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Regolamento UE 1382/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

Pubblicato: 02/09/2019 In vigore dal: 02/09/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1382 of 2 September 2019 amending certain Regulations imposing anti-dumping or anti-subsidy measures on certain steel products subject to safeguard measures

Testo normativo

3.9.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 227/1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1382 DELLA COMMISSIONE del 2 settembre 2019 che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia, previa consultazione del comitato per le misure di salvaguardia, considerando quanto segue: 1. CONTESTO E PROCEDURA (1) Con il regolamento (UE) 2019/159 ( 2 ) la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017. (2) Per alcune delle categorie di prodotti oggetto delle misure di salvaguardia sono attualmente in vigore misure antidumping e/o compensative. Di conseguenza, una volta esauriti i contingenti tariffari stabiliti dalle misure di salvaguardia, sulle stesse importazioni di tali prodotti dovrebbero essere pagati sia il dazio tariffario oltre contingente sia il dazio antidumping o compensativo. Come evidenziato nel regolamento (UE) 2019/159 ( 3 ) , tale cumulo di misure antidumping e/o antisovvenzioni e misure di salvaguardia istituite dal medesimo regolamento può comportare un effetto sugli scambi maggiore rispetto a quanto auspicabile, rendendo necessario un esame a tempo debito. (3) Il 24 aprile 2019 la Commissione ha quindi pubblicato un avviso ( 4 ) concernente i potenziali effetti combinati delle misure antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia sulle categorie di prodotti in questione. Per comodità di riferimento tali categorie di prodotti sono elencate nell'allegato 1.A. Nell'avviso del 24 aprile 2019 la Commissione ha confermato che sussistono motivi per ritenere che la combinazione di tali misure potrebbe avere realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477 e che, al fine di garantire la proporzionalità delle misure in questione, è opportuno modificare le misure antidumping e compensative in vigore per le categorie di prodotti sulle quali gravano anche misure di salvaguardia. (4) Nello stesso avviso la Commissione ha invitato le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni in merito alle suddette considerazioni. 2. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni da 12 parti interessate e ha debitamente considerato le loro argomentazioni. Tali parti comprendono cinque produttori esportatori, un governo di un paese terzo, un'associazione europea di produttori di acciaio, quattro utilizzatori o importatori di acciaio nell'UE e un'associazione di utilizzatori di acciaio. (6) La maggioranza delle parti interessate ha convenuto che la combinazione di misure antidumping o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia sugli stessi prodotti potrebbe avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione. Alcune parti interessate osservano che tale combinazione di misure potrebbe comportare un onere eccessivo per determinati produttori esportatori che intendono esportare nell'Unione, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato dell'Unione. (7) Un importatore della Lituania ha convenuto sul fatto che la combinazione di misure antidumping/antisovvenzioni e di misure di salvaguardia non è auspicabile e ha richiesto la correzione retroattiva dell'effetto combinato delle misure mediante rimborso all'importatore dell'importo eccedente del dazio pagato. (8) In risposta a tale richiesta la Commissione ha osservato che l'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/477 limita chiaramente tutte le misure prese a norma del medesimo regolamento disponendo che esse si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e che, salvo diverse disposizioni della Commissione, non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di tale data. Visto che gli eventuali effetti derivanti dal presente riesame sono quindi limitati a un'applicazione futura delle misure concomitanti in questione, l'argomentazione del produttore esportatore è stata respinta. (9) Un produttore esportatore della Russia ha sostenuto che, al fine di garantire la prevedibilità e la certezza del diritto ed evitare a tutti i costi l'effetto combinato di misure antidumping e/o antisovvenzioni e di misure di salvaguardia, la Commissione dovrebbe modificare immediatamente le misure antidumping in vigore indipendentemente dal fatto che i contingenti tariffari relativi ai prodotti oggetto della salvaguardia in questione siano esauriti o meno. (10) Detto produttore esportatore ha fatto riferimento specificatamente ai dazi antidumping su taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina, istituiti dal regolamento (UE) 2017/1795 della Commissione ( 5 ) . (11) A tale proposito la Commissione ha ricordato che le misure di salvaguardia si attivano solo in seguito all'esaurimento del livello pertinente del contingente tariffario (specifico o erga omnes) e all'imposizione del dazio tariffario oltre contingente applicabile. La Commissione ritiene che fino a quel momento, al fine di porre rimedio agli effetti delle importazioni sleali oggetto di dumping/sovvenzioni, continui ad essere necessario e giustificato l'intero livello delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili. La questione dell'effetto combinato diventa quindi pertinente solo in seguito al superamento della soglia quantitativa applicabile e all'applicazione dei dazi di salvaguardia supplementari. (12) In un'ulteriore osservazione la Commissione ha aggiunto che il livello delle importazioni delle categorie di prodotti esportati dal produttore esportatore russo è rimasta finora al di sotto del livello del contingente tariffario applicabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta. (13) Diverse parti interessate hanno sostenuto di essere soggette