Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1739 della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, un contingente tariffario per le carni di pollame originarie dell’Ucraina e un contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina or
Quali sono le modifiche apportate ai contingenti tariffari agricoli dell'UE con il Regolamento 2020/1739 e quali prodotti interessano?
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Il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1739 del 20 novembre 2020 modifica i contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli nell'Unione europea, adattandoli alle conseguenze della Brexit e agli accordi commerciali con Ucraina e Canada. Il provvedimento riguarda principalmente operatori del settore agroalimentare, importatori e commercianti di prodotti agricoli che operano con contingenti tariffari. In pratica, il regolamento ridefinisce i quantitativi disponibili per l'importazione di cereali (riso), carni di pollame, carni bovine e altri prodotti agricoli, suddividendoli in sottoperiodi contingentali durante l'anno. Le modifiche si applicano a partire dal 1° gennaio 2021 e interessano sia i quantitativi totali sia la loro distribuzione temporale, con specifiche suddivisioni percentuali per ciascun sottoperiodo (ad esempio 50% per semestre o 25% per trimestre).
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Riferimento normativo
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1739 della Commissione del 20 novembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, un contingente tariffario per le carni di pollame originarie dell’Ucraina e un contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina originarie del Canada
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1739 of 20 November 2020 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2020/761 as regards the quantities available for tariff rate quotas for certain agricultural products included in the WTO schedule of the Union following the withdrawal of the United Kingdom from the Union, a tariff quota for poultrymeat originating in Ukraine and a tariff quota for meat of bovine animals originating in Canada
Testo normativo
23.11.2020
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 392/9
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1739 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2020
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda i quantitativi disponibili per i contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, un contingente tariffario per le carni di pollame originarie dell’Ucraina e un contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina originarie del Canada
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento [(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e(CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 187, primo comma, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione
(
2
)
e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
(
3
)
della Commissione stabiliscono le norme per la gestione di contingenti tariffari di importazione ed esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione, sostituiscono e abrogano un certo numero di atti che hanno aperto tali contingenti e prevedono norme specifiche.
(2)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione
(
4
)
, che stabilisce norme per l’assegnazione di contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione dispone che, a decorrere dal giorno dal quale si applica l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
, i quantitativi dei contingenti tariffari che figurano nei rispettivi regolamenti di apertura sono sostituiti dai nuovi quantitativi derivanti dalla suddivisione, indicati nella terza colonna degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386. Al fine di garantire che i quantitativi dei contingenti tariffari stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 siano coerenti con i nuovi quantitativi dei contingenti tariffari risultanti dalla suddivisione indicata nella terza colonna dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/386, è opportuno modificare di conseguenza i quantitativi dei contingenti tariffari stabiliti negli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX, X e XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(3)
A seguito delle discussioni tra l’Unione e il Regno Unito, è stato raggiunto un accordo sui nuovi quantitativi per quattro contingenti tariffari nel settore risiero. È pertanto opportuno modificare i quantitativi dei contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4127, 09.4128, 09.4129 e 09.4130 di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(4)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione
(
6
)
modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078
(
7
)
che dispone l’apertura e la gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina, per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario e dei codici NC messi a disposizione a norma dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, approvato con decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio
(
8
)
(«l’accordo»). È pertanto opportuno modificare la quantità e i codici CN del contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.4273 di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per tenere conto dei quantitativi dei contingenti tariffari e dei codici CN messi a disposizione ai sensi dell’accordo.
(5)
È necessario rettificare un errore editoriale nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per quanto riguarda la descrizione del prodotto relativa al contingente tariffario per le carni di animali della specie bovina originarie del Canada.
(6)
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(7)
Per garantire la certezza del diritto e per applicare i quantitativi riveduti dei contingenti tariffari alle domande di titolo che potrebbero essere presentate per contingenti tariffari il cui periodo contingentale inizia il 1
o
gennaio 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
(8)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/761
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1)
gli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX e X sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento;
(2)
l’allegato XII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761
Nell’allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, per il numero d’ordine 09.4281, la descrizione del prodotto «Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, fresche o refrigerate» è sostituita da «Carni di animali della specie bovina, escluso il bisonte, congelate o altro».
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (
GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione dei contingenti tariffari con titoli (
GU L 185 del 12.6.2020, pag. 24
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/386 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che stabilisce le norme relative alla suddivisione dei contingenti tariffari per taluni prodotti agricoli inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e ai titoli di importazione rilasciati e ai diritti di importazione assegnati nel quadro di tali contingenti tariffari (
GU L 70 del 12.3.2019, pag. 4
).
(
5
)
Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco dell’OMC riferito all’Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (
GU L 38 dell’8.2.2019, pag. 1
).
(
6
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione, del 22 gennaio 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l’anno contingentale 2020 (
GU L 18 del 23.1.2020, pag. 1
).
