Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 27/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 10 aprile 2025
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello
F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui redditi da
lavoro dipendente percepiti in Svizzera dai lavoratori frontalieri, di
cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113
L’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, prevede che
i lavoratori dipendenti, residenti nei comuni di cui all’allegato 1, nonché nei
comuni delle Province di Brescia e Sondrio di cui all’allegato 2 del medesimo
decreto, possono optare, a decorrere dal periodo d’imposta 2024, per
l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una
imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali
regionali e comunali, pari al 25 per cento delle imposte applicate in Svizzera sugli
stessi redditi, alle condizioni indicate nel medesimo articolo 6.
Il comma 3 del medesimo articolo 6 prevede che l’opzione di cui al comma
1 è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e che il versamento
dell’imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi.
Il successivo comma 4 dispone che per l’accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette.
Tanto premesso, per consentire ai soggetti interessati il versamento, tramite
modello F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice
tributo:
• “1863” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle
addizionali regionali e comunali sui redditi percepiti in Svizzera dai
lavoratori dipendenti frontalieri - art. 6 del decreto-legge 9 agosto
2024, n. 113”.
In sede di compilazione del modello F24, tale codice tributo è esposto nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi
a debito versati” e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta per cui si effettua
il versamento, nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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