Regolamento UE In vigore Imposte_Indirette

Regolamento UE 2659/2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione, del 27 novembre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari della Repubblica popolare cinese

Pubblicato: 27/11/2023 In vigore dal: 27/11/2023 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e le procedure che la Commissione europea ha applicato per determinare l'esistenza di dumping nel settore del polietilene tereftalato (PET) originario dalla Cina, e come ha calcolato il valore?

Spiegato da FiscoAI
Il Regolamento (UE) 2023/2659 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di PET dalla Cina, applicando la procedura prevista dal Regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha aperto l'inchiesta il 30 marzo 2023 su denuncia dell'industria dell'Unione (PET Europe) e ha concluso che nella Repubblica Popolare Cinese esistono distorsioni significative del mercato, tali da rendere inopportuno utilizzare i prezzi e i costi interni cinesi per determinare il valore normale. Per questa ragione, ha applicato l'articolo 2, paragrafo 6bis, calcolando il valore normale sulla base di costi di produzione e vendita che rispecchiano prezzi esenti da distorsioni, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo appropriato. La Commissione ha identificato distorsioni significative in molteplici fattori produttivi (materie prime, energia, capitale, lavoro, terreni) e nel sistema economico generale cinese, caratterizzato dal controllo del Partito Comunista Cinese e da un'economia di mercato socialista con interventi pubblici sostanziali. Il campionamento ha riguardato tre produttori dell'Unione (rappresentanti il 35% della produzione), tre gruppi di produttori esportatori cinesi (rappresentanti circa il 65% delle esportazioni) e un importatore indipendente, con visite di verifica presso le loro sedi.

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Riferimento normativo

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2659 della Commissione, del 27 novembre 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari della Repubblica popolare cinese EN: Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2659 of 27 November 2023 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain polyethylene terephthalate originating in People’s Republic of China

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2659 28.11.2023 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2659 DELLA COMMISSIONE del 27 novembre 2023 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di taluni tipi di polietilene tereftalato originari della Repubblica popolare cinese LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 7, previa consultazione degli Stati membri, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA 1.1. Apertura (1) Il 30 marzo 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell’Unione di polietilene tereftalato («PET») originario della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «Cina» o «RPC») a norma dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( 2 ) («avviso di apertura»). (2) La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 14 febbraio 2023 da PET Europe («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione del PET ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e della conseguente minaccia di pregiudizio sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. 1.2. Registrazione delle importazioni (3) Il 31 maggio 2023 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni di PET originario della RPC a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Come si può osservare nella tabella 1, nel caso di specie, se si confrontano le importazioni a decorrere dall’apertura dell’inchiesta (ossia da aprile fino a luglio del 2023) con il periodo dell’inchiesta (ossia l’anno civile 2022) e gli stessi mesi del periodo dell’inchiesta sulla base delle statistiche di Eurostat, non si è verificato alcun aumento delle importazioni e pertanto la condizione giuridica di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), non risultava essere soddisfatta. La Commissione ha pertanto deciso di non registrare le importazioni di PET originario della RPC. Tabella 1 Importazioni dalla Cina nel periodo dell’inchiesta e dopo l’apertura (in tonnellate) Periodo dell’inchiesta MEDIA mensile nel periodo dell’inchiesta Aprile-luglio 2023 MEDIA mensile aprile-luglio 2023 Importazioni dalla RPC nell’Unione 305 055 25 421 100 657 25 164 Fonte: Eurostat. (4) A norma dell’articolo 14, paragrafo 5 bis , del regolamento di base, la Commissione dovrebbe registrare le importazioni oggetto di un’inchiesta antidumping durante il periodo di comunicazione preventiva, a meno che non disponga di sufficienti elementi di prova, ai sensi dell’articolo 5, del fatto che i requisiti di cui all’articolo 10, paragrafo 4, lettera c) o d), non sono soddisfatti. Poiché non si è verificato alcun aumento delle importazioni, come indicato sopra, la Commissione ha deciso di non registrare le importazioni di PET originario della RPC durante il periodo di comunicazione preventiva. 1.3. Parti interessate (5) Nell’avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all’inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura dell’inchiesta e li ha invitati a partecipare. (6) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura dell’inchiesta e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 1.4. Osservazioni in merito all’apertura (7) In seguito all’apertura sono pervenute osservazioni dall’associazione cinese China Petroleum and Chemical Industry Federation («CPCIF», Federazione dell’industria petrolifera e chimica cinese), dall’associazione di utilizzatori Union of European Soft Drinks Associations («UNESDA», Unione delle associazioni europee del settore delle bevande analcoliche) e da un importatore indipendente (Svepol). Il denunciante ha presentato risposte a tali osservazioni. (8) Entrambe le associazioni hanno sostenuto che il denunciante non aveva fornito sintesi significative e non riservate di informazioni specifiche, in particolare per quanto concerne una relazione dell’ICIS sull’evoluzione dei prezzi del paraxilolo, una delle materie prime per la produzione di PET, e per quanto concerne le chiusure e l’esercizio al regime minimo dei siti di produzione dell’Unione. L’UNESDA ha inoltre asserito che mancavano alcuni allegati. (9) La versione consultabile della denuncia conteneva le conclusioni della relazione dell’ICIS sull’evoluzione dei prezzi del paraxilolo al punto 141, al quale era spiegato che il prezzo del paraxilolo era notevolmente aumentato nel corso del 2022, incidendo sul prezzo all’importazione del PET proveniente da tutte le destinazioni d’importazione. La sintesi del pertinente allegato consultabile alla denuncia indicava che tale allegato conteneva informazioni sull’esercizio al regime minimo e sulle chiusure di alcuni produttori dell’Unione durante il periodo in esame e il periodo dell’inchiesta oggetto della denuncia. L’UNESDA non ha indicato quali allegati specifici mancavano. La Commissione ha pertanto ritenuto che la denuncia contenesse una sintesi significativa e non riservata di tutte le informazioni contenute nella denuncia e ha respinto tale argomentazione. (10) Entrambe le associazioni hanno inoltre sostenuto che la denuncia era incoerente e inesatta per quanto riguardava il numero di produttori di PET nell’Unione, in quanto asseriva in una sua parte che vi erano 12 produttori e in altri punti che ve ne erano circa 40. (11) Come spiegato dal denunciante, tale incoerenza è stata causata da un errore tipografico. Il denunciante ha chiarito che l’industria dell’Unione è costituita da 12 società che producono PET vergine (vPET) e che, oltre a queste, vi sono circa 40 produttori dell’Unione di dimensioni inferiori che producono soltanto PET riciclato (rPET). Il denunciante ha incluso le società a lui note in un allegato consultabile della denuncia. (12) L’UNESDA ha affermato che gli indicatori economici relativi alla situazione dell’industria nazionale non sono presentati in modo uniforme. Informazioni analoghe fanno riferimento ai «denuncianti», ai «produttori dell’UE» e alle «parti indipendenti», senza che sia spiegato chi rientra in ciascuna denominazione, rendendo le informazioni incomprensibili. I dati stimati sono forniti senza spiegare la metodologia utilizzata. (13) Poiché l’UNESDA non ha specificato precisamente in quali parti della denuncia i riferimenti ai diversi operatori sul mercato dell’Unione erano incomprensibili e quali dati sarebbero stati forniti senza spiegazioni, la Commissione non ha potuto valutare tale argomentazione e l’ha respinta. (14) L’UNESDA ha sostenuto che le informazioni fornite nella denuncia a sostegno dell’asserzione di minaccia di pregiudizio non comprendevano dati sull’industria dell’rPET che, se presi in considerazione, modificherebbero le conclusioni sui fattori di pregiudizio di base. (15) La denuncia includeva dati stimati sull’industria dell’rPET nella sua valutazione della minaccia di pregiudizio. Tali informazioni si basavano su dati dettagliati relativi alla capacità per produttore di PET, ottenuti dalle informazioni di mercato del PET Europe e dei produttori denunzianti e estrapolati per gli altri indicatori di pregiudizio (quali la produzione e le vendite). Il denunciante rappresentava 11 produttori che producevano principalmente vPET. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunciante può disporre. La Commissione ha pertanto ritenuto che i dati stimati sull’industria dell’rPET costituissero elementi di prova sufficienti nella fase di denuncia. (16) Svepol ha sostenuto che l’inchiesta era stata aperta unicamente per eliminare la concorrenza e tutelare gli investimenti internazionali relativi al PET di uno dei produttori denuncianti. (17) La Commissione ha ritenuto che tale argomentazione costituisse una mera speculazione per la quale l’importatore non aveva fornito alcun elemento di prova concreto. Pertanto ha respinto l’argomentazione. 1.5. Campionamento (18) Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base. 1.5.1. Campionamento dei produttori dell’Unione (19) Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di produzione del prodotto simile nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Il campione era composto da tre produttori dell’Unione, che rappresentavano il 35 % della produzione totale stimata dell’Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. (20) Uno degli utilizzatori, Refresco, ha affermato che la selezione riguardava soltanto una piccola parte della produzione di PET. Tale utilizzatore ha inoltre chiesto che il campione fosse ampliato includendo altri due produttori (JBF e PlastiVerd), che disponevano di impianti moderni che dovrebbero essere in grado di produrre in maniera economica, più vicini agli utilizzatori in Francia e in Spagna, e che coprirebbero quindi una parte più ampia della produzione europea e una base di clienti geograficamente più ampia servita dai produttori. (21) Selezionando i tre maggiori produttori e venditori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta, situati in tre diversi Stati membri, la Commissione ha coperto il massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite che poteva essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base. Le società selezionate rappresentano il 35 % della produzione totale stimata dell’Unione e rappresentano quindi una parte sostanziale e rappresentativa della produzione dell’Unione. La selezione di produttori situati in tre diversi Stati membri garantisce altresì un’ampia copertura geografica. Inoltre Refresco non ha fornito alcun elemento di prova del fatto che le società selezionate non disponevano di impianti moderni in grado di rendere il prodotto più economico, né ha spiegato in che modo tale aspetto sarebbe stato un criterio pertinente per la selezione di un campione rappresentativo. La richiesta di revisione del campione presentata da Refresco è stata pertanto respinta. (22) La Commissione ha concluso che il campione di produttori dell’Unione era pertanto rappresentativo dell’industria dell’Unione. 1.5.2. Campionamento degli importatori (23) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. (24) Un importatore indipendente ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito a essere incluso nel campione. Essendo pervenuta risposta da una sola società, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario. 1.5.3. Campionamento dei produttori esportatori della RPC (25) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. (26) Nove produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di società in base al massimo volume rappresentativo di esportazioni nell’Unione che poteva ragionevolmente essere esaminato nel periodo di tempo disponibile. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione. (27) Uno dei produttori esportatori inclusi nel campione, Hainan Yisheng Petrochemical Co Ltd, ha ritirato la propria collaborazione. La Commissione ha pertanto deciso di sostituire tale società nel campione con il gruppo China Resources Chemical Innovative Materials, i cui quantitativi di esportazioni nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta, come indicato nel questionario di campionamento, erano i più rilevanti tra gli altri produttori esportatori che hanno collaborato. Il campione finale di produttori esportatori rappresentava circa il 65 % delle esportazioni, dalla RPC nell’Unione, durante il periodo dell’inchiesta, comunicate dai produttori esportatori che hanno collaborato. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione finale. Non sono pervenute osservazioni. 1.6. Esame individuale (28) Cinque produttori esportatori della RPC ha richiesto un esame individuale ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Tuttavia, nessuno di loro ha risposto al questionario. 1.7. Risposte al questionario e visite di verifica (29) La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. (30) La Commissione ha inviato questionari ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, ai produttori esportatori cinesi inclusi nel campione, agli importatori noti e agli utilizzatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ( 3 ) il giorno dell’apertura dell’inchiesta. (31) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle società di seguito indicate. a) Produttori dell’Unione: — Equipolymers GmbH, Germania; — Indorama Ventures Europe BV, Paesi Bassi; — Neo Group, UAB, Lituania; b) importatori: — Svepol JSC, Bulgaria; c) produttori esportatori della RPC: Gruppo Wankai New Materials («Gruppo Wankai»): — Wankai New Materials Co., Ltd. («Wankai») — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. («Chongqing Wankai») Gruppo Sanfame: — Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd («Hailun») — Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd. («Xingye») — Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd. («Xingyu») — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. («Xingtai») China Resources Chemical Innovative Materials Group («Gruppo CRCIM»): — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD. («CRCIM») — Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. («Zhuhai CRCIM») 1.8. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame (32) L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo dell’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1 o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). 2. PRODOTTO OGGETTO DELL’INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE 2.1. Prodotto oggetto dell’inchiesta (33) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è il polietilentereftalato (PET) con una viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 61 00 («prodotto oggetto dell’inchiesta»). (34) Il PET è un prodotto chimico normalmente utilizzato nell’industria della plastica per produrre bottiglie e fogli. Appartiene alla famiglia di termoplastiche, ossia alla famiglia di materie plastiche che possono essere fuse se riscaldate e indurite se raffreddate. Tali caratteristiche sono reversibili. Ciò significa che il prodotto in esame può essere riscaldato, rimodellato e congelato ripetutamente, una caratteristica questa che lo rende completamente riciclabile. 2.2. Prodotto in esame (35) Il prodotto in esame è il PET originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»). 2.3. Prodotto simile (36) Dall’inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e gli stessi impieghi di base: — il prodotto in esame esportato nell’Unione; — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno della RPC; nonché — il prodotto oggetto dell’inchiesta fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione. (37) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. 2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto (38) Un’argomentazione relativa alla definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta è pervenuta da Jiangsu Ceville New Materials Technology Co., Ltd. («Ceville»), un produttore esportatore che ricicla PET post-consumo per la produzione di pellet di PET destinati al contatto diretto con prodotti alimentari. Nelle sue osservazioni Ceville ha chiesto l’esclusione dell’rPET dal prodotto oggetto dell’inchiesta, sostenendo che le caratteristiche fisiche e chimiche, l’uso, le materie prime, il processo di produzione e i produttori dell’rPET sono in larga misura diversi da quelli relativi al vPET. (39) Innanzitutto, si rileva che, a seconda della qualità del processo di riciclaggio, l’rPET e il vPET possono avere esattamente le medesime caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e sono intercambiabili per i medesimi usi finali. In secondo luogo, il PET (sia esso vPET o rPET) è la stessa molecola composta, e il processo di produzione è irrilevante in quanto entrambi i tipi di PET hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche. In terzo luogo, sebbene i produttori di rPET possano essere diversi dai produttori di vPET e le importazioni di rPET dalla RPC possano essere limitate, la Commissione ha constatato che alcuni produttori esportatori cinesi che hanno collaborato disponevano di capacità di produzione sia di vPET che di rPET e avevano la capacità di esportare (e in alcuni casi hanno esportato) rPET nell’Unione durante il PI. In quarto luogo, il vPET e l’rPET sono sostituibili e sono in concorrenza tra loro. Inoltre qualsiasi variazione del prezzo del vPET incide sul prezzo dell’rPET e viceversa. L’argomentazione di Ceville è stata pertanto respinta. 3. DUMPING 3.1. Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base (40) In considerazione degli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base per quanto riguarda la RPC, la Commissione ha ritenuto opportuno avviare l’inchiesta relativamente ai produttori esportatori di tale paese con riferimento all’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. (41) Al fine di raccogliere i dati necessari per l’eventuale applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, nell’avviso di apertura la Commissione ha quindi invitato tutti i produttori esportatori della RPC a fornire informazioni concernenti i materiali utilizzati per la fabbricazione di PET. Dieci produttori esportatori hanno trasmesso le informazioni pertinenti. (42) Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Non è pervenuta alcuna risposta da parte del governo della RPC. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC. Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Non sono pervenute osservazioni. (43) Nell’avviso di apertura la Commissione ha altresì specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, avrebbe potuto dover selezionare un paese rappresentativo appropriato a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale basato su prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. (44) Il 12 maggio 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota («prima nota») in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale. (45) In tale nota la Commissione ha fornito un elenco di tutti i fattori produttivi quali le materie prime, il lavoro e l’energia impiegati nella produzione di PET. Inoltre, sulla base dei criteri che guidano la scelta di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, la Commissione ha individuato due possibili paesi rappresentativi, ossia la Turchia e la Malaysia. Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla prima nota dall’associazione di produttori cinesi CPCIF, dall’importatore indipendente Svepol, dal produttore esportatore gruppo Wankai e dal denunciante. (46) Il 27 luglio 2023 la Commissione ha affrontato le osservazioni ricevute dalle parti interessate in merito alla prima nota emettendo una seconda nota («la seconda nota») e informato le parti interessate in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, utilizzando la Malaysia come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società MPI Polyester Industries Sdn. Bhd. («MPI»), un produttore stabilito nel paese rappresentativo. (47) Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota da un importatore indipendente (Svepol JSC), un’associazione di produttori cinesi (CPCIF) e due produttori esportatori inclusi nel campione (gruppo Wankai e gruppo Sanfame). (48) A seguito dell’esame delle osservazioni e delle informazioni pervenute, la Commissione ha concluso che la scelta della Malaysia come paese rappresentativo appropriato dal quale acquisire prezzi e costi esenti da distorsioni per la determinazione del valore normale era appropriata. I motivi alla base di tale scelta sono descritti in ulteriore dettaglio nella sezione 3.2.2. 3.2. Valore normale (49) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, « il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore ». (50) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base tuttavia « qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni », e « comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti » (le « spese generali, amministrative e di vendita » sono di seguito denominate «SGAV»). (51) Come spiegato ulteriormente in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione dell’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base era appropriata. 3.2.1. Sussistenza di distorsioni significative 3.2.1.1.   Introduzione (52) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base dispone che per «distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori: — il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione; — la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi; — l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato; — l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale; — la distorsione dei costi salariali; — l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato». (53) Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare la sussistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto inoltre possono essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante le distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato. (54) L’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera c), del regolamento di base prevede che «[s] e la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore ». (55) A norma di tale disposizione, la Commissione ha prodotto una relazione per paese relativa alla RPC (la «relazione») ( 4 ) , che dimostra l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molteplici livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi fondamentali (terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura e le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura. (56) La denuncia ha fornito ulteriori elementi di prova relativi a distorsioni significative nel settore del PET ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), a integrazione della relazione. Più specificamente, la denuncia ha menzionato che la prevalenza delle imprese di proprietà dello Stato nella RPC e l’influenza e il controllo esercitati dal partito comunista cinese («PCC») sulle imprese private fanno sì che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta non siano determinati dalle forze di mercato. La denuncia ha inoltre asserito che le politiche interventiste dello Stato riducono artificiosamente i prezzi delle materie prime praticati sul mercato interno della RPC, con conseguente riduzione dei costi di produzione di prodotti finiti quali il PET. (57) La denuncia ha inoltre asserito che il ruolo dominante della proprietà dello Stato e le politiche governative interventiste nel settore privato attuate dal PCC hanno comportato un’allocazione di risorse non basata sul mercato e l’assenza di una concorrenza leale. Secondo il denunciante, il contesto giuridico in essere nella RPC favorisce pratiche distorsive quali l’accesso preferenziale a finanziamenti, a terreni e all’energia nonché l’esistenza di restrizioni all’accesso al mercato, il che porta a sovraccapacità nei settori incentivati. Inoltre lo Stato e il PCC controllano le condizioni di concorrenza nella RPC e incoraggiano l’allocazione delle risorse a favore di settori strategici. Nella denuncia è stato asserito altresì che il PCC esercita un’influenza diretta sul processo decisionale delle imprese private e statali e che tutti i loro investimenti sono soggetti ad approvazione da parte della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme. (58) In particolare la denuncia ha fatto riferimento a distorsioni riguardanti gli aspetti illustrati di seguito. a) Petrolio e altre materie prime: nella denuncia il denunciante ha affermato che i prezzi dell’energia sono fortemente distorti e non derivano dalle forze di mercato. In particolare, il denunciante ha affermato che il governo della RPC era solito fissare il prezzo al dettaglio del petrolio raffinato a un livello che non teneva il passo con i prezzi internazionali e che dal 2013 i prezzi sono rettificati dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme quando i prezzi internazionali fluttuano di oltre 50 CNY per tonnellata per un periodo di 10 giorni lavorativi. Nella denuncia è stato affermato altresì che la fissazione dei prezzi dell’acqua nella RPC è troppo bassa e può essere considerata una distorsione. Infine il denunciante ha ritenuto che lo Stato controlli l’approvvigionamento, la distribuzione e la proprietà delle materie prime, in particolare mediante il ricorso alla costituzione di scorte e all’indirizzamento delle attività di investimento nonché attraverso le imprese di proprietà dello Stato che rappresentano il 52 % dell’industria delle materie prime chimiche nella RPC; b) costi energetici: la denuncia ha fatto riferimento alla relazione e ha ricordato il significativo coinvolgimento dello Stato nella produzione di energia elettrica e nella determinazione dei prezzi dell’energia elettrica. In particolare, ha menzionato il fatto che i prezzi dell’energia sono controllati dallo Stato e che l’energia meno costosa è fornita a un sottogruppo di industrie; c) capitale: la denuncia ha fatto riferimento alla relazione per sottolineare che il sistema di credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni sistemiche significative. La denuncia ha menzionato altresì una dichiarazione resa dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti in un’inchiesta su dazi compensativi, secondo la quale il sistema finanziario cinese sarebbe distorto; d) costo del lavoro: la denuncia ha ricordato l’osservazione della Commissione contenuta nella relazione per dimostrare che i salari non derivano da normali forze di mercato o da trattative tra le società e la forza lavoro. Ha inoltre menzionato una precedente inchiesta di difesa commerciale che confermava l’esistenza di distorsioni nel mercato del lavoro nella RPC. Il denunciante ha inoltre sottolineato l’impatto sul costo del lavoro del sistema hukou , l’assenza di un diritto esplicito di sciopero e la mancanza di una contrattazione collettiva indipendente; e) costi dei terreni: la denuncia ha spiegato che alcuni documenti ufficiali mostrano di favorire l’allocazione di terreni a imprese di proprietà dello Stato e ha fatto riferimento alla relazione e a precedenti inchieste di difesa commerciale per sostenere che il prezzo pagato per i diritti d’uso di terreni è inferiore al valore di mercato. È stato inoltre fatto riferimento al fatto che anche altre autorità che hanno esaminato la situazione nella RPC hanno riscontrato distorsioni per quanto riguarda l’approvvigionamento preferenziale di terreni; f) altre pratiche distorsive sul mercato del PET: nella denuncia il denunciante ha sottolineato che le principali materie prime utilizzate nella produzione di PET sono i prodotti petrolchimici, un settore prioritario secondo il tredicesimo e il quattordicesimo piano quinquennale. Ha inoltre affermato che il PET si qualifica come una resina e polietilene ad alte prestazioni di cui all’articolo VIII del quattordicesimo piano quinquennale. Inoltre nella denuncia è stato asserito che il maggiore produttore di acido tereftalico purificato (PTA) è un’impresa di proprietà dello Stato. A seguito delle politiche cinesi, la capacità produttiva di PET e PTA è aumentata tra il 2020 e il 2022 e si registra pertanto una notevole sovraccapacità per il PET, il PTA e l’industria chimica cinese nel suo complesso. (59) Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dal denunciante, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base al caso di specie. Rispondendo al questionario un gruppo di produttori esportatori ha sostenuto che le società del gruppo avevano effettuato molteplici acquisti di materiali da fornitori esteri, per cui tali acquisti erano avvenuti a valori esenti da distorsioni. Tuttavia tale argomentazione non mette in discussione l’esistenza di distorsioni significative che riguardano non soltanto le materie prime, ma anche il processo di produzione del PET nel suo complesso. Il produttore esportatore in questione ha acquistato materie prime anche sul mercato interno e non ha fornito ulteriori dettagli a sostegno della propria argomentazione. (60) La Commissione ha valutato se fosse o no opportuno utilizzare i prezzi e i costi applicati sul mercato interno della RPC, data l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b, del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto dell’inchiesta. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC. 3.2.1.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC (61) Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla « proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori ». L’economia pubblica è la « forza trainante dell’economia nazionale » e lo Stato ha il mandato di « garantirne il consolidamento e la crescita ( 5 ) ". Pertanto l’assetto generale dell’economia cinese non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto di proprietà cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale ( 6 ) . (62) Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del PCC. Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore, essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: « [il] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese », è stata inserita una seconda frase, che recita: «[l] ’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese » ( 7 ) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato. (63) Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato ( 8 ) . Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo. (64) In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Ciò non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche la sezione 3.2.1.5) ( 9 ) . (65) In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Al momento della definizione e dell’attuazione della loro politica creditizia, tali banche devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo, invece di valutare principalmente i meriti economici di un dato progetto (cfr. anche la sezione 3.2.1.8) ( 10 ) . Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC ( 11 ) . (66) In terzo luogo, sul piano del contesto normativo gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali ( 12 ) . Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale ( 13 ) . (67) In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato ( 14 ) . 3.2.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione. (68) Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. Nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta il livello di proprietà dello Stato rimane significativo, con una serie di produttori di PET interamente o parzialmente di proprietà dello Stato, quali: Zhuhai China Resources Chemical Innovative MATERIALS Co., Ltd (di proprietà al 100 % di China Resources Group, un’impresa di proprietà dello Stato centrale ( 15 ) ) o Sinopec un produttore di PTA (detenuto in ultima analisi al 100 % da SASAC ( 16 ) ). Dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private ( 17 ) , con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando che le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme nella RPC. (69) Un livello analogo di controllo e supervisione strategica può essere osservato a livello delle pertinenti associazioni industriali, quali la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»), che è l’associazione di categoria di settore. A norma dell’articolo 3 dello statuto della CPCIF, l’organizzazione « accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale » ( 18 ) . Anche la China Chemical Enterprise Management Association («CCEMA», Associazione di gestione delle imprese chimiche cinesi), che descrive sé stessa come un organizzazione composta da « più di 200 membri aderenti all’associazione che sono imprese cardine dell’industria chimica » ( 19 ) , afferma all’articolo 2 del suo statuto di « rispettare la costituzione, le leggi, le normative e le politiche nazionali, attuare i valori fondamentali del socialismo, promuovere lo spirito del patriottismo, rispettare la moralità sociale e rafforzare consapevolmente la costruzione dell’integrità e dell’autodisciplina ». Inoltre, a norma dell’articolo 3 dello statuto, la CCEMA « istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività del partito e assicura la sussistenza delle condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito » e, proprio come nel caso della CPCIF, « accetta la guida commerciale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale » ( 20 ) . (70) Di conseguenza, neanche i produttori privati nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta possono operare a condizioni di mercato. Come indicato anche nella sezione 3.2.1.5, sono soggette a una supervisione e a un orientamento di natura strategica sia le imprese pubbliche che quelle private del settore. 3.2.1.4.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi (71) Oltre ad esercitare il controllo sull’economia attraverso imprese di proprietà dello Stato e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali pertinenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà ( 21 ) , dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC ( 22 ) ) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato tale obbligo non sia stato sempre rispettato o attuato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico ( 23 ) , anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito ( 24 ) . Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società ( 25 ) . Tali norme sono di applicazione generale in tutta l’economia cinese, in tutti i settori, compreso quello dei produttori di prodotti oggetto dell’inchiesta e dei fornitori dei loro fattori produttivi. (72) Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («gli orientamenti») ( 26 ) , che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o] ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo »; e la sezione III.6 recita: «[o] ccorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri ». Pertanto gli orientamenti sottolineano e cercano di rafforzare il ruolo del PCC nelle imprese e in altre entità del settore privato ( 27 ) . (73) L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e le funzioni di membro del PCC/partito sono comuni nel settore del PET. Il direttore generale di Chongqing Wankai New Materials è anche segretario della sezione del PCC. Il vicepresidente del consiglio di amministrazione e direttore generale di Jiangsu Sanfame Ltd è membro del PCC. La società ha inoltre firmato un accordo con il comitato del PCC della città di Zhouzhuang (Jiangsu). Chongqing Wankai New Materials partecipa inoltre a un comitato congiunto del PCC insieme ad altre società lungo la catena industriale e le autorità distrettuali, il che dimostra come le autorità pubbliche possano plasmare l’intera catena industriale attraverso le organizzazioni del PCC ( 28 ) . (74) L’ingerenza del PCC nelle decisioni commerciali è evidente anche a livello di gruppo, come emerge dai documenti aziendali depositati disponibili. Nella relazione annuale 2022 del gruppo Sinopec, un produttore di PTA, si sottolinea che «[l] a società sta migliorando costantemente la qualità del lavoro di edificazione del partito, potenziando lo spirito dei dipendenti, rafforzando il lavoro di ispezione e supervisione della disciplina, aiutando il consiglio di amministrazione ad attuare efficacemente varie decisioni e disposizioni e promuovendo lo sviluppo di alta qualità della società » ( 29 ) , mentre il sito web di Sinopec descrive il ruolo del partito all’interno del gruppo come segue: «[i] ncoraggia la leadership del partito nel processo di miglioramento del governo societario, […] promuove l’organizzazione del partito in relazione alle decisioni in merito all’elenco delle questioni principali concernenti l’edificazione del partito e altri aspetti, e consente all’organizzazione del partito di effettuare ricerche preventive e discutere l’elenco delle principali questioni commerciali e gestionali che rientrano contemporaneamente nella gestione del controllo interno, da integrare […] nell’elenco delle questioni oggetto del processo decisionale, di sviluppare un sistema decisionale e di informazione presso la sede legale che promuova la creazione di un elenco di competenze decisionali, l’inclusione di tale elenco nel processo decisionale e l’informatizzazione di tale processo. Considera la ricerca preliminare e la discussione in merito alle principali questioni relative alla gestione d’impresa un aspetto importante del pieno svolgimento dei compiti direttivi da parte del gruppo di partito […]» ( 30 ) . (75) La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.2.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato ( 31 ) . La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore chimico e petrolchimico e in altri settori (come quello finanziario e quello dei fattori produttivi) consente quindi al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi. 3.2.