Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 2180/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragraf

Pubblicato: 16/10/2023 In vigore dal: 16/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2180 della Commissione, del 16 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2180 of 16 October 2023 amending Implementing Regulation (EU) 2021/607 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of citric acid originating in the People’s Republic of China as extended to imports of citric acid consigned from Malaysia, whether declared as originating in Malaysia or not, following a new exporter review pursuant to Article 11(4) of Regulation (EU) 

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2180 17.10.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2180 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 4, considerando quanto segue: 1. MISURE IN VIGORE (1) Con il regolamento (CE) n. 1193/2008 ( 2 ) il Consiglio ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese («RPC», «Cina» o «paese interessato») («misure iniziali»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata l’«inchiesta iniziale». Le misure hanno assunto la forma di un dazio ad valorem compreso tra il 6,6 % e il 42,7 %. (2) Con la decisione 2008/899/CE ( 3 ) la Commissione europea («Commissione») ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da sei produttori esportatori cinesi (compreso un gruppo di produttori esportatori) di concerto con la Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici («CCCMC»). (3) Con la decisione 2012/501/UE ( 4 ) la Commissione ha revocato l’impegno offerto da un produttore esportatore, ossia Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. («Laiwu Taihe»). (4) Con il regolamento (UE) 2015/82 ( 5 ) la Commissione ha prorogato per un periodo di cinque anni le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza. (5) Con il regolamento (UE) 2016/32 ( 6 ) la Commissione ha esteso le misure antidumping applicabili alle importazioni di acido citrico originario della Cina alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia. (6) Con il regolamento (UE) 2016/704 ( 7 ) la Commissione ha revocato gli impegni da parte di altri due produttori esportatori cinesi per via di violazioni degli impegni. (7) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 ( 8 ) la Commissione ha prorogato le misure antidumping definitive applicabili alle importazioni di acido citrico originario della RPC per un periodo di cinque anni in seguito a un riesame in previsione della scadenza («precedente riesame in previsione della scadenza»). 2. PROCEDIMENTO IN CORSO 2.1. Domanda di riesame relativo a un nuovo esportatore (8) Il 17 maggio 2022 la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Seven Star Lemon Technology co., Ltd. («richiedente»), un produttore esportatore di acido citrico della RPC. (9) Il richiedente sosteneva di non avere esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ossia tra il 1 o luglio 2006 e il 30 giugno 2007. (10) Il richiedente affermava inoltre di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame nei confronti dei quali erano state istituite le summenzionate misure antidumping. (11) Il richiedente sosteneva altresì di avere iniziato ad esportare il prodotto in esame nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, ossia a partire dal giugno 2021. 2.2. Apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore (12) La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dal richiedente e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. (13) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame relativo a un nuovo esportatore, il 30 gennaio 2023 con il regolamento (UE) 2023/185 ( 9 ) («regolamento di apertura») la Commissione ha avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 in relazione al richiedente. (14) A norma del regolamento (UE) 2023/185 il dazio antidumping sull’acido citrico, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/607, è stato abrogato per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nell’Unione dal richiedente. Contemporaneamente, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è stato chiesto alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare tali importazioni. 2.3. Prodotto oggetto del riesame e prodotto in esame (15) Il prodotto oggetto del riesame è costituito dall’acido citrico e dal citrato trisodico biidrato. (16) Il prodotto in esame nell’ambito della presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina, attualmente classificato con i codici NC 2918 14 00 ed ex 2918 15 00 (codici TARIC 2918150011 e 2918150019). 2.4. Parti interessate (17) La Commissione ha informato l’industria dell’Unione, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore in merito all’apertura del riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di essere sentite. (18) La Commissione ha inviato al richiedente un questionario antidumping e ha ricevuto una risposta entro il termine stabilito. (19) La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione dello status di nuovo esportatore e del dumping e ha effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente nella RPC. (20) Due produttori dell’Unione, N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG, si sono registrati come parti interessate e hanno trasmesso osservazioni. (21) Il 7 giugno 2023 si è svolta un’audizione con il produttore dell’Unione N.V. Citrique Belge SA. 2.5. Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame (22) L’inchiesta di riesame relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame»). 2.6. Divulgazione delle informazioni (23) Il 3 agosto 2023 la Commissione ha informato le parti interessate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali si è inteso istituire un dazio antidumping del 31,5 % sulle importazioni del prodotto in esame provenienti dal richiedente e modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. (24) La Commissione ha ricevuto osservazioni dal richiedente e dai due produttori dell’Unione citati al considerando 20. (25) A seguito della divulgazione finale delle informazioni, alle parti interessate è stata concessa la possibilità di essere sentite. Non è stata chiesta alcuna audizione. 3. RISULTATI DELL’INCHIESTA 3.1. Qualifica di «nuovo esportatore» (26) L’inchiesta ha confermato che la società non aveva esportato il prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta iniziale e che le sue esportazioni nell’Unione erano iniziate dopo tale periodo. (27) La società ha inoltre potuto dimostrare di non essere collegata, né direttamente né indirettamente, a nessuno dei produttori esportatori cinesi soggetti alle misure antidumping in vigore per quanto riguarda il prodotto in esame. (28) È quindi confermato che la società dovrebbe essere considerata un «nuovo esportatore» ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che per tale società è dunque opportuno determinare un margine di dumping individuale. 3.2. Dumping 3.2.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di acido citrico originario della RPC (29) Nel contesto del precedente riesame in previsione della scadenza, la Commissione è giunta alla conclusione che i prezzi e i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non erano il risultato delle forze del libero mercato, in quanto erano influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. Su tale base la Commissione ha concluso che non era opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. (30) Il 15 giugno 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali materie prime, energia e lavoro, impiegati nella produzione di acido citrico. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha affermato che avrebbe utilizzato la Colombia come paese rappresentativo, a seguito della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito alla scelta del paese rappresentativo. 3.2.2. Valore normale (31) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (32) Tuttavia, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « [q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni » e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » sono di seguito denominate «SGAV»). (33) Come spiegato ulteriormente in appresso, nella presente inchiesta la Commissione ha concluso che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in linea con il precedente riesame in previsione della scadenza, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.2.1. Esistenza di distorsioni significative 3.2.2.1.1.   Introduzione (34) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (35) In conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, la valutazione della sussistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), tiene conto, tra l’altro, dell’elenco non tassativo dei fattori di cui alla disposizione precedente. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento alla possibile incidenza di uno o più di questi fattori sui prezzi e sui costi nel paese esportatore del prodotto oggetto del riesame. In effetti, dato che tale elenco non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori ai fini della constatazione di distorsioni significative. Inoltre le stesse circostanze di fatto possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più dei fattori indicati nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni significative può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (36) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base prevede che « [s]e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore ». (37) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla Cina (di seguito «la relazione» o «la relazione sulla Cina») ( 10 ) , che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). Le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. La relazione è stata inclusa nel fascicolo dell’inchiesta nella fase di apertura. (38) Il governo della Cina («governo della RPC») non ha presentato osservazioni né fornito prove per sostenere o confutare gli elementi di prova di cui al fascicolo relativo al presente caso, compresa la relazione, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al presente caso. 3.2.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono sui prezzi e sui costi del mercato interno della Cina (39) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Questo concetto è sancito dalla costituzione cinese e definisce la governance economica della Cina. