Disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225
Disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 55/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 29 maggio 2015
OGGETTO: Disciplina del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di
attività per imposte anticipate iscritte in bilancio di cui all’articolo
2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225
Da più parti sono giunte richieste di chiarimenti in ordine al corretto
trattamento fiscale da riservare ad un soggetto che abbia iscritto in bilancio DTA
riferite ad affrancamenti plurimi (successivi al primo) di un medesimo
avviamento.
Preliminarmente, si ricorda che, in base all’articolo 2, comma 55, del D.L.
29 dicembre 2010, n. 225, “le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio
(…) relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, i cui
componenti negativi sono deducibili in più periodi d’imposta ai fini delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive , sono trasformate in
crediti d’imposta qualora nel bilancio individuale della società venga rilevata
una perdita d’esercizio”.
La ratio sottostante la suddetta previsione normativa, come si legge nella
relazione tecnica, “è da trovarsi nel divario di incidenza delle imposte anticipate
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nei bilanci degli operatori italiani (in particolare gli enti creditizi e finanziari di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) rispetto a quelli europei,
divario che dipende significativamente da regimi fiscali meno favorevoli, quali
ad esempio l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti
nell’anno di formazione, che determina la generazione di attività fiscali differite
(DTA)”; tale circostanza si traduce anche “in una penalizzazione sul piano della
dotazione patrimoniale regolamentare delle banche italiane”, in quanto, secondo
le previsioni in materia di patrimonio di vigilanza del nuovo accordo di Basilea
(cd. “Basilea 3”), poiché le DTA non sono nella piena disponibilità della banca
(ma vincolate alla realizzazione di imponibili futuri), devono essere dedotte dal
patrimonio di vigilanza. “Per evitare il sorgere di questo ulteriore svantaggio
competitivo, la norma (…) prevede un meccanismo di conversione automatica in
crediti d’imposta (…) delle poste rappresentative delle DTA (…); in tal modo, le
DTA sarebbero smobilizzabili e, pertanto, concorrerebbero all’assorbimento
delle perdite al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo per tale via
pienamente riconoscibili ai fini di vigilanza”.
Secondo quanto affermato da Banca d’Italia nella comunicazione rivolta
agli intermediari, emanata in data 8 maggio 2013 (di seguito “Comunicazione”),
la “modalità di conseguire incrementi immediati in termini di Core Tier 1” -
attuata attraverso la rilevazione di DTA “connesse con affrancamenti plurimi del
medesimo avviamento” – “non era certamente l’obiettivo sottostante il citato
decreto (ndr., D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, con specifico riferimento alla
disciplina di cui all’articolo 2, commi da 55 a 58)” ed, inoltre, “non è coerente
con i principi alla base della riforma del capitale contemplata da Basilea 3”, per
cui “la quota di DTA determinata da un singolo intermediario oppure da un
medesimo gruppo su di un medesimo avviamento andrà dedotta dal Core Tier 1
limitatamente alla parte riferibile alle DTA successive a quella iniziale” (vale a
dire, ai benefici patrimoniali relativi alla parte riferibile alle DTA connesse con
gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento).
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Secondo le disposizioni dell’Organo di vigilanza, le DTA iscritte ex novo
a decorrere dall’esercizio chiuso (o in corso) al 31 dicembre 2013 e connesse con
gli affrancamenti successivi a quello iniziale di un medesimo avviamento vanno
dedotte ab origine dal patrimonio di vigilanza.
Pertanto, dovendosi operare, in virtù della sopra menzionata
Comunicazione, tale deduzione, si ritiene che le DTA relative ad “affrancamenti
plurimi di un medesimo avviamento” iscritte ex novo in bilancio a decorrere dal
1° gennaio 2013 non rientrino tra le DTA trasformabili in crediti d’imposta ai
sensi dell’articolo 2, commi da 55 a 58, del D.L. n. 225 del 2010.
Inoltre, si osserva che, in relazione alle DTA “multiple” (i.e. connesse con
gli affrancamenti successivi a quello iniziale) riferite ad un medesimo
avviamento e iscritte in bilancio “sino all’esercizio chiuso o in corso al 31
dicembre 2012”, l’Organo di vigilanza non ha stabilito la deduzione ab origine
dal patrimonio di vigilanza, introducendo, invece, una graduale sterilizzazione
degli effetti positivi sul Core Tier 1 lungo un arco temporale di 5 anni. Ciò posto,
si ritiene che le DTA riferite ad “affrancamenti plurimi di un medesimo
avviamento” connesse con operazioni già realizzate al 31 dicembre 2012 e
rilevate sino all’esercizio chiuso o in corso alla medesima data rientrino tra
quelle trasformabili in credito di imposta ai sensi dell’articolo 2, commi da 55 a
58, del D.L. n. 225 del 2010.
Tutto ciò considerato, resta comunque impregiudicato, ai sensi
dell’articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, ogni potere
dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se l’eventuale affrancamento
“plurimo” ad aliquota ridotta del medesimo avviamento - con abbattimento del
carico fiscale ad aliquota ordinaria della/e società coinvolte, a seguito di più
operazioni straordinarie realizzate in assenza di valide ragioni economiche, e
utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA iscritte a
fronte dei predetti affrancamenti - si inserisca in un più ampio disegno elusivo,
pertanto, censurabile.
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***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le
istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati
dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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