Regolamento UE In vigore Imposte Indirette

Regolamento UE 2131/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e d

Pubblicato: 28/11/2019 In vigore dal: 28/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione del 28 novembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2131 of 28 November 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1198 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Regulation (EU) 2016/1036 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

12.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 321/139 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2131 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Misure in vigore (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio ( 2 ) («il regolamento iniziale»), modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione ( 3 ) , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»). I dazi antidumping individuali in vigore erano compresi tra il 13,1 % e il 23,4 %. A tutti i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, elencati in un allegato di detto regolamento, è stato applicato un dazio del 17,9 %, mentre tutti gli altri produttori esportatori erano soggetti al dazio residuo del 36,1 %. Tali misure sono denominate in appresso «le misure iniziali» e l’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata in appresso «l’inchiesta iniziale». (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione ( 4 ) a quattro produttori esportatori cinesi è stato applicato il dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione; tali produttori esportatori sono stati aggiunti all’elenco di produttori esportatori cinesi di cui all’allegato del regolamento iniziale. (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione ( 5 ) ad altri quattro produttori esportatori cinesi è stato applicato il dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione; tali produttori esportatori sono stati aggiunti all’elenco di produttori esportatori cinesi di cui all’allegato del regolamento iniziale. (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione quest’ultima ha mantenuto le misure iniziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base ( 6 ) . Tali misure sono denominate in appresso «le misure in vigore» e l’inchiesta di riesame in previsione della scadenza è denominata in appresso «l’ultima inchiesta». 1.2. Apertura d’ufficio (5) All’inizio del 2019 la Commissione ha esaminato gli elementi di prova disponibili in relazione alle strutture e ai canali di vendita degli oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica dopo l’istituzione delle misure iniziali. Dal confronto dei dati sulle esportazioni tra il 2014 e il 2018 è emerso un netto aumento o calo delle esportazioni di alcuni produttori esportatori, che era un indicatore della riorganizzazione dei canali di vendita. In alcuni casi, inoltre, le esportazioni effettive di alcuni produttori esportatori superavano la produzione dichiarata. È inoltre emersa la questione dell’uso improprio di codici aggiuntivi TARIC specifici delle società. (6) Da tali indicatori è risultato che alcuni produttori esportatori attualmente soggetti al dazio residuo del 36,1 % e taluni produttori esportatori soggetti a un dazio individuale vendevano i loro oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica tramite altri produttori esportatori soggetti a un dazio inferiore. (7) La modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda le esportazioni dalla Cina di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, verificatasi dopo l’istituzione delle misure iniziali senza che vi fosse una sufficiente motivazione o una giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, risulterebbe derivare dalle suddette pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. Gli elementi di prova a disposizione della Commissione hanno inoltre indicato che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultavano indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi. Tra il 2014 e il 2018 i volumi delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, quale definito al considerando 15, sono infatti aumentati in modo significativo per alcuni produttori esportatori. In alcuni casi, inoltre, le esportazioni effettive di alcuni produttori esportatori superavano la produzione da essi dichiarata. Vi erano anche elementi di prova sufficienti a dimostrare che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta erano effettuate a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore. (8) La Commissione disponeva infine di elementi di prova sufficienti a dimostrare che le esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito. (9) Dopo avere informato gli Stati membri, la Commissione ha pertanto stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base. Di conseguenza la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 ( 7 ) (il «regolamento di apertura»), avviando di propria iniziativa un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Cina importati con i 50 codici aggiuntivi TARIC elencati nell’allegato del regolamento di apertura. Tali codici aggiuntivi TARIC erano stati attribuiti a 50 produttori esportatori che erano gruppi di società o singole società della RPC («società»). (10) La Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica importati con i 50 codici aggiuntivi TARIC elencati nell’allegato del regolamento di apertura. 1.3. Inchiesta (11) La Commissione ha informato le autorità della RPC, i 50 produttori esportatori elencati nell’allegato del regolamento di apertura e l’industria dell’Unione in merito all’apertura dell’inchiesta. Ha inoltre trasmesso questionari ai 50 produttori esportatori elencati in tale allegato, chiedendo informazioni anche riguardo a eventuali società collegate ubicate nella Repubblica popolare cinese. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. (12) I 50 produttori esportatori sopra indicati, figuranti nell’elenco di cui all’allegato del regolamento di apertura, erano soggetti ai seguenti dazi antidumping: — quarantotto di essi appartenevano al gruppo dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione, soggetti a un’aliquota del dazio del 17,9 %; — i due produttori esportatori rimanenti erano soggetti ad aliquote individuali del dazio pari al 22,9 % e al 23,4 %. 1.4. Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta (13) Il periodo dell’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018 («il PI»). Per il PI sono stati raccolti dati allo scopo di esaminare, tra l’altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi e le pratiche, i processi o le lavorazioni che ne sono alla base. Per il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018 (il periodo di riferimento o «PR») sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di esaminare il possibile indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore nonché l’esistenza di pratiche di dumping. 2. RISULTATI DELL’INCHIESTA 2.1. Considerazioni generali (14) In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se vi fosse stata una modificazione della configurazione degli scambi per quanto riguarda i singoli produttori esportatori della RPC, se tale cambiamento derivasse da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre alla necessità di eludere l’imposizione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultavano indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta e se vi fossero elementi di prova riguardanti il persistere del dumping. 2.2. Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta (15) Il prodotto in esame è costituito da oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). Sono esclusi i seguenti prodotti: — i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, — i macinini per caffè in ceramica, — gli affilacoltelli in ceramica, — le affilatrici in ceramica, — gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e — le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane. (16) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è uguale al «prodotto in esame» descritto al considerando precedente, attualmente classificato con gli stessi codici NC e TARIC del prodotto in esame e importato con i codici aggiuntivi TARIC elencati nell’allegato del regolamento di apertura («il prodotto oggetto dell’inchiesta»). 2.3. Risultanze dettagliate dell’inchiesta in relazione ai 50 produttori esportatori 2.3.1. Le 13 società che non hanno trasmesso le risposte al questionario (17) Tredici dei 50 produttori esportatori non hanno trasmesso risposte al questionario. (18) La Commissione ha qualificato questi 13 produttori esportatori come non cooperanti a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha pertanto basato le proprie conclusioni in merito a tali società sui dati disponibili, come spiegato al considerando successivo. (19) Tutti i 13 produttori esportatori, che erano soggetti a un’aliquota del dazio del 17,9 %, avevano nettamente aumentato le proprie esportazioni tra il 2014 e il 2018, oppure avevano esportato in misura superiore alla loro capacità quale dichiarata nel quadro dell’attività di campionamento svolta nel corso dell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza. In assenza di qualunque giustificazione economica diversa dalle pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che tali produttori esportatori sono coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. È pertanto opportuno revocare i codici aggiuntivi TARIC specifici di tali società e applicare a tali produttori esportatori l’aliquota residua del dazio del 36,1 %. (20) Tre dei 13 produttori esportatori erano inoltre collegati ad altri tre produttori esportatori che, grazie al loro codice aggiuntivo TARIC individuale, erano soggetti all’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. (21) Di conseguenza, al fine di scongiurare il rischio di una riorganizzazione dei canali di vendita tramite tali società collegate, prima della divulgazione delle informazioni la Commissione ha concluso in via preliminare che era opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico di dette società. L’aliquota residua del dazio del 36,1 % dovrebbe essere applicata anche ai tre produttori esportatori collegati. (22) A seguito della divulgazione delle informazioni una delle tre società si è manifestata dichiarando di non essere collegata ad una delle società che non hanno risposto al questionario. Nel corso di un’audizione svoltasi il 10 ottobre 2019 e in una successiva lettera del 21 ottobre 2019, tale società ha spiegato di aver erroneamente indicato, nella sua risposta al questionario di campionamento nell’ambito del riesame in previsione della scadenza, che le due società erano collegate, sebbene in realtà fossero soltanto partner commerciali. Su richiesta della Commissione la società ha fornito i documenti relativi alla sua struttura aziendale e ai suoi azionisti, con cui è stata effettivamente dimostrata l’assenza di qualsiasi collegamento di questo tipo. Data l’assenza di collegamento e considerando che la società ha dimostrato che l’aumento delle sue esportazioni era in linea con un aumento della sua capacità produttiva nel 2016, la Commissione ha concluso che non era necessario revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico di tale società. (23) Pertanto, in seguito alla divulgazione delle informazioni, la Commissione è giunta infine alla conclusione che l’aliquota residua del dazio del 36,1 % dovrebbe essere applicata: — ai 13 produttori esportatori (su un totale di 50) che non hanno fornito alcuna risposta al questionario (cfr. il considerando 19), e — ai due produttori esportatori che erano collegati a due di questi 13 produttori esportatori e avevano i propri codici aggiuntivi TARIC specifici. 