Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24, del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci – articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 81/E
Roma, 16 agosto 2010
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, attraverso il modello F24,
del credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale
tassa automobilistica per l’anno 2010, in favore delle imprese autorizzate
all’autotrasporto di merci – articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112. Articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
La legge 23 dicembre 2009, n. 191, (legge finanziaria per l’anno 2010) ha
disposto alcuni interventi a sostegno del settore dell’autotrasporto mediante il
rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa concernenti, tra l’altro, le disposizioni
di cui all’articolo 83-bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
In particolare, tale articolo aveva previsto la concessione di un credito
d’imposta per l’anno 2008, corrispondente ad una quota parte dell’importo pagato per
lo stesso anno quale tassa automobilistica per ciascun veicolo di massa complessiva
non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l’esercizio dell’attività di
autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate.
Con l’articolo 2, comma 250, della citata legge n. 191/2009 è stato disposto
il rifinanziamento di tale agevolazione per l’anno 2010.
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 13 agosto
2010, tenuto conto del numero degli aventi diritto e nel rispetto dei limiti di spesa,
ha, tra l’altro, stabilito la misura del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è fruibile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni.
A tal fine si istituisce il seguente codice tributo:
• “6829”, denominato “Credito d’imposta corrispondente a una quota parte
dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2010, in
favore delle imprese di autotrasporto – art. 83-bis, comma 26, d.l.
25/06/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133”.
Il codice tributo è esposto nella sezione erario del modello F24 in
corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”,
ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito,
nella colonna “Importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con
l’anno “2010”, per il quale il credito è concesso.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Risoluzione AdE 112/2010 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.