Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1720 della Commissione, del 6 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
Quali sono i dazi antidumping definitivi applicati alle importazioni di fogli di alluminio in rotoli dalla Cina e su quali presupposti si basano?
Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2025/1720 istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli di alluminio in rotoli (spessore 0,007-0,021 mm, peso massimo 10 kg) originari della Repubblica Popolare Cinese. I dazi variano dal 14,2% al 15,6% per i produttori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta, 14,6% per i non collaboranti nel campione, e 35,6% per tutti gli altri. Questa misura rinnova i dazi precedenti scaduti, sulla base di un riesame che ha accertato la persistenza di pratiche di dumping durante il 2023.
La Commissione ha concluso che i prezzi cinesi continuano a essere inferiori al valore normale costruito secondo l'articolo 2, paragrafo 6-bis del Regolamento UE 2016/1036, poiché la RPC presenta distorsioni significative di mercato (controllo statale, intervento pubblico nei prezzi, finanziamenti agevolati). Per questo motivo il valore normale è stato calcolato utilizzando i costi di produzione della Turchia come paese rappresentativo, anziché i prezzi cinesi interni.
L'inchiesta ha rilevato che durante il periodo 2023 le importazioni cinesi rappresentavano solo l'1,02% del mercato UE (640 tonnellate), ma la RPC dispone di capacità produttiva inutilizzata pari a 66.000 tonnellate, superiore al consumo UE totale. Inoltre, i prezzi cinesi su altri mercati (India, Messico, Thailandia) mostrano margini di dumping superiori al 111%, indicando il rischio di reiterazione qualora le misure scadessero.
Il regolamento si applica ai codici TARIC 7607 11 11 11, 7607 11 11 19, 7607 19 10 11 e 7607 19 10 19, utilizzati principalmente per imballaggi domestici e ristorazione. Riguarda importatori, distributori e utilizzatori finali nell'UE, nonché i produttori cinesi esportatori. La misura rimane in vigore per cinque anni salvo nuovo riesame.
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1720 della Commissione, del 6 agosto 2025, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/1720 of 6 August 2025 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil in rolls originating in the People’s Republic of China following an expiry review under Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1720
7.8.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1720 DELLA COMMISSIONE
del 6 agosto 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea
(
1
)
(«regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
1.
PROCEDURA
1.1.
Inchieste precedenti e misure in vigore
(1)
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013
(
2
)
, la Commissione europea ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».
(2)
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/915
(
3
)
, la Commissione europea ha nuovamente istituito le misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»). A seguito di un’inchiesta antielusione, con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475
(
4
)
, la Commissione ha esteso le misure alle importazioni dalla Thailandia.
(3)
I dazi antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («RPC») prevedono aliquote comprese tra il 14,2 % e il 15,6 % per le importazioni dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato, un’aliquota del 14,6 % per le società non inserite nel campione che hanno collaborato e un’aliquota del 35,6 % per tutte le altre società della RPC.
1.2.
Domanda di riesame in previsione della scadenza
(4)
In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza
(
5
)
delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato»), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
(5)
La domanda di riesame è stata presentata il 4 marzo 2024 da tre produttori dell’Unione, ALEURO Converting Sp. z o.o., CeDo Sp. z.o.o. e ITS B.V. («richiedenti»), che rappresentano il 33 % della produzione totale dell’Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli. La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l’industria dell’Unione.
1.3.
Apertura di un riesame in previsione della scadenza
(6)
Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 3 giugno 2024 la Commissione ha aperto un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato») sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Il 3 giugno 2024 essa ha pubblicato un avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(
6
)
(«avviso di apertura»).
1.4.
Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame
(7)
L’inchiesta relativa alla persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio riguarda il periodo compreso tra il 1
o
gennaio 2020 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).
1.5.
Parti interessate
(8)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all’inchiesta. Inoltre la Commissione ha espressamente informato dell’apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, altri produttori noti nell’Unione, produttori esportatori, importatori e utilizzatori nell’Unione notoriamente interessati e le autorità della RPC invitandoli a partecipare.
A tutte le parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni e/o ha chiesto un’audizione.
1.6.
Campionamento
(9)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.
1.6.1.
Campionamento dei produttori dell’Unione
(10)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base alla rappresentatività in termini di volume della produzione e delle vendite del prodotto simile che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era costituito da tre produttori dell’Unione. I produttori dell’Unione inseriti nel campione rappresentavano il 33 % del volume totale stimato della produzione del prodotto simile nell’Unione. Conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non sono pervenute osservazioni e la Commissione ha confermato il campione selezionato in via provvisoria, che è rappresentativo dell’industria dell’Unione.
1.6.2.
Campionamento degli importatori
(11)
Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.
(12)
Nessun importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste.
1.6.3.
Utilizzatori
(13)
Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati e le organizzazioni che rappresentano i consumatori a manifestarsi e a collaborare. Nell’Unione non si è manifestato alcun utilizzatore o associazione di utilizzatori.
1.6.4.
Campionamento dei produttori esportatori nella RPC
(14)
Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti dei paesi interessati a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.
(15)
Nessun produttore esportatore nel paese interessato ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione.
1.7.
Risposte al questionario
(16)
La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base.
(17)
La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione anche online il giorno dell’apertura dell’inchiesta.
(
7
)
(18)
I tre produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno risposto al questionario.
(19)
Né il governo della RPC né alcun produttore o produttore esportatore cinese hanno risposto al questionario. La Commissione ha informato i produttori esportatori e il governo della RPC circa le conseguenze dell’omessa collaborazione all’inchiesta.
1.8.
Verifica
(20)
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, e l’interesse dell’Unione. La Commissione ha svolto visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso la sede dei produttori dell’Unione seguenti:
—
CeDo Sp. z o.o., Breslavia, Polonia;
—
FORA Folienfabrik GmbH, Singen, Germania;
—
ITS B.V., Apeldoorn, Paesi Bassi.
1.9.
Fase successiva della procedura
(21)
Il 16 maggio 2025 la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere in vigore i dazi antidumping. Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.
(22)
La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione.
2.
PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1.
Prodotto oggetto del riesame
(23)
Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia fogli di alluminio di spessore pari o superiore a 0,007 mm, ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso pari o inferiore a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 11, 7607 11 11 19, 7607 19 10 11 e 7607 19 101 9) («prodotto oggetto del riesame»).
(24)
Il prodotto oggetto del riesame viene utilizzato generalmente come prodotto di consumo per imballaggi e altre applicazioni domestiche o di ristorazione («fogli di alluminio per uso domestico»).
2.2.
Prodotto in esame
(25)
Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese, attualmente classificato ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 11, 7607 11 11 19, 7607 19 10 11 e 7607 19 10 19).
2.3.
Prodotto simile
(26)
Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:
—
il prodotto in esame esportato nell’Unione;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC;
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori al resto del mondo; e
—
il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
(27)
Tali prodotti sono pertanto tutti considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
3.
DUMPING
3.1.
Osservazioni preliminari
(28)
Durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno continuato a entrare nell’Unione, sebbene a livelli notevolmente inferiori rispetto al periodo dell’inchiesta iniziale. Secondo Eurostat, nel periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di fogli di alluminio per uso domestico dalla RPC rappresentavano circa l’1,02 % (640 tonnellate) del mercato dell’Unione, rispetto alla quota di mercato del 13,4 % (12 994 tonnellate) durante l’inchiesta iniziale e all’1,8 % (1 519 tonnellate) durante il precedente riesame in previsione della scadenza. Sebbene le importazioni dalla RPC siano proseguite, il loro volume è stato notevolmente inferiore rispetto a quello registrato durante l’inchiesta iniziale, il che indica che le misure di difesa commerciale hanno influito sul livello delle importazioni.
(29)
Come indicato al considerando 19, nessuno dei produttori o degli esportatori della RPC ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato le autorità della RPC che, data l’omessa collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base per quanto concerne le conclusioni relative alla RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.
(30)
A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sono state quindi elaborate in base ai dati disponibili. Tali informazioni comprendevano segnatamente le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili e ritenute appropriate, quali siti web ufficiali di società e statistiche ufficiali, in particolare del Global Trade Atlas («GTA»)
(
8
)
e di Eurostat.
3.2.
Dumping
3.2.1.
Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per le importazioni di fogli di alluminio per uso domestico originari della RPC
(31)
Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
(32)
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. Entro il termine fissato non è pervenuta alcuna risposta al questionario da parte del governo della RPC, né alcuna osservazione in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base. Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili a norma dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.
(33)
Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, aveva selezionato in via provvisoria la Turchia come paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri possibili paesi rappresentativi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.
(34)
Il 20 febbraio 2025 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota sui fattori produttivi») in merito ai pertinenti fattori produttivi individuati nella domanda di riesame e alle fonti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. Nella nota, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato la Turchia come paese rappresentativo appropriato. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base della relazione finanziaria 2023 di Sedat Tahir A.Ş, un produttore di fogli di alluminio per uso domestico del paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni dalle parti.
3.2.2.
Valore normale
(35)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «
il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore
».
(36)
Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, "
[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni
" e «
comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
» (le «
spese generali, amministrative e di vendita
» sono di seguito denominate «SGAV»).