2.3.2. I 18 produttori esportatori che hanno trasmesso risposte assai carenti al questionario (24) Nell’esaminare le risposte al questionario dei 37 produttori esportatori che le hanno fornite, la Commissione ha rilevato che 18 di essi hanno trasmesso risposte assai carenti, come spiegato nei considerando successivi. (25) Un primo produttore esportatore ha trasmesso informazioni parziali e il 28 aprile 2019 ha dichiarato di avere cessato la produzione del prodotto in esame ad agosto del 2018. Il 3 giugno 2019 la Commissione ha comunicato alla società che soltanto i produttori esportatori hanno diritto ad un codice aggiuntivo TARIC individuale. La Commissione intendeva pertanto sopprimere il codice aggiuntivo TARIC di detta società e riservarle in futuro lo stesso trattamento previsto per qualunque altra società con codice aggiuntivo TARIC «B999». La società non ha trasmesso ulteriori osservazioni. (26) Un secondo produttore esportatore, anch’esso soggetto a un dazio antidumping del 17,9 %, ha fornito una risposta al questionario articolata in varie comunicazioni nei mesi di aprile e maggio 2019. Da tale risposta è emerso che il produttore esportatore aveva soltanto una società collegata. La Commissione ha effettuato un controllo incrociato tra questa risposta e altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili. Ha stabilito che all’interno di questo gruppo esistevano altre società collegate che non erano state rese note dalla società nella sua risposta al questionario. Il produttore esportatore è stato informato in merito a tale risultanza in una lettera del 24 giugno 2019 con cui venivano richieste maggiori informazioni. Il 28 giugno 2019 il produttore esportatore ha poi ammesso di essere collegato anche ad un’altra società. Tuttavia il gruppo del produttore esportatore non ha compilato il questionario richiesto in relazione a quest’ultima società entro i termini previsti. L’8 luglio 2019 la Commissione ha pertanto comunicato al produttore esportatore che avrebbe elaborato le sue conclusioni in base ai dati disponibili ( 8 ) e che la società aveva il diritto di chiedere un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il produttore esportatore non ha trasmesso ulteriori osservazioni. (27) Il 5 luglio 2019 un terzo produttore esportatore ha informato la Commissione di non essere riuscito a rispondere alla lettera con cui la Commissione aveva richiesto maggiori informazioni e di essere perfettamente consapevole delle conseguenze negative della mancata risposta. Il 9 luglio 2019 la Commissione ha pertanto informato il produttore esportatore che avrebbe elaborato le proprie conclusioni in base ai dati disponibili ( 9 ) e che la società aveva il diritto di chiedere un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Il produttore esportatore non ha trasmesso ulteriori osservazioni. (28) Tra il 27 maggio e il 18 luglio 2019 ognuno dei 15 produttori esportatori rimanenti che avevano trasmesso risposte assai carenti ha ricevuto una lettera con cui la Commissione illustrava i motivi per i quali aveva concluso in via preliminare che le risposte fornite erano assai carenti. I problemi ricorrenti che hanno indotto la Commissione a ritenere in via preliminare che queste 15 risposte fossero assai carenti sono esposti di seguito: — mancata comunicazione delle informazioni finanziarie richieste, quali rendiconti finanziari, bilanci di verifica, disaggregazione dei quantitativi e dei valori di vendita; — trasmissione di informazioni finanziarie incomplete, contraddittorie o soltanto parziali per quanto riguarda il processo produttivo, il volume e/o la capacità di produzione, l’approvvigionamento di materie prime; — mancata risposta a domande specifiche contenute nel questionario; — mancata trasmissione dei documenti ufficiali richiesti, quali la licenza commerciale, la prova della registrazione, le dichiarazioni dei redditi; — mancata divulgazione delle informazioni su tutte le società collegate del gruppo, malgrado una specifica richiesta in tal senso nel questionario, e dunque mancata comunicazione delle necessarie risposte al questionario in relazione a tali società collegate. (29) Con la medesima lettera ognuno di questi 15 produttori esportatori è stato inoltre informato che: — aveva il diritto di dare ulteriori spiegazioni in risposta alla valutazione preliminare della Commissione entro una settimana dall’invio della lettera, a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base; — la Commissione intendeva stabilire le sue conclusioni definitive in base ai dati disponibili come previsto ai considerando da 21 a 23 del regolamento di apertura. (30) In seguito tre di questi 15 produttori esportatori — non hanno contestato la valutazione preliminare della Commissione mentre — sei di essi hanno risposto alla valutazione preliminare della Commissione. In tutti i casi le risposte sono state insoddisfacenti, false e/o fuorvianti; — un produttore esportatore ha ammesso di avere interrotto la produzione dopo maggio del 2018 e di essere diventato un operatore commerciale del prodotto in esame. (31) Altri due di questi 15 produttori esportatori hanno successivamente fornito alcuni documenti supplementari, sebbene le loro risposte non potessero comunque essere ritenute del tutto complete. La Commissione ha deciso tuttavia di effettuare visite di verifica presso le sedi di questi due produttori esportatori. Nel corso di tali visite di verifica la Commissione ha individuato problemi riguardanti entrambi i produttori esportatori ed aventi ad oggetto rispettivamente la mancata divulgazione delle informazioni sulle società collegate e l’inesattezza delle dichiarazioni sulla trasformazione di alcuni tipi del prodotto in esame. Il 7 agosto 2019 la Commissione ha pertanto comunicato ad entrambi i produttori esportatori che ribadiva la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Secondo quanto sottolineato dalla Commissione, i produttori esportatori non hanno potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le loro esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita per convogliare la produzione di altri produttori esportatori cinesi. Nella medesima lettera la Commissione ha inoltre comunicato a entrambi i produttori esportatori che avevano il diritto di chiedere un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 16 agosto 2019. Nessuna delle due società ha chiesto un’audizione entro il termine fissato. (32) Il 1 o agosto 2019 un altro produttore esportatore ha trasmesso informazioni aggiuntive a seguito della valutazione preliminare con cui la Commissione aveva dichiarato insufficiente la risposta da questi fornita al questionario. La Commissione ha esaminato tali informazioni aggiuntive. Alcune questioni rimanevano tuttavia senza risposta, come la mancata comunicazione di informazioni complete riguardo a tutte le sue società collegate. Il 13 agosto 2019 la Commissione ha pertanto informato il produttore esportatore che ribadiva la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo la Commissione ha rilevato che il produttore esportatore non aveva fornito alcun elemento di prova in relazione alle sue esportazioni durante il 2018, che erano superiori al quadruplo dei quantitativi effettivamente fabbricati da tale produttore esportatore nel corso del medesimo periodo. Nella stessa lettera la Commissione ha inoltre informato il produttore esportatore circa il suo diritto di chiedere un’audizione con il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale entro il 23 agosto 2019. Il produttore esportatore non ha risposto entro il termine fissato. (33) Con lettere del 18 maggio e del 26 giugno 2019 la Commissione ha informato un altro produttore esportatore delle carenze riscontrate nelle sue risposte per quanto riguarda la documentazione richiesta e gli ha comunicato la propria intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Il 2 luglio 2019 il produttore esportatore ha dichiarato di avere fornito tutte le informazioni richieste e ha nuovamente trasmesso i propri rendiconti finanziari relativi al periodo tra il 2015 e il 2018, ma non ha compilato il questionario in relazione alla sua società collegata. Il 12 e il 22 agosto 2019 il produttore esportatore ha sottoposto la questione al consigliere auditore. Con lettera del 27 agosto 2019 la Commissione ha comunicato al produttore esportatore i motivi per i quali le informazioni aggiuntive da questi trasmesse il 2 luglio erano ancora assai incomplete e ha dunque confermato la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. Secondo quanto rilevato dalla Commissione, tale produttore esportatore non ha potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le sue esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita per convogliare la produzione di altri produttori esportatori cinesi. Nella stessa lettera la Commissione ha informato il produttore esportatore in merito alla possibilità di dare seguito alla sua richiesta di audizione entro il 2 settembre 2019. Il produttore esportatore non ha risposto entro il termine fissato. Il 10 settembre 2019 ha inviato alla Commissione una e-mail con un allegato relativo alla cancellazione della sua società collegata. Con lettera del 13 settembre 2019 la Commissione ha ribadito la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base in quanto l’ultima comunicazione non forniva nuove informazioni e la risposta restava assai incompleta. Si è pertanto concluso che questo produttore esportatore non ha potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le sue esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita. (34) Infine un produttore esportatore ha chiesto un’audizione con i servizi della Commissione, che si è svolta il 18 luglio 2019. Nel corso dell’audizione il produttore esportatore ha presentato la risposta al questionario del suo operatore commerciale di Hong Kong e ha fornito documenti e chiarimenti aggiuntivi. Al termine dell’audizione detto produttore esportatore ha fornito, su richiesta specifica della Commissione, tutti i documenti richiesti, da cui è emerso che non era coinvolto in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita atte a convogliare il prodotto in esame di altri produttori esportatori non collegati vendendolo con il proprio codice aggiuntivo TARIC. Di conseguenza la Commissione non ha confermato la propria intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base in relazione a questo produttore esportatore. (35) In sintesi 17 dei 18 produttori esportatori sono stati debitamente informati in merito alle conseguenze della loro parziale o mancata collaborazione di cui ai considerando da 21 a 23 del regolamento di apertura. In relazione a queste 17 società la Commissione ha pertanto basato le proprie conclusioni sui dati disponibili, compresi i dati relativi all’andamento delle esportazioni nell’Unione (per maggiori dettagli cfr. il considerando 36), e sulla sua valutazione del livello di carenza delle risposte al questionario a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. (36) Quindici di questi 17 produttori esportatori — erano soggetti a un’aliquota del dazio del 17,9 % e avevano aumentato nettamente le proprie esportazioni tra il 2014 e il 2018 oppure avevano esportato in misura superiore alla loro capacità; — i due produttori esportatori rimanenti, che erano soggetti ad aliquote individuali del dazio del 22,9 % e del 23,4 % (quindi più elevate rispetto all’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione), avevano ridotto le proprie esportazioni tra il 2014 e il 2018. In assenza di una giustificazione economica diversa dalle pratiche di elusione, la Commissione ha concluso che tali produttori esportatori sono coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. (37) È pertanto opportuno applicare il dazio residuo del 36,1 % a questi 17 produttori esportatori, inizialmente soggetti a un dazio più basso come spiegato al considerando 12, e revocare i codici aggiuntivi TARIC specifici di tali società. Un solo produttore esportatore non è stato ritenuto coinvolto in pratiche di elusione, come spiegato al considerando 34, e dovrebbe pertanto mantenere il proprio codice aggiuntivo TARIC individuale e la propria aliquota del dazio del 17,9 %. (38) A seguito della divulgazione delle informazioni, tre di queste 17 società hanno trasmesso osservazioni che la Commissione ha respinto per i motivi esposti ai considerando da 39 a 41. (39) Una società ha affermato che la risposta al questionario non era stata compilata correttamente a causa di una parziale comprensione del questionario e della mancata comprensione dell’attività del reparto di produzione della società. Essa ha dunque chiesto di poter trasmettere nuovamente la risposta al questionario. A tale proposito occorre sottolineare che la società ha avuto ampiamente modo di manifestarsi nel corso dell’inchiesta. Il 3 giugno 2019 la Commissione aveva comunicato alla società la propria intenzione di revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società a causa delle carenze individuate. La Commissione aveva informato la società in merito al suo diritto di fornire ulteriori spiegazioni. In mancanza di una risposta, il 26 giugno 2019 la Commissione ha comunicato che la società non aveva fornito nella risposta al questionario le informazioni necessarie entro i termini previsti in relazione, tra l’altro, ai dati finanziari e sulla produzione . A seguito della divulgazione delle informazioni la società ha avuto altre tre settimane di tempo per trasmettere i dati richiesti e le proprie osservazioni. Non sono pervenute informazioni aggiuntive entro i suddetti termini. È pertanto opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società, come già anticipato alla società in questione il 3 e il 26 giugno 2019. (40) A seguito della divulgazione delle informazioni la seconda società ha affermato, in una e-mail dell’11 ottobre 2019, di avere pienamente collaborato e ha fatto riferimento, a tale riguardo, alle sue precedenti comunicazioni del 28 aprile e del 6 giugno 2019. In tale e-mail ha inoltre confermato di essere una società commerciale, come attestato dalla sua licenza commerciale, e di non avere attuato alcuna pratica di riorganizzazione dei canali di vendita. A tale proposito è opportuno sottolineare che soltanto i produttori esportatori possono ricevere un codice aggiuntivo TARIC specifico per ciascuna società. Poiché la società stessa aveva riconosciuto di essere un operatore commerciale, è opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società, come già anticipato alla società in questione il 3 e il 26 giugno 2019. (41) La terza società ha infine sostenuto di avere pienamente collaborato e di non essere coinvolta in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. A tale proposito occorre ricordare che il 28 maggio e il 26 giugno 2019 la Commissione aveva già informato la società in merito alle carenze riscontrate nella sua risposta al questionario. Inoltre il 27 agosto 2019 la Commissione aveva nuovamente spiegato alla società che molte altre questioni erano rimaste senza risposta, secondo quanto già comunicato nella prima lettera del 28 maggio. Una volta trascorso il termine ultimo, il 13 settembre 2019 la Commissione ha informato la società che quest’ultima non aveva fornito i documenti richiesti. La società non ha pertanto fornito sufficienti elementi di prova a sostegno di una giustificazione economica per l’aumento delle sue esportazioni nell’Unione nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita per convogliare la produzione di altri produttori cinesi di oggetti per il servizio da tavola. È dunque opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società, come già anticipato alla società in questione il 28 maggio 2019, il 26 giugno 2019 e il 13 agosto 2019. (42) Prima della divulgazione delle informazioni la Commissione aveva inoltre rilevato che tre dei 17 produttori esportatori erano collegati ad altre quattro società, ciascuna delle quali aveva un proprio codice aggiuntivo TARIC individuale ed era dunque soggetta al dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. (43) Di conseguenza, al fine di scongiurare il rischio di una riorganizzazione dei canali di vendita tramite tali società collegate, in tale fase la Commissione aveva concluso che era opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico di dette società. Il dazio residuo del 36,1 % dovrebbe essere applicato anche alle quattro società collegate che inizialmente erano tutte soggette all’aliquota inferiore del dazio, pari al 17,9 %, applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. (44) A seguito della divulgazione delle informazioni, tutte e quattro le società collegate hanno trasmesso osservazioni sulla valutazione preliminare della Commissione secondo la quale erano collegate a società che avevano presentato una risposta assai carente al questionario, come illustrato nei considerando 45 e 46. (45) Tre di queste quattro società hanno fornito elementi di prova attestanti che non erano collegate alle società che avevano fornito una risposta assai carente. La Commissione ha esaminato la documentazione e ha concluso che effettivamente le tre società non sono collegate. È pertanto opportuno non revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico di queste tre società. (46) Anche la quarta società (società A) si è manifestata. Nel corso di un’audizione svoltasi il 10 ottobre 2019 e in una successiva lettera del 18 ottobre 2019 ha dichiarato che la revoca del suo codice aggiuntivo TARIC specifico non era giustificata né giuridicamente né da un punto di vista fattuale. Ha inoltre osservato che non esisteva alcun rischio di pratiche infragruppo di riorganizzazione dei canali di vendita tra la società stessa e le sue società collegate (tra cui le società B e C ( 10 ) ). Ha inoltre chiesto informazioni riguardo a ulteriori garanzie e impegni che avrebbero permesso alla Commissione di monitorare gli oggetti per il servizio da tavola in ceramica prodotti dalla società e importati con il suo codice aggiuntivo TARIC specifico. (47) La Commissione ha respinto l’argomentazione. Sulla base della definizione di società collegate di cui all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ( 11 ) , la quarta società (società A) è collegata alla società che ha fornito una risposta assai carente al questionario (società B). Al momento dell’apertura esisteva un forte legame finanziario; in seguito alla cessione della partecipazione azionaria, avvenuta poco tempo dopo, i rapporti sono proseguiti sulla base di legami familiari. Nella sua lettera del 18 ottobre 2019 la società A ha inoltre precisato che esisteva ancora un legame familiare (ossia un vincolo coniugale) tra uno degli azionisti attuali di detta società e uno degli azionisti attuali delle altre società, confermando pertanto che le società sono collegate tra loro. Ne consegue che l’omessa comunicazione, da parte della società B, delle informazioni su tutte le società collegate nella risposta al questionario è imputabile anche alla società A. Insieme le società hanno perso l’occasione di comunicare alla Commissione dati pertinenti, sebbene con la lettera del 28 maggio 2019 la società B fosse stata invitata a procedere in tal senso. Inoltre la condotta pregressa della società A indica che esiste un rischio elevato di pratiche infragruppo di riorganizzazione dei canali di vendita tra le società collegate. Tale società ha aumentato le proprie esportazioni da 1 657 tonnellate nel 2014 a 3 929 tonnellate nel 2018, senza che vi fosse alcuna giustificazione economica per tale aumento. Infine la Commissione ha rilevato che la possibilità di offrire un impegno a norma dell’articolo 8 del regolamento di base non è prevista nei casi antielusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base. È pertanto opportuno revocare il codice aggiuntivo TARIC specifico della società A. (48) Inoltre a seguito della divulgazione delle informazioni si è manifestata anche la società C, una delle due società (società B e C) che avevano trasmesso risposte assai carenti e che erano collegate