a doppie misure correttive, dato che ad alcuni prodotti originari degli Stati Uniti si applicano sia il dazio tariffario oltre contingente sia le cosiddette «misure di riequilibrio» istituite a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/886 della Commissione ( 6 ) . Esse hanno pertanto sostenuto che, nell'ambito di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe sospendere anche dette misure di riequilibrio. (14) La Commissione ha osservato che, sostanzialmente, le «misure di riequilibrio» e le misure antidumping/antisovvenzioni perseguono obiettivi strategici diversi e non rientrano quindi nell'ambito di un riesame volto a valutare la proporzionalità delle misure antidumping/antisovvenzioni in combinazione con le misure di salvaguardia introdotte dal regolamento (UE) 2019/159. A tale proposito si ricorda che le misure antidumping/antisovvenzioni mirano a contrastare azioni commerciali «sleali» da parte di specifici operatori o paesi. Per contro le «misure di riequilibrio» mirano a ripristinare l'equilibrio tra le concessioni e gli obblighi in essere tra l'Unione e un altro membro dell'OMC mediante la sospensione di concessioni o altri obblighi sostanzialmente equivalenti ( 7 ) a seguito di un intervento unilaterale intrapreso dal membro dell'OMC che perturba tale equilibrio tra concessioni e obblighi. Ciò trova altresì riscontro nelle diverse basi giuridiche di queste ultime misure, nello specifico il regolamento (UE) n. 654/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) . Le disposizioni del regolamento (UE) 2015/477, che costituisce la base giuridica del presente regolamento, si riferiscono unicamente all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia sulle stesse categorie di prodotti, nel caso specifico quelle di cui all'allegato 1.A. Date la diversa situazione di fondo e la finalità delle diverse misure, una sospensione delle «misure di riequilibrio» in questione esula dall'ambito di applicazione del presente riesame. L'effetto combinato di misure di salvaguardia e misure di riequilibrio non può pertanto essere affrontato nell'ambito del quadro giuridico specifico del regolamento (UE) 2015/477. Di conseguenza l'argomentazione è stata respinta. 3. CONCLUSIONI (15) Sulla base di quanto precede e avendo debitamente tenuto conto di tutte le osservazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione conferma che sussistono motivi sufficienti per ritenere che la combinazione dei dazi antidumping e/o antisovvenzioni e delle misure di salvaguardia istituite dal regolamento (UE) 2019/159 per le categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A avrebbe realmente un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale dell'Unione, come stabilito nel regolamento (UE) 2015/477. La Commissione ritiene pertanto che sia opportuno introdurre misure volte a impedire l'applicazione concomitante, per le categorie di prodotti di acciaio di cui all'allegato 1.A, delle misure antidumping e/o compensative di cui all'allegato 2 e del dazio tariffario oltre contingente. (16) Di conseguenza, nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A diventi applicabile l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 e questa superi l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo (il valore più elevato tra le due) applicabile alle stesse categorie di prodotti, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente. In altre parole, in uno scenario in cui il dazio tariffario oltre contingente sia pari al 25 % e l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti sia pari al 10 %, è riscosso solo il dazio tariffario oltre contingente. In tal caso la riscossione della misura antidumping e/o antisovvenzioni applicabile è sospesa durante il periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente. (17) Nel caso in cui alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1.A diventi applicabile l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 e questa sia inferiore all'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti, il dazio tariffario oltre contingente dovrebbe essere corrisposto in toto ed integrato dalla differenza tra il dazio tariffario oltre contingente e il livello del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore (il valore più elevato tra i due), secondo quanto indicato nell'allegato 2. In altre parole, nel caso in cui il dazio tariffario oltre contingente sia pari al 25 % e il valore più elevato dell'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o dazio compensativo applicabile alle stesse categorie di prodotti sia pari al 35 %, il dazio tariffario oltre contingente del 25 % dovrebbe essere integrato dalla differenza del 10 % tra il dazio tariffario oltre contingente e l'equivalente aliquota del dazio antidumping e/o compensativo applicabile. In una tale situazione, la riscossione della parte della misura antidumping e/o antisovvenzioni non applicabile dovrebbe essere sospesa in modo da garantire che l'effetto combinato delle due misure non superi il livello più elevato del dazio antidumping/antisovvenzioni in vigore. (18) Per evitare dubbi, una volta che il dazio tariffario oltre contingente di salvaguardia cessa di applicarsi, la sospensione della riscossione della rispettiva misura antidumping/antisovvenzioni cessa anch'essa con effetto immediato. Da quel momento in poi, la riscossione delle misure antidumping/antisovvenzioni applicabili si applica come di consueto. (19) Nel caso in cui allo stesso prodotto originario di determinati paesi siano applicabili misure antidumping e antisovvenzioni combinate, le modalità di applicazione di tali misure al fine di evitare un doppio conteggio sono indicate nei regolamenti pertinenti di cui all'allegato 1.B. Nel caso in cui l'aliquota del dazio tariffario oltre contingente sia inferiore ai dazi antidumping e compensativi combinati, l'applicazione di quest'ultimo tipo di dazi (o di parte di essi) ha la precedenza sul primo. (20) Nel caso in cui le misure antidumping e/o antisovvenzioni applicabili consistevano in un dazio fisso, la Commissione lo ha convertito in un dazio ad valorem e ha confrontato il dazio ad valorem risultante con il dazio tariffario oltre contingente. Nel caso in cui il dazio ad valorem risultante era superiore al dazio tariffario oltre contingente, il dazio antidumping e/o antisovvenzioni ridotto a norma del considerando 16 è stato convertito nuovamente in dazio fisso. (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e superi l'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. 