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Regolamento UE 1456/2025

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 della Commissione, del 17 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 17/07/2025 In vigore dal: 17/07/2025 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea ha applicato per determinare il valore normale dell'allumina fusa cinese ai fini del calcolo del dazio antidumping provvisorio?

Spiegato da FiscoAI
La Commissione europea ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento (UE) 2016/1036 per determinare il valore normale dell'allumina fusa importata dalla Cina. Poiché ha accertato l'esistenza di distorsioni significative nell'economia cinese (controllo statale diffuso, interferenza del governo nei prezzi e nei costi, mercati finanziari distorti, diritto fallimentare inadeguato), non ha potuto utilizzare i prezzi e i costi interni cinesi. Invece, ha selezionato il Messico come paese rappresentativo per calcolare un valore normale "costruito" basato su costi di produzione esenti da distorsioni, aggiungendo un margine congruo per spese generali, amministrative, di vendita e profitti. La procedura ha incluso consultazioni con le parti interessate, raccolta di dati dai produttori esportatori cinesi campionati (Chongqing Saite Corundum e Luoyang Runbao Abrasives), e verifiche presso i siti produttivi. Il governo cinese non ha fornito osservazioni né dati alternativi, quindi la Commissione ha utilizzato i dati disponibili secondo l'articolo 18 del regolamento.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1456 della Commissione, del 17 luglio 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1456 of 17 July 2025 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of fused alumina originating in the People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1456 18.7.2025 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1456 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2025 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 21 novembre 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese («paese interessato» o «RPC») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 9 ottobre 2024 da Imerys S.A. («denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di allumina fusa ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 della Commissione ( 3 ) («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame. 1.3. Parti interessate (4) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato il denunciante, i produttori esportatori noti, le autorità della RPC, gli importatori, fornitori e utilizzatori noti, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate all’apertura dell’inchiesta, invitandoli a partecipare. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Osservazioni in merito all’apertura (6) Un importatore collegato, Reckel GmbH («Reckel»), ha contestato l’adeguatezza del Messico, che nella denuncia è stato utilizzato come paese rappresentativo, sostenendo che non dispone di una produzione sufficientemente competitiva dei prodotti oggetto dell’inchiesta e di condizioni di produzione adeguate simili a quelle della Cina. Tale importatore suggerisce che il Brasile è un’alternativa più adatta, in quanto le condizioni delle sue materie prime sono maggiormente comparabili a quelle della Cina. (7) Un utilizzatore dell’Unione, la RHI Magnesita GmbH, ha presentato osservazioni sull’apertura dell’inchiesta antidumping, criticando la scelta del Messico come paese di riferimento per la determinazione del valore normale dell’allumina fusa. Tale utilizzatore ha sostenuto che il Messico non dispone di una produzione sufficientemente competitiva avendo due soli produttori e quindi un mercato non competitivo. Ha inoltre sottolineato che il Messico non presenta condizioni delle materie prime comparabili a quelle della Cina, che dispone di riserve minerali significative, suggerendo che il Brasile sarebbe un’alternativa più adatta in virtù delle sue condizioni di produzione comparabili. (8) L’associazione di utilizzatori dell’Unione, Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V. («VDS»), ha presentato osservazioni sull’apertura dell’inchiesta antidumping, opponendosi alla scelta del Messico come paese terzo rappresentativo per la determinazione del valore normale dell’allumina fusa. VDS ha sostenuto che il Messico non è adatto per questo ruolo in quanto non dispone di una produzione significativa del prodotto oggetto dell’inchiesta avendo una presenza limitata di produttori che utilizzano materie prime di qualità diverse e più costose. L’associazione ha espresso preoccupazione per il fatto che tale scelta porterebbe a risultati distorti e ha sottolineato l’importanza di garantire che i calcoli del dumping e del pregiudizio siano fondati su una base obiettiva ed equa. VDS ha suggerito di utilizzare piuttosto l’India come paese terzo rappresentativo, sottolineando che l’India dispone di un panorama produttivo più pertinente e di strutture dei costi più adeguate, comparabili a quelle della Cina, garantendo calcoli più accurati e affidabili. (9) Un utilizzatore dell’Unione, Wester Mineralien GmbH («Wester»), ha sostenuto che la denuncia non dimostra in modo convincente l’esistenza del dumping, in quanto la scelta del Messico come paese rappresentativo per il calcolo del valore normale è inadeguata. Wester ha sottolineato che il metodo utilizzato, basato sul valore normale costruito sulla base dei dati messicani, non riflette accuratamente la situazione in quanto il Messico non dispone di una base di produzione sostanziale e competitiva per l’allumina fusa. Ha pertanto chiesto la chiusura dei procedimenti antidumping. (10) Nella fase di apertura dell’inchiesta, il Messico è stato considerato un potenziale paese rappresentativo in quanto si è ritenuto che avesse la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tuttavia è importante riconoscere che la considerazione iniziale era solo l’inizio di un processo investigativo approfondito. Con l’avanzare dell’inchiesta, la scelta della Commissione di un paese rappresentativo è stata perfezionata e valutata sulla base di criteri specifici a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Tali criteri, che comprendono la disponibilità e la qualità dei dati e la comparabilità del contesto economico con quello della Cina, sono stati applicati scrupolosamente al fine di garantire una determinazione equa e accurata del valore normale. Questo processo e la logica alla base della scelta finale sono spiegati in modo approfondito nella sezione 3.2.2, a dimostrazione dell’impegno della Commissione a mantenere la trasparenza e il rigore metodologico durante l’intera inchiesta. (11) Alcune parti hanno presentato osservazioni sulla costruzione del numero di controllo del prodotto («NCP») per quanto riguarda alcune problematiche tecniche e caratteristiche mancanti. Alcuni utilizzatori hanno affermato che la distinzione tra allumina fusa bruna di prima e seconda qualità, riflessa nell’NCP, non è necessaria in quanto è collegata al contenuto di ossido di alluminio (Al 2 O 3 ) e di ossido di ferro (III) (Fe 2 O 3 ) che sono già presi in considerazione separatamente. La Commissione ha preso atto di tutte le osservazioni tecniche presentate. L’inchiesta ha stabilito che la distinzione tra allumina fusa bruna di prima e seconda qualità nell’NCP è artificiale, non rispecchia le norme riconosciute dal settore ed è soggetta a interpretazione. Si è pertanto reso necessario un adeguamento dell’NCP per quanto riguarda l’allumina fusa bruna. La Commissione ha ritenuto che, nel confrontare i prodotti, gli elementi critici siano i contenuti di Al 2 O 3 e Fe 2 O 3 , che si riflettono nei valori A1/A2 e F1/F2 all’interno dell’NCP. Gli NCP B2GA2F1 e B1GA2F1 sono stati quindi confrontati per stabilire il margine di pregiudizio, come illustrato nella sezione 6.1. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche supplementari proposte per l’inclusione, la Commissione ha osservato che l’attuale struttura dell’NCP copriva in misura sufficiente tutte le caratteristiche pertinenti ai fini dell’inchiesta. 1.5. Campionamento (12) Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. 1.5.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (13) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione sulla base della rappresentatività in termini di volume della produzione e volume delle vendite del prodotto oggetto dell’inchiesta dal 1 o ottobre 2023 al 30 settembre 2024 nonché dell’ubicazione geografica. Tale campione era costituito da due produttori dell’Unione situati in due Stati membri diversi. Sulla base delle informazioni disponibili in quella fase, i produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano quasi il 50 % della produzione totale stimata e più del 40 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto simile nell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. (14) Poiché non è pervenuta una risposta al questionario da parte di una delle società inserite nel campione, MOTIM Electrocorundum Ltd. (Ungheria), la Commissione ha proposto di sostituire la società con un altro produttore dell’Unione, Alteo Fused Alumina (Francia), anch’esso interessato a partecipare al campione. In base alle informazioni disponibili in tale fase, il campione rappresentava oltre il 44 % della produzione totale stimata dell’Unione e oltre il 38 % del volume totale stimato delle vendite nell’Unione del prodotto simile, garantendo inoltre una buona distribuzione geografica. (15) Il campione è stato confermato ed è rappresentativo dell’industria dell’Unione. 1.5.2. Campionamento degli importatori indipendenti (16) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (17) Dieci importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due importatori indipendenti sulla base del massimo volume di importazioni e di vendite del prodotto in esame nell’Unione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. (18) Un utilizzatore dell’Unione, Tyrolit, un’associazione di utilizzatori dell’Unione, VDS, e un importatore collegato, Reckel, hanno presentato osservazioni sul campione di importatori indipendenti, indicando che sono stati inseriti nel campione solo gli operatori commerciali di materie prime e non i fabbricanti che trasformano le materie prime. Entrambe le parti hanno inoltre sostenuto che gli importatori inseriti nel campione si concentrano principalmente sulle importazioni di merci quali l’allumina bruna e bianca fusa («BFA» e «WFA»), con un limitato coinvolgimento nell’importazione di qualità speciali. Esse hanno pertanto sostenuto che il campione non era rappresentativo. La Commissione ha osservato che diverse parti che hanno partecipato all’esercizio di campionamento sono state classificate con maggiore precisione come utilizzatori piuttosto che come importatori indipendenti. La Commissione ha chiarito che qualsiasi società, indipendentemente dal fatto che acquisti direttamente dal paese interessato o tramite un fornitore o un operatore commerciale, è considerata un «utilizzatore dell’Unione» se successivamente incorpora il prodotto oggetto dell’inchiesta nel proprio processo di produzione. L’inclusione di utilizzatori diretti nell’esercizio di campionamento degli importatori non serve allo scopo di indagare sugli importatori. Gli interessi degli utilizzatori sono invece valutati separatamente. Per quanto riguarda l’argomentazione relativa alle qualità speciali, la Commissione ha osservato che tutte le qualità di allumina fusa presentano caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base simili. Poiché i due importatori inseriti nel campione rappresentavano oltre il 63 % del volume delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta dalla Cina e il 71 % delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutte le origini, sulla base delle osservazioni delle parti che hanno partecipato all’esercizio di campionamento, la Commissione ha confermato il campione selezionato il 17 dicembre 2024. 1.5.3.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC (19) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (20) Ventidue produttori esportatori del paese interessato, che rappresentano il 16,7 % del volume totale delle esportazioni di allumina fusa dalla Cina nell’Unione, hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione provvisorio di tre produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Le osservazioni ricevute sono sintetizzate e trattate di seguito. (21) Dengfeng Wudu Abrasives Co. Ltd. («Wudu»), una società inclusa nel campione provvisorio, ha ripresentato i dati relativi alle sue esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta nell’Unione e ha indicato volumi di esportazione inferiori. La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni a Dengfeng Wudu Abrasives Co. Ltd. affinché potesse essere considerata un produttore esportatore che ha collaborato al presente procedimento. Dengfeng Wudu Abrasives Co. Ltd. non ha tuttavia fornito le informazioni richieste entro il termine stabilito. (22) In considerazione del volume di esportazione inferiore aggiornato indicato da Wudu e in assenza di risposta alla richiesta di ulteriori informazioni della Commissione, la Commissione ha ritenuto che tale società non avesse più collaborato all’inchiesta e pertanto non facesse più parte del campione o non fosse più un produttore esportatore che ha collaborato. (23) Shanxi Lvliangshan Minerals Co. Ltd. («Lvliangshan») ha sostenuto che il campione provvisorio di tre produttori esportatori non era rappresentativo in quanto rappresentava solo il 6,2 % del volume totale delle esportazioni di allumina fusa dalla Cina nell’Unione. Ha inoltre affermato che gli esportatori inseriti nel campione devono essere autentici produttori esportatori in grado di fornire dati attendibili sui costi di produzione e sulle vendite all’esportazione. Shanxi Lvliangshan Minerals Co., Ltd. ha proposto che la selezione del campione si basi sul massimo volume di produzione. (24) Art Abrasives (Guizhou) Co., Ltd. ha chiesto di essere inclusa nel campione finale in quanto è l’unico produttore della RPC che utilizza sia l’allumina che la bauxite come materie prime per fabbricare allumina fusa semifriabile, contando su un’ampia serie di trattamenti avanzati per questo tipo di prodotto. (25) Tyrolit ha sostenuto che per selezionare il campione dovrebbero essere presi in considerazione anche altri fattori, quali i livelli di qualità del prodotto in esame e le specifiche di trattamento. Tyrolit e VDS hanno inoltre chiesto l’inclusione di almeno un altro produttore esportatore per aumentare la rappresentatività del campione. In alternativa, Tyrolit ha ritenuto che l’inchiesta dovesse essere limitata alle merci (in particolare all’allumina fusa bruna e bianca) che presumibilmente rappresenterebbero il 75-80 % del volume totale di allumina fusa. (26) Riguardo alla rappresentatività del campione e alla richiesta di aggiunta di produttori esportatori, la Commissione ha ritenuto che il livello complessivamente basso di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la frammentazione dell’industria nazionale cinese e le dimensioni relative delle società che si sono manifestate non giustificassero l’inclusione di un ulteriore produttore esportatore nel campione e che il campione selezionato fosse sufficientemente rappresentativo in quanto rappresentava il 6,1 % delle importazioni totali. Per quanto riguarda le argomentazioni relative agli aspetti qualitativi e all’uso di diversi processi produttivi o materie prime, la Commissione ha ricordato che non si tratta di criteri giuridici nella selezione del campione a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. La Commissione ha inoltre ritenuto che un campione basato sul volume delle esportazioni verso l’UE fosse più rappresentativo rispetto a uno basato sul volume di produzione in quanto l’inchiesta è incentrata sulle pratiche di esportazione degli operatori cinesi. Inoltre Lvliangshan non ha fornito elementi di prova del fatto che le società inserite nel campione provvisorio non fossero autentici produttori esportatori. Allo stesso tempo la Commissione ha anche considerato che la presente inchiesta è stata avviata a seguito di una denuncia la cui portata non si limita ai prodotti di base per l’allumina fusa. In base a ciò le argomentazioni relative a tali questioni sono state respinte. (27) È emerso inoltre che l’uso di allumina e bauxite da parte di Art Abrasives (Guizhou) Co. riguardava un solo tipo di prodotto (allumina semifriabile) benché la società produca una gamma molto più ampia di tipi di prodotto che rientrano nell’ambito della presente inchiesta. Inoltre tale argomentazione non è stata confermata dalle «Informazioni sui fattori produttivi» presentate da tale parte, le quali contenevano informazioni contraddittorie. Oltretutto aggiungere una società con tecniche di fabbricazione «uniche» non renderebbe il campione più rappresentativo dell’insieme degli operatori cinesi, ma avrebbe piuttosto l’effetto contrario. Su tale base le suddette argomentazioni sono state respinte. (28) Sulla base di quanto precede, a seguito delle osservazioni ricevute in merito alla selezione del campione e a causa dell’omessa collaborazione da parte di Wudu, come spiegato al considerando 21, la Commissione ha deciso di limitare il campione definitivo a due produttori esportatori. Su questa nuova base il campione definitivo rappresenta il 4,5 % delle importazioni totali del prodotto in esame e il 26,6 % delle importazioni del prodotto in esame nell’Unione come indicato dai produttori esportatori che hanno collaborato. 1.6. Risposte al questionario e visite di verifica (29) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (30) Inoltre la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nella RPC riguardo al prodotto in esame. Pertanto, come annunciato nell’avviso di apertura, nell’inchiesta sono state esaminate tali distorsioni relative alle materie prime per stabilire se fosse necessario applicare alla RPC le disposizioni dell’articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis , del regolamento di base. Per questo motivo la Commissione ha inviato al riguardo questionari supplementari al governo della RPC. (31) La Commissione ha pubblicato online ( 4 ) i questionari per i produttori esportatori, gli utilizzatori, gli importatori indipendenti e i produttori dell’Unione. (32) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica o controlli incrociati da remoto a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate. Produttori dell’Unione: — Imerys Villach GmbH, Villaco, Austria; — Alteo Fused Alumina («Alteo»), La Bâthie, Francia; Importatori indipendenti: — TRAXYS Europe SA («TRAXYS»), Lussemburgo, Lussemburgo; — lmexco Minerals GmbH («lmexco»), Offenbach an der Queich, Germania; Utilizzatori_ — Calderys, Parigi, Francia; — Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. KG, Schwaz, Austria; Produttori esportatori della RPC: — Chongqing Saite Corundum («Saite»), Chongqing, RPC; — Luoyang Runbao Abrasives («Runbao»), Luoyang, RPC; Importatore collegato dell’Unione: — Bosai Europe GmbH. 1.7. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (33) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o ottobre 2023 e il 30 settembre 2024 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2021 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (34) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito dal corindone artificiale, anche definito chimicamente, noto anche come allumina fusa («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (35) I tipi di corindone artificiale sono anche noti come allumina fusa bianca («WFA»), allumina fusa rosa, allumina fusa rubino, allumina fusa bruna («BFA»), sol-gel ecc. Essi sono tutti inclusi, indipendentemente dalla loro denominazione commerciale, a condizione che soddisfino le proprietà o le specifiche stabilite nelle pertinenti descrizioni dei codici TARIC. (36) L’allumina fusa è prodotta fondendo la bauxite o l’ossido di alluminio a temperature molto elevate (circa 2 000 °C) in un forno elettrico ad arco e poi raffreddando e frantumando il materiale risultante. (37) In virtù della sua durezza e della sua resistenza termica, l’allumina fusa è utilizzata principalmente in due settori industriali, abrasivi e refrattari. Nell’industria degli abrasivi è utilizzata in un’ampia gamma di applicazioni, tra cui la macinazione, la lucidatura, il taglio e la sabbiatura. Nell’industria dei materiali refrattari funge da materiale refrattario in ambienti ad alta temperatura, come rivestimenti per forni, crogioli e mattoni refrattari. Oltre a questi usi principali, l’allumina fusa è utilizzata anche nella fabbricazione di ceramiche tecniche e come additivo resistente all’usura nei rivestimenti di superficie nell’industria dei prodotti laminati. 2.2. Prodotto in esame (38) Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 90) («il prodotto in esame»). (39) Tuttavia il corindone artificiale attualmente classificato con il codice TARIC 2818 10 91 30 (ossia corindone sinterizzato, con struttura microcristallina, composto da ossido di alluminio (CAS RN 1344-28-1) e alluminato di magnesio (CAS RN 12068-51-8), contenente in peso (ogni elemento calcolato come ossido) il 92 % o più, ma non più del 94 % di ossido di alluminio e il 7 % (± 1 %) di ossido di magnesio) non rientra nel prodotto oggetto dell’inchiesta. Anche le miscele meccaniche di corindone artificiale e altre sostanze, attualmente classificate alla voce 3824 , non rientrano nel prodotto oggetto dell’inchiesta. 