Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2008 della Commissione, del 30 settembre 2025, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2025
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2008 della Commissione, del 30 settembre 2025, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2025
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2025/2008 of 30 September 2025 fixing the representative prices, import duties and additional import duties applicable to molasses in the sugar sector from 1 October 2025
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/2008
1.10.2025
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2008 DELLA COMMISSIONE
del 30 settembre 2025
che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1
o
ottobre 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare gli articoli 183 e 193 bis,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 della Commissione
(
2
)
stabilisce che il prezzo di costo, assicurazione e nolo (
cost, insurance and freight
, «CIF») all’importazione dei melassi deve essere considerato il «prezzo rappresentativo» di cui all’articolo 182, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2)
I prezzi cif all’importazione che non si riferiscono alla qualità tipo di cui all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 dovrebbero essere adeguati in funzione della quantità dei melassi offerta a norma dell’articolo 32 di tale regolamento di esecuzione.
(3)
I prezzi cif rappresentativi dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità dell’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(4)
A norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione
(
3
)
, se il prezzo cif rappresentativo dei melassi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834 maggiorato del dazio all’importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00 , supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all’importazione devono essere sospesi e sostituiti dall’importo constatato dalla Commissione. Tale importo deve essere fissato contemporaneamente ai prezzi rappresentativi di cui all’articolo 25 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(5)
I dazi all’importazione applicabili alle importazioni di detti melassi dovrebbero essere fissati in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835.
(6)
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo cif rappresentativo, è opportuno fissare dazi addizionali all’importazione a norma dell’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(7)
I prezzi cif rappresentativi dovrebbero essere fissati per ciascuna campagna di commercializzazione secondo la procedura di cui all’articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la Commissione può modificarli a norma dell’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
(8)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611 della Commissione
(
4
)
fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 a decorrere dal 1
o
ottobre 2024.
(9)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611.
(10)
Al fine di garantire che i melassi importati abbiano un accesso equo al mercato dell’Unione, è necessario che il presente regolamento si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all’importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2025
Per la Commissione
A nome della presidente
Elisabeth WERNER
Direttrice generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
.
(
2
)
Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2023/2834, del 10 ottobre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le importazioni nel settore del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo (
GU L, 2023/2834, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2834/oj
).
(
3
)
Regolamento delegato (UE) 2023/2835 della Commissione, del 10 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme sulle importazioni nei settori del riso, dei cereali, dello zucchero e del luppolo e che abroga i regolamenti (CE) n. 3330/94, (CE) n. 2810/95, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 972/2006, (CE) n. 504/2007, (CE) n. 1375/2007, (CE) n. 402/2008, (CE) n. 1295/2008, (CE) n. 1312/2008 e (UE) n. 642/2010, (CEE) n. 1361/76, (CEE) n. 1842/81, (CEE) n. 3556/87, (CEE) n. 3846/87, (CEE) n. 815/89, (CE) n. 765/2002, (CE) n. 1993/2005, (CE) n. 1670/2006, (CE) n. 1731/2006, (CE) n. 1741/2006, (CE) n. 433/2007, (CE) n. 1359/2007, (CE) n. 1454/2007, (CE) n. 508/2008, (CE) n. 903/2008, (CE) n. 147/2009, (CE) n. 612/2009, (UE) n. 817/2010, (UE) n. 1178/2010, (UE) n. 90/2011 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1373/2013 della Commissione (
GU L, 2023/2835, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2835/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2611 della Commissione, del 30 settembre 2024, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all’importazione e gli importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1
o
ottobre 2024 (
GU L, 2024/2611, 1.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2611/oj
).
ALLEGATO
Prezzi rappresentativi, importi dei dazi all’importazione e importi dei dazi addizionali all’importazione dei melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1
o
ottobre 2025
(in EUR)
Codice NC
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto considerato
Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto considerato
(
1
)
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto considerato
1703 10 00
(
2
)
19,57
0
-
1703 90 00
(
2
)
16,19
0
-
(
1
)
Questo importo sostituisce, in conformità dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2023/2835, l’aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.
(
2
)
Importo fissato per la qualità tipo definita all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2834.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2008/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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