(37)
Come ulteriormente spiegato in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base era appropriata.
3.2.3.
Esistenza di distorsioni significative
(38)
La Commissione ha esaminato gli elementi di prova contenuti nel fascicolo per decidere se nella RPC esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base che rendano inopportuno l’uso dei prezzi e dei costi sul mercato interno di tale paese. Tale analisi ha riguardato gli elementi di prova indicati di seguito, relativi ai vari criteri pertinenti per stabilire l’esistenza di distorsioni significative.
(39)
In primo luogo, gli elementi di prova contenuti nella domanda comprendevano gli elementi illustrati di seguito che indicano l’esistenza di distorsioni significative.
(40)
Il richiedente sostiene che il mercato dei rotoli di piccole dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà o operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità della RPC. A tale riguardo, il richiedente ha affermato che il governo e il PCC mantengono strutture che garantiscono la loro continua influenza sulle imprese di proprietà dello Stato e fa riferimento a uno studio dell’OCSE del gennaio 2019 riguardante le imprese di proprietà dello Stato nel settore dell’alluminio, che illustra come la proprietà dello Stato influenzi le pertinenti politiche industriali e si traduca in sostegno pubblico. Inoltre la relazione annuale 2021 di China Aluminium International Engineering Corporation Limited («Chalieco») spiega che la società è soggetta al controllo della commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato («SASAC»). Il richiedente afferma inoltre che dalle risultanze dell’inchiesta antisovvenzioni condotta dal ministero del Commercio degli Stati Uniti («DOC») su determinati tipi di alluminio provenienti dalla Cina è emerso che il 37 % del consumo interno di alluminio in Cina è soddisfatto da imprese di proprietà dello Stato. Infine, la domanda fa riferimento a una relazione di un rappresentante del comitato di partito della China Nonferrous Metals Industry Association, l’associazione cinese dell’industria dei metalli non ferrosi, che dimostra che la produzione di alluminio in China viene sviluppata conformemente a orientamenti strategici generali.
(41)
Il richiedente ritiene inoltre che la presenza dello Stato cinese nelle imprese del settore dei rotoli di piccole dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico consenta allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi. Secondo il richiedente, il governo della RPC mantiene la propria influenza nelle imprese di proprietà dello Stato attraverso la nomina e la destituzione di personale dirigente strategico nelle imprese di proprietà dello Stato, compito principale della SASAC. Sia le imprese di proprietà dello Stato che le società private cinesi ospitano altresì comitati di partito interni in grado di esercitare l’influenza del governo e del partito sul governo societario e sulle decisioni commerciali, come espressamente previsto dall’articolo 19 del diritto societario cinese. Per di più è stato segnalato che negli ultimi anni il PCC ha adottato misure volte a incrementare la forza e la presenza dei comitati di partito all’interno delle società. I produttori cinesi di alluminio sono inoltre raggruppati nella China Nonferrous Metals Industry Association, che è soggetta alla supervisione dell’ufficio di costruzione del partito della SASAC e del dipartimento dell’industria delle materie prime del ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione.
(42)
Il richiedente sostiene poi che il governo cinese promuove politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o che influenzano in altro modo le forze del libero mercato. A tale proposito, il settore dell’alluminio è soggetto a un gran numero di piani, orientamenti, direttive e altri documenti strategici pubblicati a livello nazionale, regionale e comunale. Il richiedente fa riferimento in particolare a una relazione preparata per WVMetalle, l’associazione tedesca dell’industria dei metalli non ferrosi, che spiega che il settore dei metalli non ferrosi «
costituisce un elemento fondamentale della pianificazione pubblica nel contesto dell’iniziativa sulle industrie emergenti strategiche (avviata nel 2009), del piano
«
Made in China 2025
»
(avviato nel 2015), nonché di altri programmi di alto livello
» e che il governo cinese «
interviene direttamente nella determinazione dei prezzi del capitale, del lavoro, dei terreni, delle materie prime e dei fattori produttivi di base
». La presente relazione individua il seguente intervento del governo della RPC nell’industria dell’alluminio:
i)
il settore dei metalli non ferrosi «ha costantemente beneficiato di un generoso sostegno finanziario e non monetario e continua a beneficiarne anche oggi»;
ii)
il settore cinese dei metalli non ferrosi «ha ricevuto sovvenzioni contabilizzate come entrate non operative pari a oltre 41,6 miliardi di CNY (5,2 miliardi di EUR) dal 2011 al primo semestre del 2016», unitamente ad «altri 16,5 miliardi di CNY (2,1 miliardi di EUR) sotto forma di sovvenzioni al reddito differite». Inoltre «altre sovvenzioni al reddito non operative vengono erogate nel contesto di programmi di delocalizzazione degli impianti, sviluppo verde, innovazione tecnologica, rilancio dell’industria, sviluppo di marchi e brevetti, ricerca e sviluppo ecc.»;
iii)
sono state erogate importanti sovvenzioni per l’energia, «di cui ha beneficiato la maggior parte delle imprese statali cinesi che operano nel settore dell’alluminio»;
iv)
i principali beneficiari di tali vantaggi sono le imprese statali, tra cui un piccolo gruppo di operatori di dimensioni molto grandi che vengono «preparati a diventare campioni nazionali con un impatto globale»;
v)
il governo cinese mantiene «un controllo rigoroso sui volumi e sui prezzi ai quali i prodotti dell’industria dei metalli non ferrosi possono entrare sul mercato cinese o uscirne».
(43)
Il richiedente fa inoltre riferimento alle seguenti politiche in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame:
i)
il 14° piano quinquennale per lo sviluppo dell’industria delle materie prime, pubblicato dal ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione («MIIT») nel dicembre 2021, prevede la prevenzione di un’espansione disordinata della capacità produttiva, il miglioramento e la rigorosa attuazione della politica di sostituzione della capacità produttiva dell’industria dell’alluminio elettrolitico e l’obbligo per l’industria della trasformazione dell’alluminio di migliorare la competitività generale dei materiali in lega di alluminio e sostenere le imprese vantaggiose nella creazione di basi di riciclaggio su larga scala e cluster industriali;
ii)
il piano d’azione per il raggiungimento del picco di anidride carbonica prima del 2030, pubblicato dal Consiglio di Stato nel novembre 2021, comprende le politiche per il raggiungimento del picco di anidride carbonica nell’industria dei metalli non ferrosi e prevede il miglioramento del riciclaggio e della trasformazione delle risorse di scarto di metalli non ferrosi e l’aumento della produzione di alluminio riciclato;
iii)
il catalogo delle industrie incoraggiate nella regione occidentale pubblicato dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») nel gennaio 2021 classifica l’alluminio riciclato, la trasformazione dell’alluminio e il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti solidi di alluminio tra le industrie incoraggiate;
iv)
le condizioni standard applicabili all’industria dell’alluminio pubblicate dal MIIT il 18 luglio 2013 puntano ad accelerare l’adeguamento strutturale e a limitare un’espansione disordinata degli impianti di fusione dell’alluminio. Le condizioni standard prevedono quantità di produzione minime per i nuovi impianti, norme di qualità e sicurezza dell’approvvigionamento di bauxite e allumina importate e di origine nazionale. Tali condizioni indicano che il ministero dell’Industria e delle tecnologie dell’informazione è l’autorità incaricata della normalizzazione e della gestione dell’industria dell’alluminio, nonché della pubblicazione dell’elenco di società autorizzate a operare nell’industria dell’alluminio;
v)
inoltre, le condizioni di accesso applicabili all’industria dell’alluminio, pubblicate dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme nell’ottobre del 2007 e formalmente in vigore fino al 2016, avevano come obiettivo principale la promozione dello sviluppo dell’industria dell’alluminio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
vi)
infine, gli orientamenti volti ad accelerare la ristrutturazione dell’industria dell’alluminio («orientamenti in materia di ristrutturazione»), pubblicati dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme nell’aprile del 2006, considerano l’alluminio un prodotto fondamentale per lo sviluppo dell’economia nazionale. Gli orientamenti in materia di ristrutturazione stabiliscono che per attuare la politica di sviluppo industriale approvata dal Consiglio di Stato sarà necessario conseguire obiettivi specifici in alcuni ambiti. Tali ambiti sono: l’agevolazione della concentrazione nell’industria; l’accesso al capitale finanziario; l’organizzazione dell’industria; il controllo rigoroso delle esportazioni di alluminio elettrolitico; e l’eliminazione di capacità obsolete.
(44)
Oltre ai piani, l’intervento del governo nel settore ha riguardato, tra le altre cose, misure relative alle esportazioni, tra cui diritti sulle esportazioni, contingenti all’esportazione, imposizioni per l’andamento delle esportazioni e imposizioni in materia di prezzi minimi all’esportazione di diverse materie prime per l’alluminio.
