Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione del 13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 della Commissione del 13 luglio 2023 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1452 of 13 July 2023 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain continuous filament glass fibre products originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
14.7.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 179/57
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1452 DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2023
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
, in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchiesta precedente e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio («l’inchiesta iniziale»)
(
2
)
, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR» o «il prodotto in esame» o «il prodotto oggetto del riesame») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina» o «il paese interessato»). Il dazio, basato sul livello di eliminazione del pregiudizio, era compreso tra il 7,3 % e il 13,8 %.
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione
(
3
)
, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni e di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping, la Commissione ha modificato il dazio antidumping iniziale portandolo a valori compresi tra lo 0 % e il 19,9 % e ha istituito un dazio compensativo supplementare compreso tra il 4,9 % e il 10,3 %. Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.
(3)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione
(
4
)
, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping, la Commissione ha deciso di mantenere tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
(4)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione
(
5
)
, a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative, la Commissione ha deciso di mantenere tali misure così come stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014.
(5)
Le misure compensative e antidumping cumulate che ne risultavano erano pertanto comprese tra il 4,9 % e il 30,2 %.
(6)
Sono in vigore misure anche sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione
(
6
)
, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto. Il dazio, basato sul livello delle sovvenzioni, era del 13,1 %.
1.2.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(7)
Il 19 gennaio 2022 la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza dei dazi antidumping in vigore, presentata dall’associazione europea di produttori di fibre di vetro (
European Glass Fibre Producers Association
, «richiedente») per conto dell’industria dell’Unione di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 («regolamento di base»).
(8)
Il 21 aprile 2022 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni nell’Unione di prodotti GFR originari della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, e ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(«l’avviso di apertura»)
(
7
)
.
(9)
La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe comportato il rischio di persistenza del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(10)
L’inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2018 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («il periodo in esame»).
1.4.
Parti interessate
(11)
Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente il richiedente, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti nella RPC, le autorità del paese interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza e li ha invitati a partecipare.
(12)
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
1.5.
Campionamento
(13)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.
1.5.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(14)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite di prodotti GFR durante il PIR che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 76 % della produzione dell’industria dell’Unione durante il PIR. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
1.5.2.
Campionamento degli importatori
(15)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(16)
Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione. Visto il numero esiguo, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.
1.5.3.
Campionamento dei produttori esportatori nella RPC
(17)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre richiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(18)
Un produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura e ha accettato di essere incluso nel campione. In considerazione dello scarso numero di risposte, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere al campionamento. Ha informato in tal senso l’unico produttore esportatore che ha fornito risposta e la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea. Non sono state formulate osservazioni al riguardo.
1.6.
Risposte al questionario
(19)
La Commissione ha inviato un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, al governo della Repubblica popolare cinese («il governo della RPC»).
(20)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori che hanno collaborato e ai produttori, utilizzatori e importatori dell’Unione. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online
(
8
)
il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(21)
Tre produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto al questionario.
(22)
La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta dal produttore esportatore che ha collaborato, dal governo della RPC, dall’importatore indipendente o dagli utilizzatori.
1.7.
Verifica
(23)
A causa della mancanza di collaborazione da parte del produttore esportatore e a norma dell’articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha basato la propria analisi relativa al rischio di persistenza o di reiterazione del dumping sui dati disponibili. Ha utilizzato le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e le statistiche disponibili sulle banche dati di Comext e del Global Trade Atlas («GTA»). Tutte le parti interessate e il governo della RPC sono stati informati in tal senso e non hanno sollevato obiezioni.
(24)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:
produttori dell’Unione
—
3B-Fibreglass S.P.R.L., Bruxelles, Belgio
—
European Owens Corning Fiberglas S.P.R.L., Bruxelles, Belgio
—
Johns Manville Slovakia a.s., Trnava, Slovacchia.
1.8.
Fase successiva della procedura
(25)
Il 28 aprile 2023 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(26)
La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(27)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, vale a dire filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro, di lunghezza non superiore a 50 mm; filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887), e feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di vetro, ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039), 7019 14 00 e 7019 15 00
(
9
)
. I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo e fatta salva l’eventualità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
(28)
Il prodotto in esame è la materia prima utilizzata più comunemente per rinforzare le resine termoplastiche e termoindurenti nell’industria dei compositi. I materiali compositi ottenuti (materiali rinforzati con fibra di vetro a filamento) trovano impiego in numerose industrie, ad esempio nel settore dei trasporti (automobilistico, marino, aerospaziale, militare) e nei settori elettrico/elettronico, dell’energia eolica, dell’edilizia e delle costruzioni, dei serbatoi/tubature, dei beni di consumo ecc.
2.2.
Prodotto in esame
(29)
Il prodotto in esame nel contesto della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC.
2.3.
Prodotto simile
(30)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
—
il prodotto in esame,
—
il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; nonché
—
il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(31)
Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
(32)
In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza della misura in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.
3.1.
Osservazioni preliminari
(33)
Come indicato al considerando 22, nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. Non essendo pervenute risposte, la Commissione ha deciso di applicare l’articolo 18.
(34)
Conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio della persistenza o della reiterazione del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare le informazioni contenute nella domanda di riesame e le informazioni ottenute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame, segnatamente il richiedente e i produttori dell’Unione inclusi nel campione.
3.2.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, per le importazioni di prodotti GFR originari della RPC
(35)
Dati i sufficienti elementi di prova disponibili all’apertura dell’inchiesta, tendenti a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(36)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro la scadenza fissata non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Il governo della RPC non ha sollevato obiezioni a tale riguardo.
(37)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. In base alle informazioni a disposizione della Commissione in quel momento il Brasile e la Turchia sono stati individuati quali possibili paesi rappresentativi della RPC. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, primo trattino, del regolamento di base.
(38)
Il 5 agosto 2022 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Turchia come paese rappresentativo. Inoltre ha informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş., un produttore del paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.
3.3.
Valore normale
(39)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».
(40)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, tuttavia, «
qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
» e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
» (le «
spese generali, amministrative e di vendita
» sono di seguito denominate «SGAV»).
(41)
Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.4.
Esistenza di distorsioni significative
(42)
Nell’ambito della sua recente inchiesta relativa al settore della fibra di vetro nella RPC
(
10
)
, la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(43)
In tale inchiesta la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che impediscono un’allocazione efficace delle risorse in base ai principi di mercato
(
11
)
. In particolare la Commissione ha concluso che nel settore della fibra di vetro, inclusi i prodotti GFR, non solo persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
12
)
, ma anche che il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
13
)
. La Commissione ha inoltre rilevato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti
(
14
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC
(
15
)
. Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore della fibra di vetro, inclusi i prodotti GFR, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base,
(
16
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC
(
17
)
.
(44)
Come avvenuto nell’ambito della sua inchiesta precedente relativa al settore della fibra di vetro nella RPC, la Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione ha operato in tal senso sulla base degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda e nella relazione
(
18
)
, fondati su fonti disponibili al pubblico. L’analisi ha comportato l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito della sua precedente inchiesta condotta a tale riguardo.
(45)
Il richiedente ha dichiarato nella domanda che il settore cinese dei prodotti GFR è caratterizzato da significative distorsioni dovute all’intervento dello Stato nell’economia in maniera generale e più specificatamente nel settore del prodotto oggetto del riesame. Nella domanda si asseriva che le distorsioni incidevano allo stesso modo anche su tutti i fattori produttivi: terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro. Tali fattori sono infatti soggetti a interventi da parte del governo della RPC che hanno provocato, in ultima analisi, distorsioni non significative nel settore cinese dei prodotti GFR.
(46)
A sostegno di quanto affermato, nella domanda si faceva riferimento a numerose fonti di informazione disponibili al pubblico, quali la relazione, la recente inchiesta della Commissione riguardante il settore dei prodotti GFF e il regolamento (UE) 2020/492 che ne è risultato, il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione, il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della RPC, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi a lungo termine per il 2035, nonché la strategia industriale Made in China 2025.
(47)
Su tali basi la domanda ha evidenziato che il governo della RPC possiede la maggior parte dei principali produttori di prodotti GFR cinesi, nonché dei fornitori a monte e degli utilizzatori a valle. I due principali produttori cinesi di prodotti GFR, CPIC e Jushi, sono importanti conglomerati di proprietà dello Stato. La relativa associazione di categoria, la China Building Materials Federation, opera sotto la guida e la supervisione della commissione per la gestione e la supervisione delle proprietà dello Stato. Il presidente del consiglio di amministrazione di Jushi e il vicepresidente di CNBM, la società madre di Jushi, ricoprono entrambi la posizione di vicepresidente in seno alla China Building Materials Federation.
(48)
In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nel settore dei prodotti GFR e della quota elevata di imprese di Stato in tale settore, i produttori privati non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato.
(49)
L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. I piani, quali il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria dei materiali da costruzione, il piano per lo sviluppo della fabbricazione intelligente (2016-2020), il tredicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale della RPC, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo economico e sociale nazionale e gli obiettivi a lungo termine per il 2035 («quattordicesimo piano quinquennale»), nonché la strategia industriale Made in China 2025, incoraggiano le autorità pubbliche a tutti i livelli e gli istituti finanziari statali a promuovere il progresso dell’industria dei prodotti GFR nella RPC. Nell’ambito del quattordicesimo piano quinquennale il governo della RPC prevede di concentrarsi sui nuovi materiali nel contesto della costruzione di un nuovo pilastro del sistema industriale e pianifica di utilizzare appieno i fondi di investimento destinati all’industria e di aumentare le garanzie finanziarie e la compensazione del rischio. Il sistema di pianificazione in Cina impedisce pertanto alle forze del mercato libero di prevalere nel settore dei prodotti GFR.
(50)
Le imprese operanti nei settori dei «nuovi materiali», inclusi i prodotti GFR, beneficiano di numerosi regimi di sostegno, incluse politiche di sostegno finanziario, politiche preferenziali in materia fiscale e di tassazione, sostegno alle attività di ricerca e sviluppo ecc.
(51)
I costi delle materie prime, quali il caolino e la dolomite, non sono il risultato di forze del libero mercato, in quanto nella RPC la produzione di tali materie prime gode del sostegno statale; sono presenti sistematiche distorsioni significative anche per quanto riguarda l’accesso a capitale, terreni e manodopera. La recente inchiesta antisovvenzioni della Commissione relativa alle importazioni di prodotti GFR dalla Cina ha dimostrato che i produttori cinesi di prodotti GFR hanno ottenuto prestiti agevolati sia da banche statali che da banche private
(
19
)
.
