato da alcuni fattori temporanei, quali la ristrutturazione del modello aziendale della società e importanti problemi nella catena di approvvigionamento durante la pandemia di COVID-19.
(255)
La Commissione ha concluso che tale società dovrebbe essere esclusa dal calcolo del profitto di base, che di conseguenza è aumentato dal 7,15 % all’[8,7 % – 11 %]
(
20
)
.
(256)
La CNFPIA ha presentato osservazioni sul profitto di riferimento utilizzato nei calcoli del margine di pregiudizio nella sua comunicazione successiva alla divulgazione definitiva delle informazioni. La CNFPIA ha contestato l’uso del 2020 come anno di base per il profitto di riferimento, sostenendo che era troppo lontano nel tempo dal PI e ha suggerito come alternativa il 2022; si è opposta alla scelta del 2020 anche perché quell’anno potrebbe essere stato influenzato dall’impatto della COVID-19 sul mercato dell’Unione. La CNFPIA ha inoltre sostenuto che una società con bassi profitti non avrebbe dovuto essere esclusa dai dati.
(257)
La Commissione ha ricordato che il 2020 è stato scelto in quanto anno recente non influenzato dalle importazioni oggetto di dumping. In effetti il considerando 284 del regolamento provvisorio dimostra che il pregiudizio è iniziato nel 2022. Per quanto riguarda l’impatto della COVID-19, due dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno dimostrato che il 2020 è stato un anno redditizio. Il terzo produttore inserito nel campione presentava però problemi specifici, in parte legati agli effetti della COVID-19, che hanno portato all’esclusione di questo produttore dai dati, come si illustra nella sezione 6.1 della divulgazione definitiva delle informazioni. La Commissione resta pertanto del parere che il 2020 sia stato l’anno di base più appropriato per il profitto di riferimento, e che fosse giustificato limitare i dati alle due società che in quell’anno avevano registrato profitti congrui. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
(258)
Puderbach ha commentato la metodologia utilizzata nel calcolo del margine di underselling, sostenendo che i costi dell’industria dell’Unione utilizzati per calcolare l’underselling non erano comparabili ai prezzi delle importazioni cinesi. Si è sostenuto che il trasporto marittimo, i diritti doganali dell’Unione e i costi di trasporto, commercializzazione e distribuzione non erano stati presi pienamente in considerazione.
(259)
Il calcolo ha però confrontato il prezzo all’importazione a livello CIF (più i costi di importazione come le tasse portuali) con il prezzo franco fabbrica (EXW) dell’industria dell’Unione: ciò significa che il trasporto marittimo e i diritti doganali figuravano già nel prezzo all’importazione. Inoltre il confronto tra il prezzo CIF e l’EXW era equo perché entrambi i prezzi richiedevano il trasporto successivo nell’Unione. Infine i costi di commercializzazione e distribuzione dell’industria dell’Unione non sono stati presi in considerazione in quanto i costi dell’industria dell’Unione non comprendevano quelli degli operatori commerciali collegati. I calcoli dettagliati sono stati comunicati ai tre produttori esportatori inseriti nel campione. L’argomentazione secondo cui i calcoli dell’underselling non erano equilibrati è stata pertanto respinta.
(260)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Fusong e Jinfa hanno sostenuto che la Commissione dovrebbe utilizzare l’adeguamento dello stadio commerciale per calcolare non soltanto i margini di undercutting, ma anche il prezzo non pregiudizievole. Fusong e Jinfa hanno sostenuto che senza tale adeguamento non è possibile confrontare il prezzo non pregiudizievole e il prezzo dei produttori esportatori.
(261)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. Il calcolo del costo di produzione per tipo di prodotto, applicabile al calcolo del margine di underselling, non includeva i costi degli operatori commerciali collegati dell’industria dell’Unione. Pertanto il margine di underselling è stato calcolato sulla base dei costi, incrementati del normale profitto dei produttori dell’Unione; di conseguenza non è necessario alcun adeguamento dello stadio commerciale. In altre parole, lo stadio commerciale dell’industria dell’Unione era paragonabile a quello dei produttori esportatori. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(262)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Fusong e Jinfa hanno sostenuto che il profitto di riferimento utilizzato per il calcolo dell’underselling era eccessivo, in quanto corrispondeva alla redditività del gruppo (produttore più operatori commerciali collegati) anziché al profitto dei produttori dell’Unione.
(263)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. Il profitto sia delle società di produzione che degli operatori commerciali collegati è stato fissato in base ad accordi interni in materia di prezzi di trasferimento. Pertanto l’unico profitto attendibile era il profitto consolidato a livello di gruppo. Da un’analisi dei profitti realizzati dai tre gruppi di produttori dell’Unione inseriti nel campione è inoltre emerso che i produttori si assumevano la maggior parte dei rischi e realizzavano la maggior parte dei profitti o delle perdite, mentre gli operatori commerciali collegati svolgevano le loro funzioni tendenzialmente in base a profitti standard. I margini di redditività consolidati cui si è fatto ricorso sono stati ricavati principalmente dalle entità produttive ed erano simili ai tassi di profitto del gruppo; l’argomentazione secondo cui tali tassi di profitto erano eccessivi è priva di fondamento e di fatto errata.
(264)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni Fusong ha ribadito l’opinione secondo cui i tassi di redditività utilizzati per calcolare il profitto di riferimento erano sovrastimati, in quanto erano stati calcolati sulla base del gruppo.
(265)
La Commissione ha confermato che i profitti realizzati esclusivamente dalle entità produttive dell’Unione non erano stati utilizzati perché riguardavano principalmente le vendite alle parti collegate attraverso accordi in materia di prezzi di trasferimento. Impiegando i dati sui profitti del gruppo, la Commissione ha pertanto utilizzato i dati più appropriati disponibili. Per i motivi esposti al considerando 135 della divulgazione definitiva delle informazioni, la Commissione ha inoltre ritenuto che i dati utilizzati fossero rappresentativi per le vendite ai grossisti. L’argomentazione secondo cui il tasso di profitto di riferimento è stato sovrastimato è stata pertanto respinta.
(266)
Le conclusioni di cui al considerando 342 del regolamento provvisorio sono confermate. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
Paese
Società
Margine di dumping definitivo (in %)
Cina
Gruppo Forest
51,5
Cina
Gruppo Fusong
47,8
Cina
Gruppo Jinfa
55,0
Cina
Altre società che hanno collaborato
52,3
Cina
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
55,0
(267)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la FEP ha sostenuto che in Cina esistono distorsioni relative alle materie prime ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e che è opportuno derogare alla regola del dazio inferiore. La CNFPIA ha sostenuto che si dovrebbe applicare la regola del dazio inferiore.
(268)
La Commissione osserva che l’opportunità di applicare la regola del dazio inferiore è pertinente solo quando i margini di dumping relativi ai produttori esportatori sono superiori ai rispettivi margini di pregiudizio. Tenendo conto delle risultanze definitive sui margini di dumping e di pregiudizio di cui ai considerando 128 e 266 del presente regolamento, l’eventuale applicazione della regola del dazio inferiore non è pertinente. La Commissione ha pertanto concluso che non era necessario esaminare se esistessero distorsioni relative alle materie prime, in quanto il risultato non avrebbe alcun effetto sostanziale sull’inchiesta.
6.2. Conclusioni sul livello delle misure
(269)
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo
Cina
Gruppo Forest
32,1
Cina
Gruppo Fusong
36,1
Cina
Gruppo JINFA
21,3 %
Cina
Altre società che hanno collaborato
28,0 %
Cina
Tutte le altre società originarie della RPC
36,1 %
7.
INTERESSE DELL’UNIONE
7.1.
Interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base
(270)
La Commissione ha quindi esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
7.1.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(271)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha sostenuto che attraverso tali dazi l’industria dell’Unione stava cercando di trarre un vantaggio indebito.
(272)
La Commissione non concorda con tale argomentazione. Come si illustra nella sezione 4 del presente regolamento, dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio a causa delle importazioni cinesi (sleali) oggetto di dumping. Le misure mirano a ripristinare le condizioni di parità che erano state distorte dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(273)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni, Lovelin of London (importatore di MWF) ha affermato che nel lungo periodo l’industria dell’Unione non avrebbe tratto vantaggio dalle misure, che avrebbero incoraggiato gli esportatori cinesi a produrre MWF in paesi terzi e a innovare più dei produttori dell’Unione.
(274)
Tali osservazioni sono congetturali e non sono state suffragate da dati; pertanto sono state respinte.
(275)
In assenza di ulteriori osservazioni in merito all’interesse dell’Unione, sono stati confermati i considerando da 348 a 353 del regolamento provvisorio.
7.1.2.
Interesse degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti
(276)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Amorim, MEFO Floor, HAI e Puderbach hanno sostenuto che le misure danneggerebbero l’attività degli importatori, in quanto i clienti non accetterebbero il trasferimento dei costi totali sui prezzi di vendita; di conseguenza la domanda diminuirà, costringendo a ridurre il numero di dipendenti.
