Regolamento UE In vigore Non_Fiscale

Regolamento UE 1851/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1851 della Commissione, del 21 novembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP)

Pubblicato: 21/11/2018 In vigore dal: 21/11/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1851 della Commissione, del 21 novembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP)] EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1851 of 21 November 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Bayrisch Blockmalz’/‘Bayrischer Blockmalz’/‘Echt Bayrisch Blockmalz’/‘Aecht Bayrischer Blockmalz’ (PGI))

Testo normativo

28.11.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 302/5 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1851 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2018 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP)] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( 1 ) , in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 52, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ( 2 ) . (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione deve essere registrata. (3) Con messaggi di posta elettronica pervenuti il 19 aprile 2018 e il 21 giugno 2018, le autorità tedesche hanno informato la Commissione che, nel quadro della procedura nazionale di opposizione, è stato sostenuto che la registrazione della denominazione «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» danneggerebbe l'esistenza di una denominazione totalmente omonima e che prodotti recanti tale denominazione sono stati legalmente commercializzati per più di cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Esse hanno pertanto richiesto la concessione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento, a favore del produttore «Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim», situato al di fuori della zona geografica delimitata della denominazione «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz», che ha legalmente commercializzato in modo continuativo il prodotto recante la denominazione di vendita «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» per più di cinque anni. (4) Poiché l'impresa «Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim» soddisfa le condizioni previste all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 al fine di beneficiare di un periodo transitorio per utilizzare legalmente la denominazione di vendita dopo la registrazione, essa dovrebbe essere autorizzata a continuare a utilizzare la denominazione «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» per un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020. (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La denominazione «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP) è registrata. La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. «Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria» di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ( 3 ) . Articolo 2 Il produttore «Kalfany & Co.KG Süße Werbung GmbH, D-79336 Herbolzheim» è autorizzato a proseguire l'utilizzo della denominazione registrata «Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP) fino al 31 dicembre 2020. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018 Per la Commissione, a nome del presidente Phil HOGAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1 . ( 2 ) GU C 96 del 14.3.2018, pag. 38 . ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ( GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36 ).

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