Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2222 della Commissione del 12 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/2222 della Commissione del 12 dicembre 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa
EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2019/2222 of 12 December 2019 amending Regulation (EC) No 684/2009 implementing Council Directive 2008/118/EC as regards the data to be submitted under the computerised procedures for the movement of excise goods under suspension of excise duty
Testo normativo
27.12.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 333/56
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2222 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2019
che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE
(
1
)
, in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione
(
2
)
definisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, nonché i codici per completare determinati dati nei suddetti messaggi.
(2)
Il sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa non prevede un metodo standard per fare riferimento ad eventuali allegati in formato elettronico o cartaceo. Stabilire il collegamento tra un documento amministrativo elettronico e un allegato risulta difficile e deve essere effettuato manualmente, il che rappresenta un onere per le autorità fiscali. Al fine di rendere il sistema più efficiente è necessario prevedere una modalità comune e automatica per collegare un documento amministrativo elettronico ai suoi allegati ed è pertanto opportuno aggiornare il contenuto dei messaggi elettronici. In particolare è opportuno aggiornare il gruppo di dati «DOCUMENTO Certificato» includendovi solo una serie supplementare di informazioni riguardanti i dati «tipo di documento» e «riferimento del documento».
(3)
Durante la presentazione o il frazionamento di un documento amministrativo elettronico, nel caso in cui merci provenienti da due o più corpi di dati sono incluse nello stesso gruppo di colli, è opportuno che il primo corpo di dati riporti il numero effettivo di colli e che i corpi di dati successivi fissino il numero di colli a zero. Per evitare che un messaggio sia rifiutato a causa del numero mancante di colli in tali corpi di dati, se il documento amministrativo elettronico contiene più di un corpo di dati, è opportuno che il valore del dato «Numero di colli» sia superiore a zero in almeno una delle occorrenze di dati.
(4)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.
(5)
Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema di informatizzazione istituito con decisione n. 1152/2003/CE, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 13 febbraio 2020.
(6)
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2019
Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12
.
(
2
)
Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (
GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24
).
(
3
)
Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all’informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (
GU L 162 dell’1.7.2003, pag. 5
).
ALLEGATO I
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009, le tabelle da 1 a 5 sono sostituite dalle seguenti:
Tabella 1
(di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1)
Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico
A
B
C
D
E
F
G
ATTRIBUTO
R
a
Tipo di messaggio
R
I valori possibili sono:
1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un’esportazione con domiciliazione)
2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione
Il tipo di messaggio non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.
n1
b
Indicatore di presentazione differita
D
«R» per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1
Valori possibili:
0 = falso
1 = vero
Il valore è preimpostato su «falso».
Questo dato non deve comparire nell’e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
n1
1
e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA
R
a
Codice del tipo di destinazione
R
Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:
1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]
2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]
3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]
4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)
5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]
6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]
8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).
n1
b
Durata del tragitto
R
Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 13.
an3
c
Organizzazione del trasporto
R
Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:
1= Speditore
2 = Destinatario
3 = Proprietario dei prodotti
4 = Altro
n1
d
ARC
R
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD
Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
e
Data e ora di convalida dell’e-AD
R
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD
L’ora indicata è l’ora locale.
dateTime
f
Numero progressivo
R
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione
Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.
n..2
g
Data e ora di convalida dell’aggiornamento
C
Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione
L’ora indicata è l’ora locale.
dateTime
2
OPERATORE Speditore
R
a
Codice accisa dell’operatore
R
Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato.
an13
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3
OPERATORE Luogo di spedizione
C
«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «1»
a
Riferimento del deposito fiscale
R
Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.
an13
b
Nome dell’operatore
O
an..182
c
Via
O
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
O
an..10
f
Città
O
an..50
g
NAD_LNG
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
4
UFFICIO di spedizione — importazione
C
«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2»
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio doganale competente per l’immissione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 5.
an8
5
OPERATORE Destinatario
C
«R», tranne per il tipo di messaggio «2 — Presentazione per esportazione con domiciliazione» o per il codice del tipo di destinazione 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
a
Identificazione dell’operatore
C
—
«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4
—
«O» per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato
—
6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione
an..16
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
h
Codice EORI
C
—
«O» per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE.
an..17
6
DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinatario
C
«R» per il codice del tipo di destinazione 5
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
a
Codice Stato membro
R
Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.
a2
b
Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise
D
«R» se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione
(
1
)
an..255
7
OPERATORE Luogo di consegna
C
—
«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4
—
«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.
Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati:
—
è «O» per l’e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l’indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED;
—
non si applica per la bozza di e-AD.
—
a
Identificazione dell’operatore
C
—
«R» per il codice del tipo di destinazione 1
—
«O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;
—
2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.
an..16
b
Nome dell’operatore
C
—
«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5
—
«O» per il codice del tipo di destinazione 4
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
an..182
c
Via
C
Per le caselle 7c, 7e e 7f:
—
«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5
—
«O» per il codice del tipo di destinazione 1
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
C
an..10
f
Città
C
an..50
g
NAD_LNG
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
8
UFFICIO Luogo di consegna — Dogana
C
«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6)
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.
an8
9
e-AD
R
a
Numero di riferimento locale
R
Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.
an..22
b
Numero della fattura
R
Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.
an..35
c
Data della fattura
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)
La data del documento che figura nella casella 9b.
Data
d
Codice del tipo di origine
R
I valori possibili per l’origine del movimento sono:
1 = Origine — Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE]
2 = Origine — Importazione [nella situazione di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]
n1
e
Data di spedizione
R
La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all’articolo 26 della direttiva 2008/118/CE.
Data
f
Ora di spedizione
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)
L’ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L’ora indicata è l’ora locale.
Ora
g
ARC a monte
D
Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio «Operazione di frazionamento» (tabella 5)
L’ARC da indicare è quello che figura nell’e-AD sostituito.
an21
9.1
DAU DI IMPORTAZIONE
C
«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2» (importazione)
9X
a
Numero del DAU di importazione
R
Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD
Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l’immissione in libera pratica dei prodotti interessati.
an..21
10
UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione
R
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.
an8
11
GARANZIA DEL MOVIMENTO
R
a
Codice del tipo di garante
R
Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell’allegato II, elenco codici 6.
n..4
12
OPERATORE Garante
C
«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234
(cfr. il codice del tipo di garante nell’allegato II, elenco codici 6)
Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.
2X
a
Codice accisa dell’operatore
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)
Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.
an13
b
Numero IVA
O
an..14
c
Nome dell’operatore
C
Per 12c, d, f e g:
«O» se il codice accisa dell’operatore è indicato, altrimenti «R»
an..182
d
Via
C
an..65
e
Numero civico
O
an..11
f
Codice postale
C
an..10
g
Città
C
an..50
h
NAD_LNG
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
13
TRASPORTO
R
a
Codice del modo di trasporto
R
Indicare il modo di trasporto all’inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell’allegato II, elenco codici 7.
Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE», il codice del modo di traporto deve essere «Trasporto via mare» o «Installazioni di trasporto fisse».
n..2
b
Informazioni complementari
C
«R» se il codice del modo di trasporto è «altro»
Altrimenti «O»
Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.
an..350
c
LNG_delle informazioni complementari
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
14
OPERATORE Organizzatore del trasporto
C
«R» per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1c è «3» o «4».
a
Numero IVA
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
15
OPERATORE Primo trasportatore
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)
Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.
a
Numero IVA
O
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
16
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO
R
99X
a
Codice dell’unità di trasporto
R
Fornire il o i codici dell’unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13a.
Cfr. allegato II, elenco codici 8.
n..2
b
Identificazione delle unità di trasporto
C
«R» se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5
(Cfr. casella 16a)
Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.
an..35
c
Identificazione del sigillo commerciale
D
«R» se sono utilizzati sigilli commerciali
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
LNG_delle informazioni sui sigilli
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
f
Informazioni complementari
O
Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.
an..350
g
LNG_delle informazioni complementari
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
17
Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto
R
Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.
999x
a
Riferimento unico del corpo di dati
R
Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.
n..3
b
Codice del prodotto sottoposto ad accisa
R
Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.
Se il codice del tipo di garante è «Non è prestata alcuna garanzia a norma dell’articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE», il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere quello di un prodotto energetico.
an4
c
Codice NC
R
Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n8
d
Quantità
R
Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).
Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.
Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..15,3
e
Peso lordo
R
Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.
n..15,2
f
Peso netto
R
Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette).
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.
n..15,2
g
Titolo alcolometrico in percentuale di volume
C
«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all’allegato II, elenco codici 11.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
Il valore del dato deve essere superiore a 0,5 e inferiore o pari a 100.
n..5,2
h
Grado Plato
D
«R» se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.
Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..5,2
i
Contrassegno fiscale
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.
an..350
j
LNG_del contrassegno fiscale
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
k
Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali
D
«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.
Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.
n1
l
Denominazione di origine
O
Questa casella può essere utilizzata per certificare:
1.
nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l’annata di raccolta e la o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione
(
2
)
. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente:
«Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
e ai relativi atti delegati ed esecutivi»
. Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall’articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione
(
4
)
;
2.
nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, all’indicazione geografica (IG) o all’età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell’Unione sulle bevande spiritose (in particolare gli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e l’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente:
«Si certifica che il o i prodotti descritti sono stati commercializzati ed etichettati in conformità delle disposizioni degli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti delegati ed esecutivi»
;
3.
birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio
(
6
)
, per la quale si intende chiedere un’aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente:
«Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente»
;
4.
alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un’aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente:
«Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria»
.
an..350
m
LNG_della denominazione di origine
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
n
Dimensioni del produttore
O
Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17 l (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell’anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..15
o
Densità
C
«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all’allegato II, elenco codici 11.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..5,2
p
Designazione commerciale
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.
Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.
Per i trasporti di vini sfusi di cui all’allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all’articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell’etichetta o sia previsto che vi figureranno.
an..350
q
LNG_della designazione commerciale
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
r
Marchio dei prodotti
D
«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9b.
Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.
an..350
s
LNG_del marchio dei prodotti
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
17.1
IMBALLAGGIO
R
99x
a
Codice del tipo di imballaggio
R
Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 9.
an2
b
Numero di colli
C
«R» se sono numerabili
Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 9.
Se il «Numero di colli» è «0», deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi «Marchi di spedizione» e «Numero di colli» con un valore superiore a «0».
n..15
c
Identificazione del sigillo commerciale
D
«R» se sono utilizzati sigilli commerciali
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
LNG_delle informazioni sui sigilli
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
f
Marchi di spedizione
C
—
«R» se il numero di colli è 0
«O» negli altri casi
an..999
17.2
PRODOTTO VITIVINICOLO
D
«R» per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013
a
Categoria di prodotto vitivinicolo
R
Per i prodotti vitivinicoli compresi nell’allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti:
1 = Vino senza DOP/IGP
2 = Vino varietale senza DOP/IGP
3 = Vino DOP o IGP
4 = Vino importato
5 = Altro
n1
b
Codice della zona viticola
D
«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)
Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all’appendice 1 dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.
n..2
c
Paese terzo di origine
C
«R» se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2a è «4» (vino importato).
Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell’allegato II, elenco codici 4, ma non figuranti nell’allegato II, elenco codici 3, ed escluso il codice paese «GR».
a2
d
Altre informazioni
O
an..350
e
LNG_delle altre informazioni
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
17.2.1
Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE
D
«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)
99x
a
Codice dell’operazione vitivinicola
R
Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all’elenco dell’allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009.
n..2
18
DOCUMENTO Certificato
O
9x
a
Breve descrizione del documento
C
«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18c o 18e
Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d’origine di cui alla casella 17 l.
an..350
b
LNG_della breve descrizione del documento
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
c
Riferimento del documento
C
«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18e
Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.
an..350
d
LNG_del riferimento del documento
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
e
Tipo di documento
C
«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18a o 18c
Indicare il codice del tipo di documento figurante nell’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.
an..4
f
Riferimento del documento
C
«R» se il tipo di documento nella casella 18e è utilizzato
an..35
Tabella 5
(di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 2)
Frazionamento
A
B
C
D
E
F
G
1
Frazionamento dell’e-AD
R
a
ARC a monte
R
Indicare l’ARC dell’e-AD da frazionare.
Cfr. allegato II, elenco codici 2.
an21
2
SM di frazionamento
R
a
Codice Stato membro
R
Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell’allegato II, elenco codici 3.
a2
3
Informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD
R
Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l’e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.
9x
a
Numero di riferimento locale
R
Un numero progressivo unico attribuito all’e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.
an..22
b
Durata del tragitto
D
«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.
Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L’indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L’indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell’allegato II, elenco codici 13.
an3
c
Cambiamento dell’organizzazione del trasporto
D
«R» se la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.