(277)
Al considerando 359 del regolamento provvisorio la Commissione ha riconosciuto che le misure potrebbero incidere negativamente sui settori delle importazioni e degli scambi. Tuttavia la Commissione ha altresì osservato che tali settori possono attenuare l’impatto sulle proprie attività rifornendosi da altri paesi terzi o dall’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto che le argomentazioni non fossero suffragate da elementi di prova. In assenza di elementi di prova effettivi e verificati dopo la determinazione provvisoria della Commissione, quest’ultima non è stata in grado di dimostrare la portata delle argomentazioni relative agli effetti negativi sui settori delle importazioni e degli scambi. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(278)
Amorim ha formulato osservazioni in merito all’«Interesse degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti» nella comunicazione presentata in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Le osservazioni di Amorim riguardavano i) l’onere della prova per gli importatori e gli operatori commerciali nell’inchiesta, ii) le opzioni alternative di approvvigionamento, iii) l’impatto a lungo termine delle misure di difesa commerciale, iv) la necessità di una valutazione dell’impatto economico prima dell’istituzione delle misure e v) il rischio per la concorrenza sul mercato e la stabilità della catena di approvvigionamento. La CNFPIA ha inoltre formulato osservazioni generali sull’«Interesse degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti» nella comunicazione presentata in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Amorim ha sostenuto che gli importatori e gli operatori commerciali si trovano ad affrontare limitazioni pratiche nella difesa dei propri interessi, a causa della mancanza di risorse nel corso dell’inchiesta tra le decisioni provvisorie e quelle definitive. Ha osservato poi che in tal modo l’onere della prova è stato trasferito agli operatori economici in questione.
(279)
La politica della Commissione per tutte le parti interessate consiste nell’inviare una notifica a tutte le parti note il primo giorno dell’inchiesta, e nel pubblicare l’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale al fine di promuovere la cooperazione in modo che sia possibile comunicare, e se necessario verificare, le osservazioni di tutte le parti. Tale approccio è conforme al regolamento di base. Dal momento che le inchieste hanno un termine di legge, è però essenziale che tutte le parti presentino osservazioni il più presto possibile. La Commissione ha già commentato lo scarso livello di collaborazione degli importatori e degli operatori commerciali nella sezione 7.2 del regolamento provvisorio. Tenendo presente che la Commissione deve portare avanti le inchieste conformemente al regolamento di base, la Commissione non può accettare l’argomentazione secondo cui la tempistica dell’inchiesta era pregiudizievole per gli importatori e gli operatori commerciali. Inoltre, a norma dell’articolo 21, paragrafi 5 e 7, del regolamento di base, spetta alle parti interessate presentare regolarmente informazioni sostenute da elementi di prova effettivi che siano rappresentativi e ne dimostrino la validità. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(280)
Amorim ha osservato che è una semplificazione eccessiva sostenere che le imprese possono attenuare l’impatto delle misure semplicemente approvvigionandosi presso altri paesi terzi o presso l’industria dell’Unione. Amorim ha sottolineato che per gli operatori commerciali il passaggio ad altri fornitori ha comportato vari problemi pratici, come costi aggiuntivi, disponibilità di prodotti equivalenti e problemi contrattuali.
(281)
La Commissione resta del parere che gli importatori e gli operatori commerciali siano in grado di attenuare gli effetti delle misure sulla loro attività approvvigionandosi presso altri paesi terzi o presso l’industria dell’Unione. La Commissione non ignora i problemi pratici sollevati da Amorim, ma l’ampia gamma di prodotti MWF disponibili nella sola industria dell’Unione e la sua capacità inutilizzata fanno sì che il passaggio ad altre fonti di approvvigionamento rimanga un’opzione praticabile per gli importatori e gli operatori commerciali. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(282)
Amorim ha osservato che la divulgazione definitiva delle informazioni non teneva conto dell’impatto a lungo termine degli effetti negativi delle misure; ha sostenuto altresì che l’assenza di un danno immediatamente quantificabile non dovrebbe essere interpretata come prova che nessun danno esista o sia destinato a verificarsi.
(283)
Le misure proposte dovrebbero durare cinque anni e Amorim non ha specificato gli impatti negativi che potrebbero incidere sugli importatori e sugli operatori commerciali, ma ha semplicemente ipotizzato che alcuni impatti previsti potrebbero concretizzarsi. L’articolo 21 del regolamento di base stabilisce chiaramente che le argomentazioni relative all’interesse dell’Unione devono fornire motivazioni fondate per confutare la necessità di istituire dazi. Quest’argomentazione è stata pertanto respinta in quanto non suffragata da elementi di prova.
(284)
Amorim ha aggiunto che sarebbe opportuno effettuare una valutazione economica completa degli interessi delle parti interessate, cosa che non era avvenuta nella presente inchiesta. La Commissione deve fare nuovamente riferimento all’articolo 21 del regolamento di base, che spiega la natura dell’analisi richiesta in un caso antidumping.
(285)
La Commissione ha rispettato i requisiti procedurali e spetta alle parti interessate presentare osservazioni nel corso dell’inchiesta, anche per quanto riguarda l’impatto economico sugli importatori e sugli operatori commerciali. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(286)
Amorim ha inoltre osservato che le misure scoraggerebbero l’approvvigionamento diversificato e orienterebbero la domanda verso un bacino di fornitori più ristretto; potrebbero però involontariamente ridurre la concorrenza sul mercato, aumentare i costi dei fattori produttivi e rendere più fragile la catena di approvvigionamento.
(287)
Le misure sono intese a ripristinare una concorrenza leale sul mercato. Le importazioni dalla Cina costituiscono una concorrenza sleale a causa del dumping. La Commissione pertanto non ritiene che le misure siano anticoncorrenziali, né dispone di elementi di prova in proposito. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(288)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardo all’interesse degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti, sono stati confermati i considerando da 354 a 365 del regolamento provvisorio.
7.1.3.
Interesse degli utilizzatori, dei dettaglianti ecc.
(289)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la CNFPIA ha espresso disaccordo con la conclusione della Commissione secondo cui gli utilizzatori e i dettaglianti sarebbero in grado di trasferire gli aumenti dei prezzi ai loro clienti, dato il calo del consumo nell’Unione. La CNFPIA ha inoltre contestato l’affermazione della Commissione secondo cui non vi sarà carenza di approvvigionamento.
(290)
La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova, in quanto il fascicolo non conteneva nuovi dati concreti e verificati. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(291)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, HAI ha sostenuto che le misure danneggerebbero l’attività dei dettaglianti e dei distributori, in quanto i clienti non accetterebbero il trasferimento dei costi totali sui prezzi di vendita; di conseguenza la domanda diminuirà.
(292)
Sebbene la Commissione abbia rilevato che tale argomentazione non era suffragata da elementi di prova, al considerando 368 del regolamento provvisorio la Commissione aveva già riconosciuto che le misure potrebbero avere effetti negativi sugli utilizzatori e sui dettaglianti; questi però non sarebbero colpiti in modo sproporzionato in quanto non risentirebbero della mancanza di forniture, dato che esistono altre fonti di approvvigionamento. Dopo la sua determinazione provvisoria, la Commissione non è stata in grado di dimostrare la portata delle argomentazioni relative agli effetti negativi sui dettaglianti e sugli utilizzatori; l’argomentazione è stata pertanto respinta.
(293)
Amorim ha formulato osservazioni in merito all’«Interesse degli utilizzatori e dei dettaglianti» nella comunicazione presentata in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Le osservazioni di Amorim riguardavano i) i problemi del passaggio ad altre fonti di approvvigionamento di MWF, ii) la misura in cui sono stati presi in considerazione gli effetti a lungo termine, iii) la presunta mancanza di un approccio proattivo, iv) l’impatto sulle PMI e sui dettaglianti specializzati, v) una presunta incoerenza nell’approccio della Commissione e vi) questioni più ampie relative ai consumatori. La CNFPIA ha inoltre formulato osservazioni generali sull’«Interesse degli utilizzatori e dei dettaglianti» nella comunicazione successiva alla divulgazione definitiva delle informazioni.
(294)
Come nel caso degli importatori e degli operatori commerciali, Amorim ha commentato anche i problemi incontrati dagli utilizzatori e dai dettaglianti nel passaggio ad altri fornitori, come costi aggiuntivi, disponibilità di prodotti equivalenti e problemi contrattuali.
(295)
La Commissione resta del parere che gli utilizzatori e i dettaglianti siano in grado di attenuare gli effetti delle misure sulla loro attività approvvigionandosi presso altri paesi terzi o presso l’industria dell’Unione. La Commissione non ignora i problemi pratici sollevati da Amorim, ma l’ampia gamma di prodotti MWF disponibili nella sola industria dell’Unione e la sua capacità inutilizzata fanno sì che il passaggio ad altre fonti di approvvigionamento rimanga un’opzione praticabile per gli importatori e gli operatori commerciali. Le argomentazioni sono state pertanto respinte.
