Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 60/E
Divisione Servizi
Roma, 18 giugno 2019
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello
F24, del credito d’imposta a favore delle fondazioni di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la promozione del welfare di
comunità - articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
L’articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riconosce alle
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, un contributo sotto forma di
credito d'imposta, pari al 65% delle erogazioni effettuate nei periodi d’imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2017, relativamente ai progetti finalizzati alla promozione
del welfare di comunità.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 novembre 2018,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019, sono state approvate le disposizioni applicative del
credito d’imposta in argomento.
In particolare, l’articolo 3 del citato decreto prevede che:
l’Agenzia delle Entrate comunica l’ammontare del credito di imposta spettante alle
fondazioni, sulla base dei dati trasmessi dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio S.p.A. (ACRI) in merito alle delibere di impegno, assunte dalle medesime
fondazioni, ad effettuare le erogazioni relative ai suddetti progetti;
il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24
esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, successivamente alla trasmissione,
da parte dell’ACRI all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle erogazioni effettuate
dalle fondazioni;
al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 e all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del
suddetto credito d’imposta, è istituito il seguente codice tributo:
“6902” denominato “WELFARE DI COMUNITA’ - Credito d’imposta pari al 65%
delle erogazioni effettuate dalle fondazioni - art. 1, comma 201, della legge 27
dicembre 2017, n. 205”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è
esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, nei casi in
cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito fruito.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato “AAAA”, con l’anno in cui
sono state adottate le delibere di impegno ad effettuare le erogazioni per le quali è
riconosciuto il credito d’imposta.
IL CAPO DIVISIONE
firmato digitalmente
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