(45)
Da ultimo, secondo il richiedente, è stato riscontrato che il prezzo dei fattori di produzione principali, quali l’energia e l’elettricità, è influenzato da diversi tipi di intervento pubblico. Altri tipi di intervento pubblico che generano distorsioni di mercato includono la politica di stoccaggio tramite l’Ufficio di riserva statale e il ruolo della borsa Shanghai Futures Exchange. Diverse inchieste in materia di difesa commerciale hanno inoltre stabilito che il governo cinese ha concesso regolarmente varie forme di sostegno statale ai produttori di alluminio. L’intervento pervasivo del governo della RPC nel settore dell’alluminio ha generato una sovraccapacità, che costituisce probabilmente l’esempio più chiaro delle conseguenze delle politiche attuate dal governo della RPC e delle distorsioni che ne risultano.
(46)
Il richiedente sottolinea poi la mancanza, l’attuazione discriminatoria o l’applicazione inadeguata di norme di diritto fallimentare, societario o patrimoniale, affermando che, per quanto riguarda il diritto fallimentare, l’ordinamento cinese realizza in modo inadeguato i suoi obiettivi principali, quali la liquidazione equa dei crediti e dei debiti e la tutela dei diritti dei creditori e dei debitori. Il richiedente conclude che, come qualsiasi altro settore dell’economia cinese, i produttori di rotoli di piccole dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico sono soggetti alle norme di diritto fallimentare, societario e patrimoniale cinese e pertanto sono soggetti anche alle distorsioni derivanti dall’attuazione discriminatoria o dall’applicazione inadeguata di tale normativa.
(47)
Nella domanda, il richiedente sostiene altresì che i costi salariali sono distorti. A tale proposito, la domanda menziona che nella RPC è impossibile il pieno sviluppo di un sistema salariale fondato sul mercato poiché viene negato ai lavoratori e ai datori di lavoro il diritto di organizzazione collettiva. A sostegno di tale argomentazione, la domanda menziona l’esistenza di un solo sindacato legalmente riconosciuto, soggetto alla leadership del PCC, oltre al fatto che le posizioni di alto livello in seno al sindacato erano ricoperte da alti funzionari del partito nelle imprese di proprietà dello Stato o da dirigenti nelle imprese non statali, il che ne pregiudica la capacità di rappresentare efficacemente gli interessi dei lavoratori. Inoltre la RPC non ha ancora ratificato una serie di importanti convenzioni internazionali dell’Organizzazione internazionale del lavoro e la mobilità della forza lavoro cinese è compromessa dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e sociali ai soli residenti di una determinata zona amministrativa.
(48)
Inoltre la domanda sottolinea che i produttori di rotoli di piccole dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico hanno accesso ai finanziamenti concessi da enti che attuano obiettivi di politica pubblica o che comunque non operano in maniera indipendente dallo Stato. Queste varie distorsioni comprendono una forte presenza del governo negli istituti finanziari e oneri finanziari artificialmente bassi al fine di stimolare la crescita degli investimenti, il che denota una situazione incomparabile ad altre economie di mercato. Il sistema finanziario cinese è caratterizzato dalla forte posizione di mercato delle banche statali, che, nel concedere accesso ai finanziamenti, tengono in considerazione criteri diversi dalla validità economica di un progetto. Inoltre, i rating delle obbligazioni e del credito sono spesso distorti per una serie di ragioni, tra cui il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo stesso. Il richiedente ha inoltre riscontrato che gli oneri finanziari sono stati mantenuti artificialmente bassi per stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitali, con utili sul capitale investito sempre più bassi.
(49)
In secondo luogo, nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’alluminio nella RPC
(
9
)
la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che ha per effetto di falsare l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato
(
10
)
. In particolare, la Commissione ha concluso che nel settore dell’alluminio non soltanto persiste un livello elevato di proprietà del governo della RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), primo trattino, del regolamento di base
(
11
)
, ma che il governo della RPC è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base
(
12
)
. La Commissione ha rilevato inoltre che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari nonché nella fornitura di materie prime e di fattori produttivi generano inoltre un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di fatto, nel complesso, il sistema di pianificazione della RPC fa sì che le risorse siano indirizzate verso settori designati dal governo della RPC come strategici o altrimenti importanti dal punto di vista politico, anziché essere assegnate in linea con le forze del mercato
(
13
)
. La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse in particolare al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC
(
14
)
. Analogamente, la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’alluminio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base
(
15
)
, nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale per gli attori societari nella RPC
(
16
)
.
(50)
In terzo luogo, nel più recente riesame in previsione della scadenza relativo al prodotto oggetto del riesame
(
17
)
la Commissione ha concluso che erano presenti distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. La Commissione non è a conoscenza di cambiamenti strutturali di rilievo nella RPC in generale e/o nel settore interessato in particolare, tali da inficiare detta conclusione.
(51)
In quarto luogo, ulteriori elementi di prova disponibili nella relazione sulle distorsioni significative nell’economia della Cina («relazione»)
(
18
)
, elaborata dalla Commissione a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera c), del regolamento di base, hanno evidenziato l’esistenza di distorsioni significative anche durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(52)
In quinto luogo, nella presente inchiesta né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.
(53)
Alla luce di quanto precede, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato delle forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. In base a ciò la Commissione è giunta alla conclusione che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale nel caso in esame. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel presente caso, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, come descritto nella sezione seguente.
3.2.4.
Paese rappresentativo
3.2.4.1.
Osservazioni generali
(54)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:
—
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale
(
19
)
;
—
la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese
(
20
)
;
—
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.
—
qualora vi fosse più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza andrebbe accordata, se del caso, a paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.
(55)
Come spiegato al considerando 34, il 20 febbraio 2025 la Commissione ha pubblicato una nota al fascicolo relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. Nella nota sono descritti i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e le rispettive fonti. In tale nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Turchia come paese rappresentativo appropriato nel presente caso, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, del regolamento di base.
3.2.4.2.-
un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC.
(56)
Nella nota, la Commissione ha individuato la Turchia come uno dei paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina secondo la Banca mondiale, vale a dire tra i paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi «a reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, dove era noto che aveva luogo la produzione del prodotto oggetto del riesame.
(57)
Non sono pervenute osservazioni riguardo ai paesi individuati in tale nota.
3.2.4.3.-
la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo.
(58)
Nella nota la Commissione ha indicato che, per la Turchia, sono pubblicamente disponibili i dati finanziari di un produttore di fogli di alluminio per uso domestico, così come i dati riguardanti le importazioni delle materie prime pertinenti e informazioni sull’energia e sul lavoro.
(59)
La Commissione ha eseguito ricerche in Orbis per verificare la disponibilità dei dati finanziari di una società produttrice in Turchia. Sono stati reperiti dati prontamente disponibili relativi all’esercizio finanziario 2023 per un produttore di fogli di alluminio per uso domestico in Turchia: Sedat Tahir A.Ş. La Turchia dispone inoltre di dati sulle importazioni dei fattori produttivi pertinenti, sull’energia elettrica e sul costo del lavoro.
(60)
Con la nota la Commissione ha informato le parti interessate in merito alla sua intenzione di riferirsi alla Turchia come paese rappresentativo appropriato e ai dati della società nominata in precedenza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, al fine di reperire prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per il calcolo del valore normale.
(61)
Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Turchia come paese rappresentativo e sull’uso dei dati del produttore di fogli di alluminio per uso domestico nel paese rappresentativo.
(62)
La Commissione non ha ricevuto osservazioni dopo la pubblicazione della nota.
3.2.4.4.
Livello di protezione sociale e ambientale
(63)
Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Turchia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.
3.2.4.5.
Conclusioni
(64)
Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Turchia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato.
3.2.5.
Fonti utilizzate per stabilire costi e valori di riferimento esenti da distorsioni
(65)
Nella nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali i materiali, l’energia e la manodopera, impiegati nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame secondo la metodologia spiegata dal richiedente che riflette il processo di fabbricazione seguito nell’Unione. La Commissione ha inoltre affermato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato la banca dati GTA
(
21
)
per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha anche affermato che si sarebbe riferita all’Istituto di statistica turco per stabilire il costo del lavoro esente da distorsioni
(
22
)
e all’autorità di regolamentazione del mercato dell’energia della Turchia per stabilire il costo dell’energia esente da distorsioni
(
23
)
.
(66)
La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a fornire informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella nota. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi a seguito della pubblicazione della nota.
3.2.5.1.
Fattori produttivi
(67)
In base a tutte le informazioni tratte dalla domanda e alle informazioni successive (nella tabella in appresso) analizzate dalla Commissione sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base:
Tabella 1
Fattori produttivi del prodotto oggetto del riesame
Fattore produttivo
Codice delle merci in Turchia
Valore esente da distorsioni
Unità di misura
Fonte di informazione
MATERIE PRIME
Fogli di alluminio, senza supporto, solo laminati (rotoli di grandi dimensioni)
7607 11
4,67
EUR/KG
Global Trade Atlas (GTA)
Confezione/scatola di cartone per singolo rotolo e cassa esterna per l’imballaggio di 24 rotoli
4819 20
3,93
EUR/KG
GTA
Supporto centrale di carta
4822 90
2,65
EUR/KG
GTA
LAVORO (MANODOPERA)
Costo del lavoro
N/D
7,04
EUR/ora di lavoro
Istituto di statistica turco
(
24
)
ENERGIA
Energia elettrica
N/D
0,13
EUR/kWh
Istituto di statistica turco
(
25
)
3.2.5.2.