alla quarta società rimanente (società A) di cui al considerando 46. La società ha invitato la Commissione a riconsiderare la sua intenzione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base. A tale riguardo ha asserito che l’intenzione della Commissione di applicare l’articolo 18 del regolamento di base aveva quale principale fondamento giuridico il fatto che la Commissione avesse individuato un’altra società collegata. La società ha inoltre sostenuto che esisteva soltanto un remoto collegamento tra le due società. (49) Per gli stessi motivi enunciati al considerando 47, anche la società C ha perso l’occasione di comunicare alla Commissione dati pertinenti, sebbene con una lettera del 28 maggio 2019 fosse stata invitata a procedere in tal senso. Inoltre non è esatto sostenere, nel quadro dell’articolo 18 del regolamento di base, che la specifica lettera informativa del 27 settembre 2019 si riferisse principalmente al collegamento tra le società A e C. La specifica lettera informativa precisa che i principali motivi per l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base sono stati esposti nelle lettere inviate alla società il 28 maggio 2019 e l’11 giugno 2019, nelle quali figura un elenco di tutti i casi di mancata dimostrazione dell’assenza di elusione. (50) Pertanto, a seguito della divulgazione delle informazioni, per scongiurare il rischio di una riorganizzazione dei canali di vendita tramite società collegate la Commissione ha infine concluso che è opportuno revocare anche il codice aggiuntivo TARIC specifico della società di cui al considerando 46. Il dazio residuo del 36,1 % dovrebbe essere applicato anche alla rimanente società collegata che inizialmente era soggetta all’aliquota inferiore del dazio, pari al 17,9 %, applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. 2.3.3. I 19 produttori esportatori che hanno trasmesso risposte complete al questionario (51) I rimanenti 19 produttori esportatori hanno trasmesso risposte complete al questionario; successivamente sono state effettuate visite di verifica presso le loro sedi nel corso del periodo compreso tra luglio e settembre del 2019. (52) Diciassette di questi 19 produttori esportatori non sono stati ritenuti coinvolti in pratiche di elusione. La grande maggioranza di tali società era già costituita prima dell’istituzione delle misure nei confronti della RPC. Le risposte al questionario e le verifiche in loco riguardanti, tra l’altro, i dati relativi alla produzione e alla capacità, gli impianti produttivi, i costi di produzione, gli acquisti di materie prime, i prodotti semifiniti e finiti e le vendite all’esportazione nell’Unione hanno confermato che tutti i 17 produttori esportatori esportavano soltanto merci di loro produzione. (53) Per quanto riguarda i due produttori esportatori rimanenti, la Commissione ha ritenuto che non fossero coinvolti in pratiche di elusione ma ha individuato le questioni descritte di seguito ai considerando 54 e 55. (54) La Commissione ha rilevato che il primo gruppo comprendeva una società commerciale, che è la società madre, e due produttori esportatori; tutte e tre le società condividono la stessa sede in Cina. Ha inoltre rilevato che il codice aggiuntivo TARIC individuale (con un’aliquota del dazio del 17,9 %) era stato attribuito soltanto alla società madre. Poiché i codici aggiuntivi TARIC devono essere attribuiti ai produttori esportatori, è opportuno che ora la Commissione trasferisca il codice aggiuntivo TARIC dalla società commerciale madre ai due produttori esportatori del gruppo a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. (55) Nel secondo gruppo, che comprendeva anch’esso un’altra società collegata con un proprio codice aggiuntivo TARIC individuale (con un’aliquota del dazio del 17,9 %), la Commissione ha rilevato, nel corso della verifica da essa effettuata presso il magazzino, che la dichiarazione di origine era sistematicamente falsa. I dipendenti confezionavano il prodotto in esame in imballaggi interni ed esterni su cui erano stampate informazioni fuorvianti riguardo al paese di origine e al produttore. Il paese di origine menzionato era Singapore e il produttore era una società ubicata nello stesso paese. L’ordine di acquisto era pervenuto da un operatore economico stabilito a Hong Kong. La spedizione stessa era destinata a un paese terzo al di fuori dell’UE, nel quale sono parimenti in vigore misure antidumping sugli oggetti per il servizio da tavola originari della Cina. La Commissione ha controllato, presso la sede delle società, tutti i documenti giustificativi riguardanti alcune operazioni selezionate di vendita all’esportazione nell’Unione e ha inoltre esaminato i dati relativi alle esportazioni da Singapore nell’Unione. La Commissione non ha potuto accertare se detta condotta illecita sia stata posta in atto nel caso delle vendite all’esportazione destinate all’UE. Pertanto, in assenza di elementi comprovanti la frode in relazione al mercato dell’UE, la Commissione ha concluso che le merci prodotte da entrambi i produttori esportatori e destinate all’UE sono correttamente dichiarate come originarie della Cina e pertanto non hanno eluso i dazi antidumping dell’UE applicabili. (56) Di conseguenza è opportuno mantenere il dazio del 17,9 % per 18 dei 19 produttori esportatori che hanno trasmesso risposte complete al questionario e presso la cui sede sono state effettuate visite. Inoltre, come indicato al considerando 54, per uno di questi 19 produttori esportatori è opportuno che la Commissione trasferisca il codice aggiuntivo TARIC dalla società commerciale madre ai due produttori esportatori del gruppo in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. 2.4. Modificazione della configurazione degli scambi 2.4.1. Grado di cooperazione e determinazione del volume degli scambi in Cina (57) Nel recente riesame in previsione della scadenza la Commissione ha esaminato l’evoluzione dei volumi delle importazioni dalla RPC nell’Unione con riferimento ai dati Eurostat, che forniscono cifre a livello di ciascun paese. Nell’ambito della presente inchiesta antielusione è stato necessario valutare dati specifici per ciascuna società. Tali dati sono disponibili nella banca dati istituita a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base. Detta banca dati raccoglie i dati comunicati mensilmente dagli Stati membri alla Commissione in relazione alle importazioni dei prodotti soggetti alle inchieste per ciascun codice aggiuntivo TARIC e alle misure, compresa la registrazione. La Commissione ha pertanto utilizzato i dati provenienti dalla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6, per individuare la modificazione della configurazione degli scambi operando un confronto tra i produttori esportatori soggetti a dazi più elevati e quelli soggetti a dazi inferiori ai fini della presente inchiesta. (58) I produttori esportatori soggetti alla presente inchiesta rappresentavano il 26 % dei volumi totali delle esportazioni cinesi nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PR, come si evince dalle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. A 48 di essi era stato applicato il dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. (59) Come spiegato al considerando 51, soltanto 19 produttori esportatori hanno collaborato trasmettendo risposte complete al questionario. Inoltre, come illustrato al considerando 34, un altro produttore esportatore che inizialmente aveva fornito una risposta assai carente al questionario ha infine mantenuto il dazio individuale del 17,9 %. Questi 20 produttori esportatori, tutti soggetti al dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione, rappresentavano il 10 % delle importazioni cinesi complessive durante il PR. 2.4.2. Modificazione della configurazione degli scambi in Cina (60) La tabella 1 riporta il volume aggregato delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell’Unione durante il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2015 e la fine del periodo di riferimento. Tabella 1 Volume totale delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) nell’Unione 2015 2016 2017 2018 Volume delle importazioni 348 003 376 286 403 071 383 460 Indice 100 108 116 111 Fonte: statistiche sulle importazioni dell’UE basate sulla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (61) Il volume totale delle importazioni dalla RPC è aumentato su base aggregata dell’11 % nel corso del PI, passando da 348 003 tonnellate nel 2015 a 383 460 tonnellate durante il PR. (62) Come spiegato nelle sezioni 2.3.1. e 2.3.2., la Commissione ha rilevato che i produttori esportatori avevano registrato un netto aumento delle esportazioni tra il 2014 e il 2018, oppure avevano esportato in misura superiore alla loro capacità quale dichiarata nel quadro dell’attività di campionamento svolta nel corso dell’ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza. In assenza di qualsiasi giustificazione economica diversa dall’attuazione di pratiche di elusione, per questi 30 produttori esportatori la Commissione ha basato le sue conclusioni sui dati disponibili, tra cui i dati riguardanti l’andamento delle loro esportazioni nell’Unione e il livello di carenza delle loro risposte al questionario, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base e ha concluso che tali produttori esportatori erano tutti coinvolti in pratiche di elusione. Questi 30 produttori esportatori rappresentavano il 16 % del totale delle importazioni cinesi nel corso del PR. (63) I 30 produttori esportatori coinvolti in pratiche di elusione hanno aumentato i propri volumi di vendita nell’Unione da 52 497 tonnellate nel 2015 a 63 227 tonnellate nel 2018. Tale aumento di oltre il 20 % è in netto contrasto con l’incremento di tutte le importazioni cinesi nell’Unione, che è stato dell’11 % circa, come indicato nella tabella di cui al considerando 60 del presente regolamento. (64) Inoltre quando è stata operata una distinzione tra questi 30 produttori esportatori sulla base della aliquota del dazio ad essi applicabile, in relazione al periodo 2015 – 2018 è stata rilevata una modificazione della configurazione degli scambi, indicata di seguito: — i 28 produttori esportatori che erano soggetti all’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (17,9 %) e che sono stati coinvolti in pratiche di elusione hanno aumentato il volume delle loro vendite nell’Unione di circa 12 600 tonnellate a livello aggregato (corrispondenti a un aumento medio del volume delle vendite nell’Unione pari a 450 tonnellate per produttore esportatore), mentre i rimanenti produttori esportatori soggetti