Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 della Commissione del 28 settembre 2023 che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2023
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2092 della Commissione del 28 settembre 2023 che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2023
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2092 of 28 September 2023 on fixing the representative prices, import duties and additional import duties applicable to molasses in the sugar sector from 1 October 2023
Testo normativo
29.9.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 241/116
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2092 DELLA COMMISSIONE
del 28 settembre 2023
che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1
o
ottobre 2023
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio
(
1
)
, in particolare gli articoli 183 e 193
bis
,
considerando quanto segue:
(1)
A norma del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione
(
2
)
, in relazione alla qualità tipo definita all'articolo 27 di detto regolamento, per "prezzo rappresentativo" dei melassi si intende il prezzo cif all'importazione.
(2)
Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, tranne nei casi previsti all'articolo 30 di detto regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 33 del medesimo regolamento.
(3)
Ai fini dell'adeguamento dei prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità del melasso offerta, maggiorare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 951/2006.
(4)
A norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, se il prezzo rappresentativo dei melassi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, maggiorato del dazio all'importazione applicabile ai melassi di canna del codice NC 1703 10 00 o ai melassi di barbabietola del codice NC 1703 90 00, supera, per il prodotto in questione, 8,21 EUR/100 kg, i dazi all'importazione sono sospesi e sostituiti dall'importo pari alla differenza constatata dalla Commissione.
(5)
In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, occorre fissare importi specifici per tali dazi contemporaneamente ai prezzi rappresentativi.
(6)
Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto considerato e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione a norma dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.
(7)
I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione dei melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 dovrebbero essere stabiliti in conformità agli articoli 34 e 40 del regolamento (CE) n. 951/2006.
(8)
È pertanto opportuno abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675
(
3
)
della Commissione.
(9)
Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali applicabili all'importazione per i melassi dei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 sono indicati nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per la Commissione
a nome della presidente
Wolfgang BURTSCHER
Direttore generale
Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(
1
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (
GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675 della Commissione, del 29 settembre 2022, che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2022 (
GU L 252 del 30.9.2022, pag. 14
).
ALLEGATO
PREZZI RAPPRESENTATIVI, IMPORTI DEI DAZI ALL'IMPORTAZIONE E IMPORTI DEI DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE PER I MELASSI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2023
(in EUR)
Codice NC
Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto
Importo del dazio per 100 kg netti di prodotto
(
1
)
Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1703 10 00
(
2
)
23,22
0
-
1703 90 00
(
2
)
19,57
0
-
(
1
)
Questo importo sostituisce, in conformità all'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, l'aliquota del dazio della tariffa doganale comune fissata per tali prodotti.
(
2
)
Importo fissato per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.
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