2.3. Prodotto simile (40) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; nonché — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (41) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (42) Diverse parti, in particolare gli utilizzatori dell’Unione dell’industria dei materiali refrattari, hanno sostenuto che non vi era sostituzione tra allumina fusa di qualità abrasiva e allumina fusa di qualità refrattaria, sulla base delle loro diverse caratteristiche fisiche, proprietà, applicazioni e percezione da parte dei consumatori. Molti utilizzatori hanno sottolineato la differenza nella distribuzione dimensionale delle particelle tra allumina fusa di qualità abrasiva e allumina fusa di qualità refrattaria, sostenendo che l’allumina fusa di qualità abrasiva deve rispettare determinate norme emanate dalla Fédération Européenne des Fabricants de Produits Abrasifs («FEPA») che si basano sulle dimensioni della graniglia. Al contrario l’allumina di qualità refrattaria utilizza dimensioni più ampie delle particelle e requisiti meno rigorosi per l’uniformità delle dimensioni delle particelle. Diversi utilizzatori hanno inoltre sostenuto che entrambe le qualità non sono intercambiabili dal punto di vista dei costi e dell’uso finale in quanto l’uso dell’allumina fusa di qualità abrasiva nell’industria dei materiali refrattari sarebbe troppo costoso, mentre l’allumina fusa di qualità refrattaria non è tecnicamente adatta all’uso nei prodotti abrasivi. (43) Gli utilizzatori dell’industria dei materiali refrattari hanno inoltre affermato che l’industria dell’Unione si è concentrata principalmente sulla produzione di allumina fusa di qualità abrasiva con solo il 20-30 % della produzione dell’Unione destinata all’allumina fusa di qualità refrattaria. Essi hanno pertanto sostenuto che la capacità dell’Unione non era sufficiente a soddisfare la domanda dell’allumina fusa di qualità refrattaria. Inoltre hanno sostenuto che, poiché l’allumina fusa di qualità refrattaria costituiva una parte così esigua della produzione dell’industria dell’Unione, l’esclusione di tale qualità dalla definizione del prodotto non comprometterebbe gli effetti dei dazi previsti. (44) La Commissione ha osservato che le qualità abrasive e refrattarie dell’allumina fusa presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base. Entrambe le qualità sono costituite dal 90-99 % di ossido di alluminio, presentano un’elevata durezza, un’alta densità e un punto di fusione elevato, sono caratterizzate da un basso livello di impurità, da una forte resistenza agli shock termici e da una notevole resistenza all’usura. Riguardo alla distribuzione dimensionale delle particelle, la Commissione ha osservato che la variazione delle dimensioni delle particelle deriva da processi di classificazione post-fusione, come la setacciatura, e non riflette alcuna distinzione intrinseca nella natura del prodotto. La Commissione ha inoltre osservato che le particelle di diverse dimensioni presentano caratteristiche comuni, il che consentirebbe di utilizzare indistintamente entrambe le qualità per determinate applicazioni. L’inchiesta ha stabilito che gli utilizzatori dell’industria dei materiali refrattari, pur acquistando prevalentemente particelle di dimensioni più grandi, hanno anche acquistato graniglie più fini che corrispondono in misura sufficiente alla distribuzione dimensionale delle particelle tipicamente associata all’allumina fusa di qualità abrasiva. Inoltre gli utilizzatori dell’industria degli abrasivi potrebbero, da un punto di vista tecnico, e come confermato dall’associazione tedesca degli abrasivi VDS, utilizzare granuli delle dimensioni generalmente utilizzate nell’industria dei materiali refrattari, anche se tale uso non è conforme alle norme della FEPA, in particolare nel contesto di applicazioni abrasive meno impegnative. L’inchiesta ha stabilito che il rispetto delle norme FEPA non è un obbligo giuridico e non è sempre applicato a tutti gli usi. Riguardo alla differenza di costo, la Commissione ha osservato che le differenze di prezzo non sono considerate una base sufficiente per l’esclusione del prodotto, in assenza di prove chiare di differenze sostanziali nelle caratteristiche fisiche, chimiche o tecniche. La Commissione ha ritenuto che l’assenza di una piena intercambiabilità tra tutte le qualità di allumina fusa, spesso attribuibile a considerazioni di costo da parte degli utilizzatori dell’industria dei refrattari o a requisiti di qualità in determinate applicazioni di alta gamma da parte degli utilizzatori dell’industria degli abrasivi, non neghi la conclusione che le diverse qualità di allumina fusa rientrano nella definizione dello stesso prodotto. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (45) La Commissione affronta le argomentazioni relative alla produzione dell’Unione di allumina fusa di qualità refrattaria nella sezione 7 seguente. (46) Alcune parti hanno sostenuto che il corindone sol-gel e l’allumina fusa hanno una sostituibilità molto limitata e che, mentre l’allumina fusa è prodotta a partire da bauxite ed allumina, il corindone sol-gel è prodotto a partire da boehmite di elevata purezza. Tyrolit ha osservato che il corindone sol-gel non è prodotto mediante un processo di fusione come l’allumina fusa, ma segue invece un processo di produzione diverso che comprende la formazione di un sol-gel mediante la dispersione della boehmite e degli additivi nell’acqua acidificata. Inoltre, in considerazione del prezzo elevato della sua materia prima, la boehmite, Tyrolit ha sostenuto che il corindone sol-gel era circa dieci volte più costoso dell’allumina fusa e che la sua sostituzione in una formulazione con un altro tipo di allumina fusa, sebbene in teoria possibile, avrebbe un impatto significativo sulla qualità degli abrasivi legati o rivestiti risultanti. Alcune parti hanno pertanto chiesto che il corindone sol-gel fosse escluso dall’ambito dell’inchiesta. (47) La Commissione ha osservato che il corindone sol-gel presenta caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base simili a quelle di altre qualità di allumina fusa. Sia i sol-gel che altre qualità di prodotto di allumina fusa, compresa l’allumina fusa bianca e l’allumina fusa bruna, sono costituiti principalmente da ossido di alluminio (Al 2 O 3 ) e dimostrano livelli comparabili di durezza, resistenza termica e stabilità chimica che li rendono adatti ad applicazioni industriali simili. Sebbene l’allumina sol-gel sia fabbricata mediante un processo di sintesi chimica distinto piuttosto che con la fusione convenzionale e provenga da una materia prima diversa, le differenze nel processo di produzione e nei fattori produttivi non sono di per sé rilevanti per determinare se un tipo di prodotto sia un prodotto differente quando tale divergenza nella metodologia di produzione non incide in modo sostanziale sulle proprietà funzionali del prodotto finale. Analogamente, le differenze nei costi e nei prezzi non giustificano, di per sé, la conclusione che il sol-gel dovrebbe essere considerato un prodotto diverso. Il fatto che Tyrolit riconosca che l’allumina fusa bianca potrebbe teoricamente sostituire il sol-gel, sebbene con prestazioni ridotte in applicazioni più impegnative, dimostra che i vari tipi di allumina fusa presentano caratteristiche funzionali fondamentali in misura sufficiente. La Commissione ha ritenuto che per la maggior parte delle applicazioni abrasive esista un livello significativo di intercambiabilità tra allumina sol-gel e altri tipi di allumina fusa. (48) Di conseguenza la Commissione ha concluso che le osservazioni relative alla definizione del prodotto non fornivano una giustificazione sufficiente per le esclusioni dei prodotti. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (49) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziavano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (50) Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni riguardanti i fattori produttivi utilizzati per la fabbricazione di allumina fusa. Dieci produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (51) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. La Commissione ha invitato il governo della RPC a presentare osservazioni sull’applicazione dell’articolo 18. Non sono pervenute osservazioni. (52) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (53) Il 21 gennaio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi, quali materie prime, lavoro (manodopera) ed energia, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta nella RPC. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato alcuni possibili paesi rappresentativi, indicando in particolare il Messico e il Brasile come paese rappresentativo appropriato. Tutte le osservazioni sono state trattate nella sezione 3.2.2.1. (54) Il 5 marzo 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una seconda nota («seconda nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, indicando il Messico come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base di ELMET, S.A. DE C.V. (55) Le osservazioni sulle due note sono state sintetizzate e trattate nella sezione 3.2.2. 3.2. Valore normale (56) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore». (57) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»). (58) Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Esistenza di distorsioni significative (59) Nell’ambito di recenti inchieste relative ai settori metallurgico e chimico nella Repubblica popolare cinese (« RPC ») ( 5 ) , la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (60) In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale nella RPC che provoca distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato ( 6 ) . La Commissione ha concluso, in particolare, che nei settori metallurgico e chimico non soltanto persiste un livello elevato di proprietà da parte del governo cinese («governo della RPC») ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base ( 7 ) , ma che il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base ( 8 ) . La Commissione ha constatato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di fatto nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti ( 9 ) . Inoltre la Commissione ha concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese in stato d’insolvenza e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC ( 10 ) . Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore chimico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base ( 11 ) , nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC ( 12 ) . (61) Come in precedenti inchieste relative ai settori metallurgico e chimico nella RPC, nella presente inchiesta la Commissione ha esaminato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. A tal fine la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia, e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» ( 13 ) («relazione»), che si basa su fonti pubblicamente disponibili. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come già riscontrato nel corso delle sue precedenti inchieste condotte a tale proposito. (62) Nella denuncia si sosteneva che, data l’esistenza di distorsioni significative in Cina, i prezzi e i costi sul mercato interno dell’industria metallurgica e chimica cinese non possono essere utilizzati nel caso di specie. A sostegno della sua posizione, il denunciante ha fatto riferimento alla relazione, in particolare alle sezioni relative al settore chimico ( 14 ) , a precedenti inchieste della Commissione sui prodotti chimici e metallurgici a valle ( 15 ) , nonché alla normativa cinese. (63) Più specificamente la denuncia sottolineava che il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista», in cui l’economia di Stato è la «forza trainante dell’economia nazionale» ( 16 ) . La costituzione e il diritto patrimoniale cinesi rafforzano il controllo indiscusso e crescente del partito comunista cinese («PCC») sul sistema economico della RPC, che va ben oltre la situazione consueta in altri paesi in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale. Lo Stato cinese attua una politica economica interventista utilizzando vari strumenti quali la pianificazione industriale, i sistemi finanziari e il contesto normativo per controllare l’economia ( 17 ) . È fondamentale il fatto che le autorità cinesi competenti, a tutti i livelli di governo, aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità ivi indicate ( 18 ) . (64) Il mercato chimico, e in particolare il settore dell’allumina, è soggetto a significative interferenze da parte del governo della RPC, come ampiamente descritto nella relazione. Il controllo dello Stato viene ulteriormente esercitato attraverso vari documenti di pianificazione e regolamentazione, unitamente a interventi politici ad hoc, rivolti al settore chimico e consentendo allo Stato di perseguire la propria visione e di apportare i necessari adeguamenti ( 19 ) . Riguardo all’allumina, una materia prima per la produzione di allumina fusa, essa è individuata in piani quali il quattordicesimo piano quinquennale del comune di Chongqing sullo sviluppo di alta qualità dell’industria manifatturiera («piano di Chongqing») che mira a potenziare i progetti di allumina e a costruire un sistema di approvvigionamento locale ( 20 ) . (65) Facendo nuovamente riferimento alla relazione, nella denuncia si osserva che il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione. Il partito di Stato non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di proprietà dello Stato, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo di tali imprese. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, attraverso la presenza di membri del partito negli organi esecutivi delle imprese di proprietà dello Stato e di cellule del partito nelle società, nonché mediante la definizione della struttura aziendale del settore delle imprese di proprietà dello Stato. In cambio, tali imprese godono di una serie di benefici economici, in particolare della protezione dalla concorrenza e dell’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti. In ragione dell’elevato livello di intervento del governo nell’industria chimica e della quota elevata di imprese di proprietà dello Stato in tale settore rispetto alla produzione complessiva, anche i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta di proprietà privata non hanno la possibilità di operare a condizioni di mercato. In realtà, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore chimico sono probabilmente soggette alla supervisione strategica e all’orientamento del governo della RPC. (66) La presenza dello Stato nelle imprese gli consente di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. A tal riguardo, nella denuncia si faceva riferimento alla relazione, evidenziando che, mentre si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato (previsto dalla normativa cinese) rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Almeno a partire dal 2016 il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato al fine di perseguire obiettivi governativi. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. (67) In aggiunta le politiche o misure pubbliche in Cina favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia e in particolare quelli considerati come «strategici». Le autorità a ciascun livello amministrativo monitorano l’attuazione di tali piani. Il sistema di pianificazione economica in Cina si traduce quindi in risorse destinate a settori designati come strategici o politicamente importanti dal governo, compreso quello chimico, che incidono sulle industrie a valle, tra cui la produzione di allumina fusa. (68) Vi è una mancanza o un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale. Mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli delle leggi corrispondenti di altri paesi, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Lo Stato inoltre svolge un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sul relativo esito ( 21 ) . Inoltre in Cina tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Pertanto il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi comportano distorsioni in quanto mantengono le imprese insolventi e non forniscono terreni a condizioni di mercato. (69) Anche i costi salariali in Cina sono distorti in quanto la Cina non ha ratificato diverse convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva. La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti di una determinata zona amministrativa. (70) L’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica e agiscono in dipendenza dallo Stato. Il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione delle banche statali, le quali rimangono collegate allo Stato, non solo attraverso la proprietà, ma anche attraverso le relazioni personali e, come le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche designate dal governo. Inoltre gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato delle forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. In sostanza, nonostante i passi compiuti per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da significative questioni e distorsioni sistemiche derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. (71) Inoltre le distorsioni del mercato cinese sono di natura sistematica. Riguardo alla produzione di allumina fusa, il coinvolgimento del governo nel settore dell’energia è particolarmente importante. A causa degli elevati livelli di temperatura necessari per la produzione di allumina fusa (oltre 2 000 °C), la produzione è ad alta intensità energetica. Inoltre il mercato dell’energia elettrica in Cina è caratterizzato da un forte coinvolgimento delle imprese di proprietà dello Stato in varie fasi della catena di approvvigionamento. Vi è altresì un forte coinvolgimento del governo della RPC in particolare nella fissazione dei prezzi dell’energia, compresa la concessione di prezzi preferenziali dell’energia elettrica a determinate industrie a livello provinciale. (72) In conclusione, secondo la denuncia i prezzi o i costi non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Su tale base, secondo la denuncia, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. (73) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al caso di specie. (74) Di conseguenza, nel valutare nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la Commissione si è basata sugli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella denuncia nonché nella relazione. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo. (75) Nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta persiste un livello elevato di proprietà, controllo, supervisione strategica o orientamento del governo della RPC, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che assicurano la loro continua influenza sulle imprese e in particolare su quelle di proprietà dello Stato ( 22 ) . Tuttavia gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma non solo nelle imprese di proprietà dello Stato, ma anche nelle società private ( 23 ) , con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese. (76) L’inchiesta ha accertato che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta è servito sia da imprese di proprietà dello Stato che da società private ( 24 ) . Ad esempio Chinalco, un’impresa di proprietà dello Stato nell’ambito della SASAC ( 25 ) e China Henan International Cooperation Group Co. Ltd. ( 26 ) , un’impresa di proprietà del governo dell’Henan, sono tra i maggiori fornitori di bauxite ( 27 ) in quanto la bauxite è un fattore produttivo essenziale per la produzione di allumina fusa. Inoltre, sebbene diversi produttori siano privati, come Zhengzhou Yufa Abrasives Co. Ltd. (una controllata del gruppo Zhengzhou Yufa) ( 28 ) e Saite ( 29 ) , una controllata del gruppo Bosai, anch’essi operano sotto la supervisione e l’orientamento delle autorità cinesi (cfr. considerando 85 e 86). (77) Non solo: il governo della RPC orienta le imprese anche fissando obiettivi specifici e politiche per i settori metallurgico e chimico, a cui tutti i partecipanti dell’industria, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata, devono attenersi. (78) A titolo di esempio, le condizioni standard applicabili all’industria dell’alluminio ( 30 ) («condizioni standard»), emanate dal ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione («MIIT») nel 2020, definivano a livello centrale il quadro generale per il funzionamento dell’industria dell’alluminio. Virtualmente le condizioni standard perseguono l’obiettivo seguente: «[p]romuovere la riforma strutturale dell’offerta dell’industria dell’alluminio, promuovere lo sviluppo tecnologico dell’industria e promuoverne uno sviluppo di alta qualità» e stabiliscono che «[l]’estrazione di bauxite, l’allumina, l’alluminio elettrolitico e la produzione secondaria di alluminio devono essere conformi alle politiche industriali nazionali e locali, ai piani per le risorse minerarie, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche in materia di protezione dell’ambiente e conservazione dell’energia, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche in materia di estrazione dei minerali, alle leggi, ai regolamenti e alle politiche in materia di produzione in sicurezza, ai piani di sviluppo dell’industria e ad altre disposizioni» ( 31 ) . (79) Inoltre l’allumina è inclusa nel catalogo dei settori incentivati nelle regioni occidentali del 2025 ( 32 ) . (80) Più di recente il governo della RPC ha pubblicato il piano di attuazione per lo sviluppo di alta qualità dell’industria dell’alluminio ( 33 ) («piano per l’alluminio»), che afferma: «Per promuovere lo sviluppo di alta qualità dell’industria dell’alluminio e sostenere meglio le principali catene dell’industria manifatturiera, [...] abbiamo elaborato il presente piano per il periodo dal 2025 al 2027 [...]