Circolare ADM
In vigore
Circolare ADM S.N./2012
Corrispettivi e diritti di licenza (royalties) – Linee guida – pdf (269 KB)
Riferimento normativo
Corrispettivi e diritti di licenza (royalties) – Linee guida – pdf (269 KB) – Pubblicata il 30/11/2012 — Sezione: dogane
Testo normativo
CIRCOLARE N. 21/D
sociale
Roma, 30 novembre 2012
Prot n. 136017/RU
Alle Direzioni Interregionali, Regionali e
Rif.: Provinciali dell’Agenzia delle Dogane
Allegati:
LORO SEDI
Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI
All’Ufficio Centrale Antifrode
Alla Direzione Centrale Accertamenti e
Controlli
Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso
SEDE
OGGETTO: Valore in Dogana – Corrispettivi e diritti di licenza
(royalties) – Linee guida.
Al Dipartimento delle Finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it
All’Agenzia delle Entrate
ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it
Al Comando Generale della
Guardia di Finanza
urp@gdf.it
DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per l’applicazione dei tributi doganali
00143 Roma, via M.Carucci n.71 – Telefono +39 0650245216 – Fax +39 0650245057 - e-mail: dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it
All’Unione Italiana delle Camere
di Commercio, Industria, Agricoltura
e Artigianato
segreteria.generale@unioncamere.it
Alla Camera di Commercio
Internazionale
icc@cciitalia.org
Alla Confederazione Generale
dell’Industria Italiana
dg@confindustria.it
Alla Confetra - Confederazione
Generale Italiana del Commercio
e del Turismo
confcommercio@confcommercio.it
Al Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali
info@cnsd.it
All’Associazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
anasped@confcommercio.it
Alla Federazione Nazionale delle
Imprese di Spedizioni Internazionali
fedespedi@fedespedi.it
All’Associazione Nazionale Centri
di Assistenza Doganale
info@cnsd.it
Alla Confederazione italiana della
piccola e media industria privata
mail@confapi.org
Premessa
Sono pervenuti alla scrivente quesiti e richieste di chiarimenti circa
le vigenti disposizioni comunitarie concernenti la valutazione dei
corrispettivi e dei diritti di licenza al fine del calcolo del valore in dogana
delle merci in importazione.
2
Come è noto, oltre che dalle disposizioni del Regolamento (CE)
n.2913/1992 (in seguito, CDC) e del Regolamento (CE) n.2454/1993,
recante le relative disposizioni d’applicazione (in seguito, DAC), questa
particolare materia è condizionata anche dagli orientamenti ufficialmente
espressi dalla Commissione EU e contenuti nella “Raccolta dei testi
approvati dal Comitato del Codice doganale - Sezione Valore in dogana”, di
cui al Documento TAXUD 800/2002, nella versione aggiornata del 20071.
Relativamente a quanto di interesse per la presente trattazione, si
segnala che, rispetto alla versione 2002, la Conclusione n. 24, relativa ai
“Corrispettivi e diritti di licenza” è stata sostituita, nella versione 2007 del
citato documento TAXUD, dal Commento n. 11 che amplia l’analisi
dell’argomento in esame.
Per completezza di informazione, si aggiunge che il documento
TAXUD suddetto è stato ulteriormente revisionato nel 20082, ma le
modifiche ad esso apportate non attengono alla materia oggetto della
presente trattazione.
Il Documento TAXUD è stato anticipato nel contenuto dalla
circolare n. 65/D del 21/10/2002. Sull’argomento, utile riferimento può
essere fatto anche alla circolare n. 303/D del 27/11/1997, con la quale era
stato all’epoca diramato il testo della “Raccolta dei testi approvati dal
Comitato del Codice doganale- Sezione Valore in dogana”3.
L’attuale realtà dei mercati internazionali impone ora una rinnovata
attenzione alla gestione dei corrispettivi e dei diritti di licenza quale
elemento del valore dichiarato in dogana, sia al fine di assicurare l’esatta
1 Il documento è disponibile al seguente indirizzo internet :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/declare
d_goods/european/compendium_2007_it.pdf
2 Il documento è disponibile soltanto nella versione in lingua inglese al seguente indirizzo
internet:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_duties/declare
d_goods/european/compendium_2008_en.pdf
3 Entrambe consultabili sul sito istituzionale dell’Agenzia al seguente indirizzo internet:
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Norme+e+accordi/Ci
rcolari/
3
riscossione dei diritti doganali (in primo luogo, le risorse proprie) sia per
evitare possibili distorsioni dei traffici, eventualmente favoriti dall’assenza
di procedure nazionali uniformi e conformi alle regole comunitarie.