(52)
Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova per sostenere o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, in relazione all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base al caso di specie.
(53)
Nel settore dei prodotti GFR persiste un livello elevato di proprietà e controllo da parte del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. L’inchiesta ha tuttavia confermato che i tre maggiori produttori del settore dei prodotti GFR, ossia Jushi, Taishan Glassfiber e CPIC, sono interamente di proprietà dello Stato o sono da questo controllati. Questi tre produttori rappresentano circa il 75 % dei produttori cinesi di prodotti GFR.
(54)
Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore dei prodotti GFR sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dei prodotti GFR confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative. Ciò è esemplificato dal quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime, che elenca tale settore, con particolare riferimento alle fibre di vetro per finalità speciali, tra quelli relativi a materiali per i quali l’innovazione tecnologica sarà sostenuta da politiche nell’ambito del piano
(
20
)
. Il settore delle fibre di vetro è inoltre incluso tra i settori incoraggiati dall’edizione 2019 del repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale
(
21
)
, nonché nel repertorio di riferimento per il 2021 dei nuovi materiali essenziali ammissibili ai regimi di primo utilizzo/dimostrativi
(
22
)
.
.
(55)
Esempi simili indicanti l’intenzione delle autorità cinesi di supervisionare e guidare gli sviluppi del settore possono essere riscontrati a livello provinciale, come a Shandong che, in relazione nello specifico all’industria della fibra di vetro e dei materiali compositi, prevede di «
promuovere attivamente le imprese leader e portanti con forte influenza del brand e attrazione commerciale, solide capacità di integrazione e un ruolo trainante per le filiere e i distretti industriali, e sostenere la fusione e la riorganizzazione di imprese a livello intersettoriale, interregionale e di proprietà incrociata
» e di «
sviluppare fibre di vetro e prodotti ad alte prestazioni [e di] incoraggiare lo sviluppo di fibre di vetro e prodotti in fibra di vetro ultrafini, ad alta resistenza, ad elevato modulo, resistenti agli alcali, a basso coefficiente dielettrico, con sezione trasversale di forma speciale e ad altre elevate prestazioni. Incentrandosi sulle necessità dell’informazione elettronica, dell’industria aerospaziale, delle nuove energie, delle fattorie di allevamento su larga scala, delle serre agricole e altri campi, sostenere la ricerca e lo sviluppo e promuovere i prodotti compositi termoplastici e termoindurenti rinforzati con fibra di vetro, e grigliati in materiali combinati con fibra di vetro per progetti infrastrutturali
»
(
23
)
. Analogamente il quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing per lo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti prevede di «
estendere le filiere industriali di fibre e materiali compositi ad alte prestazioni
»
, nonché
«
accelerare lo sviluppo di progetti quali […] la linea di produzione di fibra di vetro ad alte prestazioni con una produzione annuale pari a 150 000 tonnellate e la base di produzione di fibre di vetro e materiali compositi ultrafini, allo scopo di aumentare le capacità produttive di fibra di vetro e materiali compositi ad alte prestazioni
»
(
24
)
. L’accento sulle fibre di vetro è evidente anche nei documenti di pianificazione di altre province come il Guanxi
(
25
)
, l’Hubei
(
26
)
o lo Zhejiang
(
27
)
.
(56)
Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC sia in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, molti produttori del prodotto oggetto del riesame hanno esplicitamente sottolineato le attività di edificazione del partito nei loro siti Internet o contano membri del partito tra i dirigenti della società e vantano la propria associazione con il PCC.
(57)
Ad esempio il presidente del C.d.A. del gruppo Jushi svolge anche le funzioni di vicesegretario del comitato di partito presso CNMB
(
28
)
. Analogamente, il presidente del C.d.A. di Sinoma Science and Technology, la società di partecipazione di Taishan Fiberglass, svolge le funzioni di segretario del comitato di partito, mentre il presidente di Sinoma Science and Technology è il vicesegretario del comitato di partito
(
29
)
. Nel caso di CPIC, il vicepresidente del C.d.A. e direttore esecutivo è anche vicesegretario del comitato di partito, mentre il presidente del gruppo della società madre di CPIC funge anche da segretario del comitato di partito e il vicepresidente del gruppo è anche vicesegretario del comitato di partito
(
30
)
.
(58)
Inoltre lo statuto sociale di Jushi prevede esplicitamente la supervisione diretta delle principali attività aziendali da parte del partito all’articolo 195, in base al quale «
il comitato di partito dell’impresa discute e decide in merito alle principali questioni riguardanti l’impresa in conformità delle normative
»; le principali responsabilità del partito comportano compiti quali «
esaminare e discutere le principali questioni di gestione aziendale della società e sostenere l’assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione, il consiglio delle autorità di vigilanza e i dirigenti nell’esercitare i propri poteri nel rispetto della legge
», nonché «
rafforzare la leadership e il controllo sulla selezione e sugli incarichi del personale della società, e adoperarsi per costituire all’interno dell’impresa il team dei leader, il team dei quadri e il team del personale di talento
»
(
31
)
.
(59)
Inoltre Taishan Fiberglass ha festeggiato il 99° anniversario della fondazione del PCC e in tale occasione il segretario del comitato di partito ha fatto un discorso: «
Proprio perché Taishan Fiberglass ha sempre rispettato la leadership del partito, continua a rispettare i
«
due componenti
»
, e ha sempre rispettato il lavoro di costruzione del partito su
«
un filone
»
,
«
quattro integrazioni
»
e
«
quattro modernizzazioni e integrazioni
»
e altri concetti fondanti del partito
».
(
32
)
(60)
Inoltre nel settore dei prodotti GFR sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. Mentre le politiche industriali di norma contemplano numerosi settori e non uno in maniera esclusiva, il settore dei prodotti GFR è oggetto di numerosi piani, orientamenti, direttive e altri documenti politici emanati a livello nazionale, regionale e comunale (cfr. anche i considerando 47 e 48). Tali politiche a volte sono chiaramente contrarie alle forze di mercato, come ad esempio il piano d’azione triennale del Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti, che fissa con approccio amministrativo gli obiettivi in termini di volumi di produzione e tassi di crescita futuri: «
Entro il 2023 il valore produttivo dell’industria dei nuovi materiali raggiungerà i 133 miliardi di CNY, e il valore aggiunto raggiungerà i 44 miliardi di CNY
»
(
33
)
.
(61)
In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione dei principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.
(62)
Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi atti a provare che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, di cui al considerando 43, nel settore dei prodotti GFR non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto del riesame.
(63)
Il settore dei prodotti GFR subisce inoltre gli effetti della distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 43. Tale distorsione si ripercuote sul settore sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (nell’accesso al capitale o ai fattori produttivi provenienti da società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).
(64)
Nella presente inchiesta inoltre non sono stati forniti elementi di prova tali da dimostrare che il settore dei prodotti GFR non è influenzato dall’intervento pubblico sul sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 43. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli sulle condizioni di mercato.
(65)
La Commissione rammenta infine che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari vari fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto del riesame acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi pagati (e che sono registrati come costi) sono esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. A titolo di esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano manodopera soggetta a distorsioni; possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione di capitale. Essi sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.
(66)
Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. Di fatto gli interventi governativi descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, alla manodopera, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto a sua volta nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.
(67)
Nel contesto della presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.
(68)
In sintesi gli elementi di prova disponibili hanno indicato che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e della manodopera, non sono il risultato di forze del libero mercato ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie. La Commissione ha pertanto provveduto a costruire il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come esposto nella sezione successiva.
3.5.
Paese rappresentativo
3.5.1.
Osservazioni generali
(69)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, il paese rappresentativo è stato scelto in base ai criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tal fine la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite simile a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
34
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in quel paese
(
35
)
;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;
—
qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(70)
Come spiegato al considerando 38, il 5 agosto 2022 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. La nota descrive i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informa le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare la Turchia un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(71)
In linea con i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la Commissione ha individuato la Turchia quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. La Banca mondiale ha classificato la Turchia come paese a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. La Turchia è stata anche individuata come un paese nel quale è effettuata la produzione del prodotto oggetto del riesame e sono prontamente disponibili i dati pertinenti.
(72)
Infine, data l’assenza di collaborazione e avendo stabilito che la Turchia era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
3.5.2.
Conclusione
(73)
In mancanza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione l’ha scelta come paese rappresentativo appropriato.
3.6.
Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni
(74)
Nella nota sulle fonti pertinenti da utilizzare per la determinazione del valore normale, la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e manodopera, utilizzati dai produttori esportatori per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del Global Trade Atlas per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre la Commissione ha dichiarato che si sarebbe avvalsa dell’istituto di statistica turco (TurkStat) per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro
(
36
)
e dell’energia
(
37
)
.
(75)
La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, alla luce della mancata collaborazione degli esportatori cinesi, ha incluso un valore per le spese generali di produzione e i materiali di consumo al fine di considerare i costi non inclusi nei fattori produttivi citati in precedenza. La Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i materiali di consumo e i costi diretti di produzione per ciascuna categoria di prodotti GFR, sulla base dei dati forniti dal richiedente nella domanda di riesame.
(76)
La Commissione ha dichiarato infine che per stabilire le SGAV e i profitti avrebbe utilizzato i dati finanziari di un produttore turco del prodotto oggetto del riesame, come indicato al considerando 38.
3.7.
Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
3.7.1.
Fattori produttivi
(77)
Tenendo conto di tutte le informazioni basate sulla domanda e delle informazioni successivamente fornite dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo
Fattore produttivo
Codice delle merci
Fonti
Valore esente da distorsioni (CNY)
Unità di misura
Materie prime
Caolino
25070020
Global Trade Atlas (GTA)
(
38
)
1,04
kg
Dolomite
251810 , 251820
GTA
2,03
kg
Calcare
2521
GTA
5,8
kg
Silice
250510
GTA
0,31
kg
Platino
711011
GTA
224,24
gr
Rodio
711031
GTA
2 721,49
gr
Legante, ossigeno, pezzi di ricambio, imballaggio
% di costi diretti
%
Manodopera
Manodopera diretta
N/D
Turkstat
(
39
)
28,16
ora
Energia
Energia elettrica
N/D
Turkstat
(
40
)
0,52
kWh
Gas naturale
N/D
Turkstat
(
40
)
165,95
m
3
3.7.2.
Materie prime
(78)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, tranne la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
41
)
.
(79)
La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 3.4 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. Poiché non vi sono elementi di prova che dimostrino che le distorsioni non incidono anche sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni incidano sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.