2.   Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma dei regolamenti di cui all'allegato 1.B del presente regolamento è sospesa. 3.   Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 diventi applicabile alle categorie di prodotti di cui all'allegato 1 del regolamento (UE) 2019/159 e sia fissato a un livello inferiore all'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2 del presente regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il valore più elevato dell'equivalente livello ad valorem dei dazi antidumping/antisovvenzioni di cui all'allegato 2. 4.   La parte dell'importo dei dazi antidumping/antisovvenzioni non riscossi a norma del paragrafo 2 è sospesa. 5.   Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/159. Articolo 2 Le misure adottate a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla sua data di entrata in vigore e non hanno effetto retroattivo. Le misure adottate a norma del presente regolamento non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima della sua data di entrata in vigore. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11 . ( 2 ) GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27 . ( 3 ) GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 53 , considerando 186. ( 4 ) GU C 146 del 26.4.2019, pag. 5 . ( 5 ) GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24 . ( 6 ) GU L 158 del 21.6.2018, pag. 5 . ( 7 ) Regolamenti (UE) 2018/724 ( GU L 122 del 17.5.2018, pag. 14 ) e (UE) 2018/886 della Commissione. ( 8 ) GU L 189 del 27.6.2014, pag. 50 . ALLEGATO 1.A Elenco delle categorie di prodotti soggette a misure di salvaguardia definitive Numero di prodotto Categoria di prodotto Codici NC 1 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 2 Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 3 Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES) 7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80 4 Fogli rivestiti di metallo 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70 5 Fogli a rivestimento organico 7210 70 80 , 7212 40 80 6 Prodotti stagnati 7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 7 Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati 7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 8 Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 9 Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 10 Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili 7219 21 10 , 7219 21 90 12 Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati 7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00 13 Barre di rinforzo 7214 20 00 , 7214 99 10 14 Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili 7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90 15 Vergelle di acciai inossidabili 7221 00 10 , 7221 00 90 16 Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati 7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95 17 Profilati di ferro o di acciai non legati 7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90 18 Palancole 7301 10 00 19 Materiale ferroviario 7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 20 Tubi gas 7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77 21 Profilati cavi 7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99 22 Tubi di acciai inossidabili senza saldatura 7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99 24 Altri tubi senza saldatura 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00 25 Grandi tubi saldati 7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00 26 Altri tubi saldati 7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00 27 Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati 7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80 28 Fili di acciai non legati 7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90 ALLEGATO 1.B Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia 1) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1795 DELLA COMMISSIONE, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia ( GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24 ); 2) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/969 DELLA COMMISSIONE, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17 ); 3) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1328 DELLA COMMISSIONE, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa ( GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1 ); 4) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16 ); 5) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/687 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5 ); 6) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/688 DELLA COMMISSIONE, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39 ); 7) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18 ); 8) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1429 DELLA COMMISSIONE, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10 ); 9) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1246 DELLA COMMISSIONE, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70 ); 10) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1019 DELLA COMMISSIONE, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia ( GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6 ); 11) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1141 DELLA COMMISSIONE, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2 ); 12) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1846 