La finalità delle presenti linee guida è quella di assicurare che,
nell’ambito delle rispettive competenze, le Strutture dell’Agenzia
perseguano un comune indirizzo nella valutazione dei suddetti elementi per
la loro inclusione, o meno, nel valore delle merci dichiarate
all’importazione.
1. Il contratto di licenza
Il termine “proprietà intellettuale” indica l'insieme dei principi
giuridici che tutelano i beni immateriali, frutto dell'attività creativa/inventiva
umana (opere artistiche e letterarie, invenzioni industriali e modelli di
utilità, design, marchi), i quali vanno assumendo una rilevanza economica
sempre maggiore. Al concetto di proprietà intellettuale fanno capo le tre
grandi aree del diritto d'autore, del diritto dei brevetti e del diritto dei
marchi.
Una componente sempre più significativa del volume degli scambi
internazionali di merci riguarda prodotti che sono o contengono elementi
tutelati dalla proprietà intellettuale.
Pertanto, per l’utilizzo legittimo di una merce della specie suddetta,
l’acquirente/importatore deve concludere con il titolare del diritto tutelato
uno specifico accordo commerciale, di norma definito “accordo di licenza”
(in inglese, licence agreement).
Nel contratto (o accordo) di licenza, il titolare (licenziante o
licensor) di uno o più diritti immateriali (brevetto, know how, marchio,
diritto d'autore o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale, indicati
anche come licensed properties o semplicemente properties) concede in
licenza il diritto di utilizzare e/o sfruttare la propria privativa sul bene
immateriale ad un altro soggetto (licenziatario o licensee) che si impegna a
pagare dei corrispettivi o diritti di licenza (nella dizione anglosassone,
royalties).
Una definizione specifica di “diritti di licenza” è fornita dall’art. 12
par. 2 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sul
4
reddito e sul patrimonio del 1977, ai sensi del quale con tale termine si
indicano i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la
concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o
scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di
fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
procedimenti segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di
attrezzature industriali, commerciali o scientifiche; o per informazioni
concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico”.
2. Le disposizioni comunitarie in materia
In linea generale, la determinazione del valore in dogana delle merci
dichiarate per l’importazione è disciplinata dagli artt. 28-36 del CDC e dagli
artt. 141-181 bis delle DAC (nonché dagli Allegati da 23 a 29 di
quest’ultime).
Le disposizioni riguardanti, in particolare, l’incidenza dei
corrispettivi e dei diritti di licenza sul valore in dogana sono le seguenti:
- articolo 32, par. 1, lett. c), del CDC;
- articoli da 157 a 162 delle DAC;
- Allegato 23 delle DAC (Note interpretative all’art. 32 par. 1, lett. c)
del CDC.
Con particolare riguardo al tema in trattazione, occorre innanzitutto
considerare l’art. 29 del CDC, secondo il quale il valore in dogana delle
merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da
pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione
del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata
conformemente agli articoli 32 e 33 … .
Il successivo art. 32, par. 1, lett. c), stabilisce che, per determinare il
valore in dogana ai sensi del suddetto art. 29, si addizionano al prezzo
effettivamente pagato o da pagare per le merci importate i corrispettivi e i
diritti di licenza relativi alle merci da valutare che il compratore è tenuto a
pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle
merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi o diritti di licenza
non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare … .
5
Una definizione di “corrispettivi e diritti di licenza” è recata
dall’art.157, par. 1, delle DAC, il quale dispone che ai fini dell’art. 32, par.1
lett. c) del codice, per corrispettivi e diritti di licenza si intende, in
particolare, il pagamento per l’uso dei diritti inerenti:
- la fabbricazione delle merci importate (in particolare brevetti,
progetti, modelli e “know how”4 per la fabbricazione);
- la vendita per l’esportazione della merce importata (in
particolare marchi commerciali o di fabbrica e modelli
depositati);
- l’impiego e la rivendita delle merci importate (in particolare
diritti d’autore e procedimento di produzione incorporati in
modo inscindibile nelle merci importate) .