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato (76) L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti ( 32 ) . (77) Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto oggetto dell’inchiesta. Innanzitutto il PET è incluso nei materiali petrolchimici avanzati e nei materiali avanzati dell’industria leggera contemplati dalla tabella di marcia dell’iniziativa «Made in China 2025» ( 33 ) . Inoltre l’industria del PET figura tra le industrie da incoraggiare in quanto rientra nelle categorie dell’industria leggera e dell’industria tessile nel repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019. Ciò indica l’intenzione delle autorità di creare un contesto normativo favorevole allo sviluppo del settore, che potrebbe anche spianare la strada all’accesso dell’industria a finanziamenti ( 34 ) . Il repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 elenca altresì alcune unità di produzione di PET convenzionali specifiche (produzione continua mediante polimerizzazione con una capacità su linea singola inferiore a 200 000 tonnellate/anno) come un segmento industriale da sottoporre a restrizioni, il che significa che il governo della RPC cerca di controllarne rigorosamente lo sviluppo ( 35 ) . Allo stesso tempo, il PET (tecnologia e apparecchiature di produzione convenzionale mediante polimerizzazione per lotti di poliestere) figura anche tra i settori da eliminare, il che significa che il governo della RPC ne sosterrà lo smantellamento per garantire l’ammodernamento dell’industria e dimostra ulteriormente il coinvolgimento del governo della RPC nel settore. Inoltre il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime ( 36 ) si occupa direttamente del settore petrolchimico affermando che «[n] ei settori, compresi i prodotti petrolchimici e chimici, l’acciaio, i metalli non ferrosi e i materiali da costruzione, promuoveremo una serie di imprese pioniere della catena industriale che esercitano la leadership sull’ecosistema e sono caratterizzate da competitività essenziale, […]. Il ruolo di guida delle imprese leader nei settori delle sostanze chimiche e dei materiali da costruzione è sfruttato per promuovere la riforma e la ristrutturazione delle imprese ». (78) Nel quattordicesimo piano quinquennale si afferma altresì che «[i] settori petrolchimico e chimico, dell’acciaio e altri settori chiave formulano pareri specifici sull’attuazione sulla base degli obiettivi e dei compiti indicati nel piano e delle effettive condizioni nei settori di cui sopra ». Inoltre il parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica e chimica ( 37 ) prevede il potenziamento della capacità di approvvigionamento di polimeri e sostanze chimiche speciali di fascia alta, nonché l’accelerazione dell’uscita da una capacità produttiva inefficiente e arretrata. (79) A livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica ( 38 ) invita le autorità locali ad «[a] umentare la trasformazione tecnologica delle imprese esistenti, migliorare l’efficienza nell’utilizzo dell’energia e delle risorse e rafforzare la competitività essenziale delle imprese. Istituire un meccanismo che consenta alle imprese di ritirarsi dai parchi, eliminare in maniera risoluta la capacità produttiva obsoleta, controllare in maniera rigorosa la capacità produttiva limitata e attuare politiche e misure differenziate per l’allocazione di risorse quali i terreni, l’energia elettrica e l’acqua al fine di costringere le imprese a trasformarsi e svilupparsi ». Richiede inoltre di «[a] umentare il sostegno finanziario. Rafforzare gli incentivi in materia di politica fiscale, coordinare e coinvolgere fondi speciali, sostenere le imprese chimiche nell’accelerare la trasformazione tecnologica, la trasformazione intelligente, i trasferimenti industriali, la delocalizzazione in parchi, l’eliminazione di apparecchiature obsolete ecc., nonché attuare le esenzioni fiscali applicabili alle importazioni di apparecchiature tecniche importanti, i rimborsi IVA, le politiche di ricerca e sviluppo come l’ulteriore detrazione delle spese e la compensazione delle spese assicurative per la prima serie di apparecchiature tecniche. Orientare attivamente i vari tipi di istituti finanziari e di capitale sociale affinché investano nell’industria chimica, sfruttare i vantaggi dei finanziamenti basati sulle politiche, dei finanziamenti allo sviluppo e dei finanziamenti commerciali, nonché aumentare il sostegno finanziario ai settori chiave della tecnologia chimica ». (80) Analogamente, il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica ( 39 ) promuove la trasformazione intensiva delle materie prime di base, compreso lo sviluppo a valle del PTA. (81) Un altro esempio di politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato è il parere di attuazione della commissione per lo sviluppo e le riforme della provincia di Fujian sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità delle industrie petrolchimiche e chimiche e sull’accelerazione della creazione di un’industria pilastro da mille miliardi di dollari ( 40 ) , secondo il quale «[e]ntro il 2025 le imprese petrolchimiche e chimiche designate dalla provincia dovranno conseguire un utile di esercizio superiore a 1 000 miliardi di CNY, accelerare la creazione di sei distretti industriali caratteristici e adoperarsi per disporre di quattro parchi dell’industria chimica (aree concentrate) con un utile di esercizio superiore a 100 miliardi di CNY e di otto parchi dell’industria chimica (aree concentrate) con un utile di esercizio superiore a 10 miliardi di CNY» e, sempre secondo il quale, «[e]ntro il 2025, il tasso di contributo in termini di valore della produzione dei parchi dell’industria chimica (aree concentrate) dovrà aumentare di oltre il 70 %. La catena dell’industria petrolchimica deve continuare ad ampliarsi e migliorarsi, sviluppandosi nella direzione di nuovi materiali chimici, prodotti petrolchimici di fascia alta e prodotti della chimica fine, e la percentuale di prodotti ad alto valore aggiunto dovrà aumentare ulteriormente». Tale parere prevede inoltre che le autorità «[c]oltivino in modo vigoroso un gruppo di imprese leader aventi una competitività essenziale. Incoraggino le principali imprese petrolchimiche e chimiche a concentrarsi ulteriormente, migliorare l’efficienza nell’allocazione delle risorse attraverso fusioni e riorganizzazioni e ampliare ulteriormente la catena industriale. Sostengano le imprese ammissibili nella presentazione della domanda per l’inclusione e nell’ottenimento dell’inclusione tra le imprese chiave provinciali di riserva quotate e forniscano premi graduali per la quotazione in base alla politica provinciale in materia di incentivi finanziari per le imprese chiave provinciali di riserva quotate; se l’utile d’esercizio annuo dell’impresa supera per la prima volta l’importo di 10 miliardi di CNY, l’amministrazione finanziaria provinciale deve concede un premio una tantum di 3 milioni di CNY. Sostengano le imprese ammissibili nell’emissione di vari strumenti di finanziamento obbligazionario, quali titoli a medio termine, obbligazioni di finanziamento a breve termine, obbligazioni di imprese pubbliche e obbligazioni di imprese private. Sostengano la quotazione, il finanziamento e il rifinanziamento di imprese chiave ammissibili di alta qualità». (82) Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore del prodotto oggetto dell’inchiesta e dei fattori produttivi a monte. (83) In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti l’industria chimica e l’industria del PET. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente. 3.2.1.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale (84) Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento ( 41 ) . (85) Nella RPC inoltre le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni ( 42 ) . Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Esistono disposizioni giuridiche che mirano ad assegnare i diritti d’uso dei terreni in modo trasparente e a prezzo di mercato, ad esempio, tramite l’introduzione di procedure di gara. Tali disposizioni sono tuttavia regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato ( 43 ) . Inoltre nell’assegnazione dei terreni le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici ( 44 ) . (86) Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni sembrano essere pienamente applicabili anche al settore dell’industria chimica. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze. (87) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta. 3.2.1.7.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali (88) Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni essenziali dell’Organizzazione internazionale del lavoro, in particolare quelle sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva ( 45 ) . Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità dello Stato e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale ( 46 ) . La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza ( 47 ) . Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC. (89) Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che l’industria chimica e del PET non sia sottoposta al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (durante la fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC). 3.2.1.8.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato (90) L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni. In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali ( 48 ) , che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) ( 49 ) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato ( 50 ) . A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 51 ) . (91) Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale ( 52 ) , suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici. (92) Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione ( 53 ) . Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali devono ora soprattutto prendere in considerazione come le entità « rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale », e in particolare come « rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti » ( 54 ) . (93) I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dalla forza di un’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi ( 55 ) . (94) A ciò si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti ( 56 ) . Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato. (95) In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Questo ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali. (96) In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti ( 57 ) . Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a « orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti » ( 58 ) . Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale. (97) La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha scelto o di evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure di trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo. (98) In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali. (99) Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli. 3.2.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte (100) La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese descritti nelle sezioni da 3.2.1.2 a 3.2.1.8 e nella parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi figurante nelle sezioni 3.1 e 3.2 e nella parte II della relazione. (101) La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto oggetto dell’inchiesta sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i fabbricanti di PET acquistano/appaltano i fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio, i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’allocazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori. (102) Di conseguenza non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto dell’inchiesta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti, gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nella presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. 3.2.1.10.   Conclusioni (103) Dall’analisi esposta nelle sezioni da 3.2.1.1 a 3.2.1.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del prodotto dell’inchiesta, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto dell’inchiesta, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno per determinare il valore normale nel caso di specie. (104) La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in Malaysia, un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, come descritto al punto successivo. 3.2.2. Paese rappresentativo 3.2.2.1.   Osservazioni generali (105) A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti: — un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della RPC secondo la banca dati della Banca mondiale ( 59 ) ; — la produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta in tale paese; — la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo; — qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. (106) Come spiegato ai considerando da 44 a 48, la Commissione ha pubblicato due note al fascicolo relative alle fonti per la determinazione del valore normale. Tali note descrivono i fatti e gli elementi di prova alla base dei criteri pertinenti e prendono in esame le osservazioni pervenute dalle parti in merito a tali elementi e alle fonti pertinenti. Nella seconda nota la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di considerare la Malaysia quale paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, qualora fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. 3.2.2.2.   Un livello di sviluppo economico simile a quello della RPC (107) Nel periodo dell’inchiesta, la Banca mondiale ha classificato paesi aventi uno sviluppo economico analogo alla RPC come paesi a «reddito medio-alto» sulla base del reddito nazionale lordo. Nella prima nota è stata accertata l’esistenza di una notevole produzione del prodotto oggetto dell’inchiesta soltanto in sette di tali paesi, ossia Argentina, Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia, Turchia e Sud Africa. (108) Svepol, la CPCIF e il gruppo Wankai hanno proposto di considerare il Vietnam come il paese rappresentativo più adatto nonostante quest’ultimo non si classifichi come paese a reddito medio-alto, ma hanno sostenuto che, in ragione di una recente crescita del reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, il Vietnam è prossimo alla soglia inferiore per essere considerato un paese a reddito medio-alto. (109) Il regolamento di base prevede che il paese rappresentativo abbia un livello di sviluppo analogo a quello del paese esportatore. Nell’applicare tale disposizione, la Commissione ha deciso che la banca dati della Banca mondiale era la fonte più appropriata per soddisfare tale requisito. Tale banca dati ha consentito alla Commissione di disporre di un numero sufficiente di paesi rappresentativi potenzialmente appropriati tra i quali scegliere e trovare la fonte più adeguata di costi e prezzi esenti da distorsioni in ciascun caso. Si tratta inoltre di una graduatoria basata su un criterio oggettivo e utilizzata in modo coerente in tutti i casi antidumping in cui la determinazione del valore normale si basa sulle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , del regolamento di base. La Commissione non ha ravvisato motivi per discostarsi dalla sua prassi di prendere in considerazione soltanto i paesi che rientrano nella definizione della Banca mondiale di economia a reddito medio-alto. La Commissione non ha pertanto considerato il Vietnam un paese rappresentativo appropriato. 3.2.2.3.   Disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo (110) Per i paesi considerati e menzionati in precedenza, la Commissione ha ulteriormente verificato la disponibilità di dati pubblici, compresi i dati sulle importazioni di fattori produttivi e i dati finanziari dei produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nei potenziali paesi rappresentativi. (111) Dall’analisi delle importazioni dei principali fattori produttivi è emerso che soltanto per la Malaysia erano disponibili dati sui volumi rappresentativi esenti da distorsioni dei principali fattori produttivi per la produzione di PET (ossia l’acido tereftalico purificato o «PTA») nonché dati societari rappresentativi per il periodo dell’inchiesta, rispetto all’Argentina, al Brasile, al Messico, alla Thailandia, alla Turchia e al Sud Africa. (112) Da tale analisi è inoltre emerso che le importazioni malesi non sono state sostanzialmente interessate da importazioni dalla RPC o da uno dei paesi di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 60 ) . Inoltre la produzione di PET e la capacità produttiva sono significative in Malaysia e nel paese non si rilevano particolari distorsioni degli scambi né in relazione ai fattori produttivi né in relazione al PET. (113) Per quanto riguarda i produttori dei paesi rappresentativi e la disponibilità dei loro dati, la Commissione ha individuato un produttore di PET, la società MPI, i cui risultati finanziari erano disponibili per l’esercizio finanziario dal terzo trimestre del 2021 al secondo trimestre del 2022, coprendo così due trimestri del periodo dell’inchiesta. (114) Si rileva che MPI non produce esclusivamente PET, ma la sua attività principale è la produzione di PET. Pertanto, ai fini della presente inchiesta, sono stati considerati rappresentativi i profitti e le SGAV consolidati individuati per MPI. (115) Alla Commissione sono pervenute osservazioni in merito alla seconda nota da un importatore indipendente (Svepol JSC), un’associazione di produttori cinesi (CPCIF) e due produttori esportatori inclusi nel campione (gruppo Wankai e gruppo Sanfame). (116) Svepol JSC ha concordato con la scelta della Malaysia come paese rappresentativo, ma ha chiesto alla Commissione di determinare un importo ragionevole per i profitti e le SGAV sulla base dei dati della società Recron Malaysia SDN («Recron»). Svepol JSC e il gruppo Sanfame hanno sostenuto che la scala economica di Recron è più vicina a quella dei produttori di PET della RPC rispetto a MPI, trattandosi di un produttore di PET di dimensioni inferiori con meno attività di esportazione. Inoltre i dati di Recron erano più rappresentativi in quanto coprivano l’intero periodo dell’inchiesta, mentre i dati relativi a MPI coprivano soltanto la prima metà di tale periodo. Inoltre il gruppo Sanfame ha asserito che Recron, così come il gruppo Sanfame, sta avviando la sua produzione a partire dal paraxilolo. La CPCIF e il gruppo Wankai hanno espresso il loro accordo circa il fatto che la Malaysia costituiva un paese rappresentativo appropriato anche in termini di disponibilità di dati pertinenti sulle società, come nel caso dei dati di MPI. (117) La Commissione ha osservato che nessuna parte si è opposta all’uso della Malaysia come paese rappresentativo. Per quanto riguarda i dati della società malese da utilizzare, la Commissione ha analizzato i dati di Recron e MPI. Tali dati dimostrano tuttavia che le SGAV di Recron corrispondevano solo all’1,4 %, che non può essere considerato un importo ragionevole ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a, del regolamento di base. Come ammesso dal gruppo Sanfame nelle sue osservazioni, le informazioni pubblicamente disponibili di Recron non consentono di determinare con precisione la rilevanza del PET rispetto al fatturato totale della società. Come indicato al considerando 114, la Commissione cerca l’approssimazione migliore prontamente disponibile, comprese le informazioni consolidate del produttore o dei produttori che opera od operano, tra l’altro, nell’ambito di attività relativa al prodotto oggetto dell’inchiesta. Sebbene Recron sia effettivamente una società su larga scala, sul suo sito Internet indica di essere una delle imprese integrate più grandi al mondo in relazione al poliestere e ai prodotti tessili, con particolare attenzione ai prodotti complessi derivati dal poliestere. Contrariamente a ciò, la società MPI si concentra principalmente sulla produzione di resine di PET. La Commissione ha pertanto concluso che MPI costituisce l’approssimazione migliore prontamente disponibile e ha deciso di non utilizzare i dati di Recron. La Commissione ha pertanto confermato la propria decisione di utilizzare i dati di MPI. 3.2.2.4.   Conclusioni (118) Alla luce dell’analisi di cui sopra, la Malaysia ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), primo trattino, del regolamento di base, per poter essere considerata un paese rappresentativo appropriato. 3.2.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni (119) Nella prima nota la Commissione ha elencato i fattori produttivi, quali materiali, energia e lavoro utilizzati nella fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta da parte dei produttori esportatori e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni e a proporre informazioni pubblicamente disponibili su valori esenti da distorsioni per ciascuno dei fattori produttivi citati nella suddetta nota. (120) Successivamente, nella seconda nota, la Commissione ha dichiarato che, per costruire il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato il Global Trade Atlas ( 61 ) («GTA») per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha dichiarato altresì che avrebbe utilizzato il dipartimento di statistica del ministero dell’Economia del governo della Malaysia per stabilire i costi del lavoro esenti da distorsioni ( 62 ) e i dati del fornitore di energia elettrica Tenaga Nasional Berhad e della Commissione malese per l’energia per stabilire i costi dell’energia ( 63 ) . (121) Nella seconda nota la Commissione ha inoltre informato le parti interessate che, a causa dell’elevato numero di fattori produttivi dei produttori esportatori inclusi nel campione che hanno fornito informazioni complete e visto il peso trascurabile di alcune delle materie prime sul costo totale di produzione, queste voci trascurabili sono state raggruppate sotto la dicitura «materiali di consumo». La Commissione ha poi comunicato di voler calcolare la percentuale dei materiali di consumo sul costo totale delle materie prime e applicare tale percentuale al costo ricalcolato delle materie prime utilizzando i parametri di riferimento esenti da distorsioni stabiliti nel paese rappresentativo appropriato. 3.2.4. Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni 3.2.4.1.   