Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1587 della Commissione, del 22 ottobre 2018, che revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1587 of 22 October 2018 revoking the designation of the Istituto Superiore di Sanità, Rome, Italy, as a European Reference Laboratory for the residues listed in Annex I, Group B(3)(c) to Council Directive 96/23/EC (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
23.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 264/20
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1587 DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2018
che revoca la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma, Italia, quale laboratorio europeo di riferimento per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)
(
1
)
, in particolare l'articolo 93, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L'Istituto Superiore di Sanità di Roma figura nell'allegato VII, parte I, punto 12 d), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
quale laboratorio di riferimento dell'Unione europea («laboratorio di riferimento dell'UE») designato per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE del Consiglio
(
3
)
.
(2)
Il regolamento (UE) 2017/625 abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 e stabilisce nuove norme in materia di controlli ufficiali, anche per quanto riguarda la decisione di istituire laboratori di riferimento dell'UE e la loro designazione. L'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 prevede che la Commissione riesamini regolarmente il mandato e il funzionamento dei laboratori di riferimento dell'UE.
(3)
Poiché è stato ritenuto opportuno riunire le attività del laboratorio di riferimento dell'UE per gli elementi chimici e i composti azotati negli alimenti di origine vegetale e animale in un unico laboratorio di riferimento dell'UE, mediante il regolamento (UE) 2018/192 della Commissione
(
4
)
il National Food Institute, Technical University of Denmark, di Copenaghen, Danimarca è stato designato quale laboratorio di riferimento dell'UE per i metalli e i composti azotati nei mangimi e negli alimenti. Poiché le attività di tale laboratorio di riferimento dell'UE si sovrappongono con quelle del laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE, al momento due laboratori di riferimento dell'UE sono responsabili dell'analisi degli elementi chimici negli alimenti di origine animale. È pertanto opportuno revocare la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma quale laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE. L'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
(4)
Poiché la Commissione ha approvato il programma di lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma per il periodo dal 1
o
gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 ed è stata concessa una sovvenzione per tali attività, il presente regolamento dovrebbe diventare applicabile a decorrere dal termine di tale periodo di attività.
(5)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È revocata la designazione dell'Istituto Superiore di Sanità di Roma quale laboratorio di riferimento dell'UE per i residui di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 c), della direttiva 96/23/CE.
Nell'allegato VII, parte I, del regolamento (CE) n. 882/2004, il punto 12 d) è soppresso.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 1
o
gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (
GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (
GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/192 della Commissione, dell'8 febbraio 2018, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i laboratori di riferimento dell'UE nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (
GU L 36 del 9.2.2018, pag. 15
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 1587/2018 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.