(80)
La Commissione ha calcolato la quota rappresentata dai materiali di consumo rispetto ai costi diretti di produzione nel periodo dell’inchiesta di riesame. I materiali di consumo includevano il costo di leganti, ossigeno, pezzi di ricambio e imballaggio. Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni di tali elementi di costo e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Tali percentuali, specifiche per ciascuna categoria di prodotti GFR, sono state quindi applicate al valore esente da distorsioni del costo di produzione per determinare il valore esente da distorsioni dei materiali di consumo.
(81)
Di norma tali prezzi all’importazione delle materie prime dovrebbero essere maggiorati anche dei prezzi del trasporto sul mercato interno. In considerazione dell’assenza di collaborazione, nonché della natura della presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che non erano necessari adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.
3.7.3.
Manodopera
(82)
Al fine di stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro nel paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili pubblicati dall’Istituto turco di statistica (TurkStat). Il TurkStat pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione si è avvalsa delle statistiche disponibili per il 2020 relative al costo medio del lavoro nei settori della fabbricazione di fibre di vetro (categoria 23 secondo la NACE 2.0)
(
42
)
. Il costo orario che ne è risultato per il 2020 è stato quindi indicizzato sulla base dell’indice medio dei prezzi alla produzione nel periodo dell’inchiesta di riesame.
3.7.4.
Energia elettrica
(83)
Il prezzo dell’energia elettrica per le società in Turchia è pubblicato dal Turkstat su base semestrale. La Commissione ha utilizzato i più recenti dati disponibili relativi ai prezzi dell’energia elettrica applicabili ai consumatori finali industriali in Turchia
(
43
)
nel periodo dal 1
o
gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 (il periodo dell’inchiesta di riesame). Dal momento che le informazioni indicate relative ai prezzi medi per il consumatore finale includevano tutte le imposte, la Commissione ha calcolato il prezzo medio al consumatore finale IVA esclusa.
3.7.5.
Gas naturale
(84)
Il prezzo del gas naturale per le società (utilizzatori industriali) in Turchia è pubblicato dal Turkstat su base semestrale. La Commissione ha utilizzato i più recenti dati disponibili relativi ai prezzi del gas naturale, applicabili ai consumatori finali industriali in Turchia
(
44
)
nel periodo dell’inchiesta di riesame. Dal momento che le informazioni indicate relative ai prezzi medi per il consumatore finale includevano tutte le imposte, la Commissione ha calcolato il prezzo medio al consumatore finale IVA esclusa.
3.7.6.
Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
(85)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». Inoltre, come spiegato al considerando 80, è stato stabilito un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.
(86)
Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori della RPC, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, sulla base dei dati forniti dal richiedente, la Commissione ha stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e i costi totali diretti di produzione. Le spese di generali di produzione includevano il costo relativo a smaltimento dei rifiuti, lavoro indiretto, manutenzione e ammortamento di immobili, impianti e macchinari. Tali percentuali, specifiche per ciascuna categoria di prodotti GFR, sono state quindi applicate al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, a seconda della categoria di prodotti GFR.
(87)
Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari disponibili più recenti di un produttore in Turchia che nella nota sulle relative fonti era stato individuato come produttore attivo e redditizio di prodotti GFR durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Sono stati usati i dati finanziari relativi alla seguente società, in qualità di dati disponibili al pubblico, pubblicati sul sito web della stessa:
—
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş. (esercizio finanziario 2021)
(
45
)
.
3.8.
Calcolo del valore normale
(88)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per categoria di tipo di prodotto GFR a livello franco fabbrica in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(89)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito agli indici di consumo di ciascun fattore (materiali, energia e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.
(90)
Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione e i materiali di consumo, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando 80 e da 85 a 87. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:
—
i materiali di consumo e le spese generali di produzione, come stabilito ai considerando 80 e 86;
—
le SGAV e altri costi, che rappresentavano il 16,8 % dei costi delle merci vendute di Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş.; e
—
i profitti, che ammontavano al 36,74 % dei costi delle merci vendute da Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş. nell’esercizio finanziario 2021.
(91)
Nonostante non siano pervenute osservazioni al riguardo, a seguito della pubblicazione della nota al fascicolo sulle fonti pertinenti, la Commissione ha rilevato che nel 2021 la società Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş. ha registrato ricavi e profitti relativamente alti rispetto al 2020. Tuttavia, anche se, ai fini della determinazione del valore normale, si utilizzasse il profitto che la stessa società ha registrato nel 2020, che era pari al 10,4 %, la constatazione secondo cui durante il periodo dell’inchiesta di riesame le esportazioni cinesi di prodotti GFR sono state esportate verso l’Unione a prezzi inferiori al valore normale resterebbe invariata.
3.9.
Prezzo all’esportazione
(92)
In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato stabilito sulla base dei prezzi cif di Eurostat corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi del trasporto marittimo, i costi del trasporto sul mercato interno e della gestione doganale UE. Tali costi si sono basati sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame.
3.10.
Confronto
(93)
La Commissione ha confrontato, per ciascuna categoria di prodotti GFR, il valore normale costruito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, con il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica come determinato sopra.
3.11.
Margini di dumping
(94)
Su tale base la media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, rientrava nell’intervallo di valori compreso tra 50 % e 54 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
4.
RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING
(95)
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: i) lo sviluppo della capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, ii) la relazione tra i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi e i prezzi all’esportazione cinesi verso l’Unione e (iii) l’attrattiva del mercato dell’Unione.
4.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC
(96)
Al fine di esaminare la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC e data l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella sua domanda di riesame, come specificato ai considerando che seguono.
(97)
Dall’inchiesta è emerso che la produzione di determinati prodotti GFR in Cina è caratterizzata da una generale sovraccapacità. Tra il 2020 e il 2021 la capacità produttiva in Cina è stata stimata a circa 3,8-4,4 milioni di tonnellate. Secondo le informazioni di mercato fornite dal richiedente, la domanda interna di prodotti GFR in Cina era compresa tra 2,4 e 2,9 milioni di tonnellate, lasciando una sovraccapacità di almeno 1,1 milioni di tonnellate, che rappresenta il 100 % dei consumi dell’Unione europea durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(98)
Inoltre, nonostante la sovraccapacità strutturale nel mercato interno cinese, i produttori nella RPC continuano ad espandere le capacità esistenti, oltre a costruire nuovi impianti di produzione sia in Cina sia all’estero.
(99)
Nel 2020 Jushi ha incrementato di 30 000 di tonnellate la propria capacità produttiva rispetto a quella iniziale presso uno dei propri siti produttivi, innalzando la propria produzione annuale totale di prodotti GFR a 250 000 tonnellate. Tendenze simili sono state osservate per altri produttori esportatori di prodotti GFR, ad esempio CPIP ha incrementato la produzione di 88 000 tonnellate, Hebei Jinniu Energy Resources Co. Ltd. di 100 000 tonnellate e Weibo di 15 000 tonnellate. In Cina si stanno inoltre predisponendo ulteriori incrementi della capacità produttiva di prodotti GFR per i prossimi anni, con una produzione prevista di prodotti GFR pari a 780 000 tonnellate. Pertanto la capacità inutilizzata cinese stimata potrebbe essere riorientata verso il mercato dell’Unione in caso di cessata applicazione delle attuali misure
(
46
)
.
(100)
Considerati i minori livelli produttivi nell’Unione rispetto ai livelli dei consumi, come dimostrato dall’analisi del pregiudizio, e alla luce dell’attrattiva del mercato dell’Unione di seguito descritta, la Commissione ha concluso che la sovraccapacità cinese potrebbe facilmente essere riorientata verso il mercato europeo per soddisfare la domanda in caso di abrogazione delle attuali misure.
4.2.
Relazione tra i prezzi all’esportazione cinesi verso paesi terzi e i prezzi all’esportazione cinesi verso l’Unione
(101)
Per stabilire il possibile andamento delle importazioni verso l’Unione in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha analizzato i prezzi all’importazione delle esportazioni cinesi verso il mercato dell’Unione. La Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni di alcuni prodotti GFR effettuate dalla Cina nel periodo dell’inchiesta di riesame a livello dei codici NC
(
47
)
.
(102)
È emerso che durante il PIR il mercato dell’Unione è stato la seconda maggiore destinazione di importazione di alcuni prodotti GFR dalla Cina (codici NC 7019 11 00, 7019 12 00, 7019 14 00, 7019 15 00), secondo solo agli Stati Uniti. Come indicato di seguito nella tabella 2, i prezzi dei prodotto GFR nell’Unione restano particolarmente redditizi per i produttori esportatori cinesi rispetto ad altre principali destinazioni quali Stati Uniti, Corea del Sud, India, Russia, Giappone o Turchia.
Tabella 2
Esportazione di prodotti GFR cinesi verso i principali partner commerciali
Paese di destinazione
Quantità (kg)
Prezzo all’importazione (EUR/kg)
Stati Uniti
141 337 277
0,98
Unione europea
112 219 001
1,33
Corea del Sud
107 628 028
1,00
India
68 040 603
0,95
Russia
58 719 928
1,05
Giappone
52 798 901
1,09
Turchia
42 275 522
1,16
Fonte:
GTA. Prezzo unitario medio per tutte le categorie di prodotti GFR.
(103)
A livello NC, per le esportazioni di filati tagliati durante il periodo dell’inchiesta di riesame, il mercato dell’Unione è stato il secondo più importante in termini di quantità esportate dalla RPC. I prezzi nell’Unione (1,61 EUR/kg) erano notevolmente più alti rispetto a quelli negli altri principali mercati di esportazione, in ordine di importanza Corea del Sud (0,85 EUR/kg), Giappone (0,82 EUR/kg), Stati Uniti (1,05 EUR/kg) e India (0,82 EUR/kg).
(104)
Anche per i filati accoppiati in parallelo senza torsione il mercato dell’Unione è stato la seconda destinazione principale delle esportazioni cinesi, dopo gli Stati Uniti, in termini di quantità durante il PIR. I prezzi, sebbene simili a livello mondiale, erano più elevati nell’Unione e hanno raggiunto il livello di 1,11 EUR/kg. A titolo comparativo, ammontavano solo a 0,77 EUR/kg negli Stati Uniti e raggiungevano 0,88 EUR/kg e 0,80 EUR/kg rispettivamente nella Corea del Sud e in Russia. I prezzi applicati nell’Unione erano i più elevati tra i diciotto maggiori mercati di esportazione.