Quanto sopra trova ulteriore conferma in ciò che viene detto
nell’Allegato 23 delle DAC (Note interpretative all’art. 32 par. 1, lett. c) del
CDC), in base al quale i corrispettivi e i diritti di licenza di cui all’art.32,
par. 1, lett. c), possono comprendere tra l’altro i pagamenti effettuati per
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio e diritti di autore.
Il citato art. 157 aggiunge inoltre, al paragrafo 2, che quando si
determina il valore in dogana di merci importate in conformità delle
disposizioni dell’articolo 29 del codice si deve aggiungere un corrispettivo
o un diritto di licenza al prezzo effettivamente pagato o pagabile soltanto se
tale pagamento:
- si riferisce alle merci oggetto della valutazione, e
- costituisce una condizione di vendita delle merci in causa .
Fermo restando che le royalties devono essere versate dal
compratore, laddove non siano già incluse nel prezzo effettivamente pagato
o da pagare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 del CDC e
dell’art.157, par. 2, delle DAC, i corrispettivi ed i diritti di licenza entrano
pertanto a far parte del valore in dogana delle merci (e come tali si
4 Secondo la definizione data dal doc. TAXUD/2002 – Commento n. 3 – il know how è da
intendersi “ formule, ricette, istruzioni sul modo di usare il prodotto oggetto di licenza”. Se
il corrispettivo, però, è relativo alle spese di formazione del personale del licenziatario
(assistenza tecnica nei settori del management, contabilità, uso dei macchinari – come nel
franchising), allora non è da includere nel valore in dogana.
6
sommano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per l’importazione
delle stesse) se ricorrono le seguenti ulteriori due condizioni.
La prima è il riferimento del pagamento dei suddetti diritti alle merci
oggetto di valutazione. Ciò significa che vi deve essere assoluta identità tra
le merci importate (incluse, ai sensi del successivo art. 158 delle DAC, le
merci importate non assiemate o soggette, nel territorio comunitario, solo a
lavorazioni secondarie, quali, ad esempio, diluizione od imballaggio prima
di essere rivendute) ed i prodotti per i quali i diritti sono dovuti.
La seconda è costituita dal pagamento di tali diritti, da parte
dell’importatore, quale condizione di vendita della merce; al riguardo, pur in
mancanza di una definizione espressa da parte del legislatore comunitario,
può ritenersi che la stessa consista, in termini generali, nell’assenza, per il
venditore estero, della disponibilità a vendere i propri prodotti senza il
pagamento del diritto di licenza (da considerare, quest’ultimo, elemento
essenziale della transazione tra compratore e venditore/fornitore estero della
merce).
È utile porre in evidenza come l’art. 162 delle DAC chiarisca in
merito che ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera c),
del codice, è irrilevante il paese di residenza del beneficiario del pagamento
del corrispettivo o del diritto di licenza.
L’art. 159 delle DAC specifica ulteriormente quanto indicato dal
precedente art. 157, par. 1, secondo alinea, con particolare riguardo alle
fattispecie relative al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di
fabbrica (da tenere distinti dagli altri diritti di proprietà intellettuale quali
brevetti, progetti, modelli e “know how” per la fabbricazione, modelli
depositati, diritti d’autore e procedimenti di produzione incorporati nelle
merci).
Il suddetto art. 159 stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o
da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di
licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica
al ricorrere contestualmente delle seguenti tre condizioni:
- il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute
tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni
secondarie successivamente all’importazione,
7
- le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica,
apposto prima o dopo l’importazione, per il quale si paga il
corrispettivo o diritto di licenza, e
- l’acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori
non legati al venditore.
3. Le royalties come condizione della vendita delle merci da
valutare
Relativamente alla valutazione delle royalties come “condizione della
vendita” delle merci per la loro inclusione nel valore in dogana delle merci
importate, utili elementi di riferimento sono contenuti nel Commento n. 3
del citato documento TAXUD 800/2002, rev. 2007 (par.12 e par.13), ove è
detto che la questione da risolvere prioritariamente è di verificare se il
venditore è disposto a vendere le merci senza che siano pagati un
corrispettivo o un diritto di licenza. La condizione può essere esplicita o
implicita.
Le royalties possono essere una condizione esplicita della vendita
nell’ipotesi in cui venga specificato nell’accordo di licenza se la vendita
delle merci importate sia subordinata o meno al pagamento di un
corrispettivo o di un diritto di licenza. Il suddetto Commento n. 3 afferma
che ciò accade nella maggior parte dei casi ma precisa che non è essenziale
che questo sia così specificato.