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, che appartengono dunque all’intera popolazione e alla collettività dei lavoratori». L’economia di Stato è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato di «garantirne il consolidamento e la crescita» ( 11 ) . Di conseguenza, l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo in cui si trova la Cina e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 12 ) . (40) Inoltre, secondo il diritto cinese, l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese avvenuta nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della Costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: « [il] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese », è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l’]aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese ( 13 ) . » Ciò illustra il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui il governo esercita il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (41) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 14 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (42) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, l’orientamento dell’economia cinese è governato da un complesso sistema di pianificazione industriale che interessa tutte le attività economiche del paese. Complessivamente, questi piani riguardano un insieme completo e complesso di settori e di politiche trasversali e sono presenti a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono ancora obiettivi espliciti in termini di produzione, che rappresentavano una caratteristica costante nei precedenti cicli di pianificazione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi competenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso, di conseguenza, ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità stabilite nei piani (cfr. anche il punto 3.2.2.1.5) ( 15 ) . (43) In secondo luogo, a livello di assegnazione di risorse finanziarie, il sistema finanziario cinese è dominato dalle banche commerciali statali. Nel definire e attuare la loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.2.2.1.8) ( 16 ) . Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati del private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario, diverse dal settore bancario, presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì è volto a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 17 ) . (44) In terzo luogo, a livello di contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono varie forme. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 18 ) . Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 19 ) . (45) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in linea con i principi di mercato ( 20 ) . 3.2.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione. (46) In Cina le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. (47) Il governo della RPC e il PCC mantengono strutture che ne assicurano la continua influenza sulle imprese e, in particolare, su quelle di proprietà dello Stato. Lo Stato (e per molti aspetti anche il PCC) non solo formula le politiche economiche generali e ne supervisiona attivamente l’attuazione da parte delle singole imprese di sua proprietà, ma rivendica anche i propri diritti a partecipare al processo decisionale operativo delle stesse. Ciò avviene in genere mediante la rotazione dei quadri tra autorità governative e imprese di proprietà dello Stato, la presenza di membri del partito negli organi esecutivi di tali imprese e di cellule del partito nelle società (cfr. anche il punto 3.2.2.1.4), nonché mediante la definizione della struttura societaria del settore delle imprese di proprietà dello Stato ( 21 ) . In cambio, le imprese di proprietà dello Stato godono di uno status particolare nel quadro dell’economia cinese, il che implica una serie di benefici economici, in particolare la protezione dalla concorrenza e l’accesso preferenziale ai pertinenti fattori produttivi, tra cui i finanziamenti ( 22 ) . Gli elementi che indicano l’esistenza di un controllo del governo sulle imprese nel settore dell’acido citrico sono ulteriormente illustrati al punto 3.2.2.1.4. (48) Nello specifico, nel settore dell’acido citrico è evidente un certo livello di proprietà del governo della RPC. Dall’inchiesta è emerso che uno dei maggiori esportatori di acido citrico, COFCO, fa parte del gruppo COFCO, un’impresa di proprietà dello Stato controllata dalla SASAC ( 23 ) . Gli altri due maggiori esportatori di acido citrico, Seven Star Lemon Technology Co. Ltd. ( 24 ) e Weifang Ensign Co. Ltd. ( 25 ) , sono società private che però hanno stretti legami con lo Stato. Un articolo pubblicato sul sito web dell’amministrazione distrettuale di Yishui conferma ad esempio il sostegno finanziario e normativo fornito dall’amministrazione distrettuale a Seven Star Lemon Technology ( 26 ) . Inoltre Weifang Ensign è stata trasformata in una «impresa fondamentale» dalle due associazioni di settore, China Light Industry Federation e China Bio Fermentation Industry Association, ed è stata così coinvolta nel processo decisionale delle associazioni di settore, che sono soggette all’orientamento strategico dello Stato (cfr. considerando 57) ( 27 ) . (49) Inoltre, dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private ( 28 ) , con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, dato che le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme nella RPC. (50) Ciò è evidente anche a livello della China Starch Industry Association ( 29 ) e della China Biotech Fermentation Industry Association ( 30 ) . A norma dell’articolo 3 dello statuto, entrambe le organizzazioni «[aderiscono] alla leadership generale del partito comunista cinese. Conformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, [istituiscono] un’organizzazione del partito comunista cinese, [svolgono] le attività del partito e [garantiscono] le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito […]» ( 31 ) ( 32 ) . Lo statuto di China Biotech Fermentation Industry Association precisa ulteriormente quanto segue: « L’associazione accetta l’orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, da parte dei soggetti responsabili dell’edificazione del partito e da parte dei servizi amministrativi competenti per la gestione industriale » ( 33 ) . L’articolo 3 dello statuto di China Petrochemical and Chemical Industry Association, un’altra importante associazione nel settore dell’acido citrico, di fatto precisa ulteriormente che « [c]onformemente alle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, l’Associazione istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito […]», a riprova del controllo e della supervisione strategica del PCC sulle associazioni di settore ( 34 ) . 3.2.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (51) Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di Stato e altri strumenti, il governo della RPC può interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà ( 35 ) , dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario cinese, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella Costituzione del PCC ( 36 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016, tuttavia, il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC ha esercitato pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 37 ) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 38 ) . Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori di acido citrico e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (52) Dall’inchiesta è emerso che nel settore dell’acido citrico i legami tra il PCC e l’alta dirigenza sono tuttora presenti. L’amministratore delegato di COFCO Biotech ( 39 ) e il presidente del consiglio di amministrazione di COFCO detengono entrambi posizioni nelle sezioni di partito delle società, ricoprendo rispettivamente l’incarico di vicesegretario del comitato di partito ( 40 ) e di segretario dell’organizzazione del partito ( 41 ) . Inoltre la relazione annuale di COFCO delinea concretamente le attività di edificazione del partito che devono essere svolte nella società: « Aderire alla leadership del partito e rafforzare la leadership delle attività di edificazione del partito sullo sviluppo dell’impresa. Continuare a seguire l’orientamento del pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per la nuova era, approfondire il sistema di responsabilità riguardante l’attività di edificazione del partito e applicare in maniera globale e rigorosa le principali responsabilità del partito; integrare l’innovazione nella gestione d’impresa e perseguire risultati concreti nella promozione dello sviluppo commerciale, continuando al contempo a consolidare e migliorare la qualità delle attività di edificazione del partito » ( 42 ) . (53) Inoltre in un articolo apparso sul sito web di Weifang Ensign sono delineate le attività di edificazione del partito per « commemorare il novantanovesimo anniversario della fondazione del partito, rafforzare l’apprendimento e l’educazione dei membri del partito nella società secondo lo spirito del partito e coinvolgere più efficacemente membri esemplari del partito nella leadership » ( 43 ) . (54) L’ingerenza del PCC nei prezzi è osservabile anche attraverso la China Petrochemical and Chemical Industry Federation, che in una commissione speciale ha precisato il suo ruolo: « Guidare e regolamentare lo sviluppo del mercato e del settore. Mantenere una concorrenza equa sul mercato, assistere il governo per regolamentare i comportamenti sul mercato, ad esempio prezzi e piattaforme di contrattazione, rafforzare l’autodisciplina delle imprese e fornire servizi di consulenza per il sano sviluppo delle imprese » ( 44 ) . (55) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 45 ) . Di conseguenza la presenza dello Stato nelle imprese, ivi comprese quelle di proprietà dello Stato, operanti nel settore dell’acido citrico e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi. 3.2.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (56) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali le amministrazioni centrali e locali devono concentrarsi. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione in Cina fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate verso settori designati dal governo come strategici o altrimenti politicamente importanti ( 46 ) . (57) Sebbene in Cina l’industria dell’acido citrico non sia, di per sé, un’industria fondamentale, le materie prime impiegate nella produzione di acido citrico in Cina sono soggette a una rigorosa regolamentazione. La principale materia prima, il granturco, è oggetto di intensa regolamentazione. (58) La Cina possiede ingenti scorte di granturco che permettono al governo, mediante l’acquisto o la vendita di grandi quantitativi di granturco sul mercato, di elevare o diminuire artificiosamente i prezzi di questo prodotto di base. Il 14° piano quinquennale di China Starch Industry Association indica ad esempio che « [l]a produzione di amido di granturco e dei prodotti soggetti a trasformazione profonda presenta gravi sovraccapacità » e aggiunge che « a causa del continuo aumento di nuove capacità produttive, i problemi di sovraccapacità nella trasformazione dell’amido di granturco e la scarsa offerta di materie prime diventeranno progressivamente più evidenti » ( 47 ) . (59) Sebbene abbia iniziato ad affrontare il problema delle eccessive riserve di granturco nel 2016, la Cina detiene tuttora scorte molto consistenti che hanno un effetto distorsivo sui prezzi ( 48 ) . Inoltre il governo controlla i vari aspetti dell’intera catena del valore del granturco a tutti i livelli del processo di elaborazione delle politiche, come si può evincere ad esempio dall’esame dei vari piani quinquennali che menzionano il granturco e i prodotti correlati. Il 14° piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali 2021-2025 indica tra l’altro di « migliorare le politiche di sostegno alla produzione cerealicola . Stabilizzare