Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM 1005/2008
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29/09/2008
Riferimento normativo
Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29/09/2008 – pdf (384 KB) — Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 4/D
Roma, 11 marzo 2010
Protocollo:
21769/RU
Alle Direzioni Regionali
Rif.: Alle Direzioni Interregionali
Agli Uffici delle Dogane
Allegati: 2
Loro sedi
e, p.c.
Alla Direzione Centrale Gestione Tributi
e Rapporto con gli Utenti
All’Ufficio Centrale Antifrode
Sede
Al Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali
Dipartimento delle filiere agricole e
agroalimentari
Ex Direzione generale della pesca marittima e
dell’acquacoltura
Viale dell’Arte, 16
00144 Roma
Al Ministero della salute
Direzione Generale Sanità animale e Farmaco
Veterinario
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria,
la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Via Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
OGGETTO: Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre
2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata. Istruzioni per lo svolgimento dei controlli.
Premessa
In data 1° gennaio 2010, unitamente al relativo Regolamento di applicazione
(Reg. CE n. 1010/2009), è entrato in vigore il Regolamento CE n. 1005/2008 del
Consiglio del 29 settembre 2008 (all. 1), che istituisce un regime comunitario per
prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non
regolamentata (INN), che modifica i regolamenti CEE n. 2847/93, CE n. 1936/2001 e
CE n. 601/2004 e che abroga i regolamenti CE n. 1093/94 e CE n. 1447/1999.
DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Ufficio metodologia e controllo degli scambi
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 06 50246613 Fax +39 06 50243116 - e-mail: dogane.accertamenti.scambi@agenziadogane.it
Il nuovo regolamento si pone l’obiettivo di interdire il commercio, nella
Comunità Europea, dei prodotti della pesca INN, attraverso l’istituzione di un
dispositivo di ispezione dei pescherecci dei Paesi terzi, di un sistema comunitario di
allerta e di identificazione dei pescherecci coinvolti nella pesca INN, di sanzioni e di
forme di mutua assistenza tra le competenti Autorità dei Paesi comunitari e dei Paesi
terzi cd. cooperanti, il cui elenco è reperibile nel paragrafo “List of flag State
notifications”, disponibile al seguente link:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/external_relations/illegal_fishing_it.htm
A tale scopo, il Regolamento in oggetto introduce un sistema di certificazione
della cattura per l’importazione, l’esportazione e la riesportazione dei prodotti della
pesca (capo III), già confluito nel sistema informatico doganale ai fini del controllo
automatizzato della documentazione presentata dagli operatori economici a sostegno
della dichiarazione doganale. Tale controllo implica, perciò, la verifica delle
indicazioni obbligatorie per le operazioni relative ai prodotti ittici in parola, rese dal
dichiarante nel campo 44, dei codici C673 (possesso del certificato di cattura Reg. CE
1005/2008) oppure Y927 (prodotti non rientranti nel Reg. CE 1005/2008).
Atteso che le operazioni disciplinate dalla nuova regolamentazione comunitaria
comportano controlli di più autorità, è stato istituito un tavolo tecnico presso il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche
europee e internazionali – con la partecipazione dell’Agenzia e del Ministero della
Salute. In tale sede, oltre all’individuazione delle rispettive competenze, é stato
definito il flusso procedurale da adottare, così come richiamato nella Circolare del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, diramata con nota n. 3476
del 04.03.2010. Con la presente Circolare, quindi, oltre a richiamare nel dettaglio il
contenuto dell’intesa raggiunta dalle Amministrazioni interessate, vengono forniti
chiarimenti agli Uffici sull’applicazione del mutato contesto normativo, nonché
istruzioni di carattere operativo.
1. Importazioni
Premesso che deve intendersi per:
- Importazione diretta: l’importazione di prodotti della pesca trasportati nel
territorio doganale della Comunità da un Paese terzo, senza attraversamento di altro
Paese terzo diverso dallo Stato di bandiera del peschereccio.
- Importazione indiretta: l’importazione di prodotti della pesca trasportati nel
territorio doganale della Comunità da un paese terzo che non è lo Stato di bandiera del
peschereccio.
