Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73
Quali codici tributo devono utilizzare i sostituti d'imposta per versare l'imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario tramite modello F24?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 73/2024 istituisce specifici codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva applicata alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario, introdotta dal Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73. Questa imposta sostituisce l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali sui compensi erogati per prestazioni aggiuntive. I sostituti d'imposta (ospedali, strutture sanitarie, enti pubblici) devono utilizzare codici diversi a seconda che versino tramite modello F24 standard o F24 enti pubblici (F24 EP), e devono distinguere ulteriormente in base alla regione di maturazione e versamento della prestazione. Per il modello F24 standard sono previsti cinque codici tributo (1068, 1607, 1922, 1923, 1308), mentre per il F24 EP ne sono previsti tre (171E, 172E, 173E), con particolare attenzione alle regioni a statuto speciale come Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta. In fase di compilazione, i codici vanno inseriti nella sezione "Erario" con indicazione del mese di trattenuta (00MM) e dell'anno d'imposta (AAAA), esclusivamente nella colonna "Importi a debito versati".
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e “F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73
Testo normativo
RISOLUZIONE N. 36/E
Divisione Servizi
______________
Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di Riscossione
Roma, 22 luglio 2024
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli “F24” e
“F24 enti pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni
aggiuntive del personale sanitario di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, del
Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73
L’articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, prevede
l’applicazione di un’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario,
alle condizioni ivi indicate.
Il comma 5 dell’articolo 7 del citato Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, stabilisce
che “Le imposte sostitutive previste dai commi 1 e 2 sono applicate dal sostituto d'imposta
con riferimento ai compensi erogati a partire dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi”.
Tanto premesso, per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello
F24, dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “1068” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario –
Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024,
n. 73”;
• “1607” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
maturata in Sicilia e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7,
commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
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• “1922” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
maturata in Sardegna e versata fuori regione - Sostituto di imposta - articolo 7,
commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
• “1923” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta -
articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
• “1308” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione in
cui è effettuato il versamento - Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2,
del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
In sede di compilazione del modello F24, tali codici tributo sono esposti nella sezione
“Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a
debito versati”, con indicazione, quale “Mese di riferimento” del mese in cui il sostituto
d’imposta effettua la trattenuta (00MM) e quale “Anno di riferimento” l’anno d’imposta cui
si riferisce il versamento (AAAA).
***
Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite modello “F24 enti
pubblici” (F24 EP), dell’imposta sostitutiva in argomento, si istituiscono i seguenti codici
tributo:
• “171E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario -
Sostituto di imposta - articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024,
n. 73”;
• “172E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
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maturata in Valle d’Aosta e versata fuori regione - Sostituto di imposta -
articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”;
• “173E” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali
regionali e comunali sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario
versata in Valle d’Aosta e maturata fuori dalla regione - Sostituto di imposta -
articolo 7, commi 1 e 2, del Decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sono esposti
nella sezione “Erario” (valore F), esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “riferimento A” e nel
campo “riferimento B”, del mese in cui il sostituto d’imposta effettua la trattenuta e
dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, rispettivamente nel formato “00MM” e
“AAAA”.
I campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati.
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La normativa riguarda l'imposta sostitutiva su prestazioni aggiuntive sanitarie, i codici tributo F24 e F24 EP, e le modalità di versamento per sostituti d'imposta. Commercialisti e responsabili amministrativi di strutture sanitarie devono conoscere la distinzione tra i codici per regioni ordinarie e regioni a statuto speciale, nonché le regole sulla trattenuta alla fonte e l'applicazione delle disposizioni in materia di imposte sui redditi per accertamento, riscossione e contenzioso.
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