Le royalties possono essere una condizione implicita della vendita,
come nel caso in cui le merci vengono acquistate da una persona ed il
corrispettivo oppure il diritto di licenza viene pagato ad un'altra. Il suddetto
Commento n. 3 precisa che il pagamento può essere considerato nondimeno
una condizione di vendita delle merci a determinate condizioni (si confronti
al riguardo l’articolo 160 delle DAC)5.
In tale ipotesi, determinati fattori potrebbero essere presi in
considerazione per stabilire se il pagamento della licenza sia una condizione
di vendita, quali ad esempio:
5 infra, par.5
8
a. il contratto di licenza prevede come causa di risoluzione del
contratto di vendita esistente tra venditore ed acquirente il
mancato pagamento delle royalties al licenziante da parte
dell’acquirente;
b. il contratto di licenza prevede che se il canone o costo di licenza
non viene pagato, al produttore è vietato produrre e vendere
all’importatore i beni che incorporano la proprietà intellettuale del
licenziante;
c. il contratto di licenza contiene clausole che consentano al
licenziante di controllare la produzione e/o la vendita tra
produttore ed importatore.
4. Lo “scenario a due parti”.
L’ipotesi in cui le parti del contratto di compravendita delle merci
(venditore-produttore; acquirente-importatore) coincidono con quelle
dell’accordo di licenza (licenziante-licenziatario) configura la fattispecie
dello “scenario a due parti”. Risulta evidente che, in questa ipotesi, il
pagamento delle royalties costituisce una condizione della vendita e quindi
va incluso nel valore in dogana dal momento che risulta pienamente
soddisfatta la condizione che se l’acquirente/licenziatario non paga le
royalties, il venditore/licenziante non fornirà i beni.
5. Lo “scenario a tre parti”
E’ il caso, molto ricorrente nella pratica, in cui il licenziante è un
soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di compravendita.
Nella fattispecie dello “scenario a tre parti” intercorrono rapporti
giuridici distinti, da un lato, tra licenziante e licenziatario, dall’altro tra
venditore/esportatore ed acquirente/importatore.
L’ipotesi è disciplinata dall’art. 160 delle DAC, ai sensi del quale
qualora l'acquirente paghi un corrispettivo o un diritto di licenza a un terzo,
le condizioni previste dall'articolo 157, paragrafo 2, si considerano
soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede
all'acquirente di effettuare tale pagamento.
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In termini generali, al fine di valutare se esista o meno il “legame”
tra le parti previsto dalle disposizioni in materia di valore in dogana delle
merci, l’art. 143 delle DAC elenca le seguenti ipotesi in cui due o più
persone sono considerate legate:
a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di
amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa;
b) hanno la veste giuridica di associati;
c) l’una è il datore di lavoro dell’altra;
d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga
direttamente od indirettamente il 5% o più delle azioni o
quote con diritto di voto delle imprese dell’una o dell’altra;
e) l’una controlla direttamente od indirettamente l’altra;
f) l’una e l’altra sono direttamente od indirettamente controllate
da una terza persona;
g) appartengono alla stessa famiglia.
L’Allegato 23 delle DAC (Note interpretative in materia di valore in
dogana) aggiunge inoltre che vi è “legame” se una persona è in grado di
esercitare, di diritto o di fatto, “un potere di costrizione o di
orientamento” nei confronti di un’altra.
6. La valutazione del “legame” tra le parti
Al fine della determinazione dell’inclusione delle royalties nel valore in
dogana, è quindi imprescindibile definire l’esatta natura del rapporto tra
licenziante e compratore, ovvero tra licenziante e produttore terzo e, laddove
non ricorrano le ipotesi definite all’art. 143 citato, è altrettanto
indispensabile verificare se il primo è in grado di esercitare comunque, di
fatto, il concreto ”potere di costrizione e orientamento” di cui al predetto
Allegato 23 delle DAC. Tale potere di costrizione e orientamento serve
sostanzialmente ad impedire al produttore di vendere le merci se il
compratore non paga le royalties.