Per i prodotti della pesca direttamente sbarcati e/o trasbordati da un
peschereccio extracomunitario, nei porti designati di cui all’elenco allegato (all. 2), i
predetti certificati di cattura (di seguito certificati), rilasciati dallo Stato di bandiera
del peschereccio, dovranno essere preventivamente esibiti in originale dal
comandante dell’imbarcazione, all’atto dello sbarco e/o trasbordo, alla locale Autorità
Marittima (Guardia Costiera) che, nell’ambito delle specifiche competenze e nelle
more dell’attivazione di un sistema di interoperabilità, secondo le modalità dello
sportello unico doganale:
effettua i controlli e le verifiche di rito dei certificati;
comunica i relativi esiti, sulla base di intese locali, all’Ufficio delle
Dogane territorialmente competente, corrispondente a quello indicato
nella specifica casella del certificato stesso;
2
comunica gli stessi esiti, con cadenza mensile, alla competente
Direzione Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, che legge per conoscenza.
Per i prodotti della pesca trasportati per via aerea, marittima (es: navi
portacontainers), ferroviaria o stradale, i certificati rilasciati dalle autorità dei paesi
terzi cooperanti, tenuto conto della tipologia d’importazione (diretta/indiretta), sono
allegati in originale alla dichiarazione doganale d’importazione.
Solamente a seguito dei citati controlli, nonché di quelli espletati dal Servizio
veterinario territorialmente competente, in ossequio alle disposizioni di cui
all’articolo 18, paragrafo 1, del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, é
possibile presentare la dichiarazione doganale d’importazione relativa ai prodotti ittici
in argomento, cui deve essere allegato il predetto certificato in originale.
Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni di ordine sanitario di cui
al richiamato Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, (attuazione delle Direttive
n. 97/78/CE e n. 97/79/CE, in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui
prodotti provenienti da Paesi terzi), per le importazioni indirette di prodotti ittici
trasformati e non, così come definite all’articolo 14 del Regolamento in oggetto, gli
operatori interessati possono presentare la dichiarazione doganale solo se corredata
sia del Documento veterinario Comune di Entrata - DVCE, che dei certificati di
cattura di cui all’articolo 12 del richiamato Reg. CE n. 1005/2008.
2. Esportazioni/Riesportazioni
Premesso che deve intendersi per:
- Esportazione: qualsiasi movimento a destinazione di un paese terzo, dal
territorio della Comunità, da paesi terzi o da zone di pesca, di prodotti della pesca
catturati da pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro;
- Riesportazione: qualsiasi movimento, dal territorio della Comunità, di prodotti
della pesca che sono stati precedentemente importati nel territorio della Comunità.
La validazione dei certificati di cattura dei prodotti ittici della pesca, catturati da
pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro e destinati all’esportazione
(articolo 15 del Reg. CE n. 1005/2008), ovvero la validazione dei certificati di
riesportazione (articolo 21 del Reg. CE n. 1005/2008), é effettuata dalle Autorità
Marittime (Guardia Costiera), attualmente già autorizzate alla convalida dei certificati
di cattura e di riesportazione del tonno
rosso1,
ovvero da quelle ulteriormente
autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento
delle filiere agricole e agroalimentari - a seconda delle reali esigenze, nonché, presso
gli stabilimenti riconosciuti, dai veterinari ufficiali delle ASL competenti per territorio
(che provvederanno a trasmetterne copia all’Autorità marittima nella cui giurisdizione
essi ricadono). Tali certificati validati sono, quindi, allegati in originale alle
dichiarazioni doganali di esportazione o riesportazione dei prodotti ittici in
argomento.
1 Reg. CE n. 1559/2007
3
3. Controlli doganali
Nell’ambito dei controlli documentali e fisici, e previa puntuale analisi dei
parametri di rischio indicati dal sistema informatico doganale, restando
impregiudicata la facoltà di integrare, innalzandone il livello, l’esito della selezione
operata dal circuito doganale di controllo con elementi ed informazioni di rischio
valutati localmente e da ricondurre poi, in caso di esito positivo, nell’ambito della
gestione centralizzata dei rischi e delle attività connesse, oppure nei casi in cui il
controllo venga effettuato sulla base dell’analisi dei rischi locale per le procedure non
gestite dal circuito doganale centralizzato, il personale addetto ai controlli:
a) procede, inoltre, all’esame della documentazione a corredo della dichiarazione
doganale, non mancando di verificare la corretta compilazione dei certificati di
cattura allegati in originale;
b) in caso di verifica fisica, l’accertamento avverrà secondo quanto indicato dal
circuito doganale, non mancando di interessare i Servizi Veterinari di Frontiera,
ove ritenuto opportuno;
c) adotta le misure previste dal codice di procedura penale e dal Testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, recate dal DPR n. 43/1973, in caso
di contrabbando e contrabbando aggravato per i prodotti della pesca INN, in
collaborazione, ai fini del loro riconoscimento, con i Servizi Veterinari di
Frontiera;
d) adotta le misure cautelari previste per le violazioni amministrative ex legge n.
