Istanza di interpello, articolo 11 legge 27 luglio 2002, n. 212, – Conservazione su supporti informatici delle copie delle dichiarazioni da parte dei CAF – Adempimenti correlati e termine per l’invio dell’impronta dell’archivio informatico
Quali sono le modalità corrette per la conservazione digitale delle copie delle dichiarazioni fiscali da parte dei CAF e entro quali termini deve essere trasmessa l'impronta dell'archivio informatico?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 298/2007 disciplina come i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) possono conservare le copie delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e Unico) su supporti informatici anziché in formato cartaceo. I CAF sono obbligati per legge a conservare copia delle dichiarazioni che trasmettono telematicamente, ma possono utilizzare formati digitali (file DCM o PDF con firma digitale) purché il contenuto coincida perfettamente con l'originale consegnato al contribuente e con il file trasmesso all'Agenzia delle Entrate. La copia digitale non deve necessariamente riprodurre la sottoscrizione del contribuente, poiché questa rimane responsabilità del contribuente stesso sull'originale cartaceo.
Il processo di conservazione deve essere completato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi del CAF stesso (coincidente con l'anno solare, quindi entro il 31 luglio). L'impronta dell'archivio informatico, con relativa sottoscrizione elettronica e marca temporale, deve essere trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a tale scadenza (ad esempio, entro il 31 agosto per i CAF con esercizio coincidente all'anno solare). Non è quindi valido il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione telematica delle dichiarazioni dei contribuenti, come inizialmente proposto dal CAF.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Istanza di interpello, articolo 11 legge 27 luglio 2002, n. 212, – Conservazione su supporti informatici delle copie delle dichiarazioni da parte dei CAF – Adempimenti correlati e termine per l’invio dell’impronta dell’archivio informatico
Testo normativo
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Agenzia delle Entrate
DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
Risoluzione del 18/10/2007 n. 298
Oggetto:
Istanza di interpello, articolo 11 legge 27 luglio 2002, n. 212, -
Conservazione su supporti informatici delle copie delle dichiarazioni da
parte dei CAF - Adempimenti correlati e termine per l'invio dell'impronta
dell'archivio informatico
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente l'esatta
applicazione del decreto ministeriale 23 gennaio 2004, e' stato esposto il
seguente
QUESITO
Il signor ALFA, in qualita' di coordinatore della ........... dei
C.A.F. (di seguito, istante), espone che la principale attivita' dei
C.A.F.-dipendenti consiste nel fornire servizi di assistenza fiscale ed
elaborazione dati per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi
(modelli 730 e Unico).
Espone inoltre che, in base al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e al decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i C.A.F. sono tenuti
alla conservazione delle copie delle dichiarazioni consegnate in originale
ai contribuenti ed inviate telematicamente all'Amministrazione finanziaria.
Considerato l'elevato numero di contribuenti che si rivolgono ai
C.A.F.-dipendenti, l'assolvimento di tale obbligo di conservazione risulta
particolarmente gravoso, soprattutto a causa dell'inadeguatezza degli spazi
necessari per l'archiviazione delle dichiarazioni cartacee, che devono
oltretutto essere sempre agevolmente reperibili in caso di verifiche da
parte degli organi preposti.
Dovendo adottare delle soluzioni alternative piu' funzionali rispetto
alla conservazione delle copie delle dichiarazioni su supporto cartaceo,
l'istante ritiene di avvalersi della facolta' di conservazione "anche su
supporti informatici", prevista dall'articolo 3, comma 9-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In tale prospettiva,
l'istante e' dell'avviso che la copia conservata dal C.A.F. possa anche non
riprodurre la sottoscrizione del contribuente, che deve invece essere
apposta sull'originale consegnato al contribuente.
Nel richiamare, quindi, il decreto ministeriale 23 gennaio 2004, la
deliberazione del C.N.I.P.A. n. 11 del 19 febbraio 2004 e la circolare n.