(105)
Per i feltri in fibra di vetro, durante il PIR il mercato dell’Unione è stata la terza destinazione in termini di quantità per le esportazioni cinesi, dopo l’India e gli Stati Uniti, rispettivamente. Anche in questo caso i prezzi nell’Unione erano tra i più elevati e nel 2021 hanno raggiunto 1,48 EUR/kg, rispetto ai livelli inferiori di India (1,25 EUR/kg), Stati Uniti (1,11 EUR/kg), Messico (1,34 EUR/kg) e Turchia (1,41 EUR/kg). I prezzi dei feltri applicati nell’Unione erano i più elevati tra i dieci maggiori mercati di esportazione in termini di quantità vendute.
(106)
La Commissione ha effettuato detta analisi sui dati a livello di codice NC a otto cifre per le tre categorie di prodotti GFR, ossia i filati tagliati (NC 7019 11 00), i filati accoppiati in parallelo senza torsione (NC 7019 12 00) e i feltri (NC 7019 14 00, 7019 15 00). A causa della mancata collaborazione del governo della RPC e dei produttori esportatori cinesi, la Commissione non disponeva di dati a livello del numero di controllo del prodotto, poiché essi non erano disponibili per essere analizzati. I dati sui prezzi a livello del numero di controllo del prodotto sarebbero stati più precisi e non sarebbero stati soggetti al rischio di possibili inesattezze derivanti da ampie variazioni di prezzi nella stessa categoria di prodotti GFR (ad esempio filati tagliati di vari diametri).
(107)
Nonostante tale limitazione i dati disponibili dimostrano che nel periodo dell’inchiesta di riesame nelle principali destinazioni delle esportazioni cinesi di prodotti GFR i prezzi erano inferiori a quelli praticati sul mercato dell’Unione. Considerata l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni di mercato e flussi commerciali storici, è pertanto probabile che quantità significative attualmente vendute ad altri mercati sarebbero riorientate verso il mercato dell’Unione e che le attuali capacità inutilizzate della Cina potrebbero riversarsi sul mercato dell’Unione, in caso di abrogazione delle misure antidumping.
4.3.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(108)
Per stabilire il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha ulteriormente analizzato l’attrattiva del mercato dell’Unione. La Commissione ha analizzato i dati sulle esportazioni di alcuni prodotti GFR verso l’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame a livello dei codici NC
(
48
)
.
(109)
I dati analizzati mostrano che la Cina è il terzo maggior esportatore di prodotti GFR verso l’Unione e che le esportazioni originarie della RPC rappresentano circa il 13 % delle importazioni totali nell’Unione, dopo Malaysia ed Egitto, in ordine di importanza.
(110)
La Commissione ha rilevato che le importazioni di prodotti GFR sono aumentate tra il 2018 e il PIR, come confermato anche dall’analisi del pregiudizio descritta alla sezione 5.
(111)
L’attrattiva del mercato dell’Unione è anche confermata dagli investimenti effettuati dagli esportatori cinesi in paesi terzi, in particolare in Egitto, che rappresenta il secondo maggiore esportatore di prodotti GFR verso l’Europa. Come stabilito dall’inchiesta antisovvenzioni, i prodotti di questi impianti di produzione sono orientati al mercato dell’Unione e hanno anch’essi conquistato una sostanziale quota di mercato
(
49
)
. Più nello specifico i produttori cinesi nella RPC continuano ad espandere le loro capacità in impianti di produzione all’estero. Nel marzo 2021 Jushi ha annunciato un aumento della capacità pari a 40 000 tonnellate dei forni di Jushi in Egitto esistenti e, nell’agosto dello stesso anno, l’aggiunta di un nuovo forno, con capacità di 120 000 tonnellate, portando la propria capacità complessiva nel paese a 360 000 tonnellate entro il 2023
(
50
)
. Parallelamente nel 2021 CPIC Bahrain ha annunciato di aver riattivato uno dei propri forni, con un aumento della capacità pari a 100 000 tonnellate. Come stabilito nella recente inchiesta antisovvenzioni citata in precedenza, si è riscontrato che i produttori cinesi hanno investito nelle strutture in Egitto specificamente per avere accesso al mercato dell’Unione, il che conferma l’attrattiva del mercato dell’Unione.
(112)
Come spiegato al considerando 102, il mercato dell’Unione è la seconda destinazione principale per le importazioni di prodotti GFR dalla Cina, che durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano pari a 112 000 tonnellate, mentre, come mostrato nella tabella 3, il consumo totale nell’Unione si è attestato a 941 000 tonnellate durante lo stesso periodo. L’importanza delle esportazioni verso l’Unione, le dimensioni del mercato europeo e il potenziale per un ulteriore incremento delle esportazioni cinesi verso l’Unione sono tutti fattori che rendono attraente il mercato dell’Unione per gli esportatori cinesi.
4.4.
Conclusione
(113)
Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che quantità significative di prodotti GFR saranno esportate verso l’Unione. Considerati i significativi margini di dumping stabiliti durante il PIR, non c’è motivo di credere che il dumping cesserà in caso di scadenza delle misure. È pertanto estremamente probabile che la scadenza delle misure antidumping nei confronti delle importazioni dalla Cina comporterebbe la persistenza del dumping.
5.
PREGIUDIZIO
5.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(114)
Il prodotto simile era fabbricato da nove produttori nell’Unione all’inizio del periodo in esame, mentre uno di essi ha cessato la propria attività nel 2019. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(115)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame ammontava a circa 594 500 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali i dati forniti dal richiedente e le risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Come indicato al considerando 14, è stato selezionato un campione di tre produttori dell’Unione che rappresentano il 76 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
5.2.
Consumo dell’Unione
(116)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sulla base dei dati Eurostat, dei dati forniti dal richiedente e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(117)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 3
Consumo dell’Unione (in tonnellate)
2018
2019
2020
PIR
Consumo totale dell’Unione
934 988
857 298
782 515
941 231
Indice
100
92
84
101
Fonte:
Eurostat, dati forniti dal richiedente e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(118)
Il consumo dell’Unione ha registrato un calo dell’8 % dal 2018 al 2019, per poi crollare pesantemente (–16 %) nel 2020. Il calo del 2020 è stato temporaneo e principalmente dovuto alle misure pubbliche di confinamento in relazione alla COVID. Diversi tra i principali utilizzatori di prodotti GFR nell’Unione, inclusa l’industria marina e quella delle costruzioni, hanno dovuto temporaneamente limitare o chiudere la produzione. Il settore automobilistico, che rappresenta il 45 % della domanda nell’UE, è stata l’industria utilizzatrice di prodotti GFR maggiormente colpita. Le sue attività si sono quasi del tutto arrestate. La ripresa e l’aumento della domanda erano tuttavia già visibili nel PIR (+ 20 % rispetto al 2020 e +1 % rispetto al 2018).
5.3.
Importazioni dal paese interessato
5.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni provenienti dal paese interessato
(119)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base dei dati Eurostat e ha effettuato un controllo incrociato con i dati raccolti dagli Stati membri a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6»). La quota di mercato delle importazioni è stata stabilita sulla base dei dati Eurostat, dei dati forniti dal richiedente e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(120)
Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 4
Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
2018
2019
2020
PIR
Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate)
49 596
49 997
46 455
61 005
Indice
100
101
94
123
Quota di mercato
5,3 %
5,8 %
5,9 %
6,5 %
Indice
100
110
112
122
Fonte:
Eurostat, dati forniti dal richiedente e risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(121)
Le importazioni del prodotto in esame dalla RPC sono diminuite (–6 %) nel 2020 a causa delle misure connesse alla COVID. Durante il PIR le importazioni sono tuttavia cresciute più rapidamente della domanda (+ 31 % rispetto al 2020 e +23 % rispetto al 2018). Ciò ha aumentato, portandola al 6,5 %, la quota di mercato delle importazioni dalla RPC durante il PIR (rispetto al 5,3 % nel 2018).
5.3.2.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi
(122)
La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat e delle risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(123)
Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:
Tabella 5
Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)
2018
2019
2020
PIR
Repubblica popolare cinese
1 058
1 046
931
1 363
Indice
100
99
88
129
Fonte:
Eurostat.
(124)
Il prezzo medio delle importazioni dalla RPC senza i dazi ha mostrato una tendenza al ribasso ed è rimasto costantemente al di sotto del prezzo medio dei produttori dell’Unione nel periodo antecedente il PIR. Tuttavia è balzato a +46 % su base annuale durante il PIR e ha raggiunto i 1 363 EUR per tonnellata. Tale prezzo era superiore al prezzo medio dei produttori dell’Unione (1 092 EUR per tonnellata) e superiore al costo di produzione dell’industria dell’Unione (1 181 EUR per tonnellata) durante il PIR. Aggiungendo a tali prezzi i costi successivi all’importazione e l’insieme delle misure in vigore, ai livelli di dazi effettivamente pagati per produttore esportatore, secondo i dati della banca dati di cui all’articolo14, paragrafo 6, le importazioni cinesi sono arrivate ad entrare sul mercato dell’Unione a prezzi del 53 % superiori a quelli dell’industria dell’Unione. Pertanto nel corso del PIR non si è verificato alcun undercutting, né alcuna contrazione dei prezzi a causa delle importazioni cinesi.
5.4.
Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(125)
Le importazioni di prodotti GFR da paesi terzi diversi dalla RPC provenivano principalmente dall’Egitto e dalla Malaysia.
(126)
Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di prodotti GFR provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Importazioni da paesi terzi
Paese
2018
2019
2020
PIR
Malaysia
Volume (in tonnellate)
120 557
77 708
86 829
135 919
Indice
100
64
72
113
Quota di mercato
12,9 %
9,1 %
11,1 %
14,4 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
981
950
873
1 056
Indice
100
97
89
108
Egitto
Volume (in tonnellate)
118 575
114 872
91 327
119 150
Indice
100
97
77
100
Quota di mercato
12,7 %
13,4 %
11,7 %
12,7 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
888
882
765
849
Indice
100
99
86
96
Regno Unito
Volume (in tonnellate)
42 950
38 520
34 829
40 147
Indice
100
90
81
93
Quota di mercato
4,6 %
4,5 %
4,5 %
4,3 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
1 185
1 145
1 102
1 083
Indice
100
97
93
91
Altri paesi terzi
Volume (in tonnellate)
133 064
127 133
119 291
158 978
Indice
100
96
90
119
Quota di mercato
14,2 %
14,8 %
15,2 %
16,9 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
1 150
1 190
1 024
1 149
Indice
100
103
89
100
Totale di tutti i paesi terzi esclusa la RPC
Volume (in tonnellate)
415 146
358 233
332 277
454 194
Indice
100
86
80
109
Quota di mercato
44,4 %
41,8 %
42,5 %
48,3 %
Prezzo medio (EUR/tonnellata)
1 030
1 034
921
1 037
Indice
100
100
89
101
Fonte:
Eurostat.