689/81, nel caso di trasgressione delle disposizioni relative al divieto di
importazione di cui all’art. 12 del Reg. CE n. 1005/2008, punibile ai sensi
dell’art. 11, R.D. n. 1923/1926, in materia di divieti economici2.
Qualora alla dichiarazione doganale venga allegato un certificato relativo a
prodotti catturati da pescherecci battenti bandiera di un Paese terzo non cooperante,
atteso il vigente divieto di importazione contenuto nell’art. 38 del Reg. CE
n. 1005/2008, si rende applicabile la misura cautelare del sequestro amministrativo ex
legge n. 689/81, punibile ai sensi del predetto art. 11, R.D. n. 1923/1926.
Le procedure descritte nei precedenti punti non si applicano:
1. ai prodotti della pesca catturati fino al 31/12/2009;
2. alle categorie di prodotti ittici indicati nell’allegato I del Regolamento, così
come modificato dal Reg. CE n. 86/20103, le cui voci doganali sono
specificate nell’allegato XIII del Reg. CE n. 1010/2009, recante modalità di
applicazione del Reg. CE n. 1005/2008:
prodotti della pesca d’acqua dolce;
prodotti dell’acquicoltura ottenuti da avannotti o larve;
pesci ornamentali;
ostriche vive;
2 Cfr. nota 10336/VDC/RB del 05.10.2007, reperibile al link:
http://intranet.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/iD/Liguria/Organigramma/Direttore%20r
egionale/Comunicazioni/Archivio/2007/dge-n-20071024-parere%20avv.%20stato
3 A tale Regolamento si rimanda anche per gli specimens dei certificati di cattura di Paesi
cooperanti quali la Norvegia, gli Stati Uniti, e la nuova Zelanda.
4
conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini, altre conchiglie dei
generi Pecten, Chlamys o Placopecten, vivi, freschi o refrigerati,
ventagli-pettini maggiori (Pecten maximus), congelati;
altre conchiglie dei pellegrini, fresche o refrigerate;
mitili;
lumache, diverse da quelle di mare;
farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti
alimentazione umana;
altri crostacei, molluschi preparati e conservati.
E’ rimandata all’emanazione di successivi provvedimenti legislativi e/o
amministrativi la definizione di un sistema sanzionatorio specifico e l’individuazione
dell’Autorità competente alla gestione delle varie procedure connesse al rilascio del
Certificato di Operatore Economico Riconosciuto (APEO) di cui all’articolo 16 del
Reg. CE n. 1005/2008 e del Capo II del predetto Reg. n. CE 1010/2009.
___
Codeste Direzioni vorranno vigilare sul corretto adempimento, da parte degli
uffici, delle presenti istruzioni, avendo cura di assicurare la collaborazione con le
locali autorità veterinarie e marittime, non mancando di segnalare tempestivamente
alla scrivente le violazioni accertate nel corso dei controlli doganali, per la successiva
attivazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento
delle filiere agricole e agroalimentari - nonché eventuali difficoltà concernenti
l’applicazione del Regolamento in parola.
Il Direttore Centrale
Dr.ssa Cinzia Bricca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93
5
ITALIA
Reg. (CE) n. 1005/2008
Lista dei porti designati
ANCONA
BRINDISI
CIVITAVECCHIA
GENOVA
GIOIA TAURO
LA SPEZIA
LIVORNO
NAPOLI
OLBIA
PALERMO
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
FIUMICINO
SALERNO
TARANTO
TRAPANI
TRIESTE
VENEZIA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Circolare ADM 1005/2008 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Circolare ADM 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla gradual…
Circolare ADM 4/2026
Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative cor…
Circolare ADM 1/2026
2026 – Spedizioni modico valore – Seguito circolare 37 – 2025
Circolare ADM 36/2025
Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in fr…
Circolare ADM 35/2025
D. Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192 – Art. 16 “Modifiche alle disposizioni legisla…
Circolare ADM 30/2025
Semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in …
Altre normative del 2008
Individuazione di immobili di pregio ai sensi dell’articolo 43-bis, comma 13, del decreto…
Provvedimento AdE 207
Determinazione del costo fiscale della partecipazione detenuta dal socio di una s.n.c. a …
Interpello AdE 185
Subconcessione/Concessione – Trattamento fiscale a seguito di FTA dei principi contabili …
Interpello AdE 917
Ridenominazione dei codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E del 15 febbraio …
Risoluzione AdE 50/E
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F23, delle maggiorazio…
Risoluzione AdE 81