Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1382 of 2 September 2019 amending certain Regulations imposing anti-dumping or anti-subsidy measures on certain steel products subject to safeguard measures
Testo normativo
3.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 227/1
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1382 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2019
che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,
previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia,
considerando quanto segue:
1.
CONTESTO E PROCEDURA
(1)
Con il regolamento (UE) 2019/159
(
2
)
la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017.
(2)
Per alcune delle categorie di prodotti oggetto delle misure di salvaguardia sono attualmente in vigore misure antidumping e/o compensative. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dalle misure di salvaguardia, sulle stesse importazioni di tali prodotti dovrebbero essere pagati sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping o compensativo. Come evidenziato nel regolamento (UE) 2019/159
(
3
)
, tale cumulo di misure antidumping e/o antisovvenzioni e misure di salvaguardia istituite dal medesimo regolamento può comportare un effetto sugli scambi maggiore rispetto a quanto auspicabile, rendendo necessario un esame a tempo debito.
(3)
Il 24 aprile 2019 la Commissione ha quindi pubblicato un avviso
(
4
)
concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia sulle categorie di prodotti in questione. Per comodità di riferimento tali categorie di prodotti sono elencate nell'allegato 1.A. Nell'avviso del 24 aprile 2019 la Commissione ha confermato che sussistono motivi per ritenere che la combinazione di tali misure potrebbe avere realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477 e che, al fine di garantire la proporzionalità delle misure in questione, è opportuno modificare le misure antidumping e compensative in vigore per le categorie di prodotti sulle quali gravano anche misure di salvaguardia.
(4)
Nello stesso avviso la Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle suddette considerazioni.
2.
OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE
(5)
La Commissione ha ricevuto osservazioni da 12 parti interessate e ha debitamente considerato le loro argomentazioni. Tali parti comprendono cinque produttori esportatori, un governo di un paese terzo, un'associazione europea di produttori di acciaio, quattro utilizzatori o importatori di acciaio nell'UE e un'associazione di utilizzatori di acciaio.
(6)
La maggioranza delle parti interessate ha convenuto che la combinazione di misure antidumping o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia sugli stessi prodotti potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione. Alcune parti interessate osservano che tale combinazione di misure potrebbe comportare un onere eccessivo per determinati produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato dell'Unione.
(7)
Un importatore della Lituania ha convenuto sul fatto che la combinazione di misure antidumping/antisovvenzioni e di misure di salvaguardia non è auspicabile e ha richiesto la correzione retroattiva dell'effetto combinato delle misure mediante rimborso all'importatore dell'importo eccedente del dazio pagato.
(8)
In risposta a tale richiesta la Commissione ha osservato che l'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/477 limita chiaramente tutte le misure prese a norma del medesimo regolamento disponendo che esse si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e che, salvo diverse disposizioni della Commissione, non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Visto che gli eventuali effetti derivanti dal presente riesame sono quindi limitati a un'applicazione futura delle misure concomitanti in questione, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta.
(9)
Un produttore esportatore della Russia ha sostenuto che, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto ed evitare a tutti i costi l'effetto combinato di misure antidumping e/o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia, la Commissione dovrebbe modificare immediatamente le misure antidumping in vigore indipendentemente dal fatto che i contingenti tariffari relativi ai prodotti oggetto della salvaguardia in questione siano esauriti o meno.
(10)
Detto produttore esportatore ha fatto riferimento specificatamente ai dazi antidumping su taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina, istituiti dal regolamento (UE) 2017/1795 della Commissione
(
5
)
.
(11)
A tale proposito la Commissione ha ricordato che le misure di salvaguardia si attivano solo in seguito all'esaurimento del livello pertinente del contingente tariffario (specifico o erga omnes) e all'imposizione del dazio tariffario oltre contingente applicabile. La Commissione ritiene che fino a quel momento, al fine di porre rimedio agli effetti delle importazioni sleali oggetto di dumping/sovvenzioni, continui ad essere necessario e giustificato l'intero livello delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili. La questione dell'effetto combinato diventa quindi pertinente solo in seguito al superamento della soglia quantitativa applicabile e all'applicazione dei dazi di salvaguardia supplementari.