(127)
Le importazioni da altri paesi terzi, RPC esclusa, ammontavano a 454 000 tonnellate durante il PIR, pari al 48 % della quota di mercato. Un quarto, ossia il 26 %, delle importazioni da paesi terzi proveniva dalla maggiore capacità produttiva cinese in Egitto, interessata da misure compensative in vigore da giugno 2020. Le importazioni dall’Egitto rappresentavano il 12,7 % della quota di mercato dell’Unione durante il PIR. I prezzi all’importazione dall’Egitto erano significativamente inferiori a quelli dell’industria dell’Unione.
(128)
Un ulteriore 30 % delle importazioni da paesi terzi, RPC esclusa, proveniva dalla Malaysia. Tali importazioni rappresentavano il 14,4 % della quota di mercato dell’Unione durante il PIR. I prezzi medi all’importazione dalla Malaysia sono risultati inferiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione. Tuttavia, se confrontati in base ai singoli tipi di prodotto, i prezzi della Malaysia (1 056 EUR/tonnellata) erano superiori a quelli dell’industria dell’Unione, dal momento che le importazioni interessavano solo un tipo di prodotto (i filati tagliati), per i quali il prezzo dell’industria dell’Unione era di 1 015 EUR/tonnellata durante il PIR.
(129)
Le importazioni dal Regno Unito, che rappresentavano circa il 4,5 % della quota di mercato dell’Unione durante il periodo in esame, erano vendute a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione solo durante il PIR.
(130)
Le importazioni da altri paesi terzi sono diminuite (–10 %) nel 2020 in conseguenza delle misure connesse alla COVID e sono aumentate nel 2021 (+ 33 % rispetto al 2020 e +19 % rispetto al 2018). I prezzi delle importazioni da altri paesi terzi sono risultati superiori a quelli dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame.
5.5.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
5.5.1.
Osservazioni generali
(131)
L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(132)
Come indicato al considerando 14, per valutare la situazione economica dell’industria dell’Unione è stato usato il campionamento.
(133)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dal richiedente. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(134)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(135)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
5.5.2.
Indicatori macroeconomici
5.5.2.1. Osservazioni generali
(136)
La situazione economica dell’industria dell’Unione era in declino durante l’intero periodo in esame. Nel 2020 la situazione dell’industria dell’Unione è peggiorata drasticamente e non ha pienamente recuperato nel 2021 (il PIR), a causa dei confinamenti dovuti alla COVID e al conseguente arresto delle attività degli utilizzatori.
5.5.2.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(137)
Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2018
2019
2020
PIR
Volume di produzione (in tonnellate)
650 509
621 145
503 135
594 464
Indice
100
95
77
91
Capacità produttiva (in tonnellate)
702 599
720 257
718 735
684 618
Indice
100
103
102
97
Utilizzo degli impianti
93 %
86 %
70 %
87 %
Indice
100
93
76
94
Fonte:
dati forniti dal richiedente.
(138)
La produzione dell’Unione è diminuita del 23 % tra il 2018 e il 2020, per poi riprendersi con un aumento del 18 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, registrando pertanto una diminuzione complessiva del 9 % nel corso dell’intero periodo in esame.
(139)
L’industria dell’Unione ha aumentato le proprie capacità nel 2019 nel quadro di ricostruzioni (l’industria dei prodotti GFR necessita di investimenti significativi e a lungo termine per poter ricostruire i forni a intervalli regolari e proseguire l’attività). Un produttore dell’Unione ha tuttavia dovuto chiudere permanentemente il proprio impianto nell’estate del 2019. Nel complesso le capacità sono diminuite del 3 % nel corso del periodo in esame.
(140)
L’utilizzo degli impianti si è sviluppato in linea con i cambiamenti nella produzione e nelle capacità, ossia è sceso al 70 % nel 2020, a causa delle restrizioni in relazione alla COVID. Dopo la revoca di tali restrizioni, l’utilizzo degli impianti è salito all’87 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, a causa delle limitazioni tecniche nel riavviare le capacità dopo il periodo di fermo dovuto alle restrizioni relative alla COVID, i produttori dell’Unione non sono stati in grado di aumentare la loro produzione in misura tale da soddisfare tempestivamente la domanda crescente successiva alla COVID.
5.5.2.3. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita
(141)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)
2018
2019
2020
PIR
Volume delle vendite sul mercato dell’Unione
470 246
449 068
403 784
426 032
Indice
100
95
86
91
Quota di mercato
50,3 %
52,4 %
51,6 %
45,3 %
Indice
100
104
103
90
Fonte:
dati forniti dal richiedente.
(142)
Le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite del 14 % tra il 2018 e il 2020, per poi riprendersi con un aumento del 6 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame, registrando pertanto una diminuzione complessiva del 9 % nel corso dell’intero periodo in esame.
(143)
La tendenza indica che l’industria dell’Unione non ha potuto trarre pienamente beneficio dall’aumento della domanda durante il periodo dell’inchiesta di riesame, a causa delle limitazioni tecniche al riavvio degli impianti dopo il periodo di fermo dovuto alle restrizioni relative alla COVID, come spiegato al considerando 140. Di conseguenza la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa al 45,3 % alla fine del periodo in esame, vale a dire che ha perso 5 punti percentuali rispetto all’inizio del periodo. Di questi 5 punti percentuali di quota di mercato, 1,2 punti percentuali sono stati sostituiti dalle importazioni dalla Cina e 3,8 punti percentuali da altri paesi terzi.
5.5.2.4. Occupazione e produttività
(144)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Occupazione e produttività
2018
2019
2020
PIR
Numero di dipendenti
3 426
3 387
3 130
3 101
Indice
100
99
91
91
Produttività (tonnellate/dipendente)
190
183
161
192
Indice
100
97
85
101
Fonte:
dati forniti dal richiedente.
(145)
L’occupazione è diminuita del 9 % nel corso del periodo in esame. La produttività ha avuto un andamento in linea con i cambiamenti della produzione e dell’occupazione, ossia è diminuita del 15 % tra il 2018 e il 2020, per poi risalire del 19 % tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame.
5.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(146)
La presente inchiesta ha stabilito un margine di dumping compreso tra il 50 % e il 54 %, a seconda della categoria di prodotti GFR in esame. L’impatto dell’entità dei margini di dumping effettivi sull’industria dell’Unione potrebbe essere stato mitigato dalle misure antidumping e compensative in vigore combinate, tuttavia l’industria dell’Unione non è riuscita a mantenere la propria quota di mercato e i suoi prezzi sono rimasti bassi, anche se ciò potrebbe essere stato influenzato da altri fattori, come descritto ai considerando da 168 a 173. Si può pertanto concludere che l’industria dell’Unione non fosse ancora in grado di riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
5.5.3.
Indicatori microeconomici
5.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(147)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)
2018
2019
2020
PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo
1 090
1 057
1 009
1 092
Indice
100
97
93
100
Costo unitario di produzione
1 045
1 063
1 217
1 181
Indice
100
102
116
113
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(148)
La media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti è rimasta a un livello analogo nel corso del periodo in esame, restando al di sotto del costo di produzione nel 2019-2021. Come stabilito nella precedente inchiesta sullo stesso prodotto
(
51
)
, l’incapacità dei produttori dell’Unione di aumentare i prezzi nel corso dell’intero periodo in esame, equivalente a una situazione di contrazione dei prezzi, è stata determinata dal comportamento sul mercato e dalla pressione sui prezzi da parte degli esportatori cinesi negli anni precedenti il periodo dell’inchiesta di riesame, nonché dalle importazioni di prodotti GFR esportati da produttori cinesi con sede al di fuori della Cina, ad esempio in Egitto, i cui prezzi all’importazione erano significativamente inferiori al prezzo di vendita dei produttori dell’Unione durante l’intero periodo in esame.
(149)
Nello stesso periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante le importazioni cinesi entrassero sul mercato dell’Unione a prezzi significativamente superiori a quelli dell’industria dell’Unione, la Cina ha comunque acquisito una quota di mercato a causa di un’impennata della domanda a seguito della rimozione della maggior parte delle misure relative alla COVID nell’Unione, che ha determinato un incremento della produzione a diversi livelli degli utilizzatori a valle dei prodotti GFR. Erano necessari materiali per la produzione e per ripristinare le scorte depauperate a tutti i livelli. Allo stesso tempo l’industria dell’Unione non è stata in grado di beneficiare pienamente di questa migliore situazione del mercato a causa dei contratti annuali/biennali sottoscritti con gli utilizzatori, mentre i produttori cinesi di GFR offrono forniture alle condizioni tipiche delle consegne a pronti. Ciò ha impedito ai produttori dell’Unione di aumentare i prezzi in linea con i crescenti livelli di prezzi dei prodotti GFR sul mercato. I produttori dell’Unione sono stati in grado di aumentare i prezzi di vendita solo nel quarto trimestre del periodo dell’inchiesta di riesame, sulla base di clausole di variazione dei prezzi nei contratti con gli utilizzatori.
(150)
Nel periodo in esame il costo medio unitario di produzione è aumentato del 13 %. Il picco dell’aumento, pari a +16 %, è imputabile al temporaneo fermo delle capacità in risposta alle chiusure legate alla COVID delle industrie degli utilizzatori nel 2020 (l’alta percentuale di costi fissi dell’industria la rende inoltre molto sensibile alla fluttuazione dei volumi di produzione). Nel periodo dell’inchiesta di riesame, nonostante gli impianti di produzione iniziassero a tornare all’utilizzo ottimale, i costi medi sono stati superiori rispetto al 2018 e al 2019 a causa del drastico aumento del prezzo dell’energia e di alcune materie prime (in particolare per gli isolatori passanti, realizzati con rodio e platino
(
52
)
.
5.5.3.2. Costo del lavoro
(151)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Costo medio del lavoro per dipendente
2018
2019
2020
PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)
57 703
58 366
58 311
62 186
Indice
100
101
101
108
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(152)
Durante il periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato dell’8 %.