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Oggetto dell’analisi per verificare la sussistenza di tale potere di
controllo, ovvero tale legame “indiretto” tra due soggetti che non sono
giuridicamente collegati ai sensi dell’art. 143 citato, possono essere:
- l’accordo di licenza tra licenziante e licenziatario, dove sono
specificati, tra gli altri, l’oggetto a cui si riferisce la licenza, la
natura dei diritti trasferiti ed il “know how” fornito, la
responsabilità di chi concede la licenza e di chi acquista ed i
metodi di calcolo per il pagamento dei corrispettivi e dei diritti di
licenza;
- la fattura di vendita ricevuta dall’importatore, al fine di verificare
se l’importo fatturato è da intendere già comprensivo della
royalty;
- il contratto di compravendita tra il venditore/esportatore e
l’acquirente/importatore, spesso concluso “per facta
concludentia”;
- il DV1 allegato alla dichiarazione di importazione;
- ogni altra documentazione amministrativa o commerciale utile
od ogni informazione pertinente per addivenire ad una corretta
valutazione per l’inclusione o l’esclusione delle royalties nel
valore imponibile in dogana.
Per reperire la documentazione suddetta, i funzionari doganali
possono avvalersi anche:
- dei poteri conferiti all’Autorità doganale dall’art. 35, comma 35,
del D.L. n. 223/06, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.248/2006,
ai fini del contrasto al fenomeno della sottofatturazione;
- dell’utilizzo dello strumento delle indagini finanziarie,
limitatamente alle attività di controllo a posteriori di cui all’art. 11 del
D.Lgs. n. 374/1990, come previsto dall’art. 9, comma 1, del D.L. n.16/2012,
convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012.
Per includere le royalties nel valore in dogana, da tali elementi
dovrebbe inferirsi che il licenziante non è disposto, senza il pagamento delle
stesse, a fornire le merci (nello scenario a due parti) ovvero che il venditore
non è disposto a venderle se l’acquirente non paga un corrispettivo od un
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diritto di licenza al licenziante (nello scenario a tre parti). Se il contratto di
vendita concluso tra il venditore e l’acquirente dovesse tacere al riguardo,
nondimeno potrebbero desumersi, dalle clausole contrattuali (o anche
dell’accordo di licenza) condizioni di vendita “implicite”, in quanto
attribuenti al licenziante un potere di controllo sul produttore o sulla
produzione che vada oltre il mero controllo di qualità.
Utili riferimenti (sebbene non aventi natura vincolante) per verificare
la sussistenza di controlli di fatto (espliciti od impliciti) sono contenuti nel
Commentario 25.1 del 2011 del World Customs Organization (WCO)6 e
nel citato documento della Commissione Europea TAXUD/800/2002,
rev. 2007, del quale, in particolare, si evidenzia la natura giuridica di “soft
law” e, dunque, di parte costituente dell’ “acquis communautaire”.
Una prima indicazione contenuta nel suddetto Commentario del WCO è
che ogni caso deve essere oggetto di un particolare e puntuale esame,
avendo riguardo alle circostanze rilevanti.
Secondo il medesimo Commentario WCO, per determinare se il
pagamento della royalty o licenza sia una condizione di vendita, possono
essere presi in considerazione i seguenti fattori:
- l’esistenza di un riferimento alla royalty o licenza nel contratto di
vendita o nei documenti correlati;
- l’esistenza di un riferimento alla vendita di merci nell’accordo di
licenza;
- la previsione (nell’accordo di licenza o nel contratto di vendita)
della risoluzione del contratto di vendita quale conseguenza di un
inadempimento delle clausole contrattuali dell’accordo di licenza
a causa del mancato pagamento dei relativi diritti al licenziante
da parte dell’acquirente;
- l’inserimento nell’accordo di licenza di una clausola che
stabilisca che qualora il corrispettivo non venisse pagato, al
6 Il documento è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.wcoomd.org
12
produttore sarebbe vietato di produrre e vendere all’importatore i
beni che incorporano la proprietà intellettuale del licenziante;
- l’inserimento nell’accordo di licenza di clausole che consentano
al licenziante di gestire la produzione o la vendita tra il
produttore e l’importatore (vendita per l’esportazione verso il
Paese di importazione) al di là del controllo di qualità.