le sovvenzioni a favore dei produttori di cereali, migliorare la politica del prezzo minimo di acquisto per il riso e il frumento e la politica di sovvenzioni per i produttori di granturco e soia; migliorare il sistema della politica di sostegno per le principali contee produttrici di cereali [e] estendere la superficie coltivata a granturco in zone vantaggiose » ( 49 ) . (60) Il 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle coltivazioni a livello nazionale specifica ulteriormente quanto segue: « Durante il periodo del ‘14° piano quinquennale’, [la Cina] valuterà un potenziale ampliamento, aumenterà la capacità produttiva, ottimizzerà la struttura, promuoverà lo sviluppo diversificato e migliorerà le capacità in termini di sicurezza dell’approvvigionamento. Entro il 2025 la superficie coltivata raggiungerà oltre 630 milioni di mu [42 milioni di ettari], aumenterà la produzione a più di 530 miliardi di jin [265 milioni di tonnellate] e cercherà di raggiungere i 555 miliardi di jin [277,5 milioni di tonnellate] ». La Cina provvederà inoltre a « migliorare il meccanismo di garanzia degli investimenti per il settore delle coltivazioni […] migliorare le sovvenzioni a favore dei produttori di granturco e soia […] migliorare il sistema della politica di sostegno per le principali contee produttrici di cereali (olio) e migliorare il meccanismo di compensazione degli interessi per le principali zone cerealicole [nonché a] estendere la copertura assicurativa di tutti i costi delle colture alimentari e dei redditi derivanti dalle attività colturali » ( 50 ) . (61) Il 14° piano quinquennale sullo sviluppo della bioeconomia delinea un approccio più ampio per « creare capacità scientifiche e tecnologiche strategiche nel settore della biotecnologia a livello nazionale, migliorare il meccanismo di ricerca scientifica in materia di biotecnologia, accelerare l’eliminazione delle strozzature nello sviluppo della bioeconomia, raggiungere l’autosufficienza e l’affermazione nel campo della scienza e della tecnologia e migliorare la sicurezza e la stabilità del settore e della catena di approvvigionamento » ( 51 ) . Il piano quinquennale indica inoltre di « rafforzare la posizione dei principali portatori di interessi nel campo dell’innovazione a livello societario. Coinvolgere le principali imprese nel settore biologico, guidare le grandi imprese affinché si aprano e condividano risorse quali l’innovazione tecnologica, la catena di approvvigionamento e i servizi finanziari con la filiera dell’industria a monte e a valle e promuovere l’integrazione e l’innovazione con le piccole e medie imprese. Concentrarsi sui settori principali con un’influenza ampia e su vasta scala quali la biomedicina, la bioagricoltura e la bioproduzione e incoraggiare le imprese bioinnovative a sviluppare ulteriormente sottosettori, a coltivare i propri vantaggi di sviluppo e a promuoverli per trasformarsi in singoli ‘campionì competitivi a livello mondiale » ( 52 ) . (62) Il parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dell’industria chimica e petrolchimica durante il periodo del 14° piano quinquennale esorta gli operatori economici a « sviluppare attivamente l’industria biochimica, incoraggiare lo sviluppo di enzimi necessari per l’utilizzo della biomassa e la bioraffinazione sulla base di risorse biologiche » ( 53 ) . (63) A livello provinciale, il 14° piano quinquennale della provincia di Hebei sulle industrie strategiche ed emergenti indica quando segue: « Accelerare il ritmo dell’innovazione e dello sviluppo della bioindustria […] sviluppare vigorosamente i settori della fermentazione biologica, dei prodotti a base biologica e dei prodotti biologici specifici, nonché promuovere l’applicazione integrata della biotecnologia nei settori della medicina, dell’industria chimica, dei materiali, della trasformazione profonda dei prodotti alimentari e delle nuove energie. Consolidare e migliorare i vantaggi degli amminoacidi, degli zuccheri di fecola, dei preparati enzimatici, delle vitamine e di altri prodotti e sviluppare nuovi materiali biologici quali le fibre a base biologica, le sostanze biochimiche, la bioplastica e la gomma a base biologica » ( 54 ) . (64) A livello di specifiche società si osservano inoltre misure che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali. Ad esempio COFCO ha ricevuto un sostegno sul piano normativo attraverso il comune di Yushu, che ha anche dichiarato di concentrarsi sulla costruzione di parchi industriali biochimici a livello provinciale, per lo sviluppo di progetti specifici di COFCO ( 55 ) . La società ha inoltre beneficiato di un sostegno finanziario da parte dello Stato che è ammontato a 56,9 milioni di RMB nel 2022 e a 17,7 milioni di RMB nel 2021 ( 56 ) . Tale coinvolgimento del governo nell’intera catena del valore produce un effetto distorsivo quantomeno potenziale sui prezzi. (65) In sintesi, il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori industriali incentivati, tra i quali la produzione di granturco, che è la principale materia prima utilizzata nella produzione dell’acido citrico. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. 3.2.2.1.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (66) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali la corretta regolarizzazione di crediti e debiti e la tutela di diritti e interessi legittimi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla Cina, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato mantiene inoltre un ruolo forte e attivo nelle procedure di insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento ( 57 ) . (67) Le carenze del sistema dei diritti di proprietà sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti d’uso dei terreni in Cina ( 58 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato cinese (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato). La loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti d’uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 59 ) . Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 60 ) . (68) La Commissione ha concluso in via preliminare che il diritto fallimentare, societario e patrimoniale cinese non funzionano correttamente, con conseguenti distorsioni prodotte dal mantenimento in attività di imprese insolventi e dalle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni in Cina. Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori di acido citrico sono soggetti a dette normative e dunque alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata delle norme. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (69) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore dell’acido citrico, anche in relazione al prodotto oggetto del riesame. 3.2.2.1.7.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (70) In Cina non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti di organizzazione collettiva dei lavoratori e dei datori di lavoro sono ostacolati. La Cina non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO»), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva ( 61 ) . Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 62 ) . La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Il risultato è che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 63 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali in Cina. (71) Non sono stati presentati elementi di prova a sostegno del fatto che il settore dell’acido citrico non sia soggetto al sistema di diritto del lavoro cinese sopra descritto. Il settore dell’acido citrico subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (nella produzione del prodotto oggetto del riesame o rispetto alla principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale in Cina). 3.2.2.1.8.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato. (72) L’accesso al capitale per gli attori societari in Cina è soggetto a varie distorsioni. (73) In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 64 ) che, nel concedere l’accesso ai finanziamenti, prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche rimangono collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 65 ) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 66 ) . A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ( 67 ) . (74) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, gli elementi di prova inconfutabili, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale, suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (75) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione del rischio è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ( 68 ) . (76) A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori promossi dal governo o comunque ritenuti importanti ( 69 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali fondamentali; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori del mercato. (77) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla recente crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (78) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni indotte dal governo. In effetti, la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresenta ancora il 45 % di tutti i prestiti e il ricorso al credito mirato sembra essersi intensificato, dato che tale percentuale è notevolmente aumentata dal 2015 nonostante il peggioramento delle condizioni economiche. Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi eccessivamente bassi (underpricing) e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (79) La crescita complessiva del credito in Cina indica un peggioramento dell’efficienza dell’assegnazione del capitale senza alcun segnale di stretta creditizia, che invece ci si aspetterebbe in un mercato esente da distorsioni. Ne consegue che i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente negli ultimi anni. Di fronte a una situazione di crescente debito a rischio, il governo della RPC ha scelto di evitare le insolvenze. Le emissioni di crediti inesigibili sono state quindi gestite spostando il debito e creando cosiddette società «zombie», oppure trasferendo la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (80) In sostanza, malgrado le recenti misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese in Cina è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. (81) Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che il settore dell’acido citrico e/o i fornitori operanti in tale settore siano esenti dal suddetto intervento pubblico nel sistema finanziario. Pertanto il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta gravi ripercussioni a tutti i livelli delle condizioni di mercato. 3.2.