DELLA COMMISSIONE, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9 ); 13) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/110 DELLA COMMISSIONE, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 ( GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6 ); 14) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/330 DELLA COMMISSIONE, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15 ); 15) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1469 DELLA COMMISSIONE, del 1 o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20 ); 16) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/804 DELLA COMMISSIONE, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3 ); 17) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/251 DELLA COMMISSIONE, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25 ); e 18) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/865 DELLA COMMISSIONE, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12 ). ALLEGATO 2 Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia ALLEGATO 2.1 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell'Iran, della Russia e dell'Ucraina e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia ( GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Aliquota del dazio definitivo – in EUR per tonnellata netta Equivalente in dazio ad valorem dell'aliquota del dazio Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia – in EUR per tonnellata netta Brasile ArcelorMittal Brasil SA. C210 54,5 16,3 % 0,00 Brasile Aperam Inox América do Sul SA. C211 54,5 16,3 % 0,00 Brasile Companhia Siderúrgica Nacional C212 53,4 15,70 % 0,00 Brasile Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (USIMINAS) C213 63 17,50 % 0,00 Brasile Gerdau Açominas SA. C214 55,8 — 0,00 Brasile Tutte le altre società brasiliane C999 63 17,50 % 0,00 Iran Mobarakeh Steel Company C215 57,5 17,90 % 0,00 Iran Tutte le altre società iraniane C999 57,5 17,90 % 0,00 Russia Novolipetsk Steel C216 53,3 15 % 0,00 Russia Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron Steel Works (PJSC MMK) C217 96,5 33 % 23,39 Russia PAO Severstal C218 17,6 5,30 % 0,00 Russia Tutte le altre società russe C999 96,5 33 % 23,39 Ucraina Metinvest Group C219 60,5 19,40 % 0,00 Ucraina Tutte le altre società ucraine C999 60,5 19,40 % 0,00 ALLEGATO 2.2 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio compensativo definitivo originario Dazio antidumping definitivo originario Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Bengang Steel Plates Co., Ltd. C157 28,10 % 0,00 % 3,10 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd. C158 7,80 % 10,30 % 0,00 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch C159 7,80 % 10,30 % 0,00 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch C160 7,80 % 10,30 % 0,00 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd C161 4,60 % 31,30 % 4,60 % 6,30 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd C162 4,60 % 31,30 % 4,60 % 6,30 % Repubblica popolare cinese Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd C164 31,50 % 0,00 % 6,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch C208 31,50 % 0,00 % 6,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Angang Steel Company Limited C150 17,10 % 10,80 % 2,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. C151 35,90 % 0,00 % 10,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. C147 35,90 % 0,00 % 10,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. C163 35,90 % 0,00 % 10,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Maanshan Iron & Steel Co., Ltd C165 17,10 % 10,80 % 2,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Rizhao Steel Wire Co., Ltd. C166 17,10 % 10,80 % 2,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Rizhao Baohua New Material Co., C167 17,10 % 10,80 % 2,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd. C168 35,90 % 0,00 % 10,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. C156 17,10 % 10,80 % 2,90 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società C999 35,90 % 0,00 % 10,90 % 0,00 % ALLEGATO 2.3 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa ( GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Angang Steel Company Limited, Anshan C097 19,70 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin C098 19,70 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang C103 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan C104 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai C105 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing C106 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi C107 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi C108 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan C109 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan C110 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin C111 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang C112 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City C113 20,50 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società C999 22,10 % 0,00 % Russia Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk C099 18,70 % 0,00 % Russia PAO Severstal, Cherepovets C100 34 % 9,00 % Russia Tutte le altre società C999 36,10 % 11,10 % ALLEGATO 2.4 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 16 ) Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Hesteel Co., Ltd Handan Branch C227 27,8 % 2,80 % Repubblica popolare cinese Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd C158 27,8 % 2,80 % Repubblica popolare cinese Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch C159 27,8 % 2,80 % Repubblica popolare cinese Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd C228 27,8 % 2,80 % Repubblica popolare cinese Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd C229 17,2 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd C164 17,2 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd C230 27,9 % 2,90 