Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125
Qual è il codice tributo istituito per utilizzare il credito d'imposta per il trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari e come si applica nel modello F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 78/2022 istituisce il codice tributo "6999" per consentire alle imprese concessionarie di beni del demanio marittimo di utilizzare un credito d'imposta riconosciuto per l'anno 2022. Questo credito, pari al massimo del 60% del canone dovuto per le concessioni funzionali al trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate. Il credito non è riportabile agli anni successivi e deve essere utilizzato in un'unica quota annuale. In sede di compilazione del modello F24, il codice 6999 va esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati" (o "importi a debito versati" in caso di riversamento), indicando l'anno di riferimento nel formato AAAA. L'Agenzia delle entrate verifica automaticamente che il contribuente sia presente nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e che l'importo utilizzato non ecceda quello assegnato, scartando il modello F24 in caso di difformità.
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Riferimento normativo
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 78/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 16 dicembre 2022
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito
d’imposta in favore delle attività di trasporto di passeggeri con navi minori
in acque lagunari di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n.
103, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125
L’articolo 2-bis del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, riconosce a favore delle imprese
concessionarie di beni del demanio marittimo e della navigazione interna funzionali
all'esercizio dell'attività di trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari, per
l'anno 2022, un credito d'imposta nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare del
canone dovuto per tale anno per le concessioni medesime.
Il medesimo articolo 2-bis stabilisce che il credito d’imposta in parola è utilizzabile
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, in un'unica quota annuale e l'eventuale quota residua non è riportabile agli
anni successivi.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 7 giugno 2022 sono state stabilite le
disposizioni attuative del predetto credito d’imposta.
In particolare, il citato decreto del 7 giugno 2022 prevede, all’articolo 5, comma 1,
che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari, il
modello F24 sia presentato unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate.
Inoltre, l’articolo 7, comma 1, del citato decreto interministeriale stabilisce che il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente
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all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese concessionarie ammesse a fruire
dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche,
anche parziali.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in
compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta
agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di
versamento, è istituito il seguente codice tributo:
“6999” denominato “credito d’imposta in favore delle attività di trasporto
di passeggeri con navi minori in acque lagunari - articolo 2-bis del
decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di
riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24
presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei
beneficiari trasmesso dal Ministero, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in
compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello
F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse
dallo stesso Ministero.
IL CAPO DIVISIONE
Firmato digitalmente
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Il credito d'imposta per il trasporto di passeggeri con navi minori in acque lagunari si applica secondo l'articolo 2-bis del decreto-legge 103/2021 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 telematico. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare l'iscrizione del cliente nell'elenco beneficiari trasmesso dal Ministero e controllare che l'importo compensato non superi l'agevolazione concessa, considerando anche eventuali variazioni e revoche comunicate successivamente.
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