(12)
In un'ulteriore osservazione la Commissione ha aggiunto che il livello delle importazioni delle categorie di prodotti esportati dal produttore esportatore russo è rimasta finora al di sotto del livello del contingente tariffario applicabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
(13)
Diverse parti interessate hanno sostenuto di essere soggette a doppie misure correttive, dato che ad alcuni prodotti originari degli Stati Uniti si applicano sia il dazio tariffario oltre contingente sia le cosiddette «misure di riequilibrio» istituite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione
(
6
)
. Esse hanno pertanto sostenuto che, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sospendere anche dette misure di riequilibrio.
(14)
La Commissione ha osservato che, sostanzialmente, le «misure di riequilibrio» e le misure antidumping/antisovvenzioni perseguono obiettivi strategici diversi e non rientrano quindi nell'ambito di un riesame volto a valutare la proporzionalità delle misure antidumping/antisovvenzioni in combinazione con le misure di salvaguardia introdotte dal regolamento (UE) 2019/159. A tale proposito si ricorda che le misure antidumping/antisovvenzioni mirano a contrastare azioni commerciali «sleali» da parte di specifici operatori o paesi. Per contro le «misure di riequilibrio» mirano a ripristinare l'equilibrio tra le concessioni e gli obblighi in essere tra l'Unione e un altro membro dell'OMC mediante la sospensione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti
(
7
)
a seguito di un intervento unilaterale intrapreso dal membro dell'OMC che perturba tale equilibrio tra concessioni e obblighi. Ciò trova altresì riscontro nelle diverse basi giuridiche di queste ultime misure, nello specifico il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
8
)
. Le disposizioni del regolamento (UE) 2015/477, che costituisce la base giuridica del presente regolamento, si riferiscono unicamente all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia sulle stesse categorie di prodotti, nel caso specifico quelle di cui all'allegato 1.A. Date la diversa situazione di fondo e la finalità delle diverse misure, una sospensione delle «misure di riequilibrio» in questione esula dall'ambito di applicazione del presente riesame. L'effetto combinato di misure di salvaguardia e misure di riequilibrio non può pertanto essere affrontato nell'ambito del quadro giuridico specifico del regolamento (UE) 2015/477. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta.
3.
CONCLUSIONI
(15)
Sulla base di quanto precede e avendo debitamente tenuto conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione conferma che sussistono motivi sufficienti per ritenere che la combinazione dei dazi antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento (UE) 2019/159 per le categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A avrebbe realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477. La Commissione ritiene pertanto che sia opportuno introdurre misure volte a impedire l'applicazione concomitante, per le categorie di prodotti di acciaio di cui all'allegato 1.A, delle misure antidumping e/o compensative di cui all'allegato 2 e del dazio tariffario oltre contingente.
(16)
Di conseguenza, nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A diventi applicabile l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 e questa superi l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo (il valore più elevato tra le due) applicabile alle stesse categorie di prodotti, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente. In altre parole, in uno scenario in cui il dazio tariffario oltre contingente sia pari al 25 % e l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti sia pari al 10 %, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente. In tal caso la riscossione della misura antidumping e/o antisovvenzioni applicabile è sospesa durante il periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente.
(17)
Nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A diventi applicabile l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 e questa sia inferiore all'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti, il dazio tariffario oltre contingente dovrebbe essere corrisposto in toto ed integrato dalla differenza tra il dazio tariffario oltre contingente e il livello del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore (il valore più elevato tra i due), secondo quanto indicato nell'allegato 2. In altre parole, nel caso in cui il dazio tariffario oltre contingente sia pari al 25 % e il valore più elevato dell'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o dazio compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti sia pari al 35 %, il dazio tariffario oltre contingente del 25 % dovrebbe essere integrato dalla differenza del 10 % tra il dazio tariffario oltre contingente e l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile. In una tale situazione, la riscossione della parte della misura antidumping e/o antisovvenzioni non applicabile dovrebbe essere sospesa in modo da garantire che l'effetto combinato delle due misure non superi il livello più elevato del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore.