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte (82) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Gli elementi di prova disponibili dimostrano che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.2.2.1.1 a 3.2.2.1.5 e alla parte A della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi di cui ai punti da 3.2.2.1.6 a 3.2.2.1.8 e alla parte B della relazione. (83) La Commissione rammenta che per produrre acido citrico è necessaria una vasta gamma di fattori produttivi, tra cui granturco, patate dolci essiccate, acido solforico, acido cloridrico, carbone ecc. Dagli elementi di prova presenti nel fascicolo emerge che la maggior parte dei produttori esportatori inclusi nel campione ha acquistato tutti i fattori produttivi in Cina e che i fattori produttivi importati, per i produttori esportatori che ne acquistano alcuni all’estero, rappresentano una quota trascurabile. Quando i produttori di acido citrico acquistano o appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario. Inoltre sono soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (84) Di conseguenza, non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dell’acido citrico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la Cina. Ciò significa, ad esempio, che qualunque fattore produttivo che è stato prodotto in Cina, anche se combina una serie di fattori produttivi, è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova indicanti il contrario. (85) Nella sua comunicazione successiva alla divulgazione finale delle informazioni il richiedente ha presentato una serie di osservazioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. In primo luogo ha sostenuto che la Commissione ha basato le sue conclusioni su riferimenti obsoleti. Secondo il richiedente ciò è dovuto al fatto che: i) la relazione era obsoleta e non obiettiva, dato che negli ultimi anni si sono osservati cambiamenti significativi nell’economia mondiale e che pertanto è inopportuno trarre conclusioni sulla base di risultanze che non rispecchiano la situazione attuale; ii) la Commissione non ha chiarito il nesso tra la relazione e il settore dell’acido citrico, considerato che l’ambito della relazione è molto più vasto e comprende vari altri settori. (86) In secondo luogo il richiedente ha ritenuto che l’argomentazione della Commissione non consenta di concludere che sussistano distorsioni significative in Cina. Secondo il richiedente la Commissione non è riuscita a dimostrare l’effettiva esistenza di un intervento pubblico e/o il suo effetto distorsivo sul prezzo e sul costo di produzione del prodotto oggetto del riesame. A tale proposito i) il richiedente ha richiamato il ragionamento dell’organo d’appello nella controversia USA – Misure compensative (Cina) , secondo cui l’esistenza di una distorsione del prezzo derivante da un intervento pubblico deve essere stabilita e adeguatamente illustrata e la determinazione deve avvenire caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche del mercato in esame ; ii) il richiedente ha ritenuto che la Commissione abbia frainteso la natura del (14°) piano quinquennale che, secondo il richiedente, dovrebbe essere interpretato come un mero documento di orientamento non integrato da strumenti nazionali obbligatori o sanzioni per i produttori che non si conformino ai suoi obiettivi; iii) il richiedente ha asserito che la Commissione ha anche frainteso la posizione e il potere dell’organizzazione del PCC nella gestione quotidiana di un’impresa, in quanto l’organizzazione del PCC non svolge un ruolo nei processi decisionali anche se può esistere una sovrapposizione tra i suoi membri e i membri del consiglio di amministrazione. (87) Per quanto riguarda la prima argomentazione, la Commissione ha innanzitutto sottolineato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dal governo della RPC, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi e altre fonti affidabili indipendenti. Sebbene di fatto la relazione sia stata pubblicata nel 2017, la Commissione ha rilevato che, a prescindere da presunti mutamenti nell’economia mondiale, gli assiomi fondamentali dell’economia cinese, quali il paradigma dell’economia di mercato socialista, il sistema di pianificazione o la leadership del PCC sull’economia, sono rimasti invariati dalla pubblicazione della relazione. Gli elementi di prova contenuti nella relazione rimangono ampiamente validi e in ogni caso sono stati integrati da ulteriori elementi di prova nel corso della presente inchiesta, come indicato ai considerando 48, 50, da 52 a 54 e da 58 a 64 e come riconosciuto peraltro dal richiedente al punto 13 delle sue osservazioni. Alla luce di quanto sopra, l’argomentazione del richiedente secondo cui la Commissione starebbe traendo conclusioni sulla base di elementi di prova che non rispecchiano la situazione attuale è infondata. La Commissione ha inoltre rammentato che la constatazione della presenza di distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base non è subordinata all’esistenza della relazione, e tanto meno al suo ambito in termini di settori che vi rientrano. La Commissione ha dimostrato non soltanto l’entità delle distorsioni significative nell’economia cinese in generale (cfr. in particolare i punti 3.2.2.1.2 e 3.2.2.1.9) ma anche il loro rapporto diretto con il settore del prodotto oggetto del riesame (cfr. in particolare i punti da 3.2.2.1.3 a 3.2.2.1.8). Di conseguenza l’argomentazione del richiedente non può essere accolta. (88) Per quanto riguarda la seconda argomentazione del richiedente, la Commissione ha espresso disaccordo. In primo luogo il riferimento del richiedente alla controversia USA – Misure compensative (Cina) è fuori luogo , in quanto tale controversia riguardava non l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (che è la base giuridica pertinente per la determinazione del valore normale nella presente inchiesta) bensì l’interpretazione dell’accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative dell’OMC. Inoltre la Commissione ha ricordato che il sistema di pianificazione nell’economia cinese va ben oltre il 14° piano quinquennale. Di fatto l’intera economia è soggetta a una complessa rete di piani quinquennali, che orientano le decisioni delle autorità pubbliche a tutti i livelli, come già illustrato al considerando 42. La Commissione ritiene inoltre che i piani quinquennali siano documenti vincolanti, come si evince dalle sezioni sull’attuazione ivi contenute. Ad esempio il 14° piano quinquennale contiene una sezione sul « miglioramento del meccanismo di attuazione della pianificazione » in cui è precisato quanto segue: « [p]er quanto riguarda gli indicatori vincolanti, i principali progetti di ingegneria e le attività in materia di servizi pubblici, protezione ambientale, sicurezza e altri ambiti indicati nel presente piano, occorre chiarire le responsabilità e programmare i requisiti, assegnare le risorse pubbliche, guidare e controllare le risorse sociali e garantire il completamento come previsto. Per quanto riguarda gli indicatori attesi e le attività negli ambiti dello sviluppo industriale e dell’adeguamento strutturale indicati nel presente piano, occorre basarsi principalmente sul ruolo degli operatori di mercato per conseguire tali risultati. Le amministrazioni a tutti i livelli devono creare un ambiente favorevole in termini politici, istituzionali e giuridici ». Analogamente il 14° piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali 2021-2025 (cfr. considerando 59) definisce nella sezione 5 vari meccanismi di attuazione di follow-up, che collegano l’attuazione del piano al sostegno fornito dalle autorità per altre politiche. Inoltre con riferimento al ruolo del PCC la Commissione ha ribadito la propria posizione illustrata ai considerando 49 e 50. In particolare per quanto concerne gli Orientamenti per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era la Commissione ha ricordato che la relativa sezione II.4 recita: « [o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo ». A sua volta la sezione III.6 recita: « [o]ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri ». La Commissione ritiene sia altrettanto difficile seguire l’argomentazione del richiedente secondo cui, nonostante le sovrapposizioni tra i membri del consiglio di amministrazione e i membri dell’organizzazione del PCC, un’impresa non sarebbe soggetta all’orientamento strategico e al controllo statale, dato che il richiedente non ha tentato di confutare in altro modo le risultanze della Commissione, in particolare quelle di cui ai considerando 50 e da 52 a 54. Alla luce di quanto sopra la Commissione ha respinto tale argomentazione. 3.2.2.1.10.   Conclusioni (89) Dall’analisi esposta ai punti da 3.2.2.1.2 a 3.2.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento cinese nell’economia interna in generale e nel settore dell’acido citrico (compreso il prodotto oggetto del riesame) è emerso che i prezzi e i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, poiché sono influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che, nel caso di specie, non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per stabilire il valore normale. (90) La Commissione ha pertanto provveduto al calcolo del valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come discusso al punto successivo. 3.2.2.2. Paese rappresentativo 3.2.2.2.1.   Osservazioni generali (91) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha utilizzato paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC in base alla banca dati della Banca mondiale ( 70 ) ; — la produzione del prodotto oggetto del riesame in quel paese ( 71 ) ; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi sia più di un paese rappresentativo possibile, la preferenza dovrebbe essere accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (92) Come spiegato al considerando 30, il 15 giugno 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. 3.2.2.2.2.   Livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC (93) Nella nota la Commissione ha fatto riferimento al precedente riesame in previsione della scadenza, che aveva individuato la Colombia, il Brasile e la Thailandia come paesi con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC secondo la Banca mondiale, che li classifica cioè come paesi a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo, dove è noto che avviene la produzione del prodotto oggetto del riesame. (94) Per quanto riguarda la Thailandia, nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione aveva concluso che tale paese non sarebbe stato un paese rappresentativo appropriato. Ciò era dovuto al fatto che i produttori del prodotto oggetto del riesame erano in perdita e/o erano società controllate di imprese cinesi e che esistevano restrizioni all’esportazione (obblighi di licenza per l’esportazione) di taluni fattori produttivi. Inoltre le società produttrici del prodotto oggetto del riesame non presentavano un congruo livello di SGAV e di profitti. (95) Nel periodo della presente inchiesta di riesame la Commissione ha rilevato che sebbene due dei tre produttori abbiano ripristinato la propria redditività, come si evince dai dati finanziari del 2021, la loro proprietà finale è rimasta invariata, ossia essi risultavano ancora collegati a imprese cinesi. Inoltre le restrizioni all’esportazione individuate non erano state revocate. (96) Per quanto riguarda il Brasile, nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione ha concluso che anche questo paese non sarebbe stato un paese rappresentativo appropriato. Ciò era dovuto al fatto che le importazioni brasiliane di granturco, che è il principale fattore produttivo (rappresenta oltre il 70 % del costo dei fattori di produzione), erano effettuate in quantità limitate rispetto alla produzione interna e a prezzi