Materie prime
(68)
I rotoli di fogli di alluminio per uso domestico sono fabbricati riavvolgendo e tagliando i rotoli di grandi dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico in rotoli del peso massimo di 10 kg e poi confezionandoli. Il prodotto è un prodotto di base progettato per essere imballato.
(69)
Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime come consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo come indicato nel GTA. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la RPC e i paesi che non sono membri dell’OMC e che figurano nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
26
)
. La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo in quanto ai considerando 36 ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.
(70)
Non sono stati applicati adeguamenti per tenere conto dei costi di trasporto o dei dazi all’importazione. La Turchia non applica dazi all’importazione sulle importazioni di fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni da paesi diversi dalla RPC. Per quanto riguarda i costi di trasporto dei materiali sul mercato interno, non erano disponibili dati a causa dell’omessa collaborazione da parte dei produttori cinesi. Poiché il dumping è stato accertato anche senza tali adeguamenti e qualsiasi adeguamento al rialzo del valore normale in funzione del trasporto sul mercato interno aumenterebbe solo il margine di dumping, tale adeguamento non è stato ritenuto necessario.
3.2.5.3.
Lavoro (manodopera)
(71)
L’Istituto di statistica turco pubblica informazioni dettagliate sui salari in diversi settori economici della Turchia. La Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il periodo dell’inchiesta sulla base del costo orario medio del lavoro per ETP relativo al 2022 per l’attività economica «Attività metallurgiche» classificata con il codice NACE 24 secondo la classificazione NACE Rev.2. Il costo orario medio del lavoro per ETP
(
27
)
ammonta a 7,04 EUR per ora di lavoro
(
28
)
.
3.2.5.4.
Energia elettrica
(72)
La Commissione intende utilizzare gli ultimi dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale applicabili in Turchia resi disponibili dall’istituto di statistica turco (TurkStat) e pubblicati dal governo turco
(
29
)
. Tali dati indicano una tariffa industriale media per il 2023 di 0,13 EUR per kWh.
3.2.5.5.
Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti
(73)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base, «
il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti
». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.
(74)
In assenza di informazioni disponibili sulle spese generali nella domanda di riesame, la Commissione ha deciso, in via prudenziale, di non integrare tali costi nel calcolo del valore normale.
(75)
Al fine di stabilire un valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione, SGAV e profitti e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base.
(76)
Utilizzando i dati di un produttore turco di fogli di alluminio per uso domestico, Sedat Tahir A.Ş
(
30
)
, la Commissione ha calcolato le SGAV (23,3 %) e il profitto (8,8 %) come percentuale del costo delle merci vendute.
3.2.6.
Calcolo del valore normale
(77)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
(78)
La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di fabbricazione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dal richiedente nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione di fogli di alluminio per uso domestico. La Commissione ha moltiplicato i tassi di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, ossia la Turchia, come descritto nella sezione 3.3.2.
(79)
Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le SGAV e i profitti come indicato nella sezione 3.3.5.5:
—
SGAV e altri costi, che rappresentavano il 23,3 % del costo delle merci vendute («COGS») di Sedat Tahir A.Ş; e
—
profitti realizzati da Sedat Tahir A.Ş, pari all’8,8 % del costo delle merci vendute, applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni.
(80)
Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6
bis
, lettera a), del regolamento di base.
3.2.7.
Prezzo all’esportazione
(81)
In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base dei dati cif (Eurostat
(
31
)
) corretti a livello franco fabbrica. Dal prezzo cif sono stati quindi detratti i costi di nolo marittimo e di assicurazione e i costi del trasporto sul mercato interno.
3.2.8.
Confronto
(82)
A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all’esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica.
(83)
Una volta detratti i costi di nolo marittimo, assicurazione e trasporto sul mercato interno al fine di garantire un confronto equo a livello franco fabbrica, è stato possibile confrontare il prezzo all’esportazione con il valore normale. In assenza di collaborazione, non si è tenuto conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
3.2.9.
Margine di dumping
(84)
Su tale base, la media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era del 28 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia il volume delle importazioni in questione era molto limitato, in quanto corrispondeva a una quota dell’1,02 % del mercato dell’Unione, e pertanto i prezzi sono stati considerati non rappresentativi. Per questo motivo la Commissione ha esaminato anche il rischio di reiterazione del dumping.
3.3.
Rischio di persistenza del dumping
(85)
Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Inoltre, dato che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di fogli di alluminio per uso domestico dalla Cina erano modeste, in quanto equivalevano a una quota dell’1,02 % del mercato dell’Unione, la Commissione ha analizzato anche il rischio di reiterazione del dumping.
(86)
Sono stati analizzati gli elementi aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, la possibile capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi e l’attrattiva del mercato dell’Unione.
3.3.1.
Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina
(87)
A causa dell’omessa collaborazione dei produttori cinesi, le risultanze relative alla capacità produttiva e alla capacità inutilizzata in Cina si sono basate sulle informazioni fornite nella domanda di riesame in previsione della scadenza. Poiché non sono disponibili dati precisi sulla capacità di produzione di rotoli di piccole dimensioni di fogli di alluminio per uso domestico, l’eccesso di capacità di produzione di rotoli di grandi dimensioni è stato considerato un indicatore pertinente della sovraccapacità. Come indicato al considerando 68, per produrre rotoli di fogli di alluminio per uso domestico è sufficiente tagliare i rotoli di alluminio di grandi dimensioni.
(88)
Il richiedente ha presentato elementi di prova che dimostrano che la capacità di produzione di fogli di alluminio per uso domestico in Cina è in costante aumento. Tra gli ampliamenti degni di nota figurano l’aumento della capacità di Shenhuo Aluminum da 451 000 a 900 000 tonnellate nella provincia di Yunnan e l’apertura da parte di Longding Aluminum di un nuovo impianto da 100 000 tonnellate dedicato alla produzione di fogli leggeri e per batterie. La costante sovraccapacità è stata riconosciuta sia dalla Commissione degli Stati Uniti per il commercio internazionale (US ITC), che nel 2023 ha concluso che la revoca delle misure commerciali avrebbe probabilmente comportato la persistenza del pregiudizio, sia dalla China Nonferrous Metals Industry Association, la quale ha riferito che nel 2016 la Cina possedeva più attrezzature per la lavorazione dell’alluminio rispetto al resto del mondo nel suo complesso.
(89)
L’aumento sia della produzione sia della capacità produttiva è stato notevolmente superiore all’aumento del consumo interno in Cina.
(90)
Secondo le informazioni fornite nella domanda, il consumo di fogli di alluminio per uso domestico in Cina nel 2022 è stato stimato pari a circa 322 000 tonnellate, mentre la produzione è stata pari a 450 000 tonnellate e la capacità produttiva ha raggiunto 516 000 tonnellate, determinando una capacità inutilizzata di 66 000 tonnellate, che è leggermente superiore al consumo nell’Unione, pari a 62 625 tonnellate nel PIR.
(91)
In base a ciò, la Commissione ha rilevato che nella RPC sono disponibili sostanziali capacità in eccesso e, di conseguenza, è molto probabile che i volumi delle importazioni crescano significativamente in futuro ed esercitino una maggiore pressione sui prezzi in caso di abrogazione delle misure antidumping.
3.3.2.
Possibile capacità di assorbimento da parte dei mercati dei paesi terzi
(92)
Misure antidumping sulle importazioni di fogli di alluminio per uso domestico originari della Cina sono attualmente in vigore in vari paesi quali Argentina, Messico, Taiwan e Stati Uniti. Il Regno Unito, dopo la Brexit, ha mantenuto in vigore le misure dell’Unione per continuare ad applicare tali dazi. L’esistenza di tali barriere commerciali implica che è improbabile che gli esportatori della RPC esportino quantità significative di fogli di alluminio per uso domestico verso detti mercati importanti.
(93)
L’India ha revocato i propri dazi antidumping nel 2022 e da allora le importazioni di fogli di alluminio cinesi sono aumentate notevolmente. Tale aumento drastico ha suscitato preoccupazioni in seno all’industria indiana in merito alla possibile reiterazione delle pratiche di dumping, mettendo in luce il potenziale comportamento predatorio degli esportatori cinesi a seguito della revoca della misura. Il 17 marzo 2025 il ministero delle Finanze indiano ha annunciato un dazio antidumping provvisorio compreso tra 619 e 873 USD al metro sulle importazioni di fogli di alluminio dalla Cina
(
32
)
.
(94)
Considerate le difficoltà degli esportatori cinesi a vendere in detti mercati a causa delle misure istituite dagli altri paesi terzi citati sulle importazioni di fogli di alluminio per uso domestico originari della Cina, in caso di scadenza delle misure il mercato dell’Unione diventerebbe ancora più appetibile per gli esportatori cinesi desiderosi di esportare l’eccesso di produzione e di utilizzare la capacità inutilizzata.
3.3.3.