L’altro documento da prendere in considerazione ai fini di una corretta
interpretazione delle norme doganali in materia, è il citato
TAXUD/800/2002, aggiornato nel 2007, ed in particolare il Commento
n.11, il quale elenca una serie di indicatori da valutare per stabilire se
esiste un controllo di fatto che possa comportare l’inclusione o meno della
royalty nel valore in dogana, quali:
- il licenziante sceglie il produttore e lo impone all’acquirente od
esiste un contratto diretto di produzione tra il licenziante ed il
venditore;
- il licenziante esercita, direttamente od indirettamente, un
controllo di fatto sulla produzione, sulla logistica e sulla
consegna delle merci all’acquirente;
- il licenziante decide a chi il produttore può vendere le merci od
impone delle restrizioni per quanto concerne i potenziali
acquirenti;
- il licenziante fissa le condizioni di prezzo al quale il
produttore/venditore vende le proprie merci od il prezzo al quale
l’importatore/acquirente rivende le merci;
- il licenziante ha il diritto di esaminare la contabilità del
produttore o dell’acquirente;
- il licenziante sceglie i metodi di produzione da utilizzare o
fornisce dei modelli ecc…;
- il licenziante sceglie/limita i fornitori dei materiali/componenti;
- il licenziante limita le quantità che il produttore può produrre;
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- il licenziante non autorizza l’acquirente a comprare direttamente
dal produttore ma attraverso il titolare del marchio (licenziante)
che potrebbe agire anche come agente di acquisto
dell’importatore;
- il produttore non è autorizzato a produrre prodotti concorrenti
(privi di licenza) in assenza del consenso del licenziante;
- le merci fabbricate sono specifiche del licenziante (cioè nella
loro concezione/design e con riguardo al marchio di fabbrica);
- le caratteristiche delle merci e la tecnologia utilizzata sono
definite dal licenziante.
Come precisato dallo stesso Commento n. 11, ciascuno di questi elementi
non costituisce di per sé una condizione di vendita; tuttavia una
combinazione di questi elementi, che va al di là dei semplici controlli di
qualità, dimostra che esiste una relazione nel senso di cui all’art. 143,
par.1, lett. e) delle DAC e che quindi il pagamento dei diritti di licenza
costituisce una condizione di vendita ai sensi dell’art. 160 delle DAC.
Sempre il Commento n. 11 aggiunge che in alcuni casi, possono esistere
anche altri tipi di indicatori. È necessario anche sottolineare che
determinati indicatori hanno un peso maggiore e dimostrano con più
forza di altri che il licenziante esercita un potere di costrizione o di
orientamento sul produttore/venditore e potrebbero pertanto costituire essi
stessi una condizione di vendita.
Nulla esclude, quindi, che l’Ufficio doganale possa considerare nella
fattispecie oggetto del suo accertamento in materia di valore altri elementi,
diversi da quelli sopra elencati, significativi a suo avviso dell’esistenza del
potere di “costrizione o di orientamento” di una parte sull’altra, purché
conducano a ragionevoli elementi di prova in ordine alla ricorrenza di tale
potere di controllo.
Occorre pertanto esaminare caso per caso il peso delle clausole
significative (relative alle royalties) sul rapporto tra licenziante,
licenziatario e produttore, tenendo presente che l’interesse dei licenzianti
consiste anche nella sola tutela del buon nome del marchio e del proprietario
del marchio stesso rispetto alla commercializzazione di prodotti di bassa
qualità, di scadente fattura, non conformi ai modelli standard, o ancora da
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rischi di contraffazione, di usurpazione di disegni e know-how e di
produzione pericolosa e non autorizzata.
Si ritiene che una particolare attenzione debba essere usata nella
valutazione del “controllo di qualità”.
Nella moderna prassi commerciale (ove la percezione commerciale di un
prodotto avviene principalmente sulla base del marchio e non tanto sulla
base del nome del soggetto importatore o distributore di un determinato
prodotto), il controllo di qualità da parte del licenziante è infatti assai
diffuso e l’approvazione dei campioni da parte dello stesso, come pure il
fatto che il produttore debba realizzare manufatti rispondenti ad elevati
standard qualitativi imposti dal proprietario della licenza, appaiono spesso
unicamente diretti al controllo della qualità e non implicano
necessariamente l’esistenza di un controllo, sia pure indiretto, sui fornitori
extracomunitari.
Appare utile segnalare quanto riportato al riguardo dal citato Commento
n. 11 del documento TAXUD 800/2002, rev. 2007, il quale, alle Sezioni 2 e
3, esamina gli elementi di fatto riferiti a due diversi casi. In entrambi i casi
l’analisi riscontra un “controllo di qualità” da parte del licenziante che
tuttavia lo effettua con finalità ben diverse tra di loro.