(296)
Amorim ha inoltre ribadito l’opinione secondo cui utilizzatori e dettaglianti, come installatori, appaltatori e sviluppatori, risentirebbero gli effetti delle misure. Amorim ha sostenuto che i dettaglianti potrebbero trovarsi ad affrontare un calo delle vendite, una pressione sui margini e una minore varietà dei prodotti. Amorim ha inoltre spiegato che il settore delle costruzioni e delle ristrutturazioni, già alle prese con costi elevati a causa dell’inflazione e delle pressioni sulla catena di approvvigionamento, potrebbe vedere ritardati o ridimensionati i propri progetti.
(297)
Sebbene tali osservazioni di Amorim abbiano fornito maggiori dettagli sulle sue opinioni in merito all’impatto delle misure sugli utilizzatori e sui dettaglianti, al considerando 368 la Commissione ha già accettato il fatto che le misure avrebbero un impatto negativo su tali parti. L’assenza di collaborazione da parte di questi settori ha impedito però alla Commissione di valutare l’importanza degli MWF per i vari tipi di dettaglianti e utilizzatori in termini di fatturato delle vendite, attuali margini di redditività e importanza dell’aumento dei costi. La Commissione ribadisce pertanto l’opinione che le argomentazioni secondo cui tali settori subiranno gravi effetti negativi a causa delle misure non sono state suffragate da elementi di prova.
(298)
Amorim ha osservato pure che la divulgazione definitiva delle informazioni non teneva conto dell’impatto a lungo termine degli effetti negativi delle misure sugli utilizzatori e sui dettaglianti; ha sostenuto altresì che l’assenza di un danno immediatamente quantificabile non dovrebbe essere interpretata come prova che nessun danno esista o sia destinato a verificarsi.
(299)
Le misure proposte dovrebbero durare cinque anni e Amorim non ha specificato gli impatti negativi che potrebbero incidere sugli utilizzatori e sui dettaglianti, ma ha semplicemente ipotizzato che alcuni impatti previsti potrebbero concretizzarsi. L’articolo 21 del regolamento di base stabilisce chiaramente che le argomentazioni relative all’interesse dell’Unione devono fornire motivazioni fondate per confutare la necessità di istituire dazi. Quest’argomentazione è stata pertanto respinta in quanto non suffragata da elementi di prova.
(300)
Amorim ha inoltre asserito che l’analisi degli utilizzatori e dei dettaglianti effettuata dalla Commissione era «passiva» e imponeva l’onere della prova alle parti interessate. Per quanto riguarda le PMI Amorim ha osservato che la divulgazione definitiva delle informazioni non teneva conto degli interessi delle PMI utilizzatrici e dettaglianti, che potrebbero disporre di minori risorse e di una minore resilienza alle perturbazioni del mercato.
(301)
La Commissione respinge l’argomentazione che le imputava un approccio passivo all’inchiesta sull’interesse dell’Unione. Sia nell’avviso di apertura, sia nelle lettere inviate alle parti interessate il parere di tutte le parti (comprese le PMI) è stato chiesto il primo giorno dell’inchiesta. In questo caso pochissime parti si sono manifestate per comunicare le loro osservazioni e nessuna ha compilato il questionario destinato agli utilizzatori e ai dettaglianti. Ancora una volta la Commissione deve fare riferimento all’articolo 21 del regolamento di base, in cui si afferma chiaramente che, in sede di verifica dell’interesse dell’Unione, le parti interessate devono fornire fondati motivi per confutare le risultanze relative al dumping, al pregiudizio e al nesso di causalità. La Commissione deve pertanto respingere l’asserzione secondo cui avrebbe agito in modo sleale o non sufficientemente rigoroso.
(302)
Amorim ha inoltre asserito che vi era un’incoerenza nell’approccio della Commissione, sottolineando che il regolamento provvisorio riconosce esplicitamente i potenziali effetti negativi delle misure sugli utilizzatori e sui dettaglianti, ma la divulgazione definitiva delle informazioni respinge richieste basate unicamente sulla mancanza di elementi di prova formali.
(303)
Il regolamento provvisorio della Commissione tratta tutte le questioni sollevate in quella fase dell’inchiesta, mentre nella fase definitiva l’inchiesta si concentra su nuove questioni e punti sollevati in seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio. A titolo di chiarimento la Commissione continua a riconoscere che le misure potrebbero avere impatti negativi sugli utilizzatori e sui dettaglianti.
(304)
Le osservazioni di Amorim in questa sezione, relative alle conseguenze per i consumatori, sono trattate nella sezione intitolata «Interesse dei consumatori».
(305)
In assenza di ulteriori osservazioni riguardo all’interesse degli utilizzatori e dei dettaglianti, sono stati confermati i considerando da 366 a 369 del regolamento provvisorio.
7.1.4.
Interesse dell’industria del legname dell’Unione
(306)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Amorim e Barth hanno affermato che l’industria del legname dell’UE, che vendeva materie prime ai produttori esportatori cinesi, registrerà un calo delle proprie esportazioni.
(307)
Pur ritenendo che tale argomentazione non fosse suffragata da elementi di prova, al considerando 373 del regolamento provvisorio la Commissione ha indicato che non prevedeva che l’industria del legname dell’UE sarebbe stata colpita in modo sproporzionato dalle misure, in quanto queste probabilmente avrebbero sostenuto i produttori dell’UE e la produzione in altri paesi terzi. Dopo la sua determinazione provvisoria, la Commissione non è stata in grado di dimostrare la portata delle argomentazioni relative agli effetti negativi sull’industria del legname dell’UE; l’argomentazione è stata pertanto respinta.
(308)
Nelle sue osservazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni Holz-Richter ha sostenuto che l’entrata in vigore del regolamento dell’UE sulla deforestazione avrebbe aggravato gli effetti negativi delle misure sull’industria del legname dell’Unione, che diminuirebbe le proprie attività con i produttori esportatori cinesi di MWF.
(309)
Tale argomentazione non è stata suffragata da elementi di prova e, in assenza di collaborazione da parte dell’industria del legname, non è stato possibile valutarla né stabilire se l’industria del legname avrebbe aumentato le vendite all’industria degli MWF dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(310)
In assenza di ulteriori osservazioni in merito all’interesse dell’industria del legname dell’Unione, sono stati confermati i considerando da 370 a 373 del regolamento provvisorio.
7.1.5.
Interesse dei consumatori dell’Unione
(311)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Amorim, MEFO Floor, Puderbach e HAI hanno sostenuto che i consumatori saranno danneggiati dall’aumento dei prezzi causato dalle misure.
(312)
La Commissione ha osservato che questa argomentazione era già stata esaminata al considerando 375 del regolamento provvisorio. La Commissione non contesta la probabilità che in seguito alla presente inchiesta i prezzi sul mercato dell’Unione aumentino. La Commissione ribadisce però che gli MWF non costituiscono un acquisto periodico per i consumatori e di fatto gli MWF non si configurano quale elemento importante della maggior parte dei bilanci dei consumatori. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione, in quanto non vi erano elementi di prova del fatto che le misure potessero incidere in modo sproporzionato sui consumatori.
(313)
Amorim ha formulato osservazioni in merito all’«Interesse dei consumatori» nella comunicazione presentata in seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni. Le osservazioni di Amorim riguardavano i) l’importanza dei pavimenti MWF per i consumatori, ii) la misura in cui sono stati presi in considerazione gli effetti a lungo termine, iii) la presunta mancanza di un approccio proattivo, iv) l’impatto sulle PMI e sui dettaglianti specializzati, v) una presunta incoerenza nell’approccio della Commissione e vi) questioni più ampie relative ai consumatori.
(314)
La CNFPIA e Holz-Richter hanno inoltre formulato osservazioni generali sull’«Interesse dei consumatori» nelle comunicazioni successive alla divulgazione definitiva delle informazioni.
(315)
Amorim e Lovelin of London hanno contestato la risultanza della Commissione relativa all’importanza degli MWF nei bilanci dei consumatori. Amorim ha operato una distinzione tra i consumatori che avevano recentemente acquistato pavimenti MWF e altri consumatori. Amorim ha citato i dati della European Consumer Research 2023 pubblicata dalla FEP a sostegno della sua osservazione secondo cui acquisti una tantum, come i pavimenti MWF, possono ancora avere conseguenze economiche significative per i consumatori. Dalla ricerca emerge che negli ultimi quattro anni il 17 % dei consumatori aveva installato un nuovo pavimento di qualche tipo. Sulla base della stessa ricerca risulta tuttavia che solo il 13 % di tali pavimenti era in legno: ciò significa che appena il 2 % dei consumatori interpellati nell’indagine di ricerca aveva installato un pavimento in legno negli ultimi quattro anni. La Commissione resta pertanto del parere che gli MWF non siano un elemento importante nei bilanci della maggior parte dei consumatori.
(316)
Amorim ha inoltre sostenuto che vi sarebbe un impatto sproporzionato sui consumatori sensibili al fattore prezzo che di norma acquisterebbero MWF prodotti in Cina.
(317)
In primo luogo tale argomentazione avvalora la risultanza della Commissione secondo cui le importazioni cinesi praticavano prezzi inferiori al prezzo di vendita del produttore dell’Unione. La Commissione ritiene inoltre che tale concorrenza debba basarsi sul commercio equo, e ha pertanto respinto l’argomentazione secondo cui le misure risultanti dalla presente inchiesta incidono in modo sproporzionato sui consumatori sensibili al fattore prezzo.