Attrattiva del mercato dell’Unione
(95)
Il mercato dell’Unione è appetibile per gli esportatori cinesi, come dimostra il fatto che, da quando sono state istituite le misure antidumping, gli esportatori cinesi hanno tentato di eludere tali restrizioni. Nel 2021 le misure antidumping applicabili alle importazioni cinesi sono state estese alla Thailandia a seguito di un’inchiesta antielusione che ha accertato l’esistenza di operazioni di assemblaggio da parte di società controllate da produttori cinesi volte a eludere le misure in vigore.
(96)
Tale attrattiva è alquanto evidente se si considerano i prezzi di vendita sul mercato dell’Unione. Sulla base delle statistiche sulle esportazioni cinesi figuranti nel GTA, il prezzo medio di vendita sul mercato dell’Unione è superiore del 77 % al prezzo medio di vendita delle esportazioni cinesi su altri mercati terzi. Ciò evidenzia l’attrattiva del mercato dell’UE in termini di livelli di prezzo, in quanto le esportazioni nell’Unione genererebbero maggiori profitti. Di conseguenza è probabile che, in caso di scadenza delle misure, il mercato dell’Unione diventerebbe ancora più interessante per gli esportatori cinesi.
(97)
Gli elementi di prova dimostrano inoltre che la quota di mercato delle importazioni di fogli di alluminio cinesi nell’Unione è diminuita notevolmente, passando dal 13,4 % durante il periodo dell’inchiesta iniziale ad appena l’1,02 % durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale calo netto mette in evidenza l’impatto delle misure antidumping dell’UE. In caso di scadenza di tali misure è probabile che i produttori cinesi dispongano sia della capacità che degli incentivi necessari per aumentare le loro esportazioni nel mercato dell’Unione, con il rischio di una reiterazione delle pratiche di dumping.
3.4.
Rischio di persistenza del dumping
(98)
Oltre alla persistenza del dumping durante il PIR, analizzata nella sezione 3.3, e considerata la modesta quota di mercato delle importazioni cinesi, pari all’1,02 %, la Commissione ha analizzato anche il rischio di reiterazione del dumping. A tale proposito, la Commissione ha analizzato l’andamento dei prezzi delle esportazioni cinesi nei paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(99)
In mancanza di informazioni pubblicamente disponibili più dettagliate sulle esportazioni cinesi verso paesi terzi e in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sui dati del GTA. I dati sono stati estratti utilizzando i codici NC cinesi 7607 11 10 , 7607 11 20 e 7607 11 90 , che riguardano sia il prodotto in esame sia altri prodotti che non rientrano nell’ambito dell’inchiesta (fogli di alluminio per uso domestico di spessore inferiore a 0,007 mm e fino a 0,2 mm). Tali statistiche rappresentavano i dati disponibili più adeguati e sono state considerate sufficientemente rappresentative per valutare il rischio di reiterazione del dumping.
(100)
Secondo tale insieme di dati, i principali mercati di destinazione delle esportazioni cinesi durante il PIR sono stati l’India (88 344 tonnellate), il Messico (65 635 tonnellate) e la Thailandia (57 916 tonnellate). I prezzi all’esportazione verso tali mercati sono stati analizzati per determinare i prezzi franco fabbrica e cif, applicando gli stessi costi di trasporto, le stesse spese doganali e gli stessi ulteriori adeguamenti utilizzati per il prezzo all’esportazione nell’UE.
(101)
Tali prezzi sono stati confrontati con il valore normale stabilito nelle sezioni da 3.2.2 a 3.2.6 ed espressi in percentuale del valore cif medio. Ciò ha evidenziato una differenza di prezzo del 112 % per l’India, del 111 % per l’Indonesia e del 112 % per la Thailandia. Le notevoli differenze di prezzo indicano la tendenza ricorrente degli esportatori cinesi a vendere a prezzi più bassi sui mercati di esportazione. Pertanto, in caso di scadenza delle misure, è probabile che le importazioni cinesi nell’Unione aumenterebbero in misura significativa ed entrerebbero nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping.
3.5.
Conclusioni
(102)
Dall’inchiesta è emerso che le importazioni cinesi hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi di dumping. Data la quota di mercato attualmente modesta di tali importazioni, la Commissione ha valutato anche il rischio di reiterazione del dumping analizzando le esportazioni cinesi verso importanti mercati di paesi terzi. Anche tali esportazioni sono risultate oggetto di dumping, con margini di dumping superiori al 111 % per l’India, il Messico e la Thailandia.
(103)
Sulla base delle risultanze di cui alle sezioni 3.3.1 (capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina), 3.3.2 (possibile capacità di assorbimento dei mercati dei paesi terzi) e 3.3.3 (attrattiva del mercato dell’Unione), la Commissione ha concluso che è altamente probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi continuerebbero a esportare nell’Unione il prodotto in esame a prezzi di dumping o addirittura incrementerebbero in modo significativo tali esportazioni.
(104)
Esistono pertanto elementi di prova sostanziali che indicano sia il persistere della pratica del dumping sia, in ogni caso, un forte rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure in vigore.
4.
PREGIUDIZIO
4.1.
Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
(105)
Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da 31 produttori noti dell’Unione. Essi costituiscono l’«industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
(106)
La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a circa 65 540 tonnellate. La Commissione ha stabilito la cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili sull’industria dell’Unione, quali la domanda di riesame in previsione della scadenza, le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione e il questionario sui macroindicatori trasmesso dal richiedente e contenente i dati dell’industria dell’Unione.
(107)
Come indicato alla sezione 1.2, per il campione sono stati selezionati tre produttori dell’Unione che rappresentano il 33 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.
4.2.
Consumo dell’Unione
(108)
La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione sommando il volume delle vendite nell’Unione da parte dell’industria dell’Unione e il totale delle importazioni nell’Unione secondo quanto indicato dai dati di Eurostat.
(109)
Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 2
Consumo dell’Unione
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Consumo totale dell’Unione (in tonnellate)
59 891
70 820
63 585
62 625
Indice (2020 = 100)
100
118
106
105
Fonte:
Eurostat, dati forniti dall’industria dell’Unione e risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(110)
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 5 %. Nel 2021 è aumentato drasticamente del 18 %, principalmente a causa dell’impatto della pandemia di COVID-19. Durante tale periodo i dettaglianti hanno dato priorità alle merci prodotte nell’UE per attenuare le perturbazioni della catena di approvvigionamento e compensare la sospensione delle importazioni dalla Cina. Inoltre, poiché le persone sono rimaste a casa e hanno cucinato i propri pasti con maggiore frequenza, la domanda di prodotti collegati agli alimenti, compresi i fogli di alluminio in rotoli, è aumentata in modo significativo. Tuttavia a partire dal 2022, e anche durante il periodo dell’inchiesta di riesame (PIR), il consumo ha iniziato a diminuire. Rispetto al 2021, il consumo dell’Unione è diminuito del 13 % durante il PIR.
4.3.
Importazioni dalla RPC
4.3.1.
Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC
(111)
La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione, come indicato nella tabella 2.
(112)
Le importazioni nell’Unione dalla RPC hanno registrato l’andamento seguente:
Tabella 3
Volume delle importazioni e quota di mercato
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Volume delle importazioni dalla Cina (in tonnellate)
6
441
562
640
Indice (2020 = 100)
100
7 480
9 527
10 842
Quota di mercato
0 %
0,6 %
0,9 %
1 %
Indice (2020 = 100)
100
6 325
8 974
10 369
Fonte:
Eurostat.
(113)
Malgrado la quota di mercato modesta, le importazioni dalla Cina sono proseguite durante il periodo in esame, registrando una tendenza all’aumento. A partire dal 2020, quando le importazioni dalla Cina erano quasi trascurabili, le importazioni sono aumentate notevolmente nel 2021, una tendenza che si è protratta nel corso del 2022 e del PIR, con un conseguente aumento complessivo del volume delle vendite da 6 tonnellate a 640 tonnellate durante il periodo in esame, equivalente a una quota di mercato dell’1,02 % nel PIR.
4.4.
Prezzi delle importazioni dal paese interessato
(114)
In assenza di collaborazione da parte della Cina, la Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati statistici di Eurostat. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato calcolato a partire dalla stessa fonte.
(115)
Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dalla RPC ha registrato l’andamento seguente:
Tabella 4
Prezzi all’importazione (in EUR/ tonnellata)
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Prezzi medi all’importazione dalla RPC
3 797
3 224
4 708
5 247
Indice (2020 = 100)
100
85
124
138
Fonte:
Eurostat.
(116)
I prezzi medi delle importazioni cinesi sono aumentati del 38 % durante il periodo in esame. I prezzi sono dapprima diminuiti del 15 % nel 2021, per poi aumentare del 53 % tra il 2022 e il PIR.
(117)
Poiché i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato, la Commissione ha potuto stabilire solo un prezzo medio per tonnellata per una varietà di tipi di prodotto utilizzando i dati statistici di Eurostat.
(118)
Il prezzo delle esportazioni cinesi così determinato è stato confrontato con la media ponderata dei prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione agli acquirenti nel mercato dell’Unione durante il PIR, adeguati a livello franco fabbrica.
(119)
Dall’esito di tale confronto, espresso come percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inseriti nel campione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, è emerso che in media i prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione erano inferiori del 21 % circa rispetto ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.