Identificare la persona responsabile dell’organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:
1 = Speditore
2 = Destinatario
3 = Proprietario dei prodotti
4 = Altro
n1
3.1
CAMBIAMENTO di destinazione
R
a
Codice del tipo di destinazione
R
Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:
1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]
2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]
3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]
4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)
6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]
8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).
n1
3.2
OPERATORE Nuovo destinatario
C
«O» se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)
Per i codici del tipo di destinazione
1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all’operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa «R».
a
Identificazione dell’operatore
C
—
«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4
—
«O» per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato
—
6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l’ufficio di esportazione
an..16
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
h
Numero EORI
C
—
«O» per il codice del tipo di destinazione 6
—
Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)
Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE.
an..17
3.3
OPERATORE Luogo di consegna
C
—
«R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4
—
«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)
a
Identificazione dell’operatore
C
—
«R» per il codice del tipo di destinazione 1
—
«O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)
Per i codici del tipo di destinazione
—
1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione;
—
2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.
an..16
b
Nome dell’operatore
C
—
«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3
—
«O» per il codice del tipo di destinazione 4
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)
an..182
c
Via
C
Per le caselle 3.3
c
, 3.3
e
e 3.3
f
:
—
«R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4
—
«O» per il codice del tipo di destinazione 1
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
C
an..10
f
Città
C
an..50
g
NAD_LNG
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.4
UFFICIO Luogo di consegna
—
Dogana
C
«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6)
(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)
a
Numero di riferimento dell’ufficio
R
Indicare il codice dell’ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all’articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Cfr. allegato II, elenco codici 5.
an8
3.5
OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto
C
«R» per identificare la persona responsabile dell’organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3c è «3» o «4»
a
Numero IVA
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.6
OPERATORE Nuovo trasportatore
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento
Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.
a
Numero IVA
O
an..14
b
Nome dell’operatore
R
an..182
c
Via
R
an..65
d
Numero civico
O
an..11
e
Codice postale
R
an..10
f
Città
R
an..50
g
NAD_LNG
R
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.7
INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO
D
«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell’operazione di frazionamento
99X
a
Codice dell’unità di trasporto
R
Indicare il o i codici dell’unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8.
n..2
b
Identificazione delle unità di trasporto
C
«R» se il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5
(Cfr. casella 3.7 a)
Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell’unità di trasporto è diverso da 5.
an..35
c
Identificazione del sigillo commerciale
D
«R» se sono utilizzati sigilli commerciali
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l’unità di trasporto.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
LNG_delle informazioni sui sigilli
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
f
Informazioni complementari
O
Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l’identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.
an..350
g
LNG_delle informazioni complementari
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.8
Corpo di dati dell’e-AD relativi al prodotto
R
Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.
999x
a
Riferimento unico del corpo di dati
R
Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell’e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le «informazioni riguardanti il frazionamento dell’e-AD».
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..3
b
Codice del prodotto sottoposto ad accisa
R
Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.
an..4
c
Codice NC
R
Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell’operazione di frazionamento.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n8
d
Quantità
R
Indicare la quantità (espressa nell’unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12).
Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere.
Per un movimento destinato a un’organizzazione esente di cui all’articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..15,3
e
Peso lordo
R
Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio).
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.
n..15,2
f
Peso netto
R
Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.
n..15,2
i
Contrassegno fiscale
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.
an..350
j
LNG_del contrassegno fiscale
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
k
Indicatore dell’utilizzo di contrassegni fiscali
D
«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.
Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario.
n1
o
Densità
C
«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.
Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell’allegato II, elenco codici 11.
Il valore del dato deve essere superiore a zero.
n..5,2
p
Designazione commerciale
O
Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.
Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.
an..350
q
LNG_della designazione commerciale
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
r
Marchio dei prodotti
D
«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.
Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.
an..350
s
LNG_del marchio dei prodotti
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
3.8.1
IMBALLAGGIO
R
99x
a
Codice del tipo di imballaggio
R
Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell’allegato II, elenco codici 9.
an2
b
Numero di colli
C
«R» se sono numerabili
Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all’allegato II, elenco codici 9.
Se il «numero di colli» è «0», deve esistere almeno un IMBALLAGGIO con gli stessi «Marchi di spedizione» e «numero di colli» con un valore superiore a «0».
n..15
—
c
Identificazione del sigillo commerciale
D
«R» se sono utilizzati sigilli commerciali
Fornire l’identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.
an..35
d
Informazioni sui sigilli
O
Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).
an..350
e
LNG_delle informazioni sui sigilli
C
«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato
Indicare il codice lingua figurante nell’allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.
a2
f
Marchi di spedizione
C
—
«R» se il numero di colli è 0
—
«O» negli altri casi
an..999
(
1
)
Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (
GU L 8 dell’11.1.1996, pag. 11
).
(
2
)
Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (
GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15
).
(
3
)
Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
).
(
4
)
Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (
GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60
).
(
5
)
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (
GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16
).
(
6
)
Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (
GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Regolamento UE 2222/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.