Fattori produttivi (122) Considerando tutte le informazioni fornite dalle parti interessate e raccolte durante le visite di verifica, sono stati individuati i fattori produttivi indicati di seguito e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base: Tabella 2 Fattori produttivi del PET Fattore produttivo Codice doganale malese Fonte dei dati Valore (CNY) Unità di misura Materie prime Acido tereftalico purificato (PTA) 2917_36_00 Global Trade Atlas (GTA) ( 64 ) 5,81 kg Glicole monoetilenico (MEG) 2905_31_00 GTA 5,74 kg Acido isoftalico purificato (PIA) 2917_39_20 GTA 10,28 kg Paraxilolo (PX) 2902_43_00 GTA 7,50 kg Lavoro Lavoro [N/D] Dipartimento di statistica del ministero dell’Economia del governo della Malaysia ( 65 ) 39,64 Ora di lavoro Energia Energia elettrica [N/D] Tenaga Nasional Berhad (TNB) ( 66 ) [0,50 -0,60 ] kWh Gas naturale [N/D] Suruhanjaya Tenaga ( 67 ) 1,64 m 3 3.2.4.2.   Materie prime (123) Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA a livello di codice a 8 cifre, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC e dei paesi che non sono membri dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 ( 68 ) . La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso, nei considerando 103 e 104, che nel caso di specie non era opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno della RPC in ragione dell’esistenza di distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. I volumi rimanenti sono stati considerati rappresentativi. (124) La Commissione ha espresso i costi di trasporto sostenuti dai produttori esportatori che hanno collaborato per l’approvvigionamento delle materie prime sotto forma di percentuale del costo effettivo di tali materie prime; quindi ha applicato la medesima percentuale al costo esente da distorsioni delle stesse materie prime per ottenere i costi di trasporto esenti da distorsioni. La Commissione ha ritenuto che, nell’ambito della presente inchiesta, il rapporto tra la materia prima del produttore esportatore e i costi di trasporto indicati potesse essere ragionevolmente utilizzato come indicazione per stimare i costi di trasporto esenti da distorsioni delle materie prime al momento della consegna allo stabilimento della società. (125) Per un numero limitato di fattori produttivi, in ragione della loro quota insignificante nel contesto dei costi totali delle materie prime durante il periodo dell’inchiesta, la Commissione ha trattato tali fattori produttivi come materiali di consumo. La Commissione ha calcolato la percentuale di materiali di consumo, compresa una quantità trascurabile di materie prime rispetto ai costi di fabbricazione per ciascun produttore esportatore incluso nel campione. Tale percentuale variava da circa l’1 % a circa il 7 % a seconda del produttore esportatore. La Commissione ha applicato di conseguenza tale percentuale al calcolo del valore normale dei produttori esportatori inclusi nel campione. 3.2.4.3.   Lavoro (126) La fonte utilizzata dalla Commissione per stabilire il parametro di riferimento per il costo del lavoro si basa sulle statistiche più recenti pubblicate dal dipartimento di statistica del ministero dell’Economia del governo della Malaysia ( 69 ) . Tale fonte è stata utilizzata per determinare il salario percepito dai dipendenti ( 70 ) , compresi le prestazioni sociali e i contributi previdenziali per i dipendenti nel settore del petrolio, della gomma chimica e della plastica in Malaysia per il periodo dell’inchiesta. Il valore così stabilito è stato diviso per le ore medie settimanali per persona occupata nel 2022 ( 71 ) e successivamente diviso per 52 ( 72 ) settimane lavorative in Malaysia al fine di calcolare il salario medio percepito dai dipendenti su base oraria. Ai fini del calcolo del costo del lavoro su base oraria, è stata aggiunta la quota a carico del datore di lavoro per i contributi sociali applicabili ( 73 ) . 3.2.4.4.   Energia elettrica (127) La Commissione ha stabilito il prezzo di riferimento per l’energia elettrica utilizzando la quotazione per le società (utenti industriali) in Malaysia pubblicata dalla società elettrica Tenaga Nasional Berhad ( 74 ) . Il parametro di riferimento per l’energia elettrica è stato stabilito sulla base del prezzo dell’energia elettrica pubblicato per il mese di fatturazione di gennaio del 2014 e adeguato al periodo dell’inchiesta con il tasso di inflazione dell’energia applicabile alla Malaysia, pubblicato dalla Word Bank ( 75 ) . Ai fini della determinazione del costo dell’energia elettrica per kWh: — l’aliquota della tariffa E1 applicabile alla tariffa industriale generale a media tensione è stata utilizzata per i produttori che hanno dichiarato il consumo di energia elettrica come «generale»; — l’aliquota della tariffa E2 applicabile alla tariffa industriale di punta/fuori punta a media tensione è stata utilizzata per i produttori che hanno comunicato il consumo di energia elettrica di punta/fuori punta. Il valore di riferimento è stato stabilito per ciascuna società sulla base dei rispettivi consumi di punta e fuori punta dei produttori esportatori inclusi nel campione, laddove disponibili. La percentuale risultante è stata assegnata alle tariffe per le ore di punta e fuori punta. Se un produttore esportatore incluso nel campione non aveva distinto il consumo di punta e quello fuori punta, sono state applicate tariffe generali all’intero consumo. 3.2.4.5.   Gas naturale (128) La Commissione ha stabilito il valore di riferimento per il gas utilizzando i prezzi del gas per le società (utilizzatori industriali) in Malaysia pubblicati dalla commissione malese per l’energia (Suruhanjaya Tenaga) ( 76 ) . (129) Le medie mensili per il 2021 messe a disposizione dalla fonte ( 77 ) sono state adeguate in base al tasso annuo di inflazione dell’indice dei prezzi al consumo relativo all’energia ( 78 ) per la Malaysia per il periodo dell’inchiesta. 3.2.4.6.   Spese generali di produzione, SGAV, profitti e ammortamenti (130) Secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base « il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti ». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra. Inoltre è stato calcolato un fattore percentuale dei materiali di consumo, tra cui una serie di materie prime, che rappresentano soltanto una quota insignificante dei costi totali delle materie prime, rispetto ai costi di fabbricazione di ciascun produttore. (131) Le spese generali di produzione sostenute dai produttori esportatori che hanno collaborato sono state espresse in percentuale dei costi di produzione effettivamente sostenuti dai produttori esportatori. Tale percentuale è stata applicata ai costi di fabbricazione non soggetti a distorsioni. (132) Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l’ammortamento, la Commissione si è basata sui dati finanziari per l’esercizio finanziario dal terzo trimestre del 2021 al secondo trimestre del 2022 per MPI estratti da Orbis ( 79 ) . 3.2.4.7.   Calcolo (133) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale per tipo di prodotto a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. (134) La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. La Commissione ha applicato i costi unitari esenti da distorsioni al consumo effettivo dei singoli fattori produttivi del produttore esportatore che ha collaborato. Tali tassi di consumo forniti dal richiedente sono stati appurati nel corso della verifica. La Commissione ha moltiplicato i fattori di utilizzo per i costi unitari esenti da distorsioni osservati nel paese rappresentativo, come descritto alla sezione 3.2.4.1. (135) Una volta stabiliti i costi di produzione esenti da distorsioni, la Commissione ha applicato le spese generali di produzione, le SGAV, i profitti e l’ammortamento come osservato nei considerando da 130 a 132. Tali valori sono stati determinati sulla base dei rendiconti finanziari di MPI, come spiegato al considerando 132. (136) Le spese generali di produzione non sono state individuate separatamente nei dati disponibili del conto profitti e perdite di MPI, di conseguenza si ritiene che siano incluse nei costi dei beni venduti. (137) Ai costi di produzione stabiliti come descritto al precedente considerando, la Commissione ha applicato le SGAV e i profitti di MPI. Le SGAV, espresse come percentuale dei costi delle merci vendute e applicate ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 2,51 %. I profitti, espressi come percentuale dei costi delle merci vendute e applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni, ammontavano al 14,84 %. (138) Su tale base la Commissione ha costruito il valore normale franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis , lettera a), del regolamento di base. 3.3. Prezzo all’esportazione (139) I produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato nell’Unione direttamente ad acquirenti indipendenti. (140) Tutti i produttori esportatori inclusi nel campione hanno esportato il prodotto in esame direttamente ad acquirenti indipendenti nell’Unione, di conseguenza il prezzo all’esportazione era il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l’esportazione all’Unione, conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base. 3.4. Confronto (141) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica dei produttori esportatori inclusi nel campione. (142) A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e/o il prezzo all’esportazione per tenere conto delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Sono stati effettuati adeguamenti per tenere conto del trasporto, dell’assicurazione, della movimentazione e delle attività di carico, degli sconti, delle commissioni, dei costi del credito e delle spese bancarie, nonché delle differenze nei canali di vendita. 3.5. Margini di dumping (143) Per i produttori esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all’esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base. (144) Su tale base, i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margini di dumping medi ponderati provvisori Gruppo Sanfame: — Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd — Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd. — Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd. — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. 16,0  % Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials: — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD — Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 17,2  % Gruppo Wankai New Materials: — Wankai New Materials Co., Ltd. — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. 22,6  % (145) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all’articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Tale margine è stato quindi fissato sulla base dei margini calcolati per i produttori esportatori inclusi nel campione. (146) Alla luce di quanto precede, il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione è pari al 19,7 %. (147) Per tutti gli altri produttori esportatori della RPC la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. (148) Nel presente caso il livello di collaborazione è basso perché le importazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato costituivano il 76 % circa delle esportazioni totali nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, secondo le statistiche Eurostat. Alla luce di ciò, la Commissione ha considerato appropriato stabilire il margine di dumping residuo a un livello corrispondente al margine più elevato determinato tra i soggetti considerati dei produttori esportatori inclusi nel campione. (149) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti: Società Margine di dumping provvisorio Gruppo Sanfame: — Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd — Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd. — Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd. — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. 16,0  % Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials: — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD — Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 17,2  % Gruppo Wankai — Wankai New Materials Co., Ltd. — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. 22,6  % Altre società che hanno collaborato 19,7  % Tutte le altre società 24,2  % 4. PREGIUDIZIO 4.1. Definizione dell’industria dell’Unione e della produzione dell’Unione (150) Il prodotto simile è stato fabbricato da circa 60 produttori dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Essi costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. (151) La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta ammontava a circa 3 250 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale valore sulla base di tutte le informazioni disponibili relative all’industria dell’Unione fornite dal denunciante, dall’associazione dei produttori Plastic Recyclers Europe («PRE») e dagli esperti del settore Wood Mackenzie (Woodmac). Come indicato al considerando 19, i produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano il 35 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile. 4.2. Consumo dell’Unione (152) La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi su: — vendite verificate dei produttori dell’Unione inclusi nel campione; — vendite dei produttori di PET dell’Unione che hanno collaborato non inclusi nel campione, ottenute dal denunciante; — vendite dei produttori di rPET dell’Unione non inclusi nel campione, ottenute dal denunciante, estrapolate sulla base della percentuale di produzione di rPET (ottenuta sulla scorta dei dati Woodmac sul consumo di fiocchi per i) la produzione di bottiglie in PET (qualità alimentare/non alimentare) e ii) la produzione di PET derivante dal riciclaggio chimico rispetto alla produzione totale di vPET e rPET dell’Unione); — le importazioni dal paese interessato e da tutti gli altri paesi terzi, registrate nella banca dati Comext di Eurostat. (153) La Commissione ha inoltre constatato che circa il 2 % della produzione totale dei produttori dell’Unione (non rispecchiata nel consumo dell’Unione e in altri indicatori economici delineati nel presente regolamento) è stato destinato all’uso vincolato nel periodo in esame. (154) Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 3 Consumo dell’Unione (in tonnellate) 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Consumo totale dell’Unione 3 765 652 3 815 572 3 629 938 3 893 890 Indice 100 101 96 103 Fonte: risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, denuncia, informazioni fornite dal denunciante, Woodmac ed Eurostat. (155) Sulla base di tali elementi, nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato leggermente. 4.3. Importazioni dal paese interessato 4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato (156) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base alla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni cinesi è stata calcolata confrontando i volumi delle importazioni con il consumo del mercato dell’Unione (cfr. tabella 3). (157) Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento: Tabella 4 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Volume delle importazioni dalla RPC (in tonnellate) 192 941 88 041 102 865 305 055 Indice 100 46 53 158 Quota di mercato 5,1  % 2,3  % 2,8  % 7,8  % Indice 100 45 55 153 Fonte: Eurostat, risposte fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. (158) Dalla tabella che precede emerge che, in termini assoluti, le importazioni dalla RPC sono aumentate nel periodo in esame di 112 115 tonnellate. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni cinesi nell’Unione è aumentata di 2,7 punti percentuali (o del 53 %) durante il periodo in esame. Nel 2020 la pandemia di COVID-19 ha avuto serie conseguenze per le importazioni cinesi, ma nel 2021 hanno registrato una ripresa e sono quasi triplicate nel PI rispetto all’anno precedente. La maggior parte di queste importazioni era costituita da vPET, ma quattro degli otto produttori esportatori che hanno collaborato hanno indicato nella loro risposta al campionamento di avere la capacità di produrre rPET. Alcuni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno dichiarato di aver esportato rPET nell’Unione nel PI, ma che rappresentavano meno dell’1 % delle esportazioni dell’Unione da parte dei produttori esportatori che hanno collaborato. (159) Uno dei produttori dell’Unione ha rivenduto sul mercato dell’Unione PET importato dalla RPC nel periodo in esame («importazioni di importatori indipendenti»). La tabella che segue evidenzia l’entità di tali importazioni durante il periodo in esame e la quota di mercato delle importazioni cinesi in assenza di tali importazioni. Ciò dimostra che, anche escludendo le importazioni cinesi attuate dall’industria dell’Unione, la quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata dell’1,0 %–1,5 % durante il periodo in esame. Tabella 5 Importazioni di importatori indipendenti (in tonnellate) e quota di mercato cinese escludendo tali importazioni 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Volume delle importazioni dalla RPC di importatori indipendenti (in tonnellate) [0 -3 000 ] [4 000 -6 000 ] [7 000 -9 000 ] [50 000 -70 000 ] Quota di mercato delle importazioni cinesi escludendo le importazioni di importatori indipendenti [5,0 – 5,5  %] [2,0 - 2,5  %] [2,5 – 3,0  %] [6,0 – 6,5  %] Fonte: Eurostat, risposte fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. 4.3.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi (160) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base a dati Eurostat. (161) La media ponderata dei prezzi delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento: Tabella 6 Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata) 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Prezzi delle importazioni dalla RPC 1 013 778 884 1 276 Indice 100 77 87 126 Fonte: Eurostat. (162) Il prezzo medio delle importazioni cinesi è dapprima diminuito nel 2020, raggiungendo il valore di 778 EUR/tonnellata (da 1 013 EUR/tonnellata nel 2019), per poi salire a 884 EUR/tonnellata nel 2021 e a 1 276 EUR/tonnellata durante il periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame, il prezzo medio unitario delle importazioni oggetto di dumping è aumentato del 26 %. Nel 2021 e nel PI i prezzi all’importazione erano inferiori di circa il 9 % e il 13 % rispetto ai prezzi dell’Unione, come indicato nella tabella 10. (163) La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta confrontando: a) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell’Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e b) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi che hanno collaborato inclusi nel campione, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi e dei costi successivi all’importazione. (164) Il confronto dei prezzi è stato effettuato per lo stesso tipo di prodotto (in questo caso esclusivamente per il vPET) per transazioni allo stesso stadio commerciale. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. Sulla base di quanto precede, i prezzi delle importazioni cinesi oggetto di dumping sono risultati inferiori del 9,5 % rispetto a quelli praticati dall’industria dell’Unione. 4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione 4.4.1. Osservazioni generali (165) In conformità all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. (166) Come indicato al considerando 19, per determinare l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è stato usato il campionamento. (167) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati contenuti nella denuncia e della risposta del denunciante a un questionario specifico. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione. (168) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. (169) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale. 4.4.2. Indicatori macroeconomici 4.4.