36/E del 6 dicembre 2006, l'istante chiede conferma della correttezza della
soluzione interpretativa di seguito proposta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA
L'istante, riferendosi implicitamente alla modulistica relativa
all'anno di imposta 2005, sostiene che le scelte espresse dal contribuente
nei modelli 730/1 (scheda dei destinazione dell'8 per mille) e 730/1-bis
(scheda di destinazione del 5 per mille) sono riportate obbligatoriamente
nelle annotazioni del prospetto di liquidazione modello 730/3, e che il
contribuente e' in possesso delle schede originali. Ritiene quindi possibile
sottoporre a conservazione sostitutiva unicamente il modello 730 base ed il
prospetto di liquidazione modello 730/3 secondo una modalita' articolata in
quattro fasi, in cui il C.A.F. esegue distintamente le operazioni di seguito
elencate.
Fase 1: elabora e stampa la dichiarazione e consegna l'originale al
contribuente, che la sottoscrive e la conserva ai sensi dell'articolo 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Fase 2: invia telematicamente la dichiarazione elaborata.
Fase 3: crea una copia della dichiarazione su un documento
informatico riportando i dati sul modello vigente. Tale documento puo'
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Risoluzione del 18/10/2007 n. 298
essere creato, alternativamente:
. secondo le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
in formato file controllato tramite il programma reso
disponibile dall'Agenzia delle Entrate (file con estensione
DCM);
. in formato.pdf, con apposizione del riferimento temporale e
della sottoscrizione elettronica (firma digitale) al fine di
garantirne l'attestazione della data, l'autenticita' e
l'integrita'.
I documenti informatici cosi' redatti sono sottoposti al processo di
conservazione disciplinato dal D.M. 23 gennaio 2004 e dalla deliberazione
C.N.I.P.A. n. 11 del 2004, assicurando in ogni caso la possibilita' -
richiesta dall'articolo 3 del citato decreto - di estrarre informazioni in
relazione al cognome, al nome, alla partita IVA, alla data o associazioni
logiche di questi ultimi.
Fase 4: invia all'Agenzia delle Entrate l'impronta dell'archivio
informatico oggetto della conservazione, entro 90 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, la
scrivente ha ritenuto di dover acquisire ulteriori elementi rispetto a
quelli desumibili dall'originaria istanza d'interpello. Pertanto, in data 23
maggio 2007 e' stata richiesta all'istante, ai sensi dell'articolo 4, comma
4, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, una relazione volta a
chiarire meglio la fase 3) della soluzione interpretativa prospettata, avuto
particolare riguardo alle due modalita' con cui l'istante ritiene di dare
esecuzione alla suddetta fase.
La relazione - pervenuta alla scrivente in data 22 giugno 2007 -
precisa che, nell'ambito della prima modalita' (archiviazione su supporti
informatici di copia delle dichiarazioni trasmesse) vi e' la "necessita' di
disporre di un software che consenta di assemblare i dai trasmessi
all'Amministrazione finanziaria al modello conforme", laddove nell'ambito
della seconda modalita' (creazione di una copia del modello 730 base e del
730/3 in formato standard pdf) "tale assemblaggio e' operato prima di
iniziare l'iter della conservazione".
Dalle suddette precisazioni si evince che mentre in base alla prima
modalita' la copia della dichiarazione e' creata conformemente al file
trasmesso all'Amministrazione finanziaria, in base alla seconda modalita' la
copia e' creata in pdf conformemente al modello 730 cartaceo, dopo la sua
compilazione.
Evidentemente, la correttezza di entrambe le suddette modalita' e'
subordinata alla condizione che - come piu' diffusamente spiegato nel
prosieguo - sia verificata la perfetta coincidenza di contenuto fra (a) la
copia conservata dall'incaricato della trasmissione, (b) l'originale
consegnato al contribuente e (c) il file trasmesso all'Amministrazione
finanziaria.
Tanto premesso, nel merito dei singoli quesiti si osserva quanto
segue.
