Come devono essere gestiti gli interpelli antielusivi presentati prima delle modifiche legislative del 2015 e quali sono le nuove procedure dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2015 e D.Lgs. 156/2015?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione 104/E del 2015 disciplina la gestione degli interpelli antielusivi in un periodo di transizione caratterizzato da tre successive modifiche normative. Fino al 1° settembre 2015, gli interpelli antielusivi si basavano sull'articolo 37-bis del DPR 600/1973; dal 2 settembre al 30 settembre 2015 si è creato un vuoto normativo; dal 1° ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 la disciplina è passata all'articolo 10-bis della Legge 212/2000; infine, dal 1° gennaio 2016, la nuova disciplina unificata del D.Lgs. 156/2015 ha sostituito completamente le procedure precedenti. Per gli interpelli presentati entro il 1° settembre 2015, l'Amministrazione fornisce il parere limitatamente all'applicazione dell'articolo 37-bis, senza considerare i nuovi elementi richiesti dalla disciplina antiabuso; il termine di 120 giorni non è perentorio e il contribuente può diffidare l'Amministrazione. Per gli interpelli presentati nel periodo 2-30 settembre 2015 (in assenza di parametri normativi), l'Amministrazione invita il contribuente a ripresentare l'istanza secondo l'articolo 10-bis, senza necessità di allegare nuovamente i documenti già trasmessi, purché entro 60 giorni. Per gli interpelli presentati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2015, si applica la procedura dell'articolo 10-bis comma 5, che rinvia alle disposizioni dell'articolo 11 della Legge 212/2000, richiedendo una descrizione completa della fattispecie e l'indicazione del settore impositivo interessato.
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Riferimento normativo
Gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 104/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 15 DICEMBRE 2015
OGGETTO: gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche
legislative intervenute nel corso del 2015.
Nel corso del 2015, sono intervenuti due distinti provvedimenti che hanno inciso
profondamente sulla disciplina dell’interpello antielusivo: il primo è stato il decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 128 che, con effetto dal 1° ottobre 2015, ha introdotto
una definizione di abuso del diritto e, al contempo, una nuova procedura di
interpello antiabuso (rinviando integralmente alle previsioni dell’articolo 11 della L.
n. 212 del 2000 in materia di interpello ordinario); il secondo è stato il decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156 che, con effetto dal 1° gennaio 2016, ha
profondamento modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari (compresi
quelli antiabuso) procedendo ad una sua uniformazione.
Sono conseguentemente pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti in
merito alla gestione delle istanze di interpello antielusivo già presentate ai sensi
dell’articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 alla luce delle
novità intervenute per effetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 128 del 2015 e di
quelle presentate ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5, del menzionato D.Lgs. n.
128 del 2015, nonché di quelle antiabuso che potranno essere presentate ai sensi
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dell’articolo 11, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 156 del 2015.
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 128 del 2015 ha disposto, a decorrere dalla sua data
di entrata in vigore (ossia, dal 2 settembre 2015), l’abrogazione dell’articolo 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che il citato
articolo 21 richiama al fine di definire le fattispecie oggetto della predetta istanza.
Inoltre, il medesimo articolo 1 ha, con la diversa decorrenza del 1° ottobre
2015, introdotto nell’ambito della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni
in materia di Statuto dei diritti del contribuente, l’articolo 10-bis con l’ulteriore
specificazione che tutte le disposizioni di legge che rinviano al previgente articolo
37-bis devono intendersi riferite a detto articolo 10-bis.
Successivamente, il D.Lgs. n. 156 del 2015 ha abrogato esplicitamente sia
l’articolo 21 della L. n. 413 del 1991 sia l’articolo 10-bis, comma 5, della L. n. 212
del 2000, a decorrere dal 1° gennaio 2016. Al contempo, il citato D.Lgs. n. 156 del
2015 ha introdotto nuove disposizioni in materia di interpello antiabuso previsto
dall’articolo 1, comma 1, lettera c), della L. n. 212 del 2000.
