Circolare ADM In vigore Imposte Indirette

Circolare ADM 24/2025

Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione – Chiarimenti

Pubblicato: 10/09/2025 In vigore dal: 10/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell’Unione – Chiarimenti — Prot. 580353 — Sezione: dogane

Testo normativo

DIREZIONE DOGANE Prot.: [come da segnatura di protocollo] Roma, [come da segnatura di protocollo] CIRCOLARE N. 24 / 2025 D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N.141 – «DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI» - ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE DELL’UNIONE – DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 16914/RU DEL 25/07/2025 – MANIFESTO DI CARICO – CHIARIMENTI (ARTICOLI 61 E 62) Con la Determinazione Direttoriale prot.n.16914/RU del 25/07/2025 si è data attuazione alle previsioni contenute agli articoli 61 e 62 delle Disposizioni Nazionali Complementari al Codice Doganale dell’Unione di cui all’allegato 1 del D.lgs 141/2024 (DNC). Con la presente Circolare, si forniscono, anche a seguito delle richieste pervenute a questa Direzione, i primi chiarimenti operativi riferiti all’esenzione dall’obbligo di trasmissione del manifesto merci in arrivo e in partenza, al fine di garantire la corretta e uniforme applicazione delle richiamate disposizioni su tutto il territorio nazionale. 1. Provviste e dotazioni di bordo – Presentazione del Manifesto L’articolo 74 delle disposizioni nazionali complementari di cui all’allegato 1 del D.lgs. 141/2024m in coerenza con l’articolo 269, paragrafo 2, lettera c) del Codice doganale unionale (CDU), stabilisce al comma 4 che - per le provviste e dotazioni di bordo costituenti l’approvvigionamento di aeromobili e navi - la dichiarazione di esportazione costituisce prova dell’avvenuto imbarco. Ai sensi del predetto comma 4 dell’art 74 DNC, l’approvvigionamento di provviste e dotazioni di bordo, destinate o meno ad uscire dal territorio doganale unionale (a dichiarazione di esportazione avvenuta e dopo l’imbarco, il consumo o l’uso può avvenire anche nel territorio doganale unionale), per la cui fornitura viene emessa fattura ex articolo 8 bis D.P.R. 633/1972, sono quindi soggette alle formalità doganali dell’esportazione ex paragrafo 2 dell’articolo 269 CDU. Tali provviste e dotazioni, una volta concluse le formalità doganali di esportazione, non perdono la posizione doganale unionale. Difatti, le formalità doganali ex lettera c), paragrafo 2 dell’articolo 269 CDU hanno l’unica finalità di fornire alle autorità dello Stato membro una prova dell’avvenuto imbarco. Non vi è nessun altro effetto ai fini doganali sulle merci in argomento. In altri termini, fatti salvi gli obblighi ed i vincoli derivanti dalla normativa fiscale non doganale1, le merci in questione non sono da 1 Si fa riferimento, a titolo esemplificativo, agli alcolici e ai tabacchi in sospensione di imposta, nonché a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 15/12/2015 n. 225 in materia di esenzione accise per i prodotti energetici e gli oli lubrificanti. 00143 – ROMA, via Mario Carucci, 71 e-mail: dir.dogane@adm.gov.it ADM.ADMUC.REGISTRO UFFICIALE.0580353.10-09-2025.U DIREZIONE DOGANE assoggettarsi a ulteriori procedure o vincoli doganali previsti ai sensi della normativa unionale per le esportazioni di cui al paragrafo 1 dell’art. 269 CDU2. Il manifesto merci in partenza (MMP) andrà, pertanto, presentato e costituirà prova dell’effettivo imbarco di provviste e dotazioni di bordo esenti IVA ai sensi di quanto disposto dall’art. 8-bis DPR 633/1972. Al riguardo, si richiama quanto previsto dall’art. 2 co. 1, lett b) della Determinazione Direttoriale, lì dove lo stesso prevede che il manifesto di carico assolve le formalità richieste dall’articolo 332 paragrafo 5 del Regolamento di Esecuzione UE 2015/2447, con le quali il trasportatore notifica l’uscita delle merci o l’imbarco nel caso delle provviste e dotazioni di bordo, anche ai fini della fiscalità interna, all’ufficio doganale di uscita. L’obbligo di presentazione del MMP in caso di imbarco di provviste o dotazioni di bordo NON comporta anche la presentazione, nel successivo porto di ingresso, del manifesto merci in arrivo (MMA) con l’indicazione delle giacenze delle provviste imbarcate nei porti unionali. Rimangono ancora valide le semplificazioni procedurali a suo tempo disciplinate dalla circolare 18/D/2010, poi confermate con nota prot. 43290 del 16 aprile 2019, quale modalità nazionale (“memorandum di imbarco” e successiva dichiarazione di esportazione cumulativa3). L’utilizzo della suddetta facilitazione può essere mantenuta in quanto particolarmente utile in determinate situazioni caratterizzate da esigenze di velocizzazione e semplificazione dell’imbarco delle provviste di bordo. Nella medesima circolare sono state inoltre fissate le condizioni per l’utilizzo di tale semplificazione, applicabile solo all’interno del territorio italiano e solo nei casi in cui la presentazione della dichiarazione di esportazione al momento dell’imbarco della merce non è oggettivamente possibile per la ristrettezza dei tempi di imbarco o per la natura delle operazioni. Per le dichiarazioni di esportazione non cumulative fuori dall’ambito di applicazione della Circolare 18/D/2010 per le quali non sia stato possibile presentare il MMP, valgono le procedure attualmente in uso per attestare l’uscita delle merci dal territorio UE. Si evidenzia, infine, che quanto previsto al comma 2 dell’art. 3 della DD non trova applicazione nelle ipotesi di approvvigionamento di carburante per le imbarcazioni per le quali la disciplina contenuta nelle Risoluzioni n.1/D e 69/E del 13 giugno 2017 prevede che la prova dell’imbarco ai fini delle esenzioni fiscali avvenga sulla base delle sole formalità previste ai fini accise. 