Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Quali sono i codici tributo istituiti per compensare i crediti d'imposta per l'adeguamento tecnologico alla trasmissione telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate?
Spiegato da FiscoAI
La Risoluzione AdE 2/E del 2018 istituisce due codici tributo specifici per permettere ai contribuenti di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, i crediti d'imposta riconosciuti per le spese di adeguamento tecnologico necessarie alla trasmissione telematica dei dati fatturali e IVA all'Agenzia delle Entrate. Il credito principale è di 100 euro (codice 6881) per i soggetti in attività nel 2017 con volume d'affari non superiore a 50.000 euro nell'anno precedente, mentre un credito aggiuntivo di 50 euro (codice 6882) spetta a chi esercita anche l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi entro il 31 dicembre 2017.
La compensazione è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia (Entratel/Fisconline) a partire dal 1° gennaio 2018, e il modello F24 deve essere compilato nella sezione "Erario" indicando gli importi a credito compensati. Nel caso in cui un contribuente utilizzi il credito oltre l'importo massimo stabilito, il modello F24 che determina il superamento viene automaticamente scartato dal sistema. È fondamentale valorizzare il campo "anno di riferimento" con l'anno in cui è stato effettivamente sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico.
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Riferimento normativo
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate, di cui all’articolo 21-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
RISOLUZIONE N. 2/E
Roma, 05/01/2018
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il
modello F24, dei crediti d’imposta per l’adeguamento tecnologico finalizzato
alla trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate, di cui all’articolo 21-ter
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, inserito dall’art. 4, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193
L’articolo 21-ter, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosce un
credito d’imposta una tantum di 100 euro, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute,
nonché delle liquidazioni periodiche IVA. In particolare, detto credito d’imposta spetta ai
soggetti in attività nel 2017, con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-bis del
medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, ovvero che esercitino l’opzione di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, a condizione che, nell’anno
precedente a quello in cui il costo per l’adeguamento tecnologico è stato sostenuto, abbiano
realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro.
A tali soggetti, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 21-ter del
decreto-legge n. 78 del 2010, è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta una tantum di 50
euro, nel caso in cui, sussistendone i presupposti, esercitino entro il 31 dicembre 2017 anche
l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi, di
cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
I suddetti crediti d’imposta, ai sensi delle richiamate disposizioni, sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il modello F24,
dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono istituiti i seguenti codici tributo:
“6881” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 100 euro
- articolo 21-ter, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;
“6882” denominato “Credito d’imposta – Adeguamento tecnologico – 50 euro
- articolo 21-ter, comma 3, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.
Per consentire all’Agenzia delle entrate di verificare che l’utilizzo dei suddetti crediti
d’imposta avvenga entro i limiti d’importo stabiliti, il modello F24 deve essere presentato
esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dalla medesima Agenzia
(Entratel/Fisconline), pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui, per lo
stesso soggetto, l’utilizzo del credito risulti superiore all’importo massimo stabilito, il
modello F24 che determina il superamento è scartato.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna
“importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al
riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento”, è valorizzato nel formato “AAAA” con l’anno di
sostenimento del costo per l’adeguamento tecnologico.
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firmato digitalmente
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La Risoluzione riguarda i crediti d'imposta per adeguamento tecnologico e trasmissione telematica dati, disciplinati dall'articolo 21-ter del decreto-legge 78/2010. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i codici tributo 6881 e 6882 per la corretta compensazione tramite F24, nonché i requisiti di accesso legati al volume d'affari e agli obblighi di fatturazione elettronica e liquidazione IVA telematica.
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