all’aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (circa 370 produttori esportatori in tutto) ( 12 ) hanno aumentato il volume delle loro vendite nell’Unione di appena 20 000 tonnellate circa nel corso dello stesso periodo (corrispondenti a un aumento medio del volume delle vendite nell’Unione pari a 54 tonnellate per produttore esportatore); — i due produttori esportatori soggetti ad aliquote del dazio individuali del 22,9 % e del 23,4 % applicabili alle società che hanno collaborato (più elevate rispetto al dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione) hanno registrato un calo del proprio volume di vendita nell’Unione pari a circa 1 900 tonnellate, mentre gli altri tre produttori esportatori soggetti ad aliquote del dazio individuali (che non sono oggetto della presente inchiesta) hanno aumentato il proprio volume di vendita di 1 450 tonnellate. Nell’inchiesta iniziale a questi ultimi produttori esportatori era stato applicato un dazio individuale relativamente inferiore, pari rispettivamente al 13,1 %, al 17,6 % e al 18,3 %. (65) Queste variazioni nei flussi commerciali verso l’Unione rappresentano una modificazione della configurazione degli scambi tra singoli produttori esportatori del paese oggetto delle misure e l’Unione; tale modificazione deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali dall’inchiesta non sono emerse motivazioni o giustificazioni economiche oltre all’elusione del dazio residuo o del dazio più elevato in vigore sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina originari della RPC. 2.4.3. Forma di elusione in Cina (66) L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che la modificazione della configurazione degli scambi deve derivare da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi e le lavorazioni comprendono anche la riorganizzazione, da parte di esportatori o produttori, delle proprie strutture e dei propri canali di vendita nel paese oggetto delle misure con l’obiettivo di ottenere che i propri prodotti siano esportati nell’Unione tramite produttori che beneficiano di un’aliquota individuale del dazio inferiore a quella applicabile ai prodotti dei fabbricanti. (67) Come spiegato nelle sezioni 2.3.1. e 2.3.2., la Commissione ha concluso che 30 dei 50 produttori esportatori sono coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. Essi rappresentavano il 16 % dei volumi totali delle importazioni nell’Unione durante il periodo di riferimento, come si evince dalle informazioni contenute nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (68) Nel 2018 la Commissione ha inoltre ricevuto dalle autorità doganali slovene elementi di prova che dimostrano che il prodotto in esame era importato nell’Unione da un produttore esportatore (soggetto a un dazio inferiore) diverso dal fabbricante effettivo del prodotto (che era soggetto a un dazio più elevato). Inoltre, nel corso dell’analisi svolta nell’ambito di un riesame relativo ai nuovi esportatori, la Commissione ha anche raccolto elementi di prova relativi ad una pratica simile di riorganizzazione dei canali di vendita per mezzo della quale, in base all’etichettatura dell’imballaggio, il prodotto in esame era importato nell’Unione da un produttore esportatore (soggetto a un dazio inferiore) diverso dal fabbricante effettivo del prodotto (che era soggetto a un dazio più elevato). Ciò conferma le risultanze dell’inchiesta. (69) Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ha accertato l’esistenza di pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta attuate su vasta scala. 2.5. Assenza di una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping (70) Dall’inchiesta non è emersa alcuna motivazione o giustificazione economica per le pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita oltre all’elusione del dazio residuo o del dazio più elevato in vigore sugli oggetti per il servizio da tavola e da cucina originari della RPC. 2.6. Elementi di prova del dumping (71) In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se vi fossero elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per il prodotto simile. (72) Il dumping è stato accertato sia nel regolamento iniziale sia nell’ultimo e più recente riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha deciso di utilizzare i dati provenienti dal più recente riesame in previsione della scadenza per determinare il valore normale. (73) In conformità all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, si è effettuato il confronto tra il valore normale medio determinato nel regolamento sul riesame in previsione della scadenza e la media ponderata dei prezzi all’esportazione durante il PR dei 30 produttori risultati coinvolti in pratiche di elusione delle misure, quali figuravano nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (74) Poiché tali prezzi all’esportazione erano inferiori al valore normale, è stata confermata l’esistenza del dumping. 2.7. Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping (75) In conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha infine esaminato se i prodotti importati dei 30 produttori esportatori risultati coinvolti in pratiche di elusione avessero indebolito, in termini di quantitativi e di prezzi, gli effetti riparatori delle misure in vigore. (76) Al considerando 205 dell’ultimo regolamento sul riesame in previsione della scadenza indicato al considerando 4 la Commissione ha stabilito che, nel periodo dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza (dal 1 o aprile 2017 al 31 marzo 2018), il consumo dell’Unione è ammontato a 634 255 tonnellate; si tratta del dato più recente di cui la Commissione dispone in merito al consumo dell’Unione, nonché di un indicatore utile del consumo dell’Unione relativo al 2018. Utilizzando tale dato, la quota di mercato delle importazioni dei 30 produttori esportatori coinvolti in pratiche di elusione, che in base alla banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 ammontavano a 63 227 tonnellate nel 2018, è circa il 10 % del mercato totale dell’Unione e rappresenta quindi una percentuale rilevante. (77) Per quanto riguarda i prezzi, il prezzo medio non pregiudizievole non è stato determinato nel riesame in previsione della scadenza. È stato pertanto effettuato il confronto tra il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, quale determinato nell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, e la media ponderata dei prezzi cif dei 30 produttori risultati coinvolti in pratiche di elusione delle misure durante il PR della presente inchiesta, quali figuravano nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (78) Poiché i prezzi cif erano inferiori al costo medio di produzione dell’industria dell’Unione, le importazioni che eludevano le misure indebolivano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi. (79) La Commissione ha pertanto concluso che le pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita sopra descritte hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore in termini sia di quantitativi sia di prezzi. 3. MISURE (80) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC è stato eluso attraverso pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita tramite alcuni produttori esportatori cinesi soggetti a un dazio inferiore. (81) A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base il dazio antidumping residuo sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbe pertanto essere esteso alle importazioni dello stesso prodotto dichiarato di fabbricazione di alcune società soggette a un dazio inferiore, in quanto tali prodotti sono in realtà fabbricati da società soggette a un dazio individuale più elevato o al dazio residuo del 36,1 %. (82) È dunque opportuno estendere la misura di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione ( 13 ) prevista per «tutte le altre società», che consiste in un dazio antidumping definitivo del 36,1 % applicabile al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. (83) In conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, in forza dei quali le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione sotto il regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, dovrebbero essere riscossi dazi sulle importazioni registrate di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC e importati nell’Unione con i codici aggiuntivi TARIC dei 30 produttori risultati coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente dovrebbe essere pari alla differenza tra il dazio residuo del 36,1 % e l’importo versato da dette società. 4. RAFFORZAMENTO DELLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE E DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO (84) La Commissione ha confrontato i dati relativi alle esportazioni forniti nelle risposte al questionario con i dati contenuti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. Ha rilevato che per alcuni produttori esportatori cinesi i dati contenuti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6 erano più elevati rispetto a quelli comunicati nelle risposte al questionario. (85) Nel corso delle verifiche in loco la Commissione ha confrontato questi ultimi dati anche con altre fonti, ad esempio dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA. In molti casi ha individuato differenze tra i dati sulle esportazioni comunicati nelle risposte al questionario e successivamente verificati e i dati contenuti nella banca dati di cui all’articolo 14, paragrafo 6. (86) Al considerando 5 la Commissione ha fatto riferimento all’uso improprio dei codici aggiuntivi TARIC, che sono specifici delle singole società. Detto uso improprio potrebbe spiegare le suddette differenze riguardanti i dati sulle esportazioni di cui ai considerando 71 e 72. (87) La Commissione ha pertanto sollevato la questione del possibile uso improprio dei codici aggiuntivi TARIC specifici delle società con i rappresentanti di quei produttori esportatori che, a parere della Commissione e in base alle verifiche da essa effettuate, non erano direttamente coinvolti in pratiche di riorganizzazione dei canali di vendita ma i cui codici aggiuntivi TARIC erano utilizzati in modo improprio da altre società. (88) Il 4 luglio 2019 la questione del possibile uso improprio dei codici aggiuntivi TARIC è stata discussa anche con le autorità cinesi e con la China Chamber of Commerce for Import and Export of Light Industrial Products and Arts-Crafts (Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di prodotti industriali leggeri e articoli di artigianato) (in appresso «la Camera di commercio»). (89) Sulla base di tali discussioni, la