(318)
Amorim ha sostenuto poi che la Commissione non aveva effettuato un’adeguata valutazione dell’impatto sui consumatori relativamente alle questioni che avrebbero stabilito nuove risultanze per l’inchiesta. Amorim ha affermato altresì che la Commissione dovrebbe condurre ricerche approfondite al fine di garantire che le misure non compromettano i più ampi obiettivi strategici dell’UE, quali il Green Deal, l’equità sociale e gli alloggi a prezzi accessibili.
(319)
La Commissione ha sottolineato che non è stato presentato alcun elemento di prova tale da dimostrare che le misure antidumping proposte nella divulgazione definitiva delle informazioni pregiudicherebbero questi più ampi obiettivi strategici. La Commissione ha ricordato ancora che le inchieste antidumping devono rispettare i limiti di tempo definiti da rigorosi termini regolamentari. Di conseguenza la Commissione confida che le parti interessate presentino argomentazioni ed elementi di prova effettivi e rappresentativi a sostegno del loro punto di vista. La Commissione non ha altra scelta se non quella di operare nell’ambito di tale quadro giuridico, e respinge pertanto l’argomentazione secondo cui non avrebbe operato nell’ambito della legge per individuare le opinioni dei consumatori e considerare l’impatto su questioni più ampie.
(320)
In assenza di ulteriori osservazioni in merito all’interesse dei consumatori dell’Unione, sono stati confermati i considerando da 374 a 376 del regolamento provvisorio.
7.1.6.
Altri fattori
(321)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Amorim, MEFO Floor, Puderbach e la CNFPIA hanno sostenuto che le misure avrebbero portato alla sostituzione degli MWF con prodotti meno costosi, ma meno sostenibili.
(322)
La Commissione non può escludere che possa verificarsi un certo grado di sostituzione. Tale argomentazione è tuttavia priva di fondamento, in quanto non sono stati presentati elementi di prova per suffragare l’argomentazione stessa, né per dimostrare l’entità di un’eventuale sostituzione. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(323)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Amorim ha ribadito le sue osservazioni secondo cui le misure comporterebbero una riduzione della domanda di MWF e un aumento del ricorso a opzioni più economiche quali la pavimentazione in laminato, vinile e vinile di lusso. Holz-Richter, Lovelin of London e Puderbach sono dello stesso parere. Amorim ha fornito dati su alcuni tipi di pavimentazione per gli anni 2020 e 2024 allo scopo di dimostrare che la domanda di diversi tipi di pavimentazione si è spostata, e ha individuato nel prezzo il motivo di tale evoluzione.
(324)
La Commissione non ha contestato la possibilità che alcuni consumatori passino ad alternative di pavimentazione economicamente più accessibili in risposta agli aumenti dei prezzi. La ricerca sui consumatori presentata da Amorim indica chiaramente che il prezzo è soltanto uno dei fattori che incidono sulle decisioni dei consumatori. La CNFPIA ha inoltre affermato che la domanda nel settore degli MWF sarebbe aumentata nei prossimi anni in seguito al calo dell’inflazione, per quanto riguarda i costi principali, una volta terminata la guerra in Ucraina. È però evidente che alla Commissione non sono stati presentati fondati elementi di prova del fatto che la questione della sostituibilità dimostri che le misure non sono nell’interesse dell’Unione.
(325)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Amorim e MEFO Floor, Puderbach e HAI hanno sostenuto che le importazioni dalla Cina diminuiranno e di conseguenza saranno sostituite da importazioni da altri paesi terzi. Queste parti hanno sostenuto che le misure non apporterebbero vantaggi all’industria dell’Unione.
(326)
La Commissione ritiene che tale argomentazione non sia suffragata da elementi di prova. Dall’opinione espressa dalla Commissione al considerando 359 del regolamento provvisorio si evince che l’industria dell’Unione trarrebbe vantaggio dalle misure.
7.1.7.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(327)
In assenza di osservazioni riguardanti le conclusioni sull’interesse dell’Unione, è stato confermato il considerando 377 del regolamento provvisorio.
8.
MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1.
Misure definitive
(328)
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione.
(329)
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
Paese
Società
Margine di dumping (in %)
Margine di pregiudizio (in %)
Dazio antidumping definitivo (in %)
Cina
Gruppo Forest
32,1
51,5
32,1
Cina
Gruppo Fusong
36,1
47,8
36,1
Cina
Gruppo JINFA
21,3
55,0
21,3
Cina
Altre società che hanno collaborato
28,0
52,3
28,0
Cina
Tutte le altre società originarie della RPC
36,1
55,0
36,1
(330)
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano quindi esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina».
(331)
La Commissione ha chiesto ulteriori documenti, come licenze commerciali e statuti societari, agli esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato, per confermare il loro status di produttori del prodotto in esame. Tra le 63 parti che hanno fornito ulteriori informazioni, Huzhou Teya Floor Co., Ltd non è riuscita a dimostrare un nesso con l’inchiesta e la Commissione non ha potuto concludere che la società sia effettivamente un produttore del prodotto in esame. Un’altra società, JILIN XINYUAN WOODEN INDUSTRY CO., LTD, non ha fornito ulteriori informazioni né elementi di prova del suo status di produttore esportatore. Tali società sono state pertanto considerate come non collaboranti, e sono state rimosse dall’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(332)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni JILIN XINYUAN WOODEN INDUSTRY CO., LTD ha fornito le informazioni richieste, ed è stata pertanto aggiunta all’elenco dei produttori esportatori che hanno collaborato.
(333)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere presentata alla Commissione
(
21
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(334)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Cina».
(335)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(336)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(337)
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie della Cina dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta.
(338)
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
8.2.
Riscossione definitiva dei dazi provvisori
(339)
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento.
8.3.
Retroattività
(340)
Come si indica nella sezione 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.
(341)
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la FEP ha sostenuto che, in base a quanto evidenziano le statistiche Eurostat, le importazioni dalla Cina avevano registrato un massiccio aumento ed erano soddisfatte le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi.
(342)
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi.
(343)
La Commissione ritiene che le importazioni del prodotto in esame siano state registrate a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base conformemente al criterio di cui alla lettera a).
(344)
La Commissione ritiene che agli importatori sia stata data la possibilità di presentare osservazioni a norma del criterio di cui alla lettera b) con la pubblicazione del regolamento provvisorio.
8.3.1.
Precedenti pratiche di dumping o informazione dell’importatore relativamente al dumping o al pregiudizio
(345)
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base, occorre che il prodotto sia «stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l’importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato». Nel caso in esame la Commissione ritiene che gli importatori siano, oppure dovrebbero essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato, sin dalla data di apertura dell’inchiesta.
(346)
L’avviso di apertura e la versione non riservata della denuncia contenevano una serie di dichiarazioni e di elementi di prova che sostenevano e indicavano la portata del dumping e il pregiudizio presunto. La Commissione ha quindi ritenuto che gli importatori e gli utilizzatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle presunte pratiche di dumping, della loro portata e del pregiudizio presunto.
(347)
Si conclude pertanto che il criterio della riscossione retroattiva dei dazi è stato soddisfatto.
(348)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, l’AUMI e la CNFPIA hanno contestato la decisione della Commissione di istituire retroattivamente dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione e hanno sostenuto che l’approccio della Commissione non soddisfaceva tutte le condizioni cumulative di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, secondo l’interpretazione del Tribunale nella causa T-749/16
(
22
)
. La CNFPIA ha sostenuto in primo luogo che la Commissione non ha fornito una giustificazione debitamente motivata della decisione di registrazione. Secondo la CNFPIA la decisione di registrare le importazioni deve essere debitamente motivata, in particolare quando la Commissione (come nel caso di specie) agisce d’ufficio. La CNFPIA ha inoltre osservato che ciò è contrario alla prassi della Commissione in inchieste precedenti e ha sostenuto che la mancata motivazione da parte della Commissione della sua decisione di registrazione viola i principi giuridici stabiliti dal Tribunale e compromette la certezza del diritto per gli importatori.
(349)
La Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base le importazioni sono sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. Le importazioni possono anche essere sottoposte a registrazione su iniziativa della Commissione. Sebbene sia evidente che la registrazione delle importazioni a seguito di una domanda è subordinata all’esistenza di elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione, tale obbligo non è previsto per la registrazione delle importazioni su iniziativa della Commissione. La Commissione ha inoltre osservato che il cambiamento nella pratica è stato annunciato nel comunicato stampa della Commissione del 24 settembre 2024
(
23
)
. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
(350)
La CNFPIA e l’AUMI hanno sostenuto altresì che la Commissione non ha dimostrato che gli importatori fossero (o avrebbero dovuto essere) informati della portata delle pratiche di dumping e del pregiudizio presunti, e che l’approccio seguito dalla Commissione nella presente inchiesta rende sostanzialmente superfluo l’articolo 10, paragrafo 4, lettera c). Registrando automaticamente tutte le importazioni a partire dal settembre 2024, la Commissione ha eliminato il valore sostanziale del requisito di informazione, rendendolo una formalità procedurale piuttosto che una condizione giuridicamente significativa. L’AUMI e la CNFPIA hanno sostenuto che la presunzione della Commissione secondo cui gli importatori dovrebbero essere informati delle pratiche di dumping in seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura e della versione non riservata della denuncia ha privato di significato l’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base.