. Guidati dal pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era, dobbiamo attuare pienamente i principi guida del ventesimo Congresso nazionale del [PCC] e della seconda e terza sessione plenaria del ventesimo comitato centrale del PCC e agire conformemente alle decisioni della riunione nazionale sulla promozione di una nuova industrializzazione. […] Ci adopereremo per migliorare in modo significativo la resilienza e il livello di sicurezza delle catene industriali e di approvvigionamento entro il 2027, con la situazione generale della catena industriale leader a livello mondiale. La capacità di sicurezza delle risorse di alluminio sarà notevolmente migliorata, puntando a un aumento del 3-5 % delle risorse nazionali di bauxite e a una produzione annua di alluminio riciclato di oltre 15 milioni di tonnellate. La struttura industriale sarà ottimizzata, con il miglioramento dei cluster dell’industria di trasformazione dell’alluminio». (81) Il quattordicesimo piano quinquennale della provincia di Shandong sullo sviluppo dell’industria dell’alluminio ( 34 ) («piano Shandong») elenca gli obiettivi seguenti: «[dall]’ anno 2025 la capacità di produzione di alluminio elettrolitico e allumina sarà controllata [...]. La provincia diverrà un importante cluster industriale dell’alluminio che avrà una forte influenza sul mercato interno e all’estero» ( 35 ) . (82) Nel settembre 2022 il comitato permanente dell’Assemblea del popolo della regione autonoma di Guangxi Zhuang ha promulgato la decisione relativa alla promozione dello sviluppo di alta qualità dell’industria dell’alluminio ( 36 ) («decisione Guangxi») e ha specificato gli obiettivi riguardanti la promozione di imprese leader e la guida dello sviluppo delle imprese di proprietà dello Stato nella provincia: «Coltivare e introdurre un gruppo di imprese leader intrinsecamente competitive. Istituire un sistema basato sui »leader della catena industriale« nell’industria dell’alluminio, rivolto alle imprese leader delle catene industriali dell’allumina e dell’alluminio elettrolitico, al fine di attuare il meccanismo globale di valorizzazione dell’efficienza energetica e di incentivi che copra l’intera industria [...]. Migliorare la qualità e l’efficienza dello sviluppo delle imprese statali legate all’alluminio, sostenere Guangxi Investment Group e altre imprese statali affinché ottimizzino e integrino le loro attività interne legate all’alluminio; attingere e utilizzare capitali per dispiegare la catena dell’industria dell’alluminio nelle province e nei paesi mediante fusioni e acquisizioni, partecipazioni o partecipazioni di controllo o altri metodi, in modo da attuare uno sviluppo coordinato dell’intera catena industriale e creare imprese leader nell’industria dell’alluminio influenti a livello nazionale e competitive a livello internazionale» ( 37 ) . (83) Il controllo e la supervisione strategica del governo si possono osservare anche a livello delle pertinenti associazioni di settore. Le associazioni industriali cinesi infatti devono garantire che l’industria attui le politiche del governo della RPC. Tale responsabilità è confermata dal fatto che per svolgere la loro attività mantengono stretti rapporti con le autorità statali, come si evince dal loro statuto. (84) Ad esempio all’articolo 3 dello statuto della China Non-Ferrous Metals Fabrication Industry Association ( 38 ) («CNFA») si afferma che l’organizzazione «[a]derisce alla leadership generale del [PCC], costituisce un’organizzazione del [PCC], svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito» e «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione da parte delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» ( 39 ) . A norma dell’articolo 6 del suo statuto, l’ambito di attività dell’Associazione è, tra l’altro, il seguente: «[c]onformemente alla politica generale e al compito generale di istituire un sistema economico di mercato socialista proposto dal partito e dallo Stato, e tenuto conto della situazione reale dell’industria, è attiva nella presentazione di suggerimenti e pareri sullo sviluppo dell’industria, sulle politiche, le leggi e i regolamenti del settore» ( 40 ) . Inoltre per essere ammissibili a rappresentare l’associazione, tra l’altro, è necessario aderire alla leadership del partito comunista cinese, sostenere il socialismo con caratteristiche cinesi, attuare con risolutezza la linea, i principi e le politiche del partito e possedere buone qualità politiche ( 41 ) . (85) Alcuni fornitori di bauxite, ad esempio Chinalco, sono membri della CNFA. (86) Analogamente, l’Association of China Refractory Industry («ACRI») ( 42 ) afferma all’articolo 3 del suo statuto che l’organizzazione «[a]derisce alla leadership generale del [PCC], costituisce un’organizzazione del [PCC], svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito» e «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione da parte del ministero degli Affari civili». Inoltre il lavoro del partito dell’associazione «accetta gli orientamenti unificati del dipartimento del lavoro sociale del comitato centrale del PCC» ( 43 ) . (87) Il gruppo Bosai e il gruppo Zhengzhou Yufa sono membri dell’ACRI ( 44 ) . (88) Inoltre lo statuto della China Machine Tool Industry Association ( 45 ) («CMTBA») a valle, che ha tuttavia una succursale specificamente dedicata agli abrasivi, contiene l’identico articolo 3 ( 46 ) , in cui si dichiara che l’Associazione rispetta la leadership del PCC e accetta la supervisione e la direzione da parte del ministero degli Affari civili e del comitato di partito della commissione per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato del Consiglio di Stato per quanto riguarda le attività di edificazione del partito della CMTBA ( 47 ) . (89) Per quanto riguarda il fatto che il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi mediante la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, le cellule del PCC nelle imprese, sia statali che private, rappresentano un canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Nel corso dell’inchiesta la Commissione ha accertato l’esistenza di collegamenti personali tra i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta e il PCC, come ad esempio la presenza di membri del PCC tra gli alti dirigenti o tra i membri del consiglio di amministrazione di numerose società che fabbricano il prodotto oggetto dell’inchiesta. (90) Ad esempio, il presidente e il direttore e direttore generale di Chinalco sono rispettivamente il segretario del partito e il vicesegretario dell’organizzazione di partito di Chinalco. Non solo, nel 2024 tutte le unità del gruppo Chinalco hanno avviato il programma «Studio e formazione sulla disciplina di partito»: «[a]lla riunione di avvio dello Studio e della formazione sulla disciplina di partito del gruppo Chinalco è stato sottolineato che le organizzazioni del partito a tutti i livelli dovrebbero rafforzare la combinazione tra apprendimento e applicazione, integrando lo Studio e la formazione sulla disciplina di partito con l’attuazione del sistema annuale di esecuzione della pianificazione strategica del gruppo Chinalco »4 + 4 + N + progetti chiave annuali«, e adoperarsi per conseguire obiettivi e compiti annuali e trasformare efficacemente i risultati dell’apprendimento in una forza motrice inesauribile per accelerare la costruzione di un’impresa di eccellenza a livello mondiale nel settore dell’alluminio con forti vantaggi competitivi globali e fornire solide garanzie politiche nell’intento di scrivere un nuovo capitolo della modernizzazione di Chinalco» ( 48 ) . (91) Anche le imprese private dell’industria dell’allumina sono soggette all’ingerenza del partito. Ad esempio, il presidente del gruppo Bosai funge anche da «presidente della Conferenza consultiva politica del popolo cinese del distretto di Nachuan, Chongqing» e ha vinto il titolo onorario di «Eccellente costruttore socialista tipico cinese» ( 49 ) . Inoltre il vicedirettore generale del gruppo funge anche da segretario del comitato di partito del gruppo e ha partecipato a una riunione con il «gruppo di propaganda del comitato comunale di partito di Chongqing per studiare e attuare lo spirito della terza sessione plenaria del ventesimo comitato centrale del PCC» ( 50 ) . (92) Inoltre nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. (93) L’industria metallurgica continua a essere considerata un settore chiave dal governo della RPC ( 51 ) . Ciò è confermato nei numerosi piani, nelle direttive e in altri documenti incentrati sull’allumina, emanati a livello nazionale, provinciale e comunale, che sono stati documentati in dettaglio sia dalla Commissione in precedenti inchieste del settore ( 52 ) sia nella relazione ( 53 ) . (94) A livello nazionale, ad esempio, il quattordicesimo piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime ( 54 ) («piano per le materie prime») comprende disposizioni «che incoraggiano le zone costiere a organizzare in modo ordinato i progetti relativi all’allumina e altri progetti che sfruttano risorse straniere». Il piano chiede inoltre il controllo della capacità nel settore dell’alluminio in generale, anche nel settore dell’allumina: «Controllare rigorosamente la capacità di produzione recentemente aumentata. [...] Impedire lo sviluppo disordinato di [...] e allumina». (95) Il piano per l’alluminio afferma inoltre che il governo della RPC «si adopererà per migliorare in modo significativo la resilienza e il livello di sicurezza della catena industriale e di approvvigionamento entro il 2027 e garantire che lo sviluppo della catena industriale raggiunga un livello leader a livello mondiale. La capacità di sicurezza delle risorse di alluminio sarà notevolmente migliorata, puntando a un aumento del 3-5 % delle risorse nazionali di bauxite». Oltre a concentrarsi sui fattori produttivi della bauxite, il governo della RPC intende anche «costruire progetti di allumina in modo costante e prudente. Rafforzeremo la pianificazione scientifica dei progetti di allumina [...] con bauxite come materia prima [...] I nuovi progetti saranno fatti avanzare con prudenza. I progetti di allumina recentemente modificati o ampliati devono essere rigorosamente conformi alle pertinenti politiche industriali Cfr. sezione I del piano per l’alluminio [...]» ( 55 ) . (96) Come risulta evidente dai documenti che precedono, il settore dell’allumina è strettamente monitorato e guidato dal governo centrale e, inclusa l’intera filiera industriale dell’allumina fusa, è in larga misura modellato dall’intervento pubblico piuttosto che dalle forze del libero mercato. (97) A livello locale, la portata dell’ingerenza della Cina nell’industria dell’allumina è più evidente. Ne è un esempio il piano Shandong che, oltre agli obiettivi descritti al considerando 81, stabilisce misure di sostegno a favore delle imprese locali di alluminio: «Aumentare il sostegno politico e normativo. Procedere attivamente con l’attuazione di varie politiche di sostegno a livello nazionale e provinciale, fornire sostegno ai cluster industriali ammissibili, ai prodotti chiave e alle tecnologie fondamentali. Sostenere le imprese che realizzano grandi progetti nazionali e provinciali» ( 56 ) . (98) A Yunnan, il piano d’azione della provincia di Yunnan per ripristinare l’intera catena dei metalli non ferrosi e delle industrie dei nuovi materiali con nuovi vantaggi 2021-2023 ( 57 ) («piano Yunnan») mira a «[s]viluppare una produzione intelligente: [...] promuovere la trasformazione dei metodi di produzione in metodi intelligenti, flessibili e perfezionati ed effettuare dimostrazioni pilota della fabbricazione intelligente nell’industria dei metalli non ferrosi. Nei settori minerari di [...] bauxite, [...] promuoveremo una serie completa di sistemi di tecnologie minerarie collaborative intelligenti [...] e costruiremo miniere digitali basate sulle principali imprese cardine dell’industria e realizzeremo dimostrazioni industriali. [...] promuoveremo le imprese affinché migliorino il loro livello di intelligence nell’ottimizzazione dei processi [...] e nella produzione sicura e migliorino la loro capacità di soddisfare le esigenze degli utilizzatori in modo rapido e a basso costo» ( 58 ) . (99) Il piano Yunnan prevede inoltre misure volte a ridurre i costi operativi dell’industria dell’allumina mediante politiche fiscali preferenziali: «Attuare politiche fiscali preferenziali per lo sviluppo della regione occidentale e condurre debitamente inchieste e registrazioni delle imprese pertinenti per l’industria [...] dell’alluminio verde e dell’industria della trasformazione profonda dei metalli non ferrosi elencate nel catalogo dei settori incentivati nelle regioni occidentali; fornire consulenza e servizi non richiesti per aiutare le imprese a ridurre l’onere fiscale» ( 59 ) . (100) La decisione Guangxi, come già illustrato al considerando 82, stabilisce diversi obiettivi per lo sviluppo dell’industria dell’alluminio nella provincia. Essa dispone inoltre quanto segue: «[I] servizi competenti della regione autonoma, quali lo sviluppo e la riforma, l’industria e le tecnologie dell’informazione, l’ecologia e l’ambiente, guidano e sostengono le imprese di allumina e di alluminio elettrolitico affinché utilizzino nuovi processi, nuove tecnologie e tecnologie verdi e a basse emissioni di carbonio per realizzare una trasformazione che consenta di risparmiare energia [...]» ( 60 ) . (101) Nell’Henan è stato firmato l’accordo di cooperazione «Bauxite International Trade Business Cooperation Agreement» tra China Henan International Cooperation Group Co., Ltd. e la Sanmenxia Municipality State-owned Assets Operation and Management Co., Ltd. Secondo l’accordo, «[i]n futuro, il comitato comunale di partito di Sanmenxia e il governo comunale includeranno nuovi materiali a base di alluminio in una delle 12 principali catene industriali che la città punterà a promuovere. In quanto importante impresa di piattaforma per l’apertura e la cooperazione della provincia, China Henan International Cooperation Group Co., Ltd. serve e garantisce le strategie chiave della provincia [...]. In quanto impresa comunale di proprietà dello Stato, Sanmenxia State-owned Assets Operation and Management Co., Ltd. [...] cerca di coltivare una nuova produttività di qualità, è stata profondamente coltivata per molti anni nel settore dell’industria dell’alluminio, si adopera per realizzare nuovi progressi nell’espansione della catena industriale basata sull’alluminio ed esplora attivamente nuovi percorsi per l’innovazione e lo sviluppo. La cooperazione tra le due parti per lo svolgimento di attività commerciali internazionali di bauxite è non solo una misura importante per attuare la strategia nazionale, ampliare il campo della cooperazione economica estera e promuovere lo sviluppo di alta qualità dell’economia locale, ma anche una vivida pratica di approfondimento della riforma e di sviluppo innovativo delle imprese pubbliche della città, che ha un grande significato ed un impatto di vasta portata sulla soluzione del problema della scarsa offerta locale di bauxite cui deve far fronte la città e sullo sviluppo dell’industria dell’alluminio nel periodo attuale e futuro» ( 61 ) . (102) A livello locale, nel 2021 la zona ad alta tecnologia di Fuling (il distretto di Fuling è situato nell’area del comune di Chongqing) ha dichiarato di «aver speso 185 milioni di CNY per l’innovazione scientifica e tecnologica, ossia 10,9 punti percentuali in più rispetto al tasso di crescita della spesa pubblica generale dell’intera regione», aggiungendo che «grazie alla costruzione di piattaforme e al sostegno politico, la zona ha efficacemente promosso l’agglomerazione di elementi innovativi nella catena dell’industria dei nuovi materiali e molti risultati innovativi hanno colmato il divario interno. Ad esempio, la Saite di [...] Fuling [Chongqing] ha prodotto annualmente allumina fusa bruna per oltre 200 000 tonnellate, diventando la più grande impresa di produzione di monomeri di allumina fusa bruna al mondo. Alla fine del 2021 il distretto di Fuling coltivava 98 imprese private ad alta tecnologia» ( 62 ) . (103) Inoltre le banche statali sostengono anche alcuni produttori di allumina fusa, come ad esempio la filiale di Chongqing della Export and Import Bank of China, che «ha introdotto una serie di misure per aiutare Chongqing a fare tutto il possibile per stabilizzare il mercato di base del commercio estero e degli investimenti esteri e promuovere il nuovo sviluppo dell’economia aperta di Chongqing [...] e ha rafforzato il sostegno finanziario commerciale, [...] ha fornito servizi di regolamento [...] lettere di credito e finanziamento al commercio per molte imprese orientate alla produzione e al commercio come la Saite Corundum e Chongqing International Trade [Chongqing]» ( 63 ) . In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra cui figura la produzione dei principali fattori produttivi utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. (104) Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore dell’allumina non inciderebbe sui produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (105) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è influenzato anche dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 60. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC). (106) Inoltre nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, come indicato anche al considerando 60. Anche a livello politico, il governo disciplina saldamente le misure finanziarie. Ad esempio, il piano per le materie prime impone che «[i] canali di finanziamento esistenti siano sfruttati appieno per sostenere i grandi progetti coinvolti nel piano. [Il governo della RPC] approfondirà la cooperazione tra industria e finanza e farà leva sul ruolo delle piattaforme nazionali di cooperazione tra industria e finanza per fornire un forte sostegno ai progetti in linea con il piano mediante servizi finanziari e investimenti azionari» ( 64 ) . (107) Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. (108) La Commissione rammenta infine che, per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta, è necessaria un’ampia gamma di fattori produttivi. Quando i fabbricanti del prodotto oggetto dell’inchiesta acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (109) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. (110) In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale nel presente caso. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva. 3.2.1.1. Argomentazioni delle parti interessate (111) Il 31 gennaio 2025, Runbao e Saite hanno presentato una serie di osservazioni in risposta alla prima nota, anche per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (112) In primo luogo Runbao e Saite hanno sostenuto che l’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base non è applicabile in quanto l’industria cinese dell’allumina fusa opera in condizioni orientate al mercato. Runbao e Saite hanno inoltre sostenuto a tale proposito che la Commissione dovrebbe accettare i prezzi e i costi sul mercato interno dichiarati da entrambe le società in quanto esse sono di proprietà privata. (113) Tale argomentazione non è stata accettata. Come descritto in dettaglio nei considerando da 74 a 110, il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta è soggetto a numerose distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Sebbene tali distorsioni assumano varie forme e la presenza di imprese di proprietà dello Stato nel settore sia indicativa dell’esistenza di distorsioni significative, l’intervento pubblico che incide sulle forze di mercato non è limitato agli operatori economici di proprietà dello Stato, ma si estende anche alle imprese private (cfr. in particolare il considerando 91). (114) In secondo luogo Runbao e Saite hanno sostenuto che, anche se la Commissione dovesse constatare l’esistenza di distorsioni significative, la valutazione pertinente deve essere effettuata individualmente per Runbao e Saite, come stabilito all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (115) La Commissione ha osservato che l’esistenza di distorsioni significative che determinano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base è stabilita a livello nazionale. Se viene accertata l’esistenza di distorsioni significative in un settore definitivo, le disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento si applicano a priori a tutti i produttori esportatori del settore in questione nella RPC e riguardano tutti i costi relativi ai loro fattori produttivi. Sebbene la stessa disposizione del regolamento di base preveda l’utilizzo di costi sul mercato interno per i quali è stato positivamente accertato che non sono influenzati da distorsioni significative, non sono stati accertati costi sul mercato interno esenti da distorsioni sulla base di elementi di prova accurati e adeguati. In particolare, i produttori esportatori non hanno presentato elementi di prova accurati e adeguati in merito a prezzi e costi esenti da distorsioni, ma si sono limitati all’argomentazione generale di cui sopra secondo cui l’industria dell’allumina fusa opera in condizioni orientate al mercato. 3.2.2. Paese rappresentativo 3.2.2.1. Osservazioni generali (116) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 65 ) : — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — l’esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo. — qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è stata accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (117) Come indicato ai considerando 53 e 54, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale: la prima nota sui fattori produttivi, del 21 gennaio 2025 (di seguito «prima nota»), e la seconda nota sui fattori produttivi, del 5 marzo 2025 (di seguito «seconda nota»). Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova su cui si basano i criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni fatte pervenire dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota sui fattori produttivi la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare il Messico come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. In seguito alle osservazioni e agli elementi di prova ricevuti dalle parti interessate in merito all’assenza di un’autentica produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in Messico, la Commissione ha ritenuto che il Brasile fosse il paese rappresentativo più appropriato nel caso di specie qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. 3.2.3. Un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (118) Nella prima nota sui fattori produttivi la Commissione ha individuato il Messico e il Brasile come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, e dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. (119) Nelle sue osservazioni, Tyrolit ha proposto tre potenziali paesi - Brasile, Kazakistan e India - come paesi rappresentativi idonei per la presente inchiesta. VDS ha sostenuto che l’India sarebbe la scelta più appropriata, citando la presenza di numerosi produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. VDS ha inoltre affermato che l’India offre una rappresentazione realistica dei prezzi delle materie prime e che i suoi prezzi dell’energia sono più comparabili a quelli della Cina. (120) La Commissione ha osservato che, contrariamente al paese interessato, il Kazakistan e l’India non rientrano nella categoria dei paesi a «reddito medio-alto» secondo la classificazione della Banca mondiale e non sono pertanto considerati possibili paesi rappresentativi in considerazione del loro livello di sviluppo economico, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza il Kazakistan e l’India non possono essere utilizzati come paesi rappresentativi. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte. 3.2.4. Esistenza di dati pertinenti prontamente disponibili nel paese rappresentativo (121) Nella prima nota la Commissione ha indicato che per i paesi individuati come produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta, ossia Brasile e Messico, la disponibilità dei dati necessari deve essere ulteriormente verificata, in particolare per quanto riguarda i dati finanziari prontamente disponibili dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta. (122) Riguardo al Brasile, in questa fase la Commissione non ha potuto trovare rendiconti finanziari prontamente disponibili (consolidati o meno) per Elfusa Geral de Eletro Fusão, l’unica società nota che produce il prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile. La Commissione ha pertanto concluso di non poter utilizzare i dati di questa società nel procedimento. Di conseguenza la Commissione ha concluso che il Brasile non poteva essere considerato un paese rappresentativo appropriato per la presente inchiesta. (123) Riguardo al Messico, la Commissione ha individuato rendiconti finanziari prontamente disponibili per Elmet che mostrano un congruo livello di redditività nel 2022, ma che non coprono il periodo dell’inchiesta. (124) La Commissione ha analizzato le importazioni in Messico e Brasile dei principali fattori produttivi. Il denunciante ha fornito elementi di prova prima facie dell’esistenza di distorsioni significative relative all’allumina fusa in Cina. Pertanto, qualora fosse confermata l’esistenza di tali distorsioni, le importazioni dalla Cina sarebbero escluse dal calcolo dei prezzi di riferimento per le materie prime nei paesi rappresentativi. La Commissione ha esaminato anche le importazioni dai paesi non OMC elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 66 ) . In tutti i casi tali importazioni erano inesistenti o minime (inferiori all’1 %) durante il periodo dell’inchiesta. Di conseguenza sia il Messico che il Brasile potrebbero essere considerati paesi rappresentativi appropriati ( 67 ) . (125) Tyrolit e VDS hanno affermato che vi sono forti indicazioni secondo cui Elmet, un produttore identificato in Messico, opera principalmente come importatore e distributore di materie prime per l’industria dei refrattari e metallurgica anziché produrre qualsiasi tipo di allumina fusa. Hanno inoltre affermato che il Brasile ha una produzione interna del prodotto oggetto dell’inchiesta e Elfusa Geral de Eletro Fusão («Elfusa») è un produttore noto tra i membri della VDS. (126) La Commissione ha osservato che Tyrolit e VDS non hanno fornito elementi di prova del fatto che Elmet non produca il prodotto oggetto dell’inchiesta. Al contrario il sito internet di Elmet indica esplicitamente che la società produce BFA e gestisce un proprio forno. Tale elemento non è stato contraddetto neppure da altre parti interessate che consideravano l’esistenza di tale produttore in Messico. Inoltre i rendiconti finanziari di Elmet sono facilmente accessibili tramite Orbis, mentre i rendiconti finanziari del produttore brasiliano, Elfusa, non sono prontamente disponibili e non sono stati presentati da Tyrolit e/o VDS. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte. (127) Gli utilizzatori dell’Unione, Vesuvius Poland Sp. z o.o. («Vesuvius») e Calderys e l’associazione degli utilizzatori dell’Unione, l’associazione europea dei produttori di refrattari («PRE») si sono dichiarati favorevoli alla scelta del Messico come paese rappresentativo in questa fase. Secondo Vesuvius il Brasile è un paese rappresentativo inadeguato in quanto i dati relativi ai principali fattori produttivi sono insufficienti e «inadatti», dal momento che le importazioni di tali materiali in Brasile sono limitate, in particolare se si escludono quelle di origine cinese. Inoltre, in base alle conoscenze di Vesuvius, i materiali importati non corrispondono a quelli abitualmente utilizzati nella produzione di allumina fusa. Tali importazioni consistono invece principalmente in qualità specializzate di bauxite destinate ad applicazioni specifiche che difficilmente saranno utilizzate per la produzione di allumina fusa. Inoltre non sono disponibili dati finanziari per i produttori di allumina fusa in Brasile. Vesuvius ha pertanto raccomandato alla Commissione, se dovesse selezionare il Brasile come paese rappresentativo, di basarsi sui dati relativi alle esportazioni piuttosto che sui dati sulle importazioni, come avvenuto nelle inchieste precedenti, al fine di garantire una determinazione equa e accurata del valore normale. Calderys ha sostenuto la selezione del Messico come paese rappresentativo grazie alla disponibilità di dati finanziari per un produttore di allumina fusa identificato in Messico. Inoltre i modelli di importazione del Messico indicano una minore esposizione a fattori produttivi importati potenzialmente distorti e il rispetto di norme sociali e ambientali più rigorose. La PRE ha osservato che il Brasile è uno dei maggiori produttori mondiali di bauxite e di conseguenza un esportatore netto. Di conseguenza la PRE ha sostenuto che il prezzo unitario all’importazione della bauxite in Brasile potrebbe non riflettere con precisione il mercato interno, a causa del basso volume delle importazioni o perché i prodotti importati sono specializzati, concentrandosi su qualità speciali di valore superiore. Inoltre, come la Commissione, la PRE non è stata in grado di reperire rendiconti finanziari disponibili per Elfusa. (128) Tyrolit e Reckel hanno osservato che i fattori produttivi per la fabbricazione di allumina fusa a base di allumina e di corindone sol-gel non erano elencati nella prima nota. Nel frattempo Reckel ha sostenuto che i fattori produttivi individuati dalla Commissione dovrebbero essere riesaminati, in quanto non riflettono accuratamente le materie prime primarie utilizzate per la produzione di corindone sol-gel. Entrambe le società hanno esortato la Commissione ad adeguare i fattori produttivi individuati o a escludere il corindone sol-gel dall’ambito dell’inchiesta. (129) In risposta alle osservazioni di Tyrolit e Reckel, è stato preso in considerazione anche un fattore produttivo supplementare utilizzato nella fabbricazione del sol-gel, un tipo di prodotto incluso nel prodotto oggetto dell’inchiesta, come indicato da uno dei produttori esportatori inseriti nel campione. La Commissione ha calcolato i margini di dumping sulla base dei dati raccolti e verificati durante l’inchiesta, garantendo che siano presi in considerazione tutti i fattori produttivi necessari per la produzione dei vari tipi di allumina fusa da parte dei due produttori inseriti nel campione. (130) Saite e Runbao hanno sostenuto che le statistiche sulle importazioni del GTA non costituiscono una base adeguata per determinare i costi delle materie prime del valore normale, a meno che non vengano effettuati gli adeguamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base per garantire che i prezzi di riferimento siano comparabili ai prezzi effettivamente pagati dai produttori esportatori cinesi. Hanno osservato che le società cinesi acquistano una parte significativa delle loro materie prime e di altri fattori produttivi sul mercato interno, il che significa che i prezzi dei fattori produttivi in questione non comprendono costi quali il nolo marittimo, l’assicurazione e i dazi all’importazione. Essi hanno pertanto sostenuto che, utilizzando i dati relativi alle importazioni del GTA, la Commissione dovrebbe adeguare i prezzi di riferimento per riflettere le effettive condizioni di approvvigionamento dei produttori cinesi, compresi il modo di trasporto, la distanza di trasporto e l’applicabilità di costi quali assicurazione, dazi all’importazione e IVA. (131) La Commissione ha osservato che l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base prevede l’utilizzo di dati corrispondenti in un paese rappresentativo appropriato «a condizione che siano prontamente disponibili i dati pertinenti». In questo caso, i prezzi all’importazione nei potenziali paesi rappresentativi sono prontamente disponibili e la Commissione utilizza i dati del GTA come fonte per tali prezzi. Qualora gli elementi di prova confermino i presupposti per applicare la metodologia prevista all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, la Commissione procede a un ulteriore adeguamento dei prezzi all’importazione (ad esempio aggiungendo i pertinenti dazi doganali) al fine di ottenere un’approssimazione congrua che rappresenti un prezzo praticato sul mercato interno esente da distorsioni in tali paesi. La Commissione ha inoltre escluso i dati sulle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo per determinare i valori di riferimento pertinenti. Se i quantitativi delle importazioni dei fattori produttivi sono ritenuti dalla Commissione sufficientemente rappresentativi a prezzi esenti da distorsioni e non vi sono altre specifiche circostanze che li rendano inadeguati, non vi è alcuna ragione oggettiva per escluderli. Pertanto, in assenza di elementi di prova che dimostrano il contrario, la Commissione ha respinto tale argomentazione. (132) Alla luce di quanto precede, con la seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate che intendeva utilizzare il Messico come paese rappresentativo appropriato, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base al fine di ottenere prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale. Per stabilire valori congrui per le SGAV e i profitti, la Commissione ha inizialmente proposto di utilizzare i dati finanziari di Elmet che erano disponibili nella banca dati ORBIS per un periodo precedente a quello dell’inchiesta. (133) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza del Messico come paese rappresentativo e di Elmet come produttore nel paese rappresentativo. (134) Saite e Runbao hanno sottolineato l’importanza di adeguare i dati relativi alle importazioni del GTA per escludere costi quali il nolo marittimo, l’assicurazione e i dazi all’importazione, in quanto non sono sostenuti quando acquistano materie prime sul mercato interno cinese. Essi hanno sostenuto che l’inclusione di tali costi distorcerebbe il confronto tra i prezzi all’esportazione e il valore normale, in quanto hanno esortato la Commissione a garantire che le fonti del valore normale riflettano le effettive condizioni di approvvigionamento dei produttori cinesi al fine di garantire un confronto equo. Runbao si è inoltre opposta all’utilizzo delle statistiche brasiliane sulle importazioni di carburo di silicio del GTA, come suggerito nella seconda nota, raccomandando invece la Turchia a causa dei maggiori volumi delle importazioni e di dati più affidabili che riflettono un livello di sviluppo economico comparabile. (135) Come indicato al considerando 110, in considerazione dell’esistenza di distorsioni significative sul mercato interno cinese, la Commissione è autorizzata a calcolare il valore normale esclusivamente sulla base dei corrispondenti costi di produzione e di vendita in un paese rappresentativo appropriato, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. A tale riguardo la Commissione non ha potuto individuare i prezzi praticati sul mercato interno prevalenti e ha dovuto ricorrere alle statistiche sulle importazioni, compresi i costi di trasporto e i dazi all’importazione, se del caso, per riflettere i prezzi praticati sul mercato interno del paese rappresentativo che sarebbero stati pagati da un produttore locale. L’argomentazione è perciò respinta. L’argomentazione specifica relativa al carburo di silicio è stata esaminata e trattata al considerando 154. (136) Wester ha sostenuto che Elmet è troppo piccola, con dati finanziari fluttuanti, per essere rappresentativa dell’industria messicana a tal fine. Inoltre non vi è alcuna conferma del fatto che Elmet fabbrichi BFA in Messico, in quanto il sito web della società non suffraga l’argomentazione della Commissione. Anche se Elmet produce BFA, Wester ha sottolineato che si tratta di una parte minore della gamma di prodotti di Elmet e che i dati finanziari di Elmet riflettono principalmente gli altri suoi scambi, il che la rende inadatta per determinare il valore normale di BFA. Wester ha esortato la Commissione a riconsiderare l’utilizzo dei dati finanziari di Elmet e, qualora non siano disponibili altri dati adeguati, a riconsiderare del tutto l’uso di un paese rappresentativo. (137) Traxys ha contestato la scelta di Elmet in Messico come produttore rappresentativo, fornendo elementi di prova del fatto che Elmet non fabbrica BFA per l’industria dei materiali refrattari, ma opera piuttosto come importatore/operatore commerciale che si approvvigiona dalla RPC. Ha sostenuto che l’utilizzo dei dati di Elmet distorcerebbe i calcoli del valore normale in quanto non riflette adeguatamente i processi di produzione, la struttura dei costi o le strategie di fissazione dei prezzi pertinenti per il prodotto oggetto dell’inchiesta. Traxys ha inoltre sottolineato che il nolo marittimo ha un impatto significativo sui costi, rendendo i prezzi di vendita messicani inadatti a un adeguato confronto con il mercato dell’UE. Ha suggerito che Elfusa in Brasile potrebbe essere un produttore più rappresentativo a causa della sua produzione locale di BFA e dell’analogia dei costi di trasporto rispetto alla RPC. Traxys ha sottolineato che l’attuale selezione non dispone di elementi di prova sufficienti e può portare a una determinazione inesatta del valore normale, compromettendo l’equità procedurale e gli interessi europei. (138) Il Verband Deutscher Schleifmittelwerke e.V. (VDS) ha contestato la scelta del Messico come paese rappresentativo, sostenendo che Elmet non produce il prodotto oggetto dell’inchiesta. Ha affermato che Elmet importa il BFA dalla RPC, il che potrebbe portare a calcoli distorti se utilizzati come valore di riferimento. VDS ha sostenuto che la Commissione non aveva esaminato a sufficienza le ipotesi formulate dai denuncianti e ha trascurato importanti argomentazioni delle parti interessate. (139) Oltre alle argomentazioni e agli elementi di prova di cui sopra, la Commissione ha esaminato ulteriormente se Elmet fosse un autentico produttore del prodotto oggetto dell’inchiesta in Messico, i cui rendiconti finanziari potevano essere utilizzati per determinare congrui importi per le SGAV e i profitti nel paese rappresentativo. A seguito delle sue ricerche, la Commissione ha confermato che Elmet non era un autentico produttore. La Commissione ha inoltre ottenuto una lettera da Elmet in cui si chiarisce che la società non produce il prodotto oggetto dell’inchiesta. In assenza di un’autentica produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, la Commissione ha dovuto riconsiderare la propria scelta di un paese rappresentativo appropriato. (140) Imerys e VDS hanno inoltre presentato alcune argomentazioni in merito al prezzo dell’energia elettrica in Messico, alle statistiche GTA sulle importazioni di allumina e bauxite in Messico. VDS ha ribadito che l’India dovrebbe essere utilizzata come paese rappresentativo. Data l’assenza di un’autentica produzione in Messico, tali affermazioni sono state considerate prive di fondamento. Inoltre, come già spiegato al considerando 120, l’India non appartiene allo stesso gruppo di reddito della RPC e non può essere presa in considerazione per la selezione di un paese rappresentativo appropriato. (141) Nel riesaminare la selezione di un paese rappresentativo appropriato, la Commissione si è basata sulle informazioni contenute nella prima e nella seconda nota al fascicolo e sulle osservazioni ricevute al riguardo. Nella prima e nella seconda nota, la Commissione aveva individuato il Messico e il Brasile come potenziali paesi rappresentativi. Sebbene non vi fossero fattori decisivi che favorissero la scelta del Brasile o del Messico riguardo alla produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta, le statistiche sulle importazioni, il lavoro o l’energia, la Commissione ha selezionato il Messico sulla base della disponibilità di rendiconti finanziari. Considerando le osservazioni ricevute, secondo cui in Messico non vi era una produzione autentica, contrariamente al Brasile, e in assenza di rendiconti finanziari per i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta in Brasile, la Commissione ha esaminato la disponibilità di rendiconti finanziari per le società attive nello stesso settore NACE dell’allumina fusa in Brasile. In tale contesto la Commissione ha individuato 3 società operanti nel settore NACE C 23.9 - Fabbricazione di prodotti abrasivi e in minerali non metalliferi in Brasile con rendiconti finanziari disponibili per gli anni 2023 e 2024 che coprono in parte il periodo dell’inchiesta. Questo settore è stato considerato rappresentativo in quanto comprende società i cui processi industriali sono vicini a quelli dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta, in quanto le fasi di produzione, quali la lavorazione ad alta temperatura, la macinazione meccanica e i sistemi di classificazione, sono sostanzialmente allineate tra queste società e la produzione di allumina fusa. Su tale base la Commissione ha ritenuto che il Brasile fosse un paese rappresentativo appropriato ai fini della presente inchiesta. 3.2.5. Livello di protezione sociale e ambientale (142) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che il Brasile era il paese rappresentativo appropriato, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.5.1. Conclusioni (143) Alla luce dell’analisi di cui sopra, il Brasile ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.6. Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (144) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni prontamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (145) Nella stessa nota la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati Global Trade Atlas («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Nella seconda nota la Commissione ha elencato alcune fonti per il costo del lavoro e dell’energia. Dato il cambiamento previsto del paese rappresentativo appropriato, tali fonti per il lavoro e l’energia non saranno più utilizzate qualora il Brasile fosse utilizzato come paese rappresentativo appropriato. Piuttosto la Commissione utilizzerà fonti brasiliane per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro ( 68 ) e dell’energia ( 69 ) . (146) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno fornito informazioni complete, e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato che avrebbe calcolato la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e avrebbe applicato tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime al momento di usare i valori di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. 