Nel primo esempio (Sezione 2. Elementi di fatto del caso n.1), la
disamina evidenzia i seguenti fattori sintomatici del controllo di qualità:
- controllo della qualità dei modelli preliminari e definitivi di produzione;
- controllo della qualità dei modelli artistici tridimensionali fissati od
incorporati al prodotto finito;
- approvazione della confezione e della presentazione;
- approvazione di campioni di prodotti finiti;
- approvazione di qualsiasi modifica al prodotto finito.
Il Documento TAXUD in esame individua inoltre le seguenti ulteriori
circostanze:
- la gamma di prodotti non è specifica del concessore di licenza ma è
definita dall’acquirente comunitario;
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- il produttore è scelto dall’acquirente comunitario;
- il produttore non utilizza una tecnologia specifica del concessore di
licenza;
- il concessore di licenza non interviene nel processo produttivo;
- il concessore di licenza esercita soltanto un’opzione di approvazione del
prodotto finito (quantità, qualità).
Alla luce di quanto sopra, il documento TAXUD riporta il parere del
Comitato7, secondo il quale i corrispettivi si riferiscono chiaramente alle
merci da valutare se queste comprendono rappresentazioni delle immagini
o di personaggi coperti da licenza per le quali sono stati pagati ma nel
caso di specie le attività che il licenziante è abilitato ad eseguire sono
considerate solo verifiche di controllo qualità e, pertanto, non configurano
un controllo del licenziante sul produttore.
Nel secondo esempio (Sezione 3. Elementi di fatto del caso n.2) viene
esaminato invece il caso in cui le merci importate incorporano il marchio
protetto, per il quale sono stati pagati i corrispettivi o i diritti di licenza, e
per la cui produzione è richiesto l’utilizzo di una tecnologia particolare di
proprietà della licenziataria.
Il parere del Comitato ivi riportato8 considera la sussistenza delle
seguenti circostanze, in conformità all'accordo di licenza e agli altri contratti
tra le parti, quale evidente prova del “legame” tra licenziante e
produttore:
- la clausola che attribuisce al licenziante il potere di nominare i
fornitori delle materie prime impiegate nella produzione delle merci
importate;
- la clausola da cui si evince che la merce dovrebbe essere prodotta solo
dalla licenziataria o da altre società designate dalla licenziante;
- il divieto per il produttore (o qualsiasi affiliato o filiale) di
fabbricare prodotti competitivi in qualsivoglia relazione d'affari con
qualsiasi concorrente della licenziante senza l'espressa approvazione
preventiva, per iscritto, della licenziante;
7 Doc. TAXUD/800/rev.2007, p.54
8 Doc. TAXUD/800/rev.2007, p.56
16
- la clausola che impone che i prezzi applicati dal produttore non
saranno meno favorevoli dei prezzi applicati a prodotti equivalenti nei
confronti di qualsiasi altra persona per la quale il produttore fabbrica
prodotti paragonabili;
- il fatto che il produttore è autorizzato a produrre solo la quantità
esatta indicata nell'ordine di acquisto specifico emesso dalla licenziataria
o dalle società designate dalla licenziante e la considerazione della
produzione in eccesso delle quantità ordinate, espressamente proibita,
quale contraffazione;
- il divieto imposto al produttore di produrre o fornire prodotti o
merci che utilizzano informazioni riservate o recano uno dei marchi di
fabbrica o di commercio utilizzati a clienti diversi dalla licenziataria o
da altre società designate dalla licenziante;
- il diritto della licenziante di esaminare la contabilità del produttore.
Nel medesimo parere, il Comitato ritiene che la combinazione dei
suddetti indicatori dimostra che il licenziante esercita perlomeno un
controllo indiretto sul produttore e che questi indicatori vanno al di là
delle verifiche di controllo della qualità, concludendo che le condizioni
previste da citati art. 32, par.1, lett.c) del CDC e artt. 157 e 160 delle DAC
sono soddisfatte. Tuttavia, il Comitato aggiunge che poiché si tratta, nel
caso di specie, di marchi di fabbrica o di commercio, per stabilire se i
corrispettivi devono essere inclusi nel valore in dogana occorre anche
verificare se sono soddisfatte le condizioni dell’art. 159 delle DAC9.