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd C112 27,9 % 2,90 % Repubblica popolare cinese Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. C312 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Angang Steel Company Limited C313 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese TKAS Auto Steel Company Ltd. C314 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd. C315 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Bengang Steel Plates Co., Ltd. C316 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. C317 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. C318 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd. C319 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd. C320 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd. C321 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd. C322 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd. C323 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. C324 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd. C325 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Yieh Phui (China) Technomaterial Co. C326 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd. C327 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd. C328 26,1 % 1,10 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società C999 27,9 % 2,90 % ALLEGATO 2.5 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/687 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 116 del 3.5.2019, pag. 5–38 ). Regolamento di esecuzione (UE) 2019/688 della Commissione, del 2 maggio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti d'acciaio a rivestimento organico originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 116 del 3.5.2019, pag. 39 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio compensativo definitivo originario Dazio antidumping definitivo originario Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Union Steel China B311 13,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, e Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd B312 29,7 % 26,1 % 29,7 % 1,1 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd e Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd B313 23,8 % 5,9 % 4,7 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Angang Steel Company Limited B314 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Anyang Iron Steel Co. Ltd B315 26,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Baoshan Iron & Steel Co. Ltd B316 26,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd. B317 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Changshu Everbright Material Technology Co. Ltd. B318 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd. B319 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd. B320 26,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd. B321 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd. B322 26,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd. B323 26,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Jigang Group Co., Ltd. B324 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Maanshan Iron&Steel Company Limited B325 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd. B326 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Shandong Guanzhou Co. Ltd. B327 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd. B328 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Tangshan Iron e Steel Group Co.Ltd. B329 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd. B330 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Wuhan Iron And Steel Company Limited B331 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd. B332 26,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Xinyu Iron And Steel Co.Ltd. B333 26,8 % 0,0 % 1,8 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd. B334 26,8 % 16,2 % 18,0 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società B999 44,7 % 13,6 % 33,3 % 0,0 % ALLEGATO 2.6 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 50 del 28.2.2017, pag. 18 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. C143 73,1 % 48,10 % Repubblica popolare cinese Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd C144 65,1 % 40,10 % Repubblica popolare cinese Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd C145 73,7 % 48,70 % Repubblica popolare cinese Angang Steel Company Limited C150 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. C151 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd. C146 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Jiangsu Tiangong Tools Company Limited C155 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. C147 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd. C154 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd. C152 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd. C153 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company C149 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Wuhan Iron and Steel Co., Ltd. C156 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Xinyu Iron & Steel Co., Ltd. C148 70,6 % 45,60 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società C999 73,7 % 48,70 % ALLEGATO 2.7 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1429 della Commissione, del 26 agosto 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 224 del 27.8.2015, pag. 10 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City C024 24,4 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City C025 24,4 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou C026 24,6 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo C027 24,6 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin C028 24,6 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City C029 24,6 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società C999 25,3 % 0,3 % Taiwan Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City C030 0,0 % 0,0 % Taiwan Tutte le altre società C999 6,8 % 0,0 % ALLEGATO 2.8 Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin C060 18,4 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin C061 18,4 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang C062 22,5 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang C063 22,5 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang C064 22,5 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang C065 22,5 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società C999 22,5 % 0,0 % ALLEGATO 2.9 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1019 della Commissione, del 16 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati barre e tondi per cemento armato originari della Repubblica di Bielorussia ( GU L 155 del 17.6.2017, pag. 6 ). Paese Società Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Bielorussia Tutte le società 10,60 % 0,0 % ALLEGATO 2.10 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1141 della Commissione, del 27 giugno 2017, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di talune barre di acciaio inossidabile originarie dell'India a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 165 del 28.6.2017, pag. 2 ). Paese Società Città Codice aggiuntivo TARIC Dazio compensativo definitivo originario Dazio compensativo in caso di applicazione della misura di salvaguardia India Chandan Steel Ltd., Mumbai B002 3,4 % 0,0 % India Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Mumbai; Precision Metals, Mumbai; Hindustan Inox Ltd., Mumbai; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Mumbai B003 3,3 % 0,0 % India Viraj Profiles Limited, Palghar, Maharashtra e Mumbai, Maharashtra B004 0,0 % 0,0 % India Ambica Steel Ltd. New Delhi B005 4,0 % 0,0 % India Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd. Navi-Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India Chase Bright Steel Ltd. Navi-Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India D.H. Exports Pvt. Ltd. Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India Facor Steels Ltd. Nagpur B005 4,0 % 0,0 % India Global Smelters Ltd. Kanpur B005 4,0 % 0,0 % India Indian Steel Works Ltd. Navi-Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India Jyoti Steel Industries Ltd. Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India Laxcon Steels Ltd. Ahmedabad B005 4,0 % 0,0 % India Meltroll Engineering Pvt. Ltd. Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India Mukand Ltd. Thane B005 4,0 % 0,0 % India Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd. Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India Panchmahal Steel Ltd. Kalol B005 4,0 % 0,0 % India Raajratna Metal Industries Ltd. Ahmedabad B005 4,0 % 0,0 % India Rimjhim Ispat Ltd. Kanpur B005 4,0 % 0,0 % India Sindia Steels Ltd. Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India SKM Steels Ltd. Mumbai B005 4,0 % 0,0 % India Parekh Bright Bars Pvt. Ltd. Thane B005 4,0 % 0,0 % India Shah Alloys Ltd. Gandhinagar B005 4,0 % 0,0 % India Tutte le altre società B999 4,0 % 0,0 % ALLEGATO 2.11 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1846 della Commissione, del 14 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di vergelle originarie della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ( GU L 268 del 15.10.2015, pag. 9 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Valin Group A930 7,9 % 0 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società A999 24,0 % 0 % ALLEGATO 2.12 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/110 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari della Bielorussia, della Repubblica popolare cinese e della Russia e chiude il procedimento relativo alle importazioni di taluni tubi saldati, di ferro o di acciaio non legato, originari dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1225/2009 ( GU L 20 del 27.1.2015, pag. 6 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Tutte le società — 90,60 % 65,6 % Russia Gruppo TMK (società per azioni aperta Seversky Pipe Plant e società per azioni Taganrog Metallurgical Works) A892 16,80 % 0,0 % Russia Gruppo OMK (società per azioni aperta Vyksa Steel Works e società per azioni Almetjvesk Pipe Plant) A893 10,10 % 0,0 % Russia Tutte le altre società A999 20,50 % 0,0 % Bielorussia Tutte le società — 38,10 % 13,1 % ALLEGATO 2.13 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/330 della Commissione, del 5 marzo 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 63 del 6.3.2018, pag. 15 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu B120 71,9 % 46,9 % Repubblica popolare cinese Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan B118 48,3 % 23,3 % Repubblica popolare cinese Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong B119 48,6 % 23,6 % Repubblica popolare cinese Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui, B 236 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou, B 237 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou, B 238 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou, B 239 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou, B 240 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou, B 241 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing, B 242 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin B 243 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Lixue Group, Co. Ltd., Ruian, B 244 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai, B 245 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai, B 246 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai, B 247 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai, B 248 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai, B 249 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou, B 250 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou, B 251 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing, B 252 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing, B 253 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Five - Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou, B 254 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui, B 255 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui, B 256 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City, B 257 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town, B 258 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou, B 259 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui, B 260 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town, B 261 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou, B 262 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui, B 263 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town. B 264 56,9 % 31,9 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società B999 71,9 % 46,9 % ALLEGATO 2.14 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1469 della Commissione, del 1 o ottobre 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tubi senza saldature, di ferro o di acciaio, originari della Russia e dell'Ucraina in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 246 del 2.10.2018, pag. 20 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Russia Joint Stock Company Chelyabinsk Tube Rolling Plant e Joint Stock Company Pervouralsky Novotrubny Works A741 24,1 % 0,0 % Russia OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works, OAO Sinarsky Pipe Plant e OAO Seversky Tube Works A859 28,7 % 3,7 % Russia Tutte le altre società A999 35,8 % 10,8 % Ucraina OJSC Dnepropetrovsk Tube Works A742 12,3 % 0,0 % Ucraina LLC Interpipe Niko Tube e OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) A743 13,8 % 0,0 % Ucraina CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist A744 25,7 % 0,7 % Ucraina Tutte le altre società A999 25,7 % 0,7 % ALLEGATO 2.15 Regolamento di esecuzione (UE) 2017/804 della Commissione, dell'11 maggio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro (esclusa la ghisa) o di acciaio (escluso l'acciaio inossidabile), di sezione circolare, con un diametro esterno superiore a 406,4 mm, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 121 del 12.5.2017, pag. 3 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd. C171 29,2 % 4,2 % Repubblica popolare cinese Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd. C172 54,9 % 29,9 % Repubblica popolare cinese Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd. C173 39,9 % 14,9 % Repubblica popolare cinese Hengyang Valin MPM Co., Ltd. C174 48,2 % 23,2 % Repubblica popolare cinese Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd. C204 41,4 % 16,4 % Repubblica popolare cinese Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd. C998 45,6 % 20,6 % Repubblica popolare cinese Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd. C998 45,6 % 20,6 % Repubblica popolare cinese Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd C998 45,6 % 20,6 % Repubblica popolare cinese Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd C998 45,6 % 20,6 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd. C998 45,6 % 20,6 % Repubblica popolare cinese TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd C998 45,6 % 20,6 % Repubblica popolare cinese Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd. C998 45,6 % 20,6 % Repubblica popolare cinese Tutti gli altri produttori C999 54,9 % 29,9 % ALLEGATO 2.16 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/251 della Commissione, del 12 febbraio 2019, relativo ai dazi antidumping definitivi istituiti sulle importazioni da parte di Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2272 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati tubi senza saldatura, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 42 del 13.2.2019, pag. 25 ). Paese Società Città Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Shandong Luxing Steel Pipe Co, Ltd., Qingzhou, RPC A949 17,7 % 0,0 % Repubblica popolare cinese Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd Handan A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Hengyang Valin MPM Co., Ltd Hengyang A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd Hengyang A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd Zhangjiagang A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory Jiangyin A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Jiangyin Metal Tube Making Factory Jiangyin A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd Chengdu A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Shenyang Xinda Co., Ltd Shenyang A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Suzhou Seamless Steel Tube Works Suzhou A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO) Tianjin A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd Wuxi A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd Wuxi A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd Wuxi A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd Zhangjiagang A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd Zhangjiagang A950 27,2 % 2,2 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società A999 39,2 % 14,2 % ALLEGATO 2.17 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/865 della Commissione, del 4 giugno 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fili e trefoli di acciai non legati per cemento armato precompresso e postcompresso originari della Repubblica popolare cinese facendo seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 139 del 5.6.2015, pag. 12 ). Paese Società Codice aggiuntivo TARIC Dazio antidumping definitivo originario Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia Repubblica popolare cinese Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao A899 0,00 % 0,00 % Repubblica popolare cinese Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, e Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang A952 31,10 % 6,10 % Repubblica popolare cinese Tutte le altre società A999 46,20 % 21,20 %

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