Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 2163/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

Pubblicato: 17/12/2019 In vigore dal: 17/12/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2163 della Commissione del 17 dicembre 2019 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2163 of 17 December 2019 fixing the trigger volumes for the years 2020 and 2021 for the purposes of possible application of additional import duties on certain fruit and vegetables

Testo normativo

18.12.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/58 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2163 DELLA COMMISSIONE del 17 dicembre 2019 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2020 e 2021 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ( 1 ) del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b), considerando quanto segue: (1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ( 2 ) stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. (1) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2016, 2017 e 2018 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2020 e 2021. (2) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1 o gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1 o gennaio 2020, e che, pertanto, entri in vigore il prima possibile, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per gli anni 2020 e 2021, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020. Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2021. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2019 Per la Commissione La president Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ( GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57 ). ALLEGATO Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Numero d'ordine Codice NC Designazione dei prodotti Periodo di applicazione Volume limite (in t) 2020 2021 78.0020 0702 00 00 Pomodori Dal 1 o giugno al 30 settembre 54 848 78.0015 Dal 1 o ottobre al 31 maggio 578 315 78.0065 0707 00 05 Cetrioli Dal 1 o maggio al 31 ottobre 62 171 78.0075 Dal 1 o novembre al 30 aprile 48 583 78.0085 0709 91 00 Carciofi Dal 1 o novembre al 30 giugno 8 244 78.0100 0709 93 10 Zucchine Dal 1 o gennaio al 31 dicembre 94 081 78.0110 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 Arance Dal 1 o dicembre al 31 maggio 466 660 78.0120 0805 22 00 Clementine Dal 1 o novembre alla fine di febbraio 241 919 78.0130 0805 21 0805 29 00 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi Dal 1 o novembre alla fine di febbraio 96 897 78.0160 0805 50 10 Limoni Dal 1 o gennaio al 31 maggio 351 591 78.0155 Dal 1 o giugno al 31 dicembre 621 073 78.0170 0806 10 10 Uve da tavola Dal 16 luglio al 16 novembre 214 307 78.0175 0808 10 80 Mele Dal 1 o gennaio al 31 agosto 595 028 78.0180 Dal 1 o settembre al 31 dicembre 1 154 623 78.0220 0808 30 90 Pere Dal 1 o gennaio al 30 aprile 141 496 78.0235 Dal 1 o luglio al 31 dicembre 106 940 78.0250 0809 10 00 Albicocche Dal 1 o giugno al 31 luglio 7 166 78.0265 0809 29 00 Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide Dal 16 maggio al 15 agosto 104 573 78.0270 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci Dal 16 giugno al 30 settembre 3 482 78.0280 0809 40 05 Prugne Dal 16 giugno al 30 settembre 204 681

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