(
7
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per l’importazione di carni di pollame originarie dell’Ucraina (
GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63
).
(
8
)
Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (
GU L 325 del 16.12.2019, pag. 41
).
ALLEGATO I
Gli allegati II, III, IV, VI, VIII, IX e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono così modificati:
(1)
nell’allegato II, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:
Numero d’ordine
Nuovo quantitativo
09.4123
«571 943 000 kg»
09.4125
«2 285 665 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»
09.4131
«269 214 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»
(2)
nell’allegato III, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:
Numero d’ordine
Nuovo quantitativo
09.4112
«4 682 000 kg, suddivisi come segue:
4 682 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre»
09.4116
«990 000 kg, suddivisi come segue:
990 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre»
09.4117
«1 458 000 kg, suddivisi come segue:
1 458 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre»
09.4118
«1 370 000 kg, suddivisi come segue:
1 370 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre»
09.4119
«3 041 000 kg, suddivisi come segue:
3 041 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre»
09.4127
«17 251 000 kg, suddivisi come segue:
4 313 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
8 626 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
4 312 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre»
09.4128
«17 728 000 kg, suddivisi come segue:
8 864 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
4 432 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre»
09.4129
«220 000 kg, suddivisi come segue:
0 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
220 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre»
09.4130
«1 532 000 kg, suddivisi come segue:
0 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
1 532 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre»
09.4148
«1 416 000 kg, suddivisi come segue:
1 416 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre»
09.4149
«48 729 000 kg, suddivisi come segue:
34 110 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
14 619 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 dicembre»
09.4150
«14 993 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»
09.4153
«8 434 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»
09.4154
«11 245 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»
09.4166
«22 442 000 kg, suddivisi come segue:
7 480 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 30 giugno
14 962 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 31 agosto
riporto per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 31 dicembre»
09.4168
«26 581 000 kg, suddivisi come segue:
26 581 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
al 30 settembre
riporto dai sottoperiodi precedenti, per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre»
(3)
nell’allegato IV, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:
Numero d’ordine
Nuovo quantitativo
09.4317
«4 961 000 kg»
09.4318
«Periodi contingentali fino al 2023/2024: 308 518 000 kg
Periodi contingentali dal 2024/2025: 380 555 000 kg»
09.4320
«260 390 000 kg»
09.4321
«5 841 000 kg»
09.4329
«Periodi contingentali fino al 2021/2022: 72 037 000 kg
Periodi contingentali dal 2022/2023: 54 028 000 kg»
09.4330
«Periodo contingentale 2022/2023: 18 009 000 kg
Periodi contingentali dal 2023/2024: 54 028 000 kg»
(4)
nell’allegato VI, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:
Numero d’ordine
Nuovo quantitativo
09.4285
«40 556 000 kg, suddivisi come segue:
10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
giugno al 31 agosto
10 423 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 30 novembre
9 044 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
dicembre al 28/29 febbraio
10 666 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
marzo al 31 maggio»
09.4287
«3 711 000 kg, suddivisi come segue:
822 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
giugno al 31 agosto
1 726 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
settembre al 30 novembre
822 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
dicembre al 28/29 febbraio
341 000 kg per il sottoperiodo dal 1
o
marzo al 31 maggio»
(5)
nell’allegato VIII, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:
Numero d’ordine
Nuovo quantitativo
09.4001
«1 405 000 kg espressi in peso di carne disossata»
09.4002
«11 481 000 kg di peso del prodotto, suddivisi come segue:
il quantitativo disponibile per ogni sottoperiodo corrisponde a un dodicesimo del quantitativo totale»
09.4003
«43 732 000 kg di carni disossate»
09.4450
«29 389 000 kg di carni disossate»
09.4451
«2 481 000 kg di peso del prodotto»
09.4452
«5 606 000 kg di carni disossate»
09.4453
«8 951 000 kg di carni disossate»
09.4454
«846 000 kg di peso del prodotto»
09.4455
«711 000 kg di carni disossate»
(6)
nell’allegato IX, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:
Numero d’ordine
Nuovo quantitativo
09.4182
«21 230 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»
09.4195
«25 947 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»
09.4514
«4 361 000 kg»
09.4515
«1 670 000 kg»
09.4595
«14 941 000 kg, suddivisi come segue: 50 % per ciascun sottoperiodo»
(7)
nell’allegato X, per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:
Numero d’ordine
Nuovo quantitativo
09.4038
«12 680 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4170
«1 770 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4282
«Periodo contingentale 2021: 68 048 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Periodo contingentale a partire dal 2022: 80 548 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
ALLEGATO II
L’allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 è così modificato:
