Applicazione del regime della ''cedolare secca'' di cui all'articolo 3, comma 11, del d.lgs. n. 23 del 2011 ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale
Se sottopongo un contratto di locazione al regime della cedolare secca, devo comunque pagare l'imposta di registro sulla clausola penale inserita nel contratto?
Spiegato da FiscoAI
No. Quando il locatore opta per il regime della cedolare secca, l'imposta di registro ordinaria sul contratto di locazione non è dovuta. Questa esclusione si estende anche alla clausola penale contenuta nel contratto, perché la clausola penale ha natura accessoria e non autonoma rispetto all'obbligazione principale di locazione. La clausola penale, secondo la giurisprudenza della Cassazione, non può sussistere indipendentemente dal contratto cui accede e serve esclusivamente a predeterminare il danno risarcibile in caso di inadempimento o ritardo. Poiché la clausola penale è funzionalmente legata al contratto di locazione e non rappresenta un'obbligazione autonoma, quando il contratto è escluso dall'imposta di registro per effetto della cedolare secca, anche la clausola penale non è soggetta a tassazione di registro separata. L'Agenzia delle Entrate conferma che la disposizione relativa alla clausola penale, caratterizzata da funzione puramente accessoria, non assume rilievo ai fini della tassazione di registro una volta che il contratto sia sottoposto a cedolare secca.
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Riferimento normativo
Applicazione del regime della ''cedolare secca'' di cui all'articolo 3, comma 11, del d.lgs. n. 23 del 2011 ad un contratto di locazione contenente disposizioni relative ad una clausola penale
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 146/2025
OGGETTO: Applicazione del regime della ''cedolare secca'' di cui all'articolo 3,
comma 11, del d.lgs. n. 23 del 2011 ad un contratto di locazione
contenente disposizioni relative ad una clausola penale.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante rappresenta che intende locare un proprio immobile, di
categoria catastale A3, del quale è unico proprietario, che sarà adibito esclusivamente
ad abitazione civile del conduttore e del suo nucleo familiare. Dovendo predisporre
il relativo contratto di locazione, della durata di anni quattro più quattro, con opzione per
il regime della ''cedolare secca'' di cui all'articolo 3, comma 11, del d.lgs. n. 23 del
2011, l'Istante fa presente che intende inserire nell'ambito delle previsioni contrattuali
la seguente clausola penale volontaria: «ln caso di ritardata riconsegna dell'immobile
alla scadenza o a seguito di recesso, il conduttore sarà tenuto a pagare, oltre a un
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corrispettivo di importo pari al canone mensile per ciascun mese di occupazione senza
titolo, un'ulteriore somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna».
Così come precisato in sede di risposta alla richiesta di integrazione documentale
«Il deposito cauzionale previsto dal punto 4) della bozza contrattuale presentata come
allegato all'istanza verrà versato in modalità tracciabile su c/c bancario o postale, con
rilascio della relativa ricevuta, per un importo non superiore a tre mensilità dell'affitto
risultante dal contratto. Al conduttore verranno versati gli interessi legali maturati
annualmente sul deposito stesso».
Ciò posto, l'Istante intende conoscere la corretta tassazione, ai fini dell'imposta di
registro, del contratto in argomento. In particolare, chiede se detto contratto «...è soggetto
alla tassazione autonoma dell'imposta di registro di €. 200,00 (art. 27 d.P.R. 131/86 atti
sottoposti a condizione sospensiva) oppure non è soggetto a tale imposta». Tale ultima
circostanza discenderebbe dall'applicazione del predetto regime della cedolare secca.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene che la suddetta clausola penale, apposta nel contratto di locazione
sopra indicato, con cui si prevede l'applicazione di sanzioni per eventuali inadempimenti
da parte del conduttore, sia vincolata all'obbligazione principale (quella relativa al
contratto di locazione) e, pertanto, non possa essere tassata autonomamente ai fini
dell'imposta di registro, non potendo sussistere da sola senza il contratto stesso.
A sostegno della propria soluzione, rappresenta quanto sancito dalla Corte di
Cassazione con la sentenza del 7 novembre 2023, n. 30983, la quale afferma che la
clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) «non è soggetta a
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distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione più onerosa
prevista dal secondo comma dell'art. 21 del Dpr 131/1986».
L'Istante richiama, altresì, la sentenza del 25 ottobre 2022, n. 4087/2/2022, con
cui la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia ha confermato la non
applicabilità della imposta di registro, specialmente nel caso di contratto soggetto a
cedolare secca, «in un contesto che l'avrebbe esclusa a priori».