che si discostavano notevolmente dai prezzi internazionali. Inoltre l’unica società produttrice di acido citrico in Brasile per la quale erano disponibili dati finanziari era un conglomerato produttore di una gamma di prodotti più ampia che aveva registrato una scarsa redditività almeno durante una parte del periodo allora in esame. Per quanto riguarda la Thailandia, esistevano restrizioni all’esportazione (obblighi di licenza per l’esportazione) per taluni fattori produttivi. (97) Nella presente inchiesta la Commissione ha rilevato che, in base alle informazioni ricavate dal Global Trade Atlas («GTA») per il 2022, le importazioni brasiliane di granturco continuano ad essere assai esigue rispetto alla produzione interna ( 72 ) e i prezzi sono tuttora sensibilmente diversi da quelli praticati a livello internazionale. Per quanto riguarda i produttori brasiliani di acido citrico, dopo il 2020 non erano disponibili dati finanziari attendibili. Infine le restrizioni all’esportazione individuate per taluni fattori produttivi non erano state revocate. (98) Per quanto riguarda invece la Colombia, nella precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza le importazioni di granturco risultavano effettuate in quantità rappresentative e a prezzi che erano in linea con i prezzi internazionali. Inoltre sebbene anche il produttore colombiano di acido citrico, Sucroal SA, avesse registrato una redditività bassa o negativa almeno per una parte del periodo oggetto del precedente riesame in previsione della scadenza, la Commissione aveva individuato altre sette società produttrici di prodotti appartenenti a una categoria simile a quella dell’acido citrico, ossia ingredienti per l’industria delle bevande, della pulizia, degli alimenti, della salute e dei prodotti farmaceutici, per le quali erano disponibili dati finanziari attendibili e che presentavano un congruo livello di profitti. Inoltre in Colombia non erano state individuate restrizioni all’importazione pertinenti. Sulla base di quanto precede, nel contesto della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione aveva concluso che la Colombia sarebbe stata il paese rappresentativo appropriato. (99) Nella presente inchiesta la Commissione ha rilevato che, in base alle informazioni ricavate dal GTA per il 2022, le importazioni di granturco in Colombia risultavano effettuate in quantità rappresentative e a prezzi che erano in linea con i prezzi internazionali. Per quanto riguarda Sucroal SA, la sua redditività era diventata positiva soltanto nel 2020 e nel 2021 (gli ultimi due anni per i quali erano disponibili dati finanziari al momento della trasmissione della nota) e solo in misura marginale. (100) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che non siano intervenuti mutamenti significativi delle circostanze tali da condurre a una conclusione diversa nel presente caso per quanto concerne la scelta del paese rappresentativo appropriato. Pertanto la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare la Colombia come paese rappresentativo appropriato e le sette società colombiane produttrici di prodotti appartenenti a una categoria simile a quella dell’acido citrico. (101) Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’adeguatezza della Colombia come paese rappresentativo e delle suddette società come produttori nel paese rappresentativo. (102) Non sono pervenute osservazioni riguardo alla selezione della Colombia come paese rappresentativo appropriato. (103) Per quanto riguarda le società da utilizzare per il calcolo delle SGAV e dei profitti, il richiedente ha sostenuto che la loro gamma di prodotti era troppo ampia e che la Commissione non aveva dimostrato che le SGAV e i profitti di tali società fossero identici a quelli dei produttori di acido citrico. Inoltre le SGAV e/o i profitti di alcune di tali società erano irragionevolmente elevati e pertanto tali società non avrebbero dovuto essere prese in considerazione nel calcolo del valore normale. Pertanto il richiedente ha suggerito di utilizzare i dati dei produttori di acido citrico con una redditività positiva. (104) Dalla pubblicazione della nota, non sono state rese pubblicamente disponibili informazioni finanziarie per il 2022 in relazione ai produttori di acido citrico brasiliani e thailandesi. Tuttavia i dati finanziari per il 2022 sono diventati pubblicamente disponibili per Sucroal SA, il produttore colombiano di acido citrico. In base a tali dati, Sucroal SA si è mantenuta in attivo anche nel 2022, con livelli di redditività che non erano più marginali. Pertanto la Commissione ha ritenuto che i dati di Sucroal SA avrebbero costituito la base più appropriata per stabilire un congruo livello di SGAV e di profitti. Pertanto le argomentazioni formulate in relazione alle SGAV e ai profitti delle società colombiane produttrici di prodotti appartenenti a una categoria simile non erano valide e non sono state trattate. 3.2.2.2.3.   Livello di protezione sociale e ambientale (105) Avendo stabilito, sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, che la Colombia era l’unico paese rappresentativo appropriato disponibile nel presente caso, non è stato necessario svolgere una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base. 3.2.2.2.4.   Conclusioni (106) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Colombia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.2.3. Fonti utilizzate per stabilire costi esenti da distorsioni (107) Nella nota la Commissione ha elencato tutti i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella produzione dell’acido citrico. L’elenco di tali fattori produttivi è stato leggermente modificato durante la visita di verifica in loco. (108) Inoltre nella nota la Commissione ha anche dichiarato che, per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il GTA ( 73 ) per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha poi dichiarato che per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni ( 74 ) e i costi del lavoro e dell’energia elettrica esenti da distorsioni si sarebbe avvalsa rispettivamente delle informazioni provenienti dell’Organizzazione internazionale del lavoro («ILO») e delle tariffe pubbliche di un importante fornitore di energia elettrica ( 75 ) . Per stabilire i costi del vapore esenti da distorsioni la Commissione ha spiegato che avrebbe fatto ricorso alla metodologia proposta dal dipartimento statunitense dell’Energia ( 76 ) , basata sul costo del gas necessario per produrlo, aggiungendo margini adeguati per altri costi di esercizio, le SGAV e i profitti. (109) Inoltre nella nota la Commissione ha dichiarato che per l’acido solforico concentrato era necessaria un’ulteriore analisi al fine di stabilire se fosse opportuno utilizzare i prezzi all’importazione colombiani oppure prezzi, costi o valori di riferimento internazionali esenti da distorsioni alternativi appropriati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (110) Nelle sue osservazioni alla nota, il richiedente ha sostenuto che per quanto riguarda l’acido solforico concentrato le quantità importate in Colombia erano assai esigue e pertanto i prezzi all’importazione in Colombia non erano rappresentativi. Secondo il richiedente, per questa materia prima i prezzi all’importazione brasiliani erano più appropriati per il calcolo del valore normale. (111) Date le quantità esigue importate in Colombia (circa 200 tonnellate contro le 660 000 tonnellate importate in Brasile), la Commissione ha convenuto che i prezzi all’importazione non erano rappresentativi e ha accolto l’argomentazione secondo cui i prezzi all’importazione brasiliani sarebbero stati più appropriati per il calcolo del valore normale, in linea con il precedente riesame in previsione della scadenza. 3.2.2.3.1.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni Fattori produttivi (112) Considerando tutte le informazioni disponibili, ossia le informazioni contenute nella richiesta e le informazioni successivamente trasmesse dal richiedente e da altre parti interessate, nonché le informazioni raccolte e verificate durante le visite di verifica, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. Tabella 1 Fattori produttivi dell’acido citrico Fattore produttivo Codice delle merci in Colombia Valore esente da distorsioni (CNY) Unità di misura Fonte di informazione Materie prime Granturco 1005 90 11 1005 90 12 1005 90 20 2,25 Kg GTA Calcite 2836 50 00 6,29 Kg GTA Acido solforico concentrato 2807 00 10 ( *1 ) 1,74 Kg GTA Soda caustica liquida 2815 12 00 2,67 Kg GTA α-amilasi/ Glucoamilasi 3507 90 90 3507 90 19 3507 90 40 3507 90 13 3507 90 30 3507 90 60 89,40 Kg GTA Carbone attivo 3802 10 00 24,71 Kg GTA Imballaggi - sacchetti di carta 4819 30 10 4819 30 90 4819 40 00 1,04 pezzi GTA Imballaggi - sacchetti di materie plastiche 3923 21 00 3923 29 20 3923 29 90 0,53 pezzi GTA Lavoro Costo del lavoro per ora lavorativa NA 13,99 ora ILO Energia Energia elettrica NA 0,84 kWh Enel Vapore NA 0,37 Kg NA Sottoprodotto Residuo di amido di granturco 2303 10 00 5,36 Kg GTA Materie prime (113) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate all’ingresso dello stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 77 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo avendo concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che le medesime distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo. (114) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dal richiedente per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime, quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del richiedente e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società. Lavoro (115) Per determinare il livello dei salari in Colombia la Commissione si è avvalsa delle statistiche dell’ILO ( 78 ) , Tali statistiche forniscono informazioni sui salari mensili degli addetti nel settore manifatturiero e sul numero medio di ore di lavoro settimanali in Colombia nel periodo dell’inchiesta (anno 2022). (116) Due produttori dell’Unione hanno inoltre sostenuto che i costi del lavoro in Colombia dovrebbero essere adeguati per tenere conto di altri contributi, ad esempio il contributo del 12 % del datore di lavoro al fondo pensione, il contributo dell’8,5 % per l’assicurazione sanitaria, il contributo dell’1-2 % al fondo pensioni di solidarietà e il contributo del 4-9 % per le imposte sui salari. Hanno inoltre sostenuto che si dovrebbe utilizzare il costo medio del lavoro per la categoria «uomini», in quanto quasi tutti gli addetti del settore della produzione biochimica sono uomini. Tali produttori dell’Unione hanno inoltre asserito che l’ammontare dei costi del lavoro utilizzato dovrebbe essere adeguato per tenere conto della produttività, fornendo un confronto della produttività tra Francia e Colombia misurata in termini di valore della produzione oraria. (117) Nel calcolo del costo del lavoro in Colombia la Commissione ha aggiunto il contributo del 12 % al fondo pensione e l’imposta sui rischi professionali del 2,436 % a copertura del rischio derivante da gruppi terzi in virtù dell’attività della società a cui appartiene Sucroal SA ( 79 ) . Il contributo dell’8,5 % per l’assistenza sanitaria e il contributo del 4-9 % per le imposte sui salari si