Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello F24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 57/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 17 ottobre 2025
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modello
F24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo
1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha
introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sul
reddito delle società (IRES) di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per i soggetti e alle condizioni ivi indicate.
Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanze
sono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a
444, della citata legge n. 207 del 2024. In particolare, l’articolo 12, comma 2, ha
previsto che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge
30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributo
per i versamenti dell’IRES ridotta.
Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24,
dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituiscono
i seguenti codici tributo:
• “2048” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge
30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
• “2049” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge
30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nella
sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi
a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno
d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.
Per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il
campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”,
dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero
complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti
campi sono valorizzati con “0101”.
***
Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP),
dell’imposta in argomento, sono istituiti i seguenti codici tributo:
• “204E” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge
30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
• “205E” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge
30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo:
- “riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative
all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove
“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il
numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica
soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codice
tributo “204E”, nessun valore”;
- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il
versamento, nel formato “AAAA”:
- i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere
valorizzati.
IL DIRETTORE CENTRALE
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