Alla luce di tali considerazioni, atteso che per il contratto di locazione sottoposto
al regime della ''cedolare secca'' non è dovuta l'imposta di registro, ritiene che anche per
la clausola penale, nello stesso inserita, non sia dovuta autonomamente detta imposta.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
La clausola penale è disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
In particolare, il citato articolo 1382 del codice civile stabilisce che «La clausola,
con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei
contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento
alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno».
In base alla predetta disposizione normativa, la clausola penale ha la finalità di
predeterminare il valore del risarcimento del danno in caso di ritardo o di inadempimento
della prestazione dedotta nel contratto, esonerando il creditore dall'onere di provarne
l'entità.
Ai fini fiscali, il pagamento che consegue, in caso di inadempimento,
dalla clausola è escluso dalla base imponibile Iva, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del
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d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e assoggettato ad imposta di registro ai sensi dell'articolo
40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR) in ossequio al c.d. principio di alternatività
Iva/ Registro.
Come precisato con la risoluzione 16 luglio 2004, n. 91/E,
concernente l'applicazione dell'imposta di registro alla clausola penale inserita nei
contratti di appalto di lavori pubblici, occorre considerare che alla clausola penale si
applica la disciplina degli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all'articolo 27
del TUR, secondo cui «Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il
pagamento dell'imposta in misura fissa» (ovvero 200 euro).
La clausola penale, infatti, non opera diversamente da una condizione sospensiva:
gli effetti di quest'ultima sono ricollegati al verificarsi di un evento successivo alla
registrazione del contratto (quello, futuro ed incerto, dedotto in condizione ovvero
l'eventuale ritardo/inadempimento se si tratta di clausola penale).
Il verificarsi degli eventi che fanno sorgere l'obbligazione (tardività/
inadempimento) e, quindi, l'ulteriore liquidazione d'imposta «devono essere denunciati
entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel
cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale
si riferiscono», ai sensi dell'articolo 19 del TUR.
Attese tali valutazioni, con riferimento alla peculiare fattispecie rappresentata
con la presente istanza di interpello, riguardante un contratto di locazione, con clausola
penale, da assoggettare al regime della ''cedolare secca'', si fa presente che, così come
precisato con la circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, l'opzione da parte del locatore
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dell'immobile per il regime della ''cedolare secca'' esclude l'applicazione per il periodo
di durata dell'opzione:
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), secondo le aliquote
progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali sul reddito fondiario
prodotto dall'immobile locato;
dell'imposta di registro dovuta sul contratto di locazione, generalmente prevista
nella misura del 2 per cento del canone pattuito;
dell'imposta di bollo sul contratto di locazione dovuta nella misura di euro 16
per ogni foglio.
La cedolare secca consiste, dunque, come precisato con la predetta circolare, in un
sistema di tassazione alternativo a quello ordinario che sostituisce le imposte di registro
e di bollo, ove dovute, anche sulle risoluzioni e sulle proroghe del contratto di locazione.
In linea generale, dunque, l'opzione per la cedolare secca consente al locatore di
applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato; l'opzione da parte del locatore
per l'accesso a detto regime esplica, tuttavia, effetti anche nei confronti del conduttore
che non è più tenuto, per il periodo di durata dell'opzione, al versamento dell'imposta di
registro sul contratto di locazione concluso.
Nell'ambito del contratto di locazione non soggetto ad imposta di registro, come
detto, occorre valutare, ai fini dell'applicazione della stessa imposta, anche la
disposizione relativa alla clausola penale inserita nel contratto stesso.
A tale riguardo, per il caso proposto, assume rilievo quanto affermato
dalla giurisprudenza di legittimità con le sentenze nn. 30983, 30989, 31027, 31145
del 2023 e nn. 3014, 3031, 3056 e 3466 del 2024, che nel pronunciarsi sul
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trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, ha affermato che «la funzione
coercitiva e di predeterminazione del danno della clausola penale ne implica la
sua necessaria accessorietà (ex multis: Cass., sez. III civ., 26 settembre 2006, n.
18779: ''Stante la natura accessoria della clausola penale rispetto al contratto
che la prevede, l'obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente
rispetto all'obbligazione principale; ne consegue che, se il debitore è liberato
dall'obbligo di adempimento della prestazione per prescrizione del diritto del creditore
a riceverla, quest'ultimo perde anche il diritto alla prestazione risarcitoria prevista in
caso di mancato adempimento del predetto obbligo'' (si veda fra le tante: Cass., sez. III
civ., 19 gennaio 2007, n. 1183 ; Cass., sez. III civ., 13 gennaio 2005, n. 591; Cass., sez.
II civ., 21 maggio 2001, n. 6927)».