Commissione ha ritenuto che fossero necessarie misure speciali per ridurre il rischio di uso improprio dei codici aggiuntivi TARIC specifici delle società, in particolare attraverso il rafforzamento delle prescrizioni in materia di importazione e del sistema di monitoraggio delle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina cinesi nell’UE. Poiché molti produttori cinesi esportano nell’UE soltanto attraverso operatori commerciali non collegati, è opportuno rafforzare il sistema attuale nel modo seguente. (90) L’importatore dovrebbe avere l’obbligo di fornire alle autorità doganali degli Stati membri i seguenti documenti: — se l’importatore acquista direttamente dal produttore esportatore cinese, la dichiarazione d’importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore, come specificato nell’allegato 2 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione»); — se l’importatore acquista da un operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta, situati o meno nella Cina continentale, la dichiarazione d’importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale rilasciata dal fabbricante all’operatore commerciale recante una dichiarazione del fabbricante come specificato nell’allegato 3 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione») e dalla fattura commerciale rilasciata dall’operatore commerciale all’importatore. (91) Tali documenti, la cui presentazione è necessaria affinché le autorità doganali degli Stati membri possano applicare le aliquote individuali del dazio antidumping alle importazioni, non sono però l’unico elemento di cui le autorità doganali devono tenere conto. In effetti, anche qualora ricevano tali documenti e ne constatino la conformità a tutte le prescrizioni, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i controlli consueti di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio inferiore sia giustificata conformemente al diritto doganale. (92) Inoltre, a seguito delle discussioni di cui al considerando 88, il 9 agosto 2019 la Commissione ha inviato alle autorità cinesi e alla Camera di commercio una lettera in cui proponeva loro di collaborare al rafforzamento delle prescrizioni e del sistema di monitoraggio in materia di importazioni. Il 1 o settembre 2019 le autorità cinesi e la Camera di commercio hanno accettato di partecipare ad un nuovo sistema di applicazione della normativa in base al quale a ciascun produttore esportatore soggetto a un dazio diverso dal 36,1 % viene chiesto di inviare una copia della sua fattura commerciale alla Camera di commercio, la quale a sua volta trasmette alla Commissione una relazione annuale relativa ai dati sulle esportazioni nell’UE di questi produttori esportatori. (93) A seguito della divulgazione delle informazioni, la European Ceramic Industry Association (associazione europea delle industrie ceramiche) ha comunicato che accoglieva con favore le risultanze dettagliate contenute nel documento generale di divulgazione delle informazioni e che appoggiava gli interventi proposti, quali il monitoraggio delle importazioni e la presentazione obbligatoria di una serie di documenti che gli Stati membri raccoglieranno presso gli uffici doganali. 5. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (94) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni principali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e ha invitato le parti a trasmettere osservazioni. Sono state prese in considerazione le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti. Nessuna delle argomentazioni presentate ha indotto modifiche delle risultanze definitive. (95) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   Il dazio antidumping definitivo del 36,1 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso, a decorrere dal 23 marzo 2019, alle importazioni dichiarate dalle società elencate nella tabella riportata di seguito. I loro codici aggiuntivi TARIC figuranti all’articolo 1, paragrafo 2, e nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 ed elencati nella tabella riportata di seguito sono revocati e sostituiti dal codice aggiuntivo TARIC B999. Società Codice aggiuntivo TARIC (revocato e sostituito) CHL Porcelain Industries Ltd. B351 Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd. B353 Beiliu Chengda Ceramic Co., Ltd. B360 Beiliu Jiasheng Porcelain Co., Ltd. B362 Chaozhou Lianjun Ceramics Co., Ltd. B446 Chaozhou Xinde Ceramics Craft Factory B484 Chaozhou Yaran Ceramics Craft Making Co., Ltd. B492 Evershine Fine China Co., Ltd. B514 Far East (Boluo) Ceramics Factory, Co. Ltd B517 Fujian Dehua Rongxin Ceramic Co., Ltd. B543 Fujian Dehua Xingye Ceramic Co., Ltd. B548 Profit Cultural & Creative Group Corporation B556 Guangxi Beiliu Guixin Porcelain Co., Ltd. B579 Guangxi Beiliu Rili Porcelain Co., Ltd B583 Hunan Huawei China Industry Co., Ltd B602 Hunan Wing Star Ceramic Co., Ltd. B610 Joyye Arts & Crafts Co. Ltd B619 Liling Rongxiang Ceramic Co., Ltd. B639 Meizhou Gaoyu Ceramics Co., Ltd. B656 Ronghui Ceramic Co., Ltd Liling Hunan China B678 Shenzhen Donglin Industry Co., Ltd. B687 Shenzhen Fuxingjiayun Ceramics Co., Ltd. B692 Shenzhen Good-Always Imp. & Exp. Co. Ltd B693 Tangshan Daxin Ceramics Co., Ltd. B712 Tangshan Redrose Porcelain Products Co., Ltd. B724 Xuchang Jianxing Porcelain Products Co., Ltd. B742 Yuzhou Huixiang Ceramics Co., Ltd B751 Yuzhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. B752 Zibo Fuxin Porcelain Co., Ltd. B759 Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd. B956 2.   Dato il loro collegamento con le società elencate nella tabella di cui sopra, il dazio antidumping definitivo del 36,1 % applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica, esclusi i macinini per condimenti o spezie in ceramica e le loro parti in ceramica che effettuano la macinazione, i macinini per caffè in ceramica, gli affilacoltelli in ceramica, le affilatrici in ceramica, gli utensili da cucina in ceramica utilizzati per tagliare, macinare, grattugiare, affettare, raschiare e pelare e le pietre per la cottura della pizza in ceramica di cordierite del tipo utilizzato per cuocere in forno pizze e pane, attualmente classificati con i codici NC ex 6911 10 00, ex 6912 00 21, ex 6912 00 23, ex 6912 00 25 ed ex 6912 00 29 (codici TARIC 6911100090, 6912002111, 6912002191, 6912002310, 6912002510 e 6912002910) e originari della Repubblica popolare cinese, è esteso, a decorrere dal 23 marzo 2019, anche alle importazioni dichiarate dalle società elencate nella tabella riportata di seguito. I loro codici aggiuntivi TARIC figuranti nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 ed elencati nella tabella riportata di seguito sono revocati e sostituiti dal codice aggiuntivo TARIC B999. Società Codice aggiuntivo TARIC (revocato e sostituito) Guandong Songfa Ceramics Co., Ltd B573 Guangxi Xin Fu Yuan Co., Ltd B588 Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. B632 3.   La tabella di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione è sostituita dalla tabella seguente: Società Dazio (%) Codice aggiuntivo TARIC Hunan Hualian China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Ebillion Industry Co., Ltd; Hunan Liling Hongguanyao China Industry Co., Ltd; Hunan Hualian Yuxiang China Industry Co., Ltd. 18,3 B349 Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd 13,1 B350 Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited; Zibo Huatong Ceramics Co., Ltd; Shandong Silver Phoenix Co., Ltd; Niceton Ceramics (Linyi) Co., Ltd; Linyi Jingshi Ceramics Co., Ltd; Linyi Silver Phoenix Ceramics Co., Ltd; Linyi Chunguang Ceramics Co., Ltd; Linyi Zefeng Ceramics Co., Ltd. 17,6 B352 Società elencate nell’allegato 1 17,9 Tutte le altre società 36,1 B999 4.   L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è sostituito dall’allegato 1 del presente regolamento. 5.   Il dazio esteso in virtù del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni registrate in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/464, nonché all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 per tutte le società elencate nella tabella di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è pari alla differenza tra il dazio residuo del 36,1 % e l’importo effettivamente versato. 6.   L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 è sostituito dagli allegati 2 e 3 del presente regolamento. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio antidumping per le società di cui al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti alle autorità doganali degli Stati membri: a) se l’importatore acquista direttamente dal produttore esportatore cinese, la dichiarazione d’importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale recante una dichiarazione del produttore esportatore, come specificato nell’allegato 2 («dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione»); b) se l’importatore acquista da un operatore commerciale o da un’altra persona giuridica interposta, situati o meno nella Cina continentale, la dichiarazione d’importazione deve essere accompagnata dalla fattura commerciale rilasciata dal fabbricante all’operatore commerciale recante una dichiarazione del fabbricante come specificato nell’allegato 3 («dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione») e dalla fattura commerciale rilasciata dall’operatore commerciale all’importatore. 7.   Salvo diversa indicazione si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni, istituita in conformità all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/464. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 131 del 15.5.2013, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1932 della Commissione, del 23 ottobre 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 273 del 24.10.2017, pag. 4 ). ( 4 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 803/2014 della Commissione, del 24 luglio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 219 del 25.7.2014, pag. 33 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2207 della Commissione, del 29 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese ( GU L 314 del 30.11.2014, pag. 31 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8 ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/464 della Commissione, del 21 marzo 2019, che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 del Consiglio sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU L 80 del 22.3.2019, pag. 18 ). ( 8 ) Questo produttore esportatore non ha potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le sue esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita per convogliare il prodotto in esame fabbricato da altri produttori esportatori cinesi. ( 9 ) La società non ha comunicato nella risposta al questionario le informazioni necessarie entro i termini previsti per quanto concerne, tra l’altro, i dati finanziari e quelli sulle vendite e sulla produzione. Questo produttore esportatore non ha pertanto potuto fornire alcun elemento di prova a sostegno di una giustificazione economica per le sue esportazioni nel 2018 diversa dalla riorganizzazione dei canali di vendita. ( 10 ) Si osservi che la lettera del 18 ottobre 2019 della società A si riferisce principalmente ai suoi rapporti con la società B e in minor misura ai suoi rapporti con la società C. ( 11 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558 ). ( 12 ) Come indicato nella nota 4, più di 400 produttori esportatori sono soggetti all’aliquota del dazio del 17,9 % applicabile alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. ( 13 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 della Commissione, del 12 luglio 2019, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 ( GU L 189 del 15.7.2019, pag. 8 ). ALLEGATO 1 Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione Società Codice aggiuntivo TARIC Amaida Ceramic Product Co., Ltd. B357 Asianera Porcelain (Tangshan) Ltd. B358 Beiliu Changlong Ceramics Co., Ltd. B359 Beiliu City Heyun Building Materials Co., Ltd. B361 Beiliu Quanli Ceramic Co., Ltd. B363 Beiliu Shimin Porcelain Co., Ltd. B364 Beiliu Windview Industries Ltd. B365 Cameo China (Fengfeng) Co., Ltd. B366 Changsha Happy Go Products Developing Co., Ltd. B367 Chao An Huadayu Craftwork Factory B368 Chaoan County Fengtang Town HaoYe Ceramic Fty B369 Chao’an Lian Xing Yuan Ceramics Co., Ltd. B370 Chaoan Oh Yeah Ceramics Industrial Co., Ltd. B371 Chaoan Shengyang Crafts Industrial Co., Ltd B372 Chaoan Xin Yuan Ceramics Factory B373 Chao’an Yongsheng Ceramic Industry Co., Ltd. B374 Guangdong Baodayi Porcelain Co., Ltd. B375 Chaozhou Baode Ceramics Co., Ltd, B376 Chaozhou Baolian Ceramics Co., Ltd. B377 Chaozhou Big Arrow Ceramics Industrial Co., Ltd. B378 Chaozhou Boshifa Ceramics Making Co., Ltd. B379 Chaozhou Cantake Craft Co., Ltd. B380 Chaozhou Ceramics Industry and Trade General Corp. B381 Chaozhou Chaofeng Ceramic Making Co., Ltd. B382 Chaozhou Chengxi Jijie Art & Craft Painted Porcelain Fty. B383 Chaozhou Chengxinda Ceramics Industry Co., Ltd. B384 Chaozhou Chenhui Ceramics Co., Ltd. B385 Chaozhou Chonvson Ceramics Industry Co., Ltd. B386 Chaozhou Daxin Arts & Crafts Co., Ltd. B387 Chaozhou DaXing Ceramics Manufactory Co., Ltd B388 Chaozhou Dayi Ceramics Industries Co., Ltd. B389 Chaozhou Dehong Ceramics Making Co., Ltd. B390 Chaozhou Deko Ceramic Co., Ltd. B391 Chaozhou Diamond Ceramics Industrial Co., Ltd. B392 Chaozhou Dongyi Ceramics Co., Ltd. B393 Chaozhou Dragon Porcelain Industrial Co., Ltd. B394 Chaozhou Fairway Ceramics Manufacturing Co., Ltd. B395 Chaozhou Feida Ceramics Industries Co., Ltd. B396 Chaozhou Fengxi Baita Ceramics Fty. B397 Chaozhou Fengxi Dongtian Porcelain Fty. No.2 B398 Chaozhou Fengxi Fenger Ceramics Craft Fty. B399 Chaozhou Fengxi Hongrong Color Porcelain Fty. B400 Chaozhou Fengxi Jiaxiang Ceramic Manufactory B401 Guangdong GMT Foreign Trade Service Corp. B402 Chaozhou Fengxi Shengshui Porcelain Art Factory B403 Chaozhou Fengxi Zone Jinbaichuan Porcelain Crafts Factory B404 Chaozhou Fromone Ceramic Co., Ltd. B405 Chaozhou Genol Ceramics Manufacture Co., Ltd. B406 Chaozhou Good Concept Ceramics Co., Ltd. B407 Chaozhou Grand Collection Ceramics Manufacturing Co. Ltd. B408 Chaozhou Guangjia Ceramics Manufacture Co., Ltd. B409 Chaozhou Guidu Ceramics Co., Ltd. B410 Chaozhou Haihong Ceramics Making Co., Ltd. B411 Chaozhou Hengchuang Porcelain Co., Ltd. B412 Chaozhou Henglibao Porcelain Industrial Co., Ltd. B413 Chaozhou Hongbo Ceramics Industrial Co., Ltd. B414 Chaozhou Hongjia Ceramics Making Co., Ltd. B415 Chaozhou Hongye Ceramics Manufactory Co., Ltd. B416 Chaozhou Hongye Porcelain Development Co., Ltd. B417 Chaozhou Hongyue Porcelain Industry Co., Ltd. B418 Chaozhou Hongzhan Ceramic Manufacture Co., Ltd. B419 Chaozhou Hua Da Ceramics Making Co., Ltd. B420 Chaozhou Huabo Ceramic Co., Ltd. B421 Chaozhou Huade Ceramics Manufacture Co., Ltd. B422 Chaozhou Huashan Industrial Co., Ltd. B423 Chaozhou Huayu Ceramics Co., Ltd. B424 Chaozhou Huazhong Ceramics Industries Co., Ltd. B425 Chaozhou Huifeng Ceramics Craft Making Co., Ltd. B426 Chaozhou J&M Ceramics Industrial Co., Ltd. B427 Chaozhou Jencymic Co., Ltd. B428 Chaozhou Jiahua Ceramics Co., Ltd. B429 Chaozhou Jiahuabao Ceramics Industrial Co., Ltd. B430 Chaozhou JiaHui Ceramic Factory B431 Chaozhou Jiaye Ceramics Making Co., Ltd. B432 Chaozhou Jiayi Ceramics Making Co., Ltd. B433 Chaozhou Jiayu Ceramics Making Co., Ltd. B434 Chaozhou Jin Jia Da Porcelain Industry Co., Ltd. B435 Chaozhou Jingfeng Ceramics Craft Co., Ltd. B436 Guangdong Jinqiangyi Ceramics Co., Ltd. B437 Chaozhou Jinxin Ceramics Making Co., Ltd B438 Chaozhou Jinyuanli Ceramics Manufacture Co., Ltd. B439 Chaozhou Kaibo Ceramics Making Co., Ltd. B440 Chaozhou Kedali Porcelain Industrial Co., Ltd. B441 Chaozhou King’s Porcelain Industry Co., Ltd. B442 Chaozhou Kingwave Porcelain & Pigment Co., Ltd. B443 Chaozhou Lemontree Tableware Co., Ltd. B444 Chaozhou Lianfeng Porcelain Co., Ltd. B445 Chaozhou Lianyu Ceramics Co., Ltd. B447 ChaoZhou Lianyuan Ceramic Making Co., Ltd. B448 Chaozhou Lisheng Ceramics Co., Ltd. B449 Chaozhou Loving Home Porcelain Co., Ltd. B450 Chaozhou Maocheng Industry Dve. Co., Ltd. B451 Chaozhou MBB Porcelain Factory B452 Guangdong Mingyu Technology Joint Stock Limited Company B453 Chaozhou New Power Co., Ltd. B454 Chaozhou Ohga Porcelain Co.,Ltd. B455 Chaozhou Oubo Ceramics Co., Ltd. B456 Chaozhou Pengfa Ceramics Manufactory Co., Ltd. B457 Chaozhou Pengxing Ceramics Co., Ltd. B458 Chaozhou Qingfa Ceramics Co., Ltd. B459 Chaozhou Ronghua Ceramics Making Co., Ltd. B460 Guangdong Ronglibao Homeware Co., Ltd. B461 Chaozhou Rui Cheng Porcelain Industry Co., Ltd. B462 Chaozhou Rui Xiang Porcelain Industrial Co., Ltd. B463 Chaozhou Ruilong Ceramics Co., Ltd. B464 Chaozhou Sanhua Ceramics Industrial Co., Ltd. B465 Chaozhou Sanming Industrial Co., Ltd. B466 Chaozhou Santai Porcelain Co., Ltd. B467 Chaozhou Shuntai Ceramic Manufactory Co., Ltd. B468 Chaozhou Songfa Ceramics Co.,Ltd. B469 Chaozhou Sundisk Ceramics Making Co., Ltd. B470 Chaozhou Teemjade Ceramics Co., Ltd. B471 Chaozhou Thyme Ceramics Co., Ltd. B472 Chaozhou Tongxing Huajiang Ceramics Making Co., Ltd B473 Guangdong Totye Ceramics Industrial Co., Ltd. B474 Chaozhou Trend Arts & Crafts Co., Ltd. B475 Chaozhou Uncommon Craft Industrial Co., Ltd. B476 Chaozhou Weida Ceramic Making Co., Ltd. B477 Chaozhou Weigao Ceramic Craft Co., Ltd. B478 Chaozhou Wingoal Ceramics Industrial Co., Ltd. B479 Chaozhou Wood House Porcelain Co., Ltd. B480 Chaozhou Xiangye Ceramics Craft Making Co., Ltd. B481 Chaozhou Xin Weicheng Co., Ltd. B482 Chaozhou Xincheng Ceramics Co., Ltd. B483 Chaozhou Xingguang Ceramics Co., Ltd. B485 Chaozhou Wenhui Porcelain Co., Ltd. B486 Chaozhou Xinkai Porcelain Co., Ltd. B487 Chaozhou Xinlong Porcelain Industrial Co., Ltd. B488 Chaozhou Xinyu Porcelain Industrial Co., Ltd. B489 Chaozhou Xinyue Ceramics Manufacture Co., Ltd. B490 Chaozhou Yangguang Ceramics Co., Ltd. B491 Chaozhou Yinhe Ceramics Co., Ltd. B493 Chaozhou Yongsheng Ceramics Manufacturing Co., Ltd. B494 Chaozhou Yongxuan Domestic Ceramics Manufactory Co., Ltd. B495 Chaozhou Yu Ri Ceramics Making Co., Ltd. B496 Chaozhou Yuefeng Ceramics Ind. Co., Ltd. B497 Chaozhou Yufeng Ceramics Making Factory B498 Chaozhou Zhongxia Porcelain Factory Co., Ltd. B499 Chaozhou Zhongye Ceramics Co., Ltd. B500 Dabu Yongxingxiang Ceramics Co., Ltd. B501 Dapu Fuda Ceramics Co., Ltd. B502 Dapu Taoyuan Porcelain Factory B503 Dasheng Ceramics Co., Ltd. Dehua B504 De Hua Hongshun Ceramic Co., Ltd. B505 Dehua Hongsheng Ceramic Co., Ltd. B506 Dehua Jianyi Porcelain Industry Co., Ltd. B507 Dehua Kaiyuan Porcelain Industry Co., Ltd. B508 Dehua Ruyuan Gifts Co., Ltd. B509 Dehua Xinmei Ceramics Co., Ltd. B510 Dongguan Kennex Ceramic Ltd. B511 Dongguan Shilong Kyocera Co., Ltd. B512 Dongguan Yongfuda Ceramics Co., Ltd. B513 Excellent Porcelain Co., Ltd. B515 Fair-Link Limited (Xiamen) B516 Far East (chaozhou) Ceramics Factory Co., Ltd. B518 Fengfeng Mining District Yuhang Ceramic Co. Ltd. («Yuhang») B519 Foshan Metart Company Limited B520 Fujian Jiashun Art&Crafts Co., Ltd. B521 Fujian Dehua Chengyi Ceramics Co., Ltd. B522 Fujian Dehua Five Continents Ceramic Manufacturing Co., Ltd. B523 Fujian Dehua Fujue Ceramics Co., Ltd. B524 Fujian Dehua Full Win Crafts Co., Ltd. B525 Fujian Dehua Fusheng Ceramics Co., Ltd. B526 Fujian Dehua Gentle Porcelain Co., Ltd. B527 Fujian Dehua Guanhong Ceramic Co., Ltd. B528 Fujian Dehua Guanjie Ceramics Co., Ltd. B529 Luzerne (Fujian) Group Co., Ltd. B530 Fujian Dehua Hongda Ceramics Co., Ltd. B531 Fujian Dehua Hongsheng Arts & Crafts Co., Ltd. B532 Fujian Dehua Hongyu Ceramic Co., Ltd. B533 Fujian Dehua Huachen Ceramics Co., Ltd. B534 Fujian Dehua Huaxia Ceramics Co., Ltd. B535 Fujian Dehua Huilong Ceramic Co., Ltd. B536 Fujian Dehua Jingyi Ceramics Co., Ltd. B537 Fujian Dehua Jinhua Porcelain Co., Ltd. B538 Fujian Dehua Jinzhu Ceramics Co., Ltd. B539 Fujian Dehua Lianda Ceramic Co., Ltd. B540 Fujian Dehua Myinghua Ceramics Co., Ltd. B541 Fujian Dehua Pengxin Ceramics Co., Ltd. B542 Fujian Dehua Shisheng Ceramics Co., Ltd. B544 Fujian Dehua Will Ceramic Co., Ltd. B545 Fujian Dehua Xianda Ceramic Factory B546 Fujian Dehua Xianghui Ceramic Co., Ltd. B547 Fujian Dehua Yonghuang Ceramic Co., Ltd. B549 Fujian Dehua Yousheng Ceramics Co., Ltd. B550 Fujian Dehua You-Young Crafts Co., Ltd. B551 Fujian Dehua Zhenfeng Ceramics Co., Ltd. B552 Fujian Dehua Zhennan Ceramics Co., Ltd. B553 Fujian Jackson Arts and Crafts Co., Ltd. B554 Fujian Jiamei Group Corporation B555 Fujian Province Dehua County Beatrot Ceramic Co., Ltd. B557 Fujian Province Yongchun County Foreign Processing and Assembling Corporation B558 Fujian Quanzhou Longpeng Group Co., Ltd. B559 Fujian Dehua S&M Arts Co., Ltd., and Fujian Taigu Ceramics Co., Ltd. B560 Fung Lin Wah Group B561 Ganzhou Koin Structure Ceramics Co., Ltd. B562 Global Housewares Factory B563 Guangdong Baofeng Ceramic Technology Development Co., Ltd. B564 Guangdong Bening Ceramics Industries Co., Ltd. B565 Guangdong Daye Porcelain Co., Ltd. B566 Guangdong Dongbao Group Co., Ltd. B567 Guangdong Huaxing Ceramics Co., Ltd. B568 Guangdong Quanfu Ceramics Ind. Co., Ltd. B569 Guangdong Shunqiang Ceramics Co., Ltd B570 Guangdong