Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014 - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione controllo
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Ufficio Gestione Dichiarazioni
RISOLUZIONE N. 4 /E
Roma, 18 gennaio 2016
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione,
mediante il modello F24, del credito d’imposta per la promozione
della musica di nuovi talenti di cui all’articolo 7 del decreto-legge
8 agosto 2013, n. 91, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014
L’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, riconosce un credito d’imposta
alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali, nonché alle
imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti
almeno dal 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per attività di
realizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche
musicali che siano opere prime o seconde di nuovi talenti.
Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 2014, sono
adottate le disposizioni applicative per dare attuazione al credito d’imposta in
argomento.
In particolare, l’articolo 6, comma 2, del citato decreto 2 dicembre 2014
nel disciplinare le modalità di utilizzo dell’agevolazione, stabilisce che “Il
credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni” presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi
telematici ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il medesimo comma 2,
inoltre, stabilisce che l’ammontare del credito d'imposta utilizzato in
compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
In attuazione del citato comma 2, il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 23 dicembre 2015 ha definito le modalità e i
termini di fruizione della predetta misura agevolativa.
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in parola,
tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
“6849”, denominato “Tax credit musica – D.M. 2 dicembre 2014”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice
tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il
contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna
“importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di concessione del
credito, nel formato “AAAA”.
IL DIRETTORE CENTRALE
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