Circolare ADM
In vigore
Imposte Indirette
Circolare ADM 14/2023
Rete di vendita generi di monopolio e prodotti liquidi da inalazione. Dichiarazione sulla sussistenza di pendenze fiscali Modulistica
Riferimento normativo
Rete di vendita generi di monopolio e prodotti liquidi da inalazione. Dichiarazione sulla sussistenza di pendenze fiscali Modulistica — Prot. 297745 — Sezione: tabacchi
Testo normativo
DIREZIONE ACCISE – TABACCHI
Prot. n. 297745 RU Roma, 8 giugno 2023
CIRCOLARE N. 14/2023
RETE DI VENDITA DI GENERI DI MONOPOLIO E PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE.
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 SULLA SUSSISTENZA DI PENDENZE
FISCALI – ULTERIORI INDICAZIONI
La disciplina relativa al rilascio e rinnovo di concessioni e autorizzazioni per la vendita di generi
di monopolio, prodotti liquidi da inalazione e nicotine pouches1, prevede che il richiedente debba
presentare, tra l’altro, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali
violazioni fiscali e situazioni di morosità verso l’Erario o verso l’Agente della riscossione di
importo superiore a quello previsto dall’art.80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n.50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non più impugnabili.
A tale riguardo, è stata adottata la circolare n. 28/2021, prot. n. 264541 del 22/07/2021, e sono
state già fornite indicazioni al fine di chiarire, tra l’altro, i contenuti e la portata dell’obbligo
dichiarativo riguardante le pendenze fiscali.
Tenuto conto delle casistiche pratiche verificatesi e delle incertezze emerse in sede applicativa dei
richiamati disposti, nonché considerate le intervenute modifiche legislative riguardanti la materia
tributaria, che offrono al contribuente la possibilità di regolarizzare con diversi strumenti la
propria posizione nei confronti del fisco, si forniscono in questa sede ulteriori specifiche,
attualizzate alla luce delle suesposte novità, fermo restando quanto previsto dalla circolare n.
28/2021 per tutto quanto non specificato dalla presente.
*****
A. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DELL’OBBLIGO DICHIARATIVO
Riguardo alla questione della riferibilità soggettiva delle pendenze fiscali, la stessa deve tener
conto del presupposto della titolarità della concessione/autorizzazione ovvero delle previsioni
contenute nella normativa di settore rispetto ad alcune specifiche figure. Pertanto:
1) nei casi in cui la concessione/autorizzazione sia rilasciata a persona fisica, è di tutta evidenza
che la dichiarazione dovrà essere resa dal soggetto in qualità di intestatario del titolo e dovrà
riguardare le pendenze riferibili alla ditta individuale; pertanto, non rilevano le pendenze
1 D.M. 38/2013 e ss.mm., artt. 2, 5, 6, 7, 9, ai fini del rilascio/rinnovo di concessione/autorizzazione per la vendita di generi
di monopolio; determinazione direttoriale prot. n. 92923 del 29/03/2021 per la vendita di prodotti liquidi da inalazione;
determinazione direttoriale prot. n. 406666 del 9/09/2022 in materia di nicotine pouches.
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e-mail: dir.tabacchi@adm.gov.it / pec: dir.tabacchi@pec.adm.gov.it
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fiscali sorte in conseguenza dello svolgimento di attività di natura privatistica riferibili al
medesimo soggetto a titolo personale;
2) nei casi in cui la concessione/autorizzazione sia rilasciata a persona giuridica, sia essa società
di persone o di capitali, la dichiarazione dovrà essere resa dalla società per il tramite del
legale rappresentante ovvero dal procuratore, ove statutariamente previsto. Va da sé che, in
sede di interrogazione presso l’Agenzia delle Entrate o altro ente incaricato della
riscossione, anche in ragione dei non secondari aspetti legati alla tutela della riservatezza dei
dati finanziari, dovranno essere richieste e considerate esclusivamente le pendenze della
società. Non rilevano le pendenze fiscali riferibili al legale rappresentante quale persona
fisica, per le attività imprenditoriali/privatistiche dallo stesso svolte.