applicano soltanto alle retribuzioni che superano il totale di dieci salari minimi mensili, mentre nel settore manifatturiero le retribuzioni mensili non superano tale soglia. Inoltre il contributo al fondo pensioni di solidarietà è unicamente a carico del dipendente ( 80 ) . Per quanto riguarda l’utilizzo del solo costo medio del lavoro per la categoria «uomini», i produttori dell’Unione non hanno fornito elementi di prova riguardo alla composizione di genere del personale nel settore della produzione biochimica. Infine qualunque adeguamento per tenere conto della produttività non è appropriato ai fini della determinazione dei costi del lavoro esenti da distorsioni, in quanto il parametro di riferimento per il lavoro è calcolato in base al numero di ore lavorative necessarie per produrre un chilogrammo di acido citrico e la produttività del dipendente non incide sul costo del lavoro. Le argomentazioni sono state pertanto respinte. Energia elettrica (118) Per l’energia elettrica la Commissione è ricorsa al prezzo prontamente disponibile di Enel ( 81 ) , il principale fornitore di energia elettrica in Colombia. Questa fonte indica un unico prezzo medio mensile dell’energia elettrica nel corso del 2022. (119) Nelle sue osservazioni alla nota, l’industria dell’Unione ha sostenuto che la tariffa dell’energia elettrica di Enel Colombia applicabile sarebbe la tariffa «Nivel 2» per gli acquirenti industriali, corrispondente a una tensione di 11,4-13,2 kV, anziché la tariffa «Nivel 4» selezionata dalla Commissione nella nota, che corrisponde a una tensione di 115 kV. (120) Per quanto riguarda la tariffa dell’energia elettrica applicabile, la Commissione ha confermato che al richiedente è fornita energia elettrica con una tensione pari a 110 kV e pertanto la tariffa più appropriata è la tariffa «Nivel 4» di Enel Colombia. L’argomentazione è stata pertanto respinta. Vapore (121) Per calcolare il prezzo del vapore per le società (utenza industriale) in Colombia è stata utilizzata la metodologia suggerita dal dipartimento statunitense dell’Energia ( 82 ) , che si basa sul costo del gas necessario per produrlo, e sono stati aggiunti margini adeguati per altri costi di esercizio, le SGAV e i profitti. (122) Per quanto concerne il costo del gas in Colombia, la Commissione ha utilizzato il prezzo del gas pubblicato da fornitori di gas colombiani quali Grupo Vanti ( 83 ) e EPM ( 84 ) durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (123) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, « [i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra. (124) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Questa percentuale è stata applicata ai costi di produzione esenti da distorsioni. (125) Per stabilire un importo congruo ed esente da distorsioni per le SGAV e i profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari di Sucroal SA per il 2022, estratti dalla banca dati Orbis ( 85 ) . 3.2.2.4. Calcolo del valore normale (126) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (127) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. Ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del richiedente. Tali coefficienti di consumo forniti dal richiedente sono stati verificati nel corso della visita di verifica in loco presso la sede della società. La Commissione ha moltiplicato i coefficienti di consumo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo (Colombia). (128) Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione, le SGAV e i profitti, come indicato ai considerando da 123 a 125. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dal richiedente. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base del bilancio di Sucroal SA per l’esercizio 2022. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito: — spese generali di produzione, calcolate in percentuale dei costi diretti di produzione, — SGAV e altri costi, che rappresentavano il 24,6 % del costo delle vendite di Sucroal SA; e — profitti realizzati da Sucroal SA, pari al 27,21 % del costo delle vendite, che sono stati applicati ai costi di produzione totali esenti da distorsioni. (129) In base a ciò la Commissione ha costruito il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.2.3. Prezzo all’esportazione (130) Il richiedente ha esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. Pertanto il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile del prodotto oggetto del riesame venduto per l’esportazione nell’Unione, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.2.4. Confronto (131) Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. (132) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Laddove ritenuti ragionevoli, accurati e sorretti da elementi di prova verificati, sono stati consentiti adeguamenti per tenere conto del trasporto nel paese interessato, nonché delle spese di movimentazione e di carico e dei costi accessori, delle spese di nolo e assicurazione marittimi, dei costi di imballaggio, degli oneri bancari e dei costi del credito. 3.2.5. Margine di dumping (133) A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato stabilito in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi di tutte le transazioni di esportazione nell’Unione. (134) Su tale base, la media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, ammonta al 31,5 %. 3.2.6. Osservazioni delle parti interessate (135) I produttori dell’Unione N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG hanno dichiarato che l’influenza della pandemia di COVID-19, gli elevati costi di nolo marittimo durante il periodo dell’inchiesta di riesame e la scarsa disponibilità del prodotto sul mercato rendono il prezzo delle vendite all’esportazione nel 2022 (il periodo dell’inchiesta di riesame) inattendibile non solo per la valutazione del dumping e del pregiudizio ma anche per la determinazione di un dazio antidumping da applicare alle vendite future della società, in quanto la determinazione dei prezzi non era rappresentativa e non aveva carattere duraturo. I produttori dell’Unione hanno rilevato che nel 2022 i volumi delle esportazioni del richiedente nell’Unione erano assai esigui e a tale riguardo hanno fatto riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione del 3 marzo 2016 ( 86 ) ( accessori per tubi ), nel quale la Commissione aveva rilevato di non potersi basare sui prezzi all’esportazione del produttore esportatore nel caso di specie anche perché il produttore esportatore aveva venduto nell’Unione «solo volumi trascurabili del prodotto in esame». I due produttori dell’Unione hanno inoltre sostenuto che i prezzi delle esportazioni del richiedente in paesi terzi durante il periodo dell’inchiesta di riesame erano sensibilmente inferiori ai prezzi delle esportazioni nell’Unione, il che a loro avviso lasciava presumere che questi ultimi fossero stati fissati artificiosamente ai fini dell’inchiesta. A sostegno delle loro argomentazioni, i due produttori dell’Unione hanno fornito relazioni di analisti di mercato sull’andamento dei quantitativi e dei prezzi delle esportazioni di società cinesi, compreso il richiedente, verso l’Unione. (136) La Commissione ha rammentato che il dumping è il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica. Le difficili condizioni di mercato nel 2022, ad esempio la scarsità di prodotti, non solo inciderebbero sul prezzo all’esportazione ma possono probabilmente avere un effetto analogo sugli elementi utilizzati nel calcolo del valore normale, ad esempio sul costo dei fattori produttivi in un paese rappresentativo. Il livello dei costi di nolo marittimo durante il periodo dell’inchiesta di riesame, per quanto relativamente elevato, rispecchiava la situazione esistente in tale periodo e pertanto non poteva essere ignorato. L’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base impone alla Commissione di accertare un margine di dumping individuale qualora un nuovo esportatore dimostri i) di non avere esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, ii) di non essere collegato a un produttore esportatore nei confronti del quale sono state istituite misure e iii) di avere effettivamente eseguito esportazioni nell’Unione dopo il periodo dell’inchiesta iniziale (oppure di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione). Come concluso al punto 3.1, la Commissione ha rilevato che il richiedente ha ottemperato alle prescrizioni del regolamento di base e pertanto la determinazione del margine di dumping individuale era giustificata. (137) La Commissione ha inoltre rilevato che i fatti relativi alla presente inchiesta non sono paragonabili ai fatti accertati nell’inchiesta relativa agli accessori per tubi citata dai produttori dell’Unione. Come indicato al considerando 29 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione, il volume delle esportazioni nell’Unione è stato solo uno dei vari elementi presi in esame nella valutazione. I quantitativi importati provenienti dal richiedente, per quanto piuttosto esigui, non possono essere considerati «trascurabili» e sono risultati sufficienti per un calcolo attendibile del dumping in quanto erano destinati a vari acquirenti e sono stati oggetto di più fatture. La Commissione rileva inoltre che l’analisi del pregiudizio non rientra nell’ambito della presente inchiesta. Sulla base di quanto precede, tutte le argomentazioni dei due produttori dell’Unione sono state respinte. (138) Nelle loro osservazioni successive alla divulgazione finale delle informazioni i produttori dell’Unione N.V. Citrique Belge SA e Jungbunzlauer Austria AG hanno contestato l’affermazione della Commissione di cui al considerando 136, secondo la quale le difficili condizioni di mercato nel 2022 non solo avrebbero inciso sul prezzo all’esportazione ma avrebbero probabilmente avuto un effetto analogo sugli elementi utilizzati nel calcolo del valore normale, ad esempio sul costo dei fattori produttivi in un paese rappresentativo. I produttori dell’Unione hanno presentato argomentazioni di natura puramente generica riguardo agli effetti negativi della politica «zero COVID» della Cina sul mercato cinese senza tuttavia fornire ulteriori spiegazioni o informazioni e senza alcun impatto concreto o nesso con il prodotto in esame. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. (139) I due produttori dell’Unione hanno inoltre asserito che le osservazioni da loro formulate prima della divulgazione delle informazioni riguardo agli elevati costi di nolo marittimo nel 2022 non sono state trattate adeguatamente nella divulgazione finale delle informazioni. Hanno affermato di non avere sostenuto che si dovessero ignorare i costi di nolo marittimo ma di avere invece evidenziato, a sostegno della loro argomentazione, che l’anno civile 2022 aveva presentato carattere di eccezionalità e dunque non costituiva un periodo di inchiesta adeguato per la valutazione del dumping. I produttori dell’Unione hanno inoltre sostenuto che l’azione della Commissione non era limitata all’esame formale delle tre condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che la Commissione aveva il potere discrezionale di discostarsi dal periodo di inchiesta «usuale» derivante dalla data della domanda di apertura del riesame. A tale proposito essi hanno fatto riferimento alla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-164/94, Ferchimex ( 87 ) , sostenendo che la Commissione non avrebbe superato i limiti del suo potere discrezionale qualora si fosse discostata dalla scelta del periodo dell’inchiesta standard anche nel caso in cui il periodo scelto avesse avuto conseguenze economiche negative per il richiedente. Poiché le conseguenze economiche della pandemia hanno costituito circostanze eccezionali, la Commissione avrebbe dovuto esercitare il proprio potere discrezionale per scegliere un periodo dell’inchiesta diverso dal 2022. (140) La Commissione gode certamente di un potere discrezionale nella scelta del periodo dell’inchiesta. Nel caso di specie la Commissione ha scelto come periodo dell’inchiesta il periodo immediatamente precedente l’apertura dell’inchiesta, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base e in linea con la prassi consueta. Inoltre la Commissione ha ritenuto che il periodo scelto, che era basato su un intero anno civile, facilitasse la cooperazione del richiedente e dunque contribuisse a garantire l’esattezza e l’adeguatezza delle risultanze. Il fatto che i costi di nolo marittimo fossero superiori alla norma nel 2022 o che altri fattori potrebbero essere stati influenzati dalla pandemia non pregiudicava l’adeguatezza del periodo dell’inchiesta scelto. Tali fattori, se pertinenti per l’inchiesta, sono valutati caso per caso. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (141) I due produttori dell’Unione hanno inoltre sostenuto che anche nell’inchiesta relativa agli accessori per tubi le vendite all’esportazione nell’Unione sono state effettuate a tre clienti diversi e sono stati oggetto di 14 fatture di vendita ma la Commissione ha comunque ritenuto che il volume delle vendite fosse trascurabile, mentre nella presente inchiesta ritiene il contrario. (142) La Commissione ha rilevato che nell’inchiesta relativa agli accessori per tubi il produttore esportatore non ha potuto dimostrare che il dazio antidumping fosse stato effettivamente pagato, il che metteva in dubbio che le merci fossero state immesse in libera pratica nel territorio doganale dell’Unione. Oltre a ciò le vendite erano state effettuate a tre clienti per progetti specifici, ognuno con le proprie specifiche. In aggiunta le vendite erano state effettuate come parte di un «pacchetto» che includeva altri accessori e prodotti diversi dal prodotto in esame. In tale contesto il rischio di compensazione incrociata era stato ritenuto sostanziale. Dalla presente inchiesta non sono emerse tali questioni per quanto riguarda le vendite effettuate dal richiedente. Sebbene il volume delle vendite del richiedente nell’Unione nel 2022 sia stato effettivamente esiguo, si è ritenuto che i relativi prezzi di vendita fossero una base attendibile per il calcolo del margine di dumping. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (143) I due produttori dell’Unione hanno inoltre asserito che la Commissione non ha trattato l’argomentazione secondo cui i prezzi delle esportazioni del richiedente nell’Unione non avrebbero dovuto essere considerati attendibili in quanto erano del 10 %-30 % più elevati rispetto al prezzo all’esportazione in India praticato dal richiedente. Essi hanno fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-374/12, Valimar , sostenendo che circostanze analoghe hanno indotto la Corte a concludere che i prezzi all’esportazione praticati dal produttore esportatore non avrebbero dovuto essere presi in considerazione ( 88 ) . (144) La Commissione ha rilevato che tale argomentazione è di fatto errata. Dall’inchiesta è emerso che i prezzi all’esportazione verso l’India non erano del 10 % - 30 % inferiori rispetto ai prezzi delle esportazioni nell’Unione ma erano sensibilmente più bassi, ossia mediamente inferiori di meno del 5 %. Ciononostante si rammenta che nel precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione aveva concluso che il mercato dell’Unione era attraente rispetto ad altri mercati terzi in quanto i prezzi all’esportazione verso paesi terzi praticati dalle quattro imprese che hanno collaborato erano del 20 % - 40 % inferiori rispetto ai prezzi all’esportazione nell’Unione. Il mero fatto che i prezzi all’esportazione verso il mercato di un altro paese terzo siano inferiori rispetto ai prezzi all’esportazione verso il mercato dell’Unione non è pertanto un motivo per considerare inattendibili i prezzi all’esportazione nell’Unione praticati dal richiedente. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (145) I due produttori dell’Unione hanno inoltre sostenuto che il prezzo all’esportazione nell’Unione praticato dal richiedente non era attendibile per via del prezzo minimo all’importazione («PMI») vigente. A tale proposito hanno fatto riferimento alle inchieste relative a moduli fotovoltaici in silicio ( 89 ) e a funi e cavi di ferro o d’acciaio ( 90 ) , nell’ambito delle quali erano in vigore impegni e i prezzi all’esportazione verso l’Unione praticati dai produttori erano notevolmente superiori ai prezzi delle loro esportazioni verso altri paesi terzi, e la Commissione aveva concluso che i prezzi all’esportazione nell’Unione erano notevolmente influenzati dall’impegno e pertanto non erano attendibili. (146) In primo luogo dall’inchiesta è emerso che il prezzo all’esportazione verso paesi terzi praticato dal richiedente non era sistematicamente più elevato del prezzo all’esportazione nell’Unione. In taluni mercati il prezzo all’esportazione risultava superiore a quello verso l’Unione. Per quanto riguarda il PMI, nei casi citati la Commissione aveva concluso che il prezzo all’esportazione verso l’Unione era notevolmente influenzato dall’impegno giacché corrispondeva in media al livello del PMI. Nella presente inchiesta si è rilevato che il prezzo all’esportazione verso l’Unione praticato dal richiedente era superiore al PMI vigente all’epoca. Inoltre il prezzo medio all’esportazione di tutti gli altri esportatori, compresi quelli che non erano soggetti all’impegno, si situava a un livello analogo a quello del prezzo all’esportazione del richiedente. Pertanto la Commissione non è stata in grado di concludere che il prezzo all’esportazione fosse influenzato dall’impegno e l’argomentazione è stata respinta. (147) I due produttori dell’Unione hanno inoltre sostenuto che la Commissione non ha affrontato l’argomentazione relativa alle discrepanze tra i dati comunicati dal richiedente nella risposta al questionario e le statistiche sulle esportazioni pubblicamente disponibili. (148) Come indicato al considerando 19, la Commissione ha verificato la risposta al questionario trasmessa dal richiedente presso la sede di quest’ultimo in Cina. Dall’inchiesta non sono emerse informazioni tali da rendere inattendibili i dati trasmessi dal richiedente. Pertanto la Commissione è tenuta a utilizzare le informazioni verificate. Dall’altro lato la Commissione non può verificare l’esattezza delle informazioni pubblicamente disponibili e pertanto eventuali discrepanze tra le informazioni verificate trasmesse dal richiedente nell’ambito dell’inchiesta e le informazioni pubblicamente disponibili non sono pertinenti nel caso di specie. L’argomentazione è stata pertanto respinta. 4. IMPEGNI (149) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di base, il richiedente, insieme alla CCCMC, ha presentato un’offerta di impegno sui prezzi. (150) A norma dell’articolo 8 del regolamento di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti a eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e possono non essere accettate se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà per diversi motivi, anche di ordine generale. La Commissione ha valutato l’offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che l’impegno offerto non potesse essere accettato per i motivi illustrati di seguito. (151) In primo luogo, il richiedente ha affermato che l’impegno offerto era basato sul PMI indicizzato in vigore per altri produttori esportatori. Soddisferebbe quindi il requisito di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. (152) I dettagli relativi al PMI degli impegni precedentemente accettati sono tuttavia informazioni riservate accessibili solo alle parti firmatarie degli impegni e/o ai loro rappresentanti legali. Il richiedente non era parte di tali impegni, né era una parte interessata del procedimento precedente. Solo la CCCMC era parte degli accordi d’impegno iniziali in qualità di cofirmatario con i rispettivi produttori esportatori, tenuto conto del suo ruolo e dei suoi impegni nel loro monitoraggio. (153) La Commissione ha tuttavia osservato quanto segue. In primo luogo, tenendo conto della struttura della società, del livello di collaborazione e della qualità delle informazioni fornite durante l’inchiesta, la Commissione ha ritenuto che sarebbe pratico monitorare l’impegno offerto dal richiedente. (154) In secondo luogo, la Commissione ha esaminato se l’impegno non fosse accettabile per «altri motivi» a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base. A tale riguardo la Commissione ha osservato che la metodologia per il PMI e il relativo meccanismo di indicizzazione offerti dal richiedente non erano coerenti con la sua situazione specifica risultante dalla presente inchiesta (vale a dire che avrebbe dovuto basarsi sul suo valore normale, dato che il livello del dazio di Seven Star si basa sul suo margine di dumping e non sul prezzo non pregiudizievole). Inoltre tale PMI comporterebbe uno sconto ingiustificato e significativo per l’acido citrico esportato dal richiedente. (155) In base a quanto precede, la Commissione ha concluso che l’offerta di impegno non poteva essere accettata. (156) La Commissione ha inviato lettere alle società Seven Star e CCCMC, illustrando in dettaglio i motivi del rigetto dell’offerta di impegno. Non sono pervenute osservazioni. 5. MODIFICA DELLE MISURE OGGETTO DI RIESAME (157) Il margine di dumping relativo al richiedente, stabilito per il periodo dell’inchiesta di riesame, era pari al 31,5 %. Nell’ambito della presente inchiesta la Commissione non ha ricalcolato il livello di prezzo non pregiudizievole durante il periodo dell’inchiesta di riesame in quanto esso esula dall’ambito del riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. È pertanto applicabile il livello di prezzo non pregiudizievole stabilito nel corso dell’inchiesta iniziale al livello del pregiudizio per tutte le altre società, ossia al 42,7 %. In applicazione della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping applicabile a Seven Star dovrebbe pertanto essere fissato al livello del margine di dumping stabilito, ossia al 31,5 %. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607. 6. REGISTRAZIONE (158) Alla luce delle risultanze di cui sopra, la registrazione delle importazioni stabilita dal regolamento (UE) 2023/185 dovrebbe cessare con riscossione retroattiva dei dazi antidumping a partire dal 30 gennaio 2023. 