2 L’eventuale distruzione di dotazioni di bordo di una nave imbarcate secondo la procedura sopra descritta, a seguito di obsolescenza o avaria, in quanto in posizione doganale unionale, non comporta alcun adempimento, obbligo o vincolo doganale, fermo restando quanto previsto da altra normativa non doganale (fiscalità, smaltimento rifiuti, ecc.). 3 Avendo carattere cumulativo, la chiusa della dichiarazione di esportazione non potrà avvenire tramite presentazione del MMP, ma con le modalità alternative già in uso. 2 DIREZIONE DOGANE 2. Categorie esenti - precisazioni Con riferimento alle categorie esentate dalla presentazione del manifesto indicate nel comma 1 dell’art. 3 della DD si precisa quanto segue. La definizione di “navi da diporto” esentate dalla presentazione del manifesto ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della Determinazione Direttoriale è da intendersi riferita, in linea con quanto previsto dal vigente Codice della Navigazione, ad ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, senza alcuna distinzione tra unità di lunghezza superiore o inferiore ai 24 metri. Si precisa, inoltre, che le navi da crociera, svolgendo attività prettamente commerciale e non potendosi ricondurre alla categoria delle navi da diporto, non possono essere considerate tra le categorie esentate dalla presentazione del manifesto ai sensi dell’art. 3 della DD. Tuttavia, le stesse – posto quanto previsto al precedente punto 1 - sono tenute alla presentazione del MMA solo nel caso in cui intendano sbarcare merci non unionali. Al contrario, per le merci non unionali che permangono a bordo delle navi adibite al servizio crocieristico, non sarà necessario ottemperare all’obbligo dichiarativo. 3. Altri casi di esonero Il manifesto non dovrà, inoltre, essere presentato: • nel caso di merci scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto, per permettere di scaricare e caricare altre merci. Ai sensi del paragrafo 2 articolo 139 CDU in tale circostanza non sussiste, difatti, l’obbligo di presentazione in dogana. È il caso, ad esempio, di una nave da crociera che effettua un rifornimento di provviste di bordo presso uno dei porti unionali e che debba momentaneamente scaricare parte delle provviste già presenti a bordo per poter imbarcare quelle nuove e riprendere il tragitto, ovvero lo scarico temporaneo di contenitori da un aereo necessario per lo stivaggio di ulteriori contenitori; • fermo restando quanto previsto in presenza di autorizzazione ex art. 233 par. 4 lett e) CDU4, in caso di merci non unionali scortate da T1 a bordo di aeromobili o navi che effettuano servizio su tratte unionali; • in caso di merci scortate da T1 trasportate nell’ambito dei Servizi Regolari di trasporto marittimo (RSS) autorizzati ai sensi dell’art. 120 Regolamento UE 2015/2446; 4 Il richiamato articolo prevede l’uso di un documento di trasporto elettronico (MMP e MMA, per l’Italia) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le indicazioni di tale dichiarazione e tali indicazioni siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime. 3 DIREZIONE DOGANE • nell’ipotesi del cabotaggio tra porti nazionali per merci scortate da T2L; • in caso di beni privati a seguito passeggeri. Si fa riferimento, ad esempio, alle navi che effettuano trasporto di passeggeri e merci su rotte Extra-UE. In tal caso l’obbligo di presentazione del manifesto non sussiste per i beni, tra cui le autovetture private, trasportati a seguito di passeggeri. Con riferimento a navi e aeromobili in partenza per destinazioni extra-UE, vi è l’obbligo di presentare il MMP in tutti quei casi in cui è obbligatoria la presentazione di una dichiarazione pre-partenza ai sensi di quanto disposto dall’art. 263 CDU5. ***************** Le Direzioni Territoriali vigileranno sull’uniforme applicazione della presente circolare presso gli Uffici dipendenti. In applicazione della Direttiva del Direttore dell’Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024, eventuali difficoltà incontrate nella sua applicazione saranno tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione. IL DIRETTORE CENTRALE Claudio Oliviero Firmato digitalmente 5 Fatti salvi i casi di esonero dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione pre-partenza delineati dall’articolo 245 del regolamento delegato 2446/2015 (RD). 4

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