Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive – Decreto 5 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore dei produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive – Decreto 5 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
Testo normativo
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
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RISOLUZIONE N. 77/E
Roma, 31 agosto 2015
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione,
mediante il modello F24, dei crediti d’imposta a favore dei
produttori indipendenti per la realizzazione di opere audiovisive –
Decreto 5 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo
L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, prevede che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, le disposizioni relative ai crediti d’imposta per le attività
cinematografiche di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono estese ai produttori indipendenti di opere audiovisive.
Il comma 4 del medesimo articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la
definizione delle relative disposizioni applicative. In attuazione di tale disposto
normativo è stato emanato il decreto 5 febbraio 2015 del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
In particolare, il capo II del citato decreto 5 febbraio 2015 detta le
disposizioni relative al credito d’imposta a favore dei produttori indipendenti per
la realizzazione di opere audiovisive di nazionalità italiana.
Il successivo capo III del decreto 5 febbraio 2015 detta, invece, le
disposizioni relative al credito d’imposta a favore dei produttori esecutivi per la
realizzazione di opere audiovisive di nazionalità diversa da quella italiana, su
commissione estera.
L’articolo 21, comma 1, del citato decreto 5 febbraio 2015 stabilisce,
inoltre, che i crediti d’imposta in parola sono utilizzabili esclusivamente in
compensazione ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici ENTRATEL e
FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto
dell'operazione di versamento. Inoltre, l'ammontare del credito d'imposta
utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di
versamento.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta in
argomento, tramite il modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6851” denominato “Tax credit produzione opere televisive nazionali - DM
5 febbraio 2015”;
“6852” denominato “Tax credit produzione esecutiva opere televisive
estere - DM 5 febbraio 2015”;
“6853” denominato “Tax credit produzione opere web nazionali – DM 5
febbraio 2015”;
“6854” denominato “Tax credit produzione esecutiva opere web estere -
DM 5 febbraio 2015”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici
tributo sono esposti nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna
“importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il
credito, nel formato “AAAA”.
Tenuto conto di quanto stabilito dal citato articolo 21, comma 1, del
decreto 5 febbraio 2015, per ciascun modello F24 ricevuto tramite i propri servizi
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telematici, l’Agenzia effettua controlli automatizzati sulla base degli elenchi
trasmessi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenenti
i dati identificativi dei beneficiari e l’importo del credito concesso a ciascuno di
essi. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato risulti superiore
all’ammontare del credito disponibile per l’annualità di riferimento, ovvero se il
soggetto che utilizza il credito in compensazione non risulta presente negli
elenchi dei beneficiari, il relativo modello F24 è scartato.
IL DIRETTORE CENTRALE
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