La non coincidenza temporale tra l’intervenuta abrogazione dell’articolo 37-
bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e l’entrata in vigore delle disposizioni dell’articolo 10-
bis della L. n. 212 del 2000 nonché l’abrogazione espressa dell’articolo 21 della L.
n. 413 del 2000 solo con effetti dal 1° gennaio 2016 ed il susseguirsi di modifiche
legislative in materia di interpelli antielusivi hanno determinato alcuni dubbi
applicativi in ordine alle gestione delle singole istanze.
Le criticità emerse in relazione alle disposizioni in materia di interpelli
riguardano, nello specifico, le istanze di interpello antielusive/antiabuso presentate:
(a) entro la data del 1° settembre 2015 (fondate legittimamente sull’articolo 37-bis
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del d.P.R. n. 600 del 1973) per le quali la risposta non sia stata ancora resa
dall’Amministrazione finanziaria;
(b) nel periodo intercorrente tra il 2 settembre ed il 30 settembre 2015; e infine
(c) nel periodo tra il 1° ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2015.
Con riferimento alle istanze di cui alla lettera (a), si fa presente che
l’Amministrazione provvederà a fornire il proprio parere limitatamente alla richiesta
applicazione del citato articolo 37-bis; occorre, infatti, considerare che le stesse
(presentate ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della L. n. 413 del 1991) risultano
argomentate e strutturate in base alle previsioni dell’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600
del 1973 (vigente alla data della loro presentazione) e che, quindi, possono risultare
prive di tutti quegli elementi indispensabili all’Amministrazione finanziaria ai fini di
una complessiva valutazione antiabusiva della fattispecie rappresentata ai sensi e per
gli effetti del menzionato articolo 10-bis.
Naturalmente le medesime istanze saranno trattate in applicazione delle
regole procedurali di istruttoria delle istanze di cui all’articolo 21, comma 9,
contenute nel decreto ministeriale 13 giugno 1997, vigenti al momento di
presentazione dell’istanza. Ne consegue che il termine di centoventi giorni per la
risposta non è da considerarsi perentorio per le istanze in esame, ferma restando la
possibilità del contribuente di diffidare l’Amministrazione con l’ulteriore
conseguenza, decorsi ulteriori sessanta giorni dalla presentazione della diffida, della
formazione del silenzio assenso sulla soluzione interpretativa prospettata dallo
stesso contribuente.
Con riferimento alle istanze di cui alla lettera (b), occorre evidenziare che
il disallineamento temporale tra l’avvenuta abrogazione dell’articolo 37-bis del
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d.P.R. n. 600 del 1973 e l’entrata in vigore dell’articolo 10 bis rende impossibile
procedere ad un’analisi delle fattispecie rappresentate negli interpelli antielusivi
presentati in assenza di un qualsiasi parametro normativo di riferimento.
In relazione ad eventuali istanze presentate nel suddetto periodo, nel rispetto
del principio di buona fede e di collaborazione tra contribuente e Amministrazione
finanziaria sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione
segnalerà la circostanza sopra evidenziata al contribuente istante, invitandolo, al
contempo, a presentare una nuova istanza di interpello ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000 con il rispetto delle formalità previste
dal comma 5 del citato articolo 10-bis, senza necessità di allegare i documenti
eventualmente già trasmessi con la precedente istanza.
Nel caso in cui il contribuente aderisse al suddetto invito, gli Uffici
dell’Amministrazione finanziaria si asterranno dal contestare l’eventuale assenza di
preventività di tale nuova istanza, se presentata entro i 60 giorni successivi alla
ricezione dell’invito e sempreché questa abbia ad oggetto la medesima fattispecie
rappresentata nella precedente.
Con riferimento alle istanze di cui alla lettera (c), l’articolo 10-bis, comma
5, della L. n. 212 del 2000 prevede che il contribuente possa presentare un’apposita
istanza “per conoscere se le operazioni che intende realizzare, o che siano state
realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto”, secondo la procedura e con
gli effetti dell’articolo 11 della citata L. n. 212 del 2000.