7. DURATA DELLE MISURE (159) Il presente riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/607. (160) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La società/il dazio/il codice di cui in appresso sono aggiunti nella tabella dei produttori della RPC di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607: Società Dazio antidumping Codice addizionale TARIC Seven Star Lemon Technology co., Ltd 31,5  % A032 Articolo 2 Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario della RPC fabbricato da Seven Star Lemon Technology co., Ltd. e a riscuotere retroattivamente il dazio antidumping di cui all’articolo 1 a partire dal 30 gennaio 2023. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1193/2008 del Consiglio, del 1 o dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido citrico originarie della Repubblica popolare cinese ( GU L 323 del 3.12.2008, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2008/899/CE della Commissione, del 2 dicembre 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 323 del 3.12.2008, pag. 62 ). ( 4 ) Decisione 2012/501/UE della Commissione, del 7 settembre 2012, che modifica la decisione 2008/899/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 244 dell’8.9.2012, pag. 27 ). ( 5 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 della Commissione, del 21 gennaio 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio e ai riesami intermedi parziali a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 ( GU L 15 del 22.1.2015, pag. 8 ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/32 della Commissione, del 14 gennaio 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/82 sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario dalla Malaysia ( GU L 10 del 15.1.2016, pag. 3 ). ( 7 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/704 della Commissione, dell’11 maggio 2016, che revoca l’accettazione dell’impegno per due produttori esportatori e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese ( GU L 122 del 12.5.2016, pag. 19 ). ( 8 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 della Commissione, del 14 aprile 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Malaysia, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 129 del 15.4.2021, pag. 73 ). ( 9 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/185 della Commissione, del 27 gennaio 2023, che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni ( GU L 26 del 30.1.2023, pag. 11 ). ( 10 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste in materia di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (di seguito «relazione»). ( 11 ) Relazione, capitolo 2, pag. 6-7. ( 12 ) Relazione, capitolo 2, pag. 10. ( 13 ) Consultabile al seguente indirizzo: Costituzione della Repubblica popolare cinese (npc.gov.cn) (ultima consultazione: 17 luglio 2023). ( 14 ) Relazione, capitolo 2, pag. 20-21. ( 15 ) Relazione, capitolo 3, pag. 41, 73-74. ( 16 ) Relazione, capitolo 6, pag. 120-121. ( 17 ) Relazione, capitolo 6, pag. 122-135. ( 18 ) Relazione, capitolo 7, pag. 167-168. ( 19 ) Relazione, capitolo 8, pag. 169-170, 200-201. ( 20 ) Relazione, capitolo 2, pag. 15-16; relazione, capitolo 4, pag. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pag. 108-109. ( 21 ) Relazione, capitolo 3, pag. 22-24 e capitolo 5, pag. 97-108. ( 22 ) Relazione, capitolo 5, pag. 104-109. ( 23 ) Relazione annuale 2022 di COFCO Biotechnology, agosto 2022, pagg. 51 e 82. Consultabile al seguente indirizzo: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202208231577503135_1.pdf?1661273401000.pdf= (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 24 ) Cfr. anche: http://www.7lemonstar.com/ (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 25 ) Cfr. anche: http://www.ensignworld.com/about.aspx?newsCateID=74&baseinfo_Id=74&CateId=74&ViewCateID=74&Prid=73&Yhid=70 (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 26 ) Cfr. anche: http://www.csmcity.cn/zlzx/info.php?id=7374 (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 27 ) Cfr. anche: http://www.ensignworld.com/about.aspx?newsCateID=74&baseinfo_Id=74&CateId=74&ViewCateID=74&Prid=73&Yhid=70 (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 28 ) Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era pubblicati dall’Ufficio generale del comitato centrale del PCC (cfr. riferimenti completi in appresso). ( 29 ) Cfr. anche: https://www.siacn.org/dl/DyZXItsx00.html (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 30 ) Cfr. anche: http://www.cfia.org.cn/ (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 31 ) Cfr. anche: https://www.siacn.org/dl/IOa-252B22.html (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 32 ) Statuto di China Biofermentation Industry Association. Consultabile al seguente indirizzo: http://www.cfia.org.cn/site/term/5.html (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 33 ) Ibidem. ( 34 ) Statuto di China Petroleum and Chemical Industry Federation. Consultabile al seguente indirizzo: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 35 ) Relazione, capitolo 5, pag. 100-101. ( 36 ) Relazione, capitolo 2, pag. 26. ( 37 ) Relazione, capitolo 2, pag. 31-32. ( 38 ) Exclusive: In China, the Party’s push for influence inside foreign firms stirs fears . Reuters. 24 agosto 2017. Consultabile al seguente indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 39 ) Cfr. anche: http://www.cofco.com/en/BrandProduct/COFCOBiochemical (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 40 ) Cfr.: http://stockdata.stock.hexun.com/2009_gg_000930_3.shtml (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 41 ) Cfr.: https://www.cofco.com/cn/AboutCOFCO/Management/ (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 42 ) COFCO Biotechnology Co., Ltd. Relazione annuale 2021, pag. 29, consultabile al seguente indirizzo: http://img.zlahsh.com/Uploads/Zlsh/File/2022/10/12/u634675f3b11eb.PDF (ultima consultazione: 17 luglio 2023). ( 43 ) Cfr. anche: http://www.ensignworld.com/newsinfo.aspx?NewsId=499&CateId=15 (ultima consultazione: 17 luglio 2023). ( 44 ) Cfr. anche: http://www.ensignworld.com/newsinfo.aspx?NewsId=499&CateId=15 (ultima consultazione: 13 luglio 2023). www.cpcif.org.cn/detail/4d477309-96db-4b64-ac0c-e87f00027bb2 (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 45 ) Relazione, capitoli da 14.1 a 14.3. ( 46 ) Relazione, capitolo 4, pag. 41-42, 83. ( 47 ) Analisi del mercato della trasformazione profonda del granturco, 17 febbraio 2023, sezione II.2.3. Consultabile al seguente indirizzo: https://finance.sina.cn/2023-02-17/detail-imyfywyp2069106.d.html?source=nfquote (ultima consultazione: 17 luglio 2023). ( 48 ) Relazione, capitolo 12, pag. 319. ( 49 ) 14° piano quinquennale sulla promozione della modernizzazione dell’agricoltura e delle zone rurali 2021-2025, sezione II.1. Consultabile al seguente indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/11/content_5673082.htm (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 50 ) 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore colturale a livello nazionale, sezione V.2. Consultabile al seguente indirizzo: http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/202201/t20220113_6386808.htm (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 51 ) 14° piano quinquennale sullo sviluppo della bioeconomia, sezione II.2. Consultabile al seguente indirizzo: https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/jd/jd/202205/t20220509_1324417.html (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 52 ) Ibid., sezione III.6. ( 53 ) Parere orientativo sulla promozione dello sviluppo di alta qualità dell’industria chimica e petrolchimica durante il periodo del 14° piano quinquennale, sezione 11. Consultabile al seguente indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 54 ) 14° piano quinquennale della provincia di Hebei sulle industrie strategiche ed emergenti, sezione IV.3. Consultabile al seguente indirizzo: http://lvsefazhan.cn/index.php/guozijianguan/408.html (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 55 ) Cfr. anche: http://www.yushu.gov.cn/ywdt/ywzx/202306/t20230608_3152637.html ( 56 ) COFCO Biotechnology Co., Ltd. Relazione semestrale 2022, pagina 150. Consultabile al seguente indirizzo: https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202208231577503135_1.pdf?1661273401000.pdf= (ultima consultazione: 13 luglio 2023). ( 57 ) Relazione, capitolo 6, pag. 138-149. ( 58 ) Relazione, capitolo 9, pag. 216. ( 59 ) Relazione, capitolo 9, pag. 213-215. ( 60 ) Relazione, capitolo 9, pag. 209-211. ( 61 ) Relazione, capitolo 13, pag. 332-337. ( 62 ) Relazione, capitolo 13, pag. 336. ( 63 ) Relazione, capitolo 13, pag. 337-341. ( 64 ) Relazione, capitolo 6, pag. 114-117. ( 65 ) Relazione, capitolo 6, pag. 119. ( 66 ) Relazione, capitolo 6, pag. 120. ( 67 ) Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135. ( 68 ) Cfr. il documento di lavoro dell’FMI «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 69 ) Relazione, capitolo 6, pag. 121-122, 126-128, 133-135. ( 70 ) Dati pubblici della Banca mondiale – Reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income. ( 71 ) In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o allo stesso settore del prodotto oggetto del riesame. ( 72 ) Nel GTA è indicato un quantitativo di granturco importato in Brasile nel 2022 pari a 2,63 milioni di tonnellate. La produzione interna stimata si attestava a circa 120 milioni di tonnellate (cfr. ad esempio https://www.fas.usda.gov/data/brazil-grain-and-feed-update-23). ( 73 ) http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm. ( 74 ) https://ilostat.ilo.org/data/. ( 75 ) https://www.enel.com.co/en/people/energy-rates.html. ( 76 ) https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf. ( *1 ) *Codice delle merci in Brasile ( 77 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 78 ) https://ilostat.ilo.org/. ( 79 ) https://safetya.co/normatividad/decreto-768-de-2022/. ( 80 ) https://taxsummaries.pwc.com/colombia/individual/other-taxes. ( 81 ) https://www.enel.com.co/en/people/energy-rates.html. ( 82 ) https://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_assistance/pdfs/steam15_benchmark.pdf. ( 83 ) https://www.grupovanti.com/. ( 84 ) http://cu.epm.com.co/. ( 85 ) http://orbis4.bvdinfo.com/. ( 86 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/306 della Commissione, del 3 marzo 2016, che, in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1283/2014 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica di Corea e della Malaysia ( GU L 58 del 4.3.2016, pag. 3 ). ( 87 ) Cfr. sentenza del Tribunale del 28 settembre 1995, Ferchimex/Consiglio , T-164/94, consultabile al seguente indirizzo:eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61994TJ0164 ( 88 ) Cfr. sentenza della Corte del 18 settembre 2014, « Valimar » OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna, C-374/12, punto 47, consultabile al https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=DOC&pageIndex=0&docid=157850&part=1&doclang=IT&text=&dir=&occ=first&cid=1911411. ( 89 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1 o marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento ( GU L 56 del 3.3.2017, pag. 131 ). ( 90 ) Regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia ( GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2180/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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