(18)
Per evitare dubbi, una volta che il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia cessa di applicarsi, la sospensione della riscossione della rispettiva misura antidumping/antisovvenzioni cessa anch'essa con effetto immediato. Da quel momento in poi, la riscossione delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili si applica come di consueto.
(19)
Nel caso in cui allo stesso prodotto originario di determinati paesi siano applicabili misure antidumping e antisovvenzioni combinate, le modalità di applicazione di tali misure al fine di evitare un doppio conteggio sono indicate nei regolamenti pertinenti di cui all'allegato 1.B. Nel caso in cui l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente sia inferiore ai dazi antidumping e compensativi combinati, l'applicazione di quest'ultimo tipo di dazi (o di parte di essi) ha la precedenza sul primo.
(20)
Nel caso in cui le misure antidumping e/o antisovvenzioni applicabili consistevano in un dazio fisso, la Commissione lo ha convertito in un dazio ad valorem e ha confrontato il dazio ad valorem risultante con il dazio tariffario oltre contingente. Nel caso in cui il dazio ad valorem risultante era superiore al dazio tariffario oltre contingente, il dazio antidumping e/o antisovvenzioni ridotto a norma del considerando 16 è stato convertito nuovamente in dazio fisso.
(21)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e superi l'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma dei regolamenti di cui all'allegato 1.B del presente regolamento è sospesa.
3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2.
4. La parte dell'importo dei dazi antidumping/antisovvenzioni non riscossi a norma del paragrafo 2 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159.
Articolo 2
Le misure adottate a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e non hanno effetto retroattivo.
Le misure adottate a norma del presente regolamento non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima della sua data di entrata in vigore.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2019
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11
.
(
2
)
GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27
.
(
3
)
GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 53
, considerando 186.
(
4
)
GU C 146 del 26.4.2019, pag. 5
.
(
5
)
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
.
(
6
)
GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5
.
(
7
)
Regolamenti (UE) 2018/724 (
GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14
) e (UE) 2018/886 della Commissione.
(
8
)
GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50
.
ALLEGATO 1.A
Elenco delle categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive
Numero di prodotto
Categoria di prodotto
Codici NC
1
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99
2
Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00
3
Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80
4
Fogli rivestiti di metallo
7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70
5
Fogli a rivestimento organico
7210 70 80 , 7212 40 80
6
Prodotti stagnati
7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20
7
Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60
8
Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00
9
Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80
10
Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
7219 21 10 , 7219 21 90
12
Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00
13
Barre di rinforzo
7214 20 00 , 7214 99 10
14
Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90
15
Vergelle di acciai inossidabili
7221 00 10 , 7221 00 90
16
Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95
17
Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90
18
Palancole
7301 10 00
19
Materiale ferroviario
7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00
20
Tubi gas
7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77
21
Profilati cavi
7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99
22
Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99
24
Altri tubi senza saldatura
7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00
25
Grandi tubi saldati
7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00
26
Altri tubi saldati
7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00
27
Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80
28
Fili di acciai non legati
7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90
ALLEGATO 1.B
Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia
1)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1795 DELLA COMMISSIONE, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
);
2)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/969 DELLA COMMISSIONE, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
);
3)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (
GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1
);
4)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16
);
5)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/687 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5
);
6)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/688 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39
);
7)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18
);
8)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1429 DELLA COMMISSIONE, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (
GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10
);
9)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70
);
10)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (
GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6
);
11)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1141 DELLA COMMISSIONE, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2
);
12)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1846 DELLA COMMISSIONE, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (
GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9
);
13)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/110 DELLA COMMISSIONE, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (
GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6
);
14)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15
);
15)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE, del 1
o
ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20
);
16)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3
);
17)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25
); e
18)
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12
).
ALLEGATO 2
Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia
ALLEGATO 2.1
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (
GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Aliquota del dazio definitivo – in EUR per tonnellata netta
Equivalente in dazio ad valorem dell'aliquota del dazio
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia – in EUR per tonnellata netta
Brasile
ArcelorMittal Brasil SA.