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti (170) Nel periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti dell’Unione hanno registrato nel complesso il seguente andamento: Tabella 7 Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Volume di produzione (tonnellate) 3 173 696 3 321 519 3 365 795 3 248 786 Indice 100 105 106 102 Capacità produttiva (tonnellate) 3 718 259 3 880 522 3 956 555 4 043 716 Indice 100 104 106 109 Utilizzo degli impianti 85  % 86  % 85  % 80  % Indice 100 100 100 94 Fonte: risposta al questionario di PET Europe. (171) Durante il periodo in esame il volume di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del 2 %, nonostante il fatto che diversi produttori dell’Unione (prevalentemente) di vPET abbiano ridotto il loro tasso di esercizio verso la fine del periodo in esame. Tale riduzione della produzione di vPET è stata compensata da una tendenza all’aumento della produzione di rPET, che ha raggiunto il 63 % (632 000 tonnellate nel periodo dell’inchiesta rispetto alle 388 000 tonnellate del 2019) nel periodo in esame, ossia il 20 % della capacità e della produzione di PET dell’industria dell’Unione nel PI. (172) I dati relativi alla capacità comunicati fanno riferimento alla capacità installata, che è aumentata del 9 % durante il periodo in esame. Questa tendenza è dovuta a un costante aumento della capacità produttiva negli impianti di produzione di rPET, mentre la capacità produttiva dei produttori di vPET è rimasta stabile. (173) Il calo del tasso di utilizzo degli impianti del 6 % nel periodo in esame è stato determinato principalmente da un brusco calo dei livelli del tasso di utilizzo nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta. (174) La CPCIF ha sostenuto che la capacità produttiva relativa al PET dell’Unione era in aumento, in quanto numerosi produttori dell’Unione avevano ampliato i loro impianti o stavano progettando di farlo. (175) Un aumento della capacità produttiva non implica inevitabilmente un aumento equivalente della produzione. Come comprovato nella tabella 7, l’aumento della produzione non ha coinciso con il tasso di aumento della capacità e i dati relativi all’utilizzo degli impianti hanno persino registrato una tendenza al ribasso nel periodo in esame. 4.4.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato (176) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 8 Volume delle vendite e quota di mercato 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Volume delle vendite sul mercato dell’Unione (in tonnellate) 2 768 907 2 951 147 2 850 509 2 755 783 Indice 100 107 103 100 Quota di mercato 73,5  % 77,3  % 78,5  % 70,8  % Indice 100 105 107 96 Fonte: risposta al questionario di PET Europe. (177) Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, ossia compreso tra 2 750 000 e 2 950 000 tonnellate. Il volume delle vendite dell’Unione nel 2019 era paragonabile a quello del periodo dell’inchiesta. (178) Nel periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione è scesa di 2,7 punti percentuali, ossia dal 73,5 % al 70,8 % e ha registrato un calo significativo tra il 2021 e il PI di 7,7 punti percentuali. 4.4.2.3.   Crescita (179) Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato leggermente, mentre il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è rimasto stabile. La quota di mercato dell’industria dell’Unione si è quindi ridotta, a differenza della quota di mercato delle importazioni dal paese interessato che è aumentata di 2,7 punti percentuali nel periodo in esame. 4.4.2.4.   Occupazione e produttività (180) Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento: Tabella 9 Occupazione e produttività 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Numero di dipendenti 1 365 1 410 1 453 1 529 Indice 100 103 106 112 Produttività (in tonnellate/ETP) 2 325 2 356 2 317 2 125 Indice 100 101 100 91 Fonte: risposta al questionario di PET Europe. (181) Durante il periodo in esame l’occupazione nell’Unione è aumentata del 12 %, mentre la produttività è diminuita del 9 % nel periodo in esame, dato che non vi è stata corrispondenza tra l’aumento dell’occupazione e il tasso di aumento della produzione. 4.4.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping (182) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L’entità dei margini di dumping effettivi ha inciso in modo consistente sull’industria dell’Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato. 4.4.3. Indicatori microeconomici 4.4.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi (183) Nel periodo in esame i prezzi di vendita unitari medi ponderati praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’UE hanno registrato il seguente andamento: Tabella 10 Prezzi di vendita nell’Unione 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione sul mercato complessivo (in EUR/tonnellata) 972 716 956 1 444 Indice 100 74 98 149 Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata) 930 721 916 1 353 Indice 100 78 98 146 Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. (184) Dalla tabella che precede si evince l’evoluzione del prezzo di vendita unitario nel mercato dell’Unione rispetto al costo di produzione corrispondente. I prezzi di vendita sono stati in media superiori rispetto al costo unitario di produzione. (185) Il prezzo medio unitario di vendita praticato dall’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ( 80 ) è aumentato del 49 % tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta, principalmente in ragione delle limitate forniture di PET e del successo del trasferimento dell’aumento dei prezzi delle materie prime nel corso del 2022. (186) Il costo medio di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato nel periodo in esame, anche se in misura inferiore rispetto ai prezzi di vendita (del 46 %). Tuttavia, in generale, l’andamento del costo di produzione ha seguito lo stesso andamento dei prezzi di vendita. Il fattore principale che ha influenzato l’aumento del costo di produzione unitario è stato l’aumento del prezzo delle materie prime ( 81 ) nel periodo in esame. 4.4.3.2.   Costo del lavoro (187) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha mostrato il seguente andamento: Tabella 11 Costo medio del lavoro per dipendente 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR) 57 253 61 824 64 372 67 727 Indice 100 108 112 118 Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. (188) Nel periodo in esame il salario medio per dipendente è aumentato del 18 %. 4.4.3.3.   Scorte (189) Nel periodo considerato il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 12 Scorte 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Scorte finali (in tonnellate) 67 824 51 189 58 133 83 236 Indice 100 75 86 123 Scorte finali in percentuale della produzione 6,09  % 4,67  % 5,12  % 8,05  % Indice 100 77 84 132 Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. (190) Nel periodo in esame il livello delle scorte è aumentato del 23 %. Mentre i livelli delle scorte nel 2020 e nel 2021 sono stati inferiori a quelli del 2019, l’aumento delle scorte nel 2022 è dovuto in gran parte all’accumulo di scorte da parte dei produttori nella seconda metà del 2022, quando la domanda di PET è diminuita. 4.4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale (191) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento: Tabella 13 Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite) 4  % 1  % 8  % 7  % Indice 100 20 208 193 Flusso di cassa (in EUR) 63 713 072 57 496 364 96 321 869 91 341 517 Indice 100 90 151 143 Investimenti (in EUR) 2 667 066 8 305 772 15 937 339 14 756 777 Indice 100 311 598 553 Utile sul capitale investito 18  % 6  % 41  % 48  % Indice 100 32 225 266 Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. (192) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività è stata positiva durante l’intero periodo in esame, con i profitti più elevati registrati nel 2021 e nel 2022, con una redditività rispettivamente pari all’8 % e al 7 %. Tuttavia, come indicato al considerando 198, l’industria dell’Unione ha subito perdite (- 12 %) nell’ultimo trimestre del PI, in considerazione del continuo aumento delle importazioni oggetto di dumping a prezzi inferiori, che ha portato a una contrazione dei prezzi. (193) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. L’andamento del flusso di cassa netto è rimasto nel complesso ampiamente positivo, seguendo un andamento analogo a quello della redditività durante tutto il periodo in esame. (194) Gli investimenti, pur essendo relativamente bassi all’inizio del periodo in esame, sono aumentati del 453 % nel corso del periodo in esame. La maggior parte degli investimenti ha riguardato la manutenzione delle linee di produzione volta ad aumentare la longevità degli impianti. Durante il periodo in esame non sono stati effettuati investimenti in nuove capacità per il PET presso i produttori dell’Unione inclusi nel campione. (195) L’utile sul capitale investito è il profitto come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Coerentemente con la redditività, l’utile sul capitale investito è stato positivo nel periodo in esame, registrando un aumento del 166 % nel periodo dell’inchiesta. (196) La capacità dei produttori dell’Unione inclusi nel campione di ottenere capitale non è stata influenzata nel periodo in esame. 4.4.3.5.   Sviluppi nel periodo dell’inchiesta e nel periodo successivo al PI (197) Durante il periodo in esame gli indicatori di pregiudizio hanno evidenziato un quadro stabile. Tuttavia, nel valutare gli indicatori a un livello più granulare per il periodo dell’inchiesta e per il primo trimestre 2023, si riscontra una tendenza negativa. Tenendo conto degli sviluppi del 2023, la conferma di questa tendenza è oggetto di ulteriori indagini nella fase definitiva del procedimento. (198) Come illustrato nella tabella 14, il consumo dell’Unione, la produzione e le vendite dell’industria dell’Unione hanno registrato un calo negli ultimi due trimestri del periodo dell’inchiesta. Inoltre dopo un aumento della quota di mercato nel 2020 e nel 2021, l’industria dell’Unione ha perso 4 punti percentuali di quota di mercato nel corso del PI e altri 7 punti percentuali solo tra la fine del 2022 e il primo trimestre del 2023. Tale deterioramento si riflette anche nella redditività dell’industria dell’Unione, che era in perdita nell’ultimo trimestre del PI, e tale tendenza è proseguita anche nel primo trimestre del 2023. Tabella 14 2022 e primo trimestre del 2023 Consumo nell’Unione/produzione/vendite/quota di mercato/redditività/importazioni cinesi Consumo dell’Unione (in tonnellate) Produzione dell’Unione (in tonnellate) Volume delle vendite dell’Unione (in tonnellate) Quota di mercato dell’industria dell’Unione (in %) Redditività (%) Importazioni dalla Cina (in tonnellate) Prezzi delle importazioni cinesi compreso il dazio della tariffa doganale comune del 6,5 % (EUR) Primo trimestre 2022 1 005 290 918 123 744 321 74  % 15  % 54 765 (comprese [0 -4 000 ] tonnellate di importazioni di importatori indipendenti) 1 212 Secondo trimestre 2022 1 075 432 886 642 773 099 72  % 12  % 84 906 (comprese [20 000 -25 000 ] tonnellate di importazioni di importatori indipendenti) 1 306 Terzo trimestre 2022 979 842 814 673 656 453 67  % 13  % 112 658 (comprese [20 000 -25 000 ] tonnellate di importazioni di importatori indipendenti) 1 426 Quarto trimestre 2022 833 326 629 348 581 910 70  % -12  % 52 726 (comprese [13 000 -18 000 ] tonnellate di importazioni di importatori indipendenti) 1 455 Primo trimestre 2023 1 036 561 685 594 654 045 63  % -11  % 134 604 (comprese [20 000 -25 000 ] tonnellate di importazioni di importatori indipendenti) 1 146 Fonte: risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione, risposta al questionario di PET Europe, Eurostat. 4.4.4. Conclusioni relative al pregiudizio (199) L’industria dell’Unione ha registrato buoni risultati durante il periodo in esame, con indicatori di pregiudizio e tendenze ampiamente stabili o positive, in particolare a livello microeconomico. (200) Verso la fine del periodo dell’inchiesta una serie di indicatori di pregiudizio (in particolare la quota di mercato e la redditività) ha evidenziato tuttavia un netto deterioramento della situazione del mercato per l’industria dell’Unione, al di là di quanto ci si poteva aspettare come ritorno a condizioni di mercato normali, come si è visto nel 2019 e nel 2020. Nell’ultimo trimestre del 2022 sono state registrate perdite a livelli insostenibili (- 12 %). L’industria dell’Unione, che si trovava a dover far fronte all’undercutting e all’aumento dei costi nel PI, ha dovuto ridurre i regimi di esercizio a seguito del calo della domanda e ha iniziato a perdere volumi di vendita verso la fine del 2022, il che si è tradotto anche nella perdita di quota di mercato nel 2022. (201) Nel 2020 e nel 2021 le importazioni dalla RPC hanno subito le ripercussioni degli elevati costi di trasporto marittimo e delle condizioni economiche durante e dopo la pandemia di COVID-19. Tuttavia, se si confronta l’inizio del periodo in esame con il PI, si osserva un aumento del 58 %. Soprattutto durante il PI, quando sono tornate le normali condizioni di mercato dopo la pandemia di COVID-19, le importazioni oggetto di dumping hanno mostrato una tendenza al rialzo. Alla fine del PI e nel primo trimestre del 2023 i prezzi dell’industria dell’Unione hanno subito pressioni al ribasso a causa delle importazioni oggetto di dumping. In effetti, in considerazione dei bassi prezzi delle importazioni cinesi, l’industria dell’Unione non ha potuto vendere a un prezzo superiore al suo costo di produzione, subendo perdite anche nel primo del 2023 (-11 %). Rispetto al periodo in esame, le circostanze sono cambiate a seguito della ripresa delle normali condizioni di mercato nell’Unione; attualmente il mercato subisce le conseguenze dell’aumento delle importazioni cinesi, che ha comportato la vulnerabilità dell’industria dell’Unione fino al primo trimestre del 2023. (202) Alla luce di quanto precede, in questa fase si conclude che l’industria dell’Unione ha subito ripercussioni negative dettate dalle importazioni dalla RPC, in particolare alla fine del periodo dell’inchiesta, ma non fino al punto di aver subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ha pertanto proceduto all’analisi di una minaccia di pregiudizio notevole a norma dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base. (203) La CPCIF ha sostenuto che, considerando l’evoluzione di indicatori quali redditività, vendite, quota di mercato, produzione e capacità produttiva dell’Unione, investimenti e occupazione nel periodo in esame, l’industria dell’Unione non ha subito un pregiudizio notevole in tale periodo. Svepol ha parimenti sostenuto, con riferimento alle tendenze a lungo termine degli indicatori di pregiudizio nel periodo in esame, che l’industria dell’Unione non sta subendo un pregiudizio notevole. (204) Affinché la Commissione possa istituire dazi antidumping, è sufficiente che l’inchiesta concluda che esiste una minaccia di pregiudizio notevole. Sebbene nel periodo in esame non sia stato riscontrato alcun pregiudizio notevole, si osserva che i fatti del caso sono valutati in base all’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base al fine di constatare l’esistenza o meno di una minaccia di pregiudizio. 5. MINACCIA DI PREGIUDIZIO 5.1. Introduzione (205) A norma dell’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento di base, nell’analisi della minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione sono presi in considerazione, tra l’altro, i seguenti fattori: a) un sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni; b) una sufficiente disponibilità di capacità da parte del produttore esportatore, ovvero l’imminente e sensibile aumento della medesima, che denotino un probabile e sostanziale incremento delle esportazioni oggetto di dumping nell’Unione, in considerazione della disponibilità di altri mercati d’esportazione con capacità residua di assorbimento; c) il fatto che le importazioni siano effettuate a prezzi tali da provocare una significativa diminuzione dei prezzi oppure impedirne gli aumenti che altrimenti si sarebbero verificati e tali da stimolare la domanda di altre importazioni; e d) il livello delle scorte. (206) Come suggerito dai termini «tra l’altro» nell’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, per determinare la minaccia di pregiudizio possono essere analizzati altri fattori oltre a questi quattro. In particolare la Commissione ha esaminato ulteriormente fattori, come la recente evoluzione della redditività, per i quali aveva dati disponibili per il periodo dell’inchiesta e il periodo successivo all’inchiesta. (207) Per quanto riguarda il periodo in esame, la Commissione ha nuovamente esaminato i dati raccolti per il periodo dal 2019 fino al periodo dell’inchiesta, perché è necessario disporre di un quadro della situazione attuale dell’industria dell’Unione per poter essere in grado di accertare l’eventuale esistenza di una minaccia di pregiudizio per la stessa ( 82 ) . Essa ha quindi condotto un’analisi prospettica di tutti i fattori. Inoltre ha raccolto dati sui volumi e sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping per i primi due trimestri del 2023 al fine di confermare o invalidare le previsioni, come richiesto dalla Corte ( 83 ) . Per quanto riguarda il livello delle scorte e la redditività, sono stati raccolti dati completi fino alla fine di marzo del 2023. Tali dati saranno aggiornati per una determinazione definitiva e, ove possibile, saranno analizzati anche altri fattori. In questa fase i dati sulla capacità inutilizzata nella RPC e sul livello delle scorte sono stati i migliori dati disponibili. (208) Infine l’articolo 3, paragrafo 9, primo comma, seconda frase, del regolamento di base, prevede che il mutamento di circostanze debba essere stato chiaramente prevedibile e debba essere imminente. (209) Tutti questi elementi e i dati raccolti sono analizzati nelle sezioni che seguono. 5.2. Sensibile tasso di incremento delle importazioni oggetto di dumping sul mercato dell’Unione, tale da far prevedere un sostanziale aumento delle importazioni (210) Le importazioni dal paese interessato sono aumentate notevolmente, passando da 192 941 tonnellate a 305 055 tonnellate tra il 2019 e il periodo dell’inchiesta, come si desume dalla tabella 4. Tale aumento è stato significativo tra il 2021 e il PI. La stessa tendenza è stata osservata nel primo trimestre del 2023. Nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta tali importazioni sono avvenute a un prezzo inferiore a quello dell’industria dell’Unione. La quota di mercato detenuta da queste importazioni dalla Cina oggetto di dumping (+ 53 %) conferma il notevole aumento delle importazioni a fronte di una domanda che è invece rimasta stabile (+ 3 %). I produttori esportatori cinesi hanno guadagnato quote di mercato con importazioni a basso prezzo a scapito dei produttori dell’Unione. Il volume delle importazioni cinesi ha registrato un ulteriore incremento (del 60 %) nel primo semestre del 2023 (223 558 tonnellate) (fonte: Eurostat) rispetto al primo semestre del 2022 (139 672 tonnellate). I dati disponibili dimostrano non solo che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno registrato una crescita sostanziale nel periodo in esame, ma anche che questa tendenza non si è arrestata né è stata invertita durante il periodo successivo all’inchiesta. (211) Inoltre, come indicato di seguito, la sovraccapacità cinese e l’attrattiva del mercato dell’Unione per le importazioni cinesi connessa all’assenza di misure di difesa commerciale nell’Unione, nonché l’esistenza di misure contro le importazioni cinesi di PET in numerosi altri paesi, indicano che è probabile un aumento sostanziale delle importazioni cinesi nell’Unione. 