In ogni caso, laddove le risultanze dell’interrogazione dovessero fornire un dato dubbio, in
ordine alla riferibilità soggettiva del debito, e purtuttavia rilevante ai fini della definizione
del procedimento, gli uffici avranno cura di corrispondere direttamente con il soggetto
rispetto al quale è stata effettuata l’interrogazione, senza coinvolgere soggetti terzi;
B. LA REGOLARIZZAZIONE DEL DEBITO RILEVANTE.
Chiariti tali aspetti di ordine soggettivo (rilevanza dei tributi riferibili al titolare), la circolare n.
28/2021 prevede altresì la possibilità di regolarizzazione del debito ai fini dell’accoglimento
dell’istanza o comunque del rilascio del provvedimento favorevole.
In particolare, ha precisato che “In presenza di carichi fiscali superiori alla soglia minima di cui sopra,
l’ufficio potrà accogliere l’istanza solo previa regolarizzazione degli stessi. Per regolarizzazione si intende il
pagamento integrale del debito, l’esistenza di un piano di rateazione regolarmente approvato, ovvero la sospensione
giudiziale o amministrativa del carico medesimo. Ciò posto, con riferimento alla dichiarazione che il soggetto deve
presentare ed ai relativi contenuti, si ritiene opportuno rilevare che per pendenze fiscali si intendono le somme,
dovute e a titolo di tributi erariali ovvero i debiti di natura assistenziale e previdenziale divenuti definitivi ed
esigibili. Pertanto dalla debitoria vanno esclusi, ovviamente, i carichi oggetto di sospensione o di rateazione, per i
quali i pagamenti risultino regolari.”
Ciò posto, si possono prospettare le seguenti modalità di regolarizzazione:
a) Integrale pagamento del debito in data antecedente alla dichiarazione ai sensi del
DPR 445/2000.
È di tutta evidenza che l’obbligo dichiarativo non possa riguardare i debiti già regolarizzati per
integrale pagamento (in unica soluzione ovvero per versamento delle rate complessive previste
dal piano di rateizzazione approvato) in epoca antecedente alla presentazione della dichiarazione
ex DPR 445/2000 e pertanto in tale sede andrà dichiarata l’insussistenza di debiti erariali.
In sede di presentazione dell’istanza di rilascio/rinnovo, l’istante, tenuto all’ordinaria diligenza,
che abbia saldato la propria posizione ma si avveda, dal proprio cassetto fiscale, che la propria
posizione non è aggiornata, dichiarerà l’insussistenza delle pendenze, allegando la quietanza di
pagamento. Resta inteso che è onere dell’istante attivarsi presso il competente ente di riscossione
per ottenere l’aggiornamento della propria posizione.
b) Piano di rateizzazione
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Perplessità sono emerse invece in ordine ai debiti rilevanti, rispetto ai quali vi sia un piano di
rateizzazione regolarmente approvato e tuttora in corso.
In tal caso, all’atto della dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, l’interessato dovrà dichiarare
la sussistenza del debito e altresì documentare all’ufficio la presenza di un piano regolarmente
approvato, oltre alla regolarità, a quella data, dei singoli pagamenti.
A fronte di tali presupposti, l’ufficio adotterà il provvedimento favorevole, ove sussistano gli
ulteriori requisiti richiesti.
*****
C. ISTITUTI PECULIARI DI DIRITTO TRIBUTARIO
In merito alla regolarizzazione, preme tenere conto, tra l’altro, di peculiari istituti di diritto
tributario.
Infatti, la possibilità di regolarizzazione del debito erariale deve essere attualizzata alla luce dei
recenti interventi legislativi cui si faceva cenno in premessa: in particolare si fa riferimento alla
legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha previsto alcuni strumenti di “tregua fiscale”,
ossia una serie di misure che consentono ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione con il
fisco, quali, a titolo meramente esemplificativo, la definizione agevolata e lo stralcio
(annullamento automatico).
In merito, si svolgono le seguenti considerazioni.
a) Definizione agevolata
La Legge di Bilancio 2023 ha reiterato l’applicazione della misura della definizione agevolata (c.d.
rottamazione-quater).
Tale istituto consente di estinguere, anche con modalità rateizzata, specifiche tipologie di debiti,
individuati come “definibili” dall’Agente della Riscossione, riducendo l’importo da versare (senza
sanzioni ed interessi).