(351)
Amorim ha sostenuto che la semplice pubblicazione dell’avviso di apertura non era sufficiente per consentire alla Commissione di sostenere che le parti dovrebbero essere informate delle pratiche di dumping ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base.
(352)
La Commissione ha osservato che la CNFPIA e l’AUMI confondono due concetti: registrazione e riscossione retroattiva. Mentre la registrazione è uno strumento doganale che facilita l’individuazione delle importazioni sulle quali la riscossione retroattiva dei dazi può essere chiesta, e può essere effettuata su iniziativa della Commissione, la riscossione retroattiva può aver luogo soltanto se sono valutate e soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Come si illustra nei considerando 345 e 346, la Commissione ha valutato e stabilito che gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Come ha confermato il Tribunale nella causa T-749/16
(
24
)
di cui al considerando 348, la Commissione ha ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping e del presunto pregiudizio dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura e della versione non riservata della denuncia. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
(353)
La CNFPIA ha aggiunto che la Commissione non aveva dimostrato l’esistenza di un sostanziale aumento delle importazioni dopo il PI. Inizialmente il PI (2023) è stato caratterizzato da una sensibile riduzione delle importazioni. Rispetto ai volumi particolarmente bassi delle importazioni nel 2023, il lieve aumento delle importazioni nel 2024 ha costituito una semplice ripresa verso livelli commerciali più consueti, come dimostrano i dati degli anni precedenti. Nel 2024 le importazioni cinesi sono aumentate, rimanendo però al di sotto dei livelli osservati nel 2022, quando le condizioni di mercato erano state più consuete. La CNFPIA ha osservato che, a differenza di quanto aveva fatto nelle sue inchieste precedenti, la Commissione non ha condotto un’analisi approfondita delle importazioni successive al PI al fine di valutare in che modo i volumi delle importazioni successive al PI abbiano avuto, o avrebbero potuto avere, ripercussioni sulle condizioni di mercato, in particolare in termini di prezzi e concorrenza. La Commissione inoltre non ha valutato la potenziale costituzione di scorte da parte degli importatori; pertanto non ha dimostrato che eventuali aumenti potrebbero gravemente compromettere l’effetto riparatore dei dazi antidumping. Alla luce di tali omissioni, la CNFPIA ha affermato che la Commissione non aveva soddisfatto le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Di per sé l’applicazione retroattiva dei dazi era ingiustificata e dovrebbe essere riesaminata in quanto la riscossione retroattiva dei dazi rimane un’eccezione che può essere giustificata solo in circostanze eccezionali.
(354)
Amorim, Barth, Fusong, Lovelin e Thede & Witte hanno sostenuto che, nel valutare se gli importatori avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping, la Commissione avrebbe dovuto tener conto del lasso di tempo che intercorre tra la data dell’ordine e la data dell’importazione. Amorim e Barth hanno sostenuto che la maggior parte delle importazioni successive alla pubblicazione dell’avviso di apertura era stata ordinata prima dell’avviso di apertura. Amorim ha sostenuto che il lasso di tempo che intercorre tra la data dell’ordine e la data di importazione era compreso tra 12 e 16 settimane, di cui da quattro a sei settimane per fabbricare le merci e circa 60 giorni per le spedizioni destinate a raggiungere l’Unione. Secondo Thede & Witte il lasso di tempo era di almeno tre mesi, secondo Fusong era compreso fra tre mesi e mezzo e quattro mesi e mezzo, e secondo Lovelin era almeno di sei mesi. Barth ha sostenuto che la stragrande maggioranza degli MWF importati dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura era stata ordinata prima dell’avviso stesso, e ha presentato dati riservati a sostegno di tale argomentazione. L’AUMI ha affermato che la Commissione non ha indagato sull’eventuale costituzione di scorte, e ha aggiunto che durante la visita di verifica presso Lamett la Commissione non ha svolto alcuna indagine né ha verificato la questione. In considerazione di questo lasso di tempo, tali parti hanno sostenuto che al momento degli ordini non potevano essere informate dell’esistenza di pratiche di dumping, e che pertanto la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), del regolamento di base non era stata soddisfatta.
(355)
Innanzitutto la Commissione ricorda che, come rileva il Tribunale nella sentenza Stemcor, «l’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base richiede, ai fini dell’applicazione retroattiva di un dazio antidumping definitivo, che, ’oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, si rilev[i] un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni’ che, ’alla luce della collocazione nel tempo’, del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare»
(
25
)
. Risulta evidente che la disposizione si riferisce a «importazioni» e non a «ordini» che potrebbero gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare. Il Tribunale ha inoltre rilevato che «gli effetti delle importazioni effettuate durante il periodo di registrazione non possono essere distinti con certezza dagli effetti di quelle effettuate prima dello stesso periodo, in quanto le importazioni a basso prezzo entrate nell’Unione durante il periodo di registrazione possono aggiungersi a una scorta accresciuta di prodotti precedentemente accumulata, in un momento in cui gli importatori erano già informati della possibilità che potessero essere applicati retroattivamente dazi antidumping sulle importazioni registrate, contribuendo in tal modo a compromettere gravemente l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare»
(
26
)
.
(356)
Infine sebbene il fatto che l’importatore sia informato dell’apertura dell’inchiesta sia determinante ai fini dell’applicazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c)
(
27
)
, del regolamento di base
(
28
)
, il presente regolamento di esecuzione «non persegue un obiettivo ’punitivo’». Sebbene infatti [...] l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base sancisca il principio di irretroattività delle misure antidumping, varie disposizioni del regolamento di base derogano al medesimo principio autorizzando, a certe condizioni, l’applicazione di misure antidumping a prodotti immessi in libera pratica prima dell’entrata in vigore del regolamento che le istituisce, che sono state registrate in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al solo scopo di evitare che l’effetto riparatore delle misure definitive sia gravemente compromesso e che le misure in questione siano quindi vanificate«
(
29
)
. Ne consegue che al centro della valutazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base dovrebbe collocarsi il probabile effetto delle importazioni pertinenti, piuttosto che l’intenzione degli importatori. Di conseguenza »l’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni« ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base deve essere valutato globalmente al fine di determinare se le importazioni, considerate nel loro insieme, possano compromettere gravemente l’effetto riparatore dei dazi definitivi e determinare quindi un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione, senza tener conto della situazione individuale e soggettiva degli importatori interessati»
(
30
)
.
(357)
La Commissione non ha contestato la possibilità che tra l’ordine e la data di importazione siano dovuti trascorrere diverse settimane o mesi. Oltre a ricordare i principi riprodotti nei due considerando precedenti, e in particolare l’accento posto dall’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base sull’effetto delle importazioni piuttosto che sull’intenzione di tali importazioni o sulla tempistica dei relativi ordini, la Commissione ha ritenuto che, per gli ordini pendenti a seguito della pubblicazione dell’avviso di apertura, gli importatori avrebbero potuto prendere in considerazione alternative all’importazione di tali grandi quantitativi, tra cui la rivendita su mercati al di fuori dell’UE oppure la rinegoziazione con il fornitore. La Commissione ha valutato i dati presentati da Barth e osservato che rappresentavano appena il 14 % di tutte le importazioni dalla Cina. Pertanto a parte il fatto che tali dati sono sostanzialmente irrilevanti alla luce dei principi ricordati in precedenza, a giudizio della Commissione essi non sono sufficientemente rappresentativi per presumere che tutti gli altri importatori si trovassero in una situazione simile. Barth inoltre non ha risposto al questionario e non è stato possibile verificare i suoi dati. Per quanto riguarda l’argomentazione dell’AUMI, la Commissione ha riconosciuto di non aver verificato se Lamett, l’unico importatore che ha collaborato alla presente inchiesta, avesse costituito scorte nel 2024. La Commissione ha tuttavia notato che non era possibile utilizzare le importazioni di Lamett per trarre conclusioni, dal momento che rappresentavano soltanto il 6 % di tutte le importazioni dalla Cina durante il PI. La Commissione ha aggiunto che, nelle comunicazioni esposte in sintesi al considerando 354, non si contesta il fatto che le importazioni siano aumentate in modo significativo, benché il motivo addotto fosse l’opportunità di importare MWF prima dell’entrata in vigore del regolamento dell’UE sulla deforestazione. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
8.3.2.
Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo
(358)
A norma dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base è necessario che «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta» vi sia «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni».