5.3. Sufficiente disponibilità di capacità (212) Per quanto riguarda la capacità cinese di produzione di PET, le informazioni disponibili (Woodmac) indicano che la capacità produttiva di PET nella RPC è aumentata da [11,3-12,3] milioni di tonnellate nel 2020 a [11,6-12,6] milioni di tonnellate nel PI, mentre la capacità inutilizzata nel PI era di [1,5-2,5] milioni di tonnellate, pari ad almeno il [40-60]% del consumo dell’Unione. Si prevede che sia la capacità produttiva che la capacità liberamente disponibile aumenteranno in misura significativa, raggiungendo rispettivamente [21,0-23,0] milioni di tonnellate e [10,5-11,5] milioni di tonnellate nel 2026. (213) La domanda interna cinese è cresciuta nel periodo in esame in linea con l’aumento della capacità e ha rappresentato circa il [50-60] % della capacità cinese. Tuttavia, secondo le previsioni, nei prossimi anni la crescita della capacità dovrebbe superare in misura significativa l’aumento della domanda interna, che dovrebbe scendere al di sotto del [35-45] % della capacità nel 2026. Ciò aumenterebbe quindi le capacità di esportazione cinesi da un livello di [5 - 6] milioni di tonnellate nel 2022 a [7,5 - 8,5] milioni di tonnellate nel 2023 e a oltre [13 - 15] milioni di tonnellate nel 2026, mentre il consumo dell’Unione è rimasto stabile a circa 3,8 milioni di tonnellate durante il periodo in esame. (214) La CPCIF ha sostenuto che la domanda di PET sul mercato cinese è notevolmente aumentata, una circostanza questa che ha portato a un corrispondente aumento della capacità produttiva al fine di soddisfare le esigenze dei consumatori cinesi. Come osservato in precedenza, la crescita della capacità dovrebbe superare in misura significativa l’aumento della domanda interna. L’argomentazione della CPCIF è stata pertanto respinta. (215) L’UNESDA ha sostenuto che non è previsto un aumento della produzione nella RPC in linea con l’aumento stimato della capacità installata. Secondo l’UNESDA, le stime della produzione sono più realistiche rispetto alle previsioni future relative alla capacità installata, in quanto le prime si basano su impianti operativi e su tassi di utilizzo adeguati in funzione della domanda. L’UNESDA ha inoltre sostenuto che il rapporto produzione/domanda per gli anni dal 2023 al 2026 è simile a quello nel periodo in esame, quando l’eccesso di capacità della RPC non ha arrecato pregiudizio ai produttori dell’Unione. (216) Come indicato al considerando 213, secondo le previsioni la capacità relativa al PET nella RPC dovrebbe aumentare notevolmente nei prossimi anni, mentre non si prevedono aumenti del consumo interno nella RPC pari agli aumenti della capacità produttiva. L’aumento della capacità produttiva comporta inevitabilmente una pressione sugli impianti cinesi di PET volta ad aumentare i livelli di produzione e li incentiverà a cercare opportunità di mercato al di fuori della RPC, dati i limiti della domanda interna. In considerazione dei dati storici sulle esportazioni cinesi e dell’attrattiva del mercato dell’Unione (cfr. considerando da 218 a 221), è probabile che una parte considerevole della produzione cinese sia destinata al mercato dell’Unione. L’affermazione dell’UNESDA è stata pertanto respinta. (217) In linea con l’articolo 3, paragrafo 9, secondo comma, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha analizzato la disponibilità di altri mercati di esportazione per i produttori esportatori cinesi capaci di assorbire eventuali esportazioni supplementari e ha constatato che l’accesso ad alcuni (importanti) mercati di esportazione è sempre più difficile da parte dei produttori esportatori cinesi in ragione delle misure di difesa commerciale attuate; tra questi mercati figurano l’Argentina, la Turchia, il Brasile, l’Indonesia, gli Stati Uniti, il Giappone, l’India e il Sud Africa. Nell’agosto del 2023 il Messico ha imposto dazi sulle importazioni di PET originario della RPC. Si osserva inoltre che nel primo trimestre del 2023 le esportazioni cinesi verso l’Unione sono aumentate a un ritmo superiore rispetto a quello delle esportazioni cinesi complessive di PET a livello mondiale. (218) L’UNESDA ha affermato che qualsiasi deviazione degli scambi che avrebbe potuto verificarsi dall’adozione di misure di difesa commerciale da parte di paesi terzi è già avvenuta, in quanto tali misure sono in vigore da diversi anni. Si ritiene che l’esistenza di misure di difesa commerciale debba essere letta alla luce del recente aumento della capacità produttiva di PET registrata in Cina. In considerazione delle misure di difesa commerciale in vigore in altri mercati di esportazione, la capacità di esportazione cinese sarà probabilmente indirizzata verso i paesi privi di misure di difesa commerciale, quali l’Unione. (219) La CPCIF ha sostenuto che durante il periodo dell’inchiesta la destinazione principale delle esportazioni cinesi di PET era la Russia e che i paesi dell’America latina continuavano a essere destinazioni chiave per le esportazioni cinesi. L’UNESDA ha inoltre affermato che esiste un’ampia diffusione di paesi senza alcuna concentrazione particolare che può essere anormale e che, in proporzione alla popolazione, le esportazioni della RPC verso l’Unione sono inferiori alle esportazioni verso la Russia, le Filippine, la Turchia e l’Algeria, i quattro successivi maggiori importatori del prodotto cinese. (220) La Commissione ha constatato che le esportazioni verso l’Unione durante il periodo dell’inchiesta sono state superiori a quelle verso la Russia, ossia rispettivamente pari a 305 000 tonnellate e a 274 000 tonnellate, una circostanza questa che dimostra l’attrattiva del mercato dell’Unione per i produttori esportatori cinesi. Nessuna delle altre destinazioni delle esportazioni cinesi di PET si avvicinava al volume delle esportazioni effettuate durante il periodo dell’inchiesta verso l’Unione. Inoltre questa tendenza è proseguita anche nel periodo successivo al periodo dell’inchiesta. Dalle statistiche sulle importazioni è emerso che l’Unione costituisce la destinazione principale delle esportazioni di PET originario della RPC e che è molto probabile che gran parte della sovraccapacità cinese sia destinata alle esportazioni verso l’Unione. (221) In conclusione, è probabile che volumi significativi dell’attuale eccesso di capacità di PET continueranno ad essere diretti verso il mercato dell’Unione. L’attuale eccesso di capacità e l’insufficiente capacità di assorbimento da parte di paesi terzi o della stessa RPC indicano la probabilità di un ulteriore sostanziale aumento delle esportazioni cinesi verso l’Unione, dove un aumento della quota di mercato si è rivelato relativamente facile durante il periodo in esame, in particolare durante il periodo dell’inchiesta e il primo trimestre del 2023. 5.4. Livello dei prezzi delle importazioni (222) Durante il periodo in esame il prezzo medio all’importazione del paese interessato ha registrato un aumento del 26 % nell’intero periodo in esame. Come spiegato al considerando 165, la Commissione ha stabilito che nel periodo dell’inchiesta i prezzi cinesi erano inferiori a quelli dell’Unione (undercutting). I prezzi cinesi hanno iniziato a diminuire nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta e tale tendenza è proseguita nei due trimestri successivi al periodo dell’inchiesta. Tabella 15 Prezzo all’importazione delle importazioni cinesi dopo il periodo dell’inchiesta Prezzo medio all’importazione delle importazioni cinesi (EUR/tonnellata) Gennaio 2023 Febbraio 2023 Marzo 2023 Aprile 2023 Maggio 2023 Giugno 2023 1 158 1 067 1 030 1 011 993 1 006 Fonte: Eurostat. (223) Il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è aumentato del 49 % nel periodo in esame, mentre il costo di produzione è aumentato del 46 %. Ciò ha comportato un aumento dei margini di profitto per il 2021 e il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, in ragione del notevole afflusso di importazioni cinesi oggetto di dumping nel periodo dell’inchiesta a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, quest’ultima è stata costretta a ridurre i propri prezzi nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta e nel primo trimestre successivo al periodo dell’inchiesta, circostanza che ha fatto registrare perdite in questi due trimestri. (224) Il persistere di ingenti volumi di importazioni cinesi a prezzi in calo dopo il periodo dell’inchiesta evidenzia un ulteriore spostamento verso tali importazioni oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli offerti dai produttori dell’Unione. (225) Un operatore commerciale indipendente ha affermato che i prezzi all’importazione dalla RPC sono aumentati nella seconda metà del periodo dell’inchiesta, mentre il prezzo dell’industria dell’Unione ha registrato una diminuzione nello stesso periodo. Ciò ha determinato prezzi delle importazioni cinesi superiori a quelli dell’industria dell’Unione nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta. (226) La Commissione ha constatato che durante il periodo dell’inchiesta il prezzo delle importazioni cinesi era inferiore a quello dell’industria dell’Unione e che il prezzo all’importazione cinese è aumentato in misura inferiore all’aumento complessivo dei costi di produzione. Per quanto concerne l’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta, l’aumento delle importazioni cinesi nei trimestri precedenti ha spinto l’industria dell’Unione a ridurre i suoi prezzi a un livello insostenibile di perdita per rimanere competitiva, come illustrato al considerando 224. (227) La CPCIF ha asserito che i costi di trasporto si sono stabilizzati dall’inizio del periodo dell’inchiesta dopo aver raggiunto i massimi storici. (228) Dalla valutazione della Commissione è emerso che un aumento notevole e repentino dei costi di spedizione ha ostacolato le esportazioni cinesi verso l’Unione dal 2021 alla metà del 2022. Ora che i costi sono scesi ai livelli precedenti, tale ostacolo non esiste più, consentendo alle importazioni cinesi oggetto di dumping di inondare il mercato europeo. Proprio questo ritorno al normale livello dei costi di trasporto associato alla scomparsa dell’impennata precedente contribuisce alla minaccia di pregiudizio. 5.5. Livello delle scorte (229) L’andamento del livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è descritto nel dettaglio ai considerando 190 e 191. La Commissione ha ritenuto che tale fattore non sia di particolare importanza per l’analisi in questione, in quanto i produttori sono in grado di rispondere all’evoluzione della domanda in tempi relativamente rapidi, mantenendo le scorte a livelli sostenibili. Non è stato possibile riscontrare elementi di prova del fatto che l’industria dell’Unione o i produttori esportatori cinesi avrebbero potuto effettuare attività di costituzione di scorte in misura tale da influenzare in modo significativo il mercato dell’Unione nel prossimo futuro. 5.6. Altri elementi: Redditività e altri indicatori economici (230) Sebbene l’industria dell’Unione abbia registrato un aumento della redditività durante il periodo in esame, nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta si è registrato un significativo deterioramento a causa della depressione dei prezzi di vendita sul mercato dell’Unione causata dalle importazioni cinesi oggetto di dumping. Anche altri indicatori di pregiudizio hanno evidenziato un deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. Il volume delle vendite dell’Unione, la produzione dell’Unione e l’utilizzo degli impianti sono tutti diminuiti notevolmente nel corso del periodo dell’inchiesta, causando un calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione. Tale circostanza ha indotto l’industria dell’Unione a ridurre i suoi prezzi di vendita nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta, mentre il costo di produzione ha continuato ad aumentare, determinando una situazione di perdita. Tale tendenza negativa è proseguita nel primo trimestre del 2023 (cfr. tabella 14 per maggiori dettagli). (231) Inoltre la Commissione ha accertato l’esistenza di una contrazione dei prezzi. In effetti l’industria dell’Unione stava vendendo a prezzi inferiori al costo di produzione nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta e nel primo trimestre successivo al periodo dell’inchiesta. A causa della notevole pressione sui prezzi causata dalle importazioni a basso prezzo oggetto di dumping provenienti dalla RPC, l’industria dell’Unione non ha potuto aumentare i prezzi di vendita per raggiungere una situazione redditizia e ciò ha determinato una perdita alla fine del periodo dell’inchiesta, proseguita anche in seguito a tale periodo. 5.7. Prevedibilità e imminenza del mutamento di circostanze (232) L’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base dispone che «il mutamento di circostanze atto a creare una situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere stato chiaramente prevedibile e deve essere imminente». (233) Tutti i fattori di cui sopra sono stati analizzati e verificati rispetto al periodo dell’inchiesta. In particolare, la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha raggiunto un livello insostenibile pari a - 12 % nel quarto trimestre del 2022, quando la pressione sui prezzi dettata dalle importazioni cinesi è stata maggiormente avvertita dopo il continuo aumento delle importazioni cinesi durante i primi tre trimestri del periodo dell’inchiesta. Dai dati successivi al periodo dell’inchiesta emerge altresì che tale situazione negativa era ancora presente nel primo trimestre del 2023. Qualora tale tendenza prosegua la situazione precaria dell’industria dell’Unione si convertirà immediatamente in un pregiudizio notevole. Inoltre il fatto che la capacità cinese dovrebbe quasi raddoppiare nel periodo 2020-2026 e non può essere assorbita dalla domanda interna cinese o da altri mercati di esportazione cinesi, rende il mercato dell’Unione sempre più attraente per le importazioni cinesi a basso prezzo. Sulla base dei dati relativi al periodo dell’inchiesta la Commissione ha pertanto concluso che sussisteva un mutamento di circostanze chiaramente prevedibile e imminente alla fine del periodo dell’inchiesta, che instaurerà una situazione nella quale il dumping sarà causa di pregiudizio. Quando dopo la pandemia di COVID-19 le condizioni di mercato sono cambiate, le importazioni cinesi hanno iniziato a tornare sul mercato dell’Unione, spostando le vendite dell’industria dell’Unione, che ha dovuto iniziare a ridurre i prezzi e ha subito perdite verso la fine del PI e del primo trimestre del 2023, dovendo vendere in perdita per competere con le importazioni oggetto di dumping. (234) Secondo Svepol, in base ai dati presentati nella denuncia non si poteva concludere che il denunciante si trovava in una situazione di vulnerabilità; tali dati indicavano invece un ritorno alle normali condizioni di mercato a seguito del boom dovuto alla pandemia di COVID-19. Svepol ha inoltre affermato che i margini di profitto dei produttori dell’Unione hanno di fatto mostrato segni di stabilizzazione dell’industria dopo un periodo caratterizzato da una redditività eccezionalmente elevata, durante il quale i produttori dell’Unione sono stati in grado di aumentare i prezzi al di sopra dei costi unitari, effettuare investimenti elevati e mantenere una quota di mercato dominante. (235) La Commissione ha riconosciuto che il livello di profitto dell’industria dell’Unione durante il periodo in esame, in particolare nel 2021 e nei primi tre trimestri del periodo dell’inchiesta, è stato decisamente superiore a quello registrato negli anni precedenti. Tuttavia una moltitudine di indicatori di pregiudizio, quali la produzione, le vendite e la redditività registra una riduzione drastica e straordinaria alla fine del periodo dell’inchiesta a livelli insostenibili. La Commissione ha pertanto concluso che la situazione alla fine del periodo dell’inchiesta non poteva essere considerata semplicemente un ritorno alle normali condizioni di mercato. (236) La CPCIF e Svepol hanno sostenuto che le importazioni cinesi non indicavano un pregiudizio previsto o imminente, in quanto erano diminuite di oltre la metà nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta e l’aumento delle importazioni nel terzo trimestre del periodo dell’inchiesta costituiva un’eccezione. Svepol ha inoltre asserito che non vi era stata alcuna coincidenza temporale tra il calo delle vendite dell’industria dell’Unione e l’andamento del volume delle importazioni cinesi. (237) La Commissione ha constatato che le importazioni cinesi erano notevolmente aumentate durante l’intero periodo in esame. Inoltre il calo delle importazioni registrato nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta si è tradotto in un aumento continuo e brusco delle importazioni oggetto di dumping nei trimestri precedenti ed è stato seguito da un ulteriore aumento nel primo trimestre successivo al periodo dell’inchiesta. Contrariamente a quanto sostenuto da Svepol, ciò è coinciso con un costante calo delle vendite da parte dell’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione ha pertanto concluso che vi era un notevole tasso di aumento delle importazioni oggetto di dumping, il che indicava la probabilità di un sostanziale aumento delle importazioni. 5.8. Conclusioni relative alla minaccia di pregiudizio (238) Anche se l’industria dell’Unione stava registrando buoni risultati fino al terzo trimestre del 2022, quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno iniziato a diminuire drasticamente nell’ultimo trimestre del 2022. Dall’inchiesta è emerso in via provvisoria che tale situazione negativa è proseguita nel primo trimestre del 2023. (239) Mentre il costo medio dei produttori dell’Unione e i prezzi di vendita dei produttori dell’Unione erano fortemente correlati durante il periodo in esame, con un aumento dei costi del 46 % accompagnato da un aumento del 49 % del prezzo medio di vendita durante il periodo dell’inchiesta rispetto al 2019, i prezzi cinesi sono aumentati soltanto del 26 % circa. Nel 2019 e nel 2020 i prezzi medi delle importazioni cinesi erano superiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, mentre nel periodo dell’inchiesta si è verificato l’undercutting delle importazioni cinesi. (240) Sebbene anche le importazioni da altri paesi abbiano registrato un lieve aumento durante il periodo dell’inchiesta, in particolare dalla Turchia, dall’Egitto e dal Vietnam, i prezzi medi di tali importazioni sono stati in media inferiori del 1,2 % e superiori del 2,0 % rispetto ai prezzi medi di vendita dell’Unione. Se valutate cumulativamente, i prezzi di tali importazioni erano leggermente superiori a quelli dell’Unione. (241) Le previsioni dell’industria dell’Unione relative alla redditività e alle vendite future sono negative. Il calo delle vendite e i margini negativi rischiano di tradursi in forti perdite, contrazione degli ordini e riduzione dei posti di lavoro. Tutti i fattori esaminati nel quadro dell’articolo 3, paragrafo 9, del regolamento di base, in particolare il notevole tasso di aumento delle importazioni oggetto di dumping nel 2022, proseguito nella prima metà del 2023 a prezzi in ulteriore calo, l’eccesso di capacità nella RPC e l’andamento negativo della redditività dell’industria dell’Unione, puntano quindi nella stessa direzione. (242) Alla luce di questa analisi, in questa fase la Commissione ha concluso che alla fine del periodo dell’inchiesta sussisteva una minaccia di pregiudizio chiaramente prevedibile e imminente per l’industria dell’Unione. 6. NESSO DI CAUSALITÀ (243) In conformità all’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione fosse dovuta alle attuali e future importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. In conformità all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre verificato se altri fattori noti avessero contemporaneamente costituito una minaccia di pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuita alle importazioni oggetto di dumping un’eventuale minaccia di pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: importazioni da parte dei denuncianti e delle società collegate ai denuncianti, aumento dell’uso di PET riciclato da parte degli utilizzatori di PET, importazioni da altri paesi terzi, aumento dei costi delle materie prime e dell’energia e aumento dei costi di investimento. 6.