3.2.6.1. Fattori produttivi (147) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 1 Fattori produttivi dell’allumina fusa Fattore produttivo Codice della merce Fonte: Unità di misura Valore esente da distorsioni (CNY) Materie prime Bauxite calcinata 2606 00 12 2606 00 90 Global Trade Atlas ( 70 ) («GTA») kg 4,03 Corindone artificiale 2818 10 GTA kg 7,45 Carburo di silicio 2849 20 GTA kg 22,81 Ossido di alluminio 2818 20 10 2818 20 90 GTA kg 13,60 Carbone di antracite 2701 11 GTA kg 1,24 Idrossido di alluminio 2818 30 GTA kg 10,29 Limatura di ferro 7204 41 GTA kg 1,92 Coke di petrolio non calcinato 2713 11 GTA kg 0,81 Materiali di consumo Sottoprodotti Scorie, ceneri e residui 2620 99 90 GTA kg [3,50 -7,50 ] Lavoro (manodopera) Lavoro (manodopera) N/D Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Ora 58,36 Energia Energia elettrica N/D Ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile kWh 0,98 Gas N/D Ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile m 3 4,32 (148) La Commissione ha incluso un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Per stabilire questo importo la Commissione ha espresso le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta in percentuale del costo effettivo delle materie prime utilizzate e ha quindi applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime al fine di ottenere le spese generali di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e le spese generali segnalate potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare le spese generali di produzione esenti da distorsioni al momento della consegna presso lo stabilimento della società. 3.2.6.2. Materie prime (149) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso ai considerando 110 e 115 che non è opportuno utilizzare prezzi e costi sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. (150) Imerys e Tyrolit hanno osservato che il codice SA per la bauxite calcinata non sembra corretto, in quanto dovrebbe rientrare nello stesso codice NC della bauxite -nello specifico, tutti i minerali e i concentrati di alluminio sono classificati con il codice SA 2606 . Inoltre Tyrolit ha osservato che la bauxite calcinata non è una merce omogenea, avendo prezzi unitari che variano notevolmente. Tyrolit ha pertanto raccomandato di utilizzare i dati sui prezzi provenienti da fonti affidabili quali il CM Group o Fastmarkets, aggiungendo se del caso i costi di trasporto, o effettuando controlli incrociati confrontando i prezzi all’importazione nel GTA con i prezzi di mercato prontamente disponibili per evitare deviazioni significative dai prezzi previsti. Infine Tyrolit ha affermato che la polvere di ossido di alluminio, comunemente denominata allumina, è la materia prima principale per la produzione di vari tipi di allumina fusa e non dovrebbe essere considerata un sottoprodotto di scarto del processo di fusione che comporta la bauxite calcinata. (151) Riguardo all’argomentazione relativa alla classificazione della bauxite calcinata, la Commissione ha confermato che, conformemente alla nomenclatura combinata (NC) e al sistema armonizzato (SA), tutti i minerali e i concentrati di alluminio, compresa la bauxite calcinata, rientrano nel codice NC 2606 . Non è stato fornito alcun elemento di prova a dimostrazione del fatto che tale classificazione fosse errata o che il suo utilizzo abbia portato a dati inaffidabili. Riguardo al suggerimento di utilizzare i dati sui prezzi provenienti da fonti quali CM Group o Fastmarkets, le parti interessate non hanno presentato dati concreti provenienti da tali fonti, né hanno dimostrato perché tali dati sarebbero più affidabili delle statistiche sulle importazioni del GTA. Sebbene la Commissione abbia accesso a Fastmarkets, le informazioni ivi contenute non sono state considerate una base adeguata per determinare il valore di riferimento per questo fattore produttivo, in quanto non corrispondevano a tale fattore produttivo o riguardavano una quotazione del prezzo dei porti cinesi. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. (152) Riguardo alla polvere di ossido di alluminio, considerando il valore assoluto e relativo trascurabile di tale fattore di produzione nel costo totale di fabbricazione, esso è stato spostato sotto i materiali di consumo ai fini della costruzione del valore normale. Tale argomentazione è quindi divenuta irrilevante. (153) Come spiegato al considerando 127, diverse parti interessate hanno sostenuto che, qualora il Brasile fosse selezionato come paese rappresentativo appropriato, il prezzo esente da distorsioni per la bauxite e la bauxite calcinata dovrebbe basarsi sulle statistiche sulle esportazioni piuttosto che sulle statistiche sulle importazioni, in quanto corrisponderebbe a forme specializzate di bauxite destinate ad applicazioni specifiche. La Commissione ha osservato che il valore di riferimento era effettivamente compreso nell’intervallo di valori dei prezzi pagati dai produttori dell’Unione per lo stesso fattore produttivo. Su tale base l’argomentazione è stata respinta. (154) Runbao si è opposta all’uso delle statistiche brasiliane sulle importazioni di carburo di silicio del GTA per determinare il valore di tale fattore produttivo, sostenendo che i volumi delle importazioni del Brasile durante il periodo dell’inchiesta erano troppo bassi per essere considerati rappresentativi e che vi è una notevole dispersione dei prezzi tra le fonti di importazione del Brasile. In alternativa Runbao ha proposto di utilizzare la Turchia come fonte per il prezzo di riferimento, citando il volume notevolmente più elevato delle importazioni di carburo di silicio della Turchia, un numero inferiore di fornitori minori e la classificazione come paese a reddito medio-alto comparabile alla Cina. Runbao ha inoltre sostenuto che i dati sulle importazioni della Turchia sono pubblicamente disponibili e più affidabili e ha presentato dati tratti da Trade Map a sostegno della sua argomentazione. (155) Dopo aver esaminato le statistiche brasiliane sulle importazioni, la Commissione ha osservato che una quota marginale del volume di importazioni da paesi mostrava prezzi unitari di importazione anormalmente elevati, diverse centinaia di volte superiori alla media ponderata del prezzo stabilito. Considerando che tali volumi dovevano corrispondere a un prodotto diverso dal pertinente fattore produttivo incluso nello stesso codice SA, la Commissione ha deciso di escludere i quantitativi in questione. Di conseguenza il prezzo di riferimento si è basato su oltre il 91 % del volume delle importazioni in Brasile durante il periodo dell’inchiesta. Riguardo alla proposta di utilizzare la Turchia come fonte alternativa, la Commissione ha osservato che la Turchia non è stata selezionata come paese rappresentativo appropriato nella presente inchiesta a causa dell’assenza di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta. Pertanto i dati sulle importazioni della Turchia non hanno potuto essere utilizzati ai fini della determinazione dei prezzi di riferimento e l’argomentazione è stata respinta. (156) In assenza di statistiche disponibili sulle importazioni in Brasile per le «Scorie, ceneri e residui» che riflettessero lo specifico sottoprodotto generato nel processo di produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta da un produttore esportatore che ha collaborato, la Commissione ha dovuto basarsi su un metodo alternativo per stabilire il prezzo esente da distorsioni per «Scorie, ceneri e residui». A tale riguardo la Commissione ha calcolato un rapporto tra il prezzo di vendita di tale sottoprodotto sul mercato interno della RPC e il costo totale dei materiali. Tale rapporto è stato quindi applicato al costo totale esente da distorsioni dei materiali calcolato e l’importo risultante è stato quindi diviso per la quantità effettivamente venduta per giungere al prezzo unitario esente da distorsioni. Per motivi di riservatezza il valore di riferimento calcolato è indicato in fasce numeriche nella Tabella 1. Tuttavia esso è stato reso noto al produttore esportatore interessato nel documento specifico di divulgazione ad esso destinato. (157) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha aggiunto i pertinenti dazi all’importazione al valore CIF registrato nelle statistiche relative alle importazioni del paese rappresentativo, quali disponibili nel GTA. (158) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime in percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna presso lo stabilimento della società. 3.2.6.3. Lavoro (manodopera) (159) L’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici in Brasile. La Commissione ha utilizzato le ultime statistiche disponibili relative al 2022 per il costo medio del lavoro in relazione all’attività economica 23.91 «Fabricação de produtos cerâmicos refratários» secondo la classificazione brasiliana CNAE 2.0. Le statistiche dell’IBGE forniscono informazioni sui salari annui totali, sui relativi oneri e sul numero di dipendenti per settore di attività economica nell’anno 2022. Sono state prese in considerazione solo le informazioni relative al personale legato alla produzione. I valori sono stati indicizzati al periodo dell’inchiesta utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo ( 71 ) . 3.2.6.4. Energia elettrica e gas (160) Il prezzo dell’energia elettrica e del gas per le imprese (utilizzatori industriali) in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia del Brasile ( 72 ) per il periodo dell’inchiesta. Le tariffe pubblicate nel bollettino mensile comprendevano l’«Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços» («ICMS»), un’imposta prelevata dagli Stati brasiliani sulla circolazione delle merci e la fornitura di servizi di trasporto e di comunicazione interstatali e intercomunali. Tale imposta poteva essere recuperata dagli utilizzatori industriali ed è stata dedotta dal valore di riferimento stabilito. Poiché la ICMS era stata riscossa dagli Stati brasiliani con un’aliquota tra il 17 % e il 18 %, a seconda dello Stato, durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha ricalcolato i valori di riferimento per l’energia elettrica e il gas, detraendo una media del 17,5 % della ICMS. Il parametro di riferimento ricalcolato per l’energia elettrica è una tariffa industriale media per il periodo dell’inchiesta ed è pari a 0,98 CNY/kWh, mentre il parametro di riferimento per il gas è di 4,32 CNY/m 3 . 3.2.6.5. Spese generali di produzione, SGAV e profitti (161) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (162) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione esenti da distorsioni. (163) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari relativi agli anni 2023 o 2024, a seconda della disponibilità dei dati delle società, per tre società brasiliane che operano con il codice NACE 23.9. Tali società sono Bozel Brasil S.A., Trevo Industrial de Acartonados S/A e Technosulfur Sistema de tratamento de metais liquidos Ltda in base ai dati estratti da Orbis. Greca Distribuidora de Asflatos Ltda, anch’essa identificata nel codice NACE 23.9, non è stata presa in considerazione in quanto gli ultimi rendiconti finanziari prontamente disponibili risalgono al 2022, ossia al di fuori del periodo dell’inchiesta. 3.2.6.6. Calcolo (164) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (165) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi dei produttori esportatori che hanno collaborato. Tali tassi di consumo forniti dal produttore esportatore che ha collaborato sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto ai considerando da 144 a 146. (166) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, come indicato al considerando 162. (167) Le SGAV e i profitti determinati sulla base dei rendiconti finanziari di 3 società, come spiegato al considerando 163, sono stati applicati alla somma dei costi di produzione e delle spese generali di produzione esenti da distorsioni, ossia, ai costi di produzione. (168) Le SGAV, espresse in percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 13,25 %. I profitti, espressi in percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 19,68 %. (169) Su tale base la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all’esportazione (170) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società collegate operanti come importatori. (171) Per il produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione nell’Unione, a norma dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. (172) Per il produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione tramite una società collegata operante come importatore con sede nell’Unione, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta ad acquirenti indipendenti nell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. In questo caso sono stati applicati adeguamenti al prezzo per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita, comprese le SGAV effettivamente sostenute dall’importatore collegato, e di un profitto (del [4-6) % ( 73 ) ] ottenuto dai due importatori indipendenti dell’Unione inseriti nel campione. 3.4. Confronto (173) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel caso di specie la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica; e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. 3.4.1. Adeguamenti apportati al valore normale (174) Come illustrato al considerando 169, il valore normale è stato stabilito allo stadio commerciale franco fabbrica utilizzando i costi di produzione e gli importi per le SGAV e i profitti che sono stati considerati congrui per tale stadio commerciale. Non sono stati pertanto necessari adeguamenti per riportare il valore normale al livello franco fabbrica. (175) Per quanto riguarda gli adeguamenti, la Commissione ha riscontrato che il codice SA con il quale il prodotto oggetto dell’inchiesta è classificato per le esportazioni nella RPC è soggetto a un’IVA non rimborsabile del 13 %, mentre il valore normale era stato costruito al netto dell’IVA. Pertanto, al fine di garantire un confronto equo, per i produttori esportatori soggetti a tale IVA è stato effettuato un adeguamento al rialzo del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del regolamento di base. La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare eventuali altri adeguamenti del valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione. 3.4.2. Adeguamenti apportati al prezzo all’esportazione (176) Per riportare il prezzo all’esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di: dazi doganali, altri oneri all’importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie. (177) Sono stati effettuati adeguamenti per i fattori seguenti che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: trasporto, assicurazione, movimentazione e carico, spese di imballaggio, crediti e spese bancarie. È stato inoltre effettuato un adeguamento per le commissioni a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base per l’operatore commerciale collegato di Runbao, deducendo una commissione costruita (sulla base delle SGAV dell’operatore commerciale collegato e di un profitto nozionale del [4-6 %]) utilizzato per analogia con quello applicato agli importatori collegati, come spiegato al considerando 172. 3.5. Margini di dumping (178) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (179) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (%) Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. 125,23 Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. 111,95 (180) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi stabilito sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inseriti nel campione, secondo una media ponderata. (181) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 118,88 %. (182) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell’Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell’Unione dal paese interessato durante il PI, stabilite in base a Eurostat. Come indicato al considerando 20, il livello di collaborazione nel caso di specie è molto basso perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano meno del 20 % delle importazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (183) La Commissione ha ricordato che la sezione 10 dell’avviso di apertura ( 74 ) aveva informato le parti interessate del fatto che l’omessa collaborazione, o una collaborazione solo parziale, avrebbe potuto condurre a conclusioni basate sui dati disponibili in conformità all’articolo 18 del regolamento di base, determinando potenzialmente esiti meno favorevoli per tali parti. Dato che le parti interessate sono state chiaramente avvertite delle conseguenze dell’omessa collaborazione e che il livello di collaborazione nel caso di specie era particolarmente basso, la Commissione ha ritenuto opportuno determinare il dazio di dumping residuo sulla base delle pratiche di dumping osservate in relazione a un sottoinsieme di vendite da parte di Saite - il produttore esportatore inserito nel campione con il margine di dumping più elevato - che rappresenta il 7 % del volume totale delle esportazioni nell’Unione di tutte le società inserite nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tali vendite sono state considerate un’approssimazione congrua e rappresentativa delle pratiche di dumping degli esportatori che non hanno collaborato. (184) Il margine di dumping residuo è stato pertanto fissato a 136,36 %. (185) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio (%) Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. 125,23 Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. 111,95 Altre società che hanno collaborato 118,88 Tutte le altre importazioni originarie della RPC 136,36 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione (186) Durante il periodo dell’inchiesta il prodotto simile era fabbricato da nove produttori dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (187) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta è stata calcolata a circa 131 810 tonnellate sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione, quali i dati contenuti nella risposta del denunciante al questionario relativa a tutti i produttori dell’Unione e le risposte al questionario ricevute dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Come precisato al considerando 14, i produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 44 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (188) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi: a) sui dati presentati dal denunciante concernenti le vendite dell’industria dell’Unione del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione; tali dati sono stati sottoposti a controllo incrociato con i volumi delle vendite comunicati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione; b) sulle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta da tutti i paesi terzi quali riportate in Eurostat. (189) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 2 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione 379 436 367 672 294 891 305 360 Indice 100 97 78 80 Fonte : denunciante, produttori dell’Unione inseriti nel campione e Eurostat (190) Il consumo nell’Unione è diminuito del 20 % durante il periodo in esame. Il consumo dell’Unione è diminuito del 3 % tra il 2021 e il 2022, mentre nel 2023 ha registrato un calo significativo di 19 punti percentuali. Dal 2023 al periodo dell’inchiesta il consumo è aumentato di 2 punti percentuali, ma è rimasto inferiore del 20 % rispetto all’inizio del periodo in esame. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (191) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata confrontando il volume delle importazioni con il consumo dell’Unione. (192) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Volume delle importazioni e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate) 140 372 175 343 151 650 160 549 Indice 100 125 108 114 Quota di mercato (%) 37 48 51 53 Indice 100 129 139 142 Fonte : Eurostat (193) Le importazioni dal paese interessato sono aumentate da 140 372 a 160 549 tonnellate nel periodo in esame con un aumento del 14 %. Dopo un aumento significativo del 25 % nel 2022, quando le importazioni hanno raggiunto un picco di 175 343 tonnellate, i volumi sono scesi nel 2023 a 151 650 tonnellate prima di riprendersi parzialmente durante il periodo dell’inchiesta. L’aumento complessivo durante il periodo dell’inchiesta è stato del 14 %. (194) La quota di mercato di tali importazioni è aumentata dal 37 % al 53 % nel periodo in esame, con un aumento del 42 % in un periodo di costante calo del consumo dell’Unione. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (195) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato, che rappresentavano il 4 % delle importazioni cinesi nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. (196) La media dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 4 Prezzi all’importazione (EUR/tonnellata) 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Cina 809 1 169 865 878 Indice 100 144 107 108 Fonte: Eurostat (197) Il prezzo medio all’importazione dalla Cina è aumentato dell’8 % nel corso del periodo in esame. I prezzi sono dapprima aumentati di circa il 44 % fino a raggiungere 1 169 EUR/tonnellata nel 2022. A ciò ha fatto seguito un calo di 37 punti percentuali nel 2023, con prezzi che sono scesi a 865 EUR/tonnellata, prima di salire leggermente a 878 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta. La fluttuazione dei prezzi è stata influenzata principalmente dalle fluttuazioni del costo delle materie prime. (198) La Commissione ha stabilito l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inseriti nel campione applicati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguata a livello franco fabbrica, e la media ponderata dei prezzi corrispondenti per tipo di prodotto delle importazioni dai produttori cinesi inseriti nel campione applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione. (199) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Si è reso necessario un adeguamento dell’NCP data l’incoerenza riscontrata nella descrizione dell’NCP per quanto riguarda l’allumina fusa bruna, come illustrato al considerando 11. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato compreso tra il 42,94 % e il 61,37 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell’Unione. Circa il 99,9 % dei volumi delle importazioni dai produttori esportatori inseriti nel campione è risultato inferiore ai prezzi dell’industria dell’Unione. (200) L’undercutting dei prezzi è stato accompagnato anche da una notevole contrazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base. A causa della notevole pressione sui prezzi dovuta alle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dai produttori esportatori cinesi, l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi durante tutto il periodo dell’inchiesta in linea con l’andamento dei costi di produzione al fine di realizzare un congruo livello di profitti, come indicato nella tabella 8. La significativa contrazione dei prezzi è confermata dai dati di cui alle tabelle 4 e 8, nonché dall’underselling dei prezzi riscontrato sulla base dei dati forniti dai produttori esportatori inseriti nel campione. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (201) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (202) Come indicato al punto 1.5, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento. (203) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella risposta del denunciante al questionario relativa a tutti i produttori dell’Unione, sottoposti a controllo incrociato, ove necessario, con le risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (204) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (205) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (206) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 5 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume di produzione (in tonnellate) 210 321 187 988 139 354 131 810 Indice 100 89 66 63 Capacità produttiva (in tonnellate) 305 500 305 500 305 500 305 500 Indice 100 100 100 100 Utilizzo degli impianti (%) 69 62 46 43 Indice 100 89 66 63 Fonte : denunciante e produttori dell’Unione inseriti nel campione (207) Nel periodo in esame il volume della produzione dell’industria dell’Unione ha registrato una diminuzione costante e significativa del 37 %. Tra il 2021 e il 2022 la produzione è diminuita dell’11 %. Questa tendenza al ribasso ha registrato un’accelerazione nel 2023, con un calo della produzione del 34 % rispetto al 2021. Il calo è proseguito durante il periodo dell’inchiesta, raggiungendo un minimo di 131 810 tonnellate, con un calo del 37 % rispetto al volume iniziale. (208) Durante il periodo in esame la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta stabile a un livello di 305 500 tonnellate. Dato il calo del volume di produzione nel periodo in esame, l’utilizzo degli impianti è diminuito drasticamente, passando dal 69 % nel 2021 al 43 % nel periodo dell’inchiesta. 4.4.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato (209) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 6 Volume delle vendite e quota di mercato 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 155 270 138 751 103 994 98 005 Indice 100 89 67 63 Quota di mercato (%) 41 38 35 32 Indice 100 92 86 78 Fonte: denunciante, produttori dell’Unione inseriti nel campione e Eurostat (210) Nel periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione è diminuito notevolmente del 37 % e la sua quota di mercato è diminuita del 22 %, riducendo la sua quota di mercato dal 41 % nel 2021 al 32 % nel periodo dell’inchiesta. 4.4.2.3. Crescita (211) In un contesto di calo del consumo dell’Unione, l’industria dell’Unione ha subito un calo significativo della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato che ha superato la contrazione complessiva del mercato dell’Unione. I risultati dell’industria dell’Unione sono peggiorati più bruscamente del mercato, evidenziando la posizione particolarmente vulnerabile dell’industria durante il periodo in esame e la crescita negativa. 4.4.2.4. Occupazione e produttività (212) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 7 Occupazione e produttività 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti 1 145 1 085 1 049 962 Indice 100 95 92 84 Produttività (in tonnellate/dipendente) 184 173 133 137 Indice 100 94 72 75 Fonte: denunciante e produttori dell’Unione inseriti nel campione (213) L’industria dell’Unione ha registrato un calo dell’occupazione del 16 % nel periodo in esame, con un numero totale di dipendenti che è sceso da 1 145 nel 2021 a 962 nel periodo dell’inchiesta. (214) In considerazione del calo della produzione e dell’occupazione, la produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in tonnellate per dipendente prodotte all’anno, è diminuita del 25 % nel periodo in esame. La produttività è aumentata del 3 % tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta; questo miglioramento marginale non è dovuto a una ripresa della produzione, ma piuttosto a un’ulteriore riduzione della forza lavoro. 4.4.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (215) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. (216) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (217) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 8 Prezzi di vendita nell’Unione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) [1 310 -1 536 ] [1 780 -2 093 ] [1 630 -1 914 ] [1 446 -1 692 ] Indice 100 139 126 109 Costo di produzione unitario (in EUR/tonnellata) [1 321 -1 548 ] [1 931 -2 271 ] [2 010 -2 360 ] [1 716 -2 009 ] Indice 100 149 154 129 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione (218) I prezzi di vendita sul mercato dell’Unione a soggetti indipendenti sono aumentati del 9 % durante il periodo in esame. Nel 2022 il prezzo è aumentato del 39 %, riflettendo l’aumento dei costi dei fattori produttivi. Tale tendenza non è tuttavia proseguita. Nel 2023 il prezzo medio è infatti diminuito e ha continuato a diminuire durante il periodo dell’inchiesta, raggiungendo [1 446-1 692] EUR per tonnellata. (219) Nello stesso periodo il costo unitario di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione è aumentato del 29 %. Dal 2021 al 2022 si è registrato un aumento significativo del 49 %. Tale tendenza è proseguita nel 2023, con un ulteriore aumento di 5 punti percentuali, prima di diminuire nel periodo dell’inchiesta. L’aumento complessivo dei prezzi dell’Unione è stato determinato principalmente dall’andamento dei prezzi delle materie prime e dall’incapacità delle società di trarre pieno vantaggio dalle economie di scala a causa di una riduzione delle vendite e della produzione. 4.4.3.2. Costo del lavoro (220) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 9 Costo medio del lavoro per dipendente 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) [73 334 -85 951 ] [77 354 -90 954 ] [75 976 -89 190 ] [85 504 -100 058 ] Indice 100 108 105 115 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione (221) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 15 % nel periodo in esame. 4.4.3.3. Scorte (222) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Scorte 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (in tonnellate) [14 355 -16 824 ] [14 828 -17 435 ] [12 148 -14 260 ] [12 999 -15 212 ] Indice 100 106 86 90 Scorte finali in percentuale della produzione [16 -19 ] [20 -24 ] [22 -26 ] [18 -21 ] Indice 100 125 138 112 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione (223) In termini assoluti le scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono diminuite del 10 % nel periodo in esame. Questa riduzione complessiva tuttavia presenta notevoli fluttuazioni nel periodo. In particolare il livello delle scorte è aumentato del 6 % tra il 2021 e il 2022, mentre nel 2023 ha registrato un netto calo di 20 punti percentuali. Successivamente, dal 2023 al periodo dell’inchiesta, le scorte sono nuovamente aumentate di 4 punti percentuali. (224) Se si prendono in considerazione i livelli di produzione, la percentuale delle scorte finali in percentuale della produzione è aumentata del 12 % nel periodo in esame. In particolare, tale rapporto è aumentato del 38 % tra il 2021 e il 2023, il che indica una notevole discrepanza tra la produzione e lo smaltimento delle scorte. Sebbene l’industria dell’Unione sia riuscita a riallineare parzialmente i livelli delle scorte alla produzione tra il 2023 e il periodo dell’inchiesta, il rapporto delle scorte finali è rimasto superiore del 12 % rispetto al 2021. (225) Questa tendenza indica che, nonostante gli sforzi per allineare la produzione, l’accumulo di scorte invendute, in particolare durante i periodi di calo della produzione, riflette le difficoltà di accesso al mercato dell’Unione. 4.4.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (226) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 11 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) [2 -6 ] [3 -7 ] [(–17 )-(–13 )] [(–14 )-(–10 )] Indice 100 146 – 399 – 317 Flusso di cassa (in EUR) [(–1 566 629 )- (–1 336 665 )] [(–7 115 748 )- (–6 051 711 )] [(–12 241 286 )- (–10 427 762 )] [(–8 766 054 )- (–7 490 992 )] Indice – 100 – 463 – 789 – 554 Investimenti (in EUR) [2 289 616 - 2 683 529 ] [6 081 027 - 7 150 218 ] [3 560 302 - 4 179 484 ] [2 999 817 - 3 510 425 ] Indice 100 271 157 130 Utile sul capitale investito [(–10 )-(–8 )] [(–11 )-(–9 )] [(–75 )-(–63 )] [(–41 )-(–35 )] Indice – 100 – 106 – 731 – 387 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione (227) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività dei produttori inseriti nel campione è diminuita notevolmente nel periodo in esame, passando da quasi il [2-6] % nel 2021 a circa il [(– 14)-(– 10)] % durante il periodo dell’inchiesta. La redditività è temporaneamente salita al [3-7] % nel 2022, mentre nel 2023 si è verificata una brusca flessione fino a una perdita del [(– 17)-(– 13)] %. Nonostante la ripresa parziale che ne è seguita, la redditività è rimasta negativa durante il periodo dell’inchiesta. (228) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa è stato negativo per tutto il periodo in esame, peggiorando ulteriormente a causa delle spese per investimenti e dell’aumento delle perdite operative. Il persistente flusso di cassa negativo è stato sostenuto dall’aiuto finanziario degli azionisti finali dei produttori dell’Unione, che hanno continuato a sostenere i programmi di investimento delle società nonostante il difficile contesto finanziario. (229) Il livello degli investimenti annuali è aumentato del 30 % nel periodo in esame, in particolare tra il 2021 e il 2022 è aumentato del 171 %, per poi diminuire successivamente fino al periodo dell’inchiesta. L’aumento degli investimenti mirava principalmente a mantenere le capacità esistenti e a sostituire i mezzi di produzione essenziali. Gli investimenti sono proseguiti nonostante la forte concorrenza, la perdita di quote di mercato e la difficile situazione finanziaria. (230) L’utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame è diminuito del 287 %, passando dal [(– 10)-(– 8)] % nel 2021 al [(– 41)-(– 35)] % nel periodo dell’inchiesta. Questo andamento negativo dimostra che, sebbene gli investimenti siano proseguiti al fine di mantenere la competitività, l’utile su tali investimenti è diminuito notevolmente durante il periodo in esame. (231) La capacità dei produttori dell’Unione inseriti nel campione di ottenere capitali, come spiegato al considerando 227, si basava sul sostegno finanziario degli azionisti finali dei produttori dell’Unione, che hanno continuato a sostenere gli investimenti delle società. 4.5. Conclusioni sul pregiudizio (232) In un contesto di diminuzione sostanziale del consumo dell’Unione (– 20 %), durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina hanno registrato un notevole aumento (+ 14 %), con prezzi sensibilmente inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione. Ciò ha consentito ai produttori esportatori cinesi di conquistare una quota di mercato del 53 % nel periodo dell’inchiesta (partendo dal 37 % nel 2021). (233) In tali circostanze la situazione economica dell’industria dell’Unione è peggiorata, come dimostrato dall’andamento negativo dei principali indicatori macroeconomici: produzione (– 37 %), vendite UE (– 37 %) e una sensibile diminuzione della sua quota di mercato (dal 41 % al 32 %) nel periodo in esame. (234) In risposta alla pressione esercitata dai bassi prezzi all’importazione della Cina, l’industria dell’Unione ha cercato di ridurre i costi e ha effettuato degli adeguamenti della forza lavoro (– 16 %). Nel periodo in esame gli investimenti sono proseguiti nel tentativo di rimanere competitivi. Tuttavia, a causa della pressione esercitata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping in termini di aumento dei volumi e prezzi bassi, le vendite dell’Unione, la produttività e l’utile sul capitale investito sono diminuiti rapidamente nel periodo in esame. (235) Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato notevolmente durante il periodo in esame (+ 29 %), principalmente a causa di un forte aumento dei prezzi delle materie prime. (236) Il costo dell’industria dell’Unione è aumentato più dei prezzi di vendita. Di conseguenza la redditività è crollata nel periodo in esame, passando da una situazione moderata (+ [2-6] %) nel 2021 a uno scenario insostenibile in perdita ([(– 14)-(– 10)] %) nel periodo dell’inchiesta. (237) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. 5. NESSO DI CAUSALITÀ (238) A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono illustrati di seguito. Importazioni da paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, contrazione del consumo dell’UE, aumento dei prezzi dell’energia nell’Unione, svantaggio competitivo nell’uso della principale materia prima, mancanza di un livello adeguato di investimenti, importazioni di produzione propria di allumina fusa cinese. 5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (239) Il deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione è coinciso con una significativa e sempre maggiore penetrazione nel mercato delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina che hanno costantemente praticato prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e hanno portato a una contrazione dei prezzi. A tal riguardo l’andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni cinesi, come risulta dalle tabelle 3 e 4, ha compromesso i livelli di prezzo dell’industria dell’Unione, stabilendo un nesso di causalità tra i due elementi. (240) Durante il periodo in esame le importazioni dalla Cina sono aumentate del 14 % passando da circa 140 372 tonnellate nel 2021, pari a una quota di mercato del 37 %, a 160 549 tonnellate nel periodo dell’inchiesta, pari a una quota di mercato del 53 %. Questo aumento delle importazioni a basso prezzo ha impedito all’industria dell’Unione di aumentare i propri prezzi in linea con l’aumento del costo di produzione. Analogamente, il calo della quota di mercato e del volume delle vendite, che a sua volta ha comportato un calo della produzione, ha avuto un effetto negativo sui costi unitari di produzione dell’industria a causa delle minori economie di scala. (241) Ciò ha avuto un forte impatto negativo sull’industria dell’Unione. In una situazione di aumento dei costi e di pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni dalla Cina oggetto di dumping, l’industria dell’Unione non ha potuto applicare prezzi e volumi di produzione a livelli sostenibili, con un conseguente fortissimo calo della redditività, che è passata dal 4 % a una perdita (– 13 %) e il successivo deterioramento degli indicatori finanziari. (242) La Commissione pertanto ha concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno arrecato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione in termini di prezzo e di volume. 5.2. Effetti di altri fattori 5.2.1. Importazioni da paesi terzi (243) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Importazioni da paesi terzi Paese 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Ucraina Volume (in tonnellate) 21 662 14 275 11 958 16 705 Indice 100 66 55 77 Quota di mercato (%) 6 4 4 5 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 598 1 007 856 775 Indice 100 168 143 130 Stati Uniti Volume (in tonnellate) 6 012 3 066 2 757 6 236 Indice 100 49 46 104 Quota di mercato (%) 2 1 1 2 Prezzo medio (EUR/t) 4 500 9 226 8 763 4 339 Indice 100 205 195 96 Brasile Volume (in tonnellate) 7 587 10 641 5 729 6 473 Indice 100 140 76 85 Quota di mercato (%) 2 3 2 2 Prezzo medio (EUR/t) 988 1 213 1 261 1 158 Indice 100 123 128 117 Bahrein Volume (in tonnellate) 3 995 5 951 8 234 5 059 Indice 100 149 206 127 Quota di mercato (%) 1 2 3 2 Prezzo medio (EUR/t) 1 064 1 116 896 840 Indice 100 105 84 79 Totale di tutti i paesi terzi escluso il paese interessato Volume (in tonnellate) 83 793 53 577 39 244 46 804 Indice 100 64 47 56 Quota di mercato (%) 22 15 13 15 Prezzo medio (EUR/t) 943 1 255 999 979 Indice 100 133 106 104 Fonte: Eurostat (244) Rispetto alla Cina, nel periodo in esame gli altri paesi terzi avevano una presenza limitata sul mercato dell’Unione. Nel periodo in esame le quote di mercato dei principali altri paesi terzi, Ucraina, Stati Uniti, Brasile e Bahrein, sono rimaste stabili, con variazioni minime o nulle, a un livello nel periodo dell’inchiesta rispettivamente del 5 %, 2 %, 2 % e 2 %. La quota di mercato combinata delle importazioni da tutti i paesi terzi ad eccezione della Cina è scesa dal 22 % nel 2021 al 15 % nel periodo dell’inchiesta. (245) Durante il periodo in esame l’Ucraina ha venduto a prezzi inferiori a quelli della Cina. Il Bahrein ha venduto a prezzi leggermente inferiori alla Cina solo nel 2022 e nel periodo dell’inchiesta, mentre tutti gli altri paesi hanno mantenuto livelli di prezzo più elevati durante tutto il periodo in esame. Nonostante i prezzi più bassi, l’Ucraina rappresentava solo il 5 % del mercato, una quota nettamente inferiore a quella dominante del 53 % della Cina durante il periodo dell’inchiesta. La quota di mercato del Bahrein è stata ancora inferiore, attestandosi solo al 2 %. Questa limitata presenza sul mercato di altri paesi terzi indica che, sebbene l’Ucraina e il Bahrein abbiano offerto prezzi più bassi a un certo punto, il loro impatto complessivo è stato insufficiente a indebolire il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. (246) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto delle importazioni da altri paesi non attenua il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. 5.2.2. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (247) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 13 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione 2021 2022 2023 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) 26 049 20 031 13 849 15 649 Indice 100 77 53 60 Prezzo medio (in EUR/tonnellata) 1 526 2 128 2 071 1 864 Indice 100 139 136 122 Fonte: produttori dell’Unione inseriti nel campione (248) I volumi delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono diminuiti del 40 % durante il periodo in esame, passando da 26 049 tonnellate nel 2021 a 15 649 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. Durante il periodo in esame i prezzi medi delle esportazioni sono cresciuti del 22 %. (249) Come spiegato dall’industria dell’Unione, il calo nell’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione è dovuto alla pressione esercitata dai produttori cinesi su altri mercati di paesi terzi, che a sua volta ha causato un calo delle esportazioni da parte dei produttori dell’Unione. La perdita di volume delle vendite all’esportazione in termini assoluti è notevolmente inferiore alla perdita di vendite nell’Unione. Inoltre il prezzo medio all’esportazione per le vendite verso paesi terzi è stato notevolmente superiore del 21 % rispetto alle vendite dell’Unione durante tutto il periodo in esame. (250) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto dell’andamento delle esportazioni non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. 5.2.3. Contrazione significativa del consumo dell’Unione (251) Alcune parti hanno sostenuto che il calo del consumo dell’Unione era una causa del pregiudizio. (252) Mentre il consumo dell’Unione è diminuito nel periodo in esame, ciò ha solo intensificato l’impatto delle importazioni cinesi oggetto di dumping. Le vendite dei produttori dell’Unione sono diminuite in misura maggiore rispetto al consumo dell’Unione. Il consumo è diminuito del 20 %, mentre le vendite dei produttori dell’Unione sono diminuite del 37 % nel periodo in esame. Analogamente, anche le importazioni da tutti gli altri paesi terzi sono diminuite in misura significativa. Per contro, nello stesso periodo, la quota di mercato cinese è aumentata dal 37 % al 53 % a causa delle sue importazioni a basso prezzo. (253) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto della contrazione dei consumi nell’Unione non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. 5.2.4. Aumento dei prezzi dell’energia nell’Unione (254) Alcune parti hanno sostenuto che l’aumento dei prezzi dell’energia nell’Unione era la causa del pregiudizio. (255) L’energia è una delle principali componenti di costo della produzione di allumina fusa. L’inchiesta ha tuttavia rivelato che nel 2022, quando i prezzi dell’energia erano notevolmente superiori a quelli del resto del periodo in esame, i produttori dell’Unione erano ancora in grado di generare profitti e hanno persino migliorato la loro redditività rispetto all’anno precedente. Ciò è stato possibile perché parte dell’aumento dei costi dell’energia è stata trasferita sugli utilizzatori. (256) In particolare, nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta, quando i prezzi dell’energia erano scesi a livelli notevolmente inferiori rispetto al 2022, l’industria dell’Unione non era più in grado di adeguare di conseguenza i suoi prezzi e la redditività è crollata. Ciò indica che, sebbene i prezzi dell’energia influenzino effettivamente i costi di produzione, la questione fondamentale è sorta quando ai produttori dell’Unione è stato impedito di allineare i loro prezzi all’andamento dei costi a causa della concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping originarie della Cina. (257) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto dei prezzi dell’energia nell’Unione non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. 