(359)
Il volume medio mensile delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta, rilevato da Eurostat
(
31
)
, era pari a 935 477 m
2
(
32
)
. Dai dati Eurostat si evince che il volume medio mensile delle importazioni dalla RPC nel periodo compreso tra l’intero primo mese dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (giugno 2024 - dicembre 2024) era pari a 1 457 082 m
2
, ossia il 56 % in più rispetto alla media registrata durante l’intero periodo dell’inchiesta. Tale cifra era inoltre del 66 % superiore rispetto al volume medio mensile delle importazioni negli stessi mesi di calendario durante il PI (da giugno 2023 a dicembre 2023).
(360)
Se si considera il periodo compreso tra l’intero primo mese successivo all’apertura e l’intero ultimo mese precedente la registrazione delle importazioni (giugno 2024 - settembre 2024) si ottiene un volume medio mensile delle importazioni pari a 1 430 396 m
2
, ossia un dato del 53 % superiore rispetto alla media mensile registrata durante l’intero periodo dell’inchiesta. Tale cifra era inoltre del 52 % superiore rispetto al volume medio mensile delle importazioni negli stessi mesi di calendario durante il PI (da giugno 2023 a settembre 2023).
(361)
Entrambi risultati dimostrano che si è verificato un sostanziale aumento dei volumi delle importazioni successivamente all’apertura.
(362)
Questo aumento delle importazioni si è verificato a fronte di un calo del consumo pari al 5 % nel 2024 rispetto al 2023, come descritto in pubblicazioni dell’industria
(
33
)
. Si tratta di un chiaro segnale di ulteriore pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione.
(363)
In assenza di altre spiegazioni, la Commissione ha concluso che il sostanziale aumento dei volumi delle importazioni successivamente all’apertura era indicativo dell’esistenza di scorte.
(364)
Inoltre il prezzo medio mensile all’importazione nel periodo compreso tra giugno 2024 e settembre 2024 è stato di 22,22 EUR/m
2
, ossia il 4,1 % in meno rispetto al prezzo medio mensile registrato durante l’intero PI. Inoltre il prezzo medio mensile all’importazione nel periodo compreso tra giugno 2024 e dicembre 2024 era pari a 22,47 EUR/m
2
, ossia il 3 % in meno rispetto al prezzo medio mensile registrato durante l’intero PI. Tali risultati indicano che il sostanziale aumento delle importazioni cinesi si è verificato a prezzi mediamente inferiori a quelli praticati durante il PI.
(365)
In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni Fusong ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto divulgare i dati mensili delle importazioni adeguati per offrire la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
(366)
La Commissione ha osservato di aver già descritto il metodo per adeguare i quantitativi importati, espressi in metri quadri e basati su dati Eurostat, al considerando 227 del regolamento provvisorio e di aver inserito i risultati nei considerando 359 e 360. L’argomentazione è stata pertanto respinta.
(367)
Fusong ha sostenuto che, nel valutare l’aumento delle importazioni, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto del lasso di tempo che intercorre tra l’ordine e l’importazione. Amorim e Barth hanno sostenuto che la maggior parte dei quantitativi importati al giugno 2024 corrispondeva a ordini anteriori al 17 maggio 2024, e Barth ha presentato dati riservati a sostegno della sua argomentazione. AUMI, Barth, CNFPIA, Fusong e Thede & Witte hanno aggiunto che nel 2023 le importazioni sono state anormalmente basse, e pertanto non erano idonee per un confronto con i dati del 2024. L’AUMI ha affermato che l’aumento delle importazioni risultante dal confronto con i dati del 2023 si sarebbe dovuto valutare alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, come prevede l’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Fusong ha suggerito di confrontare le importazioni del 2024 con l’intero periodo preso in esame. Barth e Fusong hanno aggiunto che le condizioni di mercato avevano indotto gli importatori a costituire scorte nel 2022, e che dopo il calo del consumo nel 2023, ciò ha comportato una riduzione delle importazioni nel 2023. L’AUMI ha affermato che nel periodo in esame e nel 2024 le importazioni nel secondo semestre di questi anni sono state generalmente superiori a quelle del primo semestre, fatta eccezione per il 2023; sia l’AUMI che la CNFPIA hanno attribuito tale andamento all’impatto della crisi del Mar Rosso sul trasporto marittimo commerciale a partire dal novembre 2023. Corà Domenico ha sostenuto di aver importato nel 2024 un quantitativo inferiore rispetto al 2023.
(368)
Per quanto riguarda le argomentazioni relative all’importanza del lasso di tempo che intercorre tra la data dell’ordine e la data dell’importazione, e come si illustra ai considerando 355 e 356, la Commissione non ha ritenuto pertinente escludere dal confronto le importazioni ordinate prima della pubblicazione dell’avviso di apertura. Come osserva il Tribunale nella causa T-749/16 di cui al considerando 348, «l’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni» ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base deve essere valutato dal momento in cui gli importatori erano stati informati della possibilità che venissero successivamente applicati dazi sulle importazioni registrate: ciò significa che le importazioni effettuate a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta devono essere incluse al fine di determinare se tali importazioni, unitamente a quelle effettuate durante il periodo di registrazione, potessero compromettere l’effetto riparatore dei dazi definitivi da applicare
(
34
)
. Di conseguenza, tale argomentazione deve essere respinta.
(369)
Per quanto riguarda le argomentazioni relative alla rappresentatività del 2023 la Commissione, avendo utilizzato i dati del PI per confrontare non solo i quantitativi importati ma anche il consumo e i prezzi, ritiene che il 2023 sia appropriato. Alla luce inoltre delle comunicazioni di Barth e Fusong sulla costituzione di scorte nel 2022, nel fascicolo non vi sono elementi di prova per concludere che l’inserimento del 2022 nel calcolo avrebbe prodotto un risultato più rappresentativo. Per quanto riguarda l’argomentazione di Corà Domenico, la Commissione ha riconosciuto che alcuni importatori potrebbero aver importato quantitativi inferiori rispetto al 2023. «L’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base, deve tuttavia essere valutato globalmente al fine di determinare se le importazioni, considerate nel loro insieme, possano compromettere gravemente l’effetto riparatore dei dazi definitivi e creare quindi un ulteriore pregiudizio per l’industria dell’Unione, senza tener conto della situazione individuale e soggettiva degli specifici importatori interessati. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(370)
Amorim, Barth, Lovelin, Puderbach, Thede & Witte hanno sostenuto che l’aumento delle scorte era stato effettuato in previsione non di potenziali dazi antidumping, bensì dell’entrata in vigore del regolamento dell’UE sulla deforestazione entro la fine di dicembre 2024. Tali parti hanno sostenuto che questo nuovo regolamento ha introdotto alcuni requisiti che avrebbero reso difficile la conformità. Barth ha aggiunto che dai dati riservati presentati risultava che le importazioni erano notevolmente diminuite a partire dal novembre 2024: ciò dimostra che l’aumento delle scorte era dovuto all’entrata in vigore del regolamento dell’UE sulla deforestazione. Holz-Richter ha sostenuto che l’aumento dei quantitativi importati era dovuto alla scarsa disponibilità di MWF presso i produttori dell’UE, in particolare nel 2021 e nel 2022. L’AUMI e Puderbach hanno sostenuto che l’aumento dei quantitativi importati dalla Cina dipendeva anche dal calo delle importazioni dall’Ucraina.
(371)
La Commissione non ritiene pertinenti i motivi che hanno portato alla costituzione di scorte; indipendentemente da tali motivi infatti il risultato è che le merci sono state importate in quantità notevolmente superiori e a prezzi inferiori prima dell’entrata in vigore dei dazi provvisori. Indipendentemente dalla loro
raison d’être
, tali scorte
potrebbero «gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare»
ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(372)
Fusong e Thede & Witte hanno contestato il calo del consumo utilizzato dalla Commissione nel contesto della valutazione della condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Fusong ha indicato che il dato utilizzato è una previsione preliminare formulata dalla FEP, che la Commissione avrebbe dovuto verificare. Thede & Witte ha sostenuto che questo dato comprendeva forse una combinazione di prodotti quali il legno massiccio e il mosaico; ha inoltre presentato un comunicato stampa dell’associazione tedesca dei produttori di parquet, che indicava per la Germania un aumento delle vendite dell’8 %.
(373)
La Commissione rileva di aver utilizzato l’unico documento disponibile nel fascicolo relativo al consumo dell’Unione nel 2024, e aggiunge che le altre parti non avevano presentato ulteriori informazioni. La Commissione ha inoltre osservato che un aumento del consumo in Germania potrebbe comunque comportare un calo del consumo nell’Unione. La Commissione ha simulato uno scenario in cui nel 2024 il consumo dell’Unione sarebbe aumentato dell’8 % rispetto al 2023. Dai quantitativi importati nel 2024, basati su dati Eurostat adeguati, risulta che la quota di mercato delle importazioni cinesi sarebbe comunque aumentata e che la quota di mercato dell’industria dell’UE sarebbe diminuita. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(374)
L’AUMI e Fusong hanno affermato che il confronto dei prezzi medi mensili era troppo semplicistico, in quanto ad esempio non rifletteva le differenze nella combinazione di prodotti; hanno aggiunto che il risultato non era sufficiente per trarre conclusioni. Fusong ha poi affermato che la Commissione non aveva divulgato i dati e pertanto non è stato possibile valutare il calo dei prezzi comunicato. A parere di Barth il calo dei prezzi utilizzato dalla Commissione è irrilevante, e si potrebbe attribuire a differenze tra fattori quali i prezzi delle materie prime, i tassi di cambio delle valute o le tariffe di trasporto marittimo.