Si ritiene che esulano dal “mero controllo” di qualità anche altri
poteri, spesso previsti da talune clausole dell’accordo di licenza, quali:
- il potere di controllare nel corso della lavorazione l’adeguatezza
della programmazione della produzione e degli ordini di acquisto
dei materiali;
9 ibidem
17
- il potere di inibire al licenziatario (od al suo incaricato) qualsiasi
forma di commercializzazione, distribuzione o vendita senza
aver ricevuto la preventiva approvazione da parte del licenziante;
- il potere di subordinare l’appalto, il subappalto, la concessione,
la subconcessione, la delega, la subdelega a terzi della
fabbricazione dei prodotti licenziati alla previa autorizzazione
scritta del licenziante;
- il potere di subordinare la vendita della merce alla approvazione
scritta del licenziante di tutto l’Artwork, gli articoli, i comunicati
stampa ed i materiali in ciascuna fase del loro sviluppo e della
loro produzione nonché i campioni di pre-produzione;
- il potere del licenziante di imporre il “design” degli articoli da
importare.
In tali casi è infatti ragionevolmente presumibile la sussistenza di un
controllo di fatto del licenziante sul produttore che gli consenta di imporre
condizioni contrattuali che eccedono le normali condizioni commerciali.
Al fine della valutazione dell’inclusione della royalty nel valore in
dogana delle merci, è ritenuto utile anche l’esame dei codici di condotta o
deontologici per i fabbricanti/licenziatari e degli accordi con i fabbricanti, i
quali molto spesso vengono allegati e/o richiamati dagli accordi di licenza.
Questi codici di condotta o deontologici sono generalmente utilizzati in
aderenza ai principi promossi da Organizzazioni internazionali come
l’OCSE e l’ONU (ed Agenzie come l’ILO) in modo da tutelare il marchio
da perdite di immagine connesse alla pericolosità del prodotto, alla nocività
ambientale od a modalità socialmente riprovevoli di produzione (legate ai
diritti dei lavoratori e dell’infanzia). Gli stessi documenti potrebbero talvolta
contenere clausole volte al controllo della produzione e/o del produttore
e quindi esseri capaci, sempre in combinazione con altri validi indicatori, di
rivelare il “potere di costrizione o di orientamento” del licenziante per la
scelta di un determinato produttore o fornitore.
A conclusione dell’esposizione sin qui condotta, è utile evidenziare che
le disposizioni ed i commentari sopra richiamati quali strumenti di
riferimento per la valutazione dei corrispettivi o dei diritti di licenza al fine
18
del calcolo del valore in dogana delle merci in importazione non possono
che essere intesi come percorsi logici di tipo gerarchico.
Conseguentemente, ad esempio, in uno “scenario a tre parti” la
condizione del “controllo” del licenziante sul fabbricante può essere ritenuta
soddisfatta al ricorrere delle ipotesi previste dal citato art. 143 delle DAC in
tema di “legame" tra le parti, senza una ulteriore verifica dei requisiti
indicati dall’Allegato 23 delle DAC ovvero dal citato documento TAXUD.
* * *
Come precedentemente più volte posto in evidenza, in linea con
l’indirizzo espresso dal WCO e dalla Commissione UE nei documenti sopra
commentati, si ribadisce che la valutazione dei corrispettivi o dei diritti di
licenza al fine del calcolo del valore in dogana delle merci in
importazione non può essere condotta in astratto ma, sulla base delle
presenti linee-guida, caso per caso, con riguardo alla specificità di
ciascuna fattispecie ed a seguito dell’analisi dei singoli contratti di
licenza o di ogni altro utile elemento.
Al fine di garantire una uniforme applicazione delle disposizioni in
materia, si invitano le Strutture territoriali a conformare la propria attività
alle presenti linee-guida ed a portare all’attenzione di questa Direzione
Centrale l’esame di quelle concrete fattispecie che si presentano di
particolare o difficile inquadramento ai fini della valutazione dell’inclusione
dei diritti di licenza nel valore in dogana, le quali, in caso di persistente
dubbio, potrebbero eventualmente essere sottoposte dalla scrivente al
Comitato Codice Doganale Sezione Valore della Commissione Europea.
Codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali vorranno
assicurare la massima diffusione delle presenti linee-guida presso le
Strutture territoriali e le Associazioni interessate in ambito locale, non
mancando di segnalare eventuali anomalie o ulteriori problematiche.
Le Strutture Centrali in indirizzo terranno conto di quanto sopra
disposto nell’ambito delle rispettive competenze.
* * *
19
La presente Circolare è stata sottoposta all’esame del Comitato
Strategico e di indirizzo permanente, che ha espresso parere favorevole nella
seduta del 28 novembre 2012.
Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93
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