C210
54,5
16,3 %
0,00
Brasile
Aperam Inox América do Sul SA.
C211
54,5
16,3 %
0,00
Brasile
Companhia Siderúrgica Nacional
C212
53,4
15,70 %
0,00
Brasile
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS)
C213
63
17,50 %
0,00
Brasile
Gerdau Açominas SA.
C214
55,8
—
0,00
Brasile
Tutte le altre società brasiliane
C999
63
17,50 %
0,00
Iran
Mobarakeh Steel Company
C215
57,5
17,90 %
0,00
Iran
Tutte le altre società iraniane
C999
57,5
17,90 %
0,00
Russia
Novolipetsk Steel
C216
53,3
15 %
0,00
Russia
Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK)
C217
96,5
33 %
23,39
Russia
PAO Severstal
C218
17,6
5,30 %
0,00
Russia
Tutte le altre società russe
C999
96,5
33 %
23,39
Ucraina
Metinvest Group
C219
60,5
19,40 %
0,00
Ucraina
Tutte le altre società ucraine
C999
60,5
19,40 %
0,00
ALLEGATO 2.2
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio compensativo definitivo originario
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Bengang Steel Plates Co., Ltd.
C157
28,10 %
0,00 %
3,10 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.
C158
7,80 %
10,30 %
0,00 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch
C159
7,80 %
10,30 %
0,00 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch
C160
7,80 %
10,30 %
0,00 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd
C161
4,60 %
31,30 %
4,60 %
6,30 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd
C162
4,60 %
31,30 %
4,60 %
6,30 %
Repubblica popolare cinese
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd
C164
31,50 %
0,00 %
6,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch
C208
31,50 %
0,00 %
6,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Angang Steel Company Limited
C150
17,10 %
10,80 %
2,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
C151
35,90 %
0,00 %
10,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.
C147
35,90 %
0,00 %
10,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.
C163
35,90 %
0,00 %
10,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd
C165
17,10 %
10,80 %
2,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Rizhao Steel Wire Co., Ltd.
C166
17,10 %
10,80 %
2,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Rizhao Baohua New Material Co.,
C167
17,10 %
10,80 %
2,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.
C168
35,90 %
0,00 %
10,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
C156
17,10 %
10,80 %
2,90 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
C999
35,90 %
0,00 %
10,90 %
0,00 %
ALLEGATO 2.3
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (
GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Angang Steel Company Limited, Anshan
C097
19,70 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin
C098
19,70 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang
C103
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan
C104
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai
C105
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing
C106
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi
C107
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi
C108
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan
C109
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan
C110
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin
C111
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang
C112
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City
C113
20,50 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
C999
22,10 %
0,00 %
Russia
Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk
C099
18,70 %
0,00 %
Russia
PAO Severstal, Cherepovets
C100
34 %
9,00 %
Russia
Tutte le altre società
C999
36,10 %
11,10 %
ALLEGATO 2.4
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16
)
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Hesteel Co., Ltd Handan Branch
C227
27,8 %
2,80 %
Repubblica popolare cinese
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd
C158
27,8 %
2,80 %
Repubblica popolare cinese
Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch
C159
27,8 %
2,80 %
Repubblica popolare cinese
Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd
C228
27,8 %
2,80 %
Repubblica popolare cinese
Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd
C229
17,2 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd
C164
17,2 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd
C230
27,9 %
2,90 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd
C112
27,9 %
2,90 %
Repubblica popolare cinese
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.
C312
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Angang Steel Company Limited
C313
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
TKAS Auto Steel Company Ltd.
C314
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.
C315
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Bengang Steel Plates Co., Ltd.
C316
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.
C317
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.
C318
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.
C319
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.
C320
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.
C321
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.
C322
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.
C323
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.
C324
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.
C325
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Yieh Phui (China) Technomaterial Co.
C326
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.
C327
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.
C328
26,1 %
1,10 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
C999
27,9 %
2,90 %
ALLEGATO 2.5
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5–38
).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio compensativo definitivo originario
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Union Steel China
B311
13,7 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd
B312
29,7 %
26,1 %
29,7 %
1,1 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd
B313
23,8 %
5,9 %
4,7 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Angang Steel Company Limited
B314
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Anyang Iron Steel Co. Ltd
B315
26,8 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd
B316
26,8 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.
