Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 - Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi - Articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127 del 2015 - Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni normative
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 6
Divisione contribuenti
Roma, 10/02/2020
OGGETTO: Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi - Articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127
del 2015 - Primo semestre di applicazione delle nuove disposizioni
normative
Sono state avanzate richieste di chiarimento in ordine all’applicazione del
comma 6-ter1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con
specifico riferimento al seguente disposto normativo: «[…] Nel primo semestre di
vigenza dell’obbligo di cui al comma 1 [memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi, N.d.R.], decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti
con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri
soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione
telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a
quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione
dell’imposta sul valore aggiunto».
I dubbi riguardano l’applicazione delle sanzioni individuate dal precedente
comma 62 qualora, durante il primo semestre di vigenza dell’obbligo di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, di fatto
siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi.
Più in dettaglio, si tratta delle ipotesi in cui il contribuente con volume
d’affari superiore a 400.000 euro abbia emesso fatture in luogo della
1 Come sostituito dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita), introdotto in
sede di conversione dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
2 Vale a dire le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
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memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ovvero, nelle more di dotarsi di
registratore telematico (RT)3 per l’effettuazione di tale adempimento, abbia
emesso scontrini o ricevute fiscali secondo la precedente normativa.
La circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, fornendo indicazioni sul punto, ha
già precisato che il comma 6-ter in esame fornisce risposta alle potenziali
difficoltà in sede di prima applicazione dell’obbligo di memorizzazione e
trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, consentendo ai contribuenti
interessati, ancora privi di un RT, di trasmettere i dati relativi ai corrispettivi
giornalieri entro i più ampi termini previsti dal predetto comma 6-ter, ossia entro il
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.
236086 del 4 luglio 2019 ha individuato le modalità di trasmissione telematica e i
dati da inviare in tale caso, fermo restando, come del pari precisato nella circolare
n. 15/E del 2019,4 che l’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi, in
assenza di RT, deve comunque essere assolto mediante i registratori di cassa già in
uso ovvero tramite ricevute fiscali.
In sintesi, i contribuenti tenuti alla memorizzazione e trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri e privi di RT nel primo semestre di vigenza
dell’obbligo e fino al momento di disponibilità dell’RT:
a) certificano i corrispettivi per mezzo di scontrini e ricevute fiscali;
b) inviano i relativi dati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione secondo le indicazioni contenute nel citato
provvedimento direttoriale del 4 luglio 2019;
c) liquidano comunque correttamente e tempestivamente le imposte.
3 Individuato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28 ottobre 2016 quale
strumento tecnologico idoneo a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati e, quindi, il corretto adempimento (cfr.
l’articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 127 del 2015).
4 Dove si è detto che «In tale evenienza i predetti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di
memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali
(di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1996, n. 696). Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni
caso, non oltre la scadenza del semestre richiamato nel predetto comma 6-ter».
3
Non sussiste invece l’obbligo memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei corrispettivi giornalieri laddove, in luogo di scontrini ovvero
ricevute fiscali, le operazioni siano state documentate tramite l’emissione di fatture
ex articolo 21 o 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 (decreto IVA). Va ricordato, infatti, come peraltro desumibile anche
dall’articolo 1 del decreto ministeriale 7 dicembre 2016,5 che:
- le nuove disposizioni non hanno abrogato né modificato quelle in tema di
fatturazione, con i relativi termini e modalità che restano quindi validi ed
applicabili;6
- l’emissione di una fattura, nelle ipotesi di operazioni ex articolo 22 del
decreto IVA non solo è possibile ma, in linea generale, è obbligatoria a fronte
della richiesta del cliente.7
Ugualmente, nessun obbligo di memorizzazione/invio è previsto per coloro
che svolgono le attività esonerate con il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 10 maggio 2019, come da ultimo modificato con decreto dello stesso
Ministro del 24 dicembre 2019.
Nell’ambito della complessiva attività volta a favorire l’adempimento
spontaneo, la scrivente ha inviato ai contribuenti con volume d’affari superiore a
400.000 euro, potenzialmente tenuti dal 1° luglio 2019 alla trasmissione telematica
dei corrispettivi ma che non risultava effettuata, una comunicazione che segnalava
la possibile anomalia. Tali contribuenti possono fornire i chiarimenti del caso
5 Secondo cui «I soggetti che effettuano le operazioni di cui all’art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, tenuti alla certificazione dei corrispettivi […] e che non sono esonerati dalla medesima […]
documentano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate con un documento commerciale, salvo che non sia
emessa la fattura o la fattura semplificata di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica n.
633 del 1972».
Da rilevare che il d.m. richiamato dà attuazione all’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 127 del 2015, secondo cui «La
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono la modalità di assolvimento
dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di
emissione della fattura su richiesta del cliente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico possono essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare,
anche ai fini commerciali, le operazioni».
6 Cfr., in particolare, l’articolo 21 del decreto IVA nonché l’articolo 1 del d.lgs. n. 127 del 2015.
7 Vd., in tal senso, anche l’articolo 2, comma 5, del d.lgs. n. 127 del 2015.
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secondo quanto indicato nella lettera ricevuta8 e rimediare ad eventuali violazioni,
con le modalità ed i benefici disciplinati dall’articolo 13 (Ravvedimento) del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.9
Si precisa che, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata
trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre10 di
vigenza dell’obbligo di cui all’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127, la violazione,
alla luce di quanto già indicato nella circolare n. 15/E del 2019 e di quanto
disposto dall’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 in tema di errori del
contribuente, può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni
amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero
procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30
aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al
periodo d’imposta 2019.11
In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del
d.lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei
corrispettivi riferita al secondo semestre del 201912 successiva al 30 aprile 2020
ovvero omessa dopo tale data.13
***
8 Nonché sul sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/), in cui è stato messo in evidenza, con riferimento
alle lettere di compliance per la mancata trasmissione dei corrispettivi, che «L’Agenzia delle Entrate ha inviato delle
lettere amichevoli agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate che non risulta abbiano trasmesso i
corrispettivi certificati e memorizzati con il registratore telematico o tramite l'apposita procedura web del portale
“Fatture e corrispettivi”.
Gli operatori possono utilizzare il canale di assistenza CIVIS per fornire all’Agenzia chiarimenti e segnalazioni. Tali
chiarimenti o segnalazioni non sono necessari per chi, pur operando nell’ambito del commercio al dettaglio e attività
assimilate, ha deciso di certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura.».
9 Si intende che non occorre fornire chiarimenti ovvero procedere col ravvedimento in assenza di errori o omissioni,
avuto riguardo anche al contenuto della presente.
10 1° luglio/31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
11 In base al comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, la
dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente va presentata «tra il 1°
febbraio e il 30 aprile».
12 Ovviamente laddove ricorre l’obbligo secondo le disposizioni richiamate nella presente risoluzione.
13 Fermo restando, quando ne ricorrono i presupposti, il diritto al ravvedimento operoso di cui al citato articolo 13 del
d.lgs. n. 472 del 1997.
5
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL CAPO DIVISIONE
(Firmato digitalmente)
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