La Corte di Cassazione ha altresì precisato che «la clausola penale
ha [...] secondo la previsione codicistica, lo scopo di sostenere l'esatto,
reciproco, tempestivo adempimento delle obbligazioni ''principali'', intendendosi per
tali quelle assunte con il contratto cui accede; essa non ha quindi una causa
''propria'' e distinta (cosa che invece potrebbe accadere in diverse ipotesi, pur
segnate da accessorietà, come quella di garanzia), ma ha una funzione servente
e rafforzativa intrinseca di quella del contratto nel quale è contenuta; dovendosi
desumere pertanto che più che discendere dall'inadempimento dell'obbligazione
assunta contrattualmente, la clausola penale si attiva sin dalla conclusione del
contratto in funzione dipendente dall'obbligazione contrattuale. Le clausole penali
non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e ad esse deve applicarsi
la disciplina generale dell'oggetto del contratto (v. Cass. dell'08/10/2020, n. 21713,
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in motiv.), tenuto conto che trovano la loro fonte e radice nella medesima causa
del contratto rispetto alla quale hanno effetto ancillare. Esse attengono dunque,
per loro inscindibile funzione ed ''intrinseca natura'' (ed in ciò palesano la loro
essenza, appunto, di 'clausole' regolamentari di una prestazione più che di 'disposizioni'
negoziali) all'unitaria disciplina del contratto al quale accedono; venendo per il resto
a prestabilire e specificare una prestazione ovvero un obbligo, quello risarcitorio,
altrimenti regolato direttamente dalla legge.
Tali prestazioni sono, pertanto, riconducibili ad un unico rapporto, caratterizzato
da un'unica causa, atteso che il legislatore ha concesso alle parti di innestare la
predeterminazione del danno risarcibile direttamente nel contenuto del disciplinare di
contratto, di talché non potrebbe affermarsi che le disposizioni contratto e connessa
clausola penale siano rette da cause diverse e separabili; quindi con l'effetto di doverle
considerare derivanti, per loro intrinseca natura, le une dalle altre (in senso conforme
Cass. del 13/11/1996, n. 9938)».
In sostanza, secondo la Cassazione, la funzione della clausola in esame
desumibile dal dettato normativo degli articoli 1382 e seguenti del codice civile non
può ritenersi eterogenea rispetto all'obbligazione derivante dal contratto di locazione
cui accede, «perché sul piano giuridico, l'obbligazione insorgente dalla clausola
penale, sebbene si attivi conseguentemente all'inadempimento dell'obbligazione, non
si pone come causa diversa dall'obbligazione principale, alla luce della funzione
ripristinatoria e deterrentecoercitiva rispetto all'adempimento sua propria, dunque
finalizzata a disincentivare e 'riparare' l'inadempimento, oltre che introdotta dal
legislatore come elemento contrattuale volto a ridurre la conflittualità in caso di
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inadempienza, tutelando anche in ciò, ab initio, la parte adempiente. È dunque la stessa
disposizione di legge che correla gli effetti della clausola penale all'inadempimento
contrattuale, con la conseguenza che, assumendo appunto la clausola penale una
funzione puramente accessoria e non autonoma come confermato da Cass. del
26.09.2005, n. 18779 rispetto al contratto che la prevede, l'obbligo che da essa deriva
non può sussistere autonomamente rispetto all'obbligazione principale [...]».
Tali valutazioni di carattere civilistico assumono rilevanza anche ai
fini dell'applicazione della cedolare secca ad un contratto in cui è contenuta una clausola
penale.
Come detto, infatti, in forza dell'opzione per il regime della ''cedolare secca'',
determinandosi un sistema di tassazione alternativo e agevolativo rispetto a quello
ordinario, per il contratto di locazione l'imposta di registro ordinaria non risulta dovuta.
Deve ritenersi, pertanto, che a seguito dell'opzione predetta, anche la disposizione
relativa alla clausola penale contenuta nello stesso contratto, caratterizzata, come risulta
dai pronunciamenti esaminati della giurisprudenza di legittimità, da una funzione
puramente accessoria e non autonoma rispetto al contratto di locazione cui accede e che
non può sussistere indipendentemente dall'obbligazione principale, non assume rilievo
ai fini della tassazione di registro.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della
loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
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IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 23/2011 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La cedolare secca rappresenta un regime di tassazione alternativo che sostituisce l'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione, escludendo anche le imposte ordinarie su clausole penali, condizioni sospensive e accessorietà contrattuale. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare l'accessorietà della clausola penale rispetto all'obbligazione principale, l'art. 27 del DPR 131/1986 sulle condizioni sospensive, e la circolare 26/E del 2011 sulla cedolare secca per evitare doppia imposizione di registro.
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