B317
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Changshu Everbright Material Technology Co. Ltd.
B318
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.
B319
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.
B320
26,8 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.
B321
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.
B322
26,8 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.
B323
26,8 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Jigang Group Co., Ltd.
B324
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Maanshan Iron&Steel Company Limited
B325
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.
B326
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Shandong Guanzhou Co. Ltd.
B327
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.
B328
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Tangshan Iron e Steel Group Co.Ltd.
B329
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.
B330
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Wuhan Iron And Steel Company Limited
B331
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.
B332
26,8 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.
B333
26,8 %
0,0 %
1,8 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.
B334
26,8 %
16,2 %
18,0 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
B999
44,7 %
13,6 %
33,3 %
0,0 %
ALLEGATO 2.6
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.
C143
73,1 %
48,10 %
Repubblica popolare cinese
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd
C144
65,1 %
40,10 %
Repubblica popolare cinese
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd
C145
73,7 %
48,70 %
Repubblica popolare cinese
Angang Steel Company Limited
C150
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.
C151
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.
C146
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Jiangsu Tiangong Tools Company Limited
C155
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.
C147
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.
C154
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.
C152
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.
C153
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company
C149
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.
C156
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.
C148
70,6 %
45,60 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
C999
73,7 %
48,70 %
ALLEGATO 2.7
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (
GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City
C024
24,4 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City
C025
24,4 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou
C026
24,6 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo
C027
24,6 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin
C028
24,6 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City
C029
24,6 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
C999
25,3 %
0,3 %
Taiwan
Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City
C030
0,0 %
0,0 %
Taiwan
Tutte le altre società
C999
6,8 %
0,0 %
ALLEGATO 2.8
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (
GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin
C060
18,4 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin
C061
18,4 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang
C062
22,5 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang
C063
22,5 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang
C064
22,5 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang
C065
22,5 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
C999
22,5 %
0,0 %
ALLEGATO 2.9
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia (
GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6
).
Paese
Società
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Bielorussia
Tutte le società
10,60 %
0,0 %
ALLEGATO 2.10
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2
).
Paese
Società
Città
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio compensativo definitivo originario
Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia
India
Chandan Steel Ltd., Mumbai
B002
3,4 %
0,0 %
India
Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai
B003
3,3 %
0,0 %
India
Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra
B004
0,0 %
0,0 %
India
Ambica Steel Ltd.
New Delhi
B005
4,0 %
0,0 %
India
Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.
Navi-Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
Chase Bright Steel Ltd.
Navi-Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
D.H. Exports Pvt. Ltd.
Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
Facor Steels Ltd.
Nagpur
B005
4,0 %
0,0 %
India
Global Smelters Ltd.
Kanpur
B005
4,0 %
0,0 %
India
Indian Steel Works Ltd.
Navi-Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
Jyoti Steel Industries Ltd.
Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
Laxcon Steels Ltd.
Ahmedabad
B005
4,0 %
0,0 %
India
Meltroll Engineering Pvt. Ltd.
Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
Mukand Ltd.
Thane
B005
4,0 %
0,0 %
India
Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.
Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
Panchmahal Steel Ltd.
Kalol
B005
4,0 %
0,0 %
India
Raajratna Metal Industries Ltd.
Ahmedabad
B005
4,0 %
0,0 %
India
Rimjhim Ispat Ltd.
Kanpur
B005
4,0 %
0,0 %
India
Sindia Steels Ltd.
Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
SKM Steels Ltd.
Mumbai
B005
4,0 %
0,0 %
India
Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.
Thane
B005
4,0 %
0,0 %
India
Shah Alloys Ltd.