1. Elaborazione della dichiarazione e obbligo di conservazione
Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, "i contribuenti e i sostituti d'imposta
che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i
soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto
dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione
debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato
(...)".
Il successivo comma 9-bis dispone che "i soggetti incaricati della
trasmissione delle dichiarazioni conservano, anche su supporti informatici,
per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
copia delle dichiarazioni trasmesse, delle quali l'Amministrazione
finanziaria puo' chiedere l'esibizione previa riproduzione su modello
conforme a quello approvato (...)".
Dal tenore letterale della norma si evince che la sottoscrizione
della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d'imposta e'
un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali
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Risoluzione del 18/10/2007 n. 298
soggetti. Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato
dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato
anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, e' tenuto a conservare la
"copia" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale"
sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta.
Si ritiene, dunque, che la copia conservata su supporto informatico
dal soggetto incaricato della trasmissione possa anche non riprodurre la
sottoscrizione del contribuente.
Con particolare riferimento ai C.A.F.-dipendenti, l'obbligo di
conservazione della copia della dichiarazione e' disciplinato dall'articolo
16, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ai
sensi del quale tali soggetti devono "conservare copia delle dichiarazioni e
dei relativi prospetti di liquidazione nonche' le schede relative alle
scelte per la destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di
presentazione".
In base alle istruzioni contenute, per l'anno d'imposta 2006, nel
provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 febbraio 2007 (S.O. n. 53
alla G.U. n. 50 del 1 marzo 2007), e nella circolare n. 17/E del 23 marzo
2007
<http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=qry-4061290-8f79df8c5eb44517eef368
6ebaac2acd-f-0;aux-relpreview=1>, paragrafo 3.3, la scelta operata dal
contribuente nel modello 730-1 - "Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'IRPEF e del 5 per mille dell'IRPEF" - e' in effetti
indicata sotto forma di "messaggio" nell'omonimo campo del prospetto di
liquidazione. Tuttavia, diversamente da quanto prospettato dall'istante, si
e' dell'avviso che tale circostanza non consenta al C.A.F. di omettere la
conservazione della scheda relativa alle predetta scelta.
2. Formato del file
Per quanto attiene alla fase 3 della soluzione interpretativa
prospettata dall'istante, va preliminarmente precisato che la copia della
dichiarazione su cui sono apposti il riferimento temporale e la
sottoscrizione elettronica e' da ritenersi documento informatico rilevante
ai fini tributari, ed e' quindi soggetta alle disposizioni recate dal D.M.
23 gennaio 2004.
Tanto precisato, si e' dell'avviso che la scelta del formato (pdf o
altro) del file contenente la copia della dichiarazione non sia soggetta a
limitazioni, a condizione che si realizzi la perfetta coincidenza del
contenuto della copia con l'originale conservato dal contribuente e con
quello trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Deve essere
consentita, inoltre, la riproduzione della copia su modello conforme a
quello approvato.
3. Processo di conservazione
Attesa la natura di documento informatico della copia della
dichiarazione formata su supporti informatici, l'obbligo di conservazione si
intende correttamente assolto nel rispetto delle modalita' dettate
dall'articolo 3, comma 2, del D.M. 23 gennaio 2004, dove, all'ultimo
periodo, e' disposto che "Il processo di conservazione e' effettuato con
cadenza almeno quindicinale per le fatture e almeno annuale per i restanti
documenti."
Tale previsione, quindi, impone al C.A.F. di conservare le copie
delle dichiarazioni con cadenza almeno annuale, vale a dire entro un termine
che si ritiene coincidente con la presentazione della propria dichiarazione
dei redditi. Si vedano, in tal senso, le precisazioni rese nel paragrafo
7.1.2 della circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006, secondo cui "i libri e i
registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, formati su
supporti informatici, dovranno soddisfare il requisito della staticita' e
della immodificabilita' entro la data di scadenza della presentazione delle
dichiarazioni annuali relative ai dati di periodo cosi' registrati."
