Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 2000 – Imposta di registro su sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo – articolo 8, comma 1, lettera c) della Tariffa, parte prima, del TUR
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 2000 – Imposta di registro su sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato passivo – articolo 8, comma 1, lettera c) della Tariffa, parte prima, del TUR
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 479/E
Roma, 17 dicembre 2008
Direzione Centrale Normativa e
Contenzioso
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge 212 del 2000 –
Imposta di registro su sentenza emessa nel giudizio di opposizione
allo stato passivo – articolo 8, comma 1, lettera c) della Tariffa,
parte prima, del TUR.
Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione
dell’articolo 8, comma 1, lettera c) della Tariffa, parte prima del Testo Unico
dell’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), è
stato esposto il seguente
Quesito
La ALFA Banca spa, in nome e per conto della BETA s.p.a., in merito alla
registrazione di una sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo stato
passivo di un fallimento, rappresenta quanto segue:
• la “BETA s.p.a” ha concesso ad una società un credito garantito da
ipoteca volontaria e da fideiussione rilasciata dai soci, rientrante
nella tipologia dei crediti a medio e lungo termine prevista dal DPR
29 settembre 1973, n. 601;
• a seguito di fallimento della società mutuataria, la “BETA s.p.a” si
è insinuata al passivo ipotecario del fallimento; il Giudice
Delegato, però, ha ammesso al passivo fallimentare il credito per
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un importo ridotto rispetto a quello richiesto e in via chirografaria
piuttosto che privilegiata;
• la “BETA s.p.a”, con ricorso in opposizione allo stato passivo ex
articolo 98 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 (cd. legge
fallimentare), ha impugnato il provvedimento del Giudice
Delegato, ottenendo dal Tribunale una sentenza con cui è stato
ammesso il credito per l’intera somma richiesta e in via privilegiata
ipotecaria;
• l’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate ha tassato la sentenza
emessa nel giudizio di opposizione, liquidando l’imposta di registro
in misura proporzionale ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c)
della Tariffa, parte prima, del TUR che prevede l’applicazione
dell’aliquota dell’1% agli atti dell’autorità giudiziaria “…di
accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”, calcolata
sull’importo del credito ammesso.
L’istante chiede quale debba essere il corretto trattamento tributario, ai
fini dell’imposta di registro, del caso in esame, anche in considerazione delle
agevolazioni fiscali previste dal DPR 29 settembre 1973, n. 601 relative
all’applicazione dell’imposta sostitutiva ai finanziamenti a medio e lungo
termine.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione allo
stato passivo del fallimento debba essere assoggettata all’imposta di registro
nella misura fissa, poiché vertente su un credito derivante da contratto di mutuo
fondiario che prevede le agevolazioni fiscali di cui all’articolo 15 del DPR 601
del 1973, citato.
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E’, inoltre, dell’avviso che il provvedimento non integri un accertamento
di diritto a contenuto patrimoniale se non per il limitato importo degli interessi,
ovvero della differenza tra il credito ammesso con sentenza del Tribunale e
quello già riconosciuto dal Giudice Delegato, avendo prodotto, semplicemente,
una diversa collocazione, con privilegio ipotecario anziché in chirografo, del
credito stesso.
Parere della Direzione
Preliminarmente si rileva che l’istanza in esame è inammissibile in quanto
finalizzata a chiedere alla scrivente una valutazione in ordine alla liquidazione
dell’imposta di registro effettuata dal competente Ufficio locale dell’Agenzia
delle Entrate, di cui all’avviso allegato dall’istante alla propria richiesta di
interpello.
L’intervento della scrivente, pertanto, rileverebbe quale controllo ex post
dell’operato dell’Ufficio, attività, quest’ultima, che esula dalla natura meramente
interpretativa dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge 212 del 2000.
Peraltro, in riferimento al caso prospettato non ricorrono obiettive
condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa di
natura tributaria, in quanto la scrivente si è espressa da ultimo con la risoluzione
21 aprile 2008, n. 168/E, consultabile sul sito internet all’indirizzo
www.agenziaentrate.it .
Tuttavia, si esprime di seguito un parere che non produce gli effetti tipici
dell’interpello, ma rientra nell’attività di consulenza giuridica secondo le
modalità illustrate con la circolare 18 maggio 2000, n. 99/E.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 15 e 17 del DPR 29
settembre 1973, n. 601, le operazioni di credito a medio e lungo termine, in
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presenza di determinati requisiti, sono assoggettate al pagamento di un’imposta
sostitutiva.
In particolare, l’articolo 15 dispone l’esenzione dall’imposta di registro,
dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle
concessioni governative delle operazioni relative ai finanziamenti a medio e
lungo termine e di tutti i provvedimenti e le formalità inerenti alle operazioni
medesime.
In deroga a tale disposizione gli atti giudiziari relativi alle stesse
operazioni sono soggetti al regime ordinario (art. 15, secondo comma). Pertanto,
gli atti giudiziari non fruiscono dell’esonero dai tributi sostituiti.
Ne consegue, con riferimento al caso in esame, che la sentenza emessa nel
giudizio di opposizione allo stato passivo è esclusa dall’applicazione
dell’imposta sostitutiva. Pertanto, detta sentenza è soggetta all’applicazione
dell’imposta di registro nei modi ordinari (v. in tal senso anche la risoluzione n.
168/E del 21 aprile 2008).
In conclusione va rilevato che la sentenza emessa nel giudizio di
opposizione allo stato passivo è assoggettata all’obbligo di registrazione in
termine fisso, e l’imposta di registro è dovuta in misura proporzionale ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, lettera c) della Tariffa, parte prima, del TUR, il quale
prevede l’applicazione dell’aliquota dell’1 per cento agli atti dell’autorità
giudiziaria “…di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale…”.
La base imponibile per la tassazione della sentenza del Tribunale è
rappresentata dell’intero credito ammesso allo stato passivo del fallimento.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella
presente risoluzione vengano applicati con uniformità.
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