Gandhinagar
B005
4,0 %
0,0 %
India
Tutte le altre società
B999
4,0 %
0,0 %
ALLEGATO 2.11
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846 della Commissione, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (
GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Valin Group
A930
7,9 %
0 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
A999
24,0 %
0 %
ALLEGATO 2.12
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 (
GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Tutte le società
—
90,60 %
65,6 %
Russia
Gruppo TMK (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works)
A892
16,80 %
0,0 %
Russia
Gruppo OMK (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant)
A893
10,10 %
0,0 %
Russia
Tutte le altre società
A999
20,50 %
0,0 %
Bielorussia
Tutte le società
—
38,10 %
13,1 %
ALLEGATO 2.13
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu
B120
71,9 %
46,9 %
Repubblica popolare cinese
Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan
B118
48,3 %
23,3 %
Repubblica popolare cinese
Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong
B119
48,6 %
23,6 %
Repubblica popolare cinese
Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui,
B 236
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou,
B 237
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou,
B 238
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou,
B 239
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou,
B 240
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou,
B 241
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing,
B 242
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin
B 243
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,
B 244
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai,
B 245
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,
B 246
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai,
B 247
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai,
B 248
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai,
B 249
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou,
B 250
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou,
B 251
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing,
B 252
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing,
B 253
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou,
B 254
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui,
B 255
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui,
B 256
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City,
B 257
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,
B 258
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou,
B 259
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui,
B 260
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town,
B 261
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou,
B 262
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui,
B 263
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town.
B 264
56,9 %
31,9 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
B999
71,9 %
46,9 %
ALLEGATO 2.14
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1
o
ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Russia
Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works
A741
24,1 %
0,0 %
Russia
OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,
OAO Sinarsky Pipe
Plant e OAO Seversky Tube Works
A859
28,7 %
3,7 %
Russia
Tutte le altre società
A999
35,8 %
10,8 %
Ucraina
OJSC Dnepropetrovsk Tube Works
A742
12,3 %
0,0 %
Ucraina
LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky
Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)
A743
13,8 %
0,0 %
Ucraina
CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist
A744
25,7 %
0,7 %
Ucraina
Tutte le altre società
A999
25,7 %
0,7 %
ALLEGATO 2.15
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.
C171
29,2 %
4,2 %
Repubblica popolare cinese
Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.
C172
54,9 %
29,9 %
Repubblica popolare cinese
Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.
C173
39,9 %
14,9 %
Repubblica popolare cinese
Hengyang Valin MPM Co., Ltd.
C174
48,2 %
23,2 %
Repubblica popolare cinese
Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.
C204
41,4 %
16,4 %
Repubblica popolare cinese
Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.
C998
45,6 %
20,6 %
Repubblica popolare cinese
Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.
C998
45,6 %
20,6 %
Repubblica popolare cinese
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd
C998
45,6 %
20,6 %
Repubblica popolare cinese
Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd
C998
45,6 %
20,6 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.
C998
45,6 %
20,6 %
Repubblica popolare cinese
TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd
C998
45,6 %
20,6 %
Repubblica popolare cinese
Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.
C998
45,6 %
20,6 %
Repubblica popolare cinese
Tutti gli altri produttori
C999
54,9 %
29,9 %
ALLEGATO 2.16
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/251 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25
).
Paese
Società
Città
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., Qingzhou, RPC
A949
17,7 %
0,0 %
Repubblica popolare cinese
Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd
Handan
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Hengyang Valin MPM Co., Ltd
Hengyang
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd
Hengyang
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd
Zhangjiagang
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory
Jiangyin
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Jiangyin Metal Tube Making Factory
Jiangyin
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd
Chengdu
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Shenyang Xinda Co., Ltd
Shenyang
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Suzhou Seamless Steel Tube Works
Suzhou
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)
Tianjin
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd
Wuxi
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd
Wuxi
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd
Wuxi
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd
Zhangjiagang
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd
Zhangjiagang
A950
27,2 %
2,2 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
A999
39,2 %
14,2 %
ALLEGATO 2.17
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (
GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12
).
Paese
Società
Codice aggiuntivo TARIC
Dazio antidumping definitivo originario
Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Repubblica popolare cinese
Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao
A899
0,00 %
0,00 %
Repubblica popolare cinese
Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang
A952
31,10 %
6,10 %
Repubblica popolare cinese
Tutte le altre società
A999
46,20 %
21,20 %
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1382/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.