Si e' dell'avviso, infatti, che tali conclusioni, valide per "i libri
e i registri obbligatori", possano estendersi a tutti i documenti diversi
dalle fatture - che, invece, devono essere conservate con cadenza almeno
quindicinale - e, quindi, anche alle copie delle dichiarazioni conservate
dai C.A.F.
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Risoluzione del 18/10/2007 n. 298
Esemplificando, il C.A.F. - costituito per legge nella forma di
societa' di capitali (cfr. articolo 33 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241) - che nel corso del 2007 elabora e trasmette le dichiarazioni
dei contribuenti, effettua la conservazione delle relative copie entro il
termine per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi, vale a
dire entro il 31 luglio del 2008 (in caso di esercizio coincidente con
l'anno solare).
4. Invio dell'impronta dell'archivio
Da ultimo, l'istante, nella descrizione della fase 4 della propria
soluzione interpretativa, individua nei 90 giorni successivi alla scadenza
del termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali il
termine utile per l'invio dell'impronta dell'archivio informatico oggetto
della conservazione.
Tale conclusione appare dettata dalla necessita' di disporre di un
termine adeguato all'assolvimento degli adempimenti tecnici richiesti per la
formazione dell'impronta dell'archivio informatico oggetto della
conservazione, della relativa sottoscrizione elettronica e della marca
temporale, che ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2004,
devono essere inviate "entro il mese successivo alla scadenza dei termini
stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per
la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto".
Nel caso di specie, tuttavia, tale termine si intende riferito non
alla presentazione della dichiarazione dei redditi dei contribuenti che si
avvalgono dei servizi del C.A.F., ma alla presentazione della dichiarazione
propria del C.A.F. Quest'ultimo, infatti, al pari di qualunque contribuente,
ha un'autonoma posizione fiscale derivante dall'esercizio dell'attivita' di
prestazione di servizi, nell'ambito della quale e' tenuto alla formazione e
alla conservazione di una serie di documenti rilevanti ai fini tributari,
fra i quali figurano, per l'appunto, le copie delle dichiarazioni dei
contribuenti che si avvalgono dei servizi del C.A.F. Dette copie, qualora il
C.A.F. opti per la relativa conservazione su supporti informatici, sono
soggette alle disposizioni recate dall'articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2004.
Pertanto, posto, come in precedenza evidenziato, che il processo di
conservazione di tali documenti deve essere effettuato entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi propri del C.A.F., relativa al
periodo d'imposta in cui i documenti medesimi sono stati creati, la
trasmissione dell'impronta dell'archivio informatico oggetto della
conservazione, della relativa sottoscrizione elettronica e della marca
temporale e' effettuata, secondo le modalita' da stabilire ai sensi
dell'articolo 5 del citato D.M., entro il mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione del C.A.F. Vale a dire, riprendendo
l'esempio precedente, entro il 31 agosto 2008.
Non e' condivisibile, pertanto, la soluzione interpretativa
prospettata dall'istante, secondo cui potrebbe ritenersi valida la
trasmissione dell'impronta dell'archivio informatico oggetto della
conservazione, della relativa sottoscrizione elettronica e della marca
temporale, effettuata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine
per la presentazione telematica delle dichiarazioni fiscali.
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FiscoAI analizza Risoluzione AdE 212/2002 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La conservazione sostitutiva su supporti informatici è disciplinata dal DPR 322/1998 e dal DM 23 gennaio 2004, con specifiche modalità per i CAF secondo il DLgs 241/1997 e il DM 164/1999. Commercialisti e CAF devono garantire l'immodificabilità e la staticità dei documenti digitali, la coincidenza di contenuto tra copia conservata, originale e file trasmesso, nonché l'apposizione di firma digitale e marca temporale per l'autenticità e l'integrità del documento informatico rilevante ai fini tributari.
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