5.5.3.3. Scorte
(153)
Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Scorte
2018
2019
2020
PIR
Scorte finali (in tonnellate)
86 975
86 773
42 269
46 957
Indice
100
100
49
54
Scorte finali in percentuale della produzione
19 %
19 %
11 %
10 %
Indice
100
101
61
55
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(154)
Le scorte erano a livelli normali nel 2018 e 2019, mentre si sono dimezzate nel 2020 e sono rimaste a tale livello basso nel corso del periodo dell’inchiesta di riesame. L’industria dell’Unione ha dovuto vendere quantità significative delle scorte a causa delle misure pubbliche di confinamento, mentre nel 2020 la produzione era ancora impedita dalla presenza di restrizioni in relazione alla COVID. La ripresa della domanda nel 2021, le carenze a livello mondiale e l’interruzione della filiera delle consegne hanno a loro volta impedito alle società di ripristinare le scorte ai livelli normali durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Le scorte non hanno pertanto potuto essere ripristinate ai livelli normali e rappresentavano solo il 10 % della produzione, vale a dire quasi la metà rispetto all’inizio del periodo in esame.
(155)
Un produttore dell’Unione incluso nel campione ha fatto notare un errore materiale nel livello delle proprie scorte indicato nella divulgazione finale delle informazioni ricevuta. Le scorte sono state corrette. La tendenza generale delle scorte era rimasta invariata.
5.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali
(156)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2018
2019
2020
PIR
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
6,2 %
2,1 %
–17,6 %
–3,6 %
Indice
100
34
– 285
–59
Flusso di cassa (in EUR)
52 145 718
48 763 953
7 446 265
21 969 516
Indice
100
94
14
42
Investimenti (in EUR)
52 191 829
29 187 167
34 071 488
30 676 390
Indice
100
56
65
59
Utile sul capitale investito
10,0 %
6,2 %
–16,3 %
–3,1 %
Indice
100
62
– 163
–31
Fonte:
risposte verificate al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.
(157)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell’Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite.
(158)
L’aumento dei costi medi e l’incapacità di aumentare i prezzi medi si sono tradotti in perdite per l’industria dell’Unione durante gli ultimi due anni del periodo in esame. Tra il 2018 e il 2019 la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è scesa dal 6,2 % al 2,1 %, e successivamente ha registrato un calo significativo attestandosi a –17,6 % nel 2020. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione era ancora in perdita (–3,6 %), ma in misura minore rispetto all’anno precedente.
(159)
Il flusso di cassa netto è la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata simile a quella della redditività. Il flusso di cassa è sceso, passando da 52 milioni di EUR nel 2018 a 29 milioni di EUR nel 2019, per poi crollare a 0,5 milioni di EUR nel 2020, con una ripresa che ha raggiunto circa 31 milioni di EUR nel PIR. Complessivamente il flusso di cassa ha subito una contrazione di oltre il 50 % durante il periodo in esame.
(160)
Un produttore dell’Unione incluso nel campione ha fatto notare un errore materiale nel livello del proprio flusso di cassa indicato nella divulgazione finale delle informazioni ricevuta. Il flusso di cassa è stato corretto. Pertanto il flusso di cassa è sceso da 52 milioni di EUR nel 2018 a 48,7 milioni di EUR nel 2019 per poi crollare a 7,4 milioni di EUR nel 2020, con una ripresa che ha raggiunto circa 21 milioni di EUR nel PIR. Complessivamente il flusso di cassa ha subito una contrazione di oltre il 50 % durante il periodo in esame e la tendenza è rimasta invariata.
(161)
L’industria dell’Unione necessita di investimenti significativi e a lungo termine per poter ricostruire i forni a intervalli regolari e proseguire l’attività. Tuttavia, a causa della difficile situazione del flusso di cassa, gli investimenti sono scesi da 52 milioni di EUR nel 2018 a 29 milioni di EUR nel 2019, per poi superare i 30 milioni di EUR negli anni successivi. Nel complesso gli investimenti sono diminuiti del 41 % nel corso del periodo in esame.
(162)
L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito è sceso dal 10 % nel 2018 al 6,2 % nel 2019, con ulteriore calo a –16,3 % nel 2020. Nel complesso è peggiorato nel corso del periodo in esame e si è attestato a –3,1 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
5.6.
Conclusione sul pregiudizio
(163)
I profitti dell’industria dell’Unione nel periodo in esame sono stati pesantemente colpiti, scendendo da un profitto pari a 6,2 % nel 2018 a una perdita pari a –3,6 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La redditività negativa evidenzia la situazione particolarmente precaria dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(164)
La diminuzione dei quantitativi di vendita e la riduzione dei prezzi hanno causato il deterioramento di tutti gli indicatori di prestazione. L’industria dell’Unione ha nel contempo perso parte della propria quota di mercato, con ripercussioni negative sulla redditività. Oltre alle perdite sostenute, sono diminuiti l’occupazione e l’utilizzo degli impianti. Le scorte finali non hanno recuperato i livelli normali. Il flusso di cassa nel periodo dell’inchiesta di riesame è diminuito del 62 % rispetto al 2018. L’utile sul capitale investito è sceso a –3,1 % rispetto al 10 % del 2018.
(165)
Il calo della produzione ha avuto un impatto significativo sull’industria, rispecchiato dalla situazione in perdita del 2020-2021, a causa degli elevati costi fissi e dell’impossibilità di ridimensionare la produzione in modo flessibile, dato che i forni devono essere pienamente utilizzati in questo specifico processo produttivo.
(166)
Anche in tali circostanze avverse sono stati necessari investimenti continui, principalmente per sostituire i forni con una durata di vita strettamente limitata. La conseguenza è stata un’ulteriore pressione finanziaria sui produttori.
(167)
In considerazione di quanto precede la Commissione ha concluso che nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di base.
6.
NESSO DI CAUSALITÀ
(168)
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina abbiano arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. In conformità dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano allo stesso tempo aver arrecato un pregiudizio all’industria dell’Unione.
(169)
Negli anni precedenti il periodo dell’inchiesta di riesame la persistente presenza di importazioni cinesi, che hanno esercitato pressione sui prezzi all’interno del mercato dell’UE, ha chiaramente contribuito alla situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione. Tuttavia, considerando i prezzi all’importazione cinesi non pregiudizievoli durante il periodo dell’inchiesta di riesame, che erano di molto superiori ai prezzi di vendita e al costo di produzione dell’industria dell’Unione, e pertanto non esercitavano alcuna pressione sull’industria dell’Unione, la Commissione ha valutato se il pregiudizio fosse causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Tali fattori erano: le importazioni dall’Egitto, dovute all’espansione della capacità produttiva cinese; l’aumento del costo di produzione nell’Unione; le condizioni contrattuali con gli utilizzatori.
(170)
I produttori cinesi di prodotti GFR con sede al di fuori della Cina, ossia in Egitto, rappresentavano ancora il 12,7 % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta di riesame e i relativi prezzi all’importazione erano notevolmente inferiori al prezzo osservato negli altri paesi e nell’industria dell’Unione. La pressione sui prezzi derivante dai produttori cinesi di prodotti GFR con sede al di fuori della Cina è stata pertanto presente nel corso dell’intero periodo in esame. Questa conclusione è in linea con la precedente inchiesta sullo stesso prodotto
(
53
)
.
(171)
Inoltre, come spiegato al considerando 149, durante la seconda metà del periodo in esame (2020 — PIR) la carenza mondiale provocata dalle misure pubbliche in relazione alla pandemia di COVID ha consentito all’industria dell’Unione di avviare un recupero delle vendite, ma al contempo questa ha dovuto affrontare l’aumento dei costi di produzione, ad esempio i maggiori costi fissi dovuti al temporaneo fermo delle capacità in risposta alle chiusure delle industrie degli utilizzatori in relazione alla COVID e i maggiori costi dell’energia e di alcune materie prime. Allo stesso tempo l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare immediatamente in maniera sostanziale i propri volumi di produzione, a causa del tempo necessario per riavviare le capacità dopo il periodo di fermo. Di conseguenza gli utilizzatori dell’UE sono stati temporaneamente obbligati ad acquistare beni importati dalla Cina a prezzi di molto superiori, determinando una crescita della quota di mercato cinese, attestatasi al 6,5 % durante il PIR.
(172)
Inoltre, come spiegato al considerando 150, l’industria dell’Unione aveva sottoscritto contratti a lungo termine con gli utilizzatori, pertanto non ha potuto aumentare immediatamente i prezzi di vendita per approfittare delle migliori condizioni del mercato e dell’assenza di prezzi cinesi pregiudizievoli. I produttori cinesi di prodotti GFR avevano invece la flessibilità di offrire forniture alle condizioni tipiche delle consegne a pronti e hanno quindi aumentato i propri prezzi allineandoli ai livelli di mercato. Di conseguenza tutti gli indicatori di prestazione finanziaria dell’industria dell’Unione erano negativi nel periodo dell’inchiesta di riesame.
(173)
Sulla base di quanto sopra la Commissione ha concluso che il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il PIR non era attribuibile alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, e che altri fattori, considerati individualmente o nel loro insieme, avevano influenzato la situazione pregiudizievole dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, attenuando il nesso di causalità tra le importazioni cinesi e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il PIR.
(174)
La Commissione ha inoltre valutato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, in caso di scadenza delle misure antidumping.
7.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING DALLA CINA
(175)
Per la valutazione del rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, la Commissione ha esaminato i seguenti fattori: a) probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping, b) attrattiva del mercato dell’Unione, e c) capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina.
7.1.1.
Probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping
(176)
Dall’inchiesta è emerso che i prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping, indicati a livello cif, sono aumentati in misura significativa (+ 46 %) nell’ultimo anno del periodo in esame, ossia tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame. L’aumento è stato tuttavia attribuibile principalmente allo straordinario aumento dei costi di nolo durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Effettivamente il prezzo cinese stimato franco fabbrica è aumentato solo del 5 % dal 2020 al 2021 e si attestava a circa 907 EUR per tonnellata, pertanto notevolmente al di sotto del prezzo medio franco fabbrica dei produttori dell’Unione (1 092 EUR/tonnellata). Se il costo di nolo fosse rimasto invariato dal 2020 al 2021, le importazioni cinesi senza dazi sarebbero avuto prezzi inferiori del 21,1 % a quelli dell’industria dell’Unione, e sarebbero rimaste al di sotto del costo di produzione dell’industria dell’Unione, analogamente alla situazione osservata negli anni precedenti il periodo dell’inchiesta di riesame.