5.2.5. Svantaggio competitivo nell’uso della principale materia prima (258) Alcune parti hanno sostenuto che la causa del pregiudizio era dovuta alle differenze di origine e di costo delle materie prime utilizzate dai produttori europei e cinesi, distinguendo specificamente tra bauxite e allumina. (259) Riguardo al presunto svantaggio relativo alle materie prime, l’inchiesta ha stabilito che non vi sono differenze significative nei processi di produzione e nelle materie prime utilizzate dai produttori cinesi e dell’Unione. Riguardo ai costi delle materie prime, come illustrato nella sezione 3.2.1, il mercato cinese delle materie prime è risultato distorto. 5.2.6. Mancanza di un livello adeguato di investimenti (260) Alcune parti hanno sostenuto che l’industria dell’Unione ha risentito della mancanza di investimenti e di impianti di produzione obsoleti e che ciò costituiva una causa del pregiudizio. (261) L’inchiesta ha tuttavia rivelato che negli ultimi anni i produttori dell’Unione avevano investito in impianti nuovi. Inoltre, come indicato nella tabella 11, i livelli annuali degli investimenti sono aumentati del 30 % nel periodo in esame, il che indica che l’attività di investimento è proseguita nonostante il difficile contesto finanziario. (262) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che la presunta mancanza di investimenti non corrisponde alla realtà e non attenua il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. 5.2.7. Importazioni di allumina fusa cinese da parte dell’industria dell’Unione (263) Alcune parti hanno sostenuto che l’industria dell’Unione stessa aveva importato allumina fusa cinese e che ciò era una causa del pregiudizio. (264) L’inchiesta ha concluso che l’industria dell’Unione ha importato alcuni quantitativi del prodotto in questione dalla Cina. Tuttavia il volume di tali importazioni era limitato, vale a dire [2 800-3 800] tonnellate, pari a circa l’1 % del consumo dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. L’inchiesta ha inoltre concluso che l’industria dell’Unione non solo rivendeva i prodotti importati, ma li trasformava prima di rivenderli. Ciò ha fornito un valore aggiunto. Le vendite di tali importazioni non sono state inferiori alla produzione dei produttori dell’Unione e il loro volume è stato insignificante. (265) Inoltre il fatto che le importazioni cinesi siano aumentate indipendentemente dall’evoluzione delle importazioni di produzione propria dei produttori dell’Unione dimostra che le importazioni cinesi sarebbero comunque aumentate e avrebbero assorbito la quota di mercato dell’UE anche in assenza delle importazioni di produzione propria dei produttori dell’Unione dalla Cina. (266) Su tale base la Commissione ha concluso in via provvisoria che l’impatto delle importazioni di produzione propria dei produttori dell’Unione dalla Cina non attenua il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell’Unione. 5.3. Conclusioni sul nesso di causalità (267) Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la Commissione ha stabilito in via provvisoria un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dalla Cina che hanno provocato la contrazione del prezzo di mercato dell’Unione. A causa del notevole aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, all’industria dell’Unione è stato impedito di fissare i prezzi e i volumi di produzione a livelli sostenibili, il che ha determinato un forte deterioramento della sua situazione economica. (268) Il declino economico dell’industria dell’Unione è coinciso con un forte aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping dalla Cina. Tali importazioni sono state effettuate costantemente a prezzi inferiori a quelli dell’Unione, esercitando una forte pressione al ribasso sui prezzi di mercato che ha portato a una contrazione dei prezzi. Di conseguenza l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi di produzione. Ciò ha portato a un calo delle vendite, a una riduzione della produzione e a un calo significativo della redditività. La tempistica e la portata di tali sviluppi stabiliscono un chiaro nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. (269) La Commissione ha esaminato fattori alternativi che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Tra questi figurano le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, la contrazione del consumo dell’Unione, l’aumento dei costi dell’energia, l’approvvigionamento e il costo delle materie prime, la presunta mancanza di investimenti e l’importazione di produzione propria di allumina fusa cinese. Tuttavia nessuno di questi fattori è risultato in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dalla Cina e il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione. (270) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. 6. LIVELLO DELLE MISURE (271) Nel presente caso i denuncianti hanno rivendicato l’esistenza di distorsioni relative alle materie prime, in particolare alla bauxite e all’allumina, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Al fine di valutare il livello appropriato di misure, la Commissione ha quindi stabilito innanzitutto l’importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione in assenza di distorsioni di cui all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base. Ha poi esaminato se il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione fosse superiore al loro margine di pregiudizio (cfr. considerando da 280 a 282). 6.1. Margine di pregiudizio (272) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base. (273) Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2 quater, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dal paese oggetto dell’inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (274) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Il profitto di base è stato stabilito sulla base della redditività storica dell’industria dell’Unione inserita nel campione dal 2014 al 2020, prima della perturbazione causata dalla pandemia di COVID-19. Tale margine di profitto è stato calcolato al 7 %. (275) Uno dei due produttori dell’Unione inseriti nel campione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il proprio livello di investimenti, ricerca e sviluppo (R&S) e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato i registri interni della società relativi ai piani di investimento, alle decisioni di gestione e ai rendiconti finanziari e ha ritenuto fondate le affermazioni presentate. Per rispecchiare tali risultanze nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra spese per investimenti, R&S e innovazione («IRI») nel periodo dell’inchiesta e il livello che avrebbe potuto essere raggiunto in condizioni di concorrenza normali, come indicato dall’industria dell’Unione e verificato dalla Commissione, rispetto alle spese IRI effettive nel periodo in esame. Tale differenza, espressa in percentuale del fatturato, è stata fissata tra l’1 % e il 3,06 % per ciascuna delle società inserite nel campione. (276) Tale percentuale è stata aggiunta al profitto di base del 7 % di cui al considerando 273, il che ha portato a un profitto di riferimento compreso tra il 7 % e il 10,06 % in base alla situazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione. (277) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l’Unione è parte, e dalle convenzioni dell’ILO elencate nell’allegato I bis del regolamento di base, che l’industria dell’Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito un costo aggiuntivo di 89,34 EUR per tonnellata, dal quale ha dedotto il costo effettivo di conformità a tali convenzioni durante il periodo dell’inchiesta, vale a dire 72,26 EUR per tonnellata, il che ha portato a un risultato di 17,08 EUR per tonnellata. Questa differenza è stata aggiunta al prezzo non pregiudizievole. (278) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole medio di 1 880 EUR per tonnellata dei prodotti simili dell’industria dell’Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 275) al costo di produzione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta ed effettuando gli adeguamenti a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies, in base ai singoli tipi di prodotto. (279) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all’importazione dei produttori esportatori del paese interessato che hanno collaborato inseriti nel campione, determinata per calcolare l’undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto sul mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore CIF all’importazione. (280) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società. Società Margine di dumping (%) Margine di pregiudizio (%) Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. 125,23 233,91 Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. 111,95 116,90 Altre società che hanno collaborato 118,88 178,48 Tutte le altre importazioni originarie della RPC 136,36 259 6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione (281) Come spiegato nell’avviso di apertura, il denunciante ha fornito alla Commissione elementi di prova sufficienti dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato in relazione al prodotto oggetto dell’inchiesta. In conformità all’articolo 7, paragrafo 2 bis , del regolamento di base, nell’inchiesta sono state pertanto esaminate le asserite distorsioni per valutare, ove opportuno, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. (282) Tuttavia, dato che i margini sufficienti per eliminare il pregiudizio erano superiori ai margini di dumping, la Commissione ha ritenuto che in questa fase non fosse necessario affrontare tale aspetto. In seguito alla valutazione descritta, la Commissione ha concluso che è opportuno determinare l’importo dei dazi provvisori in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. 6.3. Conclusioni sul livello delle misure (283) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Società Dazio antidumping provvisorio (%) Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. 125,2 Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. 111,9 Altre società che hanno collaborato 118,8 Tutte le altre importazioni originarie della RPC 136,3 7. INTERESSE DELL’UNIONE (284) Avendo deciso di applicare l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell’interesse dell’Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l’accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori. 7.1. Interesse dell’industria dell’Unione (285) L’industria dell’Unione comprende nove società, distribuite geograficamente in tutta Europa, che occupano direttamente circa 962 lavoratori. La maggior parte di questi produttori dell’Unione ha sostenuto la denuncia e nessuno si è opposto all’apertura dell’inchiesta. (286) Gli attuali livelli di redditività sono insostenibili. L’istituzione di misure dovrebbe permettere all’industria dell’Unione di recuperare parte della quota di mercato perduta e di fissare prezzi a livelli che coprano almeno i costi. (287) L’assenza di misure rischia di avere un impatto negativo significativo sull’industria dell’Unione, in termini di ulteriore compressione dei prezzi e ulteriore calo delle vendite, traducendosi così in maggiori perdite e nella probabile chiusura di impianti produttivi, licenziamenti e, in ultima analisi, la cessazione di intere attività. Tali sviluppi potrebbero comportare l’interruzione della produzione europea con implicazioni a lungo termine per la resilienza e l’autonomia industriali dell’Unione, in particolare dato che l’allumina fusa, essenziale per la produzione di acciaio, altri metalli, vetro e materiali correlati, è sempre stata considerata un prodotto sensibile. (288) La Commissione ha pertanto concluso che l’istituzione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione. 7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali (289) Dodici importatori indipendenti si sono manifestati, due risposte dei quali sono pervenute oltre il termine fissato. Sono pervenute anche varie comunicazioni e osservazioni. Come indicato nella sezione 1.5, la Commissione ha selezionato un campione di due importatori che hanno presentato le risposte ai questionari. (290) Molti importatori hanno sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping comporterebbe un aumento dei costi delle materie prime per loro e per i loro acquirenti. Tali costi supplementari sarebbero difficili da coprire e comprometterebbero pertanto la redditività e la competitività degli importatori. Sono state presentate ulteriori argomentazioni in merito alla mancanza di capacità dell’industria dell’Unione di soddisfare la domanda nell’Unione, sostenendo pertanto che le misure creerebbero una carenza nel mercato. Sono state inoltre sollevate argomentazioni in merito alla mancanza di interesse dei produttori dell’Unione a fornire determinati materiali. (291) La Commissione ha osservato che l’istituzione di dazi non dovrebbe comportare l’eliminazione di tutte le importazioni dalla RPC. L’istituzione di misure è intesa a garantire condizioni di parità, dopodiché i produttori esportatori cinesi possono continuare a esportare nell’Unione a prezzi equi. In secondo luogo, sebbene l’istituzione di misure possa avere un effetto negativo sugli importatori che importano solo dalla RPC, in considerazione del probabile aumento delle importazioni da altri paesi terzi, come indicato nella sezione 7.4, gli importatori dovrebbero essere in grado di cambiare le loro fonti di approvvigionamento. (292) Riguardo alla presunta mancanza di interesse dei produttori dell’Unione a fornire determinati materiali, la Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione produceva un’ampia gamma di prodotti di allumina fusa. Durante il periodo dell’inchiesta, come pure negli anni precedenti, l’industria dell’Unione ha costantemente fornito allumina fusa in un’ampia gamma di classificazioni e qualità, adattate alle esigenze specifiche delle diverse industrie utilizzatrici. (293) Riguardo alla mancanza di capacità dell’industria dell’Unione, la Commissione affronta tale argomentazione nella sezione 7.4. (294) Alla luce di quanto esposto la Commissione ha stabilito in via provvisoria che un eventuale impatto negativo delle misure sull’insieme degli importatori indipendenti dovrebbe essere limitato e non supererà gli effetti positivi delle misure sui produttori dell’Unione. 7.3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori (295) Si sono manifestati circa 50 utilizzatori e associazioni di utilizzatori. 18 utilizzatori hanno risposto al questionario e diversi altri utilizzatori hanno presentato osservazioni. (296) È stato affermato che con l’istituzione di dazi antidumping si verificherebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori che sarebbe difficile trasferire sugli acquirenti e comprometterebbe pertanto la redditività e competitività degli utilizzatori. Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che l’aumento dei costi legato all’istituzione di dazi potrebbe comprometterne la sostenibilità operativa. Alcuni utilizzatori hanno sostenuto che, di conseguenza, il mantenimento della redditività di alcune attività di produzione all’interno dell’Unione potrebbe essere a rischio, il che potrebbe comportare un ridimensionamento, una delocalizzazione al di fuori dell’Unione e/o la chiusura di imprese. (297) La Commissione ha osservato che gli utilizzatori sono principalmente attivi nella produzione di materiali abrasivi e refrattari, per i quali l’allumina fusa è un fattore produttivo fondamentale. Secondo le informazioni fornite dalle associazioni, in termini di consumo l’industria dei materiali refrattari acquista circa 80 000 tonnellate all’anno. Il consumo dell’industria degli abrasivi è stimato tra le 200 000 e le 250 000 tonnellate all’anno. Questo settore rappresenta tra il 60 % e il 70 % della domanda totale di allumina fusa dell’Unione. In termini di occupazione, l’industria dei materiali refrattari impiega circa 20 000 persone in Europa, mentre l’industria degli abrasivi offre circa 8 400 posti di lavoro solo in Germania e in Italia. Per quanto riguarda il fatturato, l’industria dei materiali refrattari genera circa 4 miliardi di EUR di entrate annue in Europa, mentre l’industria degli abrasivi genera circa 2,3 miliardi di EUR di entrate annue solo in Germania e in Italia. (298) In base alle informazioni fornite nei questionari per gli utilizzatori si è stabilito che durante il periodo dell’inchiesta l’attività relativa al prodotto oggetto dell’inchiesta variava in proporzione alla loro attività totale e variava tra il 5 % e il 30 % del fatturato totale dell’industria dei materiali refrattari e tra il 25 % e l’85 % del fatturato totale dell’industria degli abrasivi. In media, durante il periodo dell’inchiesta, l’attività relativa al prodotto in esame rappresentava circa il 15 % dell’attività totale degli utilizzatori che hanno collaborato all’interno delle industrie dei materiali refrattari e circa il 53 % degli utilizzatori che hanno collaborato all’interno dell’industria degli abrasivi. (299) Gli utilizzatori che hanno risposto al questionario rappresentavano circa il 20 % del consumo totale dell’Unione di allumina fusa e circa il 25 % delle importazioni dell’Unione dalla Cina. Tra queste risposte, circa il 50 % dell’allumina fusa utilizzata nell’industria degli abrasivi proveniva dalla Cina, mentre la quota di origine cinese era di circa il 65-69 % nell’industria dei materiali refrattari. (300) La Commissione ha stimato che, se i dazi fossero istituiti al livello proposto, e a parità di tutte le altre condizioni, il costo di produzione per gli utilizzatori potrebbe aumentare dal 10 % al 30 %, a seconda della specifica società. Più specificamente, per l’industria dei materiali refrattari, l’aumento stimato dei costi di produzione sarebbe compreso tra il 10 % e il 30 %, mentre per l’industria degli abrasivi l’aumento dovrebbe oscillare tra il 10 % e il 23 %. È tuttavia importante notare che tali stime si basano sull’ipotesi che tutta l’allumina fusa sia di origine cinese. In realtà l’approvvigionamento alle industrie a valle è più diversificato. Per coloro che hanno risposto al questionario, circa il 50 % dell’allumina fusa utilizzata nell’industria degli abrasivi e circa il 65 % di quella utilizzata nell’industria dei materiali refrattari proveniva dalla Cina. Ciò suggerisce che una quota significativa dell’approvvigionamento proviene da fonti diverse dalla Cina, il che attenuerebbe l’impatto complessivo dei dazi sui costi. Inoltre l’effetto reale sui costi di produzione varierà a seconda del mix specifico di fonti di approvvigionamento di ciascuna società: quelle con una minore dipendenza dalle fonti cinesi subiranno probabilmente un aumento dei costi più limitato, mentre quelle con una maggiore dipendenza potrebbero esserne più colpite. L’impatto dei dazi proposti dovrebbe pertanto essere valutato alla luce di queste diverse strategie di approvvigionamento. (301) Riguardo all’effetto potenziale delle misure sulla redditività, la situazione è complessa a causa della diversità delle società coinvolte. La redditività degli utilizzatori variava sia tra i settori che tra le singole società: alcune riferivano margini positivi, altre invece operavano in perdita. (302) La Commissione ha ritenuto che l’impatto sulla redditività degli utilizzatori dipenderebbe in larga misura da due fattori chiave: la capacità degli utilizzatori di trasferire gli aumenti dei costi sui loro acquirenti e la capacità di sostituire i fattori produttivi attualmente acquistati dalla Cina con altri da fornitori alternativi, a condizione che i prezzi di tali forniture - una volta che saranno istituiti i dazi sulle importazioni cinesi - possano attenuare l’impatto sui prezzi. (303) Per quanto riguarda la capacità di trasferire gli aumenti dei costi, è necessaria un’ulteriore valutazione. La Commissione riconosce tuttavia che le società che operano in segmenti con margini più elevati e che fabbricano prodotti più specializzati hanno maggiori probabilità di essere in grado di trasferire costi aggiuntivi ai loro acquirenti. Per contro, si prevede che le società che fabbricano prodotti meno specializzati e soggette a una concorrenza più ampia incontreranno maggiori difficoltà in tal senso. Ciò vale in particolare per le imprese che già operano in perdita, il che indica che non sono state già in grado di aumentare i prezzi, nemmeno prima dell’istituzione delle misure. (304) Per quanto riguarda la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento, l’inchiesta, come ulteriormente spiegato nella sezione 7.4, ha stabilito che l’industria dell’Unione è rimasta una fonte affidabile di approvvigionamento per l’allumina fusa con capacità sufficiente a soddisfare la domanda degli utilizzatori dell’Unione. Ha inoltre stabilito che gli utilizzatori nell’Unione non dipendono esclusivamente dalle importazioni dalla Cina. Altri paesi terzi, come il Bahrein, il Brasile, gli Stati Uniti e l’Ucraina, come osservato nella sezione 5.2.1, sono già presenti sul mercato dell’Unione e probabilmente aumenteranno le loro esportazioni verso l’Unione, riducendo ulteriormente la dipendenza dalle importazioni cinesi. (305) Inoltre, come stabilito al considerando 244, nel periodo dell’inchiesta le importazioni dal Bahrein e dall’Ucraina erano effettuate a un prezzo inferiore a quello delle importazioni cinesi, offrendo alternative competitive agli utilizzatori dell’Unione. La disponibilità di importazioni a basso prezzo da questi paesi aumenta la diversità dell’approvvigionamento e contribuisce anche ad attenuare il potenziale impatto delle misure sulle importazioni cinesi, garantendo che gli utilizzatori dell’Unione continuino ad avere accesso a fonti economicamente valide di allumina fusa. (306) Tali risultanze suggeriscono che l’istituzione di misure non determinerebbe carenze di approvvigionamento e che la disponibilità di approvvigionamento da paesi terzi e dall’Unione a prezzi equi attenuerebbe, in parte, il potenziale impatto negativo sugli utilizzatori. Tuttavia le conseguenze economiche per le industrie utilizzatrici possono variare notevolmente a seconda del loro posizionamento specifico sul mercato, delle loro strutture dei costi e della loro capacità di assorbire o trasferire gli aumenti dei costi. Tale impatto sarà oggetto di ulteriori indagini da parte della Commissione. 