(1)
per i numeri d’ordine elencati nella colonna di sinistra, i quantitativi sono sostituiti dai quantitativi indicati nella colonna di destra:
Numero d’ordine
Nuovo quantitativo
09.4067
«4 054 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4068
«8 253 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4069
«2 427 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4211
«129 930 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4212
«68 385 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4213
«824 000 kg»
09.4214
«52 665 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4215
«109 441 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4216
«8 471 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4217
«89 950 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4218
«11 301 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4251
«10 969 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4252
«59 699 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4253
«163 000 kg»
09.4254
«8 019 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4255
«1 162 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4256
«8 572 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4257
«0 kg»
09.4258
«300 000 kg»
09.4259
«278 000 kg»
09.4260
«1 669 000 kg, suddivisi come segue:
30 % per il sottoperiodo dal 1
o
luglio al 30 settembre
30 %per il sottoperiodo dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
gennaio al 31 marzo
20 % per il sottoperiodo dal 1
o
aprile al 30 giugno»
09.4263
«159 000 kg»
09.4264
«0 kg»
09.4265
«58 000 kg»
09.4410
«14 479 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4411
«4 432 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4412
«2 868 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4420
«4 227 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
09.4422
«2 121 000 kg, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo»
2)
la riga corrispondente al numero d’ordine 09.4273 è sostituita dalla seguente:
«Numero d’ordine
09.4273
Accordo internazionale o altro atto
Decisione (UE) 2017/1247 del Consiglio
, dell’11 luglio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, fatta eccezione per le disposizioni concernenti il trattamento dei cittadini dei paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell’altra parte
Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio
, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e l’Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Periodo contingentale
Dal 1
o
gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali
Dal 1
o
gennaio al 31 marzo
Dal 1
o
aprile al 30 giugno
Dal 1
o
luglio al 30 settembre
Dal 1
o
ottobre al 31 dicembre
Domanda di titoli
Conformemente agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento
Descrizione del prodotto
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili; altre preparazioni e conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie
Gallus domesticus
Origine
Ucraina
Prova dell’origine presentata contestualmente alla domanda di titolo. In caso affermativo, organismo autorizzato al rilascio
No
Prova dell’origine per l’immissione in libera pratica
Sì Conformemente al titolo V del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra
Quantitativo in chilogrammi
Periodo contingentale a partire dal 2021: 70 000 000 kg (peso netto), suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Codici NC
0207 11 30
0207 11 90
0207 12
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 13 99
0207 14 10
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 50
0207 14 60
0207 14 70
0207 14 99
0207 24
0207 25
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 26 99
0207 27 10
0207 27 20
0207 27 30
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
0207 27 80
0207 27 99
0207 41 30
0207 41 80
0207 42
0207 44 10
0207 44 21
0207 44 31
0207 44 41
0207 44 51
0207 44 61
0207 44 71
0207 44 81
0207 44 99
0207 45 10
0207 45 21
0207 45 31
0207 45 41
0207 45 51
0207 45 61
0207 45 81
0207 45 99
0207 51 10
0207 51 90
0207 52 90
0207 54 10
0207 54 21
0207 54 31
0207 54 41
0207 54 51
0207 54 61
0207 54 71
0207 54 81
0207 54 99
0207 55 10
0207 55 21
0207 55 31
0207 55 41
0207 55 51
0207 55 61
0207 55 81
0207 55 99
0207 60 05
0207 60 10
ex 0207 60 21 (freschi o refrigerati, metà o quarti di faraone)
0207 60 31
0207 60 41
0207 60 51
0207 60 61
0207 60 81
0207 60 99
0210 99 39
1602 31
1602 32
1602 39 21
Dazio doganale applicabile al contingente
0 EUR
Prova dello svolgimento di un’attività commerciale
Sì La prova dello svolgimento di un’attività commerciale è richiesta soltanto quando si applica l’articolo 9, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2020/760. 25 tonnellate
Cauzione per i titoli di importazione
75 EUR per 100 kg
Diciture specifiche da indicare sulla domanda di titolo e sul titolo stesso
La sezione 8 della domanda di titolo di importazione e del titolo stesso reca l’indicazione del paese di origine; la casella «sì» della suddetta sezione deve essere barrata
Durata di validità di un titolo
Conformemente all’articolo 13 del presente regolamento
Trasferibilità del titolo
Sì
Quantitativo di riferimento
Sì
Registrazione dell’operatore nella banca dati LORI
Sì
Condizioni specifiche
No»
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Il Regolamento 2020/1739 è il riferimento normativo per contingenti tariffari, quote di importazione e gestione dei titoli di importazione nel settore agricolo dell'UE. Importatori, spedizionieri doganali e operatori commerciali lo consultano per comprendere i quantitativi disponibili, i codici NC applicabili, le tariffe doganali preferenziali e le scadenze dei sottoperiodi contingentali. È strettamente correlato alla nomenclatura combinata (NC), agli accordi commerciali internazionali e alla gestione amministrativa delle importazioni agricole.
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