Regolamento UE In vigore

Regolamento UE 1532/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 12/10/2018 In vigore dal: 12/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1532 della Commissione, del 12 ottobre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1532 of 12 October 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance diquat, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

15.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 257/10 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1532 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2018 concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva diquat, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ( 1 ) , in particolare l'articolo 20, paragrafo 1, e l'articolo 78, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2001/21/CE della Commissione ( 2 ) ha iscritto la sostanza attiva diquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio ( 3 ) . (2) Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ( 4 ) . (3) L'approvazione della sostanza attiva diquat, come previsto nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, scade il 30 giugno 2019. (4) Due domande di rinnovo dell'iscrizione del diquat nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono state presentate in conformità all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione ( 5 ) , entro i termini previsti in tale articolo. (5) I richiedenti hanno trasmesso i fascicoli supplementari richiesti a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. Le domande sono state considerate complete dallo Stato membro relatore. (6) Lo Stato membro relatore ha redatto, in consultazione con lo Stato membro correlatore, una relazione di valutazione del rinnovo e l'ha presentata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione il 19 settembre 2014. (7) L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo ai richiedenti e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni, che ha successivamente inoltrato alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo a disposizione del pubblico il fascicolo supplementare sintetico. (8) Il 12 novembre 2015 l'Autorità ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni ( 6 ) sulla possibilità che il diquat soddisfi i criteri di approvazione fissati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'Autorità ha constatato un rischio elevato per i lavoratori, gli astanti e i residenti. Dopo la pubblicazione di dette conclusioni, l'Autorità e un richiedente hanno condotto una discussione tecnica sulla valutazione dei rischi non alimentari. Nel novembre 2017 l'EFSA ha informato il richiedente che la valutazione era stata completata tenendo conto dell'approccio scientifico più appropriato, ma che la Commissione avrebbe potuto prendere in considerazione la necessità di valutare nuovamente l'esposizione al diquat per via non alimentare conferendo un mandato all'EFSA. Il 19 febbraio 2018 la Commissione ha incaricato l'EFSA di effettuare tale nuova valutazione dell'esposizione al diquat per via non alimentare. Il 17 aprile 2018 ( 7 ) l'Autorità ha confermato il rischio elevato per gli astanti e i residenti in tutti gli scenari. È stato inoltre constatato un rischio elevato per gli uccelli ( 8 ) . (9) La Commissione ha invitato i richiedenti a presentare osservazioni sulle conclusioni dell'Autorità, sulla dichiarazione dell'Autorità del 2018 e, in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010, sul progetto di relazione di riesame. I richiedenti hanno presentato osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame. (10) Nonostante le argomentazioni presentate dai richiedenti non è stato tuttavia possibile dissipare i timori legati alla sostanza. (11) Di conseguenza non è stato accertato, in relazione a uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente diquat, che i criteri di approvazione fissati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 siano soddisfatti. Non è quindi opportuno rinnovare l'approvazione della sostanza attiva diquat in conformità all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento. (12) Agli Stati membri dovrebbe essere concesso un periodo di tempo sufficiente per revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti diquat. (13) Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza in conformità all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti diquat, tale periodo dovrebbe scadere entro il 4 febbraio 2020. (14) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del diquat in conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. (15) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva L'approvazione della sostanza attiva diquat non è rinnovata. Articolo 2 Misure transitorie Gli Stati membri revocano le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva diquat entro il 4 maggio 2019. Articolo 3 Periodo di tolleranza L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e scade entro il 4 febbraio 2020. Articolo 4 Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 Nell'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 15 relativa al diquat. Articolo 5 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva 2001/21/CE della Commissione, del 5 marzo 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per includervi le sostanze attive amitrolo, diquat, piridato e tiabendazolo ( GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17 ). ( 3 ) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ( GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate ( GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1 .) ( 5 ) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze ( GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10 ). ( 6 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diquat (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva diquat come antiparassitario). EFSA Journal 2015;13(11):4308, 127 pagg. ( 7 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2018. Dichiarazione sull'esposizione al diquat per via non alimentare. EFSA Journal 2018;16(4):5260, 111 pagg. ( 8 ) EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2015. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance diquat (Conclusioni sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva diquat come antiparassitario). EFSA Journal 2015;13(11):4308, 127 pagg.

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