Shunxiang Porcelain Co., Ltd. B571 Guangdong Sitong Group Co., Ltd. B572 GuangDong XingTaiYi Porcelain Co., Ltd B574 Guangdong Yutai Porcelain Co., Ltd. B575 Guangdong Zhentong Ceramics Co., Ltd B576 Guangxi Baian Ceramic Co. Ltd B577 Guangxi Beiliu City Ming Chao Porcelain Co., Ltd. B578 Guangxi Beiliu Huasheng Porcelain Ltd. B580 Guangxi Beiliu Newcentury Ceramic Llc. B581 Guangxi Beiliu Qinglang Porcelain Trade Co., Ltd. B582 Guangxi Beiliu Xiongfa Ceramics Co., Ltd. B584 Guangxi Beiliu Yujie Porcelain Co., Ltd. B585 Guangxi Beiliu Zhongli Ceramics Co., Ltd B586 Guangxi Nanshan Porcelain Co., Ltd. B587 Guangxi Yulin Rongxing Ceramics Co., Ltd. B589 Guangzhou Chaintime Porcelain Co., Ltd. B590 Haofa Ceramics Co., Ltd. of Dehua Fujian B591 Hebei Dersun Ceramic Co., Ltd. B592 Hebei Great Wall Ceramic Co., Ltd. B593 Henan Ruilong Ceramics Co., Ltd B594 Henghui Porcelain Plant Liling Hunan China B595 Huanyu Ceramic Industrial Co., Ltd. Liling Hunan China B596 Hunan Baihua Ceramics Co., Ltd. B597 Hunan Eka Ceramics Co., Ltd. B598 Hunan Fungdeli Ceramics Co., Ltd. B599 Hunan Gaofeng Ceramic Manufacturing Co., Ltd. B600 Hunan Huari Ceramic Industry Co., Ltd B601 Hunan Huayun Ceramics Factory Co., Ltd B603 Hunan Liling Tianxin China Industry Ltd. B604 Hunan Provincial Liling Chuhua Ceramic Industrial Co., Ltd. B605 Hunan Quanxiang Ceramics Corp. Ltd. B606 Hunan Rslee Ceramics Co., Ltd B607 Hunan Taisun Ceramics Co., Ltd. B608 Hunan Victor Imp. & Exp. Co., Ltd B609 Hunan Xianfeng Ceramic Industry Co.,Ltd B611 Jiangsu Gaochun Ceramics Co., Ltd. B612 Jiangsu Yixing Fine Pottery Corp., Ltd. B613 Jiangxi Global Ceramic Co., Ltd. B614 Jiangxi Kangshu Porcelain Co.,Ltd. B615 Jingdezhen F&B Porcelain Co., Ltd. B616 Jingdezhen Yuanjing Porcelain Industry Co., Ltd. B617 Jiyuan Jukang Xinxing Ceramics Co., Ltd. B618 Junior Star Ent’s Co., Ltd. B620 K&T Ceramics International Co., Ltd. B621 Kam Lee (Xing Guo) Metal and Plastic Fty. Co., Ltd. B622 Karpery Industrial Co., Ltd. Hunan China B623 Kilncraft Ceramics Ltd. B624 Lian Jiang Golden Faith Porcelain Co., Ltd. B625 Liling Gaojia Ceramic Industry Co., Ltd B626 Liling GuanQian Ceramic Manufacture Co., Ltd. B627 Liling Huahui Ceramic Manufacturing Co., Ltd. B628 Liling Huawang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. B629 Liling Jiahua Porcelain Manufacturing Co., Ltd B630 Liling Jialong Porcelain Industry Co., Ltd B631 Liling Kaiwei Ceramic Co., Ltd. B633 Liling Liangsheng Ceramic Manufacture Co., Ltd. B634 Liling Liuxingtan Ceramics Co., Ltd B635 Liling Minghui Ceramics Factory B636 Liling Pengxing Ceramic Factory B637 Liling Quanhu Industries General Company B638 Liling Ruixiang Ceramics Industrial Co., Ltd. B640 Liling Santang Ceramics Manufacturing Co., Ltd. B641 Liling Shenghua Industrial Co., Ltd. B642 Liling Spring Ceramic Industry Co., Ltd B643 Liling Tengrui Industrial and Trading Co.,Ltd. B644 Liling Top Collection Industrial Co., Ltd B645 Liling United Ceramic-Ware Manufacturing Co., Ltd. B646 Liling Yonghe Porcelain Factory B647 Liling Yucha Ceramics Co., Ltd. B648 Liling Zhengcai Ceramic Manufacturing Co., Ltd B649 Linyi Jinli Ceramics Co., Ltd. B650 Linyi Pengcheng Industry Co., Ltd. B651 Linyi Wanqiang Ceramics Co., Ltd. B652 Linyi Zhaogang Ceramics Co., Ltd. B653 Liveon Industrial Co., Ltd. B654 Long Da Bone China Co., Ltd. B655 Meizhou Lianshunchang Trading Co., Ltd. B657 Meizhou Xinma Ceramics Co., Ltd. B658 Meizhou Yuanfeng Ceramic Industry Co., Ltd. B659 Meizhou Zhong Guang Industrial Co., Ltd. B660 Miracle Dynasty Fine Bone China (Shanghai) Co., Ltd. B661 Photo USA Electronic Graphic Inc. B662 Quanzhou Allen Light Industry Co., Ltd. B663 Quanzhou Chuangli Craft Co., Ltd. B664 Quanzhou Dehua Fangsheng Arts Co., Ltd. B665 Quanzhou Haofu Gifts Co., Ltd. B666 Quanzhou Hongsheng Group Corporation B667 Quanzhou Jianwen Craft Co., Ltd. B668 Quanzhou Kunda Gifts Co., Ltd. B669 Quanzhou Yongchun Shengyi Ceramics Co., Ltd. B670 Raoping Bright Future Porcelain Factory («RBF») B671 Raoping Sanrao Yicheng Porcelain Factory B672 Raoping Sanyi Industrial Co., Ltd. B673 Raoping Suifeng Ceramics and Glass Factory B674 Raoping Xinfeng Yangda Colour Porcelain FTY B675 Red Star Ceramics Limited B676 Rong Lin Wah Industrial (Shenzhen) Co., Ltd. B677 Shandong Futai Ceramics Co., Ltd. B679 Shandong Gaode Hongye Ceramics Co., Ltd. B680 Shandong Kunlun Ceramic Co., Ltd. B681 Shandong Zhaoding Porcelain Co., Ltd. B682 Shantou Ceramics Industry Supply & Marketing Corp. B683 Sheng Hua Ceramics Co., Ltd. B684 Shenzhen Baoshengfeng Imp. & Exp. Co., Ltd. B685 Shenzhen Bright Future Industry Co., Ltd. («SBF») B686 Shenzhen Ehome Enterprise Ltd B688 Shenzhen Ever Nice Industry Co., Ltd. B689 Shenzhen Fuliyuan Porcelain Co., Ltd. B690 Shenzhen Full Amass Ind. Dev. Co. Ltd B691 Shenzhen Gottawa Industrial Ltd. B694 Shenzhen Hiker Housewares Ltd. B695 Shenzhen Hua Mei Industry Development Ltd B696 Shenzhen Mingsheng Ceramic Ltd. B697 Shenzhen Senyi Porcelain Industry Co. Ltd. B698 Shenzhen SMF Investment Co., Ltd B699 Shenzhen Tao Hui Industrial Co., Ltd. B700 Shenzhen Topchoice Industries Limited B701 Shenzhen Trueland Industrial Co., Ltd. B702 Shenzhen Universal Industrial Co., Ltd. B703 Shenzhen Zhan Peng Xiang Industrial Co., Ltd. B704 Shijiazhuang Kuangqu Huakang Porcelain Co., Ltd. B705 Shun Sheng Da Group Co., Ltd. Quanzhou Fujian B706 Stechcol Ceramic Crafts Development (Shenzhen) Co., Ltd. B707 Taiyu Ceramic Co., Ltd. Liling Hunan China B708 Tangshan Beifangcidu Ceramic Group Co., Ltd. B709 Tangshan Boyu Osseous Ceramic Co., Ltd. B710 Tangshan Chinawares Trading Co., Ltd B711 Tangshan Golden Ceramic Co., Ltd. B713 Tangshan Haigelei Fine Bone Porcelain Co., Ltd. B714 Tangshan Hengrui Porcelain Industry Co., Ltd. B715 Tangshan Huamei Porcelain Co., Ltd. B716 Tangshan Huaxincheng Ceramic Products Co., Ltd. B717 Tangshan Huyuan Bone China Co., Ltd. B718 Tangshan Imperial-Hero Ceramics Co., Ltd. B719 Tangshan Jinfangyuan Bone China Manufacturing Co., Ltd. B720 Tangshan Keyhandle Ceramic Co., Ltd. B721 Tangshan Longchang Ceramics Co., Ltd. B722 Tangshan Masterwell Ceramic Co., Ltd. B723 Tangshan Shiyu Commerce Co., Ltd. B725 Tangshan Xueyan Industrial Co., Ltd. B726 Tangshan Yida Industrial Corp. B727 Tao Yuan Porcelain Factory B728 Teammann Co., Ltd. B729 The China & Hong Kong Resources Co., Ltd. B730 The Great Wall of Culture Group Holding Co., Ltd Guangdong B731 Tienshan (Handan) Tableware Co., Ltd. («Tienshan») B732 Topking Industry (China) Ltd. B733 Weijian Ceramic Industrial Co., Ltd. B734 Weiye Ceramics Co., Ltd. B735 Winpat Industrial Co., Ltd. B736 Xiamen Acrobat Splendor Ceramics Co., Ltd. B737 Xiamen Johnchina Fine Polishing Tech Co., Ltd. B738 Xiangqiang Ceramic Manufacturing Co., Ltd. Liling City Hunan B739 Xin Xing Xian XinJiang Pottery Co., Ltd. B740 Xinhua County Huayang Porcelain Co., Ltd. B741 Yangjiang Shi Ba Zi Kitchen Ware Manufacturing Co., Ltd. B743 Yanling Hongyi Import N Export Trade Co., Ltd. B744 Ying-Hai (Shenzhen) Industry Dev. Co., Ltd. B745 Yiyang Red Star Ceramics Ltd. B746 China Yong Feng Yuan Co., Ltd. B747 Yongchun Dahui Crafts Co., Ltd. B748 Yu Yuan Ceramics Co., Ltd. B749 Yuzhou City Kongjia Porcelain Co., Ltd. B750 Zeal Ceramics Development Co., Ltd, Shenzhen, China B753 Zhangjiakou Xuanhua Yici Ceramics Co., Ltd. («Xuanhua Yici») B754 Zhejiang Nansong Ceramics Co., Ltd. B755 Zibo Boshan Shantou Ceramic Factory B756 Zibo CAC Chinaware Co., Ltd. B757 Zibo Fortune Light Industrial Products Co., Ltd. B758 Zibo GaoDe Ceramic Technology & Development Co., Ltd. B760 Zibo Hongda Ceramics Co., Ltd. B761 Zibo Jinxin Light Industrial Products Co., Ltd. B762 Zibo Kunyang Ceramic Corporation Limited B763 Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd. B957 Gemmi (Shantou) Industrial Co., Ltd. B958 Jing He Ceramics Co., Ltd B959 Fujian Dehua Huamao Ceramics Co., Ltd C303 Fujian Dehua Jiawei Ceramics Co., Ltd C304 Fujian Dehua New Qili Arts Co., Ltd C305 Quanzhou Dehua Hengfeng Ceramics Co., Ltd C306 Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd C485 ALLEGATO 2 Dichiarazione del fabbricante per la vendita diretta all’esportazione Una dichiarazione firmata da un responsabile del fabbricante, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all’articolo 1, paragrafo 6, lettera a): 1) nome e funzione del responsabile del fabbricante; 2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume in kg) di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»; 3) data e firma. ALLEGATO 3 Dichiarazione del fabbricante per la vendita indiretta all’esportazione Una dichiarazione del fabbricante cinese, firmata da un responsabile del fabbricante che rilascia la fattura per questa transazione all’operatore commerciale, redatta secondo il seguente modello, deve figurare sulla fattura commerciale di cui all’articolo 1, paragrafo 6, lettera b), rilasciata dal fabbricante all’operatore commerciale: 1) nome e funzione del responsabile del fabbricante; 2) la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume in kg) di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica venduto all’operatore commerciale (nome dell’operatore commerciale) (paese dell’operatore commerciale) e oggetto della presente fattura è stato fabbricato dalla nostra società (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara inoltre che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»; 3) data e firma.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Regolamento UE 2131/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Regolamento UE 0913/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/913 della Commissione, del 4 maggio 2026, c…
Legge 63/2026
Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi del…
Regolamento UE 0916/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/916 della Commissione, del 27 aprile 2026, …
Regolamento UE 0888/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/888 della Commissione, del 20 aprile 2026, …
Regolamento UE 0822/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/822 della Commissione, del 14 aprile 2026, …
Regolamento UE 0831/2026
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/831 della Commissione, del 14 aprile 2026, …

Altre normative del 2019

Chiarimenti sulla cessione a terzi dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione d… Risoluzione AdE 34 Cessione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte … Interpello AdE 34 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio – Codice della crisi di impres… Interpello AdE 14 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati detenuti trami… Risoluzione AdE 124