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping (244) Come indicato al considerando 211, il volume delle importazioni di PET dalla RPC è aumentato notevolmente nel periodo in esame e ha mostrato una tendenza al rialzo durante il PI e il primo trimestre successivo al PI, ad eccezione dell’ultimo trimestre del PI. Come indicato al considerando 165, le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre stabilito che le importazioni cinesi di PET hanno ridotto i prezzi dell’industria dell’Unione, in particolare alla fine del periodo dell’inchiesta. (245) In ragione del notevole aumento delle importazioni cinesi di PET durante il periodo dell’inchiesta a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, quest’ultima ha perso quote di mercato a favore delle importazioni cinesi e ha perso la sua situazione redditizia nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta. (246) La Commissione ha concluso pertanto in via provvisoria che tali importazioni oggetto di dumping hanno avuto un impatto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione. (247) Inoltre, come illustrato nel considerando 213, non solo i produttori cinesi di PET dispongono di una notevole capacità inutilizzata che, secondo le previsioni, aumenterà ulteriormente nei prossimi anni, ma l’Unione è stata anche la destinazione più attraente per le importazioni cinesi oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta, a scapito dell’industria dell’Unione, e nessun altro paese terzo sarebbe in grado di assorbire la capacità inutilizzata cinese di PET. (248) La CPCIF ha sostenuto, facendo riferimento al ragionamento della Commissione nei casi Silico-Manganese e Stirene-butadiene-Stirene , che non vi sarebbe coincidenza temporale tra la redditività e l’andamento dell’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione e l’aumento delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, affermazione che è stata ribadita da Svepol, così come che l’aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi e il livello di undercutting erano troppo limitati per avere un impatto sostanziale sull’industria dell’Unione. Inoltre, confrontando i dati Eurostat sui prezzi delle importazioni dalla RPC con i dati relativi alle vendite dell’industria dell’Unione presentati nella denuncia, l’importatore indipendente ha sostenuto che l’industria dell’Unione non poteva essere minacciata dalle importazioni dalla RPC quando i prezzi all’importazione dalla RPC erano effettivamente aumentati ed erano superiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione dal settembre del 2022. (249) La Commissione ha constatato che il livello di produzione e l’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione hanno registrato un calo significativo durante il periodo dell’inchiesta, subito dopo un periodo in cui si è registrato un aumento significativo delle importazioni cinesi. I prezzi cinesi, che erano inferiori a quelli dell’industria dell’Unione e a quelli provenienti da altri paesi terzi nei primi tre trimestri del periodo dell’inchiesta, hanno fatto scendere i prezzi dell’industria dell’Unione e dei paesi terzi nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta al livello dei prezzi delle importazioni cinesi del trimestre precedente, determinando un livello di perdita per l’industria dell’Unione. Ciò ha dimostrato che i prezzi cinesi erano in grado di incidere negativamente sul livello dei prezzi sul mercato dell’Unione. L’argomentazione è stata pertanto respinta. (250) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni cinesi oggetto di dumping hanno avuto un impatto negativo sulla situazione dell’industria dell’Unione e stavano causando una minaccia di pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. 6.2. Effetti di altri fattori (251) La Commissione ha esaminato inoltre se altri fattori noti, considerati singolarmente o collettivamente, siano in grado di attenuare il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio riscontrata in via provvisoria fino a rendere tale nesso non più autentico e reale. 6.2.1. Importazioni dei denuncianti e delle società collegate ai denuncianti (252) L’UNESDA ha sostenuto che i produttori dell’Unione inclusi nel campione Indorama e NEO hanno effettuato importazioni di PET dalla RPC. In effetti la Commissione ha constatato che una parte delle importazioni dalla RPC è stata effettuata dalle società denuncianti, che rappresentavano il [15-25] % delle importazioni dalla RPC nel 2022 e il [25-35] % nel solo ultimo trimestre del 2022. Tuttavia anche valutando l’andamento delle importazioni escludendo dette importazioni, nel periodo in esame si è verificato un aumento significativo delle importazioni cinesi. Pertanto l’esistenza di importazioni da parte del denunciante non ha attenuato il nesso di causalità. 6.2.2. Aumento dell’uso di PET riciclato da parte degli utilizzatori di PET (253) L’UNESDA ha sostenuto che le politiche dell’Unione europea in materia di gestione dei rifiuti e di riduzione dell’uso della plastica hanno portato alla crescente sostituzione del vPET con l’rPET (nonostante i prezzi sistematicamente più elevati dell’rPET rispetto al vPET), con un conseguente elevato tasso di utilizzo dell’rPET. (254) In effetti analizzando gli indicatori di pregiudizio a un livello più granulare, si è osservata una tendenza all’aumento della capacità, della produzione e delle vendite di rPET durante il periodo in esame. Tale aumento della produzione di circa 250 000 tonnellate e delle vendite di circa 200 000 tonnellate, pari a circa il 20 % della capacità e della produzione di PET dell’industria dell’Unione, non ha tuttavia compensato la perdita di produzione rispetto alle importazioni cinesi oggetto di dumping e la stagnazione delle vendite e pertanto non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Il denunciante ha inoltre fornito dati secondo i quali i produttori di rPET stavano riducendo la loro produzione dopo il PI a causa dei bassi prezzi del vPET sul mercato dell’Unione a seguito delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. 6.2.3. Importazioni da paesi terzi (255) La CPCIF e l’UNESDA hanno affermato che i volumi delle importazioni dall’Egitto, dalla Turchia e dal Vietnam sono aumentati notevolmente durante il periodo in esame, ma che tutti hanno registrato un calo significativo del volume delle importazioni nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta. Tuttavia il calo dei volumi delle importazioni dalla RPC durante tale trimestre è stato di gran lunga superiore a quello registrato per gli altri paesi terzi. Inoltre la CPCIF ha osservato che le importazioni dall’India sono rimaste significative e stabili nel periodo in esame e che le importazioni dalla Corea del Sud sono aumentate nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta. La CPCIF ha pertanto sostenuto che l’eventuale pregiudizio subito dall’industria dell’Unione è causato dalle importazioni da altri paesi e non dalle importazioni dalla RPC, in particolare perché anche le importazioni da tali altri paesi sono avvenute a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione in misura analoga a quella delle importazioni cinesi. Inoltre nella presente analisi dovrebbe essere incorporato il dazio doganale del 6,5 % riscosso sulle importazioni cinesi al momento dell’ingresso nell’Unione. (256) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento: Tabella 16 Importazioni da paesi terzi Paese 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Egitto Volume (in tonnellate) 87 688 81 942 70 786 172 913 Indice 100 93 81 197 Quota di mercato 2  % 2  % 2  % 4  % Prezzo medio 997 794 1 020 1 474 Indice 100 80 102 148 Turchia Volume (in tonnellate) 103 246 124 883 160 162 172 516 Indice 100 121 155 167 Quota di mercato 3  % 3  % 4  % 4  % Prezzo medio 1 033 787 940 1 443 Indice 100 76 91 140 Vietnam Volume (in tonnellate) 77 961 92 359 91 709 156 003 Indice 100 118 118 200 Quota di mercato 2  % 2  % 3  % 4  % Prezzo medio 1 008 732 940 1 426 Indice 100 73 93 141 Altri paesi terzi Volume (in tonnellate) 534 910 477 200 353 908 331 621 Indice 100 89 66 62 Quota di mercato 14  % 13  % 10  % 9  % Prezzo medio 998 756 925 1 458 Indice 100 76 93 146 Totale di tutti i paesi terzi, eccetto il paese interessato Volume (in tonnellate) 803 805 776 385 676 564 833 052 Indice 100 97 84 104 Quota di mercato 21  % 20  % 19  % 21  % Prezzo medio 1 003 762 940 1 451 Indice 100 76 94 145 Fonte: Eurostat. (257) Come indicato nella tabella di cui al considerando 157, le importazioni dalla RPC sono cresciute del 58 % nel periodo in esame. Sebbene il tasso di crescita per l’Egitto, la Turchia e il Vietnam sia stato cumulativamente maggiore, i loro livelli di importazioni sono stati notevolmente inferiori a quelli delle importazioni dalla RPC in valori assoluti. (258) Inoltre i prezzi medi di tutti gli altri paesi terzi nel periodo dell’inchiesta sono stati superiori al prezzo all’importazione dalla RPC e si sono aggirati intorno al prezzo dell’industria dell’Unione. Valutate cumulativamente, il prezzo di tali importazioni era superiori a quello dell’industria dell’Unione. (259) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che, a parte il fatto che i prezzi di tali importazioni non erano inferiore a quelli dell’industria dell’Unione, i volumi delle importazioni non erano di entità tale da attenuare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio per l’industria dell’Unione. 6.2.4. Andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione (260) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento: Tabella 17 Andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione 2019 2020 2021 Periodo dell’inchiesta Volume delle esportazioni (in tonnellate) 228 466 260 053 333 941 291 338 Indice 100 114 146 128 Prezzo medio (EUR) 1 006 741 992 1 469 Indice 100 74 99 146 Fonte: dati verificati desunti dalle risposte al questionario. (261) Le esportazioni dell’industria dell’Unione sono aumentate dal 2019 al 2021, dopodiché sono diminuite ma sono rimaste notevolmente al di sopra dei quantitativi venduti all’inizio del periodo in esame. (262) Le esportazioni rappresentavano soltanto una piccola parte delle vendite complessive dell’industria dell’Unione, rappresentando tra il 7 % e il 10 % della sua produzione nel 2019. Il prezzo medio di vendita delle esportazioni ha seguito le fluttuazioni del costo di produzione dell’industria dell’Unione. (263) La Commissione ha pertanto concluso in via provvisoria che l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e la minaccia di pregiudizio riscontrata. 6.2.5. Aumenti dei costi delle materie prime e dell’energia (264) L’UNESDA ha affermato che il prezzo del PET nel secondo semestre del 2022 è stato interessato dalla crisi energetica scoppiata a causa della guerra della Russia contro l’Ucraina. La CPCIF ha asserito altresì che l’aumento dei costi delle materie prime e dei costi dell’energia e la pressione inflazionistica erano fattori che hanno causato un pregiudizio all’industria dell’Unione, sostenendo che il calo della redditività dell’industria dell’Unione coincideva con un tasso di inflazione elevato, causato dall’aumento dei costi dell’energia. A seguito della guerra in Ucraina, i prezzi del petrolio sono aumentati in modo significativo in Europa, incidendo sul prezzo delle materie prime (paraxilolo, acido tereftalico purificato e glicole monoetilenico), mentre i produttori cinesi di PET sono stati meno colpiti dall’aumento dei costi dell’energia. (265) Come indicato al considerando 184, il costo di produzione dell’industria dell’Unione ha registrato per la prima volta un calo nel 2020, dopodiché i costi sono aumentati in modo significativo nel periodo dell’inchiesta. Tuttavia l’industria dell’Unione ha potuto anche aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento dei costi di produzione per la maggior parte del 2021 e per il periodo dell’inchiesta. Nel valutare tali dati a livello trimestrale per il periodo dell’inchiesta, è evidente che l’industria dell’Unione ha dovuto abbassare i propri prezzi nell’ultimo trimestre del periodo dell’inchiesta a un livello inferiore al costo di produzione in risposta alla concorrenza sleale esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Pertanto l’aumento dei costi non ha attenuato il nesso di causalità. 6.2.6. Aumento dei costi di investimento (266) La CPCIF ha sostenuto che i dati relativi agli investimenti dell’industria dell’Unione sono più che quadruplicati nel periodo in esame, a causa di un aumento del capitale circolante dovuto all’aumento delle scorte e al rispetto degli obblighi normativi previsti dalla direttiva sulla plastica monouso. (267) Come indicato al considerando 192, la Commissione ha constatato che gli investimenti sono effettivamente aumentati in modo sostanziale. Tuttavia, rispetto al valore delle vendite sul mercato dell’Unione, i costi di investimento sono stati limitati e non hanno mai superato il 2,1 % del fatturato dei produttori dell’Unione inclusi nel campione. Inoltre gli investimenti sono stati effettuati per garantire il rispetto della vigente normativa dell’Unione, per la manutenzione degli impianti e per aumentarne la longevità. Tale livello di costi di investimento non ha quindi potuto attenuare il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio constatata. 6.2.7. Preferenze di acquisto dei clienti (268) Svepol ha asserito che il calo dei volumi di produzione e di vendita era una risposta a cambiamenti nelle preferenze di acquisto dei clienti (compreso il passaggio da contratti a lungo termine a contratti a pronti più flessibili) e a una diffusa riduzione delle scorte da parte degli acquirenti di PET. (269) La Commissione ha constatato che il consumo dell’Unione, pur essendo temporaneamente diminuito nell’ultimo trimestre del 2022, è effettivamente aumentato durante il PI rispetto all’inizio del periodo in esame ed è rimasto al livello medio trimestrale del PI anche nel primo trimestre del 2023 (cfr. tabelle 3 e 14). Di conseguenza la presunta riduzione delle scorte da parte dei clienti non è debitamente comprovato. Inoltre una potenziale modifica delle condizioni di acquisto preferite non può essere considerata un fattore che dovrebbe automaticamente comportare un calo della produzione o delle vendite dei produttori dell’Unione. In effetti, dall’inchiesta è emerso in via provvisoria che le importazioni cinesi si basavano su contratti a pronti, mentre storicamente l’industria dell’Unione vendeva principalmente su base di contratti a lungo termine. Tuttavia, le importazioni cinesi sono state effettuate a prezzi di dumping inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, il che potrebbe persino aggravare il passaggio da contratti a lungo termine a contratti a pronti. La differenza dei contratti potrebbe aver aggravato il nesso di causalità tra le importazioni cinesi oggetto di dumping e la minaccia di pregiudizio constatata. 6.2.8. Conclusioni relative al nesso di causalità (270) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell’industria dell’Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping. L’effetto di questi altri fattori sull’andamento negativo dell’industria dell’Unione è stato tuttavia limitato, se non addirittura nullo. (271) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria in questa fase che le importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC hanno causato una minaccia di pregiudizio notevole all’industria dell’Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. 7. LIVELLO DELLE MISURE (272) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. 7.1. Margine di pregiudizio (273) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l’industria dell’Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies , del regolamento di base. (274) A norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quater , del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all’aumento delle importazioni dall’RPC, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l’innovazione, e il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %. (275) Il profitto nei primi due anni del periodo in esame è stato inferiore al 6 % (nel 2019 o nel 2020) e le condizioni di mercato sono state anomale nel 2021, a causa della pandemia di COVID-19 e di un aumento senza precedenti dei costi di trasporto associato a un calo complessivo delle importazioni da paesi terzi nel 2021. Nessuno degli anni considerati è dunque adatto a fornire un profitto di riferimento in conformità dell’articolo 7, paragrafo 2 quater , del regolamento di base. Nessuno dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha presentato richieste motivate per la perdita di investimenti o costi di ricerca e sviluppo e innovazione. Alla luce di tali fatti, per stabilire il prezzo non pregiudizievole, la Commissione ha fatto ricorso all’uso del profitto di riferimento minimo del 6 % che è stato sommato al costo di produzione effettivo dell’industria dell’Unione. (276) In assenza di argomentazioni motivate a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 quinquies , in merito ai costi attuali o futuri derivanti da accordi e protocolli ambientali multilaterali o dalle convenzioni dell’ILO elencate, non sono stati aggiunti ulteriori costi al prezzo non pregiudizievole così stabilito. (277) La Commissione ha quindi determinato il margine di pregiudizio sulla base di un confronto tra la media ponderata dei prezzi all’importazione dei singoli produttori esportatori inclusi nel campione nell’RPC che hanno collaborato, stabilita per calcolare l’undercutting dei prezzi, e la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto nel mercato dell’Unione dai produttori dell’Unione inclusi nel campione durante il periodo dell’inchiesta. L’eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all’importazione. (278) Svepol ha suggerito che, se la Commissione dovesse istituire dazi, i prezzi reali e i profitti realizzati dai produttori dell’Unione durante il secondo semestre del 2022 dovrebbero essere utilizzati per stabilire il margine di pregiudizio, dal momento che i prezzi di vendita dell’industria dell’Unione non sono stati oggetto di depressione o contrazione nel 2022. Occorre rilevare che il 2022 è stato l’anno in cui le importazioni dalla RPC sono aumentate in modo sostanziale e quindi il profitto realizzato dai produttori dell’Unione nel periodo dell’inchiesta o in qualsiasi periodo del 2022 non è stato ritenuto appropriato per essere utilizzato come profitto di riferimento. (279) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre società» è stato definito analogamente al margine di dumping per tali società (cfr. sezione 3.5). Società Margine di dumping Margine di pregiudizio Gruppo Sanfame: — Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd — Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd. — Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd. — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. 16,0  % 6,6  % Gruppo Wankai New Materials: — Wankai New Materials Co., Ltd. — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. 22,6  % 10,7  % Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials: — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD — Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 17,2  % 21,2  % Altre società che hanno collaborato 19,7  % 11,1  % Tutte le altre società 24,2  % 27,5  % 7.2. Conclusioni sul livello delle misure (280) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base: Società Dazio antidumping provvisorio Gruppo Sanfame: — Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd — Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd. — Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd. — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. 6,6  % Gruppo Wankai New Materials: — Wankai New Materials Co., Ltd. — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. 10,7  % Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials: — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD — Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 17,2  % Altre società che hanno collaborato 11,1  % Tutte le altre società 24,2  % 8. INTERESSE DELL’UNIONE (281) Malgrado l’accertamento di un dumping pregiudizievole, la Commissione ha esaminato la domanda se l’istituzione di misure non sia contraria all’interesse dell’Unione, in conformità dell’articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori, degli utilizzatori e dei consumatori. 8.1. Interesse dell’industria dell’Unione (282) In tutta l’Unione circa 60 società producevano PET, dando lavoro a circa 1 500 dipendenti. Sedici produttori hanno collaborato all’inchiesta. Nessuno dei produttori noti si è opposto all’apertura dell’inchiesta. Come indicato sopra nell’analisi degli indicatori di pregiudizio, alla fine del periodo dell’inchiesta l’industria dell’Unione ha mostrato una tendenza al peggioramento. In particolare è stato riscontrato un forte effetto sugli indicatori di pregiudizio relativi ai risultati finanziari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, come la redditività. L’industria dell’Unione ha subito un deterioramento della sua situazione alla fine del periodo dell’inchiesta ed è stata influenzata negativamente dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, causando la minaccia di pregiudizio alla fine del periodo dell’inchiesta. (283) Si prevede che l’istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali eque nel mercato dell’Unione, ponendo fine alla contrazione dei prezzi e consentendo all’industria dell’Unione di riprendersi. Ciò comporterebbe un miglioramento della redditività dell’industria dell’Unione. In assenza di misure è molto probabile che la minaccia di pregiudizio si concretizzi e che si verifichi un ulteriore deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione così come l’esercizio al regime minimo o la chiusura degli impianti dell’industria dell’Unione. (284) La Commissione ha pertanto concluso in questa fase che l’istituzione di dazi antidumping sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione. 8.2. Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti (285) Un importatore indipendente (Svepol) e una serie di grandi società utilizzatrici quali Danone, Nestle Waters, Coca-Cola e Refresco, unitamente ad associazioni quali Soft Drinks Europe (UNESDA) e Natural Mineral Waters Europe (NWME), si sono manifestati e hanno collaborato alla presente inchiesta. L’UNESDA rappresenta i principali utilizzatori aziendali, i produttori nazionali di bevande analcoliche, gli imbottigliatori e i distributori, mentre NWME parla a nome dei produttori di acqua minerale naturale. Svepol e quattro gruppi di utilizzatori (Refresco, Danone, Nestle e Retal) hanno fornito risposte strutturate (verificate in questa fase per Svepol) al questionario della Commissione. Inoltre oltre 30 altri utilizzatori (principalmente imbottigliatori) e associazioni nazionali di Austria, Bulgaria, Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia si sono manifestati, presentando osservazioni ed esprimendo l’opposizione alla potenziale imposizione di dazi sulle importazioni di PET. (286) L’industria dell’imbottigliamento in PET è significativa in termini di occupazione, con oltre 300 000 posti di lavoro diretti presso 1 000 siti di imbottigliamento. È importante sottolineare che la maggior parte di tali imprese sono piccole e medie imprese («PMI»), che spesso danno lavoro a meno di 50 persone. Molti degli utilizzatori hanno affermato di operare già con margini ristretti e di dover far fronte a costi crescenti a causa delle misure normative dell’UE in materia di plastica monouso e di altri obblighi concernenti gli imballaggi. Tali soggetti hanno inoltre sostenuto che il PET è un bene di base non prodotto in quantità sufficienti nell’Unione, il che rende le importazioni una componente essenziale del consumo dell’Unione. (287) Inoltre gli utilizzatori e Svepol (importatore) hanno sostenuto che l’istituzione di misure antidumping sulle importazioni di PET dalla RPC inciderebbe negativamente su tali imprese europee in vari modi, come illustrato di seguito. 8.2.1. Aumento dei prezzi del vPET (288) Gli utilizzatori hanno sostenuto che è probabile che le misure aumenteranno i prezzi del vPET. Ciò è documentato dall’esempio degli Stati Uniti, che hanno prezzi del PET notevolmente più elevati rispetto a paesi con dazi inferiori o assenti, quali l’Unione o la Corea del Sud. Ciò si ripercuoterebbe sulle piccole e medie imprese che non possono facilmente trasferire tali maggiori costi ai loro clienti, ostacolando l’industria delle bevande, nel contesto della quale il PET è una componente importante dei costi. Gli utilizzatori hanno indicato (senza fornire ulteriori elementi di prova) che il prezzo del PET sul prodotto finale varia tra l’8 % e il 15 % e che un aumento di prezzo non può essere interamente trasferito agli acquirenti. 8.2.2. Transizione più lenta all’rPET (289) L’industria delle bevande analcoliche ha affermato che sta cercando di passare dal vPET all’rPET, che è attualmente più costoso. L’aumento dei prezzi del vPET potrebbe rallentare tale trasferimento, compromettendo le iniziative di sostenibilità dell’industria. 8.2.3. Preoccupazioni in merito alla posizione dominante sul mercato (290) Diversi utilizzatori hanno affermato che le misure antidumping sulle importazioni di PET dalla RPC rafforzerebbero ulteriormente il controllo del produttore dell’Unione Indorama sul mercato del PET, anche in considerazione della proprietà da parte di tal società di impianti di produzione di PET in Turchia e in Egitto, i successivi principali esportatori di PET verso l’Unione; tali soggetti hanno sostenuto altresì che una tale configurazione di mercato potrebbe incidere negativamente sulla concorrenza e non essere in linea con gli interessi generali dell’Unione. 8.2.4. Analisi dell’impatto delle misure sugli utilizzatori e sugli importatori indipendenti (291) Sebbene sia probabile che le misure antidumping determineranno un aumento del prezzo del PET e incideranno negativamente sulle industrie utilizzatrici e sugli utilizzatori finali di prodotti imballati in PET, ciò non comporterebbe necessariamente la perdita di posti di lavoro tra gli utilizzatori di PET, dato che i costi del PET rappresentano fino al 15 % dei prezzi del prodotto finale. Dagli elementi di prova disponibili risulta inoltre che non solo gli impianti di produzione di PET dei produttori dell’Unione sono pienamente utilizzati, ma anche che numerosi altri paesi, quali la Turchia, l’Egitto e il Vietnam, hanno la capacità di fornire PET all’industria utilizzatrice dell’Unione. 8.3. Ambizione dell’UE verso materie plastiche sostenibili (292) Nel 2015 l’Unione europea, nel suo impegno a contrastare l’inquinamento e la plastica monouso, ha adottato il piano d’azione dell’UE per un’economia circolare. In tale piano la plastica risultava essere una priorità, mirando a strategie che tengano conto dell’intero ciclo di vita della plastica. Il PET, una plastica interamente riciclabile, è in prima linea nel contesto di tali sforzi. Nel 2016, a fronte della raccolta del 72,7 % dei rifiuti di plastica nell’Unione, soltanto il 31,1 % è stato riciclato, sottolineando l’importanza della plastica pura come il PET. 8.4. Sfide per quanto concerne l’rPET (293) La direttiva dell’Unione sulla plastica monouso ha fissato obiettivi ambiziosi di riciclaggio per il prossimo decennio, spingendo i produttori di PET dell’Unione a investire nelle tecnologie rPET. Tuttavia tali progressi sono minacciati dall’afflusso di vPET oggetto di dumping dalla RPC. Tali importazioni oggetto di dumping hanno reso meno competitivo l’rPET di produzione europea, determinando un ritorno al vPET, soprattutto quando i costi energetici per la produzione dell’rPET sono elevati. Le importazioni oggetto di dumping potrebbero ostacolare l’innovazione, aumentare la capacità produttiva di rPET e indebolire il ciclo di riciclaggio del PET, essenziale per gli obiettivi di riduzione e riciclaggio delle emissioni di carbonio dell’Unione. 8.5. Conclusioni relative all’interesse dell’Unione (294) I dazi (cfr. sezione 9) sono inoltre fissati a un livello tale da consentire le importazioni di PET cinese a prezzi equi. (295) L’impegno dell’Unione a favore della protezione dell’ambiente, come emerge chiaramente dalla direttiva sulla plastica monouso, pone l’accento sugli investimenti nel riciclaggio e sarebbe potenzialmente ostacolato dal vPET a basso costo. (296) Nel complesso, si è concluso in via provvisoria che i benefici delle misure superano il potenziale impatto negativo per gli importatori, gli utilizzatori e i consumatori. (297) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, in questa fase dell’inchiesta, non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di PET originario della RPC. 9. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE (298) In base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione riguardo al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per impedire che si concretizzi l’imminente minaccia di pregiudizio notevole arrecato all’industria dell’Unione dalle importazioni oggetto di dumping. (299) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di PET originario della RPC, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping al considerando 280. L’importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio. (300) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Gruppo Sanfame: — Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd — Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd. — Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd. — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. 6,6  % Gruppo Wankai New Materials: — Wankai New Materials Co., Ltd. — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. 10,7  % Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials: — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD — Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 17,2  % Altre società che hanno collaborato 11,1  % Tutte le altre società 24,2  % (301) Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dai soggetti giuridici citati. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping. (302) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società». (303) Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono svolgere i consueti controlli di loro competenza e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti aggiuntivi (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’accuratezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. (304) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere l’aliquota o le aliquote individuali dei dazi e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. 10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA (305) Conformemente all’articolo 19 bis del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG TRADE. Le parti interessate disponevano di un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati. (306) Non sono pervenute osservazioni sull’esattezza dei calcoli. 11. DISPOSIZIONI FINALI (307) Ai fini di una corretta amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere di essere sentite dalla Commissione e/o dal consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine prestabilito. (308) I risultati dell’inchiesta relativi all’istituzione dei dazi provvisori sono provvisori e possono essere modificati nella fase definitiva dell’inchiesta, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di polietilene tereftalato («PET») avente un coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g secondo la norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 61 00 e originario della Repubblica popolare cinese. 2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti: Società Dazio antidumping provvisorio Codice addizionale TARIC Gruppo Sanfame: — Jiangsu Hailun Petrochemical Co., Ltd — Jiangsu Xingye Plastics Co., Ltd. — Jiangyin Xingu New Material Co., Ltd. — Jiangyin Xingtai New Material Co., Ltd. 6,6  % 899V Gruppo Wankai New Materials: — Wankai New Materials Co., Ltd. — Chongqing Wankai New Materials Technology Co. Ltd. 10,7  % 899 W Gruppo China Resources Chemical Innovative Materials: — China Resources Chemical Innovative Materials CO., LTD — Zhuhai China Resources Chemical Innovative Materials Co., Ltd. 17,2  % 899X Altre società che hanno collaborato 11,1  % Cfr. allegato Tutte le altre società 24,2  % 8999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. 4.   L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. 5.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Articolo 2 1.   Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Le parti interessate che intendono chiedere un’audizione presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21 . ( 2 ) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinato polietilene tereftalato («PET») originario della Repubblica popolare cinese ( GU C 115 del 30.3.2023, pag. 5 ). ( 3 ) https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2661. ( 4 ) Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, [SWD (2017) 483 final/2]. ( 5 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 6 e 7. ( 6 ) Relazione – capitolo 2, pag. 10. ( 7 ) Disponibile all’indirizzo: Costituzione della Repubblica popolare cinese (npc.gov.cn) (consultato il 12 settembre 2023). ( 8 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 20 e 21. ( 9 ) Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74. ( 10 ) Relazione – capitolo 6, pagg. 120 e 121. ( 11 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 122 a 135. ( 12 ) Relazione – capitolo 7, pagg. 167 e 168. ( 13 ) Relazione – capitolo 8, pagg. 169, 170, 200 e 201. ( 14 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione – capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione – capitolo 5, pagg. 108 e 109. ( 15 ) Cfr.: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESZ_STOCK/2023/2023-4/2023-04-25/9052858.PDF (consultato il 12 ottobre 2023). ( 16 ) Cfr.: http://en.sasac.gov.cn/. ( 17 ) Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era (cfr. riferimenti completi in appresso). ( 18 ) Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 12 settembre 2023). ( 19 ) Cfr.: http://www.ccema.org.cn/wzsy (consultato il 12 settembre 2023). ( 20 ) Cfr.: http://www.ccema.org.cn/xhzc (consultato il 12 settembre 2023). ( 21 ) Relazione – capitolo 5, pagg. 100 e 101. ( 22 ) Relazione – capitolo 2, pag. 26. ( 23 ) Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster ; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19. ( 24 ) Relazione – capitolo 2, pagg. 31 e 32. ( 25 ) Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 12 ottobre 2023). ( 26 ) Disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 12 settembre 2023). ( 27 ) «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all’indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 12 ottobre 2023). ( 28 ) Cfr.: http://www.fl.gov.cn/zwxx_206/ywdt/202307/t20230703_12113878.html (consultato il 12 ottobre 2023). ( 29 ) Cfr.: http://www.sinopec.com/listco/Resource/Pdf/2023032507.pdf, pag. 26 (consultato il 12 settembre 2023). ( 30 ) Cfr.: http://www.sinopecgroup.com/group/gywm/ddjs.shtml http://jscc.sinopec.com/jscc/about_us/teammanagement/ (consultato il 12 settembre 2023). ( 31 ) Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3. ( 32 ) Relazione – capitolo 4, pagg. 41, 42 e 83. ( 33 ) Cfr. pagg. 145 e 147 della tabella di marcia dell’iniziativa «Made in China 2025» disponibile all’indirizzo: https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf (consultato il 12 ottobre 2023). ( 34 ) Cfr. pagg. 44 e 47 del repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf (consultato il 12 ottobre 2023). ( 35 ) Ibidem pag. 115. ( 36 ) Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime, sezioni IV.2 e VIII.1. Consultabile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 12 settembre 2023). ( 37 ) Parere orientativo sulla promozione di uno sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica e chimica 2022/34, disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/yj/art/2022/art_4ef438217a4548cb98c2d7f4f091d72e.html (consultato il 22 ottobre 2023). ( 38 ) Cfr.: http://gxt.shandong.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&filename=17e54531cb74483596b5cca1a40ec8d8.pdf. (consultato il 12 settembre 2023). ( 39 ) Cfr.: http://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2021/9/3/art_6197_10099378.html (consultato il 12 settembre 2023). ( 40 ) Cfr.: http://www.qg.gov.cn/zwgk/zcfg/sjfgwj/202208/t20220829_2769471.htm (consultato il 12 ottobre 2023). ( 41 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 138 a 149. ( 42 ) Relazione – capitolo 9, pag. 216. ( 43 ) Relazione – capitolo 9, pagg. da 213 a 215. ( 44 ) Relazione – capitolo 9, pagg. da 209 a 211. ( 45 ) Relazione – capitolo 13, pagg. da 332 a 337. ( 46 ) Relazione – capitolo 13, pag. 336. ( 47 ) Relazione – capitolo 13, pagg. da 337 a 341. ( 48 ) Relazione – capitolo 6, pagg. da 114 a 117. ( 49 ) Relazione – capitolo 6, pag. 119. ( 50 ) Relazione – capitolo 6, pag. 120. ( 51 ) Relazione – capitolo 6, pagg. 121, 122, da 126 a 128, da 133 a 135. ( 52 ) Cfr.: regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1 ), considerando da 71 a 75; e regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese, ( GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344 ), considerando da 151 a 188. ( 53 ) Cfr. il documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) del 28 agosto 2020: piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022) , disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 22 marzo 2023). Il piano indica di « attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario ». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «[r] enderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza ». ( 54 ) Cfr. CBIRC, Comunicazione sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali , pubblicata il 15 dicembre 2020, http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultato il 22 marzo 2023). ( 55 ) Cfr. il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale (FMI), «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203. ( 56 ) Relazione – capitolo 6, pagg. 121, 122, da 126 a 128, da 133 a 135. ( 57 ) Cfr. OCSE (2019), OECD Economic Surveys: China 2019 , pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 12 settembre 2023). ( 58 ) Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 12 settembre 2023). ( 59 ) Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income. ( 60 ) Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33 ). ( 61 ) Global Trade Atlas, http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm. ( 62 ) https://www.dosm.gov.my/portal-main/home. ( 63 ) https://www.st.gov.my/en/. ( 64 ) Global Trade Atlas, http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm. ( 65 ) Dipartimento di statistica del ministero dell’Economia del governo della Malaysia, https://www.dosm.gov.my/portal-main/landingv2. ( 66 ) Tenaga Nasional Berhad, fissazione dei prezzi e tariffe per utenti industriali, https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1. ( 67 ) Suruhanjaya Tenaga, https://www.st.gov.my/en/. ( 68 ) A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale. ( 69 ) https://www.dosm.gov.my/portal-main/home. ( 70 ) https://www.dosm.gov.my/portal-main/release-content/3ea8a244-81c4-11ed-96a6-1866daa77ef9. ( 71 ) Statistiche sull'orario di lavoro - ILOSTAT. ( 72 ) https://www.mida.gov.my/setting-up-content/statutory-contributions/. ( 73 ) https://www.mida.gov.my/setting-up-content/statutory-contributions/ ; https://www.perkeso.gov.my/en/our-services/employer-employee/contributions.html; https://www.mida.gov.my/setting-up-content/human-resources-development-fund/; https://ins-globalconsulting.com/news-post/severance-pay-malaysia/ ( 74 ) https://www.tnb.com.my/commercial-industrial/pricing-tariffs1 ( 75 ) https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database. ( 76 ) https://www.st.gov.my/en/. ( 77 ) https://www.st.gov.my/en/web/consumer/details/2/10 e https://www.st.gov.my/contents/2021/Fuel%20Prices/11%20Nov/1-%20Regulated%20piped%20gas%20prices%20as%20of%20November%202021.pdf. ( 78 ) https://www.worldbank.org/en/research/brief/inflation-database. ( 79 ) Orbis | Informazioni societarie a livello mondiale | BvD (bvdinfo.com). ( 80 ) Durante il PI, il [30-35] % delle vendite nell’Unione dei produttori dell’Unione inclusi nel campione è stato effettuato indirettamente tramite entità commerciali collegate. ( 81 ) Il prezzo del PET è determinato per il 90 % dal prezzo della materia prima, ossia l’acido tereftalico purificato (PTA), che a sua volta varia in funzione dei prezzi del petrolio greggio. Ciò causa la grande volatilità dei prezzi del PET. ( 82 ) Organizzazione mondiale del commercio, WT/DS132/R, 28 gennaio 2000, Mexico - Anti-dumping investigation of high fructose corn syrup (HFCS) from the United States : relazione del panel, punto 7.140, pagina 214. Il panel dell’OMC ha dichiarato: « al fine di concludere che esiste una minaccia di pregiudizio notevole per un’industria nazionale che attualmente non sta apparentemente subendo un pregiudizio, nonostante gli effetti delle importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell’inchiesta, è necessario comprendere la situazione attuale dell’industria come contesto. Il semplice fatto che le importazioni oggetto di dumping aumenteranno e avranno effetti negativi sui prezzi non consente, di per sé, di concludere che l’industria nazionale subirà un pregiudizio: se l’industria si trova in condizioni molto buone o se vi sono altri fattori in gioco, le importazioni oggetto di dumping possono non minacciare un pregiudizio ». ( 83 ) Sentenza della Corte di giustizia del 7 aprile 2016, causa C-186/14, punto 72, che conferma la sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Hubei Xinyegang Steel Co. Ltd / Consiglio dell’Unione europea , T-528/09. ALLEGATO Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione Paese Nome Codice addizionale TARIC Repubblica popolare cinese SINOPEC YIZHENG CHEMICAL FIBRE LIMITED LIABILITY COMPANY 899Y Repubblica popolare cinese Dragon Special Resin (XIAMEN) Co., Ltd. 899Z Repubblica popolare cinese Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd. 89AA Repubblica popolare cinese Jiangsu Ceville New Materials Technology Co., Ltd. 89AB ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2659/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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