7.4. Altri fattori: disponibilità di approvvigionamento e concentrazione del mercato (307) Alcune parti hanno affermato che l’industria dell’Unione non è in grado di rifornire il mercato dell’Unione nelle quantità richieste e che, istituendo dazi antidumping, vi sarebbe un grave rischio di carenza nell’Unione, anche per determinati tipi del prodotto in esame. (308) L’inchiesta ha dimostrato che questa argomentazione è ingiustificata. L’industria dell’Unione ha sottoutilizzato la propria capacità produttiva durante tutto il periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta, il tasso di utilizzo della capacità di produzione dell’Unione era del 43 %, con un’ulteriore capacità inutilizzata pari a circa 180 000 tonnellate. L’inchiesta ha stabilito che la maggior parte della capacità inutilizzata è immediatamente disponibile o può diventare operativa entro un periodo di tempo molto breve con investimenti minimi. L’inchiesta ha inoltre stabilito che la capacità inutilizzata dell’industria dell’Unione consente di produrre tutti i principali tipi del prodotto in esame. La capacità produttiva dell’industria dell’Unione corrisponde sostanzialmente al consumo dell’Unione di 305 360 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. (309) L’inchiesta ha inoltre rivelato che, sebbene la produzione di allumina fusa sia concentrata in alcune regioni chiave del mondo, la capacità esistente della produzione non cinese al di fuori dell’Unione può integrare la già sostanziale capacità produttiva all’interno dell’Unione. Come illustrato nella tabella 12, le importazioni da paesi terzi sono già presenti sul mercato dell’Unione. La Commissione ha ritenuto probabile che tali importazioni aumentino in caso di diminuzione delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Si conclude pertanto che la capacità inutilizzata totale dei produttori dell’Unione e dei paesi terzi al di fuori dell’Unione è sufficiente per soddisfare il consumo dell’Unione. (310) Alcune parti hanno inoltre sostenuto che l’istituzione di dazi antidumping sul prodotto in esame creerà un rischio di concentrazione del mercato, che potrebbe comportare un ulteriore aumento dei prezzi del prodotto in esame. (311) La Commissione osserva che, se è vero che le regole di concorrenza dell’Unione impongono alle società con quote di mercato rilevanti norme di comportamento più rigorose, spetta in ultima istanza alle autorità garanti della concorrenza determinare l’esistenza di una posizione dominante e di un abuso della stessa. Nei procedimenti antidumping la Commissione esamina i problemi di concorrenza per stabilire se, nel complesso, l’istituzione di misure antidumping sia chiaramente contraria all’interesse dell’Unione. Una siffatta analisi non può includere una valutazione della concorrenza nello stretto senso giuridico, che può essere effettuata soltanto da una autorità competente garante della concorrenza. In ogni caso non sono stati forniti validi elementi di prova che suggeriscano che il denunciante adotterebbe un comportamento anticoncorrenziale in caso di istituzione di misure antidumping, a parte la sua già forte posizione sul mercato e il suo impegno in pratiche commerciali generalmente considerate standard, quali prezzi differenziati legati ai volumi di acquisto e alla natura dei rapporti commerciali esistenti. Si ricorda che l’obiettivo dell’istituzione di misure antidumping è ripristinare condizioni di parità che sono state distorte dalle pratiche commerciali sleali dei produttori esportatori cinesi. L’obiettivo delle misure antidumping non è quello di estromettere i produttori esportatori cinesi dal mercato dell’Unione, ma piuttosto di creare le condizioni in cui i produttori dell’Unione e i produttori di paesi terzi competono a condizioni eque. (312) Alcune parti hanno sostenuto che il processo di certificazione dei materiali utilizzati nella loro produzione, sia internamente che dai loro acquirenti, è lungo e complesso. Esso comporta procedure rigorose di prova e di approvazione per garantire la conformità ai requisiti degli acquirenti. L’imposizione di misure potrebbe comportare la necessità di cambiare fornitori o materiali, il che potrebbe richiedere un processo di ricertificazione e ritardi nella produzione, con potenziali ripercussioni sugli obblighi contrattuali. (313) La Commissione ha rilevato diversi fattori attenuanti che riducono significativamente tale rischio. Sia l’industria dell’Unione che diversi fornitori di paesi terzi sono produttori consolidati di allumina fusa. Questi fornitori hanno molti anni di esperienza sul mercato, fornendo materiali conformi alle norme del settore. Analogamente l’industria dell’Unione è riconosciuta come un produttore di qualità in grado di soddisfare rigorosi requisiti di certificazione. I suoi prodotti sono spesso i primi ad essere certificati nell’Unione, dopodiché vengono prese in considerazione fonti alternative. Inoltre l’inchiesta è stata avviata diversi mesi fa concedendo agli utilizzatori il tempo di prepararsi a eventuali cambiamenti, valutare fornitori alternativi e avviare processi di certificazione ove necessario. 7.5. Conclusioni sull’interesse dell’Unione (314) La Commissione riconosce le legittime preoccupazioni sollevate dalle industrie utilizzatrici, in particolare per quanto riguarda la loro capacità di assorbire o trasferire gli aumenti dei costi e di mantenere la redditività. La Commissione ritiene pertanto opportuno esaminare tali questioni in modo più approfondito. A tal fine, durante la fase definitiva dell’inchiesta, la Commissione valuterà ulteriormente la portata e l’impatto di tali preoccupazioni, garantendo che le eventuali misure definitive adottate si basino su una comprensione approfondita delle implicazioni economiche più ampie. (315) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che, nonostante le legittime preoccupazioni delle industrie utilizzatrici, in questa fase dell’inchiesta non vi erano fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese. Le misure sono considerate giuridicamente giustificate e proporzionate, in quanto necessarie per impedire un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione, preservare la redditività della produzione dell’Unione e garantire una concorrenza leale nell’Unione. La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno istituire misure provvisorie in questa fase dell’inchiesta, impegnandosi nel contempo a valutare ulteriormente l’impatto sulle industrie utilizzatrici. 8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (316) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. (317) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni del prodotto originario del paese interessato conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha concluso al considerando 280 e 281 che il livello adeguato per eliminare il pregiudizio dovrebbe essere il margine di dumping. (318) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio (%) Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. 125,2 Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. 111,9 Altre società che hanno collaborato 118,8 Tutte le altre importazioni originarie della RPC 136,3 (319) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della RPC». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali. (320) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della RPC». (321) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (322) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere l’aliquota o le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 9. REGISTRAZIONE (323) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un’eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. (324) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe cessare/essere interrotta. (325) In questa fase del procedimento non è stata presa/non può essere presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (326) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati. (327) Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli. 11. DISPOSIZIONI FINALI (328) Nell’interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito. (329) Le risultanze relative all’istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di allumina fusa, attualmente classificata con i codici NC 2818 10 11 , 2818 10 19 , ex 2818 10 91 e 2818 10 99 (codici TARIC 2818 10 91 20, 2818 10 91 90) e originaria della RPC. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti: Paese d’origine Società Dazio antidumping provvisorio (%) Codice addizionale TARIC RPC Chongqing Saite Corundum Co., Ltd. 125,2 89RI RPC Luoyang Runbao Abrasives Co., Ltd. 111,9 89RJ RPC Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I 118,8 Cfr. allegato RPC Tutte le altre importazioni originarie della RPC 136,3 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: « Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell’unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte ». Fino alla presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie della RPC. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con la Commissione devono farlo entro cinque giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 1.   Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/260. 2.   I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell’UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all’entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2025 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj . ( 2 ) GU C, C/2024/7049, 21.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/7049/oj . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/260 della Commissione, del 10 febbraio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di allumina fusa originaria della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2025/260, 11.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/260/oj ). ( 4 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2757 . ( 5 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione, del 10 luglio 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossido di titanio originario della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/1923, 11.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1923/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione, del 12 ottobre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2023/2120, 13.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2120/oj ); regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione, dell’11 agosto 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di silicio spedito dalla Repubblica di Corea e da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Repubblica di Corea o di Taiwan, successivamente a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 211 del 12.8.2022, pag. 86 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1394/oj ). ( 6 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923 della Commissione considerando 199; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 della Commissione considerando 121; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394 della Commissione considerando 125. ( 7 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923, considerando 131-142; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120, considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, considerando 83. ( 8 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923, considerando 143-152; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120, considerando 83-85; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, considerando 96. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà, dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per le attività condotte dall’organizzazione del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o fatto rispettare in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compresi i produttori nei settori metallurgico e chimico. ( 9 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923, considerando 154; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120, considerando 86; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, considerando 85. ( 10 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923, considerando 175; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120 considerando 86; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, considerando 86. ( 11 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923, considerando 178-181; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120, considerando 106; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, considerando 87. ( 12 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923, considerando 182; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120, considerando 106; regolamento di esecuzione (UE) 2024/844 della Commissione, del 13 marzo 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di diossidi di manganese elettrolitici originari della Repubblica popolare cinese ( GU L, 2024/844, 14.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/844/oj ), considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, considerando 87. ( 13 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations» del 10 aprile 2024, SWD(2024) 91 final, disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=SWD(2024)91&lang=it . ( 14 ) Relazione, capitolo 15. ( 15 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923, considerando 199; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120, considerando 121; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, considerando 125. ( 16 ) Relazione, pagg. 6-7. ( 17 ) Ibid., pagg. 152-171 e pagg. 207-208, 242-243. ( 18 ) Ibid., pagg. 40-84. ( 19 ) Ibid., pagg. 495-496. ( 20 ) Cfr.: quattordicesimo piano quinquennale (2021-2025), governo municipale popolare di Chongqing, «Issuing high-quality development of manufacturing industry in Chongqing», disponibile al seguente indirizzo: https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/202108/t20210803_9538603.html , consultato il 15 aprile 2025. ( 21 ) Ibid., capitolo 6, pagg. 171-179. ( 22 ) Relazione, pagg. 120-131. ( 23 ) Articolo 33 della costituzione del PCC, articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese. Cfr. anche la relazione, pagg. 47-50. ( 24 ) Cfr. anche la relazione, pag. 422 e pag. 441. ( 25 ) Cfr.: http://wap.sasac.gov.cn/n2588045/n27271785/n27271792/c14159097/content.html (consultato l’8 aprile 2025). ( 26 ) Cfr.: http://www.c-chico.com/#/index (consultato l’8 aprile 2025). ( 27 ) Cfr.: https://finance.eastmoney.com/a/202503243354581456.html (consultato l’8 aprile 2025). ( 28 ) Cfr.: https://www.yfml.com/about-03 (consultato l’8 aprile 2025). ( 29 ) Cfr.: https://www.cqbosai.com/index.php/company/show/111 e https://www.cq.gov.cn/ywdt/jrcq/202411/t20241126_13831013.html (consultati l’8 aprile 2025). ( 30 ) Cfr.: http://www.lyghz.gov.cn/hzqzxqyj/gfxwj/content/437ba875-02fc-4082-b62f-febf935ced75.html (consultato l’8 aprile 2025). ( 31 ) Ibid., punto 1.1. ( 32 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6990315.htm (consultato il 14 aprile 2025). ( 33 ) Cfr.: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202503/content_7016126.htm (consultato l’8 aprile 2025). ( 34 ) Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=f85aaf1621f249c39003ec11de94edac.pdf (consultato l’8 aprile 2025). ( 35 ) Ibid., sezione II.3. ( 36 ) Cfr.: http://gxt.gxzf.gov.cn/wzsy/zwdt/mtgz/t13115758.shtml (consultato il 15 aprile 2025). ( 37 ) Ibid., punto 15. ( 38 ) Cfr.: https://www.cnfa.net.cn/index.aspx (consultato l’8 aprile 2025). ( 39 ) Cfr.: https://www.cnfa.net.cn/about/1546.aspx (consultato l’8 aprile 2025). ( 40 ) Ibid. ( 41 ) Ibid., articolo 21. ( 42 ) Cfr.: https://www.acri.org.cn/ (consultato il 10 aprile 2025). ( 43 ) Cfr.: https://www.acri.org.cn/aboutAssociation/constitution?id=2 (consultato il 10 aprile 2025). ( 44 ) Cfr.: https://www.acri.org.cn/associationMember/director?id=3 (consultato il 10 aprile 2025). ( 45 ) Cfr.: https://www.cmtba.org.cn/ (consultato il 10 aprile 2025). ( 46 ) Cfr.: https://www.cmtba.org.cn/web/197001/3043.html (consultato il 10 aprile 2025). ( 47 ) Cfr.: https://www.cmtba.org.cn/web/3/list.html (consultato il 10 aprile 2025). ( 48 ) Cfr.: https://www.chinalco.com.cn/dqjs/dqjs_djdt/202404/t20240422_126423.html (consultato il 10 aprile 2025). ( 49 ) Cfr.: https://www.cqbosai.com/index.php/about/team (consultato il 10 aprile 2025). ( 50 ) Cfr.: https://www.cqbosai.com/index.php/news/m_show/493#:~:text=%E5%85%9A%E5%A7%94%E4%B9%A6%E8%AE%B0%E5%88%98%E5%89%91%E8%A6%81%E6%B1%82,%E5%A4%9A%E6%9B%B4%E5%A4%A7%E7%9A%84%E8%B4%A1%E7%8C%AE%E3%80%82 (consultato il 10 aprile 2025). ( 51 ) Relazione, pag. 427. ( 52 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2024/1923, considerando 153-167; regolamento di esecuzione (UE) 2023/2120, considerando 86-100; regolamento di esecuzione (UE) 2022/1394, considerando 81 e 127. ( 53 ) Relazione, pag. 427. ( 54 ) Cfr.: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 10 aprile 2025). ( 55 ) Cfr. sezione I del piano per l’alluminio. ( 56 ) Cfr. sezione VIII.2 del piano Shandong. ( 57 ) Disponibile all’indirizzo: http://www.yn.gov.cn/ztgg/lqhm/lqzc/djzc/202202/t20220223_236886.html (consultato il 14 aprile 2025). ( 58 ) Cfr. sezione III.10 del piano Yunnan. ( 59 ) Cfr. sezione IV.3, punto 3, del piano Yunnan. ( 60 ) Cfr. punto XI della decisione Guangxi. ( 61 ) Cfr.: https://www.smx.gov.cn/4036/616899168/1838419.html (consultato l’11 aprile 2025). ( 62 ) Cfr.: https://www.cq.gov.cn/zt/fjxzcjgxsd/zjqxkfz/202210/t20221014_11190923.html (consultato l’11 aprile 2025). ( 63 ) Cfr.: http://www.eximbank.gov.cn/info/ztzl/zszhwwmwwzgz/202008/t20200806_20935.html (consultato l’11 aprile 2025). ( 64 ) Cfr. sezione VIII.2 del piano per le materie prime. ( 65 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income . ( 66 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj ). ( 67 ) Ibidem. ( 68 ) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=downloads . ( 69 ) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins/2023-1/ingles/brazilian-monthly-energy-bulletin-january-2023.pdf/view . ( 70 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm . ( 71 ) https://www.ibge.gov.br/en/statistics/economic/prices-and-costs/17136-national-consumer-pricce-index.html?edicao=36055&t=downloads . ( 72 ) https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/sntep/publicacoes/boletins-mensais-de-energia/boletins/2023-1/ingles/brazilian-monthly-energy-bulletin-january-2023.pdf/view . ( 73 ) Considerando che i dati utilizzati riguardavano un numero limitato di parti, le informazioni sui profitti hanno dovuto essere diversificate. ( 74 ) Cfr. il considerando 1. ALLEGATO Produttori esportatori della RPC che hanno collaborato non inseriti nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC RPC Art Abrasives (Guizhou) Co., Ltd. 89RK RPC Bedrock Corundum Co., Ltd. 89RL RPC Binzhou Qinai New Material Co., Ltd. 89RM RPC Guizhou Guxin New Materials Co., Ltd. 89RN RPC Guizhou Kaicheng Fused Minerals Co., Ltd. 89RO RPC Henan Ant Advanced Materials Co., Ltd. 89RP RPC Henan Haochen Advanced Materials Co., Ltd. 89RQ RPC Henan Hengxin Industrial & Mineral Products Co., Ltd 89SI RPC Henan Jinfeng New Material Technology Co., Ltd. 89RR RPC Imerys Fused Minerals (Guizhou) Co., Ltd. 89RS RPC Qinai (Shandong) New Material Co., Ltd. 89RT RPC Qingdao Reckel Advanced Materials Co., Ltd. 89RU RPC Qingdao Sisa Abrasives Co., Ltd. 89RV RPC Saint-Gobain Ceramic Materials (Zhengzhou) Co Ltd 89RW RPC Shandong Imerys Mount Tai Co., Ltd. 89RX RPC Shanxi Lvliangshan Mineral Co., Ltd. 89RY RPC Yichuan Kingsino Refractories Co., Ltd 89RZ RPC Zhengzhou Sinabuddy Mineral Co., Ltd. 89SA RPC Zhengzhou Yufa High-Tech Material Co., Ltd. 89SB RPC Zibo Jin Chun Tai Abrasives Co., Ltd. 89SD RPC Zibo Jinjiyuan Abrasives Co., Ltd. 89SC ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1456/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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Il Regolamento (UE) 2025/1456 applica l'articolo 2, paragrafo 6bis del Regolamento antidumping (UE) 2016/1036 per determinare il valore normale quando esistono distorsioni significative nel paese esportatore. I commercialisti e i consulenti di commercio internazionale devono comprendere i concetti di paese rappresentativo, valore normale costruito, SGAV (spese generali, amministrative e di vendita), fattori produttivi esenti da distorsioni, e come l'intervento dello Stato (proprietà pubblica, controllo strategico, pianificazione economica, accesso ai finanziamenti) influisce sulla determinazione dei dazi antidumping.

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