Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1587/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 22/10/2018 In vigore dal: 22/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1587 of 22 October 2018 revoking the designation of the Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy, as a European Reference Laboratory for the residues listed in Annex I, Group B(3)(c) to Council Directive 96/23/EC (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

23.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 264/20 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1587 DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2018 che revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ( 1 ) , in particolare l'articolo 93, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'Istituto Superiore di Sanità di Roma figura nell'allegato VII, parte I, punto 12 d), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea («laboratorio di riferimento dell'UE») designato per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio ( 3 ) . (2) Il regolamento (UE) 2017/625 abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 e stabilisce nuove norme in materia di controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la decisione di istituire laboratori di riferimento dell'UE e la loro designazione. L'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione riesamini regolarmente il mandato e il funzionamento dei laboratori di riferimento dell'UE. (3) Poiché è stato ritenuto opportuno riunire le attività del laboratorio di riferimento dell'UE per gli elementi chimici e i composti azotati negli alimenti di origine vegetale e animale in un unico laboratorio di riferimento dell'UE, mediante il regolamento (UE) 2018/192 della Commissione ( 4 ) il National Food Institute, Technical University of Denmark, di Copenaghen, Danimarca è stato designato quale laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti. Poiché le attività di tale laboratorio di riferimento dell'UE si sovrappongono con quelle del laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE, al momento due laboratori di riferimento dell'UE sono responsabili dell'analisi degli elementi chimici negli alimenti di origine animale. È pertanto opportuno revocare la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma quale laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE. L'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza. (4) Poiché la Commissione ha approvato il programma di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma per il periodo dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ed è stata concessa una sovvenzione per tali attività, il presente regolamento dovrebbe diventare applicabile a decorrere dal termine di tale periodo di attività. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È revocata la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma quale laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE. Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 12 d) è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2019. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ( GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ( GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti ( GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15 ).

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