Interpello - Chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi Iva delle operazioni che avvengono con i soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dl 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73
Interpello - Chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione telematica da parte dei soggetti passivi Iva delle operazioni che avvengono con i soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del Dl 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 121/E
Roma, 29 novembre 2010
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Interpello - Chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione
telematica da parte dei soggetti passivi IVA delle operazioni che
avvengono con i soggetti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata,
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40,
convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73
Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto, concernente l’interpretazione
dell’art. 1 del D.L n. 40, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante ALFA S.R.L., residente in Italia, opera nell’ambito
dell’edilizia. Al fine di costruire opere edili negli Emirati Arabi Uniti, la predetta
società ha costituito in tale Stato una stabile organizzazione, attraverso la quale
realizza operazioni con soggetti residenti nel territorio suddetto.
L’istante pone alla scrivente i seguenti quesiti:
1. se le operazioni poste in essere dalla stabile organizzazione con i soggetti
residenti negli Emirati Arabi Uniti incorrono nell’obbligo di comunicazione
di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40;
2. se è corretto il comportamento adottato dall’istante consistente nel
comunicare solo le operazioni che avvengono tra la casa madre italiana ed i
soggetti residenti in Paesi “black list”.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante ritiene che non sussista l’obbligo di comunicazione per le
operazioni compiute dalla stabile organizzazione direttamente nel territorio degli
Emirati Arabi Uniti, in quanto la legislazione del predetto Paese non prevede
l’imposta sul valore aggiunto e pertanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
non vengono annotate su un apposito registro IVA.
L’istante riferisce, inoltre, che le operazioni con i soggetti economici
domiciliati nel Paese “black list” vengono effettuate dalla stabile organizzazione la
quale redige un proprio bilancio e tiene una contabilità autonoma rispetto alla casa
madre italiana.
Per quanto riguarda, invece, le operazioni che svolge la casa madre residente
in Italia con i soggetti economici residenti in Paesi “black list”, l’istante sostiene che
sussista l’obbligo di comunicazione in discorso.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 1, comma 1, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, stabilisce l’obbligo, per i
soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto, di comunicare all’Agenzia delle
Entrate i dati relativi ad operazioni effettuate o ricevute nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio, negli Stati o territori individuati dal
decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001.
Tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’articolo citato, il Ministro dell’Economia
e Finanze può estendere l’obbligo in questione anche a Paesi non black list ovvero a
specifici settori di attività e particolari tipologie di soggetti, al fine di prevenire
fenomeni a particolare rischio di frode fiscale.
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In attuazione di tale principio, l’art. 3, comma 1, del D.M. 5 agosto 2010
estende l’obbligo di comunicazione anche “alle prestazioni di servizi che non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e che sono rese o ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 novembre 2001, diversi da quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 ”.
Pertanto, la circostanza che le operazioni rese o ricevute dalla stabile
organizzazione negli Emirati Arabi Uniti della società residente, nei confronti di
operatori economici stabiliti in tale Paese, siano fuori campo di applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto in Italia, non è idonea, in linea di principio, ad
escluderle dall’obbligo di comunicazione in esame.
Sul punto, inoltre, è intervenuta la circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010 la
quale stabilisce che, pur in mancanza di una specifica disposizione normativa,
devono ritenersi soggetti all’obbligo di comunicazione in esame “anche gli scambi
di beni ovvero le prestazioni di servizi che il soggetto stabilito in Italia realizza nei
confronti della stabile organizzazione di un operatore economico avente sede,
residenza o domicilio in un Paese black list, qualora la stabile organizzazione sia
situata in un Paese non incluso tra quelli a regime fiscale privilegiato”.
In tale passaggio, quindi, la circolare citata stabilisce il principio secondo cui
anche le operazioni intercorse con la stabile organizzazione situata in un Paese a
fiscalità ordinaria sono soggette all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del
D.L. n. 40 del 2010, se la predetta stabile organizzazione fa capo ad un soggetto
economico avente sede, residenza o domicilio in un Paese black list.
Il predetto principio appare coerente con la realtà economica e giuridica
sostanziale, in base alla quale la stabile organizzazione costituisce un’articolazione
della casa madre e non un soggetto distinto dalla medesima.
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Ne consegue che anche nella fattispecie oggetto del presente interpello, in cui
le operazioni avvengono tra la stabile organizzazione di un soggetto economico
residente in Italia, stabilita in un Paese black list, e soggetti economici ivi operanti,
va adempiuto l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 1 del D.L. n. 40 del 2010.
Infatti, non si può ignorare che da un punto di vista economico la stabile
organizzazione agisce nell’interesse della casa madre, soggetto passivo d’imposta
residente in Italia.
La ratio di tale impostazione risiede nella prevenzione e nel contrasto delle
frodi Iva negli scambi con l’estero.
Infine, stesso obbligo di comunicazione riguarda la casa madre per le
operazioni che direttamente compie con soggetti stabiliti in Paesi black list.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente
risoluzione vengano applicati con uniformità.
IL DIRETTORE CENTRALE
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