(375)
La Commissione ha osservato che i prezzi medi mensili delle importazioni sono disponibili solo tramite le statistiche di Eurostat, che non distinguono tra i diversi tipi di prodotti in esame. La Commissione nota altresì di non aver utilizzato isolatamente, nella propria valutazione, la differenza di prezzo, ma di averla invece correlata alla differenza di quantitativi importati e di consumo. A giudizio della Commissione, nella misura in cui non vi è un aumento significativo dei prezzi all’importazione, l’entità del calo non ha alcun effetto sulla valutazione. Per quanto riguarda l’argomentazione sulla disponibilità dei dati, la Commissione l’aveva già trattata al considerando 366. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(376)
Secondo Amorim la Commissione non ha dimostrato che le importazioni successive all’avviso di apertura abbiano danneggiato l’industria dell’Unione. AUMI, Amorim, CNFPIA, Fusong e Thede & Witte hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che le importazioni abbiano compromesso l’effetto riparatore delle misure. L’AUMI e la CNFPIA hanno sostenuto che, come nell’inchiesta sui prodotti piatti di acciaio laminati a freddo
(
35
)
, la Commissione avrebbe dovuto i) valutare i quantitativi delle importazioni e le quote di mercato successivi al PI, ii) analizzare l’andamento dei prezzi e l’undercutting dei prezzi dopo il PI e iii) esaminare le argomentazioni relative alla costituzione di scorte. Barth ha affermato che la maggior parte dei quantitativi importati nel secondo semestre del 2024 aveva lasciato i magazzini in quanto era stata venduta o distribuita, e ha presentato elementi di prova a sostegno di tale argomentazione. Thede & Witte ha sostenuto che la diminuzione dei quantitativi importati al novembre 2024 indicava che i prodotti importati in precedenza erano stati venduti. Tali importazioni non avrebbero pertanto potuto compromettere gli effetti riparatori della misura.
(377)
La Commissione non ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base imponessero di valutare se le importazioni successive alla pubblicazione dell’avviso di apertura avessero cagionato un pregiudizio all’industria dell’Unione. Si ricordi che l’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), impone di rilevare «un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare». Utilizzando i quantitativi importati del 2024, basati su dati Eurostat adeguati, nonché il livello di consumo, la Commissione ha stimato che la quota di mercato delle importazioni cinesi sia aumentata dal 21,5 % nel 2023 al 31,2 % nel 2024, in particolare a scapito della quota di mercato dell’industria dell’UE, che è scesa dal 67,1 % nel 2023 al 57,9 % nel 2024. La Commissione ha ritenuto che l’aumento delle scorte avesse consentito di ridurre le importazioni dopo le misure provvisorie e abbia pertanto compromesso l’effetto delle misure, giacché i quantitativi importati e le scorte non comprendevano dazi antidumping e potevano pertanto essere rivenduti a prezzi inferiori a quelli delle importazioni soggette a dazi. Per quanto riguarda i dati presentati da Barth, la Commissione ha ritenuto che non fossero sufficientemente rappresentativi per trarre conclusioni, come si indica al considerando 357. Per quanto riguarda l’argomentazione di Thede & Witte, la Commissione non ritiene che quantitativi inferiori di importazioni in un determinato mese siano un indicatore del fatto che le importazioni nei mesi precedenti fossero state vendute. La Commissione ha pertanto respinto tali argomentazioni.
(378)
L’AUMI ha sostenuto che la riscossione retroattiva dei dazi non sarebbe nell’interesse dell’Unione. AUMI, Amorim e Lovelin hanno sostenuto che la riscossione retroattiva dei dazi causerebbe un danno sproporzionato agli importatori.
(379)
La Commissione ha osservato che l’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base non prevede l’obbligo giuridico di valutare l’interesse dell’Unione. Sebbene la Commissione abbia riconosciuto che la riscossione retroattiva dei dazi danneggerà alcuni importatori, nel caso di specie sono comunque soddisfatte tutte le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione.
(380)
Su tale base la Commissione ha concluso che sussistono le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base per l’applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo. È pertanto opportuno riscuotere un dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame, che era stato sottoposto a registrazione dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733. Il livello del dazio da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere fissato al livello dei dazi provvisori istituiti a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/78, nella misura in cui essi sono inferiori al livello dei dazi definitivi istituiti a norma del presente regolamento. Qualora il dazio definitivo sia inferiore rispetto al dazio provvisorio, il dazio è ricalcolato al fine di riscuotere l’importo inferiore.
9.
MONITORAGGIO SPECIALE
(381)
Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC 4418 75 00 . La Commissione dispone nel fascicolo di elementi di prova del fatto che, al momento dell’esportazione, il prodotto in esame è talvolta erroneamente dichiarato con i codici doganali cinesi 4412 52 00 e 4412 92 00 . Questi codici si riferiscono al legno ad anima a pannello, ad anima listellata e lamellata, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere e diverso dal legno tropicale. La Commissione ha inoltre stabilito che, sebbene fosse fabbricato in Cina, quando esportato verso destinazioni diverse dall’Unione il prodotto in esame era occasionalmente etichettato come originario di un altro paese terzo. Di conseguenza, al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione, la Commissione ha ritenuto opportuno monitorare le importazioni dalla Cina di prodotti dichiarati con i codici NC 4412 52 00 e 4412 92 00 e le importazioni del prodotto in esame originarie o provenienti da altri paesi terzi.
10.
DISPOSIZIONI FINALI
(382)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
36
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(383)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pannelli assemblati per pavimenti, multistrato, di legno, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
2. L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, è la seguente:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Cina
Gruppo Forest
—
JiLin Newco Wood Industries Co., Ltd.
—
Jilin Forest Industry New Jinqiao Songlin Flooring Co., Ltd.
32,1 %
89IL
Cina
Gruppo Fusong
—
Dalian Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Diwang Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Jinlong Wooden Group Co., Ltd.
—
Fusong Jinqiu Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.
36,1 %
89IM
Cina
Gruppo Jinfa
—
Hunchun Xingjia Wooden Flooring Inc
—
Changchun Delin Wooden Floors Inc.
21,3 %
89IN
Cina
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
28,0 %
Cina
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
36,1 %
8999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte.
» Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della Cina.
4. I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto al paragrafo 1:
—
pannelli di bambù, o con almeno lo strato superiore (strato di usura) di bambù, e pannelli per pavimenti a mosaico.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 della Commissione, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
È riscosso un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato, attualmente classificati con il codice NC 4418 75 00 , originari della Repubblica popolare cinese, che sono state registrate conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733.
L’aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:
Paese d’origine
Società
Dazio antidumping definitivo
Codice addizionale TARIC
Cina
Gruppo Forest
—
JiLin Newco Wood Industries Co., Ltd.
—
Jilin Forest Industry New Jinqiao Songlin Flooring Co., Ltd.
32,1 %
89IL
Cina
Gruppo Fusong
—
Dalian Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Diwang Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Jinlong Wooden Group Co., Ltd.
—
Fusong Jinqiu Wooden Product Co., Ltd.
—
Fusong Qianqiu Wooden Product Co., Ltd.
36,1 %
89IM
Cina
Gruppo Jinfa
—
Hunchun Xingjia Wooden Flooring Inc
—
Changchun Delin Wooden Floors Inc.
21,3 %
89IN
Cina
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I
28,0 %
Cina
Tutte le altre importazioni originarie della Cina
36,1 %
8999
Articolo 4
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1
o
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale e
c)
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
GU C, C/2024/3186, 16.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3186/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2733 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2733, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2733/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/78 della Commissione, del 15 gennaio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di pavimenti di legno multistrato originari della Repubblica popolare cinese . (
GU L, 2025/78, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/78/oj
).
(
5
)
Sentenza del 21 giugno 2023,
Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione
, T-326/21, ECLI:EU:T:2023:347, punti 134-135.
(
6
)
Cfr. ad esempio:
https://www.reuters.com/markets/turkey-raises-monthly-minimum-wage-by-50-2023-2022-12-22/
.
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/58 della Commissione, del 14 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d’America in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 10 del 17.1.2022, pag. 17
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/58/oj
), considerando 95.
(
8
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2415 della Commissione, del 12 settembre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese (
GU L, 2024/2415, 13.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2415/oj
), considerando 162.
(
9
)
Gli elementi di prova fanno parte del fascicolo riservato dell’inchiesta.
(
10
)
https://www3.tcmb.gov.tr/sektor/#/en/C/162/manufacture-of-products-of-wood-cork-straw-and-plaiting-materials
.
(
11
)
Si tratta della misura utilizzata dalla Commissione per il calcolo riveduto di un congruo importo del profitto. Cfr. il considerando 76.
(
12
)
I profitti in termini assoluti non sono comparabili tra anni diversi, anche perché il numero di società incluse nella relazione varia da un anno all’altro (da 2 346 nel 2020 a 3 249 nel 2023).