(177)
Inoltre l’aumento del costo di nolo è stato straordinario e temporaneo, dal momento che si è settuplicato dal 2020 al 2021, per poi scendere nuovamente ai livelli iniziali del 2020 a partire da novembre 2022
(
54
)
. Di conseguenza anche i prezzi all’importazione cinesi sono scesi a partire da novembre 2022 e all’inizio del 2023 il prezzo all’importazione cinese a livello cif era tornato al livello del prezzo dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, ossia 1 093 EUR/tonnellata. Effettivamente all’inizio del 2023 i prezzi all’importazione cinesi erano nuovamente inferiori del 14,9 % ai prezzi dell’industria dell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta di riesame, ed erano notevolmente più bassi del costo di produzione dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame (in media 1 181 EUR/tonnellata nel 2022) e dopo il periodo dell’inchiesta di riesame (in media 1 445 EUR/tonnellata nel 2022)
(
55
)
.
(178)
Sulla base dell’analisi di cui sopra la Commissione ha concluso che i prezzi all’importazione cinesi a livello cif sono temporaneamente aumentati a causa del maggior costo di nolo, ma una volta che tale costo è tornato ai livelli iniziali nel novembre 2022, i prezzi all’importazione hanno iniziato a tornare ai livelli del periodo precedente quello dell’inchiesta di riesame, a prezzi significativamente inferiori e determinando una contrazione del prezzo dell’industria dell’Unione. Considerando l’aumento straordinario e temporaneo dei prezzi all’importazione cinesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame e il loro andamento successivamente al periodo dell’inchiesta di riesame, è probabile che in assenza di misure antidumping i livelli dei prezzi all’importazione oggetto di dumping dalla Cina comporterebbero l’undercutting e la contrazione del prezzo dell’industria dell’Unione.
7.1.2.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(179)
Il mercato dell’Unione è attraente in termini di dimensioni e prezzi, considerato il livello di consumo dell’Unione e il più elevato livello dei prezzi nell’Unione rispetto ad altre delle principali destinazioni delle esportazioni cinesi. Le statistiche sulle esportazioni della banca dati del Global Trade Atlas
(
56
)
indicavano che i prezzi all’esportazione cinesi verso l’Unione erano in media superiori del 26 % rispetto ai prezzi all’esportazione cinesi verso i tre principali mercati di esportazione (Stati Uniti, Corea del Sud e India, Unione esclusa) durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Ciò rende il mercato dell’Unione una destinazione maggiormente redditizia rispetto ad altri mercati di paesi terzi. Il mercato dell’Unione era già la seconda destinazione principale delle esportazioni di prodotti GFR dalla Cina durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Inoltre la Cina è il terzo maggior esportatore di prodotti GFR verso l’Unione, preceduta solo da Malaysia ed Egitto.
(180)
Inoltre l’analisi dei dati successivi al periodo dell’inchiesta di riesame ha evidenziato che le importazioni dalla Cina sono aumentate drasticamente, passando da 61 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame a oltre 91 000 tonnellate nel 2022 (un aumento del 50 %), mostrando appieno l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori cinesi di prodotti GFR.
(181)
L’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori di prodotti GFR in Cina è confermata anche dal fatto che CPIC e il gruppo CNBM (tra i principali produttori di prodotti GFR in Cina) hanno investito ingenti risorse per avviare importanti esportazioni di prodotti GFR da stabilimenti rispettivamente nel Bahrein e in Egitto, al fine di servire il mercato europeo poco dopo l’istituzione delle misure antisovvenzioni e antidumping nel dicembre 2014. Come confermato in un’inchiesta precedente sullo stesso prodotto
(
57
)
, lo stabilimento in Egitto è stato aperto dal gruppo CNBM esplicitamente con l’obiettivo di vendere i prodotti GFR sul mercato dell’Unione per evitare i dazi in vigore sulle importazioni provenienti dalla Cina.
(182)
Considerando l’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni del mercato e flussi commerciali storici e l’andamento di tali flussi successivamente al periodo dell’inchiesta di riesame, è probabile che ingenti quantitativi attualmente venduti su altri mercati sarebbero reindirizzati verso il mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping.
7.1.3.
Capacità di produzione e capacità inutilizzata in Cina
(183)
Sulla base delle informazioni fornite dal richiedente, la sovraccapacità in Cina ammontava ad almeno 1,1 milione di tonnellate, rappresentando oltre il 100 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Nonostante la sovraccapacità nel mercato interno della Cina, i produttori hanno continuato ad espandere le capacità esistenti o ne hanno annunciate di nuove successivamente al periodo dell’inchiesta di riesame. Se gli aumenti delle capacità annunciati avranno luogo, la sovraccapacità cinese ammonterà a 2,6 milioni di tonnellate, rappresentando oltre il doppio del consumo totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(184)
Considerando l’attrattiva del mercato dell’Unione sopra descritta, è probabile che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, le attuali capacità inutilizzate della Cina possano essere indirizzate verso il mercato dell’Unione.
7.2.
Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina
(185)
In caso di scadenza delle misure, si può ragionevolmente prevedere che, a causa dell’attrattiva del mercato dell’Unione e della vastissima capacità inutilizzata disponibile in Cina, si verificherebbe un aumento sostanziale delle importazioni di prodotti GFR dalla Cina verso l’Unione a prezzi di dumping, determinando l’undercutting e la contrazione dei prezzi di vendita dell’industria dell’Unione. Le esportazioni cinesi nell’Unione guadagnerebbero rapidamente ulteriori quote di mercato a scapito dell’industria dell’Unione, che assisterebbe a un immediato abbassamento dei suoi volumi di vendita e a un aumento dei costi fissi unitari. L’aumento dei costi fissi insieme alla diminuzione dei prezzi di vendita si ripercuoterebbe immediatamente in maniera negativa sulla redditività dell’industria dell’Unione, che è rimasta negativa durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza l’industria dell’Unione registrerebbe perdite ancora maggiori e la sua sostenibilità ne risulterebbe minacciata.
(186)
Su tali basi si conclude che l’assenza di misure con ogni probabilità provocherebbe un significativo aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, comportando l’undercutting e la contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, un pregiudizio notevole e l’ulteriore aggravamento della situazione già pregiudizievole dell’industria dell’Unione osservata durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
8.
INTERESSE DELL’UNIONE
(187)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping attualmente in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
8.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(188)
L’inchiesta ha mostrato che l’industria dell’Unione versava in una situazione pregiudizievole e che l’abrogazione delle misure porterebbe probabilmente a un significativo aumento delle importazioni oggetto di dumping di prodotti GFR dalla Cina, con forte undercutting e contrazione dei prezzi dell’industria dell’Unione, aggravando ulteriormente il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione osservato durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(189)
La Commissione ha pertanto concluso che era nell’interesse dell’industria dell’Unione mantenere le misure in vigore.
8.2.
Interesse degli importatori indipendenti
(190)
La Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti a partecipare all’inchiesta. Solo un importatore si è registrato come parte interessata, ma non ha risposto al questionario.
(191)
La Commissione ha ritenuto che i prodotti GFR siano in larga misura standardizzati e che le loro fonti di approvvigionamento possano essere modificate in modo efficiente.
(192)
Su tale base, data anche la disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative non soggette a misure, la Commissione ha concluso che le misure attualmente in vigore non hanno avuto effetti negativi significativi sulla situazione degli importatori e che il mantenimento delle misure non li pregiudicherebbe indebitamente.
8.3.
Interesse degli utilizzatori
(193)
Solo tre utilizzatori individuali e un’associazione di utilizzatori
(
58
)
si sono registrati come parti interessate, tuttavia non è pervenuta alcuna risposta al questionario della Commissione.
(194)
L’associazione di utilizzatori si è schierata a favore delle misure, facendo notare che i produttori di prodotti GFR dell’Unione sono i motori della R&S e dell’innovazione
(
59
)
. Senza di loro le industrie di tessuti a valle e l’innovazione in questo settore non avanzerebbero. Inoltre, se l’industria dell’Unione cessa le proprie attività, le industrie di tessuti dell’UE sarebbero quasi completamente dipendenti dalla fornitura di filati accoppiati in parallelo senza torsione da società di proprietà dello Stato in Cina, il che le metterebbe in una posizione estremamente vulnerabile. Il rischio si è già materializzato durante la pandemia di COVID, quando diversi produttori nell’Unione hanno ricevuto rifiuti da fornitori di filati accoppiati in parallelo senza torsione in Cina, i quali dichiaravano che non avrebbero fornito clienti stranieri fino a quando la carenza nazionale non risultasse mitigata. Anche la sopravvivenza dell’industria dei tessuti a valle nell’Unione è pertanto dipendente dalla sostenibilità dell’industria di prodotti GFR dell’Unione.
(195)
Poiché non si è manifestato nessun utilizzatore individuale, i migliori dati disponibili in possesso della Commissione al riguardo sono rappresentati dalle conclusioni delle inchieste precedenti: il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, in cui si è concluso che l’estensione delle misure avrebbe un’incidenza limitata sulla situazione degli utilizzatori, e l’inchiesta antisovvenzioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/379, in cui si è concluso che, vista la disponibilità di fonti alternative di approvvigionamento non soggette alle misure e poiché non sussistono evidenti elementi di prova del fatto che i costi aggiuntivi derivanti dalle misure istituite sulle importazioni non potrebbero essere assorbiti dagli utilizzatori, gli effetti negativi sugli utilizzatori non dimostravano chiaramente che l’istituzione delle misure non fosse nell’interesse dell’Unione.
8.4.
Conclusioni relative all’interesse dell’Unione
(196)
In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di prodotti GFR originari della Cina.
9.
MISURE ANTIDUMPING
(197)
Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione sulla persistenza del dumping, sulla reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sui prodotti GFR provenienti dalla Cina.
(198)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(199)
Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale.
(200)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modifica della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e se sono soddisfatte le condizioni necessarie può essere aperta un’inchiesta antielusione. Tale inchiesta può, fra l’altro, esaminare la necessità di una soppressione delle aliquote individuali del dazio e della conseguente istituzione di un dazio su scala nazionale.
(201)
Le aliquote individuali del dazio antidumping delle singole società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.
(202)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del nome dell’entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione
(
60
)
. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(203)
Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è inteso raccomandare il mantenimento in vigore delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni. Il presente regolamento ha effettuato correzioni di piccola entità in merito ai dati relativi all’industria dell’Unione e non sono pervenute ulteriori osservazioni.