(120)
Tuttavia, come indicato al considerando 113, a causa del volume trascurabile delle importazioni di fogli di alluminio per uso domestico nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi di tali vendite non sono stati considerati rappresentativi.
(121)
La Commissione ha preso atto del fatto che i volumi delle importazioni dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano molto bassi. Tuttavia i bassi volumi delle importazioni, associati al rischio di ripresa delle pratiche pregiudizievoli in materia di prezzi in caso di revoca delle misure, confermano la conclusione che rimane opportuno mantenere le misure in vigore.
4.5.
Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC
(122)
Le importazioni di fogli di alluminio in rotoli da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano principalmente dalla Turchia.
(123)
Il volume (aggregato) delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di fogli di alluminio in rotoli da altri paesi terzi hanno registrato l’andamento seguente:
Tabella 5
Importazioni da paesi terzi
Paese
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Turchia
Volume (in tonnellate)
51
1 167
1 173
2 703
Indice
100
2 311
2 323
5 353
Quota di mercato in %
0,08
1,65
1,84
4,32
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
2 627
3 790
5 532
4 684
Indice
100
144
211
178
Indonesia
Volume (in tonnellate)
0
172
262
427
Indice
100
17 200
26 230
42 700
Quota di mercato in %
0
0,24
0,41
0,68
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
0
3 221
4 588
4 347
Indice
100
102
181
140
India
Volume (in tonnellate)
13
310
82
189
Indice
100
2 329
620
1 421
Quota di mercato in %
0,02
0,44
0,13
0,30
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
3 071
3 140
5 565
4 292
Indice
100
102
181
140
Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina
Volume (in tonnellate)
88
3 151
3 102
4 892
Indice
100
3 585
3 529
5 566
Quota di mercato in %
0,1
4
5
8
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
2 662
3 667
5 703
4 868
Indice
100
138
214
183
Fonte:
Eurostat.
(124)
I volumi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina sono aumentati notevolmente, passando da 88 tonnellate nel 2020 a 4 892 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(125)
Dato che il consumo complessivo dell’Unione è diminuito durante il periodo in esame, tale aumento ha comportato nello stesso periodo un aumento della quota di mercato delle importazioni da paesi terzi, che è passata dallo 0,1 % nel 2020 all’8 % durante il PIR.
(126)
Il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC è complessivamente aumentato dell’83 % durante il periodo in esame, ma è rimasto al di sotto dei livelli dei prezzi dell’industria dell’Unione, come indicato nella tabella 9.
(127)
Durante il periodo in esame le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente dalla Turchia, dall’Indonesia e dall’India e sono aumentate da 51 a 2 703 tonnellate, da 0 tonnellate nel 2020 a 427 tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame e da 13 tonnellate a 189 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
4.6.
Situazione economica dell’industria dell’Unione
4.6.1.
Osservazioni generali
(128)
La valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti allo stato dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.
(129)
Come già indicato al considerando 14, per determinare la situazione economica dall’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.
(130)
Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dai richiedenti. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell’Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.
(131)
Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.
(132)
Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.
4.6.2.
Indicatori macroeconomici
4.6.2.1.
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
(133)
Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l’utilizzo totale degli impianti dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 6
Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Volume di produzione (in tonnellate)
77 861
79 991
73 513
65 540
Indice
100
103
94
84
Capacità produttiva (in tonnellate)
106 289
115 440
105 917
98 020
Indice
100
109
100
92
Utilizzo degli impianti in %
73
69
69
67
Indice
100
95
95
91
Fonte:
questionario sui macroindicatori.
(134)
Il volume della produzione dell’industria dell’Unione è sceso del 16 % durante il periodo in esame, seguendo il calo del consumo dell’Unione. Tra il 2020 e il 2021 si è registrato un aumento attribuito agli effetti positivi della pandemia di COVID-19. Durante tale periodo i dettaglianti hanno dato priorità alla garanzia della disponibilità dei prodotti in risposta alle perturbazioni della catena di approvvigionamento e alla sospensione delle importazioni dalla Cina.
(135)
La capacità produttiva dell’industria dell’Unione è calata dell’8 % durante il periodo in esame. Tra il 2020 e il 2021 si è registrato un aumento (dovuto a un aumento dei turni di lavoro) attribuito agli effetti positivi della ripresa a seguito della pandemia di COVID-19.
(136)
Nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti è diminuito del 9 %.
4.6.2.2.
Volume delle vendite e quota di mercato
(137)
Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 7
Volume delle vendite e quota di mercato
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Volume totale delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate)
59 798
67 228
59 921
57 094
Indice
100
112
100
95
Quota di mercato in %
100
95
94
91
Indice
100
95
94
91
Fonte:
questionario sui macroindicatori.
(138)
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito del 5 % durante il periodo in esame, seguendo l’andamento del consumo dell’Unione. Le vendite dell’Unione sono dapprima aumentate del 12 % nel 2021, per i motivi illustrati ai considerando 111 e 136, per poi diminuire del 17 % tra il 2021 e il PIR.
(139)
Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita di 9 punti percentuali, passando dal 100 % al 91 %.
4.6.2.3.
Crescita
(140)
Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del 5 %, mentre la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione sono diminuite rispettivamente del 16 % e del 5 % e la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita dell’8 %.
4.6.2.4.
Occupazione e produttività
(141)
Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 8
Occupazione e produttività
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Numero di dipendenti
963
1 069
988
920
Indice
100
111
103
96
Produttività (in tonnellate/dipendente)
81
75
74
71
Indice
100
92
92
88
Fonte:
questionario sui macroindicatori.
(142)
L’occupazione nell’industria dell’Unione è diminuita del 14 % durante il periodo in esame, riflettendo una correlazione significativa tra il numero di dipendenti coinvolti nella produzione del prodotto oggetto del riesame e il volume della produzione dell’Unione. Durante tale periodo si è registrato dapprima un aumento dell’11 % tra il 2020 e il 2021, seguito da un calo di 15 punti percentuali tra il 2021 e il PIR.
(143)
La produttività della forza lavoro dell’industria dell’Unione, misurata in termini di produzione (in tonnellate) per dipendente, ha registrato un andamento decrescente durante tutto il periodo in esame.
4.6.2.5.
Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(144)
I margini di dumping stabiliti durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano tutti notevolmente superiori al livello minimo. Allo stesso tempo il livello delle importazioni durante il PIR è stato notevolmente limitato, rappresentando solo l’1 % della quota di mercato. Pertanto l’impatto dell’entità dei margini di dumping reali sull’industria dell’Unione è stato piuttosto limitato. Di conseguenza l’inchiesta ha spostato l’attenzione sulla valutazione del rischio di reiterazione e persistenza del dumping, nonché del rischio di reiterazione del pregiudizio, in caso di abrogazione o modifica delle misure antidumping in vigore. Tale approccio è stato necessario per valutare il potenziale impatto futuro sull’industria dell’Unione e garantire la continua efficacia delle misure di difesa commerciale.
4.6.2.6.
Prezzi e fattori che incidono sui prezzi
(145)
Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 9
Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo
3 484
3 630
5 698
5 674
Indice
100
104
164
163
Costo unitario di produzione
3 416
3 847
5 675
5 287
Indice
100
113
166
155
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(146)
I prezzi medi di vendita praticati dall’industria dell’Unione sono aumentati del 63 % nel periodo in esame. Dapprima sono aumentati leggermente (del 4 %) tra il 2020 e il 2021, per poi aumentare drasticamente durante il PIR (del 59 % rispetto al 2021).
(147)
Il costo unitario di produzione è aumentato del 55 % nel periodo in esame, seguendo un andamento analogo a quello del prezzo di vendita. Tra il 2020 e il 2021 il costo di produzione è aumentato del 13 %. Il drastico aumento del costo unitario di produzione durante il PIR è stato causato da un forte aumento dei prezzi dell’energia e delle materie prime, dovuto alla ripresa della domanda mondiale a seguito della pandemia di COVID-19 e all’aggressione militare in Ucraina. Sebbene i costi di produzione siano aumentati in modo significativo nel periodo in esame, l’industria dell’Unione, ad eccezione del 2021, è stata in grado di aumentare di conseguenza i propri prezzi di vendita per rimanere redditizia.
4.6.2.7.
Costo del lavoro
(148)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 10
Costo medio del lavoro per dipendente
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)
29 229
28 883
34 079
36 335
Indice
100
99
117
124
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(149)
Nel periodo in esame il costo medio del lavoro è aumentato del 24 %. Sebbene durante il PIR il numero dei dipendenti sia diminuito, come indicato al considerando 142, il costo medio per dipendente è aumentato rispetto al 2020.
4.6.2.8.
Scorte
(150)
Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 11
Scorte
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Scorte finali (in tonnellate)
29 663
28 141
34 905
18 395
Indice
100
95
118
62
Scorte finali in percentuale della produzione
38
35
47
28
Indice
100
93
125
74
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(151)
Nel periodo in esame le scorte di fogli di alluminio per uso domestico dell’industria dell’Unione sono diminuite del 38 %. Le scorte hanno registrato un picco del 18 % nel 2022 e un netto calo di 56 punti percentuali durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale dato è in linea con la diminuzione della produzione e della capacità produttiva.
4.6.2.9.
Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale
(152)
Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:
Tabella 12
Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)
6
-2
5
8
Indice
100
-32
78
126
Flusso di cassa (in EUR)
5 907 422
- 707 522
5 264 348
11 751 470
Indice
100
-12
89
199
Investimenti (in EUR)
3 524 195
3 105 891
2 374 586
1 909 825
Indice
100
88
67
54
Utile sul capitale investito in %
122
-17
150
232
Indice
100
-14
122
189
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(153)
La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inseriti nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.
(154)
In generale, nel periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione è aumentata di 2 punti percentuali, passando dal 6 % all’8 %. Dapprima è scesa dal 6 % al -2 % nel 2021, per poi salire al 5 % nel 2022 e all’8 % nel PIR.
(155)
Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è aumentato del 99 % durante il periodo in esame. È dapprima diminuito del 112 % tra il 2020 e il 2021, per poi aumentare fino al PIR.
(156)
Tra il 2020 e il periodo dell’inchiesta di riesame gli investimenti sono diminuiti del 46 %. In generale, gli investimenti erano mirati a migliorare la qualità e l’ecosostenibilità della produzione. L’utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. L’utile sul capitale investito ha subito notevoli fluttuazioni nel periodo in esame. Dal 2020 al periodo dell’inchiesta di riesame le fluttuazioni sono oscillate tra il -114 % e il 189 %. Dal 2020 al 2021 l’utile sul capitale investito ha registrato un forte calo, seguito da una netta ripresa nel periodo dell’inchiesta di riesame, fino a raggiungere un livello di 110 punti percentuali al di sopra del punto di partenza del periodo in esame nel 2020.
4.6.2.10.
Conclusioni sul pregiudizio
(157)
Le misure in vigore hanno garantito la protezione dell’industria dell’Unione, consentendole di aumentare la propria quota di mercato, aumentare i prezzi in linea con l’aumento dei costi e raggiungere un livello redditizio e un utile positivo sul capitale investito alla fine del periodo in esame.
(158)
D’altro canto, l’industria dell’Unione ha registrato un calo della produzione, della capacità produttiva e dell’utilizzo degli impianti.
(159)
Inoltre, nonostante le misure in vigore, gli esportatori cinesi hanno continuato a esportare il prodotto in esame in volumi crescenti, passando da quantitativi trascurabili nel 2020 a 640 tonnellate durante il PIR, e a espandere la loro quota di mercato, che è passata da quasi lo 0 % all’1 % durante tale periodo.
(160)
Allo stesso tempo, le importazioni da paesi terzi sono aumentate sia in termini di volume assoluto che di quota di mercato durante il periodo in esame. Sebbene i prezzi medi di tali importazioni fossero inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, la Commissione, come indicato al considerando 127, ha concluso che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Tuttavia, dati i prezzi inferiori e l’aumento del volume di tali importazioni, vi è il rischio che, in assenza di misure, le importazioni possano arrecare un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione in futuro.
(161)
In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
5.
RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO
(162)
La Commissione ha concluso nel considerando 161 che l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio di reiterazione del pregiudizio originariamente causato dalle importazioni originarie della RPC oggetto di dumping in caso di scadenza delle misure.
(163)
Nonostante le misure in vigore, il mercato dell’Unione si è comunque dimostrato un mercato appetibile per i produttori esportatori cinesi in termini di dimensioni e prezzi. Le importazioni cinesi del prodotto in esame hanno continuato a entrare nel mercato dell’Unione a prezzi che implicano elevati livelli di dumping. La notevole capacità inutilizzata in Cina, combinata con le misure di difesa commerciale applicate in diversi mercati terzi ai produttori esportatori cinesi, che mettono in luce un impiego sistematico di pratiche di dumping, conferma il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure antidumping. In tal caso è altamente probabile che la quota di mercato delle esportazioni cinesi nell’Unione aumenterebbe rapidamente a scapito dell’industria dell’Unione, che dovrebbe far fronte a un calo immediato dei suoi volumi di vendita e a un aumento dei suoi costi fissi unitari. L’aumento dei costi fissi, associato a un calo dei prezzi di vendita in un mercato in contrazione, comporterebbe un peggioramento immediato della situazione dell’industria dell’Unione. Di conseguenza l’industria dell’Unione andrebbe in perdita, la sua situazione economica generale subirebbe effetti negativi e si reitererebbe il pregiudizio notevole legato alle importazioni oggetto di dumping/sovvenzioni.
5.1.
Importazioni da paesi terzi
(164)
I volumi delle importazioni da paesi terzi diversi dalla Cina sono aumentati notevolmente, passando da 88 tonnellate nel 2020 a 4 892 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta di riesame.
(165)
Dato che il consumo complessivo dell’Unione è diminuito durante il periodo in esame, tale aumento ha comportato nello stesso periodo un aumento della quota di mercato delle importazioni da paesi terzi, che è passata dallo 0,1 % nel 2020 all’8 %.
(166)
I prezzi delle importazioni cinesi, pur mostrando una tendenza al rialzo nel periodo in esame, sono rimasti costantemente al di sotto dei prezzi dell’industria dell’Unione. Ancora più significativo è il fatto che, rispetto al prezzo indicativo dell’Unione, il divario è persino più pronunciato. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame il prezzo medio delle importazioni cinesi si è attestato a 5 246 EUR per tonnellata, mentre il prezzo medio di vendita nell’Unione era di 5 674 EUR per tonnellata e il prezzo indicativo era fissato a 5 708 EUR per tonnellata. Questo undercutting persistente, in particolare in relazione al prezzo indicativo, indica che le importazioni cinesi continuano a esercitare una pressione al ribasso sui prezzi nel mercato dell’Unione. Alla luce di tale disparità di prezzo e in assenza di misure di difesa commerciale, sussiste un evidente rischio che l’undercutting possa arrecare in futuro un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.
(167)
La Commissione ha analizzato anche se i prezzi ponderati delle esportazioni cinesi in paesi terzi diversi dall’Unione, adeguati in funzione di un prezzo sbarcato nell’Unione, fossero inferiori a quelli dell’industria dell’Unione se confrontati con il prezzo indicativo dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Vista l’assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, la Commissione ha basato la propria analisi sui dati contenuti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. L’analisi ha individuato quattro paesi terzi in cui i produttori esportatori cinesi durante il periodo dell’inchiesta di riesame hanno venduto il prodotto in esame a prezzi inferiori del 35 % circa al prezzo indicativo medio dell’industria dell’Unione.
(168)
Come illustrato nel punto 3.3.1, nella RPC sono presenti sostanziose capacità in eccesso, che superano ampiamente il consumo totale dell’Unione durante il PIR. Inoltre, la Commissione non ha riscontrato elementi tali da indicare un aumento significativo della domanda interna del prodotto oggetto del riesame nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna nella RPC o in altri mercati di paesi terzi non potrebbe assorbire la capacità disponibile nella RPC.
(169)
In conclusione, l’esame ha evidenziato, sulla base dei dati disponibili, che i produttori esportatori cinesi erano in grado di vendere a prezzi notevolmente inferiori al prezzo indicativo dell’Unione. È stato inoltre rilevato che le significative capacità inutilizzate presenti in Cina potrebbero potenzialmente consentire di produrre grandi volumi di fogli di alluminio in rotoli destinati alla vendita sul mercato dell’UE. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che, in caso di scadenza delle misure, gli esportatori cinesi sarebbero in grado di esercitare una notevole pressione sui prezzi e di conseguenza arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione.
(170)
Un’altra indicazione dell’attrattiva del mercato dell’Unione è il fatto che fin dall’inizio dell’istituzione delle misure vi sono stati tentativi di elusione da parte degli esportatori cinesi, tentativi che sono stati individuati e neutralizzati nel 2021. Nella sua inchiesta antielusione
(
33
)
la Commissione ha riscontrato che i produttori thailandesi noti per esportare i loro prodotti nell’Unione erano tutte società controllate da produttori cinesi di fogli di alluminio per uso domestico soggetti a dazi antidumping quando esportano dalla RPC.
(171)
Il prezzo medio delle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC è complessivamente aumentato dell’83 % durante il periodo in esame, ma è rimasto al di sotto dei livelli dei prezzi dell’industria dell’Unione, come indicato nella tabella 9.
(172)
Durante il periodo in esame, le importazioni del prodotto oggetto del riesame da altri paesi terzi provenivano principalmente da Turchia, Indonesia e India.
(173)
I prezzi medi delle importazioni dalla RPC sono diminuiti del 15 % tra il 2020 e il 2021, per poi aumentare notevolmente nel 2022 e durante il PIR.
(174)
Come indicato nel considerando 113, a causa del volume trascurabile di importazioni di fogli di alluminio per uso domestico nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, i prezzi di tali vendite non sono stati considerati rappresentativi e non è stato possibile utilizzarli per trarre conclusioni riguardo ai prezzi delle importazioni dalla RPC nell’Unione e alla politica tariffaria dei produttori esportatori.
(175)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’assenza di misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo di importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzo pregiudizievole. In caso di scadenza delle misure, la ripresa dell’industria dell’Unione sarà vana.
5.2.
Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione
(176)
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:
Tabella 13
Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
2020
2021
2022
PIR (1.1.2023 – 31.12.2023)
Volume delle esportazioni (in tonnellate)
7 261
5 370
4 995
4 382
Indice
100
74
69
60
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)
3 317
3 850
5 803
5 306
Indice
100
116
175
160
Fonte:
produttori dell’Unione inseriti nel campione.
(177)
Durante il periodo in esame le esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione sono diminuite del 40 % e i prezzi medi sono aumentati del 60 %. Le esportazioni dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti sono diminuite in misura significativa, seguendo un andamento analogo a quello della produzione complessiva dell’Unione, che è diminuita del 16 %.
(178)
Nel complesso si è concluso che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato negativo.
6.
INTERESSE DELL’UNIONE
(179)
A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
6.1.
Interesse dell’industria dell’Unione
(180)
Sebbene le misure antidumping abbiano avuto un effetto mitigatore sul volume delle importazioni oggetto di dumping che entrano nel mercato dell’Unione, come indicato al punto 4.6.2.9, l’industria dell’Unione è rimasta in una situazione di instabilità, come confermato dall’andamento negativo registrato da indicatori di pregiudizio quali la produzione, la capacità produttiva, l’utilizzo degli impianti, l’occupazione, le vendite all’esportazione e gli investimenti.
(181)
In caso di scadenza delle misure, vi è il rischio che l’afflusso di ingenti volumi di importazioni oggetto di dumping dal paese interessato possa causare un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. Si prevede che tale afflusso comporterà, tra l’altro, la perdita di quote di mercato, il calo dei prezzi di vendita dell’Unione, la diminuzione dell’utilizzo degli impianti dell’Unione e in generale un grave deterioramento della situazione finanziaria dell’industria dell’Unione.
(182)
La Commissione ha quindi concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.
6.2.
Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti
(183)
La Commissione ha contattato tutti gli utilizzatori e gli importatori indipendenti noti. Nessun utilizzatore o importatore indipendente si è manifestato né ha collaborato alla presente inchiesta rispondendo al questionario. Data la mancanza di interesse dimostrato dagli utilizzatori e dagli importatori indipendenti e in assenza di indicazioni che le conclusioni cui si era giunti nelle inchieste precedenti fossero cambiate, il mantenimento delle misure non è stato considerato contrario all’interesse degli utilizzatori e degli importatori.
6.3.
Conclusioni sull’interesse dell’Unione
(184)
Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC.
(185)
Dopo la divulgazione delle informazioni i richiedenti hanno formulato osservazioni sulla decisione della Commissione europea di mantenere in vigore i dazi antidumping sui fogli di alluminio in rotoli provenienti dalla Cina, sostenendo che il mantenimento delle misure andrà a sostegno della competizione equa, a prevenire la distorsione del mercato e sosterrà il proseguimento della ripresa e la sostenibilità dei produttori dell’Unione. La Commissione ha preso nota di tale osservazione.
7.
MISURE ANTIDUMPING
(186)
In base alle conclusioni della Commissione in merito alla reiterazione del dumping, alla reiterazione del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della RPC.
(187)
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».
(188)
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali e le esenzioni, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 5, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio o dell’esenzione sia giustificata conformemente al diritto doganale.
(189)
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
(190)
Le aliquote del dazio antidumping applicabili alle società a titolo individuale e specificate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della RPC e fabbricato dai soggetti giuridici menzionati. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.
(191)
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del nome della società. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione
(
34
)
. La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(192)
Un esportatore o un produttore che non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello dei dazi attualmente applicabile alle sue esportazioni può chiedere alla Commissione di essere soggetto all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo utilizzato per stabilire il livello del dazio applicabile alle sue esportazioni; ii) non è collegato a una società che lo ha fatto e che pertanto è soggetta ai dazi antidumping; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un momento successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell’Unione.
(193)
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
35
)
, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
(194)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio in rotoli attualmente classificati ai codici NC ex 7607 11 11 ed ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607 11 11 11, 7607 11 11 19, 7607 19 10 11 e 7607 19 10 19), originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
Società
Dazio (%)
Codice addizionale TARIC
CeDo (Shanghai) Ltd, Shanghai
14,2
B299
Ningbo Times Aluminium Foil Technology Co. Ltd, Ningbo
15,6
B300
Ningbo Favored Commodity Co. Ltd, Yuyao City
14,6
B301
Able Packaging Co. Ltd, Shanghai
14,6
B302
Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co. Ltd, Guangzhou
14,6
B303
Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao City
14,6
B304
Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co. Ltd, Shanghai
14,6
B305
Weifang Quanxin Aluminium Foil Co. Ltd, Linqu
14,6
B306
Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd, Zhengzhou City
14,6
B307
Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co. Ltd, Zhouzhou City
14,6
B308
Zibo Hengzhou Aluminium Plastic Packing Material Co. Ltd, Zibo
14,6
B309
Yuyao Caelurn Aluminium Foil Products Co. Ltd, Yuyao
14,6
B310
Tutte le altre società
35,6
B999
3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese di cui al paragrafo 2 è esteso, con un’aliquota del 35,6 %, alle importazioni degli stessi tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codici 7607 11 11 11 e 7607 19 10 11).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio stabilite per le società menzionate al paragrafo 2 e le esenzioni dall’estensione delle misure stabilita a seguito di inchieste antielusione di cui al paragrafo 3 sono subordinate alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «
Il sottoscritto certifica che il (volume) del (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte
». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.
5. L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società che hanno collaborato non inserite nel campione. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
a)
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel periodo compreso tra il 1
o
ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 («periodo dell’inchiesta iniziale»);
b)
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che ha collaborato o avrebbe potuto collaborare all’inchiesta che ha condotto all’istituzione del dazio; e
c)
ha effettivamente esportato nell’Unione il prodotto oggetto del riesame originario della Repubblica popolare cinese o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale.
6. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 217/2013 del Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (
GU L 69 del 13.3.2013, pag. 11
, ELI
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/217/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 della Commissione, del 4 giugno 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 146 del 5.6.2019, pag. 63
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/915/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1475 della Commissione, del 14 settembre 2021, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/915 sulle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (
GU L 325 del 15.9.2021, pag. 24
, ELI:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1475
).
(
5
)
GU C 317, 7.9.2023, pag. 6
.
(
6
)
Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese (
GU C, C/2024/3498, 3.6.2024
).
(
7
)
https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2731
.
(
8
)
https://connect.ihsmarkit.com/gta/home/
.
(
9
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661 della Commissione, del 14 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di radiatori in alluminio originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L, 2024/2661, 15.10.2024, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2661/oj
); regolamento di esecuzione (UE) 2023/112 della Commissione, del 18 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinate ruote di alluminio originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (
GU L 18 del 19.1.2023, pag. 66
,
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/112/oj
).
(
10
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661, sezione 3.3, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, sezione 3.3.1.
(
11
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661, considerando da 45 a 52, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 45.
(
12
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661, considerando da 53 a 55, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando da 46 a 50.
(
13
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661, considerando da 56 a 63, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando da 51 a 63.
(
14
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661, considerando 64, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 64.
(
15
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661, considerando 65, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 65.
(
16
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2661, considerando 66, e regolamento di esecuzione (UE) 2023/112, considerando 66.
(
17
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/915, sezione 3.3.1.
(
18
)
Documento di lavoro dei servizi della Commissione «On Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», del 10 aprile 2024 [SWD(2024) 91 final].
(
19
)
Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto,
https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income
.
(
20
)
In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o del medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.
(
21
)
http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm
.
(
22
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2022-49571
.
(
23
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2022-45567&dil=2#:~:text
= TURKSTAT%20Corporate&text = In%20the%
(
24
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2022-49571
.
(
25
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-202245567&dil = 2#:~:text = TURKSTAT%20Corporate&text = In%20the%
(
26
)
Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (
GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2015/755/oj
). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.
(
27
)
Equivalente a tempo pieno.
(
28
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Labour-Cost-Statistics-2022-49571
.
(
29
)
https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Electricity-and-Natural-Gas-Prices-Period-I:-January-June,-2022-45567&dil=2#:~:text = TURKSTAT%20Corporate&text = In%20the%
(
30
)
Disponibili all’indirizzo:
https://orbis.bvdinfo.com/
.
(
31
)
Banca dati Eurostat
.
(
32
)
https://news.metal.com/newscontent/103232729/India-Imposes-Provisional-Anti-Dumping-Duty-on-Chinese-Aluminum-Foil-Imports?utm_source=chatgpt.com
consultato il 23 aprile 2025.
(
33
)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1475
.
(
34
)
Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(
35
)
Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, (
GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1720/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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Il Regolamento UE 2025/1720 è lo strumento di difesa commerciale contro il dumping su fogli di alluminio cinesi, applicando l'articolo 2, paragrafo 6-bis del Regolamento UE 2016/1036 relativo alle distorsioni significative di mercato. Commercialisti e consulenti doganali lo consultano per comprendere dazi antidumping, valore normale costruito, paese rappresentativo, margini di dumping, capacità produttiva inutilizzata e rischio di reiterazione. È rilevante per importatori, produttori UE e operatori della supply chain dell'alluminio.
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