(
13
)
Il coefficiente di correlazione misura la forza e la direzione di una relazione lineare tra due variabili, ad esempio il tasso di inflazione e la redditività. Il valore del coefficiente di correlazione varia da -1 a +1. Un valore positivo implica che le due variabili si muovano insieme e nella stessa direzione: all’aumentare di una variabile, aumenta anche l’altra. Per contro un valore negativo implica che all’aumentare di una variabile, l’altra diminuisce. La formula per il coefficiente di correlazione più comunemente utilizzato («coefficiente di correlazione di Pearson») è r = [ Σ (xi - mean_x)(yi - mean_y) ] / [ sqrt( Σ (xi - mean_x)
2
) * sqrt( Σ (yi - mean_y)
2
) ], dove xi e yi sono i singoli punti di dati delle variabili X e Y, mean_x è la media di tutti i valori xi, mean_y è la media di tutti i valori yi, Σ è la somma su tutti i punti di dati (da i = 1 a n) e sqrt rappresenta la radice quadrata.
(
*1
)
Fonte: Istituto di statistica turco
(
*2
)
Fonte: Banca centrale della Turchia
(
14
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 73.
(
15
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 183.
(
16
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 185.
(
17
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 188.
(
18
)
Sentenza del 2 ottobre 2024,
CCCME e a./Commissione
, T-263/22, ECLI:EU:T:2024:663, punto 184.
(
19
)
Ad esempio Orma dichiara di effettuare spedizioni in 32 paesi di cinque continenti:
https://www.orma.com.tr/en/about/
.
(
20
)
Il profitto di riferimento è stato fornito sotto forma di intervalli di valori, in quanto i dati utilizzati per calcolarlo derivano da dati sensibili relativi a solo due società.
(
21
)
Email:
TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu
; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
22
)
Sentenza dell’8 maggio 2019,
Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd/Commissione
, causa T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310.
(
23
)
Commission to register imports of all products under trade defence investigations in bid to fight unfair competition - European Commission
,
https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-register-imports-all-products-under-trade-defence-investigations-bid-fight-unfair-2024-09-24_en?prefLang=it
.
(
24
)
Sentenza dell’8 maggio 2019,
Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd/Commissione
, causa T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, cfr. in particolare i punti 29-59.
(
25
)
Sentenza dell’8 maggio 2019,
Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd/Commissione
, causa T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, cfr. in particolare il punto 72.
(
26
)
Ibidem, punto 75.
(
27
)
Se «il prodotto di cui trattasi è stato oggetto nel passato di pratiche di dumping per un periodo prolungato o l’importatore è, oppure dovrebbe essere, informato delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato».
(
28
)
Ibidem, punto 76.
(
29
)
Ibidem, punto 87.
(
30
)
Ibidem, punto 86.
(
31
)
I volumi sono stati corretti utilizzando il metodo descritto al considerando 227 del regolamento provvisorio.
(
32
)
Tale valore è dello 0,2 % superiore rispetto alla media ottenuta utilizzando la cifra di cui alla tabella 3 del regolamento provvisorio. Questa differenza irrilevante è dovuta agli adeguamenti dei dati nella banca dati di Eurostat.
(
33
)
Fonte: comunicato stampa della FEP del 27 gennaio 2025.
https://www.parquet.net/2025/01/european-parquet-market-2024.html#:~:text=At%20the%20occasion%20of%20its,under%205%25%20compared%20to%202023
.
(
34
)
Sentenza dell’8 maggio 2019,
Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd/Commissione
, causa T-749/16, ECLI:EU:T:2019:310, cfr. in particolare i punti 72-75.
(
35
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (
GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1328/oj
).
(
36
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (rifusione) (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).
ALLEGATO
Produttori esportatori della Repubblica popolare cinese che hanno collaborato non inseriti nel campione
Paese
Nome
Codice addizionale TARIC
Cina
Anhui Jinxiang Wood Technology Co., Ltd.
89IO
Anhui Sunhouse Floor Technology Co., Ltd.
89IP
Anhui Zhichang Bamboo and Wood Products Co., Ltd.
89IQ
ARTIST INTELLIGENT HOUSEHOLD CO., LTD.
89IR
BENXI FLOORING FACTORY (S.N.C.)
89IS
CENTENNIAL MENDI (JINHU) HOME FURNISHING TECHNOLOGY CO., LTD
89IT
DALIAN AMUER WOOD CO., LTD.
89IU
Dalian Deerfu Wooden Product Co., Ltd.
89IV
DALIAN DUNCHENG WOOD INDUSTRY CO., LTD.
89IW
DALIAN HANCHUAN WOOD PRODUCTS CO., LTD.
89IX
DALIAN HANDIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD.
89IY
DALIAN HUIYUE WOOD CO., LTD.
89IZ
DALIAN JAENMAKEN WOOD INDUSTRY CO., LTD.
89JA
DALIAN JINDA WOOD PRODUCTS CO., LTD.
89JB
DALIAN KEMIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD.
89JC
DALIAN MUSEN WOOD CO., LTD.
89JD
Dalian New Sanlin Flooring Co., Ltd.
89JE
DALIAN OUXIANG WOOD CO., LTD.
89JF
Dalian Penghong Floor Products Co., Ltd.
89JG
DALIAN RUIJIAN WOOD INDUSTRY CO., LTD.
89JH
DALIAN SHENGCHUANG WOOD INDUSTRY CO., LTD.
89JI
DALIAN SHENGYU SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
89JJ
Dalian Shumaike Floor Manufacturing Co., Ltd.
89JK
Dalian Universal Wood Products Co.,Ltd.
89JL
DALIAN XINJIAZHOU WOOD PRODUCTS CO., LTD.
89JM
DALIAN YOU MING WOOD BUSINESS CO., LTD.
89JN
Muling Kemian Wood Industry CO., LTD
89JO
DeHua TB New Decoration Material Co, Ltd.
89JP
Deqing Shengfei Wood Co., Ltd.
89JQ
Dunhua Shengda Wood Industry Co., Ltd.
89JR
FUSHUN FUSEN JINFENG WOODEN PRODUCTS CO.,LTD.
89JS
Fushun Handu Import & Export Co., Ltd.
89JT
Fusong County Huayi Wooden Co., Ltd.
89JU
Fusong Huasong Wooden Co., Ltd.
89JV
HaiLin LinJing Wooden Products Co., Ltd.
89JX
HUNCHUN FOREST WOLF WOODEN INDUSTRY CO., LTD
89JY
HUZHOU AMIRA WOOD CO., LTD.
89JZ
Jesonwood Forest Products (ZJ) Co., Ltd.
89KB
Jiangsu Mingle Flooring Co., Ltd.
89KC
Jiangsu ShengYu Flooring Co., Ltd.
89KD
Jiangsu Wanli Wooden Co., Ltd.
89KE
JIANGSU ZHUOYI HOME FURNISHING TECHNOLOGY CO., LTD.
89KF
Jiashan On-Line Lumber Co., Ltd.
89KG
JILIN CITY XIN JINGKAI WOOD CO., LTD.
89KH
Jilin Jiahe Wood Industry Co.,Ltd
89KI
JILIN XINYUAN WOODEN INDUSTRY CO., LTD
89KJ
KINGMAN WOOD INDUSTRY CO.,LTD
89KK
Muling City Yihe Wood Co., Ltd
89KL
NEW GARDEN SMART HOME TECHNOLOGY CO., LTD
89KM
Ning’an City Shengchang Wood Industry Co.,Ltd
89KN
SHANDONG LONGTENG WOOD CO., LTD
89KO
Shaoxing Haohua Timber Industry Co., Ltd
89KP
Sino-Maple (Jiangsu) Co., Ltd
89KQ
SUIFENHE JINLIN WOOD INDUSTRY CO.,LTD.
89KR
SUZHOU DONGDA WOOD CO.,LTD
89KS
Suzhou Duolun Wood Industry Co.,Ltd.
89KT
TONGXIANG SHENGGONG TIMBER INDUSTRY CO., LTD..
89KU
Xuzhou Changlin Floors Co., Ltd
89KV
Yekalon Mills
89KW
Zhejiang Changfang Wooden Co.,Ltd.
89KX
Zhejiang Guolian Floor Co., Ltd.
89KY
Zhejiang Lingge Wood Co., Ltd.
89KZ
Zhejiang Longsen Lumbering Co., Ltd.
89LA
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1342/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La selezione del paese rappresentativo è disciplinata dall'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento antidumping UE 2016/1036 e rappresenta un elemento cruciale nella determinazione del valore normale e del margine di dumping. Commercialisti e consulenti che assistono importatori ed esportatori devono comprendere come la Commissione valuta l'analogia dello sviluppo economico, l'attendibilità dei dati finanziari, l'assenza di distorsioni significative e la rappresentatività del settore. La scelta del paese rappresentativo incide direttamente sul calcolo dei costi di produzione esenti da distorsioni, sulle SGAV, sui profitti di riferimento e, di conseguenza, sul margine di dumping e sull'importo dei dazi antidumping definitivi.
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