Reddito di lavoro dipendente - Indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità - art. 8 decreto legge n. 138 del 2011, convertito, e artt. 6, co. 2, e 51, comma 1, del DPR n. 917 del 1986
Come vengono tassati gli indennizzi corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione dei contratti di prossimità stipulati secondo l'art. 8 del decreto legge 138/2011?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 16/E del 2018 chiarisce che gli indennizzi erogati in base ai contratti di prossimità devono essere assoggettati alla tassazione ordinaria come reddito di lavoro dipendente, secondo l'art. 51 del TUIR. I contratti di prossimità, pur potendo derogare a leggi e contratti collettivi in materie specifiche (organizzazione del lavoro, mansioni, orari, etc.), non possono derogare alla normativa fiscale. Pertanto, le indennità che hanno finalità di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario costituiscono reddito sostitutivo e vanno tassate come tale. La distinzione fondamentale riguarda la natura dell'indennizzo: se rappresenta lucro cessante (mancato guadagno), è imponibile; se rappresenta danno emergente (reintegrazione patrimoniale pura), potrebbe non esserlo. Nel caso dei contratti di prossimità, gli indennizzi sono generalmente considerati sostitutivi di reddito e quindi imponibili, con obbligo per l'azienda di operare le ritenute fiscali secondo l'art. 23 del DPR 600/1973.
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Riferimento normativo
Reddito di lavoro dipendente - Indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità - art. 8 decreto legge n. 138 del 2011, convertito, e artt. 6, co. 2, e 51, comma 1, del DPR n. 917 del 1986
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 16/E
Direzione Centrale Normativa Roma, 15/02/2018
OGGETTO: R eddito di lavoro dipendente - Indennizzo risarcitorio erogato
in esecuzione della stipula di contratti di prossimità - art. 8
decreto legge n. 138 del 2011, convertito, e artt. 6, co. 2, e 51,
comma 1, del DPR n. 917 del 1986
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Sono stati chiesti chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione
degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti
collettivi di prossimità, stipulati ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge
14 settembre 2011, n. 148.
In particolare, si chiede se le indennità erogate a titolo di indennizzo, in
esecuzione dei citati contratti finalizzati alla gestione delle crisi aziendali
concorrano o meno alla formazione del reddito, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del
TUIR.
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PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di stabilire il corretto trattamento tributario applicabile alle
erogazioni in esame, appare opportuno ripercorrere brevemente il quadro
normativo relativo ai contratti collettivi in questione.
Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante “Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, all’art. 8, dal titolo
“Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità” prevede, tra l’altro, che
“1. I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale …
possono realizzare specifiche intese …. finalizzate alla maggiore occupazione,
alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei
lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività
e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti
e all'avvio di nuove attività.
2. Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle
materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento:
a) agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie;
b) alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento
del personale;
c) ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o
flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla
somministrazione di lavoro;
d) alla disciplina dell'orario di lavoro;
e) alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro,
comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA,
alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del
recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento
discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del
matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di
gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad
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un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla
fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della
lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o
affidamento.
2-bis. Fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli
derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul
lavoro, le specifiche intese di cui al comma 1 operano anche in deroga alle
disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate dal comma 2 ed alle
relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di
lavoro…”.
La disposizione riportata consente la stipula, a livello aziendale o
territoriale, di contratti che, finalizzati a specifici obiettivi (salvaguardia
dell’occupazione, incremento della produttività e del salario ecc.), possono
derogare alla legge o ai contratti collettivi.
Il comma 2 della disposizione in esame individua, in modo tassativo, le
materie che possono essere oggetto di intesa dei suddetti contratti di prossimità.
Il carattere tassativo dell’elencazione è stato affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza del 4 ottobre 2012, n. 221, secondo la quale “dal
dettato della norma stessa le «specifiche intese» previste dal comma 1, non
hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto «la regolazione
delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione», con
riferimento ad ambiti specifici ivi indicati, in una elencazione da considerare
tassativa. Anche l'effetto derogatorio, prosegue la Corte, previsto dal citato
comma 2- bis opera in relazione alle materie richiamate dal comma 2 e non per
altre ed essendo una norma avente carattere chiaramente eccezionale, non si
applica oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge
in generale). D'altra parte, le materie in cui sono destinate ad operare le
suddette «specifiche intese» di cui al comma 1 riguardano aspetti della
disciplina sindacale e intersoggettiva del rapporto di lavoro riconducibili tutti
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alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello
Stato.”
Considerato che i contratti cd. di prossimità possono derogare alle
disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell’ambito delle materie
tassativamente elencate nel comma 2 della riportata disposizione, e rilevato che
tra queste ultime non è ricompresa la normativa fiscale, alle indennità e alle
retribuzioni corrisposti in esecuzione dei medesimi contratti dovrà essere
applicata l’ordinaria disciplina fiscale prevista per i redditi di lavoro dipendente
dall’art. 51 del TUIR.
In particolare, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR “Il reddito di
lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque
titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in
relazione al rapporto di lavoro.”. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del
TUIR “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di
cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma
assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi,
esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono
redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.”.
La scrivente, in più occasioni, ha chiarito che laddove l’indennizzo vada a
compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di
lavoro dipendente la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme
corrisposte, in quanto sostitutive di reddito (il cd. lucro cessante), vanno
assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto
percipiente (cfr. riss. n. 155 del 2002; n. 106 del 2009).
Solo, laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione
patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza
nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore
d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà
assoggettata a tassazione.
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Sulla base di quanto rappresentato, le indennità che, a prescindere dal
nomen iuris attribuito dal contratto di prossimità, abbiano la finalità di ristorare
il lavoratore per la riduzione del salario, risultando sostitutive di reddito di lavoro
dipendente, sono da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 51, comma 1, del
TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le
ritenute ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La tassazione degli indennizzi di lavoro dipendente si basa sull'art. 51 e art. 6 comma 2 del TUIR, che distinguono tra lucro cessante (imponibile) e danno emergente (non imponibile), applicando il principio della sostituzione di reddito. I commercialisti devono verificare se l'indennizzo compensa una riduzione salariale (tassabile) o rappresenta una reintegrazione patrimoniale, operando le corrette ritenute d'acconto secondo la normativa sulle imposte sui redditi.
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