(204)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
61
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(205)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati tagliati («chopped strands») di fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm; di filati accoppiati in parallelo senza torsione («rovings») di fibra di vetro, esclusi i rovings di fibra di vetro che sono impregnati e rivestiti e subiscono una perdita alla combustione superiore al 3 % (determinata secondo la norma ISO 1887); e di feltri («mats») costituiti da filamenti di fibra di vetro ad eccezione dei feltri in lana di vetro, attualmente classificati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026, 7019120039), 7019 14 00 e 7019 15 00
(
62
)
e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate in appresso sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd
14,5
B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd
0
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
19,9
B991
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/724
15,9
Tutte le altre società
19,9
A999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. Qualora le merci siano state danneggiate prima dell’immissione in libera pratica e, pertanto, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente per la determinazione del valore in dogana a norma dell’articolo 131, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(
63
)
, l’importo del dazio antidumping, calcolato in base agli importi di cui sopra, è ridotto di una percentuale che corrisponde alla proporzione del prezzo realmente pagato o pagabile.
5. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/328, i dazi di cui al paragrafo 2 sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, entro il limite dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
6. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente per la restituzione non può essere superiore alla differenza tra il dazio riscosso e i dazi compensativi e antidumping cumulati stabiliti durante l’inchiesta di restituzione.
7. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio, del 9 marzo 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 67 del 15.3.2011, pag. 2
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, relativo all'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento originari della Repubblica popolare cinese e alla modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 248/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/724 della Commissione, del 24 aprile 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 107 del 25.4.2017, pag. 4
).
(
5
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione del, 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 della Commissione, del 24 giugno 2020, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e che riscuote il dazio compensativo definitivo sulle importazioni registrate di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (
GU L 201 del 25.6.2020, pag. 10
).
(
7
)
GU C 167 del 21.4.2022, pag. 20
.
(
8
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2595 (solo in EN).
(
9
)
Dal 1
o
gennaio 2022 la classificazione dei feltri è passata dal codice NC 7019 31 00 ai codici NC 7019 14 00 e 7019 15 00. Fino al 31 dicembre 2021 i codici TARIC applicabili erano 7019310010 e 7019310090. Dal 1
o
gennaio 2022 sono sostituiti dai codici TARIC 7019140010, 7019140090, 7019150010 e 7019150090.
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione, del 1
o
aprile 2020, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell’Egitto (
GU L 108 del 6.4.2020, pag. 1
).
(
11
)
Ibidem, considerando 161, 162 e 167.
(
12
)
Ibidem, considerando 116-119.
(
13
)
Ibidem, considerando 120-122. Se da una parte il diritto di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di Stato da parte delle autorità statali pertinenti, previsto dalla normativa cinese, può essere considerato come una conseguenza dei diritti di proprietà corrispondenti, dall’altra le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC come specificato nella costituzione del PCC) dev’essere istituita in ogni impresa, e quest’ultima deve predisporre le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività dell’organizzazione di partito. Sembra che, in passato, tale prescrizione non sia stata sempre seguita o rigorosamente applicata. Tuttavia, almeno dal 2016, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo sulle decisioni commerciali nelle imprese statali per una questione di principio politico. Si dice inoltre che il PCC eserciti pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina del partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di fogli di alluminio e dei fornitori dei loro fattori produttivi.
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione
,
considerando 123-138.
(
15
)
Ibidem
,
considerando 139-142.
(
16
)
Ibidem
,
considerando 143-145.
(
17
)
Ibidem
,
considerando 146-155.
(
18
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2017) 483 final/2, del 20.12.2017, disponibile all’indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf.
(
19
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328.
(
20
)
Cfr. sezione IV, sottosezione 3 del quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime.
(
21
)
Consultabile all’indirizzo: www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (ultima consultazione: 26 ottobre 2022).
(
22
)
Consultabile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tg/art/2021/art_ba8afb04dc694ad8a5830f15bd5ffda7.html (ultima consultazione: 26 ottobre 2022).
(
23
)
Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale della provincia dello Shandong sui materiali da costruzione, capitolo IV, sezione 4; disponibile all’indirizzo: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211129/1190544.shtml (ultima consultazione: 26 ottobre 2022).
(
24
)
Cfr. il quattordicesimo piano quinquennale di Chongqing per lo sviluppo delle industrie strategiche ed emergenti, disponibile all’indirizzo: http://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkzl/fdzdgknr/ghxx/zxgh/202203/t20220318_10526318.html (ultima consultazione: 26 ottobre 2022).
(
25
)
Piano d’azione triennale dello Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti: «
Sviluppare in maniera vigorosa l’industria dei nuovi materiali. Focalizzandosi sulle tecnologie d’avanguardia e potenziando i prodotti di alta gamma, si concentra sullo sviluppo di materiali in acciaio ad alte prestazioni, materiali in metalli non ferrosi di alta gamma, materiali in carbonato di calcio di alta qualità, nuovi materiali per batterie di alimentazione, materiali compositi in fibra di vetro ad alte prestazioni ecc. Entro il 2023 il valore produttivo dell’industria dei nuovi materiali raggiungerà i 133 miliardi di CNY e il valore aggiunto raggiungerà i 44 miliardi di CNY
».
(
26
)
Quattordicesimo piano quinquennale dell’Hubei sullo sviluppo di alta qualità di nuovi materiali: «
Focalizzarsi sulla promozione della tecnologia per la produzione intelligente di grandi fornaci per fibra di vetro, su prodotti in fibra di vetro e tecnologie per il 5G ecc., e sostenere la ricerca scientifica congiunta con le imprese come aspetto principale
».
(
27
)
Quattordicesimo piano quinquennale dello Zhejiang per lo sviluppo dell’industria di nuovi materiali: «
Facendo affidamento principalmente sulla zona di sviluppo economico di Tongxiang
[dove ha sede Jushi (precisazione aggiunta dalla Commissione)],
focalizzarsi su fibra e materiali compositi ad alte prestazioni, materiali per batterie di alimentazione ad alte prestazioni, nuovi materiali e altri sottocampi all’avanguardia, per creare una filiera dell’industria della fibra di vetro e dei materiali compositi ad alte prestazioni e una filiera dell’industria dei materiali per batterie di alimentazione e altri prodotti a valle ad alte prestazioni, al fine di conseguire un miglioramento della catena del valore
».
(
28
)
Cfr. f10.eastmoney.com/f10_v2/CompanyManagement.aspx?code = sh600176 (ultima consultazione: 26 ottobre 2022).
(
29
)
Cfr. https://www.ctgf.com/contents/12/8897.html (ultima consultazione: 26 ottobre 2022).
(
30
)
Cfr. https://www.cpicfiber.com/index/listr/s/107/id/2937.html (ultima consultazione: 26 ottobre 2022) e f.dfcfw.com/pdf/H2_AN202202221548514546_1.pdf (ultima consultazione: 26 ottobre 2022).
(
31
)
Cfr. lo statuto sociale della società, disponibile all’indirizzo: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202203181553440430_1.pdf?1647632338000.pdf (ultima consultazione:: 26 ottobre 2022).
(
32
)
Articolo sul sito web di Taishan, disponibile all’indirizzo: https://www.ctgf.com/contents/16/6469.html (ultima consultazione: 26 ottobre 2022).
(
33
)
Cfr. il piano d’azione triennale dello Guangxi sulle industrie strategiche ed emergenti.
(
34
)
Dati pubblici della Banca mondiale — Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.
(
35
)
In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(
36
)
TÜİK,
Ekonomik faaliyete göre haftalık fiili çalışma süresi ve aylık ortalama işgücü maliyeti
, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Maliyeti-Istatistikleri-2020-37495.
(
37
)
TÜİK,
Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II
. Dönem: Temmuz-Aralık, 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2021-45566.
(
38
)
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
(
39
)
TÜİK, Ekonomik faaliyete göre haftalık fiili çalışma süresi ve aylık ortalama işgücü maliyeti, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Maliyeti-Istatistikleri-2020-37495.
(
40
)
TÜİK, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2021-45566.
(
41
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
).
(
42
)
TÜİK, Ekonomik faaliyete göre haftalık fiili çalışma süresi ve aylık ortalama işgücü maliyeti, 2020, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Maliyeti-Istatistikleri-2020-37495.
(
43
)
TÜİK, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2021-45566.
(
44
)
TÜİK, Elektrik ve Doğal Gaz Fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-II:-July-December,-2021-45566.
(
45
)
Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş., relazione annuale 2021: https://www.sisecam.com.tr/en/investor-relations/presentations-and-bulletins/annual-reports.
(
46
)
Allegato 10 della domanda di riesame.
(
47
)
Informazioni ricavate a livello di otto cifre per le tre categorie di prodotti GFR (ossia filati tagliati, filati accoppiati in parallelo senza torsione e feltri) dal Global Trade Atlas. Informazioni sui prezzi basate sui livelli NC.
(
48
)
Informazioni ricavate da Eurostat.
(
49
)
Sezione 4.3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 della Commissione, del 5 marzo 2020, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto (
GU L 69 del 6.3.2020, pag. 14
).
(
50
)
Allegato 10 della domanda di riesame.
(
51
)
Considerando 283 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/328.
(
52
)
Gli isolatori passanti realizzati con rodio e platino sono utilizzati nella produzione di fibra di vetro per contribuire a controllare la temperatura del filamento caldo mentre passa attraverso la fibra.
(
53
)
Considerando da 279 a 281 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/328.
(
54
)
Sulla base del World Container Index da Shanghai a Genova e Rotterdam.
(
55
)
Sulla base dei dati mensili successivi al PIR presentati dai produttori dell’Unione.
(
56
)
Erano disponibili statistiche a livello di codice SA a sei cifre, che comprendevano pertanto una gamma molto più ampia di prodotti rispetto a quelli oggetto del riesame.
(
57
)
Considerando 296 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/328.
(
58
)
Tech-Fab Europe, un’associazione di produttori di tessuti tecnici dell’UE.
(
59
)
Dal punto di vista tecnico la creazione di prodotti e applicazioni nuovi e migliori dipende dall’interazione dei filati accoppiati in parallelo senza torsione con le resine e altri materiali e dalla resistenza che il processo di tessitura è in grado di conferire a un tessuto.
(
60
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
61
)
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (
GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1
).
(
62
)
Dal 1
o
gennaio 2022 la classificazione dei feltri è passata dal codice NC 7019 31 00 ai codici NC 7019 14 00 e 7019 15 00. Fino al 31 dicembre 2021 i codici TARIC applicabili erano 7019310010 e 7019310090. Dal 1
o
gennaio 2022 sono sostituiti dai codici TARIC 7019140010, 7019140090, 7019150010 e 7019150090.
(
63
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (
GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558
).
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