La specifica previsione contenuta nel citato comma 5 ha determinato
l’abrogazione implicita delle previsioni relative alla procedura dell’interpello
antielusivo recate dall’articolo 21, comma 9, della L. n. 413 del 1991 (articolo
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abrogato espressamente dall’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 156 del 2015, solo a
decorrere dal 1° gennaio 2016) e dal decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 195
(limitatamente alla sua applicazione agli interpelli antielusivi ex articolo 21, comma
9, citato).
A seguito delle richiamate modifiche normative e con effetti dalla loro entrata
in vigore (1° ottobre 2015) e fino al 31 dicembre 2015, il contribuente che intenda
attivare una richiesta di parere in ordine alla abusività di una determinata operazione
dovrà presentare l’istanza ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 5, della L. n. 212 del
2000, ossia secondo le disposizioni, anche procedurali, cui rinvia l’articolo 11 della
citata L. n. 212, non essendo più possibile procedervi ai sensi del citato articolo 21,
comma 9.
Qualora in fase di prima applicazione il contribuente formuli comunque
un’istanza ai sensi del citato articolo 21, comma 9, l’Amministrazione considererà
detta istanza presentata ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’articolo 10-bis
citato qualora il richiamo al menzionato articolo 21, comma 9, risulti essere il frutto
di un mero errore materiale.
Considerato il generico rinvio all’articolo 11 della L. n. 212 del 2000 operato
dal comma 5 dell’articolo 10-bis della stessa legge, occorre individuare gli elementi
essenziali che devono essere contenuti nell’istanza e gli effetti della risposta
all’istanza stessa in relazione alle specificità dell’oggetto di tale tipologia di
interpello.
Fermi restando i chiarimenti forniti con i precedenti documenti di prassi in
merito alle istanze di interpello ordinario, attraverso l’interpello antiabuso di cui al
comma 5 dell’articolo 10-bis, il contribuente – prima della scadenza dei termini per
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la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento degli altri obblighi tributari
connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza – può ottenere il parere
dell’Amministrazione finanziaria circa la qualificazione come abuso di diritto delle
operazioni che intende realizzare o che siano state realizzate.
Ferma restando la necessità che l’istanza contenga una compiuta descrizione
della fattispecie in relazione alla quale il parere è richiesto e sia supportata dalla
documentazione considerata essenziale a tali fini, giova sottolineare che il comma 1
dell’articolo 10-bis della L. n. 212 del 2000 ha introdotto una definizione di abuso
del diritto che unifica i concetti di abuso e di elusione con valenza generale per tutti i
tributi (armonizzati e non) e che il comma 5 del medesimo articolo 10-bis non
impone al contribuente istante di presentare una richiesta di parere relativa a tutti i
tributi connessi o collegati all’operazione rappresentata; ciò posto, nell’istanza il
contribuente è tenuto ad indicare il settore impositivo in relazione al quale il parere
viene richiesto, specificando le norme che ritiene applicabili (comprese quelle che lo
stesso ipotizza passibili di abuso in relazione all’operazione rappresentata).
Nei casi in cui non sia possibile desumere direttamente o attraverso i
riferimenti normativi richiamati dal contribuente il settore impositivo o i settori
impositivi cui si riferisce l’istanza di interpello, questa deve ritenersi inammissibile
poiché non sufficientemente circostanziata nella definizione della fattispecie
concreta in relazione alla quale il parere è richiesto (cfr. la Circ. n. 32/E del 2010).
Va evidenziato che comunque la risposta dell’Amministrazione avrà effetti
limitatamente al settore impositivo e alle norme invocati dal contribuente
nell’istanza e sempre nei soli limiti delle fattispecie rappresentate e delle richieste
formulate.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
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La Risoluzione 104/E disciplina gli interpelli antielusivi e antiabuso secondo le modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2015 e D.Lgs. 156/2015, unificando i concetti di abuso del diritto ed elusione fiscale. Commercialisti e consulenti tributari devono conoscere le procedure transitorie, i termini di risposta, il silenzio assenso e le modalità di presentazione delle istanze secondo l'articolo 10-bis della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), nonché gli effetti limitati della risposta dell'Amministrazione ai soli settori impositivi e norme specificamente richiamati dal contribuente.
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