Per fruire di tale beneficio, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione entro
un termine fissato ex lege, formulando eventuali richieste di rateizzazione. Entro un successivo
termine, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) invia una comunicazione di accoglimento
o di eventuale diniego.
Nelle more della definizione della posizione del contribuente, si prospetta la peculiare situazione
per cui il debito giuridicamente sussiste ma è ragionevole presumere, in ragione della pre-
individuazione dei debiti “definibili” ad opera dell’Agenzia, che lo stesso sarà “regolarizzato” con
l’accoglimento della richiesta.
Dal punto di vista dell’adozione del provvedimento favorevole da parte degli uffici ADM, in
siffatta ipotesi l’interessato dovrà rendere dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 nella quale
dovrà dichiarare la sussistenza del debito e altresì documentare l’avvenuta adesione alla misura in
parola. Il competente ufficio, acquisita agli atti la predetta documentazione, ricorrerà ad un
provvedimento provvisorio (gerenza provvisoria), dando corso ai connessi adempimenti, al fine
di consentire lo svolgimento/prosecuzione dell’attività. Decorso il termine ex lege prefissato per
la definizione della procedura, l’ufficio che tratta la pratica dovrà in ogni caso verificare,
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eventualmente anche su impulso dell’interessato, con la competente AdER, l’avvenuta
definizione
della procedura di rottamazione, anche allo scopo di concludere, in via definitiva, il procedimento
di rilascio/rinnovo. Del resto la gerenza provvisoria è istituto avente di per sé carattere transitorio
e di durata limitata.
Completata l’istruttoria, in caso di accoglimento da parte dell’AdER, l’ufficio procederà alla
stipula del contratto definitivo con decorrenza a far data dal rilascio della gerenza provvisoria
ovvero dalla scadenza del precedente contratto; in caso di diniego da parte dell’AdER, si
procederà alla revoca della gerenza provvisoria.
Si segnala che, la rottamazione-quater è ammessa anche per soggetti già beneficiari della
rottamazione-ter, seppur con pagamenti non in regola. Pertanto, in presenza di tali circostanze,
in attesa dell’avvenuta definizione della procedura da parte dell’AdER, il competente Ufficio dei
monopoli si atterrà a quanto sopra disposto.
b) Stralcio
Ulteriore misura che interessa in questa sede è lo stralcio, rectius annullamento automatico, di
specifiche tipologie di debiti affidati all’Agente della riscossione.
Tale misura, già nota all’ordinamento, è stata attualmente reiterata dalla legge di Bilancio 2023,
che ha previsto l’annullamento automatico, ad una data stabilita ex lege, senza che sia necessaria
alcuna richiesta da parte del contribuente.
Al riguardo, si possono ripetere le considerazioni esposte al precedente paragrafo a): sino alla
data dell’annullamento effettivo, coincidente con il termine prefissato dal legislatore, il debito (la
violazione fiscale) andrà dichiarato all’atto della dichiarazione da rendere ai sensi del DPR
445/2000, in quanto a quella data ancora esistente. Alla dichiarazione andrà allegata la necessaria
documentazione/elementi istruttori, da cui si desuma che il debito ha i requisiti per rientrare
nell’annullamento automatico. In tal caso, l’Ufficio dei monopoli, in esito ad una sommaria
verifica della documentazione prodotta dall’interessato, potrà rilasciare un provvedimento
favorevole di natura provvisoria (gerenza). In tali casi, salvo non sussistano diverse esigenze
istruttorie, è ragionevole ritenere che l’ufficio avvierà i controlli presso l’AdER alla scadenza del
predetto termine, all’esito dei quali procederà alla stipula del contratto definitivo ovvero alla
revoca della gerenza provvisoria.
*****
In ragione delle precisazioni sopra esposte, è stato predisposto il modello aggiornato riguardante
le dichiarazioni sulle pendenze fiscali da utilizzare in ogni procedimento nell’ambito del quale
debba essere resa la predetta dichiarazione.
*****
Nel ribadire che per quanto non espressamente previsto si rinvia alla circolare n. 28/2021 e alle
successive indicazioni fornite in materia, si raccomanda puntuale osservanza di quanto precisato
con la presente.
IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
Marco Cutaia
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