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Regolamento UE 1860/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1860 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

Pubblicato: 06/11/2019 In vigore dal: 06/11/2019 Documento ufficiale

Quali sono i dazi antidumping applicabili alle importazioni di agrumi preparati o conservati dalla Cina a seguito della revisione del 2019?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento UE 2019/1860 modifica i dazi antidumping sulle importazioni di agrumi preparati o conservati (principalmente mandarini) provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese. La normativa si applica a tutte le società cinesi esportatrici di questi prodotti verso l'Unione Europea. Il regolamento introduce aliquote di dazio differenziate per singolo produttore, espresse in EUR per tonnellata di peso netto: ad esempio, Yichang Rosen Foods paga 531,2 EUR/tonnellata, mentre Zhejiang Taizhou Yiguan Food paga 361,4 EUR/tonnellata. La principale novità riguarda la separazione di Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd (precedentemente Zhejiang Xinshiji Foods) da Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, che comporta l'applicazione di aliquote individuali (rispettivamente 499,9 e 489,7 EUR/tonnellata) anziché una tariffa comune. Per i produttori non identificati, si applica l'aliquota massima di 531,2 EUR/tonnellata.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1860 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1860 of 6 November 2019 amending Commission Implementing Regulation (EU) No 1313/2014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009

Testo normativo

7.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 286/13 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1860 DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2019 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) Il 29 agosto 2018 Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha contattato la Commissione chiedendo la modifica del proprio nome. (2) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd ha indicato di aver modificato il suo nome in Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd. (3) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite e ha concluso che la modifica del nome non pregiudica in alcun modo i risultati del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione ( 2 ) . (4) Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. ha inoltre comunicato alla Commissione di non essere più collegata a Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd. (5) Durante l’inchiesta iniziale la Commissione ha constatato un margine di dumping medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pari al 136,3 % per Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co ( 3 ) . Sono state istituite misure antidumping pari a 490,7 EUR/tonnellata per Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, al codice TARIC A888. (6) Dopo aver esaminato gli elementi di prova forniti, la Commissione ha riconosciuto che esistevano effettivamente elementi di prova sufficienti per non ritenere più Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd. e Hubei Xinshiji Foods Co. collegate ai fini della normativa antidumping dell’UE. (7) Al fine di garantire l’effettiva riscossione dei dazi antidumping in vigore, la Commissione ha ritenuto che fosse necessario modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione al fine di tenere conto del margine di dumping individuale dei due produttori. Dopo la divulgazione delle informazioni alle parti interessate, non è pervenuta alcuna osservazione. (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione è sostituito dal seguente: «2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente: Società EUR/tonnellata di peso netto del prodotto Codice addizionale TARIC Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang 531,2 A886 Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd, Huangyan, Zhejiang 361,4 A887 Zhejiang Juzhou Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang 499,9 C528 Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province 489,7 A888 Produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell’allegato 499,6 A889 Tutte le altre società 531,2 A999» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2019 Per la Commissione Il president Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) GU L 354 dell’11.12.2014, pag. 17 . ( 3 ) GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35 , considerando 23 e GU L 178 del 5.7.2008, pag. 19 , considerando 49.

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Il Regolamento UE 2019/1860 è lo strumento normativo di riferimento per commercialisti e operatori del commercio estero che gestiscono importazioni di agrumi dalla Cina, in quanto disciplina i dazi antidumping, le aliquote tariffarie differenziate per produttore e i codici TARIC addizionali. La normativa si collega direttamente al Regolamento UE 2016/1036 sulla difesa commerciale, alle misure protezionistiche dell'UE e alla riscossione dei dazi doganali secondo le procedure di dumping.

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